Circolare MIACEL n 9 11 luglio 2001 CAMBIAMENTO E MODIFICAZIONE DEL NOME E DEL
COGNOME DELLE PERSONE ADOTTATE.
“sono stati forniti alcuni chiarimenti esplicativi delle disposizioni
di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, recante il Regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile.
In particolare , è stato osservato che – per
i cambiamenti dei nomi e dei cognomi di persone adottate – evidenti
ragioni di riservatezza ed il rispetto delle norme vigenti in materia di
adozioni (da ultimo le disposizioni contenute nella legge 28 marzo 2001, n.129)
suggeriscono un’interpretazione degli artt. 86 e 90 del suddetto
Regolamento n.396/2000 nel senso di limitare le forme di pubblicità,
ordinariamente previste per tutte le procedure del tipo in esame (affissione
del sunto dell’istanza per il cambiamento del nome e del cognome presso
il Comune di residenza e presso il Comune di nascita dell’interessato),
all’effettuazione – nelle fattispecie citate – di un unico
adempimento consistente nell’affissione delle istanze all’albo
pretorio del solo Comune di residenza.
Su detta questione, era stato,
inoltre, preannunciato, nello stesso documento
d’indirizzo, la richiesta di parere al Consiglio di Stato.
Ora l’Alto Consesso, con parere della Sezione Prima n.977/2001 in
data 14 novembre 2001, ha condiviso sostanzialmente la tesi interpretativa
sostenuta da questo Ministero su tale problematica, riconoscendo la validità
della soluzione prospettata e, quindi, la necessità di procedere – nei
casi suindicati – alla pubblicazione nel solo
Comune di residenza.
Su
altra questione sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato e concernente
l’applicazione dell’art. 98, comma 2 del
D.P.R. n.396/2000, ai fini dell’esatta indicazione del cognome della
persona interessata nel caso di trascrizione di atti di nascita relativi a
cittadini nati all’estero in Paesi di cultura spagnola, lo stesso Organo
Consultivo ha riservato l’espressione di un parere definitivo allo
svolgimento di un supplemento d’istruttoria.”