Ministero
di Grazia e Giustizia
Circolare 1 agosto 1997. n.
l/50/FG40(97)1823
Legge 15/5/1997, n. 127, contenente nuove disposizioni in
materia di dichiarazioni di nascita.
Istruzioni integrative di quelle già impartite con
lettera - circolare n. 1823 del 23 maggio 1997.
- Ai sigg. procuratori generali presso le corti di
appello
e, per
conoscenza:
- Al Ministero degli affari esteri - D. G.E.A.S. -
Ufficio VIII
- Al Ministero dell'interno - Divisione servizi
demografici
- Al Ministero dell'interno - Divisione cittadinanza
- All'Istituto centrale di statistica - segreteria
centrale del sistema statistico nazionale
- Ai signori assessori regionali alla sanità
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 127/1997,
questa direzione generale, con lettera circolare n. 1823 del 23 maggio 1997, ha
emanato una prima serie di istruzioni (con annessi moduli per i centri di
nascita) per consentire agli organismi interessati e dare risposte
tendenzialmente uniformi alle numerose problematiche recate dalle nuove norme.
Con la stessa lettera-circolare si faceva, peraltro
espressa riserva di successive integrazioni e modifiche (anche in ordine ai
moduli) quali necessarie e/o opportune sulla base dei concreti riscontri
operativi e delle eventuali osservazioni e proposte provenienti dagli operatori
del settore.
A scioglimento di tale riserva, appare opportuno
impartire le istruzioni integrative di cui appresso, con le quali si spera che
possano essere superati i numerosi inconvenienti verificatisi in questa prima
fase (quali prospettati da più parti, sia con formali quesiti che
telefonicamente) riguardanti per lo più le dichiarazioni rese nei centri di
nascita e nei comuni di residenza dei genitori, oltre che diversi aspetti di
carattere generale.
A) Dichiarazioni di nascita rese presso la direzione
sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto.
1.È fondamentale che tra le direzioni sanitarie e comuni
ai quali vanno trasmesse le dichiarazioni di nascita si raggiungano al più
presto precisi accordi anche informali, per ottenere un migliore coordinamento
delle rispettive attività ed un più tempestivo ed efficace collegamento tra le
loro eventuali reti informatiche.
2. Poiché non può escludersi che il processo verbale
raccolto presso i centri di nascita possa, per qualsiasi motivo, andare
distrutto o smarrito durante la trasmissione al comune competente a
trascriverlo nei propri registri, appare quindi necessario, che copia di tale
importante documento resti conservata presso le direzioni sanitarie: queste
provvederanno, pertanto, a che il processo verbale delle dichiarazioni di
nascita rese presso le proprie sedi venga sempre redatto in duplice esemplare,
uno dei quali (da valere come originale) verrà trasmesso al comune competente e
l'altro (da valere come copia autentica) verrà invece conservato agli atti
delle medesime direzioni sanitarie, per ogni sua eventuale futura utilizzazione
ad ogni fine consentito. Entrambi gli esemplari devono essere perciò
regolarmente sottoscritti.
3. Nel raccogliere la dichiarazione resa nel Centro di
nascita, il direttore sanitario (o il suo eventuale delegato) dovrà svolgere,
ove ne ricorrano le condizioni, anche le attribuzioni conferite all'ufficiale
di stato civile dall'art. 72 dell'Ordinamento dello stato civile in materia di
imposizione del nome al neonato.
4. Se un bambino nasce morto, o se – nato vivo – muore
prima che ne venga dichiarata la nascita, la relativa dichiarazione non può essere
raccolta presso il centro di nascita ma deve essere resa, in entrambi i casi,
all'ufficiale di stato civile del comune di nascita: ai sensi dell'art. 74
dell'Ordinamento dello stato civile i relativi atti possono infatti essere
raccolti e formati soltanto dal predetto ufficiale dello stato civile.
5. Quando si tratti di bambini nati da genitori nati da
genitori residenti all'estero, italiani o stranieri che siano, la dichiarazione
di nascita va trasmessa senza eccezioni all'ufficiale di stato civile del
comune dove è avvenuta la nascita, poiché è in tale comune che deve essere
effettuata la trascrizione.
Tale procedura va seguita anche quando i genitori siano
cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'AIRE di un qualsivoglia
comune italiano: infatti, ai sensi della legge n. 470/1988, le anagrafi dei
cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) tenute dai comuni sono
finalizzate unicamente a tenere raccolte, in appositi schedari, le schede
individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione
residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone
cui esse si riferiscono. Sicché (in applicazione di quanto disposto dall'art.3,
lettera b) della citata legge n. 470/1988) la nascita di un bambino da genitori
iscritti all'AIRE dovrà necessariamente essere trascritta nel comune di
nascita: sarà poi l'ufficiale di stato civile che trascrive l'atto a darne la
dovuta comunicazione al comune italiano nella cui AIRE sono iscritti i genitori
del neonato.
6. Per i bambini nati da genitori stranieri residenti in
Italia (e che vanno quindi obbligatoriamente iscritti nell'anagrafe dei
residenti del comune italiano indicato nel permesso di soggiorno dei genitori)
la dichiarazione di nascita va trasmessa, per essere ivi trascritta, al comune
di residenza in Italia dei genitori, ovvero, se questi sono residenti in comuni
diversi, a quello di residenza della madre.
7. La possibilità di dichiarare la nascita presso la
direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui essa è avvenuta
costituisce una deroga eccezionale al principio generale che tale dichiarazione
va fatta dinanzi al competente ufficiale di stato civile.
Pertanto il termine di tre giorni fissato dal legislatore
per esercitare: tale facoltà è tassativo ed assolutamente improrogabile.
Dopo i tre giorni dal parto (ovviamente se il terzo
giorno, calcolato da quello in cui è avvenuto il parto, è festivo, il termine è
prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo) la nascita non potrà
più essere dichiarata presso il centro di nascita ma dovrà essere dichiarata
(nei termini ordinari o tardivamente) soltanto all'ufficiale di stato civile
del comune di nascita o a quello, se diverso, del luogo di residenza dei
genitori del bambino.
8. L'ufficiale dello stato civile cui viene trasmessa dal
centro di nascita, per la trascrizione, la dichiarazione di nascita, provvederà
sollecitamente con qualsiasi mezzo utile, a confermare alla direzione sanitaria
l'avvenuta ricezione.
9. Ove nell'ospedale o nella casa di cura nasca un
bambino figlio naturale di madre che non può riconoscerlo (perché non ha
compiuto il sedicesimo anno di età: art. 250, comma 5, codice civile) il
bambino dovrà essere registrato come figlio di genitori ignoti, a meno che non
venga riconosciuto, al momento della nascita, dal padre naturale
ultrasedicenne.
10. Nella lettera circolare del 23 maggio 1997 (a fol. 7)
è stato previsto che l'ufficiale dello stato civile, una volta ricevuta la
dichiarazione di nascita resa presso la direzione sanitaria di un centro di
nascita, dovesse trascriverla nei registri degli atti di nascita, utilizzando
il Modello E (parte II, serie A) con i relativi adattamenti e con
l'eliminazione della parte relativa ai testimoni.
Senonché tale disposizione che, nell'immediatezza
dell'entrata in vigore della legge, era per più versi apparsa coerente con il
sistema (v. le dichiarazioni trasmesse dall'ufficiale di stato civile di altro
comune e l'art. 66,- comma 1, dell'Ordinamento dello stato civile; il modello E
sembrava altresì prestarsi più facilmente ai necessari adattamenti) ha però
dimostrato, nell'esperienza pratica, che le suggerite modalità di trascrizione
sono poco praticabili soprattutto nei casi (oramai frequenti ed inizialmente non
considerati) in cui i comuni procedono alla trascrizione degli atti con sistemi
informatici.
In
accoglimento, pertanto, dei suggerimenti pervenuti al riguardo, ed a modifica
quindi, sul punto, della precedente direttiva, si dispone che le dichiarazioni
dinascita trasmesse dai centri di nascita vengano trascritte nei registri degli
atti di nascita non più nella parte II, serie A (con il modello E) bensì nella
parte II, serie B, con il modello F: le iscrizioni previste dall'art. 66, commi
2 e 3, dell' Ordinamento dello stato civile (nella parte II, serie B) non sono
infatti tassative e la possibilità di utilizzare i fogli in bianco di cui alla
parte II, serie B, è del resto espressamente prevista dall'art. 27 dello stesso
ordinamento e consente quindi che i comuni possano correttamente avvalersi dei
programmi computerizzati.
È appena il caso di precisare che tale modifica ha natura
meramente formale e non incide quindi sulla validità ed efficacia degli atti
finora trascritti secondo le precedenti disposizioni.
B) Dichiarazioni di nascita avvenute altrove rese agli
ufficiali di stato civile del comune di residenza dei genitori.
La legge non prevede che colui che dichiara la nascita
esibisca all'ufficiale dello stato civile cui rende la dichiarazione l'attestazione
dell'avvenuta nascita.
L'ufficiale di stato civile ha l'obbligo quindi di
procurarsi direttamente tale attestazione presso il centro di nascita indicato
nella dichiarazione: appare opportuno, ove non sussistano insuperabili
impedimenti, che tale adempimento venga effettuato, anche per via telematica,
prima della formazione dell'atto di nascita.
Sarebbe peraltro consigliabile (ed in tal senso si
potrebbero "sensibilizzare" nei centri di nascita i genitori
interessati) che chi intende iscrivere nel proprio comune di residenza la
nascita di un figlio avvenuta altrove, porti con sé il certificato di
assistenza al parto (che equivale all'attestazione dell'avvenuta nascita)
rilasciato in unico esemplare, per consentire all'ufficiale dello stato civile
di conoscere immediatamente, con esattezza, tutti i dati occorrenti per la
dichiarazione di nascita e per la compilazione della relativa scheda
statistica: a nessuno infatti può sfuggire che si eviterebbe in tal modo
l'oneroso procedimento di rettificazione di cui agli artt. 165 e segg.
dell'Ordinamento dello stato civile in tutte le ipotesi in cui la dichiarazione
di nascita effettuata e raccolta sulla base delle sole affermazioni del
dichiarante dovesse successivamente rivelarsi discordante, in qualsivoglia
elemento con la documentazione sull'avvenuta nascita, acquisita d'ufficio, in
un secondo tempo, dall'ufficiale dello stato civile.
Con l'occasione si dispone che le certificazioni
rilasciate dall'ufficiale di stato civile del luogo di registrazione dell'atto,
quando tale luogo sia diverso da quello di nascita, rechino sempre
l'indicazione sia del comune di nascita sia di quello di registrazione,
nonché gli estremi della registrazione riferiti a tale comune.
Quando la nascita viene dichiarata nel comune di residenza
del padre (diversa da quello della madre) l'ufficiale dello stato civile
che iscrive l'atto deve trasmettere copia dell'atto al comune di residenza
della madre per la successiva trascrizione nei registri di stato civile di tale
comune, conformemente alla procedura seguita per le altre dichiarazioni di
nascita rese fuori dal comune di residenza della madre nonché per la prima
iscrizione anagrafica per nascita del neonato che deve necessariamente avvenire
nel comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett.
A del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.
C) Altre questioni di carattere generale:
1) comune di nascita.
È stato già precisato:
a) che il comune del luogo di nascita iscrive in parte I,
serie A) la dichiarazione che gli viene direttamente resa;
b) che lo stesso comune trascrive (in parte II, serie B)
la dichiarazione di nascita che gli viene trasmessa dal centro di nascita,
quando i genitori del bambino - in particolare la madre — risiedono nello stesso
comune di nascita;
c) che, se i genitori del bambino risiedono in comune
diverso da quello in cui è avvenuto il parto, l'iscrizione e la trascrizione
dell'atto di nascita può avvenire nel comune di nascita oppure, a scelta dei
genitori, nel loro comune di residenza. Tanto può avvenire, da parte degli
stessi genitori ovvero da parte dei terzi cui è conferita dal disposto
normativo la relativa facoltà, anche nel centro di nascita, considerato dal
legislatore come luogo di dichiarazione: in tale caso il centro, formato
l'atto, lo invierà poi, per la sua trascrizione, secondo il meccanismo
congegnato dal legislatore, al comune di residenza dei genitori.
Il comune del luogo di nascita, ove l'iscrizione
trascrizione non avvengano in tale luogo, rimarrebbe però, in tali casi,
formalmente privo di ogni conoscenza e memoria dell'evento nascita verificatosi
nel proprio territorio, nelle condizioni quindi di non sapere nemmeno in quale
comune sia stata iscritta o trascritta la dichiarazione di nascita: il comune dove
storicamente è avvenuta la nascita, non potrebbe pertanto mai soddisfare le
richieste di atti e/o informazioni che in futuro gli dovessero venire rivolte
da soggetti privati e/o pubblici.
Al fine di evitare i problemi che tutto ciò può portare,
si sensibilizzano gli ufficiali dello stato civile dei comuni di residenza dei
genitori dei neonati, in cui viene dichiarata o trascritta la nascita di un
bambino avvenuta in altro comune, perché ne diano sollecitamente comunicazione
all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita.
A quest'ultimo si consiglia di tenere una rubrica
alfabetica annuale per annotarvi, dopo la ricezione della suddetta
comunicazione, le nascite che, benché avvenute nel proprio comune, non siano
state a lui dichiarate o da lui trascritte e per le quali in futuro potrà
essere così meglio individuato il comune in cui è stato registrato l'atto di
nascita.
2) Certificazione delle nascite dichiarate presso i
centri di nascita
Le direzioni sanitarie chiamate a formare l'atto di
nascita mediante la redazione del processo verbale della dichiarazione loro
resa, non possono rilasciare estratti per copia integrale ovvero per riassunto
dai registri di stato civile, perché non hanno tali registri.
Le relative certificazioni restano quindi riservate agli
ufficiali dello stato civile dei comuni di residenza dei genitori che hanno
trascritto nei propri registri l'atto di nascita trasmesso dalla direzione
sanitaria. Naturalmente i direttori sanitari del centro di nascita potranno
rilasciare agli interessati che ne facciano richiesta copia del processo
verbale della dichiarazione di nascita resa presso le direzioni sanitarie.
Nelle certificazioni di stato civile (ed anche in quelle
anagrafiche) dovrà d'ora in poi indicarsi non solo il comune di nascita ma
anche, ove ne ricorra l'ipotesi, il comune diverso in cui la nascita è stata
registrata. E come già detto—gli estremi della registrazione devono essere
riferiti a quest'ultimo comune.
3) Dichiarazioni tardive di nascita.
La dichiarazione tardiva può essere indifferentemente
resa o all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita o a quello del
comune di residenza dei genitori (in tale ultima ipotesi ad opera soltanto dai
genitori del bambino).
L'ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione tardiva,
nel provvedere alle incombenze di cui all'art. 68 dell'Ordinamento dello stato
civile, si rivolgerà, per la trasmissione del prescritto rapporto, al
Procuratore della Repubblica territorialmente competente sul comune il cui
ufficiale dello stato civile ha formato tardivamente l'atto.
La dichiarazione tardiva non può mai essere resa presso
il centro di nascita, che è invece unicamente legittimato come già detto, a
raccogliere, nei termini previsti, con norma di natura speciale e dunque
limitatamente derogatoria, le dichiarazioni di nascita che in via ordinaria
andrebbero invece rese ai competenti ufficiali di stato civile
4) Omessa dichiarazione di nascita.
Nel caso di cui all'art. 69 dell'ordinamento dello stato
civile, il prescritto rapporto deve essere inviato al Procuratore della
Repubblica che ha competenza territoriale sul comune di appartenenza
dell'ufficiale di stato civile rapportante.
Il suddetto Procuratore della Repubblica si attiverà per
l'instaurazione del procedimento di formazione dell'atto di nascita a suo tempo
omesso.
5) Dichiarazioni di nascita rese all'autorità consolare
da cittadini italiani che si trovano all'estero
Ai sensi dell'art. 49 dell'ordinamento dello stato civile
le dichiarazioni per gli atti di nascita da parte dei cittadini italiani che si
trovano all'estero vanno rese innanzi alle autorità consolari del luogo di
nascita. Poiché in tale ipotesi i consoli svolgono funzioni di ufficiale di
stato civile, ne consegue (visto l'art. 2, comma 4, della legge n. 127/1997,
con il quale è stato eliminato l'obbligo della presenza di testimoni) che anche
nei registri consolari va eliminata, mediante sua interlineatura, la dicitura
relativa ai testimoni.
6) Modifiche dei modelli A, B, C, D, E, allegati alla
precedente circolare del 23 maggio 1997 - Modello E.
I modelli sub A, B, C e D sono stati oggetto di alcuni
necessari ritocchi: di ciascuno di essi si è pertanto predisposta una nuova
versione (in sostituzione di quelle precedenti) secondo i fac-simili allegati
alla presente lettera-circolare.
Sub E si allega anche un modello per i casi di nascite
plurime.
Si prega, pertanto, di voler immediatamente utilizzare i
nuovi modelli di cui si tratta
7) Registro delle operazioni inerenti le nascite avvenute
negli ospedali o nelle case di cura - Modello F:
Sub F, si allega infine un fac-simile di registro, di cui
vorranno immediatamente dotarsi le direzioni sanitarie dei centri di nascita,
in cui annotare le operazioni concernenti le dichiarazioni di nascita
I signori procuratori generali, cui la presente nota è
diretta, sono pertanto pregati di volerne curare la sollecita trasmissione ai
signori procuratori della Repubblica presso i tribunali dei rispettivi
distretti per il successivo inoltro agli ufficiali di stato civile di ciascun
circondario.
Le altre autorità in indirizzo vorranno cortesemente
provvedere alla massima diffusione della presente lettera-circolare presso tutte le strutture dipendenti direttamente interessate.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Direttore Generale:
MINNA DANESI