La CIRCOLARE MIACEL   26 Giugno 1990, n.12 -    A.I.R.E.

La quale stabilisce: 

 ...Soltanto per gli iscritti all'AIRE dello stesso comune in cui erano residenti prima dell'espatrio, l'Ufficiale di Anagrafe può rilasciare certificate di residenza storici AIRe, attestanti anche la precedente iscrizione nell'A.p.r., la data della cancellazione dall'A.p.r., nonché la decorrenza dell'iscrizione all'AIRe (art. 7 della legge 27 ottobre 1988,n.470).

Per i membri delle famiglie anagrafiche A.p.r. in cui siano state effettuate cancellazioni per emigrazione definitiva all'estero, possono essere rilasciati, a richiesta, certificati di stato di famiglia A.p.r. con l'annotazione dei cancellati iscritti all'AIRE, secondo la formula seguente:"Si certifica, altresì, che il Sig.........".

Agli iscritti all'AIRE, in quanto cittadini italiani, si applicano le norme relative alle autocertificazioni sostitutive dei certificati anagrafici, di cui  all'art.2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Si ricorda, infine, che gli Uffici Consolari non possono rilasciare certificati anagrafici.