Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, la n. 56-6/420 del 5 gennaio
1952 "Trascrizione e rettifica d’atti dello stato civile formati
all’estero, contenenti errori od omissioni"
Dice testualmente Il Dicastero degli Affari Esteri (1) ha segnalato che alcuni ufficiali dello stato civile si rifiutano di
trascrivere gli atti dello stato civile provenienti dall’estero, qualora essi
contengano errori, e li restituiscono affinchè si provveda alla loro
rettificazione nel Paese in cui gli atti stessi sono stati formati.
Al riguardo allo stesso Ministero ha fatto presente che
non è sempre possibile procedere alla rettificazione di tali atti nel paese
straniero, anche perchè in taluni di loro ciò comporterebbe l’onere di spese
rilevanti a carico degli interessati; onde di verifica che gli atti anzidetti,
dopo la restituzione al Dicastero degli Affari Esteri da parte degli ufficiali
dello stato civile, non siano più rettificati all’estero né trascritto in
Italia.
Questo Ministero, mentre rileva che la trascrizione degli atti dello
stato civile provenienti dall’estero, disposta dall’art. 51 dell’ordinamento
dello stato civile (2), soddisfa ad un pubblico interesse,
ritiene che l’inconveniente possa essere eliminato mediante la rettificazione
di tali atti in Italia dopo che siano stati effettuati le trascrizioni degli
stessi nei registri dello stato civile, a norma dell’art. 169 (3) del citato ordinamento.
Si pregano pertanto le SS.LL.Illme. di voler dare disposizioni agli
ufficiali dello stato civile dipendenti nel senso di provvedere alla
trascrizione degli atti provenienti dall’estero anche se contenenti errori od
omissioni informando in tali casi il Procuratore della Repubblica, affinchè
possa promuoverne la rettificazione innanzi al tribunale competente, à sensi
degli artt. 165 (4) e 169 (5) dell’ordinamento dello stato civile.
NOTE DI AGGIORNAMENTO: (1) Dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 200, gli atti dello stato civile non vengano più trasmessi per
tramite del Ministro degli Affari Esteri, ma direttamente dall’ufficio dello
stato civile competente per la trascrizione. (2) L’ordinamento
dello stato civile (r.d.9 luglio 1939, n. 1238) è stato abrogato, e -dal 30
marzo del 2001- è in vigore il Regolamento, approvato con D.P.R. 3 novembre del
2000, n. 396. Il riferimento all’art. 51va, ora, inteso con riguardo all’art.
17 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
(3) Il rinvio va, oggi e cioè dal 30
marzo 2001, inteso con riguardo agli artt. 97 e 100 D.P.R. 3 novembre del 2000,
n. 396. (4) L'art. 165, oggi abrogato, limitava la titolarità dell’azione giudiziaria
del pubblico ministero (Procuratore della Repubblica) a due sole ipotesi,
l’errore materiale di scritturazione o la sussistenza di un pubblico interesse (oltre
ad una terza ipotesi), che per altro aveva carattere più di forma "sui
generis"di gratuito patrocinio che di vera e propria legittimazione ad
agire in giudizio. L’in questo momento vigente art. 95, comma 2 D.P.R. 3
novembre del 2000, n. 396 legittima l’azione in giudizio del Pubblico Ministro
ïn ogni caso", con ciò ampliando profondamente la competenza. (5) Vedi nota 3.