CIRCOLARE n 101 24 gennaio 2002 relativa agli obblighi coscrizionali in relazione alla cittadinanza
Circolare LEV.C.56/UDG del 12 giugno 1997 (art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964 e legge n. 91/1992). Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992 - 3a aggiunta e variante. (GU n. 129 del 4-6-2002)
Con decreto del Presidente della Repubblica n. 445 datato
28 dicembre 2000 è stato emanato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Pertanto, questa Direzione generale, nella necessità di adeguare la circolare in oggetto alle sopracitate disposizioni e al contempo di aggiornarla integrando, a seguito delle precisazioni fornite dal Ministero dell'interno circa la legalizzazione degli atti pubblici stranieri, l'elenco delle convenzioni internazionali stipulate in materia con l'indicazione dei nuovi Stati che hanno provveduto alla ratifica, ha ritenuto dover modificarla sostituendo il punto 2 del Titolo X, con il seguente:
2. In luogo delle certificazioni
citate attestanti l'esistenza di una condizione ritenuta necessaria per
ottenere uno dei provvedimenti previsti dalla medesima circolare, deve essere
richiesta la presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà, a seconda che si debba comprovare stati,
qualità personali e fatti previsti dall'art. 46 o dall'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
Le informazioni concernenti i dati previsti dall'art. 46 possono essere acquisite d'ufficio, anche tramite fax o via telematica,
previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il
reperimento dei dati richiesti. Gli estratti degli atti di stato civile devono essere sempre acquisiti d'ufficio.
Le istanze e le relative dichiarazioni o gli eventuali
certificati devono essere accettati anche se pervenuti per fax o altro mezzo
telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza. La loro
trasmissione non deve essere seguita da quella dei
documenti originali.
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà hanno validità
se sottoscritte in presenza del dipendente addetto o
se sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore.
I dati relativi a cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile
e residenza attestati in documenti di identità o di
riconoscimento in corso di validità (o non in corso di validità, purché
l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati
contenuti nel documento stesso non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio), possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.
La registrazione dei dati sopraindicati deve avvenire attraverso l'acquisizione
della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.
Qualora gli interessati siano stranieri: se cittadini di Stati facenti parte
dell'Unione europea (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia,
Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), sono da considerare
destinatari delle stesse modalità previste per i
cittadini italiani; se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, solo se
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, oppure in applicazione di convenzione internazionale fra l'Italia e
il Paese di provenienza del dichiarante (terzo comma, art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica sopracitato).
Al di fuori dei casi previsti nei sopracitati commi 2 e 3 dell'art. 3 gli stati, le qualità personali e i fatti
devono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua
italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, se l'interessato risiede
all'estero, che deve attestare la conformità all'originale previo ammonimento
sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Gli estratti degli atti di stato civile riguardanti cittadini comunitari ed
extracomunitari, come anche i carichi pendenti nel Paese di origine
di cittadini extracomunitari, non possono essere sostituiti con le
dichiarazioni sopraindicate e non possono essere acquisiti d'ufficio, ma devono
essere esibiti direttamente dagli interessati.
L'Autorità Diplomatica o Consolare italiana provvede ad autenticare le firme
apposte sulla documentazione da cittadini stranieri e a legalizzare quella
apposta da Autorità straniere (art. 33, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica sopra citato).
Se l'autenticazione risultasse disagevole o
addirittura impossibile per cause connesse al sottoscrittore del documento da
autenticare, la rappresentanza stessa, previo apposito accertamento, attesterà
l'autenticità dell'atto.
I documenti corredati da dichiarazioni ufficiali quali attestazioni di
registrazioni o autenticazione di firma, apposte da funzionari pubblici dello
Stato estero, sono esenti dalla procedura di legalizzazione o comunque di autenticazione di cui sopra, se redatti in paesi che in
base a convenzioni bilaterali o multilaterali sono esenti da legalizzazione
(Germania, Austria, Belgio, Francia, Danimarca, Irlanda).
In taluni Paesi, tra i quali si segnalano: Argentina, Australia, Bulgaria, Cina
(solo per le Regioni ad amministrazione speciale di Hong Kong e Macau), Cipro, Columbia, Croazia, Estonia, Finlandia,
Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Jugoslavia, Lettonia, Lussemburgo,
Malta, Messico, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Venezuela, la
legalizzazione è sostituita dalla "Apostille"
consistente in una apposita timbratura quadrata
attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità
rilasciante (V. Convenzione dell'Aja del 5 ottobre
1961).
La documentazione redatta da Autorità Diplomatica e Consolare italiana è esente
da legalizzazione.
La documentazione redatta da Autorità Diplomatica o Consolare straniera in
Italia deve essere legalizzata dalla competente Prefettura (quarto comma, art.
33 sopracitato). Sono esenti da detta legalizzazione:
Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo,
Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera,
Turchia (v. Convenzione europea del 7 giugno 1968).
I certificati redatti in lingua straniera devono essere muniti di traduzione
ufficiale in lingua italiana effettuata da:
a) Autorità Consolare dello Stato estero rilasciante
il documento, accreditata presso il Governo italiano;
b) Autorità Consolare italiana;
c) Perito traduttore, che non può mai essere l'interessato, e asseverato presso
la Cancelleria della prefettura competente per il territorio.
Qualora gli interessati incontrino difficoltà per ottenere i certificati di
cittadinanza da parte delle competenti autorità governative straniere, possono
produrre in loro sostituzione attestati rilasciati
dalle nostre Autorità Diplomatiche o Consolari.
In sostituzione degli originali dei documenti sono ritenute valide anche copie,
purché autenticate dalle Autorità Diplomatiche o
Consolari italiane o dai soggetti previsti dall'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica sopracitato.
Le disposizioni concernenti la legalizzazione, la traduzione, e l'autenticazione,
della documentazione, sono da ritenersi operanti soltanto laddove:
- debba essere richiesta, per disposizione di legge, l'esibizione del
certificato da parte dell'interessato;
- debba essere controllata la veridicità della dichiarazione sostitutiva e non
sia possibile acquisire d'ufficio il relativo certificato;
- l'interessato presenti certificati invece delle relative dichiarazioni
sostitutive e, reso edotto sulla possibilità di sostituirli con la apposita dichiarazione, non voglia avvalersene.
I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive previsti dall'art.
71 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato
dovranno essere effettuati a campione soltanto qualora una verifica "a
tappeto" incida in modo negativo sul normale svolgimento dell'attività
lavorativa dell'organo preposto.
A seguito della presente, la circolare LEV C 72/UDG
del 27 settembre 1999 deve intendersi abrogata.