DM 23 aprile 2002
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
VISTO l'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con il
quale sono state istituite le Anagrafi degli italiani residenti all'estero;
VISTO l'art 3 del D.M. 19 luglio 2000, recante "Regole tecniche e di
sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità
elettronici";
VISTO l'art. 10, comma 2, lett.d) del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, che prevede l'istituzione di un Centro nazionale di
raccolta dei supporti informatici contenente tutti i dati registrati negli
archivi informatici comunali per assicurarne la conservazione in caso di eventi
dannosi o calamitosi e per lo svolgimento dei compiti di ufficiale dello stato
civile, in caso di prolungata impossibilità di accesso ai dati conservati negli
archivi comunali;
VISTO l'art. 2 quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito
con legge 28 febbraio 2001, n. 26, con il quale è stato istituito l'Indice
nazionale delle anagrafi presso il Ministero dell'Interno;
VISTO l'art. 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che dispone la
realizzazione, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero e degli schedari consolari, dell'elenco aggiornato dei
cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle
liste elettorali;
RITENUTA l'esigenza di realizzare la migliore organizzazione delle risorse
umane, strumentali e finanziarie dedicate alla gestione delle infrastrutture
già realizzate, e attualmente allocate presso strutture diverse del Ministero,
secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché rispondenza
del servizio al pubblico interesse;
RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di costituire un Centro Nazionale per i
Servizi Demografici, con il compito di gestire unitariamente l'attività delle
predette infrastrutture informatiche e di quelle in via di realizzazione, al
fine di garantire la trasparenza e la sicurezza dei processi di autenticazione
e convalida dei dati anagrafici;
VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche;
decreta:
Art. 1
E' costituito il Centro Nazionale per i Servizi Demografici presso il
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i
Servizi Demografici.
Art. 2
Il Centro nazionale servizi demografici è incaricato:
- di tutte le funzioni connesse alla gestione dei processi di autenticazione e
convalida dei dati anagrafici;
- di tutte le funzioni connesse alla gestione, all'aggiornamento e alla consultazione
dell'Indice nazionale delle anagrafi;
- di tutte le funzioni connesse alla gestione del Centro servizi anagrafi del
Sistema di accesso e interscambio anagrafico;
- di tutte le funzioni connesse alla gestione tecnica delle componenti
telematiche e informatiche relative alle funzioni sopraesposte;
- di tutte le funzioni di natura logistica connesse alla conservazione delle
risorse informative derivanti dall'attuazione delle funzioni sopraesposte;
- di tutte le funzioni di natura organizzativa connesse ad attività di
assistenza ai comuni, ai cittadini, alle amministrazioni durante l'espletamento
delle funzioni sopradefinite.
Art. 3
Per le finalità indicate all'art. 2 sono ricondotte al Centro nazionale servizi
demografici le attività di sperimentazione e di progetto relative alla Carta
d'identità elettronica, all'Indice nazionale delle anagrafi, al Sistema di accesso e interscambio anagrafico e all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero.
Il Centro nazionale servizi demografici, pertanto, si avvale, dopo opportuno
adeguamento, delle seguenti infrastrutture tecnologiche:
- Sistema di Sicurezza del Circuito di Emissione delle
carte d'identità e dei documenti d'identità elettronici;
- Call Center per il blocco delle carte d'identità elettroniche smarrite o
rubate;
- Help Desk per i comuni per la carta d'identità elettronica;
- Indice nazionale delle anagrafi;
- Centro Servizi Anagrafici del Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico;
- Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.
Il Centro nazionale di raccolta dei supporti informatici contenenti i dati
registrati negli archivi informatici comunali dello stato civile, da realizzare
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. d) del D.P.R. n.
396/2000, è allocato presso il Centro Nazionale Servizi Demografici.
Art. 4
Il Centro nazionale servizi demografici, in sede di prima attuazione, è
realizzato nei locali del Ministero dell'Interno siti in Roma, Via Sforza, n.
14.
Il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali è incaricato di
adottare, d'intesa con gli altri Capi Dipartimento interessati, i provvedimenti
necessari al funzionamento del citato Centro nazionale servizi demografici.
Il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali assegna, altresì,
con proprio provvedimento, le risorse finanziarie necessarie alla competente
Direzione Centrale per i Servizi Demografici, che è
incaricata dell'esecuzione del presente decreto.
Roma, 23 aprile 2002
IL MINISTRO
(Scajola)