Circolare
n K 60 1 28
settembre 1993 Legge 5 febbraio 1992 n
91
Circolare
n. K.60.1 del Ministero dell'interno, Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, Servizio
cittadinanza, affari speciali e patrimoniali, Divisione cittadinanza, indata 28 settembre 1993:
Legge 5
febbraio 1992 n. 91. Nuove norme in materia di cittadinanza. Linee
interpretative.
Con
circolare p.n. in data 11 novembre 1992, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1992 n. 279, sono state fornite le
prime indicazioni in ordine alla legge n. 91/92, recante
nuove norme sulla cittadinanza.
Il
Consiglio di Stato, al quale è stato sottoposto lo
schema del regolamento di attuazione della nuova legge al fine di acquisirne il
prescritto avviso, con pareri numeri 2482/92 e 347/93 resi dell'Adunanza
generale rispettivamente in data 30 novembre 1992 e 17 maggio 1993, chiarendo
taluni aspetti della legge ha condiviso le disposizioni attuative
che questa rimette allo strumento regolamentare.
Anche alla luce dei succitati pareri questo Dicastero ritiene opportuno
emanare le conseguenti istruzioni le quali integrano e completano, anche sotto
l'aspetto operativo, le prime indicazioni fornite, in ordine alla nuova legge,
con la circolare sopra richiamata.
Al fine
di meglio coordinare la presente circolare con la
precedente, si è ritenuto opportuno seguire la medesima struttura espositiva.
CONSIDERAZIONI
IN ORDINE AL CONCETTO DI RESIDENZA E DI APOLIDIA.
In via preliminare e ad integrazione delle considerazioni
svolte nella precedente circolare (cfr. Titolo I lett. i),
si osserva che il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 2482/92, ha ritenuto
che l'espressione " risiede legalmente ", utilizzata dal legislatore
in numerose disposizioni (cfr. artt. 4, 5, 9 ecc.),
indica la condizione di chi non solo risiede in un determinato luogo (e cioè vi
ha di fatto la dimora abituale nel senso inteso dall'art. 43 del codice
civile), ma vi risiede legalmente, vale a dire nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla legge in materia di ingresso, di soggiorno e di iscrizione
anagrafica.
Da
quanto sopra discende, pertanto che " non possa dirsi legalmente residente
in Italia lo straniero che, pur avendo qui residenza ai sensi dell'art. 43 cod.
civ. (con tutto ciò che ne consegue per ogni effetto
giuridico diverso da quelli considerati), vi si trovi in violazione delle leggi
concernenti l'ingresso ed il soggiorno nello Stato; ad esempio perché
introdotto clandestinamente, ovvero inottemperante ad un provvedimento di espulsione
". Ulteriore condizione, quindi, per una legale residenza è rappresentata
dall'iscrizione anagrafica, in quanto quest'ultima
" conferisce alla residenza di fatto quei connotati di pubblicità e
certezza (anche ai fini della prova della durata, quando necessaria) in
mancanza dei quali non sembra potersi dire che uno straniero risieda legalmente
".
Relativamente
alla nozione di apolidia, che si rinviene in varie
disposizioni della legge n. 91/92, si osserva che il legislatore a volte ha
attribuito a chi si trovi in questa condizione lo stesso trattamento riservato
allo straniero, come nell'art. 4, comma 1, e nell'art.
5; altre volte, invece, ha riservato all'apolide un regime differenziato
rispetto allo straniero come nell'art. 9, comma 1, lett. e), che si contrappone
alla lett. f).
Ciò
posto, il Consiglio di Stato, nel parere in questione, ha ritenuto che anche
laddove la legge usa soltanto la parola straniero, non
possa escludersi che si tratti di disposizioni applicabili anche all'apolide.
ACQUISTO
DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA.
Relativamente
all'interpretazione della lett. b) del primo comma dell'art. 1 della legge n.
91/92, il quale, nell'attribuire la cittadinanza ab origine, stabilisce che è
cittadino italiano " chi è nato nel territorio della Repubblica se
entrambi i genitori sono ignoti od apolidi, ovvero se
il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato
al quale questi appartengono ", si ritiene opportuno precisare quanto
segue.
Al
riguardo, il Consiglio di Stato ha osservato che lo scopo di questa
disposizione è quello di attribuire la cittadinanza
italiana al figlio, nato in Italia da genitori non cittadini, se l'ordinamento
del Paese di provenienza non contempli la trasmissione della cittadinanza, al
figlio nato all'estero, iure sanguinis, vale a dire per effetto della (sola)
nascita.
L'Alto
Consesso ha precisato al riguardo che " l'ipotesi di trasmissione della
cittadinanza da parte dei genitori stranieri, per effetto della (sola) nascita,
si considera sussistente anche quando, per ottenere tale
effetto, i genitori o legali rappresentanti del minore sono tenuti a dichiarare
una volontà in tal senso o ad effettuare taluni adempimenti formali presso le
autorità diplomatiche o consolari del Paese di appartenenza.
" A
questi fini, per adempimenti formali si possono intendere quelli che si
esauriscono in formalità da compiere presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari del Paese di provenienza; possono ritenersi invece condizioni
sostanziali (e non meri adempimenti formali) comportamenti quali il riassumere
la residenza nel Paese di origine, prestarvi servizio
militare, e simili. Pertanto, la possibilità che il figlio acquisti la
cittadinanza del Paese d'origine dei genitori, a condizione che vi ristabilisca la propria residenza, oppure, ad es., che
assuma un impiego o svolga il servizio militare alle dipendenze di quello
Stato, non può considerarsi ostativa dell'applicazione dell'art. 1, comma 1,
lett. b), della legge ".
Conclusivamente,
il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza
italiana per nascita, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge,
qualora l'ordinamento del Paese di origine dei
genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero,
anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà ovvero all'adempimento di
formalità amministrative da parte dei genitori o legali rappresentanti del
minore.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE DA PARTE DELLO
STRANIERO O APOLIDE DEL QUALE IL PADRE O LA MADRE O UNO DEGLI ASCENDENTI IN
LINEA RETTA Dl SECONDO GRADO SIANO STATI CITTADINI PER NASCITA.
Il
Consiglio di Stato ha ritenuto che ai fini della corretta applicazione
dell'art. 4, comma 1. lett.
c), della legge n. 91/92 (il quale prevede che lo straniero o l'apolide
acquisti la cittadinanza " se al raggiungimento della maggiore età,
risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e
dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza
italiana "), occorre che vi sia stata residenza legale dell'interessato
nell'ultimo biennio prima del raggiungimento della maggiore età e che essa si
prolunghi fino al momento della dichiarazione di volontà.
Sull'applicabilità
della disciplina sopra illustrata ai discendenti di ex cittadini italiani
residenti nei territori ceduti alla Iugoslavia vedi infra paragrafo riacquisto della cittadinanza lett. a).
RIACQUISTO
DELLA CITTADINANZA ITALIANA.
Come già
evidenziato nella circolare citata in premessa, l'art. 13 della nuova legge
disciplina il riacquisto della cittadinanza italiana in
presenza delle condizioni e formalità dalla stessa disposizione
contemplate, a prescindere dalle cause che ne determinarono la perdita.
La norma
in argomento ha carattere generale e rappresenta il regime ordinario valevole
per l'istituto del riacquisto una volta cessato quello
transitorio previsto dall'art. 17 che, come noto, consente ai nostri
connazionali di riacqustare l'originario status
civitatis mediante una manifestazione di volontà espressa in tal senso.
Per
quanto concerne l'art. 13 della legge n. 91/92 ed, in particolare le ipotesi di
riacquisto di cui alle lettere c), d) ed e), comma 1,
si ritiene opportuno fornire le seguenti ulteriori precisazioni.
In primo
luogo i Sindaci nella loro qualità di ufficiali di governo sono tenuti a dare
comunicazione al Prefetto della Provincia, nel cui territorio è compreso il
Comune, delle generalità degli ex cittadini rientranti dalI'estero (ed iscritti nell'anagrafe della
popolazione residente), entro trenta giorni dall'avvenuto rientro.
Ciò al
fine di consentire a questo Ministero l'esercizio del potere di
inibizione previsto dal terzo comma dello stesso art. 13 entro il
termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite per il riacquisto
dell'originaria cittadinanza.
Relativamente
alla portata del disposto di cui alla lett. d) dell'articolo in argomento, si
tiene a precisare che in base alla disciplina ivi contemplata hanno recuperato
il nostro status civitatis a decorrere dalla data di entrata
in vigore della nuova legge, coloro i quali, non avendo ancora maturato il
termine biennale della residenza previsto dall'abrogato art. 9 n. 3 legge
555/1912, abbiano invece alla data del 16 agosto 1992 risieduto almeno per un
anno nel nostro territorio.
Così, a
titolo esemplificativo, il soggetto destinatario del citato art. 9 n. 3 legge
555/1912, rientrato in Italia il 14 aprile 1991, è da ritenersi abbia riacquistato il dismesso
status civitatis italiano a decorrere dal giorno successivo alla succitata data
del 16 agosto 1992.
Analogamente
l'ex connazionale rientrato sul territorio italiano il 14 aprile 1992, in base
alla disposizione in argomento, avrà recuperato l'originaria cittadinanza dal
15 aprile 1993.
Si
ritiene utile rammentare che ai fini del riacquisto della cittadinanza, a norma
della disposizione di cui alla lett. d) in argomento, è sufficiente la
residenza intesa nel senso specifico dell'art. 43 cod. civ., cioè
come luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Inoltre,
relativamente alla facoltà di rinuncia contenuta nella disposizione di cui
trattasi da esercitarsi entro un anno dalla data dello stabilimento della
residenza in Italia, si fa presente che, per coloro i quali hanno riacquistato
la cittadinanza italiana alla data del 17 agosto 1992, con specifica norma
regolamentare è offerta la possibilità di rinunciarvi entro sei
mesi dall'entrata in vigore dell'emanando regolamento di attuazione della nuova
legge.
Si
soggiunge che coloro i quali hanno rinunciato al riacquisto in forza dell'art.
13, comma 1, lett. d), ovvero avvalendosi della norma regolamentare, potranno
conseguire la cittadinanza italiana soltanto proponendo istanza di acquisto ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge n. 91/92.
a)
Riacquisto della cittadinanza italiana per coloro che l'hanno perduta in base
agli artt. 8 e 12 legge n. 555/1912 e art. S
legge n. 123/83.
In
relazione al regime transitorio di cui all'art. 17 della legge n. 91/ 92, si
tiene a evidenziare che tale disciplina risulta applicabile anche nei confronti
di coloro che abbiano reso dichiarazione di opzione per la cittadinanza
straniera, posseduta unitamente a quella italiana, ai sensi dell'art. 5 1. 21 aprile 1983 n. 123.
Al
riguardo, infatti, il Consiglio di Stato con pronuncia n. 1060/90 resa dalla
Sezione I, in data 7 novembre 1990, su alcuni quesiti posti su talune
disposizioni in materia di cittadinanza ha fornito il proprio parere circa la
possibilità offerta dalla legge n. 180 del 1986 di riacquistare la cittadinanza non solo a chi l'avesse perduta per non aver
reso l'opzione di cui all'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, ma anche a
chi l'avesse perduta per averla esercitata in favore della cittadinanza
straniera parimenti posseduta.
In
particolare, l'Alto Consesso ha affermato che " nella legge del 1986, il
riferimento a chi ha perduto la cittadinanza "per non aver reso
l'opzione" va interpretato estensivamente, vale a dire accomunandosi nel
beneficio l'ipotesi di chi abbia puramente o
semplicemente omesso di pronunciarsi, e quella di chi abbia optato per la
cittadinanza straniera ".
Pertanto
si ritiene, alla luce del suesposto parere, che della disposizione di cui
all'art. 17 possano avvalersi non soltanto coloro che
abbiano perduto la naturalità italiana per aver omesso di esercitare l'opzione
di cui al citato art. 5 legge 123/1983, ma anche quei soggetti che l'abbiano
perduta a seguito dell'opzione esercitata per la cittadinanza straniera.
Relativamente,
poi, alla disciplina del riacquisto di cui all'art. 17, nonché del regime del
riacquisto contemplato dall'art. 13 della legge n. 91/92 ne è
stata configurata l'applicabilità anche a vantaggio di coloro i quali, ai
termini dell'art. 19 n. 2 del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze
alleate ed associate del 10 febbraio 1947, erano destinatari del diritto di
opzione per la cittadinanza italiana in quanto di lingua usuale italiana e
residenti, al 10 giugno 1940, nei territori ceduti dall'Italia alle Potenze
alleate ed associate (in particolare i territori istriani, giuliani e dalmati
ceduti alla Iugoslavia), nonché titolari della cittadinanza italiana alla data
del 15 settembre 1947.
Difatti,
il mancato esercizio di tale diritto di opzione -
comportante il conseguimento automatico della cittadinanza dello Stato
cessionario (ad esempio della cittadinanza iugoslava) - è stato considerato da
un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 764 del 1963) ed interpretativo del
Consiglio di Stato (cfr. parere n. 209 del 1979),
come acquisto volontario di cittadinanza straniera ricadente, pertanto, nella
fattispecie normativa di perdita dello status civitatis italiano, ai sensi
dell'art. 8, n. I della legge n. 555/1912.
In
aderenza alle pronunce fornite dai precitati Consessi si deve pertanto ritenere
che sono da reputarsi destinatari della disciplina cui
ai menzionati artt. 13 e 17 della legge n. 91/92 i soggetti, già titolari della
facoltà di optare per la cittadinanza italiana loro riconosciuta dal succitato
art. 19 n. 2 del trattato, i quali omisero di avvalersene entro i termini
stabiliti dal trattato stesso e dagli accordi successivamente intervenuti.
Si deve,
inoltre ritenere che, dopo l'entrata in vigore del trattato di Osimo con la Iugoslavia (ratificato con 1.
14 marzo 1977 n. 73), possano avvalersi delle
precitate disposizioni della legge n. 91/92 anche gli appartenenti al gruppo
etnico italiano che per non essersi avvalsi della facoltà di trasferire la
residenza dalla Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste nel territorio italiano
contemplata dall'art. 3 del trattato medesimo e del suo allegato VI, ugualmente
hanno perso la cittadinanza italiana per acquisto volontario della cittadinanza
iugoslava.
Al
riguardo, infatti, il Consiglio di Stato nell'accogliere la prospettata analogia
fra la mancata opzione per la conservazione della cittadinanza italiana (di cui
all'art. 19 n. 2 del trattato di Parigi del 1947) e il mancato trasferimento in
territorio nazionale degli appartenenti alla minoranza italiana (di cui
all'art. 3 del trattato di Osimo del 1975), ha,
altresì, rilevato che " In entrambi i casi, agli effetti dell'ordinamento
italiano, e con particolare riferimento all'art. 8, n. 1, della legge n.
555/1912, si è in presenza di una identica libertà di
scelta, rimessa al singolo interessato dalla norma pattizia
internazionale, dal cui concreto esercizio, in un modo o nell'altro, dipende la
conservazione della originaria cittadinanza, corrispondente al gruppo etnico di
appartenenza (alla data del 10 giugno 1940), ovvero l'acquisto della
cittadinanza straniera " (cfr. sezione I, n. 209
del 2 marzo 1979).
Si
richiama, peraltro, l'attenzione sulla circostanza che, ai termini del
succitato trattato di pace del 1947, nonché dell'art. 3 del trattato di Osimo del 1975, titolari del
diritto di opzione contemplato nelle medesime norme pattizie
internazionali sono esclusivamente gli ex cittadini che appartengono
rispettivamente al gruppo linguistico o gruppo etnico italiano.
Ne
consegue che l'efficacia dell'eventuale esercizio della facoltà di riacquisto
della cittadinanza italiana da parte dei mancati optanti deve essere
subordinata all'accertamento di tale appartenenza, che sarà effettuato dal
Ministero dell'interno sulla base del preventivo avviso rilasciato da una
apposita commissione interministeriale - in relazione alla esibizione di
documenti dalla medesima, in linea di massima, indicati - istituita presso
questo Dicastero e composta da un rappresentante di questa Amministrazione,
da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante
del Ministero di grazia e giustizia.
Al fine
quindi di acquisire ogni utile elemento in ordine alla sussistenza dei
requisiti contemplati dal citato art. 19 del trattato di pace, i destinatari
delle norme di tale trattato, appartenenti al gruppo linguistico italiano e già
cittadini italiani, che intendano rendere dichiarazione tesa a riacquistare la
cittadinanza ai sensi degli artt. 13 e 17 della legge n. 91/92
dovranno produrre presso la competente autorità consolare italiana o presso il
sindaco del comune interessato i seguenti documenti:
1) atto
di nascita, possibilmente su modello internazionale;
2)
certificato di residenza attuale;
3)
documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10 giugno 1940
nei territori ceduti ovvero, in caso di nascita successiva a tale data, la
residenza nei territori medesimi fino al termine in cui era prevista la
possibilità di esercitare l'opzione;
4)
attestazione che l'interessato alla data del 15 settembre 1947, giorno di
entrata in vigore del trattato di pace con l'Italia, era cittadino italiano (o
documentazione equipollente, quale foglio matricolare, passaporto, carta di identità dell'epoca, ecc.);
5)
certificazione attestante il possesso della cittadinanza straniera;
6)
attestazione rilasciata dalla " Comunità degli italiani
" presente nel luogo (estero) di residenza, salvo che il soggetto
non vi sia stato iscritto, contenere i seguenti elementi:
a) data di iscrizione;
b)
dichiarazione di appartenenza nazionale;
c)
lingua usuale personale dell'interessato e dei genitori
d) livello di notorietà dell'appartenenza al gruppo
etnico italiano da parte dell'interessato e dei genitori;
7) ogni
altra utile documentazione comprovante l'appartenenza al gruppo etnico
linguistico italiano (ad esempio copie autenticate di attestati
di frequenza di scuola di lingua italiana, o pagelle scolastiche, ecc.).
Per
quanto concerne gli appartenenti al gruppo etnico italiano già residenti nel
territorio compreso della Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste, destinatari
delle disposizioni del trattato di Osimo, gli stessi
dovranno produrre, oltre ai documenti sopra elencati ai punti 1), 2), 5), 6) e 7), i seguenti altri:
1)
certificato di residenza al 3 aprile 1977;
2) documentazione idonea a dimostrare la cittadinanza
posseduta alla medesima data del 3 aprile 1977.
Analogamente
i discendenti da persone già cittadine italiane residenti nei territori ceduti
dall'Italia ad altra Potenza ai termini dei ricordati trattati, i quali
aspirino a conseguire la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma I e 9, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
dovranno comprovare il possesso da parte dei loro ascendenti dei requisiti
richiesti secondo il procedimento di accertamento di cui sopra.
L'autorità
diplomatica o consolare, competente ai sensi dell'art. 23 della legge n. 91/92,
a ricevere le dichiarazioni di riacquisto di cui ai menzionati artt. 19 e 3 dei
citati trattati, dovrà fornire il proprio motivato parere in ordine alla
sussistenza in capo all'interessato, o dei di lui ascendenti, dei requisiti e
delle condizioni richieste per la configurazione della titolarità del diritto di opzione.
L'autorità
diplomatico-consolare ovvero l'ufficiale dello stato civile competente,
ricevuta la dichiarazione e iscrittala negli appositi registri di cittadinanza,
ne trasmetterà copia a questo Ministero unitamente alla documentazione prodotta
dall'interessato ai fini dell'emanazione del provvedimento di competenza in
ordine all'accertamento effettuato secondo le modalità
sopradescritte. Ove il dichiarante non abbia prodotto in
tutto o in parte la prescritta documentazione, l'autorità competente ai sensi
dell'art. 23 della legge 91/92 lo inviterà a presentarla nel più breve tempo
possibile.
L'ufficiale
dello stato civile, ricevuto il provvedimento ministeriale riguardante
l'esito dell'accertamento, lo trascriverà nei registri di cittadinanza.
In caso di provvedimento positivo ne farà annotazione
in calce all'atto di nascita dell'interessato.
Ove il
provvedimento sia di diniego ne farà annotazione in calce alla
iscrizione o trascrizione della dichiarazione resa dall'interessato.
Dell'esito
della procedura l'ufficiale dello stato civile deve dare
comunicazione all'autorità diplomatico-consolare che ricevette la
dichiarazione. Tale autorità ne fa annotazione nel registro di cittadinanza.
Si
precisa che il riacquisto della cittadinanza, in caso di accertamento
positivo, decorre dal giorno successivo a quello della dichiarazione resa.
TRASCRIZIONE
DEI DECRETI IUGOSLAVI DI ACCOLTA OPZIONE E DI SVINCOLO
DELLA
CITTADINANZA IUGOSLAVA.
Si
ritiene utile, altresì, precisare che tutti i decreti iugoslavi di accolta
opzione per la conservazione della cittadinanza italiana che tardivamente fossero stati ora presentati dagli interessati presso i
competenti comuni italiani per la trascrizione negli appositi registri di
cittadinanza, restano assoggettati alla disciplina di cui all'art. 19 della
nuova legge n. 91/92 che espressamente richiama le disposizioni della 1. 9 gennaio 1956 n. 27.
Pertanto,
tutti gli adempimenti di competenza dell'ufficiale dello stato civile degli
anzidetti comuni dovranno essere espletati solo dopo che sia stato acquisito il
prescritto nulla osta di questo Ministero, concesso nel rispetto delle
procedure sopra illustrate e fissate dalla presente circolare.
ADEMPIMENTI CONCERNENTI LA VIGENZA DELLA CONVENZIONE
DI PARIGI DEL 10 SETTEMBRE 1964.
L'art.
26 della precitata nuova legge n. 91/92 nell'abrogare le previgenti norme in materia di cittadinanza, ha
fatto salve " le diverse disposizioni previste da accordi internazionali
".
Tra
quelli in vigore, di cui è parte l'Italia, è da ricomprendere
la convenzione concernente lo scambio di informazioni
in materia di acquisto della cittadinanza, firmata a Parigi il 10 settembre
1964 ed operante, all'attualità, nei confronti dei seguenti Stati: Austria,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Turchia, Belgio, Grecia, Portogallo.
L'art. 1
di detta convenzione dispone che ogni Stato contraente si impegna
a dare comunicazione ad un altro Stato contraente degli acquisti di
cittadinanza risultanti da naturalizzazione, opzione, o reintegrazione
concernenti i cittadini di detto Stato.
Si
rammenta, altresì che il Governo italiano, avvalendosi della clausola
limitativa di cui all'art. 8 della convenzione, ha dichiarato di escludere
dalle comunicazioni previste dal citato art. 1 gli acquisti di cittadinanza
risultanti da opzioni o da reintegrazioni.
Ne
consegue che da parte dello Stato italiano verranno
comunicati gli acquisti disposti mediante decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'art. 9 della 1. 5 febbraio 1992 n. 91 nonché quegli disposti con decreto ministeriale ai sensi degli
artt. 5 e 7 della medesima legge n. 91/92.
Tali
comunicazioni verranno effettuate dagli ufficiali di stato civile, a mezzo delle schede già in uso - il cui modello risulta
allegato alla precedente circolare n. K.19-S.C./2 del 31 luglio 1972 - al
Ministero degli affari esteri, Direzione generale per l'emigrazione e gli
affari sociali, Ufficio corrieri e trasporti, per il successivo inoltro alle
ambasciate interessate.
SITUAZIONE
DI CITTADINANZA ED OBBLIGHI MILITARI.
In
riferimento alle connessioni sussistenti tra le situazioni di cittadinanza dei
singoli soggetti, derivanti dall'applicazione della nuova 1.
5 febbraio 1992 n. 91 e la loro posizione circa gli
obblighi militari, si ritiene opportuno, in ultimo, riportare in allegato ampi
stralci della circolare n. LEV.C.41 datata 22 luglio 1992, qui fatta pervenire
dal competente Ministero della difesa con lettera prot.
n. 6/OM del 4 novembre 1992. (Omissis)
DOPPIA
CITTADINANZA E OBBLIGHI MILITARI.
Coloro
che in virtù dell'applicazione della normativa sulla cittadinanza sono doppi
cittadini, in quanto possiedono, o acquistano o riacquistano la cittadinanza
italiana e al contempo possiedono, acquistano o riacquistano la cittadinanza di
un altro Stato, senza rinunciare a quella italiana,
sono tenuti in Italia agli obblighi di leva. Ciò comporta il dovere
dell'iscrizione o aggiunzione nelle liste di leva e,
in caso di arruolamento della prestazione del servizio
militare fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 45° anno d'età, ai
sensi dell'art. 1 lett. a) del d.p.r. 14 febbraio 1964 n. 237. La regola della
prestazione del servizio militare viene meno quando sussistono i requisiti per
richiedere ed ottenere la dispensa da esso, secondo
quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di leva e reclutamento e
indicato dai manifesti di chiamata alla leva e alle armi.
In
particolare, a motivo del possesso della doppia cittadinanza, il soggetto non è
tenuto alla prestazione del servizio militare quando detenga
a qualsiasi titolo la cittadinanza italiana e quella d'altro Stato con cui vige
accordo internazionale in materia di equivalenza del servizio militare.
Tale situazione
fa sì che coloro che sono soggetti alla leva nel nostro Paese, ma hanno già
soddisfatto o intendono soddisfare gli obblighi militari nelle FF.AA.
dell'altro Stato, secondo le modalità previste da
ciascun accordo, non sono sottoposti agli obblighi stessi in Italia. Detto
beneficio spetta solo alle persone che erano o, rispettivamente, sono già in
possesso di entrambe le cittadinanze al momento in cui hanno soddisfatto o
intendono soddisfare gli obblighi militari nell'altro Paese.
Finora accordi di tale tipo sono stati stipulati con Argentina,
Brasile, Cina, Australia (Paesi in cui, per ottenere il beneficio
dell'equivalenza in Italia, occorre avere già definito la posizione militare),
Paesi Bassi,
Francia,
Spagna, San Marino e Belgio (Paesi in cui per ottenere il beneficio
dell'equivalenza in Italia, occorre risiedere o assolvere gli obblighi militari
a seguito di dichiarazione di opzione da effettuarsi
entro i termini previsti da ogni singolo accordo).
Inoltre,
Austria, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Svezia e Regno
Unito sono Parti contraenti della convenzione sulla cittadinanza firmata a
Strasburgo il 6 maggio 1963, nella quale il capitolo II riguarda gli obblighi
militari in caso di contemporaneo possesso della cittadinanza italiana e di
quella di uno degli Stati sopraindicati. Detto
capitolo prevede la possibilità dell'equivalenza del servizio solo se questo è
stato volontariamente prestato nell'altro Stato entro il compimento del 19°
anno di età e per la durata corrispondente a quella
del servizio militare in Italia.
Ove
l'Italia non abbia stipulato con l'altro Stato di cui si possiede la
cittadinanza alcun accordo sull'equivalenza del servizio militare o allorché
pur essendo questo stipulato non sia possibile applicarlo per assenza dei
requisiti da esso richiesti o per mancato adempimento
delle formalità in esso indicate sono individuabili le seguenti ulteriori
fattispecie in cui il soggetto non è tenuto alla prestazione del servizio
militare in Italia:
1.
Detenzione della cittadinanza straniera e acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana.
Verificandosi
tale fattispecie, coloro che hanno già compiuto il 30° anno di età, o che
comunque per i tempi connessi alle operazioni di arruolamento e chiamata alle
armi sarebbero incorporati dopo il compimento di detta
età, sono dispensati d'autorità dal compiere la ferma di leva ai sensi
dell'art. 101 del d.p.r. 237/1964.
2.
Detenzione della cittadinanza straniera e italiana per nascita.
Tale
situazione, unitamente ai requisiti della:
-
residenza all'estero per nascita o ivi fissata da data anteriore al 1° gennaio
dell'anno di compimento del 17° di età oppure fissata
da data anteriore al 1° gennaio dell'anno di compimento del 18° di età per
motivi di lavoro o familiari, oppure fissata dopo l'arruolamento a seguito di
rilascio da parte del competente distretto militare o capitaneria di porto del n.o. all'espatrio o a risiedere all'estero a tempo
indeterminato;
- prestazione del servizio militare effettivo nelle
FF.AA. dell'altro Paese per un periodo non inferiore a sei mesi;
dà
titolo alla dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi delI'art.
103 del d.p.r. 237/1964, modificato dall'art. 27 della 1. 31
maggio 1975, n. 191 e dall'art. 8 della 1. 24 dicembre
1986, n. 958.
Quando
manca il requisito indicato al secondo alinea, il doppio cittadino può fruire
della dispensa temporanea dal presentarsi alle armi, ai sensi dell'art. 102 del
citato d.p.r. e, qualora dopo il compimento del 26° anno di età
continui a risiedere all'estero, della dispensa definitiva dal compiere la
ferma di leva, ai sensi del precitato art. 103 e successive modifiche. Detto
beneficio si applica, ovviamente, anche a coloro che rimpatrino dopo tale età.
3. Detenzione della cittadinanza straniera per nascita
e acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana.
Tale
situazione, unitamente al requisito della:
-
residenza all'estero dalla nascita o ivi fissata da data anteriore all'acquisto
o riacquisto della cittadinanza italiana, o da data posteriore ad esso con le
modalità indicate al precedente punto 2, primo alinea,
purché in entrambi i casi l'espatrio sia avvenuto prima del compimento del 26°
anno di età;
- prestazione del servizio militare effettivo nelle
FF.AA. dell'altro Paese per un periodo non inferiore a sei mesi, effettuata
dopo l'acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana;
dà
titolo alle dispensa di cui al precitato art. 103 e successive modifiche.
Quando
manca il requisito di cui al secondo alinea, il doppio cittadino può fruire
della dispensa temporanea dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 del
citato d.p.r. e, qualora dopo il compimento del 26° anno di età
continui a risiedere all'estero, di quella definitiva dal compiere la ferma di
leva ai sensi del precitato art. 103 e successive modifiche. Detto beneficio si
applica, ovviamente, anche a coloro che rimpatrino dopo tale
età.
Si
precisa che le dispense citate nel presente punto 3 e
nel precedente punto 2 spettano solo quando l'acquisto o il riacquisto della
cittadinanza italiana si sia verificato in data anteriore al compimento del 30°
anno di età, ricadendosi altrimenti nella fattispecie
descritta dal punto 1.
In
qualsiasi caso non riconducibile ad alcuno di quelli sopra descritti, il doppio
cittadino è tenuto a prestare la ferma di leva nelle FF.AA. italiane.