Circolare k 28 2 gennaio 2001

 

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI

AFFARI DEL PERSONALE

Servizio Cittadinanza, Affari Speciali e Patrimoniali

Divisione Cittadinanza

 

K.84

                                                                           Roma, lì 2.1.2001

 

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA                      LORO SEDI

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE

   AUTONOMA VALLE D'AOSTA                                             AOSTA

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA

   PROVINCIA DI                                                               TRENTO

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA

   PROVINCIA DI                                                               BOLZANO

 

e, per conoscenza:

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

   DIREZIONE GENERALE  PER GLI  ITALIANI

   ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

  - UFFICIO III                                                                 ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

   DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

   E DELLE LIBERE PROFESSIONI - UFFICIO I                          ROMA

- ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE

   DELL'INTERNO                                                               SEDE

 

 

 

OGGETTO: Art. 24 della Legge 5.2.1992, n. 91.

 

           L'art. 24 della Legge 5.2.1992, n. 91 al comma 1 prevede che il cittadino italiano in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa deve darne comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune italiano di residenza ovvero, se residente all'estero, all'Autorità diplomatica o consolare competente, entro 3 mesi dalla data del conseguimento.

 

 

           Di recente sono state rappresentate a questo Ufficio delle fattispecie concrete per le quali gli interessati, in ragione di obiettive condizioni dovute alle notevoli distanze, costi di viaggio, perdite di giornate di lavoro ecc., sono stati impossibilitati ad assolvere, nei termini di legge, l'obbligo previsto dalla citata disposizione.

           Gli inconvenienti segnalati possono essere risolti con richiamo alla normativa in tema di autocertificazione e di snellimento dell'attività amministrativa.

           Si ritiene, infatti, che l'obbligo prescritto dalla disposizione in argomento possa essere assolto facendo ricorso alle modalità previste dalla legge ove si debba comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, o appartenenti a Stati dell'Unione Europea.

           Infatti, il tenore letterale del citato art. 24 che prevede, in particolare, che l'interessato debba dare "comunicazione mediante dichiarazione", consente di sostenere la legittimità della dichiarazione in parola se sottoscritta dall'interessato e trasmessa all'Autorità consolare anche tramite posta ordinaria, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed alla certificazione dell'Autorità competente attestante l'avvenuto acquisto, riacquisto o opzione per la cittadinanza dello Stato straniero.

           In simile ipotesi l'Autorità consolare provvederà alla trascrizione della dichiarazione così formata nei propri registri di cittadinanza, segnalandone l'eventuale ritardo alla Prefettura competente.

           Ovviamente resta salva la possibilità di rendere la predetta dichiarazione nella forma rituale.

           Si tiene, infine, ad evidenziare che di tale procedura il Ministero degli Affari Esteri ha informato la propria rete diplomatica e consolare con comunicazione dello scorso 12 dicembre.

           Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler estendere il contenuto della presente circolare ai Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale  di spettanza affinchè vengano resi edotti gli Uffici di stato civile nella cui competenza rientrano gli adempimenti connessi alle dichiarazioni in parola.

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE