Circolare
k 28 2 gennaio 2001
DIREZIONE
GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI
AFFARI
DEL PERSONALE
Servizio
Cittadinanza, Affari Speciali e Patrimoniali
Divisione
Cittadinanza
K.84
Roma,
lì 2.1.2001
- AI SIGG.
PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO
SEDI
- AL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL SIG.
COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG.
COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO
e, per
conoscenza:
- AL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE PER GLI
ITALIANI
ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
- UFFICIO III ROMA
- AL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI - UFFICIO I ROMA
- ALLA
SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE
DELL'INTERNO SEDE
OGGETTO: Art. 24 della Legge 5.2.1992,
n. 91.
L'art. 24 della Legge 5.2.1992, n. 91
al comma 1 prevede che il cittadino italiano in caso di acquisto o riacquisto
di cittadinanza straniera o di opzione per essa deve darne comunicazione
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune italiano di residenza ovvero, se
residente all'estero, all'Autorità diplomatica o consolare competente, entro 3
mesi dalla data del conseguimento.
Di recente sono state rappresentate a
questo Ufficio delle fattispecie concrete per le quali gli interessati, in
ragione di obiettive condizioni dovute alle notevoli distanze, costi di
viaggio, perdite di giornate di lavoro ecc., sono stati impossibilitati ad
assolvere, nei termini di legge, l'obbligo previsto dalla citata disposizione.
Gli inconvenienti segnalati possono
essere risolti con richiamo alla normativa in tema di autocertificazione e di
snellimento dell'attività amministrativa.
Si ritiene, infatti, che l'obbligo
prescritto dalla disposizione in argomento possa essere assolto facendo ricorso
alle modalità previste dalla legge ove si debba comprovare stati, fatti e
qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani, o appartenenti a Stati dell'Unione Europea.
Infatti, il tenore letterale del
citato art. 24 che prevede, in particolare, che l'interessato debba dare
"comunicazione mediante dichiarazione", consente di sostenere la
legittimità della dichiarazione in parola se sottoscritta dall'interessato e
trasmessa all'Autorità consolare anche tramite posta ordinaria, unitamente alla
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed alla
certificazione dell'Autorità competente attestante l'avvenuto acquisto,
riacquisto o opzione per la cittadinanza dello Stato straniero.
In simile ipotesi l'Autorità
consolare provvederà alla trascrizione della dichiarazione così formata nei
propri registri di cittadinanza, segnalandone l'eventuale ritardo alla
Prefettura competente.
Ovviamente resta salva la possibilità
di rendere la predetta dichiarazione nella forma rituale.
Si tiene, infine, ad evidenziare che
di tale procedura il Ministero degli Affari Esteri ha informato la propria rete
diplomatica e consolare con comunicazione dello scorso 12 dicembre.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di
voler estendere il contenuto della presente circolare ai Sindaci dei Comuni
ricadenti nell'ambito territoriale di spettanza
affinchè vengano resi edotti gli Uffici di stato civile nella cui competenza
rientrano gli adempimenti connessi alle dichiarazioni in parola.
IL DIRETTORE GENERALE