Direzione
Generale dell'Amministrazione Civile
Direzione Centrale delle Autonomie
Servizio Enti Locali
Divisione Servizi Locali d'Interesse Statale
N. 00102161-15100/397
Roma,
26 marzo 2001
- AI PREFETTI DELLA
REPUBBLICA
LORO
SEDI
- AL
COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO
- AL
COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
TRENTO
- AL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
e, per conoscenza:
- AI
COMMISSARI DEL GOVERNO
LORO
SEDI
- AL
COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE
SICILIA
- AL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE
SARDEGNA
- ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento Funzione Pubblica
ROMA
- AL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Via del Teatro Valle, 6
ROMA
- AL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Civili e
delle Libere professioni
Ufficio I
ROMA
- AL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.I.E.P.M. - UFFICIO I
ROMA
- AL MINISTERO DELLA
SANITA'
Ufficio di Gabinetto
Piazzale dell'Industria 20
ROMA
-
ALL'AUTORITA' PER L'INFORMATICA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Via Isonzo 21 b
ROMA
-
ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA
Via dei Prefetti, 46
ROMA
- ALL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE UFFICIALI DI
STATO CIVILE E ANAGRAFE -Via dei Mille , 35 E/F
CASTEL
SAN PIETRO TERME
- AL
GABINETTO DEL SIG. MINISTRO
SEDE
- ALLA
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
SEDE
- ALL'UFFICIO CENTRALE
PER I SISTEMI INFORMATIVI
AUTOMATIZZATI
SEDE
CIRCOLARE MIACEL n. 2 / 2001
O G G E T T O: Decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, recante: Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2,
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, pubblicato sul supplemento ordinario n. 223/L alla Gazzetta
ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000 - di seguito denominato DPR -, è stato
emanato il Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
Il DPR in questione entra in vigore 90 giorni dopo la sua
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, e cioè il 30 marzo 2001.
La novità più rilevante che tale decreto introduce è il
trasferimento di tutte le competenze in materia di stato civile dal Ministero
della Giustizia al Ministero dell'Interno, anche in applicazione del decreto
legislativo 30.7.1999, n. 300, art. 14, comma 2, lettera a).
In particolare,
al Ministero dell'Interno spetta:
- impartire istruzioni agli ufficiali di stato civile (art. 9);
- disciplinare e organizzare i corsi di abilitazione alla funzione di ufficiale
dello stato civile (art. 4);
- adottare i decreti di concessione di cambiamento di cognome o aggiunta di
altro cognome (art. 88).
alle Prefetture, cui l'art. 235 del decreto lgs.vo
18.2.98, n. 51 ha già trasferito la competenza in materia di verificazione e
vidimazione dei registri di stato civile, spetta:
- esercitare la vigilanza sugli uffici dello stato civile
(art. 9);
- ricevere, istruire e fornire il parere sulla domanda di cambiamento o
aggiunta di cognome (art. 85);
- adottare i decreti di concessione di cambiamento del nome o aggiunta di altro
nome o cambiamento del cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela
l'origine naturale (art. 89);
- verificare, almeno con cadenza annuale, la regolarità della tenuta degli atti
di stato civile (art. 104).
In attuazione delle disposizioni impartite con l'art. 109,
comma 3 del DPR, con l'allegato decreto in data 27 febbraio 2001, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001, il Ministro dell'Interno ha
emanato le disposizioni per la tenuta dei registri nella fase transitoria
antecedente alla entrata in funzione degli archivi informatici.
Questa Direzione Generale sta inoltre provvedendo alla
predisposizione dei seguenti strumenti normativi:
- decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi sentite l'ANCI e l'ANUSCA, per
l'"Organizzazione dei corsi di abilitazione alla funzione di ufficiale
dello stato civile" (art. 4, comma 1);
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'Interno di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, sentiti: AIPA,
Garante per la protezione dei dati personali e ANCI, da emanarsi entro 12 mesi
dalla pubblicazione del DPR, recante "Modalità tecniche per iscrizione,
trascrizione, annotazione, trasmissione e tenuta degli atti di stato civile
conservati negli archivi informatici" (art. 10, comma 2);
- decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 12 mesi dalla
pubblicazione del DPR, recante "Formule e modalità per la redazione degli
atti di stato civile" (art. 12, comma 1).
Attesa la notevole portata innovativa del DPR e tenuto
conto dei numerosi quesiti fatti pervenire dalle Amministrazioni comunali, si
ritiene indispensabile fornire i seguenti chiarimenti esplicativi delle norme
in esso contenute.
Delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile
(artt. 1 e 2)
Di prioritaria importanza è l'immediata verifica delle
deleghe già attribuite, al fine della loro eventuale conferma. Al riguardo, si
specifica che la nuova normativa attribuisce il potere di delega, oltre che al
Sindaco, anche a chi lo sostituisce a norma di legge.
La conferma delle deleghe deve essere effettuata con
apposito provvedimento contenente l'elenco nominativo di coloro che, alla data
di entrata in vigore del regolamento, hanno i requisiti di cui all'art. 4,
comma 2, del DPR.
Per coloro che a tale data non abbiano i requisiti
predetti, ove non sia possibile sostituirli con altri che li posseggano, deve
essere fatta nuova delega, ai sensi dell'art.
4, comma 3, del DPR, nella quale vengano esplicitati i "gravi motivi"
che impongono l'adozione di tale provvedimento.
I provvedimenti adottati con tali criteri devono essere
comunicati al prefetto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DPR.
E' opportuno, inoltre, specificare che, diversamente dal
passato, la nuova normativa ha previsto la delega piena delle funzioni di
ufficiale dello stato civile per i segretari comunali e per i dipendenti a
tempo indeterminato del comune, mentre la delega agli assessori o ai
consiglieri comunali e ai cittadini italiani, anche non residenti, che abbiano
i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale, può essere conferita
limitatamente ai casi di ricevimento del giuramento relativo all'acquisto della
cittadinanza italiana e alla celebrazione del matrimonio.
Il dipendente comunale delegato a svolgere le funzioni di
ufficiale dello stato civile continuerà a svolgerle, anche nel caso di vacanza
del sindaco o di chi lo sostituisce, fino a quando non intervenga un atto di
revoca ovvero fino a quando egli stesso non decada dalle proprie funzioni.
Uffici separati (art. 3)
Gli uffici separati già istituiti alla data di entrata in
vigore del DPR continuano a svolgere le funzioni loro attribuite, senza la
necessità di un nuovo provvedimento.
Per l'eventuale soppressione, si richiamano le modalità
indicate dall'art. 3, comma 2 del DPR.
Registri
In attesa dell'emanazione del DPCM di cui all'art. 10,
comma 2, continueranno ad essere utilizzati i registri già in funzione secondo
le modalità di cui al DM 27 febbraio 2001.
Di seguito ad alcuni quesiti fatti pervenire, si specifica
quanto segue:
- tali registri non possono essere vidimati dal dirigente comunale, ma dal
prefetto, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e del
decreto ministeriale 27 febbraio 2001, art. 1, comma 1;
- gli allegati debbono essere conservati come indicato nell'art. 1, comma 2,
del predetto decreto ministeriale;
- nel caso di errori materiali (errori di scritturazione - errori sulla grafia
dei nomi e dei cognomi, date ecc.. che non implicano questioni di stato), anche
commessi prima dell'entrata in vigore del DPR, la correzione è effettuata dal
dipendente comunale
che in quel momento esercita la funzione di ufficiale dello stato civile, anche
se l'errore è stato commesso in precedenza da altri, mediante annotazione,
nella quale deve essere indicata l'esatta collocazione nell'atto dell'errore da
correggere.
Dell'avvenuta correzione è data immediata comunicazione al
procuratore della Repubblica. Questi, accertatane la regolarità, dispone che la
correzione venga effettuata anche sui registri depositati presso il suo
ufficio. Simile incombenza spetterà al prefetto quando, dall'inizio dell'anno
2002, riceverà in deposito dagli ufficiali dello stato civile il secondo
originale dei registri.
Il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia
interesse (art. 98, comma 3, del DPR) può proporre ricorso al tribunale per la
rimozione della correzione apposta dall'ufficiale dello stato civile.
In materia di correzione di atti, va sottolineata la
obbligatorietà della correzione in tutti i casi considerati dall'art. 98, commi
1 e 2.
Va anche rilevato che la correzione di cui al comma 2 è
ammessa soltanto con riguardo all'atto di nascita di cittadini italiani nati
all'estero: trattasi di ipotesi in cui non può sorgere dubbio circa il tenore e
il testo della correzione. In altre ipotesi, è necessario che si segua la via
del giudizio di rettificazione.
Atti formati all'estero (Titolo IV)
Con l'art.17 del DPR si è inteso, fra l'altro, sollevare
l'ufficio dello stato civile di Roma dal compito di trascrivere gli atti
provenienti dall'estero quando non è possibile l'individuazione del comune
competente.
L'autorità diplomatica o consolare deve ora trasmettere
copia degli atti e dei provvedimenti relativi ai cittadini italiani formati
all'estero individuando il comune competente secondo i criteri indicati, a
cascata, nel predetto art. 17.
L'utilizzazione dell'ultimo criterio, che prevede la
scelta da parte dell'interessato, deve intendersi come possibile solo ove non
sia applicabile nessuno dei precedenti.
L'art. 19 si riferisce unicamente alla trascrizione, per
intero, su richiesta degli interessati, di atti formati all'estero relativi a
cittadini stranieri residenti in Italia.
Tali trascrizioni sono meramente riproduttive di atti
riguardanti i predetti cittadini stranieri formati secondo la loro legge
nazionale da autorità straniere. Esse hanno il solo scopo di offrire agli
interessati la possibilità di ottenere dagli uffici dello stato civile italiani
la copia integrale degli atti che li riguardano così come formati all'estero.
Dette trascrizioni, attesa la loro estraneità
all'ordinamento giuridico italiano non possono, comunque, porsi in contrasto
con quest'ultimo per ragioni di ordine pubblico. Sono, pertanto, fuori
dall'ambito normativo dell'art.18 del DPR.
Gli atti trascritti sono comunicati all'ufficiale di
anagrafe del comune come prescritto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, con l'avvertenza che trattasi di atti trascritti ai sensi dell'art. 19
del DPR. L'ufficiale di anagrafe ne prende atto, ma non può, riguardo al loro
contenuto, rilasciare certificazioni.
La copia integrale degli atti medesimi (relativi a
stranieri e formati all'estero) può essere rilasciata soltanto ai loro
titolari, non potendo ammettersi che il nostro ordinamento, per la sua
estraneità alle vicende di stato civile di stranieri, se pure residenti in
Italia, supponga la esistenza di altri interessati alla trascrizione o al
rilascio di copia di tali atti.
L'art.20 si riferisce, invece, solo a cittadini italiani
che risiedano in Italia o all'estero e alla necessità che eventi relativi al
loro stato civile, accaduti all'estero, siano registrati in Italia.
Ove tali eventi non siano stati registrati presso
l'Autorità locale, o, benchè registrati, non sia possibile ottenerne copia e il
Consolato Italiano non sia in grado di accertare l'evento e, quindi, di
emettere la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 20 del DPR, gli atti
devono essere formati secondo quanto disposto dal tribunale della Repubblica
nel cui circondario essi avrebbero dovuto essere registrati, ai sensi dell'art.
100 del DPR.
Registrazione e
legalizzazione degli atti (art. 21)
Autenticazione di firme:
Le procure
speciali previste dall'art. 12, comma 7, possono essere sottoscritte senza
autenticazione della firma, essendo formate per scrittura privata (vedi gli
artt. 2702, 2703, 2704 del cod.civ.).
Non sono ad esse
applicabili le norme del DPR 28.12.2000, n. 445, in materia di documentazione
amministrativa.
I documenti esistenti
presso l'ufficio che procede all'acquisizione di documenti e alla formazione di
un atto devono essere precisamente indicati con gli estremi dell'anno, del
registro e del numero dell'atto cui il documento si riferisce senza necessità
che ne sia acquisita copia.
Legalizzazione:
La legalizzazione
delle firme apposte dagli ufficiali dello Stato Civile sugli estratti e sui
certificati da far valere all'estero, ove richiesta dalle autorità locali, è
effettuata dai prefetti.
Cittadinanza
Con riferimento agli
artt. 24 e 26 del DPR, all'art. 6, comma 2, del DM 27.2.2001, e all'art. 16,
comma 5, del DPR 12 ottobre 1993, n. 572, le dichiarazioni relative alla
cittadinanza danno avvio ad una procedura amministrativa di accertamento;
pertanto, essa deve essere solo annotata nell'atto di nascita, mentre il
successivo atto di accertamento della cittadinanza italiana deve essere sia
annotato nell'atto di nascita, come riscontro all'annotazione della
dichiarazione già resa, sia trascritto poiché costituisce l'atto conclusivo del
procedimento stesso.
Nel caso di dichiarazione
di rinuncia alla cittadinanza italiana, l'autorità diplomatica o consolare,
dopo averla iscritta nei propri registri, invia copia della dichiarazione
all'ufficio dello stato civile competente ai sensi dell'art. 17 del DPR, il
quale provvede all'annotazione nell'atto di nascita ex art. 49, lettera i) del
DPR.
Con riferimento all'art.
6 del decreto ministeriale 27.2.2001, si precisa che gli accertamenti e le
attestazioni effettuate dagli uffici diplomatico-consolari, ai sensi
dell'art. 16,
commi 5 e 8 (come modificato dall'art. 110 del DPR) del DPR n. 572/1993,
debbono essere trasmessi per la trascrizione agli uffici di stato civile
competenti, individuati ai sensi dell'art. 17 del DPR. Tali atti e le
dichiarazioni rese dagli interessati debbono essere altresì annotati sui loro
atti di nascita, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DPR e dell'art. 16, comma
8, del citato decreto n. 572/1993.
Per gli atti dello stato
civile formati all'estero relativi a cittadini italiani non ancora trascritti
in Italia, l'ufficio consolare deve provvedere ex art. 17 del DPR.
Si precisa che l'art. 7
del DPR n. 572/1993, è stato abrogato dall'art. 8 del DPR 18 aprile 1994, n.
362, solo limitatamente al comma 1, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del
decreto n. 362/1994, relativo alla comunicazione e alla notificazione del
decreto di concessione della cittadinanza.
Il verbale di giuramento,
redatto senza la presenza di testimoni, è iscritto nei registri di cittadinanza
e non deve essere formato separatamente. Se il giuramento è prestato
all'estero, la trasmissione del verbale e del decreto di concessione avviene ai
sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte del DPR.
L'acquisto ha effetto dal
giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento, ai sensi
dell'art. 10 della legge 5.2.1992 n. 91 e dell'art. 27 del DPR.
Nascita
L'ufficiale dello stato
civile deve dare notizia al pubblico ministero dell'avvenuto parto solo se
sussistono ipotesi di reato (comma 3).
L'atto di nascita non può
essere formato prima che l'ufficiale dello stato civile abbia acquisito
l'attestazione di avvenuta nascita (comma 7).
Vanno iscritte nei
registri e negli archivi di nascita anche le dichiarazioni relative a bambini
stranieri privi del permesso di soggiorno, figli di genitori stranieri con o
senza permesso di soggiorno, poiché è soprattutto essenziale che sia registrato
l'evento della nascita in Italia di un bambino cui attribuire uno stato civile.
Se i genitori sono in possesso di permesso di soggiorno e risiedono in Italia,
l'atto di nascita va inviato per la trascrizione al comune di iscrizione
anagrafica.
In caso di dichiarazione
tardiva di nascita, i motivi del ritardo devono essere indicati nello stesso
atto di nascita, come precisato nell'art. 9 del DM 27.2.2001.
Nomi e cognomi
Nelle ipotesi previste
dall'art. 33, commi 1 e 2, del DPR l'ufficiale dello stato civile comunica
all'interessato l'avvenuto mutamento del cognome a mezzo notifica o
raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso di cambiamento
di nomi (art. 89 del DPR) o di scelta del nome o dei nomi (art. 36 del DPR), i
relativi atti (quindi, per analogia, non soltanto" i provvedimenti")
vanno annotati sull'atto di nascita dell'interessato (art. 49, lettera p) del
DPR e sul suo atto di matrimonio (art. 69, lettera h) del DPR, nonché, per
coerenza con il citato (art. 49, lettera p), sull'atto di nascita dei figli.
Le scelte eventualmente
fatte in un momento anteriore all'entrata in vigore del nuovo Regolamento sono
sicuramente valide e debbono quindi essere annotate sull'atto di nascita.
Le scelte fatte dinanzi
all'ufficiale di anagrafe non hanno valore riguardo all'ordinamento dello stato
civile.
L'ufficiale dello stato
civile non potrebbe ricevere più di tre elementi onomastici di composizione del
nome, ma se il dichiarante insiste per l'attribuzione al nato di nomi in numero
superiori a tre o in modo non corrispondente al sesso, deve procedere ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 34 del DPR, non potendosi ammettere un rifiuto alla
formazione di un atto di nascita, dando notizia di quanto avvenuto al
procuratore della Repubblica per la promozione del giudizio di rettificazione.
L'art. 36 si
riferisce ad eventuali situazioni pregresse da sanare, unicamente su richiesta.
Ove non sia presentata alcuna dichiarazione, l'ufficiale dello stato civile non
deve intervenire in alcun modo sulla situazione identificativa delle persone
cristallizzatasi nel tempo (ad esempio, se una persona cui sono stati imposti
più nomi è stata sempre identificata con uno solo di essi ed in tal modo gli
sono sempre state rilasciate certificazioni, documenti o estratti di atti di
stato civile, gli altri nomi non devono essere aggiunti).
Per
"dichiarante" deve intendersi il diretto interessato ovvero chi
esercita su di lui la potestà genitoriale o la tutela. Questi può, solo per una
volta, dichiarare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita
l'esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del nome
negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello
stato civile e di anagrafe.
L'utilizzazione di tale
facoltà è naturalmente connessa alla necessità di tutelare un interesse degno
di protezione e non può prevedere l'alterazione dell'ordine dei vari elementi
né l'indicazione del solo secondo o terzo nome, che rimane possibile unicamente
con la normale procedura di cambiamento del nome.
Alla luce di quanto
precede, il dichiarante potrà, pertanto richiedere l'indicazione del solo primo
nome, ovvero del primo seguito dal secondo, o, infine, del primo seguito dal
secondo e dal terzo.
E' fatta salva l'ipotesi
che di un certo nome si sia fatto un uso costante e ininterrotto, da dimostrare
documentalmente.
Riconoscimento di
figli naturali
La dichiarazione di
riconoscimento deve essere ricevuta nell'atto di nascita dall'ufficiale dello
stato civile o dal direttore sanitario, o rifiutata, secondo le norme di
carattere inderogabile di cui agli artt. 250 e segg. del codice civile.
La dichiarazione di
riconoscimento ricevuta fuori dell'atto di nascita deve essere solo annotata in
questo dall'ufficiale dello stato civile.
E' da precisare che ove
un riconoscimento di figlio naturale da inserire in un atto di nascita non
fosse ammissibile, l'ufficiale dello stato civile deve rifiutare di riceverlo
(art. 7 del DPR), provvedendo però alla formazione dell'atto di nascita.
L'art. 45 del DPR
dispone esplicitamente, integrando così la formulazione dell'art. 250, comma 3,
del codice civile, che il consenso del genitore che ha riconosciuto per primo
il figlio naturale, al riconoscimento da parte dell'altro genitore, può essere
prestato, oltre che contestualmente a tale riconoscimento, anche anteriormente
ad esso.
Perché la prestazione del
consenso anteriormente al riconoscimento dell'altro genitore non violi il
disposto dell'art. 258, comma 2 codice civile (che, cioè, non siano date, dal
genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale, in un atto formale
connesso al riconoscimento, indicazioni relative all'altro genitore), appare
necessario che quest'ultimo manifesti preventivamente l'intento di riconoscere
anch'egli il detto figlio, dandone formalmente comunicazione al genitore che ha
riconosciuto per primo, il quale potrà, a questo punto legittimamente, prestare
o negare il suo consenso ( vedi anche art. 47 del DPR).
Pubblicazioni di
matrimonio
La richiesta di
pubblicazione di matrimonio va contenuta in un processo verbale, con le
indicazioni e le dichiarazioni previste dall'art. 51, comma 1, del DPR, datato
e sottoscritto nel giorno in cui esso è formato.
L'ufficiale dello stato
civile dovrà quindi provvedere, quando necessario, all'acquisizione della
documentazione di cui all'art. 51, comma 2, del DPR, e di ciò deve dare atto di
seguito al processo verbale già formato; infine provvede all'affissione, a
norma dell'art. 54 del DPR.
Stante la soppressione
dei registri delle pubblicazioni di matrimonio, tali atti vanno inseriti nel fascicolo
degli allegati al registro dei matrimoni.
La richiesta di
pubblicazione deve essere fatta anche dal ministro di culto cattolico, quando
si tratti di matrimonio concordatario.
I registri delle
pubblicazioni di matrimonio, essendo stati soppressi con il nuovo regolamento
devono essere chiusi alla data di entrata in vigore dello stesso e cioè il 30
marzo 2001.
Per responsabile delle
affissioni si intende il responsabile del procedimento secondo le norme della
pubblica amministrazione.
Matrimonio
Il matrimonio celebrato
davanti al ministro del culto cattolico è regolato dalle norme concordatarie
del 1929.
Gli unici atti dello
stato civile che devono essere trascritti per intero sono quelli indicati alle
lettere a) e b), comma 2, dell'art. 63 del DPR.
E' trascrivibile il primo
matrimonio celebrato secondo il rito islamico tra un cittadino italiano e un
cittadino di religione islamica; mentre non è trascrivibile il matrimonio
celebrato all'estero tra omosessuali, di cui uno italiano, in quanto contrario
alle norme di ordine pubblico.
La dichiarazione di
riconciliazione, ai sensi dell'art. 157 del codice civile, può essere resa
anche dinanzi all'ufficiale dello stato civile (art. 63, comma 1, lettera g);
sarà competente a ricevere tale dichiarazione l'ufficiale del comune ove il
matrimonio fu celebrato o quello del comune di residenza (presso il quale deve
esistere la trascrizione dell'atto, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del DPR).
Morte
L'art. 71, comma 2, del
DPR non prescrive più, a differenza del vecchio ordinamento, la trascrizione
della sentenza che dichiara la morte presunta di una persona, mentre l'art. 49,
lettera j), stabilisce che detta sentenza deve essere annotata sull'atto di
nascita, come quelle che dichiarano la sua esistenza in vita o ne accertano la
morte.
Peraltro, l'art. 81,
comma 2, del DPR richiede che anche negli atti di morte siano annotate le
sentenze che dichiarano l'esistenza in vita di una persona di cui era stata
dichiarata la morte presunta, o che ne accertano la morte. Si ritiene, per
necessità logica e nonostante il silenzio della legge, che l'annotazione di
tali sentenze deve essere preceduta dalla trascrizione per riassunto, nei
registri ed archivi di morte, della sentenza di dichiarazione della morte
presunta.
Con la disposizione
dell'art. 72, comma 3 del nuovo ordinamento il direttore sanitario o colui che
è stato delegato dall'amministrazione è equiparato, al fine dell'accertamento
della morte, al medico necroscopo.
L'art. 18 del DM 27
febbraio 2001, conformemente al disposto dell'art. 71, comma 1, lettera c) del
DPR, stabilisce che nella parte seconda, serie B, dei registri di morte si
iscrivano, fra gli altri, "gli atti di morte ai quali, per la
particolarità del caso, non si adattano le formule predisposte"; mentre la
parte seconda, serie C, è riservata agli atti da trascrivere, fra i quali, come
si è detto, non sono compresi quelli di cui all'art. 71, comma 1, lettera c)
del DPR. I moduli della serie B sono prestampati: dovrà quindi l'ufficiale
dello stato civile, con opportune interlineature, adattare tali moduli alla
iscrizione degli atti di cui trattasi.
Attesa l'urgenza, si
prega di voler trasmettere ai Sindaci con cortese sollecitudine la presente
circolare, e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa in
questione.
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Il Direttore Generale |
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(Morcone) |