CIRCOLARE 19 Maggio 1995, n.7 - Anagrafe di cittadini italiani
residenti all'estero. Problematiche inerenti la gestione.
La quale stabilisce:
II) Come ripetutamente affermato,
lo scambio di informazioni fra Comuni e Consolati è
essenziale per la gestione dell'AIRE.
A tal fine, anche se non
espressamente previsto dalla legge 470 e dal relativo regolamento di
esecuzione, è opportuno che i Comuni, in occasione del compimento di alcune
operazioni, provvedano ad informare i Consolati di provenienza inviando una
copia del modello AIRE 01 , ovvero nel modo ritenuto
più opportuno. Ciò avverrà in particolari nelle seguenti occasioni.
Rimpatrio: Spesso un cittadino viene cancellato dall'Aire e reiscritto
in A.p.r. senza che sia pervenuto il Cons.01, anche perché il Consolato non è
stato informato del rientro in Italia da parte dell'interessato. E (è) quindi
opportuno che l'ufficiale di anagrafe, una volta
accertata l'effettività della residenza, nel provvedere alla
cancellazione dall'AIRE con un modello AIRE 01 (Sezione II, caselle E ed E01),
ne invii una copia al Consolato di provenienza.
Trasferimento da AIRE ad altra
AIRE nei casi previsti dalla legge: Anche in tal caso, benché sia prescritto
che le domande degli interessati debbano pervenire tramite l'autorità
consolare, è opportuno, ove ciò non sia avvenuto, inviare una copia del modello
AIRE 01 all'ufficio in questione (il consolare).
L'art. 6 della legge 470 in
sostanza prevede che siano i Consolati a comunicare la presenza del
connazionale nella rispettiva circoscrizione al Comune di emigrazione il quale, a seguito di tale comunicazione, provvederà a
definire l'iscrizione in AIRE. Tuttavia, spesso si verifica che tale
informazione giunge con estremo ritardo, ovvero non
giunge affatto. Tale circostanza intralcia l'operato degli uffici comunali in
quanto si trovano di fronte a posizioni anagrafiche che non possono essere più
ascrivibili ad alcuna delle due anagrafi, per cui,
decorso un anno senza che sia pervenuta alcuna notizia ed assunte ulteriori
informazioni, il soggetto andrà cancellato per irreperibilità.
(Questa situazione costituisce
una ragione di forza maggiore (art. 45 del Codice Penale) che obbliga ai interessati a presentarsi spontaneamente nel comune di
ultima residenza ApR, dei loro ascendenti italiani, ai fini di sgombrare l'intralcio.
Inoltre comporta violazione dell'Art. 452 del Codice Civile : Mancanza, distruzione o Smarrimento di registri ; ma
sopratutto dell'Art. 294 del Codice Penale : Attentati contro i diritti
politici del cittadino; e de la Convenzione Europea per la salvaguardia dei
diritti del 'uomo e delle libertà fondamentali Firmata a Roma il 4 novembre
1950 nel suo Art. 18: Restrizione dell'uso di restrizioni ai diritti; sia da
parte de Autorità Consolare all'Estero che da autorità di stato civile dentro
dell'Italia.)
IV) Viene spesso chiesto se possa
procederci alla cancellazione dall'AIRE di persone in relazione alle quali si ò
avuta notizia dell'avvenuto decesso, tuttavia non comprovato dall'invio di atti ufficiali da parte delle autorità consolari.
Al riguardo, si
è dell'avviso che la notizia del decesso di un iscritto all'AIRE non
costituisce di per sé valido motivo per la cancellazione ma deve indurre
l'ufficiale di anagrafe ad avviare opportuni accertamenti presso il
Consolato ed i parenti rimasti residenti nel Comune, onde accertare la realtà
dei fatti.
Se la
notizia perviene da un Consolato, tramite il mod. cons. 01 o altro modello,
trattasi invece di un atto ufficiale che potrà far procedere alla
cancellazione. Ugualmente si potrà procedere a
seguito di una dichiarazione sostitutiva resa da parenti ai sensi
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (lo stesso criterio serve
da comunicare qualunque variazione anagrafica, oltre quella di morte, cioè: atti di matrimonio e di nascita dei figli).
V) E noto che presupposto per
l'iscrizione in AIRE è il possesso della cittadinanza italiana nel momento in
cui si procede all'iscrizione del soggetto in tale
anagrafe. Il problema sorge per i cittadini nati all'estero da genitori
italiani per i quali manca l'atto di nascita che possa comprovare l'acquisito
della cittadinanza per nascita.
Al riguardo, non può prescinderci
dall'acquisizione di tale documento per l’iscrizione in AIRE, considerato che il problema si riproporrebbe in occasione
dell'iscrizione nelle liste elettorali ed al momento della formazione del
relativo fascicolo e dell'acquisizione della necessaria documentazione, tra cui
il certificato di nascita e quello di cittadinanza.
VI) Occorre infine fare
una precisazione su alcuni comportamenti adottati da alcune Amministrazioni
comunali che si è avuto modo di rilevare. 1) Nel notificare l'avvenuta
iscrizione di un cittadino italiano in AIRE, alcuni Comuni adottano formulari
superati che non solo fanno riferimento a quella parte dell'A.p.r. a suo tempo
definita anagrafe speciale degli italiani residente all'estero, ma
oltretutto richiamano disposizioni in materia elettorale no più in vigore,
quale l'art. 11 del t.u. 20/3/1967, n. 223 senza tener conto delle modifiche
apportate da ultimo dall'art. 6, comma 1 della legge
16/01/1992 n. 15.
2) Allorché un Consolato comunica il nuovo
indirizzo di un componente di una famiglia residente all'estero, alcuni Comuni
adottano un comportamento erroneo in quanto aggiornano
solamente l'indirizzo, rimanendo inalterati la composizione ed il numero
della famiglia estera.
Al contrario, il soggetto, venendo meno la
coabitazione, formerà una famiglia anagrafica estera a sé stante ed
assumerà un nuovo numero di F.E.
Con il presente documento, che si prega di diffondere con
la massima cortese sollecitudine presso le Amministrazioni comunali, si è
inteso fornire delle nuove istruzioni finalizzate ad uno snellimento della gestione dell'AIRE e conseguenti alle esperienze
acquisite nel corso di un primo quadriennio di gestione.
Nel sottolineare ulteriormente la necessità che a
tale settore venga dedicata una sempre maggiore attenzione da parte dei Signori
Sindaci ed una intensa opera di vigilanza e consulenza da parte delle SS.LL.,
trattandosi di un settore di esclusiva competenza di questa Amministrazione,
si fa presente che perle problematiche attinenti la gestione anagrafica dovrà
essere contattato il competente Servizio Enti Locali della
Direzione Centrale delle Autonomie Locali ai seguenti numeri: 4667-5063 o
4667-6730, int. 372.
Nel ringraziare per la collaborazione, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.