CIRCOLARE  19 Maggio 1995, n.7  - Anagrafe di cittadini italiani residenti all'estero. Problematiche inerenti la gestione.

La quale stabilisce:

 

II) Come ripetutamente affermato, lo scambio di informazioni fra Comuni e Consolati è essenziale per la gestione dell'AIRE.

A tal fine, anche se non espressamente previsto  dalla legge 470 e dal relativo regolamento di esecuzione, è opportuno che i Comuni, in occasione del compimento di alcune operazioni, provvedano ad informare i Consolati di provenienza inviando una copia del modello AIRE 01 , ovvero nel modo ritenuto più opportuno. Ciò avverrà in particolari nelle seguenti occasioni.

 Rimpatrio: Spesso un cittadino viene cancellato dall'Aire e reiscritto in A.p.r. senza che sia pervenuto il Cons.01, anche perché il Consolato non è stato informato del rientro in Italia da parte dell'interessato. E (è) quindi opportuno che l'ufficiale di anagrafe, una volta accertata l'effettività della residenza, nel provvedere alla  cancellazione dall'AIRE con un modello AIRE 01 (Sezione II, caselle E ed E01), ne invii una copia al Consolato di provenienza.

Trasferimento da AIRE ad altra AIRE nei casi previsti dalla legge: Anche in tal caso, benché sia prescritto che le domande degli interessati debbano pervenire tramite l'autorità consolare, è opportuno, ove ciò non sia avvenuto, inviare una copia del modello AIRE 01 all'ufficio in questione (il consolare).

L'art. 6 della legge 470 in sostanza prevede che siano i Consolati a comunicare la presenza del connazionale nella rispettiva circoscrizione al Comune di emigrazione il quale, a seguito di tale comunicazione, provvederà a definire l'iscrizione in AIRE. Tuttavia, spesso  si verifica che tale informazione giunge con estremo ritardo, ovvero non giunge affatto. Tale circostanza intralcia l'operato degli uffici comunali in quanto si trovano di fronte a posizioni anagrafiche che non possono essere più ascrivibili ad alcuna delle due anagrafi, per cui, decorso un anno senza che sia pervenuta alcuna notizia ed assunte ulteriori informazioni, il soggetto andrà cancellato per irreperibilità.

(Questa situazione costituisce una ragione di forza maggiore (art. 45 del Codice Penale) che obbliga ai interessati a presentarsi spontaneamente nel comune di ultima residenza ApR, dei loro ascendenti italiani, ai fini di sgombrare l'intralcio. Inoltre comporta violazione dell'Art. 452 del Codice Civile : Mancanza, distruzione o Smarrimento di registri ; ma sopratutto dell'Art. 294 del Codice Penale : Attentati contro i diritti politici del cittadino; e de la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti del 'uomo e delle libertà fondamentali Firmata a Roma il 4 novembre 1950 nel suo Art. 18: Restrizione dell'uso di restrizioni ai diritti; sia da parte de Autorità Consolare all'Estero che da autorità di stato civile dentro dell'Italia.)

 

IV) Viene spesso chiesto se possa procederci alla cancellazione dall'AIRE di persone in relazione alle quali si ò avuta notizia dell'avvenuto decesso, tuttavia non comprovato dall'invio di atti ufficiali da parte delle autorità consolari.

Al riguardo, si è  dell'avviso che la notizia del decesso di un iscritto all'AIRE non costituisce di per sé valido  motivo per la cancellazione ma deve indurre l'ufficiale  di anagrafe ad avviare opportuni accertamenti presso il Consolato ed i parenti rimasti residenti nel Comune, onde accertare la realtà dei fatti.

Se la notizia perviene da un Consolato, tramite il mod. cons. 01 o altro modello, trattasi invece di un atto ufficiale che potrà far procedere alla cancellazione. Ugualmente si potrà  procedere a seguito di una dichiarazione sostitutiva resa da parenti  ai sensi dell'art. 4  della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (lo stesso criterio serve da comunicare qualunque variazione anagrafica, oltre quella di morte, cioè:  atti di matrimonio e di nascita dei figli).

 

V) E noto che presupposto per l'iscrizione in AIRE è il possesso della cittadinanza italiana nel momento in cui si procede all'iscrizione del soggetto in tale anagrafe. Il problema sorge per i cittadini nati all'estero da genitori italiani per i quali manca l'atto di nascita che possa comprovare l'acquisito della cittadinanza per nascita.

Al riguardo, non può prescinderci dall'acquisizione di tale documento per l’iscrizione in AIRE, considerato che il problema si riproporrebbe in occasione dell'iscrizione nelle liste elettorali ed al momento della formazione del relativo fascicolo e dell'acquisizione della necessaria documentazione, tra cui il certificato di nascita e quello di cittadinanza.

VI)  Occorre infine fare una precisazione su alcuni comportamenti adottati da alcune Amministrazioni comunali che si è avuto modo di rilevare. 1) Nel notificare l'avvenuta iscrizione di un cittadino italiano in AIRE, alcuni Comuni adottano formulari superati che non solo fanno riferimento a quella parte dell'A.p.r. a suo tempo definita anagrafe speciale degli italiani residente  all'estero, ma oltretutto richiamano disposizioni in materia elettorale no più in vigore, quale l'art. 11 del t.u. 20/3/1967, n. 223 senza tener conto delle modifiche apportate da ultimo dall'art. 6, comma 1 della legge 16/01/1992 n. 15. 

            

  2) Allorché un Consolato comunica il nuovo indirizzo di un componente di una famiglia residente all'estero, alcuni Comuni adottano un comportamento erroneo in quanto aggiornano solamente l'indirizzo, rimanendo inalterati la composizione ed il numero della famiglia estera.

Al contrario, il soggetto, venendo meno la coabitazione, formerà una famiglia anagrafica estera a sé stante ed assumerà un nuovo numero di F.E.

 

Con il presente documento, che si prega di diffondere con la massima cortese sollecitudine presso le Amministrazioni comunali, si è inteso fornire delle nuove istruzioni finalizzate ad uno snellimento della gestione dell'AIRE e conseguenti alle esperienze acquisite nel corso di un primo quadriennio di gestione.

Nel sottolineare ulteriormente la necessità  che a tale settore venga dedicata una sempre maggiore attenzione da parte dei Signori Sindaci ed una intensa opera di vigilanza e consulenza da parte delle SS.LL., trattandosi di un settore di esclusiva competenza di questa Amministrazione, si fa presente che perle problematiche attinenti la gestione anagrafica dovrà essere contattato il competente Servizio  Enti Locali  della Direzione Centrale delle Autonomie Locali ai seguenti numeri: 4667-5063 o 4667-6730, int. 372.

Nel ringraziare per la collaborazione, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.