Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(Traduzione non ufficiale)
Testo
ufficiale in inglese
Firmata a Roma il 4 novembre 1950 (Testo coordinato con gli emendamenti
di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994, entrato in
vigore il 1° novembre 1998)
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa;
Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata
dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e
l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione
più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è
la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
fondamentali;
Riaffermato il loro profondo attaccamento a queste Libertà fondamentali che
costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui
mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico
veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune
rispetto dei Diritti dell'Uomo a cui essi si appellano;
Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e
forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto
della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad
assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella
Dichiarazione Universale.
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo.
Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione
i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione.
TITOLO I
Diritti e libertà
Articolo 2 - Diritto alla vita
- Il diritto alla vita di
ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente
privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale
pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla
legge con tale pena.
- La morte non si considera
inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso
alla forza resosi assolutamente necessario:
- per assicurare la difesa
di ogni persona dalla violenza illegale;
- per eseguire un arresto
regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- per reprimere, in
modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.
Articolo 3 - Divieto della tortura.
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o
degradanti.
Articolo 4 - Divieto di schiavitù e del lavoro forzato.
- Nessuno può essere tenuto
in condizioni di schiavitù o di servitù.
- Nessuno può essere
costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
- Non è considerato lavoro
forzato o obbligatorio" ai sensi di questo articolo:
- ogni lavoro normalmente
richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo
5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà
condizionata;
- ogni servizio di
carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi dove
l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro servizio
sostitutivo di quello militare obbligatorio;
- ogni servizio richiesto
in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere
della comunità;
- ogni lavoro o
servizio che fa parte dei normali doveri civici.
Articolo 5 - Diritto alla libertà ed alla sicurezza.
- Ogni persona ha diritto
alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà,
salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:
- se è detenuto
regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- se è in regolare stato di
arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso,
conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l'esecuzione di
un obbligo prescritto dalla legge;
- se è stato arrestato o detenuto
per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando
vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un
reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli
di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
- se si tratta della
detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione
o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità
competente;
- se si tratta della
detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia
contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un
vagabondo;
- se si tratta
dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di
entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è
in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
- Ogni persona arrestata
deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile,
dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
- Ogni persona arrestata o
detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del
presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un
giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare
funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine
ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La
scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la
comparizione della persona all'udienza.
- Ogni persona privata della
libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un
ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla
legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la
detenzione è illegittima.
- Ogni persona vittima di
arresto o di detenzione in violazione ad une delle disposizioni di questo
articolo ha diritto ad una riparazione.
Articolo 6 - Diritto ad un processo equo.
- Ogni persona ha diritto a
che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un
termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito
per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e
doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso
alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante
tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine
pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo
esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle
parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal
tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puO' pregiudicare
gli interessi della giustizia.
- Ogni persona accusata di
un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia
stata legalmente accertata.
- In particolare, ogni
accusato ha diritto a:
- essere informato, nel
più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo
dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
- disporre del tempo e
delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- difendersi personalmente
o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi
per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un
avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- esaminare o far
esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei
testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- farsi assistere
gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua
usata all'udienza.
Articolo 7 - Nessuna pena senza legge.
- Nessuno può essere
condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa,
non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale.
Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella
applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
- Il presente articolo non
ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una
azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un
crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti dalle nazioni
civili.
Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e
familiare.
- Ogni persona ha diritto
al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della
sua corrispondenza.
- Non può esservi ingerenza
di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale
ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la
pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa
dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute
o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di
religione.
- Ogni persona ha diritto
alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto
include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di
manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o
collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
- La libertà di manifestare
la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di
restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e
costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la
pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale
pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.
Articolo 10 - Libertà di espressione.
- Ogni persona ha diritto
alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e
la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi
possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza
considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati
di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione,
di cinema o di televisione.
- L'esercizio di queste
libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto
alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla
legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica,
per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica
sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per
la protezione della salute o della morale, per la protezione della
reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di
informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del
potere giudiziario.
Articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione.
- Ogni persona ha diritto
alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi
compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di
aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
- L'esercizio di questi
diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono
stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società
democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la
difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della
salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà
altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano
imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze
armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.
Articolo 12 - Diritto al matrimonio.
Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale
diritto.
Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo.
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente
Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad
un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone
che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
Articolo 14 - Divieto di discriminazione.
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente
Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in
particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la
religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o
sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o
ogni altra condizione.
Articolo 15 - Deroga in caso di stato di urgenza.
- In caso di guerra o in
caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni
Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti
dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo
richieda e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con
gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
- La disposizione
precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo per il caso
di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4
(paragrafo 1) e 7.
- Ogni Alta Parte
Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo
più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure
prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure
cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione
riacquistano piena applicazione.
Articolo 16 - Restrizioni all'attività politica degli
stranieri.
Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata
come un divieto per le Alte Parti Contraenti di porre restrizioni all'attività
politica degli stranieri.
Articolo 17 - Divieto dell'abuso del diritto.
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come
implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare
un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle
libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a
queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.
Articolo 18 - Restrizione dell'uso di restrizioni ai diritti.
Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti
diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state
previste.
TITOLO II
Corte europea dei Diritti dell'Uomo
Articolo 19 - Istituzione della Corte
Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti Contraenti
dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea
dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa
funziona in maniera permanente.
Articolo 20 - Numero di giudici
La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti
Contraenti.
Articolo 21 - Condizioni per l'esercizio delle funzioni
- I giudici devono godere
della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per
l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei
giurisconsulti di riconosciuta competenza.
- I giudici siedono alla
Corte a titolo individuale.
- Per tutta la durata del
loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività
incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di
disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno; ogni
problema che sorga nell'applicazione di questo paragrafo è deciso dalla
Corte.
Articolo 22 - Elezione dei giudici
- I giudici sono eletti
dall'Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna Alta Parte Contraente, a
maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata
dall'Alta Parte Contraente.
- La stessa procedura è
seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Alti Parti
Contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.
Articolo 23 - Durata del mandato
- I giudici sono eletti per
un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto
concerne i giudici designati alla prima elezione, i mandati di una metà di
essi scadranno al termine di tre anni.
- I giudici il cui mandato
scade al termine dei periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte
dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la
loro elezione.
- Al fine di assicurare,
nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di una metà dei giudici
ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare puO', prima di procedere ad ogni
ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei giudici da eleggere
abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che
questa durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.
- Nel caso in cui si
debbano conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il
paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante
estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio
d'Europa immediatamente dopo l'elezione.
- Il giudice eletto in
sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue
funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del
suo predecessore.
- Il mandato dei giudici
termina quando essi raggiungono l'età di 70 anni.
- I giudici restano in
funzione fino a che i loro posti non siano ricoperti. Tuttavia essi
continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.
Articolo 24 - Revoca
Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici
decidono, a maggioranza dei due terzi, che ha cessato di rispondere ai
requisiti richiesti.
Articolo 25 - Ufficio di cancelleria e referendari
La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui
organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte, Essa è assistita da
referendari.
Articolo 26 - Assemblea plenaria della Corte
La Corte riunita in Assemblea plenaria
- elegge per un periodo di
tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono
rieleggibili;
- costituisce Camere per un
periodo determinato;
- elegge i presidenti delle
Camere della Corte che sono rieleggibili;
- adotta il regolamento
della Corte; e
- elegge il cancelliere ed
uno o più vice-cancellieri.
Articolo 27 - Comitati, Camere e Grande Camera
- Per la trattazione di
ogni caso che le viene sottoposto, la Corte si costituisce in un comitato
di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande
Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i
comitati per un periodo determinato.
- Il giudice eletto a
titolo di uno Stato parte alla controversia è membro di diritto della
Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se
egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato parte nomina una
persona che siede in qualità di giudice.
- Fanno altresì parte della
Grande Camera il presidente dalla Corte, i vice-presidenti, i presidenti
delle Camere e altri giudici designati in conformitA' con il regolamento
della Corte, Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi
dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la
sentenza può essere presente nella grande Camera, ad eccezione del
presidente della Camera e del giudice che siede a titolo dello Stato parte
interessato.
Articolo 28 - Dichiarazioni di irricevibilità da parte
dei comitati
Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal
ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale
decisione può essere adottata senza un esame complementare. La decisione è
definitiva.
Articolo 29 - Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito.
- Se nessuna decisione è
stata adottata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia
sulla irricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai
sensi dell'articolo 34.
- Una delle Camere si
pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi
presentati in virtù dell'articolo 33.
- Salvo diversa decisione
della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità é
adottata separatamente.
Articolo 30 - Dichiarazione
d'incompetenza a favore della Grande Camera.
Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi
problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la
sua soluzione rischia di condurre ad una contraddizione con una sentenza
pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia
pronunciato la sua sentenza, puO' spogliarsi della propria competenza a favore
della Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.
Articolo 31 - Competenze della Grande Camera
La Grande Camera
- si pronuncia sui ricorsi
presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le
sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso
le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43; e
- esamina le richieste di
pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.
Articolo 32 - Competenza della Corte
- La competenza della Corte
si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e
l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano
sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47.
- In caso di contestazione
sulla questione della propria competenza, é la Corte che decide.
Articolo 33 - Ricorsi interstatali
Ogni Alta Parte Contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle
disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa
essere imputata ad un'altra Alta Parte Contraente.
Articolo 34 - Ricorsi individuali
La Corte può essere investita di un ricorso fatto pervenire da ogni persona
fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda
d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti
dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti
Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'effettivo
esercizio efficace di tale diritto.
Articolo 35 - Condizioni di ricevibilità
- La Corte non può essere
adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual'è
inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente
riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della
decisione interna definitiva.
- La Corte non accoglie
nessun ricorso avanzato sulla base dell'articolo 34, se:
- è anonimo; oppure
- è essenzialmente
identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad
un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamentazione e non
contiene fatti nuovi.
- La Corte dichiara
irricevibile ogni ricorso avanzato in base all'articolo 34 quand'essa
giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione
o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.
- La Corte respinge ogni
ricorso che consideri irricevibile in applicazione dei presente articolo.
Essa può procedere in tal modo in ogni fase della procedura.
Articolo 36 - Intervento di terzi
- Per qualsiasi questione
all'esame di una Camera e o della Grande Camera, un'Alta Parte Contraente
il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per
iscritto e di partecipare alle udienze.
- Nell'interesse di una
corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può
invitare ogni Alta Parte Contraente che non è parte in causa o ogni
persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per
iscritto o a partecipare alle udienze.
Articolo 37 - Cancellazione
- In ogni momento della procedura,
la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le
circostanze consentono di concludere:
- che il ricorrente non
intende più mantenerlo; oppure
- che la controversia è
stata risolta; oppure
- che non è più
giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza,
proseguire l'esame del ricorso.
Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora ciò
sia richiesto dal rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e
dai suoi protocolli.
- La Corte può decidere una
nuova iscrizione al ruolo di un ricorso quando ritenga che ciò é
giustificato dalle circostanze.
Articolo 38 - Esame in contraddittorio dei caso e
procedura di regolamento amichevole
- Quando dichiara che il
ricorso è ricevibile, la Corte
- procede all'esame della
questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del
caso, ad un'inchiesta per la quale tutti gli Stati interessati forniranno
tutte le facilitazioni necessarie ai fini della sua efficace conduzione;
- si mette a
disposizione degli interessati per pervenire ad un regolamento amichevole
della controversia sulla base del rispetto dei diritti dell'uomo come
riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
- La procedura descritta al
paragrafo 1. b è riservata.
Articolo 39 - Conclusione di un regolamento amichevole
In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo
mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della
soluzione adottata.
Articolo 40 - Udienza pubblica e accesso ai documenti
- L'udienza è pubblica a
meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze
eccezionali.
- I documenti depositati
presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il
presidente della Corte non decida diversamente.
Articolo 41 - Equa soddisfazione
Se la Corte dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in
modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte
accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.
Articolo 42 - Sentenze delle Camere
Le sentenze delle Camere divengono definitive in conformità con le disposizioni
dell'articolo 44, paragrafo 2.
Articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla Grande Camera
- Entro un termine di tre
mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla
controversia può, in casi eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi
alla Grande Camera.
- Un collegio di cinque
giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione
oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di
applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e anche una grave
questione di carattere generale.
- Se il Collegio accoglie
la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con una sentenza.
Articolo 44 - Sentenze definitive
- La sentenza della Grande
Camera è definitiva.
- La sentenza di una Camera
diviene definitiva
- quando le parti
dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande
Camera; oppure
- tre mesi dopo la data
della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla
Grande Camera; oppure
- se il Collegio
della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo
l'articolo 43.
- La sentenza definitiva è
pubblicata.
Articolo 45 - Motivazione delle sentenze e delle
decisioni
- Le sentenze e le
decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere
motivate.
- Se la sentenza non
esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice
avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione individuale.
Articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle
sentenze
- Le alte Parti Contraenti s'impegnano
a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie
nelle quali sono parti.
- La sentenza definitiva
della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia
l'esecuzione.
Articolo 47 - Pareri consultivi
- La Corte può, su
richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su
questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei
suoi protocolli.
- Tali pareri non devono
riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà
definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre
questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri si troverebbero a dover
giudicare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla
Convenzione.
- La decisione del Comitato
dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della
maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio al
Comitato.
Articolo 48 - Competenza consultiva della Corte
La Corte decide se la domanda di parere consultivo presentata dal Comitato dei
Ministri è di sua competenza secondo l'articolo 47.
Articolo 49 - Motivazione dei pareri consultivi
- Il parere della Corte è
motivato.
- Se il parere non esprime
in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà
diritto di unirvi ;l'esposizione della sua opinione individuale.
- Il parere della Corte è
trasmesso al Comitato dei Ministri.
Articolo 50 - Spese di funzionamento della Corte
Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.
Articolo 51 - Privilegi ed immunità dei giudici
I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e
delle immunità previste all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e
negli accordi conclusi in base a questo articolo.
TITOLO III
Disposizioni varie
Articolo 52 - Indagini del Segretario Generale.
Ogni Alta Parte Contraente, alla domanda del Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto
interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della
presente Convenzione.
Articolo 53 - Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata
in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà
fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte
Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.
Articolo 54 - Poteri del Comitato dei Ministri.
Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizi ai poteri
conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.
Articolo 55 - Rinuncia ad altri modi di regolamentazione delle controversie.
Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale,
a prevalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni che esistono
fra di loro allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata
dall'interpretazione o dell'applicazione della presente Convenzione ad una
procedura di regolamentazione diversa da quelle previste da detta Convenzione.
Articolo 56 - Applicazione territoriale
- Ogni Stato, al momento
della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare,
mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del
paragrafo 4 del presente articolo, in tutti i territori o in determinati
territori di cui assicura le relazioni internazionali.
- La Convenzione si
applicherà nel territorio o nei territori designati nella notifica a
partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario
Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.
- Nei suddetti territori le
disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto
delle necessità locali.
- Ogni Stato che ha fatto
una dichiarazione conformemente al primo paragrafo di questo articolo può,
in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti
in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a ricevere
ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi
di privati come previsto dall'articolo 34 della Convenzione.
Articolo 57 - Riserva
- Ogni Stato, al momento
della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di
ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare
disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel
momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione.
Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai termini del
presente articolo.
- Ogni riserva emessa in
conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in
questione.
Articolo 58 - Denuncia
- Un'Alta Parte Contraente
può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni
a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi
confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa
le altre Parti Contraenti.
- Tale denuncia non può
avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dalle
obbligazioni contenute nella presente Convenzione per quanto riguarda
qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste
obbligazioni fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui
la denuncia produce il suo effetto.
- Con la medesima riserva
cessa d'esser Parte alla presente Convenzione ogni Parte Contraente che
cessi d'essere Membro del Consiglio d'Europa.
- La Convenzione può
essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi
per quanto riguarda ogni territorio nel quale sia stata dichiarata
applicabile in base all'articolo 56.
Articolo 59 - Firma e ratifica
- La presente Convenzione
è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà
ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale
del Consiglio d'Europa.
- La presente Convenzione
entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
- Per ogni firmatario che
la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal
momento dei deposito dello strumento di ratifica.
- Il Segretario Generale
del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d'Europa
l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti
che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di
ratifica che si sia avuto successivamente.
Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i
due testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato
negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà
copie certificate conformi a tutti i firmatari.
Protocollo addizionale
alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali
(Traduzione non
ufficiale)
Firmato a Parigi il 20 marzo 1952
Testo
ufficiale in inglese
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,
Risoluti ad adottare misure idonee per assicurare la garanzia collettiva
di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I
della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito,
denominata "la Convenzione"),
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - Protezione della proprietà
Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.
Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di
utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi
generali del diritto internazionale.
Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati
di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per
disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per
assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle
ammende.
Articolo 2 - Diritto all'istruzione
Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato,
nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e
dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare
tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose
e filosofiche.
Articolo 3 - Diritto a libere elezioni
Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli
ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da
assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta
del corpo legislativo.
Articolo 4 - Applicazione territoriale
Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del
presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi
i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente
Protocollo nei territori di cui assicura le relazioni internazionali che
sono designati nella stessa dichiarazione.
Ogni Alta Parte Contraente che ha presentato una dichiarazione in virtù
del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova
dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o
che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente
Protocollo in un qualsiasi territorio.
Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà
considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56
della Convenzione.
Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione
Le Alte Parti Contraenti considereranno gli artt. 1, 2, 3 e 4 di questo
Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le
disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.
Articolo 6 - Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio
d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato
contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima.
Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo
entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato
Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi
di quelli che lo avranno ratificato.
Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi
facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli
archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà
copia certificata conforme ad ognuno dei Governi firmatari.
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