
Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali
Prot. n. 02007513–15100329 Roma,
23 dicembre 2002
- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
11100 AOSTA
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 39100 BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 38100 TRENTO
- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI
- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE
- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE SEDE
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Segretariato Generale- Piazzale della
Farnesina, 1 00194 ROMA
- AL MINISTERO PER GLI ITALIANI NEL MONDO
PIazzale deIIa Farnesina, 1 00194 ROMA
e, per conoscenza:
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI
D'ITALIA
Via del Prefetti, 46 00186 ROMA

Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali
- ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI Dl
STATO
CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille, 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
- ALLA DE.A. - Demografici Associati - Presso
Amministrazione Comunale – Viale Comaschi
n. 1160 56021 CASCINA (PI)
CIRCOLARE n°. 28 (2002)
OGGETTO: iscrIzione
anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita, per il
riconoscimento della cittadinanza italiana.
E' stato da più parti
rappresentato a questo Dipartimento il differente comportamento tenuto dagli
Uffici demograficI comunali in merito alla iscrizione anagrafica dei
discendenti di cittadini italiani per nascita in possesso di un valido permesso
dl soggiorno, condizione indispensabile per avviare in Italia la procedura per
il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis".
Pertanto, dopo un approfondito esame
della problematica si ritiene di dover impartire la seguente disposizione, ai
fine di garantire la parità di trattamento dei soggetti interessati e di
evitare agli stessi ulteriori disagi, velocizzando le procedure previste.
E pertanto, ribadendo l'orientamento
già espresso in altre occasionI, si ritiene che si debba procedere
all’iscrizione nei registri anagrafici del discendenti di cittadini italiani
per nascita in possesso di un valido permesso di soggiorno, indipendentemente
dalla durata dello stesso e dal titolo per il quale viene concesso.

Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali
D'altra parte dal contesto generale del
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e del regolamento di attuazione dello stesso
adottato con il d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 emerge che gli stranieri in
possesso dl regolare permesso dl soggiorno possono essere iscritti
nell’anagrafe della popolazione residente, a prescindere dalla durata dei
permesso stesso, come si evince dall’art. 6, c. 7 del citato d.Igs n. 286/1998.
Ai Signori
Prefetti si chiede di voler comunicare ai Sindaci il contenuto della presente
circolare.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
LB/rp.18-C(1-3)