Circolare n K 78 del 24 dicembre 2001 Cittadinanza territori Impero Austro-Ungarico
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale dei Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Cittadinanza
Circolare n. K.78 24 dicembre 2001
Con circolare p.n. in data 19 Febbraio c.a. sono state impartite le prime
direttive circa le modalità applicative della Legge 14 dicembre 2000, n. 379
concernente "Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza
italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero
austro-ungarico e ai loro discendenti".
In particolare, gli Ufficiali di stato civile dei comuni di residenza degli
interessati o le nostre Autorità diplomatico-consolari per i residenti
all'estero sono stati invitati ad accettare le dichiarazioni rese dai soggetti
interessati e dai loro discendenti ai sensi dell'art. 1 della legge chiarendo
che, benché iscritte nei registri di cittadinanza, le stesse sarebbero state
efficaci con effetto "ex tunc" solo al termine della procedura di
riconoscimento, ove favorevole, esperita da parte degli Organi centrali
competenti.
Non appare superfluo ribadire che i destinatari della normativa in argomento
sono le persone ed i loro discendenti che risultano emigrate all'estero, ad
esclusione della attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920 ed
originarie dei territori già appartenuti all'Impreso austro.ungarico -
costituitosi com'è noto nel 1867 - attualmente facenti parte dello Stato
italiano che si identificano con i territori delle attuali province di Trento e
Bolzano e della Venezia Giulia, con l'attuale provincia di Gorizia e con quelli
già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del
10.2.1947 e di Osimo del 10.11.1975 (v. elenco allegato).
La disciplina in esame indica, pertanto, chiaramente sia i territori di
emigrazione, sia l'arco temporale entro cui l'emigrazione ebbe a verificarsi
ovvero tra il 25 dicembre 1867, data della costituzione dell'impreso
austro.ungarico (Ausgleich), ed il 16 luglio 1920, data di efficacia
internazionale del Trattato di S. Germano.
Relativamente al termine discendenti deve altresì ritenersi che, in assenza di
limitazioni poste dalla legge al grado di parentela, siano da ricomprendervi
tutti coloro che dimostrino la discendenza in linea retta dall'avo emigrato
all'estero, nell'arco temporale di interesse, originario dei territori indicati.
Inoltre, per l'individuazione degli ulteriori requisiti legittimanti
l'applicazione del regime di particolare favore, introdotto dalla nuova legge,
si deve fare riferimento sia alle disposizioni patrizie, che hanno riguardato i
territori presi in considerazione dal testo legislativo, che alla disciplina
vigente all'epoca dei fatti giuridicamente rilevanti ai fini dell'acquisto per
nascita del nostro status civitatis.
Per quanto concerne le disposizioni patrizie, richiamate nel testo legislativo,
si rileva che il Trattato di S. Germano, all'articolo 72, prevedeva per i
residenti all'estero, già pertinenti dei territori ceduti all'Italia alla fine
della prima guerra mondiale, il diritto di optare per la cittadinanza italiana
mediante una dichiarazione di volontà.
Tale schema procedurale risulta poi confermato nei Trattati di Parigi del 1947
(art. 19) e di Osimo del 1975 (art. 3) con l'espressa indicazione oltre alla
detenzione della residenza in quei territori ad una certa data, dell'ulteriore
requisito dell'appartenenza al gruppo linguistico ed etnico italiano.
Inoltre, relativamente ai fatti giuridicamente rilevanti in materia di
trasmissione della cittadinanza alla nascita, si osserva xche fino al 1°
gennaio 1948 le normative che si sono succedute, nel riconoscere lo ius
sanguinis, non ne consentivano però la derivazione in via materna.
L'opportunità di attenersi ad un simile quadro di riferimento appare
determinata dalla fondata ipotesi che, diversamente, potrebbe delinearsi la
illegittimità costituzionale della normativa di che trattasi sotto il profilo
del vizio di ragionevolezza delle relative disposizioni e della eventuale
disparità di trattamento nei confronti degli altri discednenti di nostri
connazionali emigrati all'estero, incorsi successivamente nella perdita del
nostro status civitatis.
Peraltro, tenuto conto dell'intricata situazione sotto l'aspetto
etnico-linguistico delle aree in questione, il preventivo esame della
documentazione da prodursi a corredo delle dichiarazioni di riconoscimento della
cittadinanza sarà effettuato da un'apposta Commissione Interministeriale,
istituita con Decreto del Ministero dell'Interno del 2 marzo 2001 e composta da
Rappresentanti del Ministero degli Affari esteri, della Giustizia,
dell'Università "La Sapienza" di Roma e di questo Dicastero, si è
riunita in data recente ed ha individuato, in linea di massima, la
documentazione sulla base della quale sarà effettuato l'accertamento del
possesso dei requisiti repvisti dalla legge, nonché di quelli ulteriori, come sopra
evidenziato, derivanti dal quadro di riferimento ai citati Trattati, con
particolare riguardo all'accertamento dell'appartenenza al gruppo linguistico
ed etnico italiano.
Ne consegue che il riconoscimento della cittadinanza sarà effettuato dal
ministero dell'Interno sulla base del preventivo avviso rilasciato dalla
predetta Commissione.
Al fine, quindi, di acquisire ogni utile elemento in ordine alla sussistenza
dei requisiti richiesti, i destinatari della disciplina introdotta dalla legge
n. 379/2000 dovranno produrre presso l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
interessato o presso la competente Autorità consolare italiana, in caso di
residenza all'estero, i seguenti documenti:
1) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
2) certificato di residenza attuale;
3) documentazione idonea a dimostrare la nascita e la residenza nei territori
presi in considerazione dalla legge ovvero la discendenza da soggetto
originario di tali zone, in questo ultimo caso andrà esibita idonea
documentazione e dimostrazione della nascita e della residenza in quei
territori del dante causa;
4) documentazione idonea a dimostrare l'emigrazione nell'arco temporale
compreso tra l'anno 1867 ed il 1920 (passaporto o lasciapassare, documentazione
attestante il trasferimento o il mantenimento all'estero della residenza nel
periodo indicato);
5) certificazione attestante il possesso della cittadinanza straniera;
6) attestazione rilasciata dal Circoli, Associazioni. Comunità di italiani presenti nel
luogo (estero) di residenza contenente elementi idonei ad evidenziare
l'italianità dell'interessato quali i seguenti:
a) livello di notorietà dell'appartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano
da parte dell'interessato e dei suoi discendenti;
b) dichiarazione di appartenenza nazionale;
c) data di iscrizione all'organismo che rilascia l'attestazione;
7) ogni altra utile documentazione comprovante l'appartenenza al gruppo etnico
linguistico italiano (ad es. copie autenticate di attestati di frequenza di
scuole di lingua italiana o pagelle scolastiche, corrispondenza familiare
ecc.).
Per quanto concerne la ventilata ipotesi che possano essere rese
autocertificazioni in luogo dei documenti originali da esibire, da parte degli
interessati a corredo delle dichiarazioni, si tiene ad evidenziare che, nei
casi in cui si tratti di cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero, gli stessi non possono rendere dichiarazioni sostitutive della
documentazione indicata.
L'Ufficiale dello Stato Civile ovvero l'Autorità diplomatica o consolare
raccolta la dichiarazione mediante l'iscrizione negli appositi registri di
cittadinanza, ne trasmetterà copia, unitamente alla documentazione prodotta
dall'interessato, a questo Ministero competente ad emanare la comunicazione in
ordine alla sussistenza in capo all'interessato o al di lui discendente dei
requisiti e delle condizioni richieste per il riconoscimento della cittadinanza
italiana.
Ove il dichiarante non abbia prodotto, in tutto o in parte, la prescritta
documentazione l'Autorità competente ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 369
del 3 novembre 2000 lo inviterà a presentarla nel più breve tempo possibile,
fissando un congruo periodo di tempo, ferma restando la validità, a tutti gli
effetti, della data di presentazione della dichiarazione.
Decorso il termine assegnato, in caso di inadempimento, la documentazione
prodotta, anche se incompleta, verrò comunque inviata.
L'Autorità che ha ricevuto la dichiarazione, i cui effetti sono da ritenersi
sospesi fino all'emanazione della comunicazione dell'esito dell'accertamento,
nel trasmetterla allo scrivente Ufficio (Ministero dell'interno - Dipartimento
per le Libertà Civili e l'Immigrazione _ Direzione Centrale per i Diritti
Civili, la Cittadinanza e le Minoranze - 00184 Roma [N.d.R.]) vorrà esprimere
il proprio motivato parere in ordine alla sussistenza in capo all'interessato,
o al di lui discendente, dei requisiti e delle condizioni richieste per la
configurazione del diritto ad ottenere il beneficio invocato.
Per le dichiarazioni rese in Italia, l'Ufficiale dello Stato Civile, ricevuta
la comunicazione ministeriale riguardante l'esito dell'accertamento, ne farà
annotazione in calce all'atto di nascita del dichiarante, dopo averlo
trascritto.
Per le dichiarazioni raccolte all'estero, l'Autorità diplomatica o consolare
trasmetterà copia della dichiarazione e della comunicazione dell'esito
dell'accertamento ministeriale all'Ufficiale dello stato civile del comune
italiano - da individuarsi ai sensi del medesimo art. 26, 1° comma, 2° periodo
del D.P.R. n. 396 - che provvederà alla loro annotazione sull'atto di nascita
dell'interessato ed ai conseguenti adempimenti anagrafici, ai sensi del citato
art. 26, 2° comma.
Della definizione di tali incombenze ne verrà data notizia al Ministero
dell'Interno, alla Prefettura ed alla locale Autorità di P.S.
Si precisa che il riconoscimento della cittadinanza avrà effetto dal giorno
successivo a quello in cui la dichiarazione è stata resa, così come previsto
dall'art. 15 della legge sulla cittadinanza n. 91 del 5 febbraio 1992.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler
disporre affinché il contenuto della presente comunicazione venga portato a
conoscenza di tutti i sigg. sindaci dei Comuni ricadenti nell’ambito
territoriale di rispettiva competenza, per l’opportuna informazione circa gli
adempimenti di spettanza.
Il Capo
Dipartimento
Firmato:
D’Ascenzo
(elenco
allegato)
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale dei Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Cittadinanza
A) TUTTI I COMUNI FACENTI PARTE DELLE ATTUALI PROVINCIE DI TRENTO, BOLZANO E
GORIZIA.
B) COMUNI RICONOSCIUTI FACENTI PARTI DEL REGNMO D'ITALIA IN BASE AL TRATTATO DI
RAPALLO DEL 12.11.1920:
In Dalmazia limitatamente alla città ed al Comune di Zara, alle frazioni di
Borgon Erizzo, Cerno, Boccagnazzo ed a parte della frazione di Diolo, l'Istria
con le isole di Cherso e Lussino con le isole minori, le isole di Lagosta e
Pelagosa con gli isolotti adiacenti (artt. 2 e 3 del suddetto Trattato).
VARIAZIONI DERIVANTI DAL TRATTATO DI PACE DI PARIGI DEL 10.2.1947
C) COMUNI PASSATI ALLA JUGOSLAVIA
- Comuni già appartenenti all'antica prov. di Fiume:
1) Abbazia, 2) Castel Jablanizza, 3) Castelnuovo d'Istria, 4) Clana, 5) Elsane,
6) Fiume, 7) Fontana del Conte, 8) Laurana, 9) Matteria, 10) Mattuglie, 11)
Primano, 12 Valsanta Marina (già Moschiena), 13) Villa del Nevoso.
- Comuni già appartenenti all'antica prov. di Gorizia:
1) Aidussina, 2) Bergogna, 3) Cal di Canale, 4) Canale d'Isonzo, 5) Caporetto,
6) Castel Dobra, 7) Cernizza Goriziana, 8) Chiapovano, 9) Circhina, 10) Comeno,
11) Gargaro, 12) Gracova Serravalle, 13) Idria, 14) Merna Comeno, 15) Montenero
di Idria, 16) Montespino, 17) Opacchiasella, 18) Plezzo, 19) Ranziano, 20)
Rifembergo, 21) Salona d'Isonzo, 22) Sambasso, 23) San Daniele del Carso, 24)
San Martino Quisca, 25) Santa Croce di Aidussina, 26) Santa Lucia d'Isonzo, 27)
San Vito di Vipacco, 28) Sonzia, 29) Tarnova della Selva, 30) Temenizza, 31)
Tolmino, 32) Vipacco, 33) Zolla.
- Comuni già appartenenti all'antica prov. di Pola:
1) Albona, 2) Antignana, 3) Arsia, 4) Barbana d'Istria, 5) Bogliuno, 6) Brioni
Maggiore, 7) Canfanaro, 8) Cherso, 9) Dignano d'Istria, 10) Erpelle - Cosina,
11) Fianona, 12) Gimino, 13) Lanischie, 14) Lussingrande, 15) Lussinpiccolo,
16) Montona, 17) Neresine, 18) Orsera, 19) Ossero, 20) Parenzo, 21) Pinguente,
22) Pisino, 23) Pola, 24) Portole, 25) Rovigno d'Istria, 26) Rozzo, 27)
Sanvincenti, 28) Valdarsa, 29) Valle d'Istria, 30) Visignano d'Istria, 31)
Visinada.
- Comuni già appartenenti all'antica prov. di Trieste:
1) Bucuie, 2) Cave Auremiane, 3) Corgnale, 4) Cossana, 5) Crenovizza, 6)
Divaccia San Canziano, 7) Duttogliano, 8) Postumia Grotte, 9) San Giamo in
Colle, 10) San Michele di Postumia, 11) San Pietro del Carso, 12) Senosecchia,
13) Sesana, 14) Tomadio, 15) Villa Slavina.
- Comuni già appartenenti all'antica prov. di Zara:
1) Zara, 2) Lagosta.
- Comuni facenti parte della zona B dell'ex territorio libero di Trieste ceduti
alla Jugoslavia in base al Trattato di Osimo del 10.11.1975:
1) Buie d'Istria, 2) Capodistria, 3) Cittanova d'Istria, 4) Grisignana, 5)
Isola d'Istria, 6) Maresego, 7) Monte di Capodistria, 8) Pirano, 9) Umago, 10)
Verteneglio, 11) Villa Decani.
D) COMUNI RESITUITI ALL'ITALIA IN BASE AL MEDESIMO TRATTATO DI OSIMO DEL
10.11.1975:
1) Duino Aurisina (Diocesi di Gorizia), 2) Monrupino (Diocesi di Trieste), 3)
Muggia (Diocesi di Trieste), 4) San Dorligo della Valle (Diocesi di Trieste),
5) Sgonico (Diocesi di Gorizia), 6) Trieste (Diocesi di Trieste).