Decreto
legge 10 maggio 2000 n 111
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2000
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
VISTO l’articolo 4, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che
prevede l’iscrizione d’ufficio nelle liste elettorali degli elettori compresi
nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero;
VISTO l’articolo 4, comma 1,
lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che disciplina la
cancellazione dalle predette liste per irreperibilità presunta;
CONSIDERATO che tali
disposizioni comportano la presenza nelle liste elettorali di cittadini i cui
indirizzi attuali risultano del tutto sconosciuti sia al comune di iscrizione,
sia all’anagrafe degli italiani residenti all’estero;
CONSIDERATA la necessità di
disciplinare in maniera più organica l’istituto giuridico della irreperibilità
presunta previsto dal citato articolo 4 della legge n. 470 del 1988, nonché di
contemperare l’esigenza di garantire l’esercizio del voto a tutti gli elettori
con quella di determinare la reale e aggiornata composizione delle liste;
RITENUTA la straordinaria
necessità ed urgenza di conseguire tali obiettivi, al fine di determinare
l’effettiva consistenza del corpo elettorale in occasione delle imminenti
consultazioni referendarie ed elettorali;
CONSIDERATO che il Senato
della Repubblica ha approvato l’analogo disegno di legge presentato dal Governo
nel marzo scorso;
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2000;
SULLA PROPOSTA del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Interno, di concerto con il
Ministro della Giustizia;
EMANA Il seguente
decreto-legge:
Art. 1.
1.
All'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la lettera d) e'
sostituita dalla seguente:
"d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
1. trascorsi cento anni dalla
nascita;
2. dopo due rilevazioni
censuarie consecutive;
3. quando risulti inesistente,
tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;
4. quando risulti dal ritorno
per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6
della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni
che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa
l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei
Paesi dell'Unione europea, nonche' le consultazioni referendarie locali;".
Art.
2.
1. I
cittadini cancellati per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione
residente, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'anagrafe degli
italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 ottobre
1988, n. 470, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono
cancellati dalle liste elettorali in occasione delle revisioni delle liste
stesse da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 del testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La
commissione elettorale comunale, in occasione di consultazioni elettorali e
referendarie, e' tenuta a provvedere alle cancellazioni di cui al comma 1 non
oltre il ventesimo giorno anteriore alla data della votazione. In sede di prima
applicazione, si provvede alle operazioni relative alle cancellazioni non oltre
il nono giorno anteriore alla data della votazione.
3. I
cittadini cancellati dalle liste elettorali ai sensi dei commi 1 e 2 sono
iscritti in un apposito elenco e, qualora si presentino all'ufficio elettorale,
sono senz'altro ammessi al voto mediante rilascio del certificato elettorale.
Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente di seggio, in calce alla
lista della sezione. Del nominativo di tali elettori viene data notizia
all'ufficiale d'anagrafe, per gli ulteriori accertamenti ai fini della
regolarizzazione della posizione anagrafica. I cittadini cancellati possono, in
ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie
generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla
cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero e nelle liste elettorali.
4.
L'elenco comunale dei cittadini cancellati ai sensi del presente decreto e'
pubblicato nell'albo dell'ente e nei consolati del paese di emigrazione,
dandone notizia, nell'ambito della comunicazione istituzionale e dei rispettivi
stanziamenti, sui periodici di lingua italiana dei paesi di presunta residenza.
5. Sono
valide le operazioni di revisione delle liste elettorali che risultino comunque
conformi a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27
ottobre 1988, n. 470, come modificato dal presente decreto, ancorché effettuate
anteriormente alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.
Art.
3.
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Dato a Roma, addì 10 maggio
2000
Il
Presidente del Senato della Repubblica
nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione
MANCINO
AMATO, Presidente del
Consiglio dei Ministri
BIANCO, Ministro dell’Interno
FASSINO, Ministro della Giustizia
Visto: Il Guardasigilli:
Fassino