CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI - 1 AGOSTO 1997

Oggetto: Istruzioni integrative di quelle già impartite con lettera circolare n. 1823 del 23 maggio 1997

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI - UFFICIO I

23 maggio 1997

 

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello

LORO SEDI

 

e per conoscenza:


- Ministero degli Affari Esteri
D.G.E.A.S. - Ufficio VIII -

ROMA


- Ministero dell'Interno Divisione Servizi Demografici

ROMA


Ministero del Interno Divisione Cittadinanza

ROMA


- Ai Sigg. Assessori Regionali alla Sanità

LORO SEDI

 

OGGETTO:

Legge 15 maggio 1997, n.127. entrata in vigore il 18 maggio 1997:
nuove disposizioni in materia di dichiarazioni di nascita.
Lettera circolare di "istruzioni".

Con la legge di cui all'oggetto (pubblicata sulla G.U. n. 113 del 17 maggio 1997, supplemento ordinario) sono state emanate all'art.2 nuove disposizioni in materia di stato civile, delle quali sono immediatamente precettive (a decorrere dal 18 maggio 1997: v. iI successivo art. 17 comma 138) quelle relative alla "dichiarazione di nascita", dettate dal comma 1 attraverso la modifica per sostituzione dell'art.70 del R.D. 1238/1939 sull'ordinamento dello stato civile.

Appare quindi necessario che questo Ministero, chiamato per legge (art.13 R.D. 1238/1939) a dare istruzioni in materia di stato civile, provveda a fornire con la presente lettera circolare le esplicazioni e direttive del caso, fatta salva ogni successiva e più adeguata riflessione anche in sede di individuazione delle "misure per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile" cui dovrà pervenirsi con lo strumento del regolamento ai sensi del comma 12 dello stesso art.2 L. 127/97.

Di immediato rilievo è l'innovazione che la dichiarazione di nascita (che secondo le previgenti disposizioni andava resa esclusivamente innanzi all 'Ufficiale dello Stato civile del Comune di nascita) può oggi essere effettuata anche davanti a soggetti diversi dall'Ufficiale di stato civile e non richiede più la presenza obbligatoria dei testimoni, posto che per la dichiarazione di nascita è stata infatti espressamente statuita l'inapplicabilità dell'art. 41 R.D. 1238/1939 (V.comma 4 del citato art.70, nella sua attuale versione).

La dichiarazione di nascita = che oggi può essere resa: a) da uno qualsiasi dei genitori; b) da un procuratore speciale; c) dal medico o dall'ostetrica o da qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto, rispettandosi in ogni caso l'eventuale volontà della madre di non essere nominata = può infatti essere fatta sia innanzi all'Ufficiale dello stato civile presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto (nel termine di dieci giorni dalla nascita) sia presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura (sinteticamente chiamati "centri di nascita") in cui é avvenuta la nascita (nel più breve termine, però, di tre giorni dalla stessa).

La dichiarazione di nascita può infine essere fatta anche davanti all 'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza dei genitori, quando la stessa sia avvenuta in località diversa. Tale facoltà è però esercitabile soltanto dai genitori o da uno di essi (se gli stessi risiedano in località diverse, la dichiarazione va obbligatoriamente fatta, salvo diverso accordo, nel Comune di residenza della madre) con esclusione quindi di qualsiasi altro soggetto ancorché provvisto di procura speciale.

1) Dichiarazione resa innanzi all 'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui é avvenuta la nascita

Non vi sono novità rispetto al passato, tranne la disposta eliminazione della presenza dei testimoni.

Gli ufficiali dello stato civile non dovranno pertanto più riempire nei moduli C e D del registro degli atti di nascita (parte I serie A e parte I serie B) la parte relativa alla presenza dei testimoni e provvederanno ad interlineare la relativa dicitura, incasellando la parte che va da: "alla presenza ......... " fino al la seconda indicazione di "........ residente in ........".

2) Dichiarazione resa presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui é avvenuta la nascita

Tale procedura richiede grande attenzione sia per la sua assoluta novità sia per la sostanziale attribuzione di una vera e propria funzione di ufficiale di stato civile, nella materia de qua, in capo a chi riceve la dichiarazione (il direttore sanitario o la persona da lui delegata, addetta alla direzione sanitaria) e a chi (il direttore sanitario) deve poi trasmetterla, nel termine di dieci giorni, all'ufficiale di stato civile competente a trascrivere tale documentazione nel registro degli atti di nascita.

Anche per assicurare ogni possibile omogeneità sull'intero territorio nazionale in una materia cosi delicata, appare pertanto opportuno che le dichiarazioni di cui si tratta vengano ricevute dai centri di nascita attraverso procedure uniformi. A tal fine si propone la formazione di un processo verbale da redigersi secondo gli allegati modelli, fatte ovviamente salve le integrazioni e modifiche che dovessero successivamente rivelarsi opportune.

La dichiarazione deve essere raccolta direttamente e personalmente dal direttore sanitario ovvero da persona da lui espressamente delegata, che faccia parte della medesima direzione sanitaria.

Il soggetto che raccoglie la dichiarazione di nascita è da considerarsi, nell'esercizio di tale compito, un pubblico ufficiale ed appare perciò opportuno che le direzioni sanitarie si organizzino in tal senso predisponendo, tra l'altro, un apposito registro in cui annotare, in sequenza numerica, le operazioni relative alle dichiarazioni di nascita, comprese quelle inerenti alla successiva trasmissione di tali atti al competente ufficiale di stato civile, nonché curando la conservazione degli eventuali atti di delega al personale della stessa direzione.

La trasmissione della dichiarazione di nascita è un obbligo di legge che grava esclusivamente sul Direttore Sanitario, il quale può provvedervi oltre che in via ordinaria, con trasmissione del verbale in originale, anche attraverso l'utilizzo di eventuali sistemi di comunicazione telematica, ma sempre con successivo inoltro del modello cartaceo, in originale.

I documenti suddetti saranno inseriti, a cura dell'ufficiale dello stato civile che li riceve, nei fascicoli riguardanti gli atti di nascita.

Competente a ricevere la dichiarazione di nascita trasmessa dal direttore sanitario è l'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza dei genitori ovvero (nel caso che gli stessi abbiano residenze diverse) quello del Comune di residenza della madre. Si verte, infatti, in una situazione simile a quella in cui la dichiarazione di nascita viene trasmessa da Ufficiale di stato civile di altro Comune.

L'ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione di nascita resa presso la direzione Sanitaria di un centro di nascita deve trascriverla nei registri degli atti di nascita, utilizzando il modello E (parte Il, serie A) con i relativi adattamenti e con l'eliminazione della parte relativa ai testimoni.

Appare quanto mai opportuno, infine, che il direttore sanitario trasmetta in allegato alla dichiarazione anche il certificato di assistenza al parto, rilasciato da chi ne sia legittimato: ciò anche al fine di continuare a fornire all' ISTAT le notizie prescritte.

3) Dichiarazione resa in Comune diverso da quello di nascita e cioé all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori o di uno di essi

Rispondendo ad una esigenza fortemente sentita nei Comuni più piccoli, privi di strutture sanitarie adeguate, il legislatore ha previsto che la dichiarazione di nascita possa essere resa non esclusivamente nel Comune nel cui territorio la nascita è avvenuta ma anche nel Comune di residenza dei genitori, quando la nascita sia avvenuta fuori da tale territorio.

La facoltà è riconosciuta ad entrambi i genitori ma se questi, come può accadere ed accade, hanno la propria residenza anagrafica in Comuni diversi, la dichiarazione può essere fatta soltanto innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza della madre, fatto però salvo il diverso accordo tra i genitori medesimi. Il diverso accordo può essere perfezionato anche in modo informale e la sua esistenza può quindi essere affermata anche dal solo padre, sotto la propria personale responsabilità, in sede di dichiarazione della nascita innanzi all'Ufficiale di stato civile. Tale affermazione acquista infatti valore di dichiarazione sostitutiva, certamente consentita.

L'ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione di nascita resa dai genitori nel luogo di residenza può utilizzare per la formazione dell'atto il modulo C (parte I, serie A) con gli opportuni adattamenti e con l'esclusione dei testimoni.

Nell'atto deve peraltro chiaramente risultare, come fatto storico, che la nascita si è verificata in altro Comune, nell'istituto dove è effettivamente avvenuto il parto. Nessuna comunicazione è prevista che venga data all'ufficiale di stato civile del luogo in cui è avvenuta tale nascita.

Quanto sopra esposto, si prega la cortesia dei Sigg. Procuratori Generali di voler curare la sollecita trasmissione delle presenti "istruzioni" ai competenti Sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali dei rispettivi distretti perchè questi le inoltrino a loro volta agli Ufficiali di stato civile di ciascun circondario.
Le altre autorità cui le presenti istruzioni sono dirette per conoscenza sono pregate di volerne assicurare la massima diffusione presso tutte le strutture dipendenti direttamente interessate e di volerne controllare la corretta applicazione per quanto di competenza al fine di pervenire a comportamenti uniformi sull'intero territorio nazionale.

Si richiama, in particolare, l'attenzione degli Assessorati Regionali alla Sanità affinché attraverso le varie A.S.L. operanti nei rispettivi territori, ne venga effettuata una capillare diffusione tra tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio anche come centri di nascita.
Va soprattutto evidenziata la rilevante importanza pubblicistica dei nuovi compiti affidati dall'art.2 della legge n. 127/97 ai direttori sanitari chiamati a svolgere in materia vere e proprie funzioni di Ufficiale di stato civile e collocati pertanto in posizione di stretto collegamento funzionale sia con gli ufficiali di stato civile che con i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali (organi cui è affidata per legge l'immediata e diretta vigilanza su tutto ciò che riguarda lo stato civile), oltre che con questo Ministero, la cui competenza istituzionale è stata già richiamata in premessa.

Saranno gradite eventuali osservazioni e proposte.

Pregasi assicurare.

IL DIRETTORE GENERALE
(Fabrizio HINNA DANESI)

Istruzioni integrative.

 

Allegato A: vale per le nascite dei figli legittimi
Allegato A/1: vale per le nascite plurime dei figli legittimi

Allegato B: vale per le nascite dei figli naturali riconosciuti dalla sola madre
Allegato B/1: vale per le nascite plurime di figli naturali riconosciuti dalla sola madre

Allegato C: vale per le nascite dei figli naturali riconosciuti dal solo padre
Allegato C/1: vale per le nascite plurime dei figli naturali riconosciuti dal solo padre

Allegato D: vale per le nascite dei figli naturali riconosciuti contemporaneamente dal padre e dalla madre.
Allegato D/1: vale per le nascite plurime dei figli naturali riconosciuti contemporaneamente dal padre e dalla madre.

Allegato E: vale per le nascite dei figli naturali non riconosciuti (ignoti)
Allegato E/1: vale per le nascite plurime di figli naturali non riconosciuti (ignoti)

Allegato F: registro dichiarazioni di nascita

 


A seguito dell'entrata in vigore della legge n.127/97, questa Direzione Generale, con lettera circolare n. 1823 del 23 maggio 1997, ha emanato una prima serie di istruzioni (con annessi moduli per i Centri di nascita) per consentire agli organismi interessati di dare risposte tendenzialmente uniformi alle numerose problematiche recate dalle nuove norme.

Con la stessa lettera circolare si faceva, peraltro, espressa riserva di successive integrazioni e modifiche (anche in ordine ai moduli) quali necessarie e/o opportune sulla base dei concreti riscontri operativi e delle eventuali osservazioni e proposte provenienti dagli operatori del settore.

A scioglimento di tale riserva, appare opportuno impartire le istruzioni integrative di cui appresso, con le quali si spera che possano essere superati i numerosi inconvenienti verificatisi in questa prima fase (quali prospettati da più parti, sia con formali quesiti che telefonicamente) riguardanti per lo più le dichiarazioni rese nei Centri di nascita e nei Comuni di residenza dei genitori, oltre che diversi aspetti di carattere generale.


A) Dichiarazioni di nascita rese presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto.

  1. E' fondamentale che tra le Direzioni Sanitarie e i Comuni ai quali vanno trasmesse le dichiarazioni di nascita si raggiungano al più presto precisi accordi, anche informali, per ottenere un migliore coordinamento delle rispettive attività ed un più tempestivo ed efficace collegamento tra le loro eventuali reti informatiche.
  2. Poiché non può escludersi che il processo verbale raccolto presso i centri di nascita possa, per qualsiasi motivo, andare distrutto o smarrito durante la trasmissione al Comune competente a trascriverlo nei propri registri, appare quindi necessario, che copia di tale importante documento resti conservata presso le Direzioni Sanitarie: queste provvederanno, pertanto, a che i1 processo verbale delle dichiarazioni di nascita rese presso le proprie sedi venga sempre redatto in duplice esemplare, uno dei quali (da valere come originale) verrà trasmesso al Comune competente e l'altro (da valere come copia autentica) verrà invece conservato agli atti delle medesime direzioni sanitarie, per ogni sua eventuale futura utilizzazione ad ogni fine consentito. Entrambi gli esemplari devono essere perciò regolarmente sottoscritti.
  3. Nel raccogliere la dichiarazione resa nel Centro di nascita, il direttore sanitario (o il suo eventuale delegato) dovrà svolgere, ove ne ricorrano le condizioni, anche le attribuzioni conferite all'ufficiale di stato civile dall'art. 72 dell'Ordinamento dello stato civile in materia di imposizione del nome al neonato.
  4. Se un bambino nasce morto, o se nato vivo muore prima che ne venga dichiarata la nascita, la relativa dichiarazione non può essere raccolta presso il Centro di nascita ma deve essere resa, in entrambi i casi, all'ufficiale dello stato civile del Comune di nascita: ai sensi dell'art. 74 dell'Ordinamento dello stato civile i relativi atti possono infatti essere raccolti e formati soltanto dal predetto ufficiale di stato civile.
  5. Quando si tratti di bambini nati da genitori residenti all'estero, italiani o stranieri che siano , la dichiarazione di nascita resa nel centro di nascita va trasmessa senza eccezioni all'ufficiale di stato civile del Comune dove è avvenuta la nascita, poiché è in tale Comune che deve essere effettuata la trascrizione.
    Tale procedura va seguita anche quando i genitori siano cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'AIRE di un qualsivoglia Comune italiano: infatti, ai sensi della L. 470/88, le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) tenute dai Comuni sono finalizzate unicamente a tenere raccolte, in appositi schedari, le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono. Sicché (in applicazione di quanto disposto dall'art. 3, lettera b della citata L. 470/88) la nascita di un bambino da genitori iscritti all'AIRE dovrà necessariamente essere trascritta nel Comune di nascita: sarà poi l'ufficiale di stato civile che trascrive l'atto a darne la dovuta comunicazione al Comune italiano nella cui AIRE sono iscritti i genitori del neonato.
  6. Per i bambini nati da genitori stranieri residenti in Italia (e che vanno quindi obbligatoriamente iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune italiano indicato nel permesso di soggiorno dei genitori) la dichiarazione di nascita va trasmessa, per essere ivi trascritta, al Comune di residenza in Italia dei genitori, ovvero, se questi sono residenti in Comuni diversi, a quello di residenza della madre.
  7. La possibilità di dichiarare la nascita presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui essa è avvenuta costituisce una deroga eccezionale al principio generale che tale dichiarazione va fatta dinanzi al competente ufficiale di stato civile.
    Pertanto il termine di tre giorni fissato dal legislatore per esercitare tale facoltà è tassativo ed assolutamente improrogabile.
    Dopo i tre giorni dal parto (ovviamente se il terzo giorno, calcolato da quello in cui è avvenuto il parto, è festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo) la nascita non potrà più essere dichiarata presso il Centro di nascita ma dovrà essere dichiarata (nei termini ordinari o tardivamente) soltanto all'ufficiale di stato civile del Comune di nascita o a quello, se diverso, del luogo di residenza dei genitori del bambino.
  8. L'ufficiale dello stato civile cui viene trasmessa dal centro di nascita, per la trascrizione, la dichiarazione di nascita, provvederà sollecitamente con qualsiasi mezzo utile, a confermare alla direzione sanitaria l'avvenuta ricezione.
  9. Ove nell'Ospedale o nella Casa di cura nasca un bambino figlio naturale di madre che non può riconoscerlo (perché non ha compiuto il sedicesimo anno di età: art. 250, comma 5, codice civile) il bambino dovrà essere registrato come figlio di genitori ignoti, a meno che non venga riconosciuto, al momento della nascita, dal padre naturale ultrasedicenne.
  10. Nella lettera circolare del 23/5/97 (a fol. 7) è stato previsto che l'ufficiale dello stato civile, una volta ricevuta la dichiarazione di nascita resa presso la direzione sanitaria di un centro di nascita, dovesse trascriverla nei registri degli atti di nascita, utilizzando il Modello E (parte II, serie A) con i relativi adattamenti e con l'eliminazione della parte relativa ai testimoni.


Sennonché tale disposizione che, nell'immediatezza dell'entrata in vigore della legge, era per più versi apparsa coerente con il sistema (v. le dichiarazioni trasmesse dall'ufficiale di stato civile di altro Comune e l'art. 66, comma 1, dell'Ordinamento dello stato civile; il modello E sembrava altresì prestarsi più facilmente ai necessari adattamenti) ha pero dimostrato, nell'esperienza pratica, che le suggerite modalità di trascrizione sono poco praticabili soprattutto nei casi (oramai frequenti ed inizialmente non considerati) in cui i Comuni procedono alla trascrizione degli atti con sistemi informatici.

In accoglimento, pertanto, dei suggerimenti pervenuti al riguardo, ed a modifica quindi, sul punto, della precedente direttiva, si dispone che le dichiarazioni di nascita trasmesse dai centri di nascita vengano trascritte nei registri degli atti di nascita non più nella parte II, serie A (con il modello E) bensì nella parte II, serie B, con il modello F: le iscrizioni previste dall'art. 66, commi 2 e 3, dell'Ordinamento dello stato civile (nella parte II, serie B) non sono infatti tassative e la possibilità di utilizzare i fogli in bianco di cui alla parte II, serie B, è del resto espressamente prevista dall'art. 27 dello stesso ordinamento e consente quindi che i Comuni possano correttamente avvalersi dei programmi computerizzati.

E' appena il caso di precisare che tale modifica ha natura meramente formale e non incide quindi sulla validità ed efficacia degli atti finora trascritti secondo le precedenti disposizioni.

 

B) Dichiarazioni di nascita avvenute altrove rese agli ufficiali di stato civile del Comune di residenza dei genitori.

La legge non prevede che colui che dichiara la nascita esibisca all'ufficiale dello stato civile cui rende la dichiarazione l'attestazione dell'avvenuta nascita.

L'ufficiale di stato civile ha l'obbligo quindi di procurarsi direttamente tale attestazione presso il centro di nascita indicato nella dichiarazione: appare opportuno, ove non sussistano insuperabili impedimenti, che tale adempimento venga effettuato, anche per via telematica, prima della formazione dell'atto di nascita.

Sarebbe peraltro consigliabile (ed in tal senso si potrebbero "sensibilizzare" nei centri di nascita i genitori interessati) che chi intende iscrivere nel proprio Comune di residenza la nascita di un figlio avvenuta altrove, porti con sé il certificato di assistenza al parto (che equivale all'attestazione dell'avvenuta nascita) rilasciato in unico esemplare, per consentire all'ufficiale dello stato civile di conoscere immediatamente, con esattezza, tutti i dati occorrenti per la dichiarazione di nascita e per la compilazione della relativa scheda statistica: a nessuno infatti può sfuggire che si eviterebbe in tal modo l'oneroso procedimento di rettificazione di cui agli artt. 165 e segg. dell'Ordinamento dello stato civile in tutte le ipotesi in cui la dichiarazione di nascita effettuata e raccolta sulla basedelle sole affermazioni del dichiarante dovesse successivamente rivelarsi discordante, in qualsivoglia elemento, con la documentazione sull'avvenuta nascita, acquisita d'ufficio, in un secondo tempo, dall'ufficiale dello stato civile.

Con l'occasione si dispone che le certificazioni rilasciate dall'ufficiale di stato civile del luogo di registrazione dell'atto, quando tale luogo sia diverso da quello di nascita, rechino sempre l'indicazione sia del Comune di nascita sia di quello di registrazione, nonché gli estremi della registrazione riferiti a tale comune.

Quando la nascita viene dichiarata nel Comune di residenza del padre (diversa da quello della madre) l'ufficiale dello stato civile; che iscrive l'atto deve trasmettere copia dell'atto al Comune di residenza della madre per la successiva trascrizione neiregistri di stato civile di tale Comune, conformemente alla procedura seguita per le altre dichiarazioni di nascita rese fuori dal Comune di residenza della madre nonché per la prima iscrizione anagrafica per nascita del neonato che deve necessariamente avvenire nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.


C) Altre questioni di carattere generale:

1) Comune di Nascita

E' stato già precisato:

a) che il Comune del luogo di nascita iscrive (in parte I, serie A) la dichiarazione che gli viene direttamente resa;

b) che lo stesso Comune trascrive (in parte II, serie B) la dichiarazione di nascita che gli viene trasmessa dal centro di nascita, quando i genitori del bambino - in particolare la madre - risiedono nello stesso Comune di nascita;

c) che, se i genitori del bambino risiedono in Comune diverso da quello in cui è avvenuto il parto, l'iscrizione e la trascrizione dell'atto di nascita può avvenire nel Comune di nascita oppure, a scelta dei genitori, nel loro Comune di residenza. Tanto può avvenire, da parte degli stessi genitori ovvero da parte dei terzi cui è conferita dal disposto normativo la relativa facoltà, anche nel Centro di nascita, considerato dal legislatore come luogo di dichiarazione: in tale caso il Centro, formato l'atto, lo invierà poi, per la sua trascrizione, secondo il meccanismo congegnato dal legislatore, al comune di residenza dei genitori.

Il Comune del luogo di nascita, ove l'iscrizione e la trascrizione non avvengano in tale luogo, rimarrebbe però, in tali casi, formalmente privo di ogni conoscenza e memoria dell'evento nascita verificatosi nel proprio territorio, nelle condizioni quindi di non sapere nemmeno in quale Comune sia stata iscritta o trascritta la dichiarazione di nascita: il Comune dove storicamente è avvenuta la nascita, non potrebbe pertanto mai soddisfare le richieste di atti e/o informazioni che in futuro gli dovessero venire rivolte da soggetti privati e/o pubblici.

Al fine di evitare i problemi che tutto ciò può comportare, si sensibilizzano gli ufficiali dello stato civile dei Comuni di residenza dei genitori dei neonati, in cui viene dichiarata o trascritta la nascita di un bambino avvenuta in altro Comune, perché ne diano sollecitamente comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita.

A quest'ultimo si consiglia di tenere una rubrica alfabetica annuale per annotarvi, dopo la ricezione della suddetta comunicazione, le nascite che, benché avvenute nel proprio Comune, non siano state a lui dichiarate o da lui trascritte e per le quali in futuro potrà essere così meglio individuato il Comune in cui è stato registrato l'atto di nascita.


2) Certificazione delle nascite dichiarate presso i centri di nascita

Le direzioni sanitarie chiamate a formare l'atto di nascita mediante la redazione del processo verbale della dichiarazione loro resa, non possono rilasciare estratti per copia integrale ovvero per riassunto dai registri di stato civile, perché non hanno tali registri.

Le relative certificazioni restano quindi riservate agli ufficiali dello stato civile dei Comuni di residenza dei genitori che hanno trascritto nei propri registri l'atto di nascita trasmesso dallaDirezione Sanitaria: Naturalmente i Direttori Sanitari del Centro di nascita potranno rilasciare agli interessati che ne facciano richiesta copia del processo verbale della dichiarazione di nascita resa presso le direzioni sanitarie.

Nelle certificazioni di stato civile (ed anche in quelle anagrafiche) dovrà d'ora in poi indicarsi non solo il Comune di nascita ma anche, ove ne ricorra l'ipotesi, il Comune diverso in cui la nascita è stata registrata. E come già detto gli estremi della registrazione devono essere riferiti a quest'ultimo Comune.

 

3)Dichiarazioni tardive di nascita

La dichiarazione tardiva può essere indifferentemente resa o all'ufficiale dello stato civile del Comune di nascita o a quello del Comune di residenza dei genitori (in tale ultima ipotesi ad opera soltanto dai genitori del bambino).

L'ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione tardiva, nel provvedere alle incombenze di cui all'art. 68 dell'ordinamento dello stato civile, si rivolgerà per la trasmissione del prescritto rapporto, al Procuratore della Repubblica territorialmente competente sul Comune il cui ufficiale dello stato civile ha formato tardivamente l'atto.

La dichiarazione tardiva non può mai essere resa presso il Centro di nascita, che è invece unicamente legittimato come già detto, a raccogliere, nei termini previsti, con norma di natura speciale e dunque limitatamente derogatoria, le dichiarazioni di nascita che in via ordinaria andrebbero invece rese ai competenti ufficiali di stato civile.

 

4) Omessa dichiarazione di nascita

Nel caso di cui all'art. 69 dell'Ordinamento dello stato civile, il prescritto rapporto deve essere inviato al Procuratore della Repubblica che ha competenza territoriale sul Comune di appartenenza dell'ufficiale di stato civile rapportante.

Il suddetto Procuratore della Repubblica si attiverà per l'instaurazione del procedimento di formazione dell'atto di nascita a suo tempo omesso.

 

5) Dichiarazioni di nascita rese all'autorità consolare da cittadini italiani che si trovano all'estero

Ai Sensi dell'art. 49 dell'Ordinamento dello stato civile le dichiarazioni per gli atti di nascita da parte dei cittadini italiani che si trovano all'estero vanno rese innanzi alle Autorità consolari del luogo di nascita: Poiché in tale ipotesi i consoli svolgono funzioni di ufficiale di stato civile, ne consegue (visto l'art. 2 comma 4, della legge 127/97, con il quale è stato eliminato l'obbligo della presenza di testimoni) che anche nei registri consolari va eliminata, mediante sua interlineatura, la dicitura relativa ai testimoni.

 

6) Modifiche dei Modelli A, B, C, D, E, allegati alla precedente circolare del 23/5/97 Modello E

I modelli sub A, B, C e D sono stati oggetto di alcuni necessari ritocchi: di ciascuno di essi si è pertanto predisposta una nuova versione (in sostituzione di quelle precedenti) secondo i fac-simili allegati alla presente lettera-circolare.

Sub E si allega anche un modello per i casi di nascite plurime.

Si prega, pertanto, di voler immediatamente utilizzare i nuovi modelli di cui si tratta.

 

7) Registro delle operazioni inerenti le nascite avvenute negli ospedali o nelle case di cura: Modello F.

Sub F, si allega infine un fac-simile di registro, di cui vorranno immediatamente dotarsi le direzioni sanitarie dei centri di nascita, in cui annotare le operazioni concernenti le dichiarazioni di nascita.

I sigg. Procuratori Generali, cui la presente nota è diretta, sono pertanto pregati di volerne curare la sollecita trasmissione ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali dei rispettivi distretti per il successivo inoltro agli ufficiali di stato civile di ciascun circondario.

Le altre Autorità in indirizzo vorranno cortesemente provvedere alla massima diffusione della presente lettera-circolare presso tutte le strutture dipendenti direttamente interessate.

 

Si ringrazia per la collaborazione.

 

IL DIRETTORE GENERALE

(F. HINNA DANESI)