Circolare n  K 60 1 28 settembre 1993 Legge 5 febbraio 1992 n  91

Circolare n. K.60.1 del Ministero dell'interno, Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, Servizio cittadinanza, affari speciali e patrimoniali, Divisione cittadinanza, indata 28 settembre 1993:

Legge 5 febbraio 1992 n. 91. Nuove norme in materia di cittadinanza. Linee interpretative.

Con circolare p.n. in data 11 novembre 1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1992 n. 279, sono state fornite le prime indicazioni in ordine alla legge n. 91/92, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Il Consiglio di Stato, al quale è stato sottoposto lo schema del regolamento di attuazione della nuova legge al fine di acquisirne il prescritto avviso, con pareri numeri 2482/92 e 347/93 resi dell'Adunanza generale rispettivamente in data 30 novembre 1992 e 17 maggio 1993, chiarendo taluni aspetti della legge ha condiviso le disposizioni attuative che questa rimette allo strumento regolamentare.

Anche alla luce dei succitati pareri questo Dicastero ritiene opportuno emanare le conseguenti istruzioni le quali integrano e completano, anche sotto l'aspetto operativo, le prime indicazioni fornite, in ordine alla nuova legge, con la circolare sopra richiamata.

Al fine di meglio coordinare la presente circolare con la precedente, si è ritenuto opportuno seguire la medesima struttura espositiva.

CONSIDERAZIONI IN ORDINE AL CONCETTO DI RESIDENZA E DI APOLIDIA.

In via preliminare e ad integrazione delle considerazioni svolte nella precedente circolare (cfr. Titolo I lett. i), si osserva che il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 2482/92, ha ritenuto che l'espressione " risiede legalmente ", utilizzata dal legislatore in numerose disposizioni (cfr. artt. 4, 5, 9 ecc.), indica la condizione di chi non solo risiede in un determinato luogo (e cioè vi ha di fatto la dimora abituale nel senso inteso dall'art. 43 del codice civile), ma vi risiede legalmente, vale a dire nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge in materia di ingresso, di soggiorno e di iscrizione anagrafica.

Da quanto sopra discende, pertanto che " non possa dirsi legalmente residente in Italia lo straniero che, pur avendo qui residenza ai sensi dell'art. 43 cod. civ. (con tutto ciò che ne consegue per ogni effetto giuridico diverso da quelli considerati), vi si trovi in violazione delle leggi concernenti l'ingresso ed il soggiorno nello Stato; ad esempio perché introdotto clandestinamente, ovvero inottemperante ad un provvedimento di espulsione ". Ulteriore condizione, quindi, per una legale residenza è rappresentata dall'iscrizione anagrafica, in quanto quest'ultima " conferisce alla residenza di fatto quei connotati di pubblicità e certezza (anche ai fini della prova della durata, quando necessaria) in mancanza dei quali non sembra potersi dire che uno straniero risieda legalmente ".

Relativamente alla nozione di apolidia, che si rinviene in varie disposizioni della legge n. 91/92, si osserva che il legislatore a volte ha attribuito a chi si trovi in questa condizione lo stesso trattamento riservato allo straniero, come nell'art. 4, comma 1, e nell'art. 5; altre volte, invece, ha riservato all'apolide un regime differenziato rispetto allo straniero come nell'art. 9, comma 1, lett. e), che si contrappone alla lett. f).

Ciò posto, il Consiglio di Stato, nel parere in questione, ha ritenuto che anche laddove la legge usa soltanto la parola straniero, non possa escludersi che si tratti di disposizioni applicabili anche all'apolide.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA.

Relativamente all'interpretazione della lett. b) del primo comma dell'art. 1 della legge n. 91/92, il quale, nell'attribuire la cittadinanza ab origine, stabilisce che è cittadino italiano " chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti od apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono ", si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha osservato che lo scopo di questa disposizione è quello di attribuire la cittadinanza italiana al figlio, nato in Italia da genitori non cittadini, se l'ordinamento del Paese di provenienza non contempli la trasmissione della cittadinanza, al figlio nato all'estero, iure sanguinis, vale a dire per effetto della (sola) nascita.

L'Alto Consesso ha precisato al riguardo che " l'ipotesi di trasmissione della cittadinanza da parte dei genitori stranieri, per effetto della (sola) nascita, si considera sussistente anche quando, per ottenere tale effetto, i genitori o legali rappresentanti del minore sono tenuti a dichiarare una volontà in tal senso o ad effettuare taluni adempimenti formali presso le autorità diplomatiche o consolari del Paese di appartenenza.

" A questi fini, per adempimenti formali si possono intendere quelli che si esauriscono in formalità da compiere presso le rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese di provenienza; possono ritenersi invece condizioni sostanziali (e non meri adempimenti formali) comportamenti quali il riassumere la residenza nel Paese di origine, prestarvi servizio militare, e simili. Pertanto, la possibilità che il figlio acquisti la cittadinanza del Paese d'origine dei genitori, a condizione che vi ristabilisca la propria residenza, oppure, ad es., che assuma un impiego o svolga il servizio militare alle dipendenze di quello Stato, non può considerarsi ostativa dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge ".

Conclusivamente, il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore.

 ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE DA PARTE DELLO STRANIERO O APOLIDE DEL QUALE IL PADRE O LA MADRE O UNO DEGLI ASCENDENTI IN LINEA RETTA Dl SECONDO GRADO SIANO STATI CITTADINI PER NASCITA.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che ai fini della corretta applicazione dell'art. 4, comma 1. lett. c), della legge n. 91/92 (il quale prevede che lo straniero o l'apolide acquisti la cittadinanza " se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana "), occorre che vi sia stata residenza legale dell'interessato nell'ultimo biennio prima del raggiungimento della maggiore età e che essa si prolunghi fino al momento della dichiarazione di volontà.

Sull'applicabilità della disciplina sopra illustrata ai discendenti di ex cittadini italiani residenti nei territori ceduti alla Iugoslavia vedi infra paragrafo riacquisto della cittadinanza lett. a).

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.

Come già evidenziato nella circolare citata in premessa, l'art. 13 della nuova legge disciplina il riacquisto della cittadinanza italiana in presenza delle condizioni e formalità dalla stessa disposizione contemplate, a prescindere dalle cause che ne determinarono la perdita.

La norma in argomento ha carattere generale e rappresenta il regime ordinario valevole per l'istituto del riacquisto una volta cessato quello transitorio previsto dall'art. 17 che, come noto, consente ai nostri connazionali di riacqustare l'originario status civitatis mediante una manifestazione di volontà espressa in tal senso.

Per quanto concerne l'art. 13 della legge n. 91/92 ed, in particolare le ipotesi di riacquisto di cui alle lettere c), d) ed e), comma 1, si ritiene opportuno fornire le seguenti ulteriori precisazioni.

In primo luogo i Sindaci nella loro qualità di ufficiali di governo sono tenuti a dare comunicazione al Prefetto della Provincia, nel cui territorio è compreso il Comune, delle generalità degli ex cittadini rientranti dalI'estero (ed iscritti nell'anagrafe della popolazione residente), entro trenta giorni dall'avvenuto rientro.

Ciò al fine di consentire a questo Ministero l'esercizio del potere di inibizione previsto dal terzo comma dello stesso art. 13 entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite per il riacquisto dell'originaria cittadinanza.

Relativamente alla portata del disposto di cui alla lett. d) dell'articolo in argomento, si tiene a precisare che in base alla disciplina ivi contemplata hanno recuperato il nostro status civitatis a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova legge, coloro i quali, non avendo ancora maturato il termine biennale della residenza previsto dall'abrogato art. 9 n. 3 legge 555/1912, abbiano invece alla data del 16 agosto 1992 risieduto almeno per un anno nel nostro territorio.

Così, a titolo esemplificativo, il soggetto destinatario del citato art. 9 n. 3 legge 555/1912, rientrato in Italia il 14 aprile 1991, è da ritenersi abbia riacquistato il dismesso status civitatis italiano a decorrere dal giorno successivo alla succitata data del 16 agosto 1992.

Analogamente l'ex connazionale rientrato sul territorio italiano il 14 aprile 1992, in base alla disposizione in argomento, avrà recuperato l'originaria cittadinanza dal 15 aprile 1993.

Si ritiene utile rammentare che ai fini del riacquisto della cittadinanza, a norma della disposizione di cui alla lett. d) in argomento, è sufficiente la residenza intesa nel senso specifico dell'art. 43 cod. civ., cioè come luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Inoltre, relativamente alla facoltà di rinuncia contenuta nella disposizione di cui trattasi da esercitarsi entro un anno dalla data dello stabilimento della residenza in Italia, si fa presente che, per coloro i quali hanno riacquistato la cittadinanza italiana alla data del 17 agosto 1992, con specifica norma regolamentare è offerta la possibilità di rinunciarvi entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'emanando regolamento di attuazione della nuova legge.

Si soggiunge che coloro i quali hanno rinunciato al riacquisto in forza dell'art. 13, comma 1, lett. d), ovvero avvalendosi della norma regolamentare, potranno conseguire la cittadinanza italiana soltanto proponendo istanza di acquisto ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge n. 91/92.

a) Riacquisto della cittadinanza italiana per coloro che l'hanno perduta in base agli artt. 8 e 12 legge n. 555/1912 e art. S legge n. 123/83.

In relazione al regime transitorio di cui all'art. 17 della legge n. 91/ 92, si tiene a evidenziare che tale disciplina risulta applicabile anche nei confronti di coloro che abbiano reso dichiarazione di opzione per la cittadinanza straniera, posseduta unitamente a quella italiana, ai sensi dell'art. 5 1. 21 aprile 1983 n. 123.

Al riguardo, infatti, il Consiglio di Stato con pronuncia n. 1060/90 resa dalla Sezione I, in data 7 novembre 1990, su alcuni quesiti posti su talune disposizioni in materia di cittadinanza ha fornito il proprio parere circa la possibilità offerta dalla legge n. 180 del 1986 di riacquistare la cittadinanza non solo a chi l'avesse perduta per non aver reso l'opzione di cui all'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, ma anche a chi l'avesse perduta per averla esercitata in favore della cittadinanza straniera parimenti posseduta.

In particolare, l'Alto Consesso ha affermato che " nella legge del 1986, il riferimento a chi ha perduto la cittadinanza "per non aver reso l'opzione" va interpretato estensivamente, vale a dire accomunandosi nel beneficio l'ipotesi di chi abbia puramente o semplicemente omesso di pronunciarsi, e quella di chi abbia optato per la cittadinanza straniera ".

Pertanto si ritiene, alla luce del suesposto parere, che della disposizione di cui all'art. 17 possano avvalersi non soltanto coloro che abbiano perduto la naturalità italiana per aver omesso di esercitare l'opzione di cui al citato art. 5 legge 123/1983, ma anche quei soggetti che l'abbiano perduta a seguito dell'opzione esercitata per la cittadinanza straniera.

Relativamente, poi, alla disciplina del riacquisto di cui all'art. 17, nonché del regime del riacquisto contemplato dall'art. 13 della legge n. 91/92 ne è stata configurata l'applicabilità anche a vantaggio di coloro i quali, ai termini dell'art. 19 n. 2 del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate del 10 febbraio 1947, erano destinatari del diritto di opzione per la cittadinanza italiana in quanto di lingua usuale italiana e residenti, al 10 giugno 1940, nei territori ceduti dall'Italia alle Potenze alleate ed associate (in particolare i territori istriani, giuliani e dalmati ceduti alla Iugoslavia), nonché titolari della cittadinanza italiana alla data del 15 settembre 1947.

Difatti, il mancato esercizio di tale diritto di opzione - comportante il conseguimento automatico della cittadinanza dello Stato cessionario (ad esempio della cittadinanza iugoslava) - è stato considerato da un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 764 del 1963) ed interpretativo del Consiglio di Stato (cfr. parere n. 209 del 1979), come acquisto volontario di cittadinanza straniera ricadente, pertanto, nella fattispecie normativa di perdita dello status civitatis italiano, ai sensi dell'art. 8, n. I della legge n. 555/1912.

In aderenza alle pronunce fornite dai precitati Consessi si deve pertanto ritenere che sono da reputarsi destinatari della disciplina cui ai menzionati artt. 13 e 17 della legge n. 91/92 i soggetti, già titolari della facoltà di optare per la cittadinanza italiana loro riconosciuta dal succitato art. 19 n. 2 del trattato, i quali omisero di avvalersene entro i termini stabiliti dal trattato stesso e dagli accordi successivamente intervenuti.

Si deve, inoltre ritenere che, dopo l'entrata in vigore del trattato di Osimo con la Iugoslavia (ratificato con 1. 14 marzo 1977 n. 73), possano avvalersi delle precitate disposizioni della legge n. 91/92 anche gli appartenenti al gruppo etnico italiano che per non essersi avvalsi della facoltà di trasferire la residenza dalla Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste nel territorio italiano contemplata dall'art. 3 del trattato medesimo e del suo allegato VI, ugualmente hanno perso la cittadinanza italiana per acquisto volontario della cittadinanza iugoslava.

Al riguardo, infatti, il Consiglio di Stato nell'accogliere la prospettata analogia fra la mancata opzione per la conservazione della cittadinanza italiana (di cui all'art. 19 n. 2 del trattato di Parigi del 1947) e il mancato trasferimento in territorio nazionale degli appartenenti alla minoranza italiana (di cui all'art. 3 del trattato di Osimo del 1975), ha, altresì, rilevato che " In entrambi i casi, agli effetti dell'ordinamento italiano, e con particolare riferimento all'art. 8, n. 1, della legge n. 555/1912, si è in presenza di una identica libertà di scelta, rimessa al singolo interessato dalla norma pattizia internazionale, dal cui concreto esercizio, in un modo o nell'altro, dipende la conservazione della originaria cittadinanza, corrispondente al gruppo etnico di appartenenza (alla data del 10 giugno 1940), ovvero l'acquisto della cittadinanza straniera " (cfr. sezione I, n. 209 del 2 marzo 1979).

Si richiama, peraltro, l'attenzione sulla circostanza che, ai termini del succitato trattato di pace del 1947, nonché dell'art. 3 del trattato di Osimo del 1975, titolari del diritto di opzione contemplato nelle medesime norme pattizie internazionali sono esclusivamente gli ex cittadini che appartengono rispettivamente al gruppo linguistico o gruppo etnico italiano.

Ne consegue che l'efficacia dell'eventuale esercizio della facoltà di riacquisto della cittadinanza italiana da parte dei mancati optanti deve essere subordinata all'accertamento di tale appartenenza, che sarà effettuato dal Ministero dell'interno sulla base del preventivo avviso rilasciato da una apposita commissione interministeriale - in relazione alla esibizione di documenti dalla medesima, in linea di massima, indicati - istituita presso questo Dicastero e composta da un rappresentante di questa Amministrazione, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

Al fine quindi di acquisire ogni utile elemento in ordine alla sussistenza dei requisiti contemplati dal citato art. 19 del trattato di pace, i destinatari delle norme di tale trattato, appartenenti al gruppo linguistico italiano e già cittadini italiani, che intendano rendere dichiarazione tesa a riacquistare la cittadinanza ai sensi degli artt. 13 e 17 della legge n. 91/92 dovranno produrre presso la competente autorità consolare italiana o presso il sindaco del comune interessato i seguenti documenti:

1) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

2) certificato di residenza attuale;

3) documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10 giugno 1940 nei territori ceduti ovvero, in caso di nascita successiva a tale data, la residenza nei territori medesimi fino al termine in cui era prevista la possibilità di esercitare l'opzione;

4) attestazione che l'interessato alla data del 15 settembre 1947, giorno di entrata in vigore del trattato di pace con l'Italia, era cittadino italiano (o documentazione equipollente, quale foglio matricolare, passaporto, carta di identità dell'epoca, ecc.);

5) certificazione attestante il possesso della cittadinanza straniera;

6) attestazione rilasciata dalla " Comunità degli italiani " presente nel luogo (estero) di residenza, salvo che il soggetto non vi sia stato iscritto, contenere i seguenti elementi:

a) data di iscrizione;

b) dichiarazione di appartenenza nazionale;

c) lingua usuale personale dell'interessato e dei genitori

d) livello di notorietà dell'appartenenza al gruppo etnico italiano da parte dell'interessato e dei genitori;

7) ogni altra utile documentazione comprovante l'appartenenza al gruppo etnico linguistico italiano (ad esempio copie autenticate di attestati di frequenza di scuola di lingua italiana, o pagelle scolastiche, ecc.).

Per quanto concerne gli appartenenti al gruppo etnico italiano già residenti nel territorio compreso della Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste, destinatari delle disposizioni del trattato di Osimo, gli stessi dovranno produrre, oltre ai documenti sopra elencati ai punti 1), 2), 5), 6) e 7), i seguenti altri:

1) certificato di residenza al 3 aprile 1977;

2) documentazione idonea a dimostrare la cittadinanza posseduta alla medesima data del 3 aprile 1977.

Analogamente i discendenti da persone già cittadine italiane residenti nei territori ceduti dall'Italia ad altra Potenza ai termini dei ricordati trattati, i quali aspirino a conseguire la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma I e 9, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dovranno comprovare il possesso da parte dei loro ascendenti dei requisiti richiesti secondo il procedimento di accertamento di cui sopra.

L'autorità diplomatica o consolare, competente ai sensi dell'art. 23 della legge n. 91/92, a ricevere le dichiarazioni di riacquisto di cui ai menzionati artt. 19 e 3 dei citati trattati, dovrà fornire il proprio motivato parere in ordine alla sussistenza in capo all'interessato, o dei di lui ascendenti, dei requisiti e delle condizioni richieste per la configurazione della titolarità del diritto di opzione.

L'autorità diplomatico-consolare ovvero l'ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la dichiarazione e iscrittala negli appositi registri di cittadinanza, ne trasmetterà copia a questo Ministero unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato ai fini dell'emanazione del provvedimento di competenza in ordine all'accertamento effettuato secondo le modalità sopradescritte. Ove il dichiarante non abbia prodotto in tutto o in parte la prescritta documentazione, l'autorità competente ai sensi dell'art. 23 della legge 91/92 lo inviterà a presentarla nel più breve tempo possibile.

L'ufficiale dello stato civile, ricevuto il provvedimento ministeriale riguardante l'esito dell'accertamento, lo trascriverà nei registri di cittadinanza. In caso di provvedimento positivo ne farà annotazione in calce all'atto di nascita dell'interessato.

Ove il provvedimento sia di diniego ne farà annotazione in calce alla iscrizione o trascrizione della dichiarazione resa dall'interessato.

Dell'esito della procedura l'ufficiale dello stato civile deve dare comunicazione all'autorità diplomatico-consolare che ricevette la dichiarazione. Tale autorità ne fa annotazione nel registro di cittadinanza.

Si precisa che il riacquisto della cittadinanza, in caso di accertamento positivo, decorre dal giorno successivo a quello della dichiarazione resa.

 

TRASCRIZIONE DEI DECRETI IUGOSLAVI DI ACCOLTA OPZIONE E DI SVINCOLO

DELLA CITTADINANZA IUGOSLAVA.

Si ritiene utile, altresì, precisare che tutti i decreti iugoslavi di accolta opzione per la conservazione della cittadinanza italiana che tardivamente fossero stati ora presentati dagli interessati presso i competenti comuni italiani per la trascrizione negli appositi registri di cittadinanza, restano assoggettati alla disciplina di cui all'art. 19 della nuova legge n. 91/92 che espressamente richiama le disposizioni della 1. 9 gennaio 1956 n. 27.

Pertanto, tutti gli adempimenti di competenza dell'ufficiale dello stato civile degli anzidetti comuni dovranno essere espletati solo dopo che sia stato acquisito il prescritto nulla osta di questo Ministero, concesso nel rispetto delle procedure sopra illustrate e fissate dalla presente circolare.

 

ADEMPIMENTI CONCERNENTI LA VIGENZA DELLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 10 SETTEMBRE 1964.

L'art. 26 della precitata nuova legge n. 91/92 nell'abrogare le previgenti norme in materia di cittadinanza, ha fatto salve " le diverse disposizioni previste da accordi internazionali ".

Tra quelli in vigore, di cui è parte l'Italia, è da ricomprendere la convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della cittadinanza, firmata a Parigi il 10 settembre 1964 ed operante, all'attualità, nei confronti dei seguenti Stati: Austria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Turchia, Belgio, Grecia, Portogallo.

L'art. 1 di detta convenzione dispone che ogni Stato contraente si impegna a dare comunicazione ad un altro Stato contraente degli acquisti di cittadinanza risultanti da naturalizzazione, opzione, o reintegrazione concernenti i cittadini di detto Stato.

Si rammenta, altresì che il Governo italiano, avvalendosi della clausola limitativa di cui all'art. 8 della convenzione, ha dichiarato di escludere dalle comunicazioni previste dal citato art. 1 gli acquisti di cittadinanza risultanti da opzioni o da reintegrazioni.

Ne consegue che da parte dello Stato italiano verranno comunicati gli acquisti disposti mediante decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 della 1. 5 febbraio 1992 n. 91 nonché quegli disposti con decreto ministeriale ai sensi degli artt. 5 e 7 della medesima legge n. 91/92.

Tali comunicazioni verranno effettuate dagli ufficiali di stato civile, a mezzo delle schede già in uso - il cui modello risulta allegato alla precedente circolare n. K.19-S.C./2 del 31 luglio 1972 - al Ministero degli affari esteri, Direzione generale per l'emigrazione e gli affari sociali, Ufficio corrieri e trasporti, per il successivo inoltro alle ambasciate interessate.

 

SITUAZIONE DI CITTADINANZA ED OBBLIGHI MILITARI.

In riferimento alle connessioni sussistenti tra le situazioni di cittadinanza dei singoli soggetti, derivanti dall'applicazione della nuova 1. 5 febbraio 1992 n. 91 e la loro posizione circa gli obblighi militari, si ritiene opportuno, in ultimo, riportare in allegato ampi stralci della circolare n. LEV.C.41 datata 22 luglio 1992, qui fatta pervenire dal competente Ministero della difesa con lettera prot. n. 6/OM del 4 novembre 1992. (Omissis)

 

DOPPIA CITTADINANZA E OBBLIGHI MILITARI.

Coloro che in virtù dell'applicazione della normativa sulla cittadinanza sono doppi cittadini, in quanto possiedono, o acquistano o riacquistano la cittadinanza italiana e al contempo possiedono, acquistano o riacquistano la cittadinanza di un altro Stato, senza rinunciare a quella italiana, sono tenuti in Italia agli obblighi di leva. Ciò comporta il dovere dell'iscrizione o aggiunzione nelle liste di leva e, in caso di arruolamento della prestazione del servizio militare fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 45° anno d'età, ai sensi dell'art. 1 lett. a) del d.p.r. 14 febbraio 1964 n. 237. La regola della prestazione del servizio militare viene meno quando sussistono i requisiti per richiedere ed ottenere la dispensa da esso, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di leva e reclutamento e indicato dai manifesti di chiamata alla leva e alle armi.

In particolare, a motivo del possesso della doppia cittadinanza, il soggetto non è tenuto alla prestazione del servizio militare quando detenga a qualsiasi titolo la cittadinanza italiana e quella d'altro Stato con cui vige accordo internazionale in materia di equivalenza del servizio militare.

Tale situazione fa sì che coloro che sono soggetti alla leva nel nostro Paese, ma hanno già soddisfatto o intendono soddisfare gli obblighi militari nelle FF.AA. dell'altro Stato, secondo le modalità previste da ciascun accordo, non sono sottoposti agli obblighi stessi in Italia. Detto beneficio spetta solo alle persone che erano o, rispettivamente, sono già in possesso di entrambe le cittadinanze al momento in cui hanno soddisfatto o intendono soddisfare gli obblighi militari nell'altro Paese.

Finora accordi di tale tipo sono stati stipulati con Argentina, Brasile, Cina, Australia (Paesi in cui, per ottenere il beneficio dell'equivalenza in Italia, occorre avere già definito la posizione militare), Paesi Bassi,

Francia, Spagna, San Marino e Belgio (Paesi in cui per ottenere il beneficio dell'equivalenza in Italia, occorre risiedere o assolvere gli obblighi militari a seguito di dichiarazione di opzione da effettuarsi entro i termini previsti da ogni singolo accordo).

Inoltre, Austria, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Svezia e Regno Unito sono Parti contraenti della convenzione sulla cittadinanza firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, nella quale il capitolo II riguarda gli obblighi militari in caso di contemporaneo possesso della cittadinanza italiana e di quella di uno degli Stati sopraindicati. Detto capitolo prevede la possibilità dell'equivalenza del servizio solo se questo è stato volontariamente prestato nell'altro Stato entro il compimento del 19° anno di età e per la durata corrispondente a quella del servizio militare in Italia.

Ove l'Italia non abbia stipulato con l'altro Stato di cui si possiede la cittadinanza alcun accordo sull'equivalenza del servizio militare o allorché pur essendo questo stipulato non sia possibile applicarlo per assenza dei requisiti da esso richiesti o per mancato adempimento delle formalità in esso indicate sono individuabili le seguenti ulteriori fattispecie in cui il soggetto non è tenuto alla prestazione del servizio militare in Italia:

1. Detenzione della cittadinanza straniera e acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana.

Verificandosi tale fattispecie, coloro che hanno già compiuto il 30° anno di età, o che comunque per i tempi connessi alle operazioni di arruolamento e chiamata alle armi sarebbero incorporati dopo il compimento di detta età, sono dispensati d'autorità dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'art. 101 del d.p.r. 237/1964.

2. Detenzione della cittadinanza straniera e italiana per nascita.

Tale situazione, unitamente ai requisiti della:

- residenza all'estero per nascita o ivi fissata da data anteriore al 1° gennaio dell'anno di compimento del 17° di età oppure fissata da data anteriore al 1° gennaio dell'anno di compimento del 18° di età per motivi di lavoro o familiari, oppure fissata dopo l'arruolamento a seguito di rilascio da parte del competente distretto militare o capitaneria di porto del n.o. all'espatrio o a risiedere all'estero a tempo indeterminato;

- prestazione del servizio militare effettivo nelle FF.AA. dell'altro Paese per un periodo non inferiore a sei mesi;

dà titolo alla dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi delI'art. 103 del d.p.r. 237/1964, modificato dall'art. 27 della 1. 31 maggio 1975, n. 191 e dall'art. 8 della 1. 24 dicembre 1986, n. 958.

Quando manca il requisito indicato al secondo alinea, il doppio cittadino può fruire della dispensa temporanea dal presentarsi alle armi, ai sensi dell'art. 102 del citato d.p.r. e, qualora dopo il compimento del 26° anno di età continui a risiedere all'estero, della dispensa definitiva dal compiere la ferma di leva, ai sensi del precitato art. 103 e successive modifiche. Detto beneficio si applica, ovviamente, anche a coloro che rimpatrino dopo tale età.

3. Detenzione della cittadinanza straniera per nascita e acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana.

Tale situazione, unitamente al requisito della:

- residenza all'estero dalla nascita o ivi fissata da data anteriore all'acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana, o da data posteriore ad esso con le modalità indicate al precedente punto 2, primo alinea, purché in entrambi i casi l'espatrio sia avvenuto prima del compimento del 26° anno di età;

- prestazione del servizio militare effettivo nelle FF.AA. dell'altro Paese per un periodo non inferiore a sei mesi, effettuata dopo l'acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana;

dà titolo alle dispensa di cui al precitato art. 103 e successive modifiche.

Quando manca il requisito di cui al secondo alinea, il doppio cittadino può fruire della dispensa temporanea dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 del citato d.p.r. e, qualora dopo il compimento del 26° anno di età continui a risiedere all'estero, di quella definitiva dal compiere la ferma di leva ai sensi del precitato art. 103 e successive modifiche. Detto beneficio si applica, ovviamente, anche a coloro che rimpatrino dopo tale età.

Si precisa che le dispense citate nel presente punto 3 e nel precedente punto 2 spettano solo quando l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana si sia verificato in data anteriore al compimento del 30° anno di età, ricadendosi altrimenti nella fattispecie descritta dal punto 1.

In qualsiasi caso non riconducibile ad alcuno di quelli sopra descritti, il doppio cittadino è tenuto a prestare la ferma di leva nelle FF.AA. italiane.