Ministero dell'Interno: Circolare
n. K. 84.1 del 2 gennaio 2001
OGGETTO: Art. 24 della Legge 5.2.1992, n. 91.
L'art. 24 della Legge 5.2.1992, n. 91 al
comma 1 prevede che il cittadino italiano in caso di acquisto o riacquisto di
cittadinanza straniera o di opzione per essa deve darne comunicazione
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune italiano di residenza ovvero, se
residente all'estero, all'Autorità diplomatica o consolare competente, entro 3
mesi dalla data del conseguimento.
Di recente sono state rappresentate a questo Ufficio delle fattispecie concrete
per le quali gli interessati, in ragione di obiettive condizioni dovute alle
notevoli distanze, costi di viaggio, perdite di giornate di lavoro ecc., sono
stati impossibilitati ad assolvere, nei termini di legge, l'obbligo previsto
dalla citata disposizione.
Gli inconvenienti segnalati possono essere risolti con richiamo alla normativa
in tema di autocertificazione e di snellimento dell'attività amministrativa.
Si ritiene, infatti, che l'obbligo prescritto dalla disposizione in argomento
possa essere assolto facendo ricorso alle modalità previste dalla legge ove si
debba comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili
da parte di soggetti pubblici o privati italiani, o appartenenti a Stati
dell'Unione Europea.
Infatti, il tenore letterale del citato art. 24 che prevede, in particolare,
che l'interessato debba dare "comunicazione mediante dichiarazione",
consente di sostenere la legittimità della dichiarazione in parola se
sottoscritta dall'interessato e trasmessa all'Autorità consolare anche tramite
posta ordinaria, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità ed alla certificazione dell'Autorità competente attestante
l'avvenuto acquisto, riacquisto o opzione per la cittadinanza dello Stato
straniero.
In simile ipotesi l'Autorità consolare provvederà alla trascrizione della
dichiarazione così formata nei propri registri di cittadinanza, segnalandone
l'eventuale ritardo alla Prefettura competente.
Ovviamente resta salva la possibilità di rendere la predetta dichiarazione
nella forma rituale.
Si tiene, infine, ad evidenziare che di tale procedura il Ministero degli
Affari Esteri ha informato la propria rete diplomatica e consolare con
comunicazione dello scorso 12 dicembre.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler estendere il contenuto della
presente circolare ai Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di
spettanza affinchè vengano resi edotti gli Uffici di stato civile nella cui
competenza rientrano gli adempimenti connessi alle dichiarazioni in parola.
IL DIRETTORE GENERALE