Ministero dell’Interno
Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – Direzione centrale delle
Autonomie- Servizio Enti Locali
Circolare MIACEL n.199 2 febbraio 1999
D.P.R. 20.10.1998, n. 403 recante norme di attuazione degli articoli 1 2 e 3 della Legge 15 Maggio 1997 n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
Sulla
G.U. n. 275 del 24 novembre 199a, è stato pubblicato il D.P.R. n.403 del 20
ottobre 1998, recante il regolamento dl attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative.
L’emanazione del regolamento, previsto dall'articolo 1 della legge n 127/97
conclude l'opera di semplificazione delle procedure amministrative iniziata con
la legge stessa. L’entrata in vigore del D.P.R. 403/98 è fissata al 23 febbraio
1999 in virtù del disposto dell’articolo 1, comma 1 della legge 127/97, Da
quella data, è opportuno sottolinearlo, sono abrogate per espressa previsione
del successivo comma 2 tutte le disposizioni anche di legge, incompatibili con
le disposizioni del D.P.R. in questione, oltre quelle espressamente abrogate
dall'articolo 13 dello stesso D~P.R.. Ciò evidenzia la portata innovativa della
nuova disciplina
Considerata l’imminenza dell’entrata in vigore, si ritiene opportuno non
soltanto richiamare l'attenzione sulle esigenze di semplificazione contenute
nella delega al Governo e quindi nel successivo D.P.R. ma anche fornire, sentito
l’Osservatorio per l'attuazione della legge 127/97 (composto da rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e del
Dipartimento della Funzione Pubblica), un prima commento al singoli articoli
della nuova normativa.
Il legislatore si è posto l'obiettivo di ridurre sensibilmente il numero delle
certificazioni, in particolare da parte delle amministrazioni comunali, e di
dare il massimo impulso all'applicazione dell'istituto dell'autocertificazione
(articolo 1), che sostituisce, salvo specifiche disposizioni di legge (articolo
2, comma 1), qualsiasi tipo di certificato che il cittadino debba esibire ad
una Pubblica amministrazione.
Quindi il ricorso all'autocertificazione diventa il principio fondamentale cui
deve adeguarsi all'azione di qualsiasi pubblica amministrazione, unitamente a
quello di acquisire autonomamente dati o notizie relative al cittadino senza
richiedere allo stesso il relativo certificato.
In luogo della certificazione si ha l’acquisizione d'ufficio dei dati o la loro
estrazione da altri documenti in possesso dell’interessato, purché sia certa la
provenienza dei dati medesimi (articolo 7, comma 2).
In sostanza viene riaffermato e rafforzato il principio già introdotto
dall'articolo 5 della legge n. 15/68, ripreso poi dall'articolo 3, comma I
della legge n. 127197 secondo il quale è consentita l'assunzione diretta di
dati da altri documenti che assicurino la certezza della fonte di provenienza
dei dati medesimi, come ad es. l’assunzione dei. dati di nascita o di residenza
dalla carta d’identità, dalla patente di guida o da altro certificato già in
possesso dell'interessato.
L'entrata in vigore del D.P.R n. 403 comporterà un completo rinnovamento delle
procedure sinora seguite dalle varie amministrazioni pubbliche, alcune delle
quali già sono individuate nell'articolo 1, comma 2 del D.P.R: scuole,
università, uffici provinciali della motorizzazione civile. Si tratta degli
uffici che più di altri richiedono certificazioni al cittadino ma non sono gli
unici destinatari della norma, in quanto il suddetto D.P.R., attuando la legge
127197, si riferisce a tutto il comparto della pubblica amministrazione
(articolo 3, comma 2, della stessa legge 127/97).
Ciò premesso si ritiene necessario esaminare e commentare i
singoli articoli del D.P.R, n. 403, al fine di evidenziare gli aspetti
innovativi, anche nel confronti della stessa legge n. 15/68, ed il suo raccordo
con le ulteriori innovazioni procedurali introdotte dalla legge n.191/98.
L’articolo 1 amplia l’utilizzo dell'autocertificazione già prevista
dall'articolo 2 della legge n. 15/68, estendendola a tutte le situazioni che
formano oggetto di certificazione. Si avvalora così la tesi che privilegiava
una applicazione non restrittiva dell’articolo 2 della legge 15/68.
In definitiva si amplia la sfera di applicabilità della norma anche a quel
fatti, stati e qualità personali che erano stati presi in considerazione dal
D.P.R. n. 130/94 come dichiarazioni temporaneamente sostitutive, estendendo ora
l'utilizzo dell'autocertiticazione a tutti i certificati necessari per
iscriversi alle scuole, alle Università e a tutti quelli da presentare agli
uffici provinciali della motorizzazione civile, nonché agli estratti di stato
civile ed ai certificati rilasciati in base ai registri demografici e richiesti
dai Comuni nell’ambito dei procedimenti di loro competenza.
L'articolo 2 estende i casi di utilizza della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà già prevista dall'articolo 4 della legge n. 15/68,
ricomprendendo anche i casi non rientranti nella previsione dell'articolo 2
della legge 15/68.
E' ora possibile attestare con tale dichiarazione che la copia di una
pubblicazione è conforme all'originale, e tale dichiarazione ha valore di copia
autentica nei concorsi per titoli. La norma è di notevole utilità por lo
snellimento della presentazione delle domande ai concorsi per titoli, in quanto
evita al cittadino di dover richiedere anche l'autenticazione di qualsiasi tipo
di documentazione che possa costituire titolo, oltre alle pubblicazioni, come,
ad esempio, diplomi, titoli di studio, abilitazioni, articoli e quanto altro da
allegare a domande per la partecipazione a concorsi ed evita di dover
richiedere l’autentica della propria dichiarazione.
Lo stesso articolo 2 prevede, inoltre, che l'eventuale accertamento della
veridicità delle dichiarazioni sia compiuto direttamente dall’amministrazione
presso il soggetto competente.
L’interessato, per abbreviare l'iter del procedimento, può esibire o o inviare
per via telematica, copia, ancorché non autenticata, dei certificati in suo
possesso, ma non ha un onere in tal senso perché l'amministrazione è tenuta a
procedere autonomamente.
Quanto alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà richiesta dalla legge n, 15/68, la legge n. 127197 ha soppresso la
necessità di autenticazione della sottoscrizione, se la stessa viene apposta in
presenza del dipendente addetto, sia esso appartenente ad una pubblica
amministrazione o a un gestore o esercente di pubblico servizio.
Successivamente la legge n.191/98, al comma 11 dell'articolo 2, ha chiarito che
in tal caso non e richiesta l'autenticazione della sottoscrizione neppure nel
caso in cui contenga dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e
4 della legge n. 15/68. Le disposizione della legge 191/98 fanno sì che le
istanze dirette ad una P.A. non devono essere più autenticate, anche se
contengono dichiarazioni sostitutive dell’atto dì notorietà, e vanno presentate
con le modalità indicate dal precedente comma 10, che ha sostituito il comma 11
dell'articolo 3 della legge n. 127/97. L’abrogazione dell’autenticazione della
sottoscrizione é stata estesa, in base ad una interpretazione
logico-sistematica di tutta la legislazione di semplificazione, anche a quelle
dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 4 della legge n.15/68 non comprese in
una istanza ad una P.A., ma comunque richiamate nell'istanza medesima o ad essa
collegate funzionalmente, anche se prodotte non contestualmente ma in un
secondo momento, interpretazione questa condivisa dal Dipartimento della
funzione pubblica nella circolare MIACEL n. 14 del 2 settembre 1998 pubblicata
sulla gazzetta ufficiale n. 212 dell'11 settembre inerente il rilascio della
carta di identità. Peraltro occorre considerare che, come enunciato
dall'articolo 1 della legge n. 15/68, la stessa si applica esclusivamente nei
rapporti tra P.A. e cittadino e, salve specifiche eccezioni ammesse dalla
legge, tale rapporto si svolge in base ad una istanza scritta rivolta dal cittadino
ad una pubblica amministrazione - nel cui ambito sono da ricomprendersi anche i
gestori di pubblici servizi - per ottenere l'emissione di un provvedimento
amministrativo dì qualsiasi specie Ne consegue che le dichiarazioni in
questione possono essere rese solo in tale contesto, (con l'istanza o
successivamente a completamento di una istanza già presentata). Coerentemente
l'articolo 6, comma 3, del D.P.R. prevede che le amministrazioni nel
predisporre i moduli delle istanze ad esse rivolte predispongano le formule e
le relative dichiarazioni sostitutive. Di conseguenza il successivo articolo
13, comma 3, abroga il penultima comma dell'articolo 20 bis della legge
0.15/68, che prevedeva l'ammonizione in sede di a autenticazione della
sottoscrizione.
L'articolo 3 si occupa della presentazione delle dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà, stabilendo che possono essere presentate anche
contestualmente all'istanza e sono sottoscritte in presenza del dipendente
addetto che procede anche all'autenticazione delle copie a lui presentate
E' da sottolineare che la norma non parla di autenticazione della
sottoscrizione né tanto meno abroga o reca innovazioni all’articolo 3, comma 11
della legge n.127/97 così come modificato dall'articolo 2, commi 10 e 11, della
legge n. 191/98. Ne consegue che quando la dichiarazione è contenuta
nell’istanza ovvero è contestuale o collegata o richiamata dalla stessa, non
deve essere autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di
documento di riconoscimento.
L’articolo 4 ha semplificato la procedura relativa alle dichiarazioni rese da
chi non sa o non può firmare, già disciplinata dall'articolo 21 della legge n.
15/68, eliminando testimoni ed affidando al pubblico ufficiale il compito di
ricevere la dichiarazione ed attestare l'e cause dell'impedimento.
Al riguardo occorre specificare che deve trattarsi di impedimenti fisici o di
analfabetismo, per cui rimangono esclusi i casi di incapacità di intendere e di
volere, in relazione ai quali continuerà a trovare applicazione l'articolo 8
della legge n. 15168, limitatamente alla parte in cui le dichiarazioni verranno
rese da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela senza alcuna autentica
di sottoscrizione.
Per quanto riguarda l’individuazione del pubblico ufficiale, la norma non
fornisce alcuna indicazione; deve intendersi che abbia fatto principalmente
riferimento al funzionario competente a ricevere la documentazione.
Per quanto riguarda gli invalidi civili, si ricorda il disposto dell'articolo
1, commi. 248 e 249 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale le
dichiarazioni da rendersi dagli invalidi civili e da chi esercita la tutela,
vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla Prefettura, all’Unità
sanitaria Locale o al Comune senza alcuna operazione di autentica della
sottoscrizione.
L'articolo 5 ha equiparato i cittadini comunitari a quelli italiani ai fini
della possibilità di rendere le dichiarazioni sostitutive Per i cittadini
extracomunitari l’equiparazione riguarda soltanto coloro che sono residenti e
limitatamente a quei fatti stati e qualità che possono essere convalidavi da
soggetti pubblici o privati italiani. Ciò spiega l’abrogazione dell’articolo 3
della legge n. 15/68 e delle dichiarazioni temporanee ivi previste, che non
hanno più ragione di esistere (articolo 13, comma 2), in quanto tutto
l'impianto del D,P.R. n. 403 esonera il cittadino dall’obbligo di produrre
documentazioni.
L'articolo 6 reca disposizioni generali in materia di dichiarazioni
sostitutive, stabilendo che esse hanno la stessa validità temporale degli atti
che sostituiscono.
Viene inoltre disposto che le amministrazioni predispongono la modulistica
necessaria per rendere tali dichiarazioni, inserendo le relative formule ed un
richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge n. 15/68 ed
una eventuale informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/06 sulla
protezione dei dati personali.
L'articolo 7 prevede una ulteriore semplificazione, che si riconnette a quanto
già stabilito dagli articoli 10 della legge n. 15/68 e 18 della legge n.
241190, ovverosia l’acquisizione diretta dei documenti da parte della
amministrazione procedente presso altri uffici indicati dall'interessato, nei
casi in cui il medesimo non voglia o non sia in grado dì avvalersi delle
autocertificazioni previste dagli articoli 1 e 2 del D.P.R. n.403.
L’acquisizione potrà avvenire, come dispone il D.P.R., a mezzo di fax o di
altri strumenti telematici o informatici, come ad esempio la posta elettronica,
prevedendo l’indicazione del responsabile dell'ufficio ed un recapito
telefonico. In tal caso si è in presenza di uno scambio di atti tra uffici e di
conseguenza, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze con
risoluzione n. 603 del 16.11.1993, i documenti saranno tutti esenti
dall'imposta di bollo, trovando applicazione l'articolo 16 della tabella
annessa al D.P.R. 27 ottobre 1972, n. 642.
L'articolo 8 si occupa della riservatezza dei dati contenuti nei documenti
trasmessi alla P.A. stabilendo che essi devono contenere dati strettamente
necessari alle finalità per cui vengono acquisiti. Tale disposizione va
riferita in particolare alle certificazioni anagrafiche rilasciate dalle
amministrazioni comunali: il certificato di residenza, ove spesso viene
inserita senza alcuna legittimazione la cittadinanza degli stranieri residenti
e lo stato di famiglia anagrafico in cui nonostante, le precise disposizioni
impartite da questo Ministero con circolare n.11 del 23 luglio 1996, vengono
ancora indicato le relazioni di parentela, di stato di figlio adottivo ed anche
lo stato civile dei coniugati. In tal modo si va oltre la funzione attribuita
dalla legge a tali certificati e si invade la sfera di riservatezza dei
cittadini.
Si ribadisce pertanto che in base all’articolo 33 del D.P.R. n.223/89 i
certificati anagrafici devono contenere, oltre alle generalità del soggetto,
soltanto l’oggetto della certificazione.
Il comma 2 fa divieto ai direttori sanitari di rilasciare il certificato di
assistenza al parto che viene sostituito da una attestazione contenente dati
necessari per formare l'atto di nascita e da un certificato di assistenza al
parto in forma anonima, da rilasciare per esigenze statistiche. La norma
conferma quanto già stabilito dall'articolo 2 della legge n. 127197, che
ha sostituito integralmente l'articolo 70 del R.D. 7 luglio 1939, n 1238 per
quel che riguarda le dichiarazioni di nascita.
L'articolo 9 prevede l'acquisizione degli estratti di atti di stato civile
d’ufficio esclusivamente per il cambio dello stato civile (come ad esempio il
matrimonio) e per particolari necessità istituzionali delle singole
amministrazioni
La norma, in pratica, fa venire meno la necessità di richiesta di estratti da
parte dei cittadini, anche in conseguenza dell'agevolazione prevista dall'articolo
1 lettera i) che consente di autocertificare tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri di stato civile. Al riguardo è
opportuno ricordare che, in base al vigente ordinamento di stato civile, per
estratti si intendono (articoli 184 e 185) sia quelli per riassunto (articolo
184), sia quelli per copia integrale (articolo 185). Ne consegue che la
disposizione riguarda ambedue le fattispecie, non avendo fatto il legislatore
alcune distinzione.
L'articolo 10 pone una eccezione all'uso dell'autocertificazione, disponendo
che i certificati medici, sanitari, di origine, di conformità alle norme CE, i
brevetti ed marchi non possono essere sostituiti da altro documento. Per tali
atti e necessario richiedere appositi certificati. Viene poi previsto un unico
certificato medico di idoneità alla pratica non agonistica di attività
sportiva.
Nell'articolo 1l è previsto l'obbligo dello svolgimento di controlli anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, prevedendo che, la
relativa conferma dei dati da parte dell’amministrazione che li detiene può
essere acquisita anche per via telematica, prescindendo dall'acquisizione
cartacea, come già ricordato all’articolo 5.
Il comma 3 dell'articolo 11 è di natura organizzativa, in quanto prescrive di
introdurre nella modulistica le avvertenze che sostituiscono l’ammonizione
prevista nel procedimento di autentica, ed aggiunge una sanzione ulteriore,
consistente nella decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento
adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.
L'articolo 12 sostituisce il termine generico di "certificato" con
quello di "diploma" e "patentino", riferito,
rispettivamente, ai titoli attestanti idoneità professionali ovvero l'assenso
all'esercizio di determinate attività.
L’articolo 13 abroga esplicitamente alcuni articoli della legge n. 15/68 e,
precisamente, il 3, il 20 bis, il penultimo comma dell'articolo 26, il 27 e
l'intero D.P.R. 24 gennaio 1994, n. 130.
I Prefetti vorranno dare la massima diffusione al presente documento di
indirizzo presso tutte le amministrazioni Pubbliche ricomprese nell’ambito
delle rispettive province, e risolvere dubbi che le stesse amministrazioni
manifestassero nell'applicazione delle misure di semplificazione.
Si rammenta che il rifiuto dell'applicazione della normativa in esame viene
sanzionato dallo stesso D.P.R. e dalla legge n. 127/97 come violazione dei
doveri di ufficio. E' dovere di ogni singola amministrazione applicare
direttamente, nell'ambito di procedimenti di propria competenza, le norme d
semplificazione
Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e, successivamente, di
informazione periodica sullo stato di applicazione del D.P.R. n. 403.