Ministero degli Affari Esteri
DIREZIONE GENERALE DELL’EMIGRAZIONE
E DEGLI AFFARI SOCIALI
UFFICIO IV
Circolare n. 4 Roma, 12 aprile
1999
OGGETTO
Semplificazione
della documentazione amministrativa
nell’ambito delle funzioni consolari
Il DPR 403/1998, a conclusione di una complessa
fase di semplificazione della documentazione amministrativa, ha abrogato tutte
le disposizioni, anche di legge, con esso incompatibili.
Il sistema delle recenti norme ha profondamente
innovato la materia, con l'obiettivo di ridurre al minimo il numero delle
certificazioni e dare il massimo impulso all'autocertificazione.
Nella razionalizzazione del servizio consolare,
come noto, lo snellimento amministrativo ha carattere di massima priorità.
Infatti, oltre agli evidenti vantaggi per i cittadini, le innovazioni
realizzate facilitano il lavoro degli Uffici.
La DGEAS, di fronte alla
nuova produzione legislativa, ha tempestivamente inviato alla rete
diplomatico-consolare dettagliate istruzioni telegrafiche.
Peraltro, talune difficoltà interpretative
hanno reso necessari specifici approfondimenti, in particolare con il
Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Servizio del Contenzioso
Diplomatico.
Appare ora opportuno dare il quadro completo
delle norme applicabili alla documentazione amministrativa, anche allo scopo di
assicurare l'unità di indirizzo nell'esercizio delle funzioni consolari,
mettendo a disposizione degli Uffici un agile strumento di consultazione.
Destinatari
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e di atti notori possono essere utilizzate nei rapporti con la pubblica
amministrazione dai cittadini italiani e dagli altri cittadini dell'Unione
Europea, ovunque essi risiedano.
I cittadini extracomunitari possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive soltanto se regolarmente residenti in Italia, cioè
iscritti all’anagrafe della popolazione residente, limitatamente a stati, fatti
e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani.
Cittadinanza
Il possesso della cittadinanza italiana (o, in
determinati casi, di altro Paese dell'UE) è il primo requisito per l’azione
consolare ed il presupposto indispensabile per la maggior parte degli atti
emessi dagli Uffici consolari.
Le dichiarazioni sostitutive possono essere
presentate dalle persone in possesso della cittadinanza italiana (o di altro
Paese dell'UE).
Non è ammissibile la dichiarazione sostitutiva
di certificazione o di atto notorio da parte di coloro che abbiano presentato
alle autorità diplomatico consolari domanda di riconoscimento dello status di
cittadino italiano, ovvero abbiano effettuato la dichiarazione di volerla
riacquistare ai sensi
dell'art. 17, della legge 91/1992, fino ad
esito positivo del relativo procedimento.
Al fine di permettere all'Ufficio ricevente di
effettuare gli eventuali controlli in tempi brevi, colui che dichiara il
possesso della cittadinanza italiana dovrà indicare in quali registri della
Pubblica Amministrazione risulti il suo status civitatis.
Dichiarazioni sostitutive di
certificazione
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione
sottoscritte dall'interessato, anche contestualmente ad un’istanza, comprovano
a titolo definitivo i seguenti stati, fatti e qualità personali:
·
nascita, residenza, cittadinanza
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione,
in carta libera, non sono soggette ad autenticazione della firma. Possono
essere inviate per posta o per via telematica, unitamente alle relative
istanze, se corredate dalla fotocopia di un documento di identità italiano o di
un altro Paese dell'UE, da inserire nel fascicolo.
Fanno eccezione i certificati medici, sanitari,
veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, i quali non
possono essere sostituiti da altro documento.
Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
Tutti gli altri stati, fatti e qualità personali
sono comprovati dall’interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dall'interessato in presenza
del dipendente addetto, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla
legge.
La dichiarazione può riguardare anche stati, fatti e
qualità personali relativi ad altri soggetti di cui l'interessato abbia diretta
conoscenza (coniuge, figli, genitori ecc.). Essa può anche attestare che la
copia di una pubblicazione è conforme all'originale.
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, se contestuale ad un'istanza o comunque collegata alla
stessa, non deve essere autenticata.
Se la dichiarazione non è collegata ad
un'istanza, essa è soggetta all'autentica della firma.
Qualora risulti necessario controllare una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nel caso in cui i dati siano
certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Ufficio
entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al
soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento,
l’interessato può trasmettere anche attraverso strumenti informatici o
telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di
cui sia già in possesso.
Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà non dove essere repertoriata tra gli atti notarili e che
è stato abolito il registro degli atti rilasciati in originale alle parti.
Fotocopia della dichiarazione va acquisita al fascicolo.
Moduli
Nei moduli va indicato che le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia.
E' bene che nei moduli vengano indicati il maggior
numero possibile di dati pertinenti a sostegno di quanto dichiarato, come
deterrente contro le dichiarazioni false e per facilitare i controlli
dell'Amministrazione (ad es., per le dichiarazioni sostitutive in cui
l’interessato dichiara di essere divorziato, si dovrà indicare quale tribunale
ha rilasciato la sentenza di divorzio, in che data e se è passata in
giudicato).
Impedimento alla sottoscrizione
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare,
perché analfabeta o fisicamente impedito, è raccolta dal pubblico ufficiale,
previo accertamento dell’identità del dichiarante. E' quindi escluso l’invio
per posta o per via telematica.
Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è
stata a lui resa dall'interessato, facendo menzione, a seguito della medesima,
della causa dell’impedimento a sottoscrivere.
Ovviamente, se l’interessato è minorenne o incapace
di intendere e di volere, la dichiarazione viene resa da chi esercita la
potestà genitoriale o la tutela, senza autentica della sottoscrizione.
Verifiche
Gli Uffici sono tenuti ad effettuare verifiche sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, attraverso controlli a campione e
in tutti i casi in cui vi siano ragionevoli dubbi.
Ad esempio, a parte il caso di palese contrasto tra
quanto dichiarato e le risultanze dell'Ufficio, possono dar luogo a dubbio
l'incoerenza dei dati dichiarati, particolari circostanze ambientali e notizie
contrastanti comunque pervenuto all’Ufficio.
Quanto ai controlli a campione, i Capi degli Uffici
vorranno adottare idonei criteri, in base al loro prudente apprezzamento. Si
possono scegliere casualmente singole dichiarazioni, ad esempio un atto al
giorno o uno alla settimana, oppure tutte le dichiarazioni rilasciate in
singoli giorni, ad esempio un giorno al mese scelto a caso, evidentemente senza
preavviso.
Quando i controlli riguardano dichiarazioni
sostitutive di certificazione, gli Uffici ne chiedono conferme direttamente
all'Amministrazione competente, attraverso posta ordinaria, fax o posta
elettronica. Ciò non esclude accertamenti telefonici, ma qualora essi diano
esito negativo, devono essere confermati via posta, fax o E-Mail.
I controlli così effettuati non devono essere
seguiti dall'acquisizione dei relativi certificati. Infatti, le certificazioni
formali non possono essere il normale strumento di dialogo tra le
Amministrazioni, ciò che può valere anche per contesti più ampi di quelli delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Gli accertamenti vanno effettuati entro i termini
massimi per l'adozione dei provvedimenti previsti dal DM 3 marzo 1995 n. 171.
Oltre alle sanzioni penali, qualora dai controlli
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento che fosse stato
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Verifiche su stati, fatti e qualità personali
certificabili da parte di autorità straniere
Gli Uffici pubblici italiani sono tenuti ad
accettare le dichiarazioni sostitutive rilasciate da cittadini italiani e
dell'UE, anche in relazione a stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di autorità straniere.
Tuttavia, spesso non è possibile effettuare quelle
verifiche che sono parte integrante ed imprescindibile del sistema di norme
sull'autocertificazione. Accade infatti che le autorità straniere si rifiutino
di fornire notizie, anche in base alle leggi sulla riservatezza dei dati
personali, o frappongano difficoltà non superabili in tempi brevi.
Per accelerare il procedimento, l'interessato può
rilasciare alle nostre Rappresentanze autorizzazione o delega scritta ad
acquisire i dati necessari presso le competenti autorità locali.
Ove non sia possibile ottenere dalle autorità locali
le conferme richieste nei casi dubbi ed in occasione dei controlli a campione,
gli Uffici potranno richiedere agli interessati di procurarsi direttamente la
documentazione straniera occorrente.
Passaporti
La firma sugli atti di assenso necessari per il
rilascio del passaporto non deve essere autenticata. Infatti l’assenso va
considerato parte di un atto unitario (istanza, dichiarazione sostitutiva di
certificazione, assenso), anche nel caso in cui esso sia contenuto in un fog1io
separato, allegato all'istanza.
Le fotografie degli interessati sono comunque soggette
ad autentica, ai sensi della legge sui passaporti 1185/1967, art. 16, secondo
comma, come ribadito dall'art. 2, settimo comma della legge 127/1997.
L’autentica è effettuata dall'addetto che riceve
l’istanza, qualora l’interessato si presenti personalmente presso l’Ufficio
consolare.
Se invece l'istanza viene inviata per posta, deve
essere corredata, oltre che da fotocopia di un documento di riconoscimento,
anche da fotografia autenticata. Tale autentica può essere effettuata anche
presso l'autorità locale competente e deve essere conforme alle norme sulla
legalizzazione.
Per il rinnovo del passaporto, non sono ovviamente
necessarie la fotografia autenticata e la fotocopia del documento di identità.
Si sottolinea l'importanza delle verifiche
preventive, allorquando emergano qualificate incertezze di non rispondenza al
vero di quanto dichiarato dal richiedente, soprattutto circa lo status
civitatis.
Doveri d'ufficio
La mancata osservanza delle norme
sull'autocertificazione da parte dei dipendenti costituisce violazione dei
doveri d’ufficio, da sanzionare secondo le modalità e nei termini fissati dalle
fonti normative e contrattuali.
Si attira l'attenzione dei Titolari delle sedi
sull'esigenza di impartire puntuali disposizioni e di vigilare sulla corretta
applicazione della normativa, anche per quanto riguarda l'adeguamento della
modulistica e l'effettuazione dei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni.
Informazione e rapporti con gli Uffici in
Italia
Appare opportuno che le Rappresentanze
diplomatico-consolari diano ampia informazione all'utenza locale circa le nuove
nome sulla documentazione amministrativa, anche attraverso i Comites, le
Associazioni e gli altri Enti italiani operanti nelle rispettive
circoscrizioni.
L'azione informativa riguarda, ovviamente, anche
i rapporti tra i cittadini italiani all’estero e gli Uffici pubblici in Italia.
E’ proprio in quest’ambito che si possono
manifestare maggiori difficoltà pratiche e resistenze
allo snellimento della documentazione
amministrativa.
E' possibile, cioè, che taluni pubblici Uffici nel
caso dei cittadini all'estero, continuino a ritenere imprescindibili i
certificati consolari, le autentiche di firme, o persino visti consolari
generici sulla documentazione prodotta.
A tale riguardo gli Uffici consolari, come si è
detto, informeranno adeguatamente gli utenti circa le semplificazioni
introdotte in materia di certificazioni amministrative. Peraltro, nei casi
maggiormente significativi o più ricorrenti, dialogheranno con gli Uffici in
Italia, ai fini di una puntuale applicazione delle norme.
Qualora non sia possibile ovviare altrimenti alla
richiesta di certificati, autentiche o visti consolari da parte di Uffici in
Italia, gli Uffici consolari potranno rilasciarli, ove ritenuto opportuno, ad
evitare un danno ingiusto al cittadino.
Ove persistano casi di carente attuazione delle
norme, le Rappresentanze diplomatico-consolari vorranno segnalarli al Ministero
competente per materia ed all'Osservatorio permanente sull'applicazione della
legge l27/1997 istituito presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Funzione Pubblica, anche via E-Mail o fax n. 06/85982075.
Acquisizione diretta di dati ed esibizione di
documenti di riconoscimento
Nei casi in cui gli Uffici acquisiscono direttamente
certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso
l'Amministrazione italiana competente, il certificato può essere sostituito da
qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di
provenienza (con l'indicazione dell'Ufficio mittente, del funzionario
responsabile, e del relativo numero fax o codice E-Mail).
I documenti trasmessi tramite fax o E-Mail
soddisfano il requisito della forma scritta e non devono essere seguiti
dall'invio per posta dell'originale.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di
nascita, cittadinanza e stato civile risultanti da documenti di riconoscimento
italiani o di altro Paese dell’UE hanno lo stesso valore probatorio dei
corrispondenti certificati. Nell’acquisire tali dati, va inserita nel fascicolo
fotocopia dei documenti in questione.
E' fatta salva la facoltà di verificare, nel corso
del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nei documenti esibiti. Nel
caso in cui i dati abbiano subito variazioni, successivamente ai rilascio dei
documenti stessi, si applicano le sanzioni previste dall'art. 489 del codice
penale.
Validità in Italia degli atti formati negli
ordinamenti stranieri
Il sistema di norme sulla semplificazione della documentazione
amministrativa ha di fatto superato il problema dell'utilizzazione diretta in
Italia di atti formati all'estero. Infatti, dal punto di vista pratico, è di
gran lunga più agevole per il cittadino italiano effettuare una dichiarazione
sostitutiva, eventualmente allegando l'atto straniero.
Si ritiene peraltro utile fare il punto su tale
questione.
In base all'art. 17 della legge 15/1968, sono validi
nel nostro ordinamento gli atti formati all'estero, se tradotti in italiano e
legalizzati, sempre che non esenti da legalizzazione in base alle convenzioni
internazionali.
Quanto alla traduzione, si possono considerare
validi in Italia gli atti emanati nella lingua locale ed in lingua italiana, ad
esempio utilizzando formulari bilingui oppure ufficialmente tradotti in
italiano. Può essere ammessa la traduzione effettuata nelle forme previste
dalla legge italiana ed in quelle previste dalla legge locale. Ad esempio, sì
può fare riferimento ai traduttori ufficiali cioè quelli iscritti nei pubblici
registri, ove esistenti o, che, di volta in volta, prestino giuramento nelle
forme previste dall’ordinamento locale.
In merito alle formalità, cui vanno soggetti sia gli
atti che le traduzioni, la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ha eliminato
per gli Stati contraenti la legalizzazione degli atti pubblici stranieri
tuttavia soggetti all'apposizione di un’apostille. Essa è in vigore tra tutti
gli Stati membri dell’Unione Europea, salvo Irlanda, Danimarca e Svezia.
La convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 sulla
soppressione della legalizzazione degli atti negli Stati membri dell'Unione
Europea non prevede alcuna formalità; ma essa è attualmente in vigore solo tra
Italia, Francia e Danimarca.
Inoltre non è prevista alcuna formalità per
l'utilizzazione degli atti di tutti gli Stati membri dell’UE in specifici
settori come quello della sicurezza sociale, che sono oggetto di apposita
normativa comunitaria. Lo stesso vale per gli Stati che hanno stipulato con
l'Italia specifiche convenzioni bilaterali e per le convenzioni multilaterali
sullo stato civile.
Il Drettore Generale
Dell’Emigrazione e degli Affari Sociali
FERRARIN