Direzione Centrale delle Autonomie

Servizio Enti Locali

Prot. n. 00105208-15100/397

Roma, 23 ottobre 2001

- AI SIGG.RI PREFETTI - DIRETTORI DEGLI
UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE

S I C I L I A

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE

SARDEGNA

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento Funzione Pubblica

R O M A

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Direzione Generale
degli Affari Civili e delle Libere professioni - Ufficio I

R O M A

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.I.E.P.M. - UFFICIO I

R O M A

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA
Via dei Prefetti, 46

R O M A


- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE E ANAGRAFE -Via dei Mille , 35 E/F

CASTEL SAN PIETRO TERME

- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

S E D E

- ALLA DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE

S E D E

 

 

CIRCOLARE MIACEL n. 17 / 2001

 

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Cambiamenti di nome e/o cognome.

 

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, pubblicato sul supplemento ordinario n. 223/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000 - di seguito denominato d.P.R. -, è stato emanato il Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il Titolo X del Regolamento detta la disciplina relativa ai cambiamenti e alle modificazioni del nome e del cognome.

Al riguardo, preme anzitutto sottolineare che il nome e il cognome sono elementi fondanti dell'identità personale e le modalità di attribuzione degli stessi sono dettate in maniera esplicita e dettagliata dal codice civile e dall'ordinamento dello stato civile. Ne consegue che il cambiamento o la modificazione del nome e del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni.
In presenza di tali requisiti, che debbono essere attentamente valutati dalle SS.LL., le istanze finalizzate al cambiamento o alla modificazione del nome o del cognome possono, ad avviso di questo Ministero, ritenersi meritevoli di accoglimento.
Per esemplificare, non possono ritenersi meritevoli di accoglimento le richieste di sostituzione del nome o del cognome che hanno a motivazione la circostanza che non siano di gradimento dell'interessato.
Possono essere, invece, favorevolmente valutate le richieste di aggiunta al proprio del cognome materno, solo se sussistono in concreto solide e significative motivazioni di carattere morale o materiale, le quali non siano dirette unicamente a soddisfare il desiderio di continuità nell'ambito della stessa famiglia.

In merito alla competenza e alle procedure previste dal nuovo Ordinamento dello Stato Civile per la trattazione delle istanze di cambiamento o di aggiunta del nome o del cognome, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni.

 

CAMBIAMENTO DEL NOME O DEL COGNOME PERCHE' RIDICOLO O VERGOGNOSO O PERCHE' RIVELA ORIGINE NATURALE


Nei casi di richiesta di cambiamento del nome o del cognome perché ridicoli o vergognosi o perché rivelano origine naturale, competente è il Prefetto della provincia del luogo di residenza o il Prefetto della provincia nel cui territorio è situato il comune di nascita.
E', questa, una competenza esclusiva del Prefetto perché strettamente connessa al luogo di residenza dell'interessato: un nome o un cognome assolutamente consueto in un certo territorio, infatti, potrebbe risultare ridicolo o vergognoso in un altro territorio o viceversa.
Il Prefetto, ricevuta l'istanza, effettua l'istruttoria e, ove convenga (in presenza, cioè, dei requisiti innanzi esposti), emana il decreto di autorizzazione all'affissione all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di attuale residenza del sunto dell'istanza medesima.
Decorso il termine previsto dal d.P.R. per l'affissione e l'eventuale presentazione di opposizioni, che debbono pervenire alla Prefettura, il Prefetto emana il decreto definitivo con il quale autorizza il cambiamento richiesto.

 

CAMBIAMENTO O AGGIUNTA DEL NOME


Al Prefetto della provincia del luogo di residenza o al Prefetto della provincia nel cui territorio è situato il comune di nascita è anche attribuita la competenza ad adottare il decreto definitivo in tutti gli altri casi in cui si richieda il cambiamento o l'aggiunta del (solo) nome, non determinata da motivazioni che attengono all'essere questo ridicolo o vergognoso o rilevante l'origine naturale.
In simili casi trova attuazione la procedura innanzi esposta.

 

CAMBIAMENTO O AGGIUNTA DEL (solo) COGNOME


In tutti i casi di richiesta di cambiamento del (solo) cognome o di aggiunta al proprio di altro cognome, diversi da quelli determinati dall'essere questo ridicolo o vergognoso o rilevante l'origine naturale, è competente il Ministro.
L'istanza deve essere presentata per il tramite del Prefetto della provincia in cui il richiedente risiede.
Il Prefetto, effettuata l'istruttoria, esprime motivato parere in merito all'eventuale accoglimento dell'istanza, trasmettendo, poi, tutta la documentazione al Ministero.

Il Ministro, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, emana il provvedimento di autorizzazione all'affissione all'albo pretorio del comune di nascita e di residenza dell'interessato.
Accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, il Ministro emana il decreto definitivo di autorizzazione al cambiamento o all'aggiunta richiesti.

 

ESENZIONE FISCALE


L'esenzione fiscale è prevista solo ed esclusivamente per le istanze finalizzate al cambiamento del nome o del cognome perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale.
In tutti gli altri casi di richieste di cambiamento del nome o del cognome è obbligatoria l'apposizione della marca da bollo da Lire 20.000 sull'istanza e sui decreti rispettivamente di autorizzazione all'affissione e di autorizzazione al cambiamento, nonché sulle copie dei predetti decreti.

 

ISTRUTTORIA


L'istruttoria di tutte le istanze, come già precisato, compete in ogni caso alla Prefettura, e ciò indipendentemente dalla circostanza se debba o meno provvedere alla adozione dei relativi decreti.

Tale istruttoria deve sempre comprendere:

· l'acquisizione d'ufficio delle certificazioni e degli atti autocertificati nell'istanza (copia integrale dell'atto di nascita, residenza, stato di famiglia...);

· l'acquisizione delle informazioni, per il tramite delle Forze di Polizia locali ed eventualmente di altre fonti ritenute utili, relative alla rispondenza al vero delle dichiarazioni dell'interessato, all'eventuale esistenza di carichi pendenti o di motivi ostativi alla adozione del decreto di autorizzazione, ivi compreso il possibile nocumento che potrebbe derivare a terzi, e a quant'altro le SS.LL. dovessero ritenere opportuno (audizione del richiedente e di altre persone interessate) per valutare se vi siano i presupposti per l'adozione di un motivato provvedimento.


Le istanze di competenza di questo Ministero debbono sempre essere corredate, oltre che dalla documentazione acquisita, anche dal motivato parere del Prefetto.
Il parere va espresso, preme ribadirlo, dopo attenta valutazione dell'esistenza dei requisiti esposti, seppur in maniera non esaustiva, nella presente circolare.
A questo proposito, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'impatto che il cambiamento o l'aggiunta del nome o del cognome hanno sull'attività della Pubblica Amministrazione, nella vita di relazione dei soggetti richiedenti e nei rapporti di questi con i soggetti con cui vengono a contatto.

 

EMANAZIONE DEI DECRETI


Per quanto attiene all'emanazione dei decreti di competenza del Prefetto, si informa che, ove le Procure avessero già autorizzato le affissioni all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza e le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso contenente il sunto della domanda, le SS.LL. dovranno emanare il decreto definitivo, essendo già stata valutata - seppur da un'Autorità diversa ma all'epoca competente - come meritevole di essere presa in considerazione la richiesta di cambiamento.

Ove, invece, il decreto di autorizzazione alle affissioni e pubblicazioni non sia stato emesso dall'Autorità precedentemente competente, l'istanza, ancorché da quest'ultima istruita, va esaminata e valutata alla luce delle indicazioni contenute nella presente circolare.

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL..

 

IL DIRETTORE GENERALE

 (Morcone)