DM 23 aprile 2002
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

VISTO l'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con il quale sono state istituite le Anagrafi degli italiani residenti all'estero;
VISTO l'art 3 del D.M. 19 luglio 2000, recante "Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici";
VISTO l'art. 10, comma 2, lett.d) del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che prevede l'istituzione di un Centro nazionale di raccolta dei supporti informatici contenente tutti i dati registrati negli archivi informatici comunali per assicurarne la conservazione in caso di eventi dannosi o calamitosi e per lo svolgimento dei compiti di ufficiale dello stato civile, in caso di prolungata impossibilità di accesso ai dati conservati negli archivi comunali;
VISTO l'art. 2 quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con legge 28 febbraio 2001, n. 26, con il quale è stato istituito l'Indice nazionale delle anagrafi presso il Ministero dell'Interno;
VISTO l'art. 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che dispone la realizzazione, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali;
RITENUTA l'esigenza di realizzare la migliore organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dedicate alla gestione delle infrastrutture già realizzate, e attualmente allocate presso strutture diverse del Ministero, secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché rispondenza del servizio al pubblico interesse;
RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di costituire un Centro Nazionale per i Servizi Demografici, con il compito di gestire unitariamente l'attività delle predette infrastrutture informatiche e di quelle in via di realizzazione, al fine di garantire la trasparenza e la sicurezza dei processi di autenticazione e convalida dei dati anagrafici;
VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
decreta:

Art. 1
E' costituito il Centro Nazionale per i Servizi Demografici presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici.

Art. 2
Il Centro nazionale servizi demografici è incaricato:
- di tutte le funzioni connesse alla gestione dei processi di autenticazione e convalida dei dati anagrafici;
- di tutte le funzioni connesse alla gestione, all'aggiornamento e alla consultazione dell'Indice nazionale delle anagrafi;
- di tutte le funzioni connesse alla gestione del Centro servizi anagrafi del Sistema di accesso e interscambio anagrafico;
- di tutte le funzioni connesse alla gestione tecnica delle componenti telematiche e informatiche relative alle funzioni sopraesposte;
- di tutte le funzioni di natura logistica connesse alla conservazione delle risorse informative derivanti dall'attuazione delle funzioni sopraesposte;
- di tutte le funzioni di natura organizzativa connesse ad attività di assistenza ai comuni, ai cittadini, alle amministrazioni durante l'espletamento delle funzioni sopradefinite.

Art. 3
Per le finalità indicate all'art. 2 sono ricondotte al Centro nazionale servizi demografici le attività di sperimentazione e di progetto relative alla Carta d'identità elettronica, all'Indice nazionale delle anagrafi, al Sistema di accesso e interscambio anagrafico e all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
Il Centro nazionale servizi demografici, pertanto, si avvale, dopo opportuno adeguamento, delle seguenti infrastrutture tecnologiche:
- Sistema di Sicurezza del Circuito di Emissione delle carte d'identità e dei documenti d'identità elettronici;
- Call Center per il blocco delle carte d'identità elettroniche smarrite o rubate;
- Help Desk per i comuni per la carta d'identità elettronica;
- Indice nazionale delle anagrafi;
- Centro Servizi Anagrafici del Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico;
- Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.
Il Centro nazionale di raccolta dei supporti informatici contenenti i dati registrati negli archivi informatici comunali dello stato civile, da realizzare ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 396/2000, è allocato presso il Centro Nazionale Servizi Demografici.

Art. 4
Il Centro nazionale servizi demografici, in sede di prima attuazione, è realizzato nei locali del Ministero dell'Interno siti in Roma, Via Sforza, n. 14.
Il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali è incaricato di adottare, d'intesa con gli altri Capi Dipartimento interessati, i provvedimenti necessari al funzionamento del citato Centro nazionale servizi demografici.
Il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali assegna, altresì, con proprio provvedimento, le risorse finanziarie necessarie alla competente Direzione Centrale per i Servizi Demografici, che è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.
Roma, 23 aprile 2002

IL MINISTRO
(Scajola)