Circolare
Funzione pubblica 2198 2001 Pubblica
amministrazione nuove regole per i
dipendenti
I dipendenti
della pubblica amministrazione dovranno attenersi a nuove regole di
comportamento. Lo ha disposto il ministro della Funzione pubblica Frattini
attraverso la circolare del 12
luglio 2001, n.2198 che attua un decreto del 28 novembre del 2000.
Tutti i dipendenti pubblici, esclusi quelli della polizia di Stato, della
polizia penitenziaria e della magistratura, si impegnano ad osservare le norme
all'atto dell'assunzione in servizio. Oltre a rimarcare i principi di buon
andamento e di imparzialità dell'attività svolta il provvedimento impone il:
rispetto della legge, il perseguimento dell'interesse pubblico e l'utilizzo dei
beni strumentali a disposizione dell'ente in cui si svolge il servizio solo per
le finalità della stessa. L'impiegato pubblico, inoltre, deve instaurare con
gli utenti un rapporto di fiducia ma non deve sconfinare nell'estrema
disponibilità, magari ripagata con qualche "regalo". In poche parole
non deve mai venir meno il principio della legalità nello svolgimento delle
attività quotidiane. In tal senso viene imposto l'assoluto divieto di accettare
doni o denaro e di partecipare ad attività o decisioni amministrative pubbliche
se sussiste un conflitto d'interessi. La circolare, infine, sancisce l'obbligo
di mantenere fede ai doveri di comportamento all'esterno dell'ufficio sia per
quanto concerne l'utilizzo strumentale della propria posizione amministrativa
per conseguire illeciti vantaggi, che per quanto attiene i rapporti con il
pubblico, che devono essere caratterizzati da correttezza e completezza di
informazione, anche nell'interesse di una buona immagine dell'amministrazione.
(14 agosto 2001)
CIRCOLARE 12 luglio 2001, n.2198 -
Norme sul
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Con decreto
28 novembre 2000 di questo Dipartimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
84 del 10 aprile 2001, sono state emanate norme riguardanti il "Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".
Tale provvedimento esplicita in modo chiaro i punti essenziali cui far
riferimento ed attenersi nello svolgimento delle funzioni e dei compiti
assegnati e che il dipendente pubblico deve assolvere quotidianamente.
L'inosservanza delle suddette regole non è disgiunta da eventuali sanzioni nei
confronti di coloro che dovessero assumere comportamenti non consoni con gli
"obblighi di diligenza, lealtà e d'imparzialità, che qualificano il
corretto svolgimento della prestazione lavorativa" e, in proposito, il
decreto ai commi 2 e 3 dell'art. 1 fa espresso rinvio a norme ad hoc.
Non vi è dubbio, infatti, che una condotta che non si uniformi ai principi di
buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione costituisce la premessa
ad inadempienze e comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare e,
talvolta, anche penale.
Si tratta di doveri che la Costituzione repubblicana ha chiaramente indicato
all'art. 97 quale binario, al di fuori del quale non vi può essere una
amministrazione pubblica efficiente nè produttiva di risultati.
L'art. 2 si sofferma sui principi cardine che debbono guidare la condotta del
pubblico dipendente.
Vanno sottolineate, a tal proposito, le regole consistenti nei seguenti punti:
rispettare la legge e perseguire esclusivamente l'interesse pubblico; mantenere
una posizione di indipendenza nelle decisioni in linea con gli interessi
pubblici da perseguire; dedicare il tempo e le energie necessarie
all'adempimento dei compiti di ufficio, assumendo le connesse responsabilità;
utilizzare i beni strumentali a disposizione soltanto in funzione delle
attività che si devono svolgere per l'ente pubblico; instaurare con i cittadini
un rapporto di fiducia, limitando gli adempimenti a loro carico ed a carico
delle imprese a ciò che è indispensabile, semplificando l'attività
amministrativa; osservare il rispetto della ripartizione delle competenze fra
Stato ed Enti territoriali.
In estrema sintesi, si avverte l'esigenza di portare al massimo
dell'espressione il principio della legalità nello svolgimento della quotidiana
attività amministrativa, fornendo ai cittadini utenti, in forma singola o
associata, servizi che per qualità e quantità siano corrispondenti alla
domanda. Il tutto nel quadro di rapporti che debbono essere caratterizzati da
disponibilità e correttezza, nel rispetto dell'esercizio dei diritti di
ciascuno.
Particolare attenzione è dedicata dagli articoli. 3 e seguenti agli aspetti
negativi della prestazione lavorativa riguardanti, tra l'altro, il divieto di
accettare doni o altre utilità, la mancanza di trasparenza negli interessi
finanziari e nella stipulazione dei contratti, il divieto di partecipare ad
attività o decisioni amministrative in cui siano coinvolti interessi propri o
di svolgere attività, rientranti nei compiti d'ufficio, dietro compenso o altra
utilità da parte di soggetti diversi dall'amministrazione.
Non vanno altresì sottovalutati i doveri di comportamento all'esterno
dell'ufficio sia per quanto concerne l'utilizzo strumentale della propria
posizione amministrativa per conseguire illeciti vantaggi, che per quanto
attiene i rapporti con il pubblico, che devono essere caratterizzati da
correttezza e completezza di informazione, anche nell'interesse di una buona
immagine dell'amministrazione.
Si richiama infine la necessità di rendere operativo, in tutta la portata delle
sue previsioni, l'art. 13 del decreto che pone l'obbligo di fornire all'Ufficio
di controllo interno tutte le informazioni necessarie per una valutazione dei
risultati compiuti da
ciascun settore amministrativo, con particolare riferimento alle finalità
dell'attività amministrativa ivi indicate (svolgimento di attività, parità di
trattamento dei cittadini e degli utenti, accesso agli uffici, miglioramento di
procedure e osservanza dei termini soggetti a prescrizione, sollecita risposta
a reclami ed istanze).
Nel rinviare, comunque, ad una puntuale lettura del testo del provvedimento in
esame, si invitano codeste amministrazioni a verificare se siano stati emanati
provvedimenti o messi in atto comportamenti in contrasto con le suddette norme,
segnalando
all'Ispettorato della Funzione pubblica situazioni meritevoli di attenzione,
anche a seguito di esposti, comunicazioni o altre forme di proteste pervenute
agli atti d'ufficio.
Roma, 12
luglio 2001
Il Ministro:
Frattini