Direzione Centrale delle Autonomie
Servizio
Enti Locali
Prot. n. 00105208-15100/397
Roma, 23
ottobre 2001
-
AI SIGG.RI PREFETTI - DIRETTORI DEGLI
UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
-
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO
-
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
TRENTO
-
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
e, per conoscenza:
-
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE
S I C I L I A
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE
SARDEGNA
- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Dipartimento Funzione Pubblica
R O M A
- AL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA - Direzione Generale
degli Affari Civili e delle Libere professioni - Ufficio I
R O M A
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.I.E.P.M. - UFFICIO I
R O M A
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI
COMUNI D'ITALIA
Via dei Prefetti, 46
R O M A
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE E ANAGRAFE -Via dei Mille , 35 E/F
CASTEL SAN
PIETRO TERME
- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO
S E D E
-
ALLA DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
S E D E
CIRCOLARE
MIACEL n. 17 / 2001
OGGETTO:
Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante:
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato
civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Cambiamenti di nome e/o cognome.
Con
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, pubblicato sul
supplemento ordinario n. 223/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
2000 - di seguito denominato d.P.R. -, è stato
emanato il Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il Titolo X del Regolamento detta la disciplina
relativa ai cambiamenti e alle modificazioni del nome e del cognome.
Al
riguardo, preme anzitutto sottolineare che il nome e il cognome sono elementi
fondanti dell'identità personale e le modalità di attribuzione
degli stessi sono dettate in maniera esplicita e dettagliata dal codice civile
e dall'ordinamento dello stato civile. Ne consegue che il cambiamento o la
modificazione del nome e del cognome rivestono carattere eccezionale e possono
essere ammessi solo ed esclusivamente in presenza di
situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante
documentazione e da solide e significative motivazioni.
In presenza di tali requisiti, che debbono essere
attentamente valutati dalle SS.LL., le istanze
finalizzate al cambiamento o alla modificazione del nome o del cognome possono,
ad avviso di questo Ministero, ritenersi meritevoli di accoglimento.
Per esemplificare, non possono ritenersi meritevoli di accoglimento le
richieste di sostituzione del nome o del cognome che hanno
a motivazione la circostanza che non siano di gradimento dell'interessato.
Possono essere, invece, favorevolmente valutate le richieste di aggiunta al
proprio del cognome materno, solo se sussistono in concreto
solide e significative motivazioni di carattere morale o materiale, le
quali non siano dirette unicamente a soddisfare il desiderio di continuità
nell'ambito della stessa famiglia.
In
merito alla competenza e alle procedure previste dal nuovo Ordinamento dello
Stato Civile per la trattazione delle istanze di cambiamento o di aggiunta del nome o del cognome, si ritiene opportuno
fornire alcune indicazioni.
CAMBIAMENTO DEL NOME O DEL COGNOME PERCHE'
RIDICOLO O VERGOGNOSO O PERCHE' RIVELA ORIGINE
NATURALE
Nei casi di richiesta di cambiamento del nome o del cognome
perché ridicoli o vergognosi o perché rivelano origine naturale,
competente è il Prefetto della provincia del luogo di residenza o il Prefetto
della provincia nel cui territorio è situato il comune di nascita.
E', questa, una competenza esclusiva del Prefetto perché strettamente connessa
al luogo di residenza dell'interessato: un nome o un cognome assolutamente
consueto in un certo territorio, infatti, potrebbe risultare
ridicolo o vergognoso in un altro territorio o viceversa.
Il Prefetto, ricevuta l'istanza, effettua l'istruttoria e, ove convenga (in
presenza, cioè, dei requisiti innanzi esposti), emana il decreto di autorizzazione all'affissione all'albo pretorio del
comune di nascita e del comune di attuale residenza del sunto dell'istanza
medesima.
Decorso il termine previsto dal d.P.R. per
l'affissione e l'eventuale presentazione di opposizioni,
che debbono pervenire alla Prefettura, il Prefetto emana il decreto definitivo
con il quale autorizza il cambiamento richiesto.
CAMBIAMENTO
O AGGIUNTA DEL NOME
Al Prefetto della provincia del luogo di residenza o al Prefetto della
provincia nel cui territorio è situato il comune di nascita è anche attribuita
la competenza ad adottare il decreto definitivo in tutti
gli altri casi in cui si richieda il cambiamento o l'aggiunta del (solo) nome,
non determinata da motivazioni che attengono all'essere questo ridicolo o
vergognoso o rilevante l'origine naturale.
In simili casi trova attuazione la procedura innanzi esposta.
CAMBIAMENTO
O AGGIUNTA DEL (solo) COGNOME
In tutti i casi di richiesta di cambiamento del (solo) cognome o di aggiunta al proprio di altro cognome, diversi da quelli
determinati dall'essere questo ridicolo o vergognoso o rilevante l'origine
naturale, è competente il Ministro.
L'istanza deve essere presentata per il tramite del
Prefetto della provincia in cui il richiedente risiede.
Il Prefetto, effettuata l'istruttoria, esprime motivato parere in merito
all'eventuale accoglimento dell'istanza, trasmettendo,
poi, tutta la documentazione al Ministero.
Il
Ministro, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in
considerazione, emana il provvedimento di autorizzazione
all'affissione all'albo pretorio del comune di nascita e di residenza dell'interessato.
Accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni,
il Ministro emana il decreto definitivo di
autorizzazione al cambiamento o all'aggiunta richiesti.
ESENZIONE
FISCALE
L'esenzione fiscale è prevista solo ed esclusivamente per le istanze
finalizzate al cambiamento del nome o del cognome perché ridicoli o vergognosi
o perché rivelanti origine naturale.
In tutti gli altri casi di richieste di cambiamento del nome o del cognome è
obbligatoria l'apposizione della marca da bollo da Lire 20.000 sull'istanza e
sui decreti rispettivamente di autorizzazione
all'affissione e di autorizzazione al cambiamento, nonché sulle copie dei
predetti decreti.
ISTRUTTORIA
L'istruttoria di tutte le istanze, come già precisato, compete in ogni caso
alla Prefettura, e ciò indipendentemente dalla circostanza se debba o meno
provvedere alla adozione dei relativi decreti.
Tale
istruttoria deve sempre comprendere:
· l'acquisizione d'ufficio delle certificazioni e degli atti
autocertificati nell'istanza (copia integrale
dell'atto di nascita, residenza, stato di famiglia...);
· l'acquisizione delle informazioni, per il tramite delle
Forze di Polizia locali ed eventualmente di altre fonti ritenute utili,
relative alla rispondenza al vero delle dichiarazioni dell'interessato,
all'eventuale esistenza di carichi pendenti o di motivi ostativi alla adozione
del decreto di autorizzazione, ivi compreso il possibile nocumento che potrebbe
derivare a terzi, e a quant'altro le SS.LL. dovessero
ritenere opportuno (audizione del richiedente e di altre persone interessate)
per valutare se vi siano i presupposti per l'adozione di un motivato
provvedimento.
Le istanze di competenza di questo Ministero debbono
sempre essere corredate, oltre che dalla documentazione acquisita, anche dal
motivato parere del Prefetto.
Il parere va espresso, preme ribadirlo, dopo attenta valutazione dell'esistenza
dei requisiti esposti, seppur in maniera non esaustiva, nella
presente circolare.
A questo proposito, si richiama l'attenzione delle SS.LL.
sull'impatto che il cambiamento o l'aggiunta del nome o del cognome hanno
sull'attività della Pubblica Amministrazione, nella vita di relazione dei
soggetti richiedenti e nei rapporti di questi con i soggetti
con cui vengono a contatto.
EMANAZIONE
DEI DECRETI
Per quanto attiene all'emanazione dei decreti di competenza del Prefetto, si informa che, ove le Procure avessero già autorizzato le
affissioni all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza e
le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso contenente il sunto della
domanda, le SS.LL. dovranno emanare il decreto
definitivo, essendo già stata valutata - seppur da un'Autorità diversa ma
all'epoca competente - come meritevole di essere presa in considerazione la
richiesta di cambiamento.
Ove, invece, il decreto di
autorizzazione alle affissioni e pubblicazioni non sia stato emesso
dall'Autorità precedentemente competente, l'istanza, ancorché da quest'ultima
istruita, va esaminata e valutata alla luce delle indicazioni contenute nella presente circolare.
Si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL..
IL DIRETTORE GENERALE
(Morcone)