Decreto
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 -
Supplemento Ordinario n. 139
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40,
recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente
il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono
essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo
1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in
materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili
con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della
legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge
8 agosto 1995 n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n.
40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la solidarieta' sociale, del Ministro degli affari esteri, del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il
Ministro della sanita', con il Ministro della pubblica istruzione e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO
I
PRINCIPI GENERALI
Art.
1
(Ambito di applicazione)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 1)
1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10,
secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli
apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme piu'
favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.
40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad
apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente
testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e
internazionali piu' favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le
disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di
seguito denominato regolamento di attuazione, e' emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al
comma 6 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni.
Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere.
Art.
2
(Diritti e doveri dello straniero)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 2 legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel
territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali
in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano,
salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente
testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o
le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocita', essa e'
accertata secondo i criteri e le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione
dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n.
158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel
suo territorio e alle loro famiglie parita' di trattamento e piena uguaglianza
di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale.
5. Allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento con il
cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti,
anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero,
quando cio' non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con
preferenza per quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e
gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in
Italia ha diritto di prendere contatto con le autorita' del Paese di cui e'
cittadino e di essere in cio' agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato
al procedimento. L'autorita' giudiziaria, l'autorita' di pubblica sicurezza e
ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei
termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare piu' vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in
materia di liberta' personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di
tutela dei minori di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero
o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresi' l'obbligo di far pervenire a
tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non
debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla
predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una
domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di
protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalita' di cui
all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche piu'
favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di
cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano e' comunque
tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Art.
3
(Politiche migratorie)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 3)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e
le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone
ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che e'
approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del
documento programmatico. Il documento programmatico e' emanato, tenendo conto
dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro
dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati
raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi
che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri
dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni
comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in
materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi
di origine. Esso indica altresi' le misure di carattere economico e sociale nei
confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle
materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli
interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento
sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel
rispetto delle diversita' e delle identita' culturali delle persone, purche'
non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile
strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni
parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre
indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto
dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte a norma dell'articolo 20. I visti di ingresso per lavoro
subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il
limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di
programmazione annuale, la determinazione delle quote e' disciplinata in
conformita' con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico
nell'anno precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di
bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua,
all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione
di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le
competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli
enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli
immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti
di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello
locale.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo,
il documento programmatico di cui al comma 1 e' predisposto entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo
stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al
comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E
L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO
I
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO
Art.
4
(Ingresso nel territorio dello Stato)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 4)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto
d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puo' avvenire, salvi i casi di forza
maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza
dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai
visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorita' diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso
l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il
diniego del visto di ingresso o reingresso e' adottato con provvedimento
scritto e motivato che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o,
in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorita' di
frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici
accordi internazionali, consentira' l'ingresso nel proprio territorio allo
straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a
confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonche' la disponibilita' di
mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione
per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel
Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita
direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati
nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non potra'
essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di
uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.
4. L'ingresso in Italia puo' essere consentito con visti per
soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga
durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di
soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per
soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorita' diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno
provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini
siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti
da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono
respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la
speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso,
gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli
adempimenti e delle formalita' prescritti con il regolamento di attuazione.
Art.
5
(Permesso di soggiorno)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo
unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autorita' di uno Stato appartenente all'Unione
europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le
modalita' previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia
in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita' previste dal visto d'ingresso
o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo' prevedere
speciali modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di
turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per
l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di
cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dal
visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non puo'
comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro
stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o
per formazione debitamente certificata; il permesso e' tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo
indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessita' specificamente documentate, negli altri casi
consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta
giorni prima della scadenza ed e' sottoposto alla verifica delle condizioni
previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo
unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata
non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se
il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato quando mancano o
vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9,
e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il
rilascio e che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi
esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato appartenente all'Unione
europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro
presenza al questore con le modalita' e nei termini di cui al comma 2. Agli
stessi e' rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro
60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo' essere disposta
l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di
soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati su
modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi
approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata
dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o convertito
entro venti giorni dalla data in cui e' stata presentata la domanda, se
sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in
mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione
del presente testo unico.
Art.
6
(Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 6;
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche per le
altre attivita' consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione
puo' essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita'
sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di
stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al
soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici
della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o
altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno,
e' punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita' personale
dello straniero, questi puo' essere sottoposto a rilievi segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza, quando vi siano
fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilita' di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente
al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il Prefetto
puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localita' che comunque
interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli
stranieri per mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col mezzo di
pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere
allontanati per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei
cittadini italiani con le modalita' previste dal regolamento di attuazione. In
ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di
documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura
territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano
nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per
territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del
proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su
modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso
non e' valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle
convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente
articolo e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Art.
7
(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)
(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno
straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa
alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di
beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di
pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del
denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del
documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione
dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio
ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.
Art.
8
(Disposizioni particolari)
(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 149)
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai
componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.
Art.
9
(Carta di soggiorno)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 7)
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo
che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un
reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, puo'
richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per se', per il
coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche dallo
straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino
italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei confronti
dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di
cui all'articolo 380 nonche', limitatamente ai delitti non colposi,
all'articolo 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di
condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione.
Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la
revoca, se e' stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati
di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e
ricorrano i requisiti previsti dalla legge, e' rilasciato permesso di
soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la
revoca della stessa e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno
puo':
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lecita, salvo quelle che
la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando
previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della
Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello
locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
l'espulsione amministrativa puo' essere disposta solo per gravi motivi di
ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad
una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO
II
CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
Art.
10
(Respingimento)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 8)
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si
presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal
presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e' altresi'
disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi
nel territorio per necessita' di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo
dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma
del presente articolo e' tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a
ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il
documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4,
commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che
disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato,
ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza necessaria
presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall'autorita' di pubblica sicurezza.
Art.
11
(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 9)
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento e il
perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure
di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilita' con i
sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o
convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi
automatizzati e dei relativi contratti e' data comunicazione all'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal
Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre e i
prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima
promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera
e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre
province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di
frontiera, nonche' le autorita' marittime e militari e i responsabili degli
organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno
promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine
di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti
eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti
dal presente testo unico. A tale fine, le intese di collaborazione possono
prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di
beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle
compatibilita' funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di
accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che
intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno
di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove
possibile, all'interno della zona di transito.
Art.
12
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
compie attivita' dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico e' punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice
penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di
bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di lucro o da
tre o piu' persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o
piu' persone, e nei casi in cui il fatto e' commesso mediante l'utilizzazione
di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena e'
della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni
per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione del
presente testo unico. Se il fatto e' commesso al fine di reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine
di favorirne lo sfruttamento, la pena e' della reclusione da cinque a quindici
anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui e' stato
favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, e' sempre consentito
l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto
utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a
pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei
medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il
fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto
profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle
attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di
questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo
unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a
lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre e' tenuto ad accertarsi
che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per
l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia
di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto
di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo
degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per
ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la
sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorita' amministrativa italiana,
inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.
Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto
delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui
all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti
nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al
controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate,
ancorche' soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di
ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo
verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni,
con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del
codice di procedura penale.
8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri,
sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e
repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia
che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attivita' di polizia; se
vi ostano esigenze processuali, l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con
decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei
reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro ricavate dalla
vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento
delle attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a
livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e
alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi
interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche
richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
Art.
13
(Espulsione amministrativa)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero anche non
residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera
e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso
di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato,
ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato.
Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale, l'autorita'
giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze
processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla
osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi
dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non
e' applicata o e' cessata, il questore puo' adottare la misura di cui
all'articolo 14, comma 1.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
a) e' espulso ai sensi del comma 1 o si e' trattenuto indebitamente nel
territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;
b) e' espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi, sulla
base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si
sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5. Si procede altresi' all'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a),
qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identita'
e nazionalita' e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto
pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del
provvedimento.
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad
osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di
polizia di frontiera. Quando l'espulsione e' disposta ai sensi del comma 2,
lettera b), il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 14, comma
1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il
concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del
provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno
e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione
delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato
unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del
decreto o del provvedimento. Il termine e' di trenta giorni qualora
l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.
9. Il ricorso e' presentato al pretore del luogo di residenza o di
dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato,
sempreche' sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede
il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o
rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato in ogni caso,
entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato,
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere sottoscritto
anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il
ricorso puo' essere presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso puo'
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a
certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo
straniero e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, nonche', ove necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1
e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero
espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio' non sia
possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di
trasgressione, e' punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed e' nuovamente
espulso con accompagnamento immediato.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque
anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il
provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino
diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di
motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva
condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo
straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel
territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6
marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di cui
all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e'
valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1998.
Art.
14
(Esecuzione dell'espulsione)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 12)
1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perche'
occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in
ordine alla sua identita' o nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti per
il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza
piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita' tali da
assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignita'.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia
degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dall'adozione del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui
all'articolo 13 e al presente articolo, convalida il provvedimento del questore
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile,
sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non
sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la
convalida puo' essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore puo'
prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia
imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento.
Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento
non appena e' possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 e'
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
misure di vigilanza affinche' lo straniero non si allontani indebitamente dal
centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera,
possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di
linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle
norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i
provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente
articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con
gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilita' sono
adottate di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per
gli interventi di competenza di altri Ministri.
Art.
15
(Espulsione a titolo di misura di sicurezza)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 13)
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice puo'
ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che
risulti socialmente pericoloso.
Art.
16
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 14)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato
non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in
taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di
dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono
le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'articolo 163 del codice penale ne' le cause ostative indicate
nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, puo' sostituire la
medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a
cinque anni.
2. L'espulsione e' eseguita dal questore anche se la sentenza non
e' irrevocabile, secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4.
Art.
17
(Diritto di difesa)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 15)
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a
rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del
diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di
atti per i quali e' necessaria la sua presenza. L'autorizzazione e' rilasciata
dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare
su documentata richiesta dell'imputato o del difensore.
CAPO
III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Art.
18
(Soggiorno per motivi di protezione sociale)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 16)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20
febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di
procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi
sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per
la sua incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti
di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni
rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su
proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della
stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire
allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed
integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi
indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo
ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace
contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura
dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti
diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento
sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacita' di
favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o per il
maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita' dello
stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza,
dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore,
ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il
rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione
nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi
i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puo'
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo
o, se questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio
qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena,
anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di
sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi
durante la minore eta', e ha dato prova concreta di partecipazione a un
programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5
miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno
1998.
Art.
19
(Divieti di espulsione e di respingimento)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 17)
1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per
motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare
di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti
dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il
genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il
coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita
del figlio cui provvedono.
Art.
20
(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 18)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarieta'
sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo
45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a
disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in
occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare
gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui
delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure
adottate.
TITOLO
III
DISCIPLINA DEL LAVORO
Art.
21
(Determinazione dei flussi di ingresso)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.
9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle
quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Con
tali decreti sono altresi' assegnate in via preferenziale quote riservate agli
Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.
Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia
di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorita' nazionali
responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono
inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro
subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o
servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori
devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalita' per
il rilascio delle autorizzazioni di lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite,
in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul numero dei
cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di
collocamento.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono
prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per
motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni,
nonche' gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette
intese possono inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo
unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, puo' predisporre progetti integrati per il
reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne
esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che
richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di
un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro
subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalita' di collegamento
con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 350
milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art.
22
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 20;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11;
legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero, deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta
nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non
abbia una conoscenza diretta dello straniero, puo' richiedere l'autorizzazione
al lavoro di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21,
comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il
datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalita'
della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.
3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro
allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai
contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce
mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il
tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative
agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso
in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere
munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o
di stabile residenza del lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione al
lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente.
7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti
telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari
ai quali e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari",
da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avverra' sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le
Amministrazioni interessate.
8. Il datore di lavoro deve altresi' esibire all'ufficio
periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.
9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per
privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti
del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un
anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione
alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini dell'iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a nuovi
lavoratori extracomunitari.
10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito
con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire
sei milioni.
11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali,
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario
conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita'. I lavoratori
extracomunitari che abbiano cessato l'attivita' lavorativa in Italia e lascino
il territorio nazionale hanno facolta' di richiedere, nei casi in cui la
materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei
contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza
obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai
lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro in Italia.
13. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in
assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e
modalita' di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica.
Art.
23
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 21)
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante,
che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli
l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla
pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta
nominativa, alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione
all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il
richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero
alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per
la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene
concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle
quote stabilite e secondo le modalita' indicate nei decreti di attuazione del
documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di
ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di
soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le
regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti
e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da
almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi
individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e
della previdenza sociale. Lo stesso regolamento puo' prevedere la formazione e
le modalita' di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a
prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e' ammessa
secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione, il quale
stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto
puo' prestare in un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalita'
stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del
lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti
all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianita' di
iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il
visto di cui al presente comma.
Art.
24
(Lavoro stagionale)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 22)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio
apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano
una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta puo' essere effettuata nei
confronti di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21,
comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione
della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale puo' avere la validita'
minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che
richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere
presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza
alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per
motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per
i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro
della manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 10.
Art.
25
(Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 23)
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonche'
della loro specificita', agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per
lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivita':
a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternita'.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo
familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il
datore di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi
ed in base alle condizioni e alle modalita' stabilite per questi ultimi. Tali
contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a
favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli ambiti e le modalita' degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento degli
stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del
lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da
convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il
territorio dello Stato e' fatta salva la possibilita' di ricostruzione della
posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
Art.
26
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 24)
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato
un'attivita' non occasionale di lavoro autonomo puo' essere consentito a
condizione che l'esercizio di tali attivita' non sia riservato dalla legge ai
cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attivita' industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero
costituire societa' di capitali o di persone o accedere a cariche societarie,
deve altresi' dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio
dell'attivita' che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei
requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola
attivita', compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e
registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorita' competente
in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi
ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per
l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito
annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo
previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il
possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta
del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero
eventualmente competente in relazione all'attivita' che lo straniero intende
svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con
l'espressa indicazione dell'attivita' cui il visto si riferisce, nei limiti
numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato
o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e
della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio.
Art.
27
(Ingresso per lavoro in casi particolari)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 25;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,
il regolamento di attuazione disciplina particolari modalita' e termini per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi
di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di
lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o
filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societa' estere che
abbiano la sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali
in Italia di societa' italiane o di societa' di altro Stato membro dell'Unione
europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un
incarico accademico o un'attivita' retribuita di ricerca presso universita',
istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno
un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di
uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si
trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di
lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del
lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel
territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del
datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o
funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalita' stabilite nel
regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi
direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero
presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia,
al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto
di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche
residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero,
nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici
o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da
imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici,
nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivita'
sportiva professionistica presso societa' sportive italiane ai sensi della
legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti
regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per
l'Italia, svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale
nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o sono
persone collocate "alla pari".
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i
lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle
dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e
produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio
speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni
periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo
nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza.
L'autorizzazione e' rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico
ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tra mesi, prima
che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori
extracomunitari autorizzati a svolgere attivita' lavorativa subordinata nel
settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con le Autorita' di Governo competenti in materia di turismo ed in
materia di spettacolo, determina le procedure e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal presenta comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresi' norme
per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non
appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle disposizioni particolari
previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
TITOLO
IV
DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI
Art.
28
(Diritto all'unita' familiare)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 26)
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei
confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni previste dal
presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi
religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato
membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni el decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle
piu' favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali
finalizzati a dare attuazione al diritto all'unita' familiare e riguardanti i
minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorita' il
superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176.
Art.
29
(Ricongiungimento familiare)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 27)
1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non
coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la
legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di
eta' inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela
sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso
di un figlio di eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del
consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente
dimorera';
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo
annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo
familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu'
familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare
di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo
a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i
requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, e'
consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei
familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito
l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in
Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in
Italia, il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di
cui al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della prescritta documentazione, e' presentata alla questura del
luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con
timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore,
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il
provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato
puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti
contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della
domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresi' il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.
Art.
30
(Permesso di soggiorno per motivi familiari)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 28)
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di
soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio
familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per
ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno
che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti
per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente
soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare e' convertito in
permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione puo' essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un
rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte
del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in
Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato
anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione
che il genitore richiedente non sia stato privato della potesta' genitoriale
secondo la legge italiana.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente
l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di
formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo
svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di eta'
per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa
durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed e' rinnovabile
insieme con quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con
straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, e'
rilasciata una carta di soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio
o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento
del diciottesimo anno di eta', il permesso di soggiorno puo' essere convertito
in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i
requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri
provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita'
familiare, l'interessato puo' presentare ricorso al pretore del luogo in cui
risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie
il ricorso puo' disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da
ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma e'
valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art.
31
(Disposizioni a favore dei minori)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 29)
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e
regolarmente soggiornante e' iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta
di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del
quattordicesimo anno di eta' e segue la condizione giuridica del genitore con
il quale convive, ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori con cui
convive. Fino al medesimo limite di eta' il minore che risulta affidato ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale e'
affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se piu' favorevole.
L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il
requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di eta' al minore
iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore
ovvero dello straniero affidatario e' rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta', ovvero una
carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute del
minore che si trova nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga
alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione e' revocata
quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per
attivita' del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva
competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato, su richiesta
del questore, dal tribunale per i minorenni.
Art.
32
(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore eta')
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 30)
1. Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui
confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1
e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze
sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde
dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
Art.
33
(Comitato per i minori stranieri)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
1. Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le
attivita' delle amministrazioni interessate e' istituito, senza ulteriori oneri
a carico del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei ministeri degli Affari
esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' da due
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un
rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di
organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi
della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno
e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato concernenti la
tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le
regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale
dei minori stranieri, limitatamente a quelli in eta' superiore a sei anni che entrano
in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita' di
competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
Dipartimento medesimo.
TITOLO
V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO
I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art.
34
(Assistenza per gli stranieri
iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 32)
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e
hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto
ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo,
all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua
validita' temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari
attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle
liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del
titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo,
per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario
nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
e' assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1 e 2 e' tenuto ad assicurarsi contro il rischio
di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per
i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente
in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e' determinato con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e non puo' essere inferiore al
contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale puo'
essere altresi' richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per
motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi
dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973
n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla
spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalita'
previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a)
e b) non e' valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale e'
iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione.
Art.
35
(Assistenza sanitaria per gli stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non
iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai
soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle
regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria
ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non
in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate,
nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita' di
trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n.
405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanita' 6 marzo
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita'
di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne
di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a
carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte
salve le quote di partecipazione alla spesa a parita' con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non
in regola con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun tipo di
segnalazione all'autorita', salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a
parita' di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri
recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito
delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente
riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
Art.
36
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 34)
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e
l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed
il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono
presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che
indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta
del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma
a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalita' stabilite dal regolamento di attuazione,
nonche' documentare la disponibilita' in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore
e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del
visto o di rilascio o rinnovo del permesso puo' anche essere presentata da un
familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di
soggiorno per cure mediche e' altresi' consentito nell'ambito di programmi
umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanita',
d'intesa con il ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le
aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute
che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari
alla durata presunta del trattamento terapeutico ed e' rinnovabile finche'
durano le necessita' terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi
internazionale.
CAPO
II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE
Art.
37
(Attivita' professionali)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 35)
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso
dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti
all'esercizio delle professioni, e' consentita, in deroga alle disposizioni che
prevedono il requisito della cittadinanza italiana entro un anno dalla data di
entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o
Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi,
l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti,
secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti
albi o elenchi e' condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche
con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli
stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea
o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di
appartenenza.
2. Le modalita', le condizioni ed i limiti temporali per
l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei
relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con
il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli
saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del
termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi
speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e
secondo percentuali massime di impiego definite in conformita' ai criteri
stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato e' garantita la parita' di
trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
Art.
38
(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 36
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti
all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in
materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita dallo
Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di
appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunita' scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello
scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce
iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua
d'origine e alla realizzazione di attivita' interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate
sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione
territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli
stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di
appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5.Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e
gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante
l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della
scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese
di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma
di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di
collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono
programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi
effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a
quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli
emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti
integrativi, nella lingue e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione
del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalita' di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali,
con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua
italiana nonche' dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale
ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei
criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi
effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico,
nonche' dei criteri e delle modalita' di comunicazione con le famiglie degli
alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri
provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi e per l'attivazione di specifiche attivita' di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
Art.
39
(Accesso ai corsi delle universita')
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 37)
1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di
relativi interventi per il diritto allo studio e' assicurata la parita' di
trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le
modalita' di cui al presente articolo.
2. Le universita', nella loro autonomia e nei limiti delle loro
disponibilita' finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli
obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo
l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo l della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in
materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti
universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per
la mobilita' studentesca, nonche' organizzando attivita' di orientamento e di
accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento
alle modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di
enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio
dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi sufficienti
di sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio e
l'esercizio in vigenza di esso di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da
parte dello straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri,
anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di
diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocita';
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai
fini dell'uniformita' di trattamento in ordine alla concessione delle
provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono
accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal
regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilita' comunicate dalle
universita', e' disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria
degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.
5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a
parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di
carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o,
se conseguito all'estero, equipollente.
CAPO
III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E
ASSISTENZA SOCIALE
Art.
40
(Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 38)
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e
con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri
di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente
soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente
impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e
di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza,
puo' disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in
regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello
Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato
degli stranieri in tali condizioni.
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere
autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel piu' breve tempo possibile. I
centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali
idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni
regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente
convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture
alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze
alloggiative ed alimentari, nonche', ove possibile, all'offerta di occasioni di
apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi
culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli
stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente
necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto
e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad alloggi
sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle
leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti
pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente
organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate
ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate,
nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di
comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento
igienico-sanitario di alloggi di loro proprieta' o di cui abbiano la
disponibilita' legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di
stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo
politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a
fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di
un vincolo sull'alloggio all'ospitabilita' temporanea o alla locazione a
stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei
contributi e degli alloggi cosi' strutturati e' effettuata sulla base dei
criteri e delle modalita' previsti dalla legge regionale.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino
una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto
di accedere, in condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie
sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per
agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia
di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
Art.
41
(Assistenza sociale)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 39)
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti
nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati
ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle
prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per
coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti,
per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
CAPO
IV
DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE
DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE
POLITICHE MIGRATORIE
Art.
42
(Misure di integrazione sociale)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 40;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle
proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e
con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonche' in
collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e privati dei Paesi di
origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di
origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente
funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli
stranieri nella societa' italiana in particolare riguardante i loro diritti e i
loro doveri, le diverse opportunita' di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo,
nonche' alle possibilita' di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative,
sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di
prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso
la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri,
periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di
origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel
registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di
stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore a due anni, in qualita' di mediatori interculturali al fine di
agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in
una societa' multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori,
xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e
degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano
competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un
registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti
nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli
enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini
stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono
l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, e' istituito
presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo
nazionale di coordinamento. I1 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione
di attivita' volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione del presente
testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione
degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i
Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame delle
problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, e' istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono
chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di
cui al comma 3, in numero non inferiore a sei;
b) rappresentanti dei lavoratori extracomunitari designati dalle associazioni
piu' rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei
lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori
di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) sette esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari
esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarieta' sociale e delle
pari opportunita';
f) quattro rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle
regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno
dall'Unione delle provincie italiane (UPI);
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL).
5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato un
supplente.
6. Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire, in analogia
con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza
nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato,
consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di
costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli
territoriali.
8. La partecipazione alla Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei
membri di cui al presente articolo e dei supplenti e' gratuita, con esclusione
del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano
dipendenti della pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale
hanno sede i predetti organi.
Art.
43
(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 41)
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni
comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione,
esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore,
l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche
religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere
il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parita', dei
diritti umani e delle liberta' fondamentali in campo politico economico,
sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la
persona esercente un servizio di pubblica necessita' che nell'esercizio delle
sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che,
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalita', lo discriminino
ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o
servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione,
etnia o nazionalita';
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti
di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla
formazione e ai servizi sociali e socio- assistenziali allo straniero
regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalita';
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di
un'attivita' economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente
soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o
di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o
nazionalita';
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15
della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9
dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi
atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando,
anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una
razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una
cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento
pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo
proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza,
ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione
religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli
atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini
italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea
presenti in Italia.
Art.
44
(Azione civile contro la discriminazione)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 42)
1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi, il giudice puo', su istanza di parte, ordinare la
cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro
provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della
discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche
personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio
dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalita' non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli
atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto
della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti che
sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato,
assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso
decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se entro un termine
non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine non superiore
a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il
pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel
decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore e' ammesso reclamo al
tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di
procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e
739 del codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice puo'
altresi' condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non
patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui
ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 e' punito ai
sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio
danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo
etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa
o della cittadinanza puo' dedurre elementi di fatto anche a carattere
statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione
delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e
ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti
nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non
siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso puo' essere presentato dalle rappresentanze locali delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Il
giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di
definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai
sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati
accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni,
ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di
opere pubbliche, di servizi o di forniture, e' immediatamente comunicato dal
pretore, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione, alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione
del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o
dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi
piu' gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da
qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni,
con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del
fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza
legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi.
Art.
45
(Fondo nazionale per le politiche migratorie)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 43)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il
Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle
iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi
annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al
comma 3, e' stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000
milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla
determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresi' le
somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati,
enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea,
che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al
predetto Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto del presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il
regolamento di attuazione disciplina le modalita' per la presentazione,
l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del
finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle
materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a
proprie iniziative e attivita' concernenti l'immigrazione, con particolare
riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico
e del regolamento di attuazione, alle attivita' culturali, formative,
informative, di integrazione e di promozione di pari opportunita'. I programmi
sono adottati secondo i criteri e le modalita' indicati dal regolamento di
attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti
locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al
1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del
contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
943, e' destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1.
Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente
testo unico tale destinazione e' disposta per l'intero ammontare delle predette
somme. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di
cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e'
soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Art.
46
(Commissione per le politiche di integrazione)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 44)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari sociali e' istituita la Commissione per le politiche di
integrazione.
2. La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo,
anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo
stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di
formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonche' di
fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per
l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La Commissione e' composta da rappresentanti del Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanita', della pubblica istruzione, nonche' da un numero massimo
di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale,
giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarieta'
sociale. Il presidente della commissione e' scelto tra i professori
universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed e' collocato in
posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i
rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche
interessate a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati
l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonche' i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della
commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo
svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il
funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la
Commissione puo' affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni
pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate
dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere
all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei
propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione puo'
avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle Regioni e degli enti
locali.
TITOLO
VI
NORME FINALI
Art.
47
(Abrogazioni)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 46)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogati:
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dell'art.
3;
c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n
33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50;
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
3 All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
restano soppresse le parole:
"sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine
degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei
programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in
vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno
1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
Art.
48
(Copertura finanziaria)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 48)
1. All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998,
n. 40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e
in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e
1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art.
49
(Disposizioni finali)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 49)
1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo
1998, n. 40, del presente testo unico si provvede a dotare le questure che
ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie
per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale
nonche' delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le
questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia
criminale.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in
lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui
all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi
previsto.