Ministero dell'Interno: Circolare
n. K. 60.1 dell'8 gennaio 2001
OGGETTO: Efficacia retroattiva della sentenza n. 87 resa dalla Corte Costituzionale in data 16.4.1975 - Nuovi orientamenti interpretativi per le donne coniugatesi dopo il 1° Gennaio 1948 con stranieri.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 16.4.1975,
dichiarò l'illegittimità dell'art. 10 della Legge 13.6.1912, n. 555 nella parte
in cui prevedeva la perdita della cittadinanza, indipendentemente dalla volontà
dell'interessata, per la donna italiana che acquistava la naturalità straniera
del coniuge per effetto di matrimonio.
A seguito di tale sentenza, il Legislatore, con la Legge di Riforma del Diritto
di Famiglia (n. 151 del 19.5.1975), nello stabilire che la moglie conservava la
propria cittadinanza indipendentemente dalle vicende di cittadinanza del
marito, formulò altresì l'art. 219 che consentiva alle donne che avevano perso
la cittadinanza per matrimonio con straniero o per le vicende di cittadinanza
del marito, di riacquistarla tramite una espressa
dichiarazione.
Tenuto conto del tenore letterale della disposizione in argomento - "la
donna che, per effetto del matrimonio con straniero o mutamento di cittadinanza
da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in
vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione...."
- era stato ritenuto che per tutte le fattispecie cristallizzatesi
anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge n. 151 la
dichiarazione in argomento avesse natura costitutiva.
Ciò comportava che il riacquisto della cittadinanza aveva
effetto dal giorno successivo a quello della dichiarazione.
Tale interpretazione circoscriveva quindi gli effetti temporali della sentenza
n. 87 limitandone l'efficacia retroattiva, così che le ex cittadine non
ottenevano la reintegrazione "ope legis" nella originaria
cittadinanza, ma solo la facoltà di riacquistarla.
Su tale questione è sorto un vasto contenzioso.
Da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12061
del 26.6.1998, hanno confermato la posizione già assunta in passato dalla
Suprema Corte, sostenendo che le pronunce di incostituzionalità
"sopravvenuta" per effetto dell'introduzione del dettato
costituzionale comportano l'eliminazione della norma dichiarata
incostituzionale dall'ordinamento giuridico solo ed esclusivamente a decorrere
dal 1°.1.1948, superando la giurisprudenza della I°
Sezione Civile di quella Suprema Corte (sentenze nn.
6297 e 10086 rispettivamente del 10.7.1996 e n. 10086 del 18.11.1996) di cui
erano state rese note le conclusioni da questo Ufficio con circolare pari
numero in data 10.12.1996.
Secondo il costante orientamento delle Sezioni Unite, gli effetti di una
pronuncia di incostituzionalità, nel caso di antinomia
costituzionale sopravvenuta, "non possono retroagire
oltre la data del 1° gennaio 1948, sicchè i rapporti
sorti e le situazioni verificatesi anteriormente a questa data rimangono
intangibili e non possono in alcun modo essere incisi dalla sentenza
stessa".
Pertanto, nella fattispecie oggetto della pronuncia del 1998 (matrimonio
contratto con straniero anteriormente al 1948) l'interessata, per effetto del
matrimonio, perse la cittadinanza italiana e può riacquistarla con efficacia ex
nunc avvalendosi dell'art. 219, comma 1 della citata
legge n. 151\1975.
C'è da osservare, peraltro, che le Sezioni Unite nella recente sentenza non
hanno toccato la posizione di cittadinanza delle nostre connazionali
coniugatesi con cittadino straniero dopo il 1° gennaio 1948, non rientrando nel
caso oggetto della pronuncia stessa.
Per tali fattispecie, questo Ufficio ha finora
ritenuto, di intesa con il Ministero della Giustizia e con il Ministero degli
Affari Esteri, che la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana
resa da parte dell'interessata ai sensi del citato art. 219 non potesse che
avere natura costitutiva.
Essendo pervenuta di recente, una pronuncia giurisprudenziale in senso
contrario a tale indirizzo, quest'Amministrazione ha interpellato l'Avvocatura
Generale dello Stato.
Il predetto Organo Legale, con nota n. 669482 del 23 giugno 2000, ha espresso
l'avviso che gli effetti della soprarichiamata
sentenza n. 87/75 retroagiscono alla data del 1°
gennaio 1948 e che la dichiarazione di cui al citato art. 219 non determina il
riacquisto della cittadinanza italiana, ma disciplina solo le condizioni per poter esercitare i diritti connessi alla detenzione del
nostro status civitatis.
Ne consegue che le nostre connazionali, coniugate con cittadino straniero a
decorrere dal 1° gennaio 1948, non sono incorse automaticamente nella perdita
della cittadinanza italiana.
In analogia, non hanno automaticamente perso la cittadinanza italiana le
cittadine il cui coniuge l'ha perduta dopo il 1°
gennaio 1948.
Pertanto, alla luce del parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato
d'intesa con i Ministeri della Giustizia e degli Affari Esteri, deve ritenersi
che alle coniugate dopo il 1° gennaio del 1948 in presenza
di una manifestazione di volontà, ancorché già espressa, vada riconosciuto il
possesso ininterrotto del nostro status civitatis.
Tale riconoscimento potrà avere luogo anche nel caso venga
fatto valere dai discendenti in linea retta.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o di ultima residenza o
l'Autorità Consolare, in caso di residenza all'estero, dovrà di conseguenza
provvedere alla annotazione a margine dell'atto di nascita dell'
interessata del mantenimento della cittadinanza italiana dandone
comunicazione all'Ufficio Anagrafe per i conseguenti adempimenti, riguardanti
l'aggiornamento della relativa scheda anagrafica individuale, dello schedario
elettorale e l'eventuale iscrizione nell'A.I.R.E.
Poiché comunque alcune donne, benché coniugate dopo il 1° gennaio del 1948, non
hanno potuto rendere la suddetta manifestazione di volontà, in analogia alla
opzione prevista in relazione agli effetti conseguenti alla sentenza n. 30\1983
-secondo la quale i figli di madre cittadina nati a decorrere dal 1° gennaio
1948 acquistavano alla nascita la cittadinanza italiana- anche i figli delle
predette, qualora manifestino una volontà in tal senso, si possono considerare
cittadini italiani.
Pertanto, ove gli interessati ne facciano richiesta, gli operatori di stato
civile dovranno procedere preliminarmente all'annotazione del possesso
ininterrotto del nostro status civitatis in favore della genitrice e
successivamente agli incombenti concernenti il riconoscimento della
cittadinanza italiana in favore dei richiedenti.
Per quanto concerne, invece, le fattispecie anteriori al 1948, nulla vi è di
innovato, in quanto la recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. I° Civ.
n. 15062 del 22.11.2000), di cui è stato dato ampio risalto negli organi di
stampa, non ha fatto altro che confermare la linea adottata dalla stessa
sezione già in precedenza che, comunque, al momento, costituisce un indirizzo
isolato e pertanto esplica i suoi effetti esclusivamente tra le parti in causa.
Ciò premesso, le SS.LL. vorranno disporre affinché il
contenuto della presente circolare venga portato a
conoscenza di tutti i Sigg. Sindaci dei Comuni
ricadenti nell'ambito territoriale di competenza per l'esatta osservanza degli
orientamenti sopra evidenziati, fornendo un cortese cenno di intesa ed
assicurazione.
IL DIRETTORE
GENERALE
F.TO SORGE