MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ai sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica
In
data 31 marzo 2001 entrerà in vigore il nuovo ordinamento dello stato civile
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2001, n. 396,
sotto forma di regolamento di revisione e semplificazione ai sensi dell'art. 2,
comma 12, della legge n. 127/1997.
La
nuova normativa ha profondamente modificato le competenze dell'Amministrazione
della Giustizia e i compiti delle Autorità giudiziarie in materia.
Sotto
tale aspetto, le novità di maggior rilievo riguardano:
1.
Il trasferimento delle mansioni di ordine generale del Ministero della
giustizia sull'intera materia dello stato civile e il trasferimento dei poteri
di vigilanza e di controllo dei procuratori della Repubblica sull'attività
degli ufficiali dello stato civile, rispettivamente al Ministero dell'interno e
ai prefetti.
2.
La registrazione e la conservazione degli atti negli archivi informatici che
saranno istituiti in ciascun ufficio di stato civile dopo che verranno
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le modalità
tecniche occorrenti. A partire dalla data di attivazione di tali archivi, che
verrà indicata nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
i provvedimenti delle autorità giudiziarie per i quali è prevista la
trascrizione o l'annotazione in detti archivi dovranno essere senza indugio
trasmessi con le nuove modalità tecniche dalla cancelleria del giudice che li
ha pronunciati all'ufficiale dello stato civile che deve trascriverli o
annotarli. Nelle more, finchè non
diverranno operativi gli archivi informatici, continueranno a restare in vita,
in via provvisoria anche quanto alla forma e alla tenuta dei registri cartacei
e alla trasmissione degli atti, le disposizioni cui fa riferimento l'art. 109,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000. La competenza
ad emanare durante la fase transitoria le istruzioni sulla tenuta dei registri
appartiene al Ministero dell'interno ai sensi del comma 3 del sopracitato art.
109.
Le
cancellerie dei tribunali e delle corti provvederanno come per il passato a
trasmettere agli ufficiali dello stato civile le copie autentiche delle
sentenze e degli altri provvedimenti occorrenti ai fini della loro trascrizione
o annotazione nei registri dello stato civile.
3.
La possibilità per l'ufficiale dello stato civile di rilasciare direttamente le
copie integrali degli atti del proprio ufficio senza l'autorizzazione
preventiva del Procuratore della Repubblica.
4.
Lo snellimento delle procedure in tema di dichiarazione tardiva di nascita, di
attribuzione del nome, di correzione di errori materiali, di annotazione e di
rettificazione degli atti dello stato civile. In particolare:
a)
La dichiarazione tardiva di nascita può essere raccolta e registrata
dall'ufficiale dello stato civile, acquistando in tal modo piena efficacia, se
il dichiarante indica le ragioni del ritardo e produce l'attestazione
dell'avvenuta nascita ovvero una dichiarazione sostitutiva. In tal caso al
procuratore della Repubblica verrà data comunicazione della dichiarazione
tardiva per opportuna conoscenza.
Invece,
se non vengono rispettati i presupposti anzidetti o se la relativa
dichiarazione viene omessa da chi è tenuta a renderla, l'ufficiale dello stato
civile non può procedere autonomamente alla formazione dell'atto di nascita.
Infatti, in queste ultime ipotesi, è previsto che l'atto di nascita mancante
possa essere formato solo in forza di decreto del tribunale dato con il
procedimento della rettificazione ad istanza del procuratore della Repubblica.
b)
L'imposizione al neonato di un nome non consentito dalla legge, qualora il
dichiarante vi insista benchè informato del divieto, non esclude la formazione
dell'atto di nascita con il nome preteso dal medesimo dichiarante ma comporta
l'obbligo dell'ufficiale dello stato civile di informare il procuratore della
Repubblica ai fini dell'eliminazione del nome vietato mediante il procedimento
di rettificazione.
c)
Le correzioni degli errori materiali di scrittura possono riguardare tutti gli
atti di stato civile indipendentemente dall'epoca in cui gli stessi sono stati
posti in essere. Possono essere perciò corretti con la nuova procedura anche
gli atti di data precedente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento. Le
correzioni avvengono ad opera dell'ufficiale dello stato civile del luogo in
cui si trovano gli atti che devono essere corretti mediante annotazione sugli
originali. Dell'avvenuta correzione viene data immediatamente comunicazione al
procuratore della Repubblica. Questi, accertata la sua legittimità, dispone che
la correzione venga fatta anche sui registri depositati presso la cancelleria
del tribunale a cura del cancelliere. Altrimenti può ricorrere al tribunale
avverso la correzione fatta dall'ufficiale dello stato civile. Allo stesso modo
si correggono gli errori materiali di scrittura commessi negli atti delle
Autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero e gli errori concernenti
i cognomi imposti all'estero in difformità della legge italiana ai cittadini
nati in terra straniera o ivi riconosciuti come figli naturali ai sensi del
primo comma dell'art. 262 del codice civile. Le correzioni che in futuro devono
essere apportate sui registri depositati presso le prefetture verranno
ovviamente disposte dal prefetto.
d)
Le procedure di annotazione sono state semplificate disponendo che le
annotazioni sugli atti dello stato civile verranno apposte direttamente
dall'ufficiale dello stato civile che le esegue. Per le annotazioni che devono
essere eseguite anche nei registri depositati presso la cancelleria del
tribunale, l'ufficiale dello stato civile ne invia copia al procuratore della
Repubblica affinchè questi disponga per la loro esecuzione senza ulteriori
formalità, salvo che l'annotazione debba essere rifiutata perchè contraria
all'ordine pubblico. In tal caso il procuratore della Repubblica promuove
l'azione di rettificazione nei riguardi dell'annotazione effettuata
dall'ufficiale dello stato civile nei registri in suo possesso.
c)
I procedimenti di rettificazione relativi agli atti dello stato civile possono
essere promossi in ogni tempo dal procuratore della Repubblica con ricorso al
tribunale che decide in camera di consiglio mediante decreto motivato. Si
applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile in quanto
compatibili. Si è reso quindi necessario abrogare l'art. 454 del codice civile.
Sono stati altresi abrogati, in tutto o in parte, gli altri articoli del codice
civile elencati nell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n.
396/2000. I decreti del tribunale con cui si provvede sulle istanze di
rettificazione o sulle opposizioni alle correzioni degli errori materiali di
scrittura devono essere trasmessi di ufficio, per l'esecuzione, dalla
cancelleria del tribunale all'ufficiale dello stato civile. Questi, per parte
sua, può chiederne l'acquisizione su richiesta, anche verbale, di chi vi abbia
interesse.
5.
Il cambiamento di cognome o di nome. La relativa istanza deve essere presentata
al prefetto che, nel primo caso, la trasmette al Ministero dell'interno per la
decisione e nel secondo caso (cosi come per il cambiamento di cognome chiesto
perchè ridicolo o vergognoso o rivelante origine naturale) pronuncia
direttamente sulla domanda. In entrambi i casi, la pubblicazione della domanda
che viene effettuata mediante affissione nel comune di nascita e di residenza
dell'istante è ridotta a trenta giorni (al posto dei sessanta giorni richiesti
in precedenza) e quella che in passato veniva fatta mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie speciale - non deve essere più
eseguita.
Deve
essere sottolineato che per il passaggio delle competenze che riguardano tale
procedimento dal Ministero della giustizia a quello dell'interno e dalle
procure generali presso le corti di appello alle singole prefetture, non vi
sono nel nuovo regolamento norme che regolino espressamente le situazioni
transitorie. Perciò con l'entrata in vigore della nuova legge cessa
immediatamente la competenza già attribuita in materia al Ministero della
giustizia e alle procure generali presso le corti di appello. Tuttavia, in
virtù del principio "tempus regit actum", l'attività compiuta in
precedenza dai suddetti organi deve ritenersi validamente effettuata.
Da
ciò deriva che le procure generali della Repubblica trasmetteranno puramente e
semplicemente e senza alcun parere al Ministero dell'interno gli atti presso di
esse pendenti relativi alle domande di cambiamento o di aggiunta di cognome già
di competenza del Ministro della giustizia. Allo stesso modo trasmetteranno
alle prefetture gli atti pendenti sulle domande di cambiamento o di aggiunta di
nomi o di cambiamento di cognomi nei casi particolari su cui in precedenza
dovevano provvedere direttamente. Con lo stesso atto cureranno di dare
comunicazione agli interessati dell'ufficio al quale gli atti sono stati
trasmessi .
Sussistono,
comunque, giustificate ragioni per ritenere che i decreti definitivi emessi
sotto il vecchio regime possano essere consegnati agli interessati per essere
trascritti e annotati nei registri dello stato civile anche dopo il 31 marzo
2001, perchè dopo tale data si tratta solo di fare valere gli effetti di atti e
procedimenti regolarmente formati e definiti in precedenza mentre era in vigore
la normativa che li riguardava.
Con
l'occasione appare opportuno segnalare che cessa con il nuovo ordinamento il
potere dei procuratori della Repubblica di legalizzare, ove occorra, le firme
degli ufficiali dello stato civile sugli atti da valere all'estero, così come
disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 10 luglio 1971,
in conseguenza del passaggio al Ministero dell'interno e ai propri organi
periferici dell'intera competenza sulla materia dello stato civile.
Per
quanto riguarda i registri e gli atti depositati presso le cancellerie dei
tribunali e i fascicoli custoditi presso le procure generali, gli stessi, per
ragioni di funzionalità organizzativa, devono continuare a restare nei
rispettivi uffici giudiziari dove attualmente si trovano. Ciò consentirà agli
uffici giudiziari di potere all'occorrenza rilasciare, nei casi consentiti, gli
estratti, i certificati e le copie conformi degli atti conservati presso tali
uffici.
Ulteriori
valutazioni potranno essere fornite nel momento in cui entreranno in funzione
gli archivi informatici previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 396/2000.
Le
SS.LL. sono pregate di voler portare a conoscenza degli uffici dei rispettivi
distretti il contenuto della presente circolare con la massima urgenza.
Si
ringrazia per la collaborazione.
Roma,
16 marzo 2001
Il
direttore generale degli affari civili e delle libere professioni Hinna Danesi