CIRCOLARE DELLA DIREZIONE
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI - 1 AGOSTO 1997
Oggetto: Istruzioni integrative di quelle già
impartite con lettera
circolare n. 1823 del 23 maggio 1997
CIRCOLARE DELLA
DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI - UFFICIO I
23 maggio 1997
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Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di
Appello LORO SEDI e per
conoscenza:
ROMA
ROMA
ROMA
LORO SEDI |
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OGGETTO: |
Legge 15 maggio 1997, n.127. entrata in vigore il 18 maggio 1997: |
Con la legge di cui all'oggetto (pubblicata sulla G.U. n. 113
del 17 maggio 1997, supplemento ordinario) sono state emanate all'art.2 nuove
disposizioni in materia di stato civile, delle quali sono immediatamente
precettive (a decorrere dal 18 maggio 1997: v. iI successivo art. 17 comma 138)
quelle relative alla "dichiarazione di nascita", dettate dal comma 1
attraverso la modifica per sostituzione dell'art.70 del R.D. 1238/1939
sull'ordinamento dello stato civile.
Appare
quindi necessario che questo Ministero, chiamato per legge (art.13 R.D.
1238/1939) a dare istruzioni in materia di stato civile, provveda a fornire con
la presente lettera circolare le esplicazioni e direttive del caso, fatta salva
ogni successiva e più adeguata riflessione anche in sede di individuazione
delle "misure per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello
stato civile" cui dovrà pervenirsi con lo strumento del regolamento ai
sensi del comma 12 dello stesso art.2 L. 127/97.
Di immediato
rilievo è l'innovazione che la dichiarazione di nascita (che secondo le
previgenti disposizioni andava resa esclusivamente innanzi all 'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di nascita) può oggi essere effettuata anche davanti a
soggetti diversi dall'Ufficiale di stato civile e non richiede più la presenza
obbligatoria dei testimoni, posto che per la dichiarazione di nascita è stata
infatti espressamente statuita l'inapplicabilità dell'art. 41 R.D. 1238/1939
(V.comma 4 del citato art.70, nella sua attuale versione).
La
dichiarazione di nascita = che oggi può essere resa: a) da uno qualsiasi dei
genitori; b) da un procuratore speciale; c) dal medico o dall'ostetrica o da
qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto, rispettandosi in ogni
caso l'eventuale volontà della madre di non essere nominata = può infatti
essere fatta sia innanzi all'Ufficiale dello stato civile presso il Comune nel
cui territorio è avvenuto il parto (nel termine di dieci giorni dalla nascita)
sia presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura
(sinteticamente chiamati "centri di nascita") in cui é avvenuta la
nascita (nel più breve termine, però, di tre giorni dalla stessa).
La dichiarazione di nascita può infine essere fatta anche
davanti all 'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza dei genitori,
quando la stessa sia avvenuta in località diversa. Tale facoltà è però
esercitabile soltanto dai genitori o da uno di essi (se gli stessi risiedano in
località diverse, la dichiarazione va obbligatoriamente fatta, salvo diverso
accordo, nel Comune di residenza della madre) con esclusione quindi di
qualsiasi altro soggetto ancorché provvisto di procura speciale.
1) Dichiarazione resa innanzi all 'Ufficiale dello stato
civile del Comune in cui é avvenuta la nascita
Non vi sono novità rispetto al passato, tranne la disposta
eliminazione della presenza dei testimoni.
Gli ufficiali dello stato civile non dovranno pertanto più
riempire nei moduli C e D del registro degli atti di nascita (parte I serie A e
parte I serie B) la parte relativa alla presenza dei testimoni e provvederanno
ad interlineare la relativa dicitura, incasellando la parte che va da:
"alla presenza ......... " fino al la seconda indicazione di
"........ residente in ........".
2) Dichiarazione resa presso la direzione sanitaria
dell'ospedale o della casa di cura in cui é avvenuta la nascita
Tale procedura richiede grande attenzione sia per la sua
assoluta novità sia per la sostanziale attribuzione di una vera e propria
funzione di ufficiale di stato civile, nella materia de qua, in capo a chi
riceve la dichiarazione (il direttore sanitario o la persona da lui delegata,
addetta alla direzione sanitaria) e a chi (il direttore sanitario) deve poi
trasmetterla, nel termine di dieci giorni, all'ufficiale di stato civile
competente a trascrivere tale documentazione nel registro degli atti di nascita.
Anche per assicurare ogni possibile omogeneità sull'intero
territorio nazionale in una materia cosi delicata, appare pertanto opportuno
che le dichiarazioni di cui si tratta vengano ricevute dai centri di nascita
attraverso procedure uniformi. A tal fine si propone la formazione di un
processo verbale da redigersi secondo gli allegati modelli, fatte ovviamente
salve le integrazioni e modifiche che dovessero successivamente rivelarsi
opportune.
La dichiarazione deve essere raccolta direttamente e personalmente
dal direttore sanitario ovvero da persona da lui espressamente delegata, che
faccia parte della medesima direzione sanitaria.
Il soggetto che raccoglie la dichiarazione di nascita è da
considerarsi, nell'esercizio di tale compito, un pubblico ufficiale ed appare
perciò opportuno che le direzioni sanitarie si organizzino in tal senso
predisponendo, tra l'altro, un apposito registro in cui annotare, in sequenza
numerica, le operazioni relative alle dichiarazioni di nascita, comprese quelle
inerenti alla successiva trasmissione di tali atti al competente ufficiale di
stato civile, nonché curando la conservazione degli eventuali atti di delega al
personale della stessa direzione.
La trasmissione della dichiarazione di nascita è un obbligo di
legge che grava esclusivamente sul Direttore Sanitario, il quale può
provvedervi oltre che in via ordinaria, con trasmissione del verbale in
originale, anche attraverso l'utilizzo di eventuali sistemi di comunicazione
telematica, ma sempre con successivo inoltro del modello cartaceo, in
originale.
I documenti suddetti saranno inseriti, a cura dell'ufficiale
dello stato civile che li riceve, nei fascicoli riguardanti gli atti di
nascita.
Competente a ricevere la dichiarazione di nascita trasmessa dal
direttore sanitario è l'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza
dei genitori ovvero (nel caso che gli stessi abbiano residenze diverse) quello
del Comune di residenza della madre. Si verte, infatti, in una situazione
simile a quella in cui la dichiarazione di nascita viene trasmessa da Ufficiale
di stato civile di altro Comune.
L'ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione di
nascita resa presso la direzione Sanitaria di un centro di nascita deve
trascriverla nei registri degli atti di nascita, utilizzando il modello E
(parte Il, serie A) con i relativi adattamenti e con l'eliminazione della parte
relativa ai testimoni.
Appare quanto mai opportuno, infine, che il direttore sanitario
trasmetta in allegato alla dichiarazione anche il certificato di assistenza al
parto, rilasciato da chi ne sia legittimato: ciò anche al fine di continuare a
fornire all' ISTAT le notizie prescritte.
3) Dichiarazione resa in Comune diverso da quello di nascita
e cioé all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori o di
uno di essi
Rispondendo ad una esigenza fortemente sentita nei Comuni più
piccoli, privi di strutture sanitarie adeguate, il legislatore ha previsto che
la dichiarazione di nascita possa essere resa non esclusivamente nel Comune nel
cui territorio la nascita è avvenuta ma anche nel Comune di residenza dei
genitori, quando la nascita sia avvenuta fuori da tale territorio.
La facoltà è riconosciuta ad entrambi i genitori ma se questi,
come può accadere ed accade, hanno la propria residenza anagrafica in Comuni
diversi, la dichiarazione può essere fatta soltanto innanzi all'Ufficiale di
stato civile del Comune di residenza della madre, fatto però salvo il
diverso accordo tra i genitori medesimi. Il diverso accordo può essere
perfezionato anche in modo informale e la sua esistenza può quindi essere
affermata anche dal solo padre, sotto la propria personale responsabilità, in
sede di dichiarazione della nascita innanzi all'Ufficiale di stato civile. Tale
affermazione acquista infatti valore di dichiarazione sostitutiva, certamente
consentita.
L'ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione di
nascita resa dai genitori nel luogo di residenza può utilizzare per la
formazione dell'atto il modulo C (parte I, serie A) con gli opportuni adattamenti
e con l'esclusione dei testimoni.
Nell'atto deve peraltro chiaramente risultare, come fatto
storico, che la nascita si è verificata in altro Comune, nell'istituto dove è
effettivamente avvenuto il parto. Nessuna comunicazione è prevista che venga
data all'ufficiale di stato civile del luogo in cui è avvenuta tale nascita.
Quanto sopra esposto, si prega la cortesia dei Sigg. Procuratori
Generali di voler curare la sollecita trasmissione delle presenti
"istruzioni" ai competenti Sigg. Procuratori della Repubblica presso
i Tribunali dei rispettivi distretti perchè questi le inoltrino a loro volta
agli Ufficiali di stato civile di ciascun circondario.
Le altre autorità cui le presenti istruzioni sono dirette per conoscenza sono
pregate di volerne assicurare la massima diffusione presso tutte le strutture
dipendenti direttamente interessate e di volerne controllare la corretta
applicazione per quanto di competenza al fine di pervenire a comportamenti
uniformi sull'intero territorio nazionale.
Si richiama, in particolare, l'attenzione degli Assessorati
Regionali alla Sanità affinché attraverso le varie A.S.L. operanti nei
rispettivi territori, ne venga effettuata una capillare diffusione tra tutte le
strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio anche come
centri di nascita.
Va soprattutto evidenziata la rilevante importanza pubblicistica dei nuovi
compiti affidati dall'art.2 della legge n. 127/97 ai direttori sanitari
chiamati a svolgere in materia vere e proprie funzioni di Ufficiale di stato
civile e collocati pertanto in posizione di stretto collegamento funzionale sia
con gli ufficiali di stato civile che con i Procuratori della Repubblica presso
i Tribunali (organi cui è affidata per legge l'immediata e diretta vigilanza
su tutto ciò che riguarda lo stato civile), oltre che con questo Ministero,
la cui competenza istituzionale è stata già richiamata in premessa.
Saranno gradite eventuali osservazioni e proposte.
Pregasi assicurare.
IL DIRETTORE
GENERALE
(Fabrizio HINNA DANESI)
Allegato
A: vale per le nascite dei figli legittimi
Allegato A/1: vale
per le nascite plurime dei figli legittimi
Allegato
B: vale per le nascite dei figli naturali riconosciuti dalla sola madre
Allegato B/1: vale
per le nascite plurime di figli naturali riconosciuti dalla sola madre
Allegato
C: vale per le nascite dei figli naturali riconosciuti dal solo padre
Allegato C/1: vale
per le nascite plurime dei figli naturali riconosciuti dal solo padre
Allegato
D: vale per le nascite dei figli naturali riconosciuti contemporaneamente dal
padre e dalla madre.
Allegato D/1: vale
per le nascite plurime dei figli naturali riconosciuti contemporaneamente dal
padre e dalla madre.
Allegato
E: vale per le nascite dei figli naturali non riconosciuti (ignoti)
Allegato E/1: vale
per le nascite plurime di figli naturali non riconosciuti (ignoti)
Allegato
F: registro dichiarazioni di nascita
A seguito dell'entrata in vigore della legge n.127/97, questa Direzione Generale,
con lettera circolare n. 1823 del 23 maggio 1997, ha emanato una prima serie di
istruzioni (con annessi moduli per i Centri di nascita) per consentire agli
organismi interessati di dare risposte tendenzialmente uniformi alle numerose
problematiche recate dalle nuove norme.
Con la stessa lettera circolare si faceva, peraltro, espressa
riserva di successive integrazioni e modifiche (anche in ordine ai moduli)
quali necessarie e/o opportune sulla base dei concreti riscontri operativi e
delle eventuali osservazioni e proposte provenienti dagli operatori del
settore.
A scioglimento di tale riserva, appare opportuno impartire le
istruzioni integrative di cui appresso, con le quali si spera che possano
essere superati i numerosi inconvenienti verificatisi in questa prima fase
(quali prospettati da più parti, sia con formali quesiti che telefonicamente)
riguardanti per lo più le dichiarazioni rese nei Centri di nascita e nei Comuni
di residenza dei genitori, oltre che diversi aspetti di carattere generale.
A) Dichiarazioni di nascita rese presso la direzione sanitaria dell'ospedale o
della casa di cura in cui è avvenuto il parto.
Sennonché tale disposizione che, nell'immediatezza dell'entrata in vigore della
legge, era per più versi apparsa coerente con il sistema (v. le dichiarazioni
trasmesse dall'ufficiale di stato civile di altro Comune e l'art. 66, comma 1,
dell'Ordinamento dello stato civile; il modello E sembrava altresì prestarsi
più facilmente ai necessari adattamenti) ha pero dimostrato, nell'esperienza
pratica, che le suggerite modalità di trascrizione sono poco praticabili
soprattutto nei casi (oramai frequenti ed inizialmente non considerati) in cui
i Comuni procedono alla trascrizione degli atti con sistemi informatici.
In accoglimento,
pertanto, dei suggerimenti pervenuti al riguardo, ed a modifica quindi, sul
punto, della precedente direttiva, si dispone che le dichiarazioni di nascita
trasmesse dai centri di nascita vengano trascritte nei registri degli atti di
nascita non più nella parte II, serie A (con il modello E)
bensì nella parte II, serie B, con il modello F: le iscrizioni
previste dall'art. 66, commi 2 e 3, dell'Ordinamento dello stato civile (nella
parte II, serie B) non sono infatti tassative e la possibilità di utilizzare i
fogli in bianco di cui alla parte II, serie B, è del resto espressamente
prevista dall'art. 27 dello stesso ordinamento e consente quindi che i Comuni
possano correttamente avvalersi dei programmi computerizzati.
E' appena il caso di
precisare che tale modifica ha natura meramente formale e non incide quindi
sulla validità ed efficacia degli atti finora trascritti secondo le precedenti
disposizioni.
B) Dichiarazioni
di nascita avvenute altrove rese agli ufficiali di stato civile del Comune di
residenza dei genitori.
La legge non prevede
che colui che dichiara la nascita esibisca all'ufficiale dello stato civile cui
rende la dichiarazione l'attestazione dell'avvenuta nascita.
L'ufficiale di stato
civile ha l'obbligo quindi di procurarsi direttamente tale attestazione presso
il centro di nascita indicato nella dichiarazione: appare opportuno, ove non
sussistano insuperabili impedimenti, che tale adempimento venga effettuato,
anche per via telematica, prima della formazione dell'atto di nascita.
Sarebbe peraltro consigliabile
(ed in tal senso si potrebbero "sensibilizzare" nei centri di nascita
i genitori interessati) che chi intende iscrivere nel proprio Comune di
residenza la nascita di un figlio avvenuta altrove, porti con sé il
certificato di assistenza al parto (che equivale all'attestazione
dell'avvenuta nascita) rilasciato in unico esemplare, per consentire
all'ufficiale dello stato civile di conoscere immediatamente, con esattezza,
tutti i dati occorrenti per la dichiarazione di nascita e per la compilazione della
relativa scheda statistica: a nessuno infatti può sfuggire che si eviterebbe in
tal modo l'oneroso procedimento di rettificazione di cui agli artt. 165 e segg.
dell'Ordinamento dello stato civile in tutte le ipotesi in cui la dichiarazione
di nascita effettuata e raccolta sulla basedelle sole affermazioni del
dichiarante dovesse successivamente rivelarsi discordante, in
qualsivoglia elemento, con la documentazione sull'avvenuta nascita, acquisita
d'ufficio, in un secondo tempo, dall'ufficiale dello stato civile.
Con l'occasione si
dispone che le certificazioni rilasciate dall'ufficiale di stato civile del
luogo di registrazione dell'atto, quando tale luogo sia diverso da quello di
nascita, rechino sempre l'indicazione sia del Comune di nascita sia di quello
di registrazione, nonché gli estremi della registrazione riferiti a tale
comune.
Quando la nascita
viene dichiarata nel Comune di residenza del padre (diversa da quello della
madre) l'ufficiale dello stato civile; che iscrive l'atto deve trasmettere copia
dell'atto al Comune di residenza della madre per la successiva trascrizione
neiregistri di stato civile di tale Comune, conformemente alla procedura
seguita per le altre dichiarazioni di nascita rese fuori dal Comune di
residenza della madre nonché per la prima iscrizione anagrafica per nascita del
neonato che deve necessariamente avvenire nel Comune di residenza della
madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A del D.P.R. 30 maggio
1989 n. 223.
C) Altre questioni di carattere generale:
1) Comune di
Nascita
E' stato già
precisato:
a) che il Comune del
luogo di nascita iscrive (in parte I, serie A) la dichiarazione che gli viene
direttamente resa;
b) che lo stesso
Comune trascrive (in parte II, serie B) la dichiarazione di nascita che gli
viene trasmessa dal centro di nascita, quando i genitori del bambino - in
particolare la madre - risiedono nello stesso Comune di nascita;
c) che, se i
genitori del bambino risiedono in Comune diverso da quello in cui è avvenuto il
parto, l'iscrizione e la trascrizione dell'atto di nascita può avvenire nel
Comune di nascita oppure, a scelta dei genitori, nel loro Comune di residenza.
Tanto può avvenire, da parte degli stessi genitori ovvero da parte dei terzi
cui è conferita dal disposto normativo la relativa facoltà, anche nel Centro di
nascita, considerato dal legislatore come luogo di dichiarazione: in tale caso
il Centro, formato l'atto, lo invierà poi, per la sua trascrizione, secondo il
meccanismo congegnato dal legislatore, al comune di residenza dei genitori.
Il Comune del luogo
di nascita, ove l'iscrizione e la trascrizione non avvengano in tale luogo,
rimarrebbe però, in tali casi, formalmente privo di ogni conoscenza e memoria
dell'evento nascita verificatosi nel proprio territorio, nelle condizioni quindi
di non sapere nemmeno in quale Comune sia stata iscritta o trascritta la
dichiarazione di nascita: il Comune dove storicamente è avvenuta la nascita,
non potrebbe pertanto mai soddisfare le richieste di atti e/o informazioni che
in futuro gli dovessero venire rivolte da soggetti privati e/o pubblici.
Al fine di evitare i
problemi che tutto ciò può comportare, si sensibilizzano gli ufficiali dello
stato civile dei Comuni di residenza dei genitori dei neonati, in cui viene
dichiarata o trascritta la nascita di un bambino avvenuta in altro Comune,
perché ne diano sollecitamente comunicazione all'ufficiale dello stato civile
del luogo di nascita.
A quest'ultimo si
consiglia di tenere una rubrica alfabetica annuale per annotarvi, dopo la
ricezione della suddetta comunicazione, le nascite che, benché avvenute nel
proprio Comune, non siano state a lui dichiarate o da lui trascritte e per le
quali in futuro potrà essere così meglio individuato il Comune in cui è stato
registrato l'atto di nascita.
2) Certificazione delle nascite dichiarate presso i centri di nascita
Le direzioni
sanitarie chiamate a formare l'atto di nascita mediante la redazione del
processo verbale della dichiarazione loro resa, non possono rilasciare estratti
per copia integrale ovvero per riassunto dai registri di stato civile, perché
non hanno tali registri.
Le relative
certificazioni restano quindi riservate agli ufficiali dello stato civile dei
Comuni di residenza dei genitori che hanno trascritto nei propri registri
l'atto di nascita trasmesso dallaDirezione Sanitaria: Naturalmente i Direttori
Sanitari del Centro di nascita potranno rilasciare agli interessati che ne
facciano richiesta copia del processo verbale della dichiarazione di nascita
resa presso le direzioni sanitarie.
Nelle certificazioni
di stato civile (ed anche in quelle anagrafiche) dovrà d'ora in poi indicarsi
non solo il Comune di nascita ma anche, ove ne ricorra l'ipotesi, il Comune
diverso in cui la nascita è stata registrata. E come già detto gli estremi
della registrazione devono essere riferiti a quest'ultimo Comune.
3)Dichiarazioni
tardive di nascita
La dichiarazione
tardiva può essere indifferentemente resa o all'ufficiale dello stato civile
del Comune di nascita o a quello del Comune di residenza dei genitori (in tale
ultima ipotesi ad opera soltanto dai genitori del bambino).
L'ufficiale di stato
civile che riceve la dichiarazione tardiva, nel provvedere alle incombenze di
cui all'art. 68 dell'ordinamento dello stato civile, si rivolgerà per la
trasmissione del prescritto rapporto, al Procuratore della Repubblica
territorialmente competente sul Comune il cui ufficiale dello stato civile ha
formato tardivamente l'atto.
La dichiarazione
tardiva non può mai essere resa presso il Centro di nascita, che è invece
unicamente legittimato come già detto, a raccogliere, nei termini previsti,
con norma di natura speciale e dunque limitatamente derogatoria, le
dichiarazioni di nascita che in via ordinaria andrebbero invece rese ai
competenti ufficiali di stato civile.
4) Omessa dichiarazione
di nascita
Nel caso di cui
all'art. 69 dell'Ordinamento dello stato civile, il prescritto rapporto deve
essere inviato al Procuratore della Repubblica che ha competenza territoriale
sul Comune di appartenenza dell'ufficiale di stato civile rapportante.
Il suddetto
Procuratore della Repubblica si attiverà per l'instaurazione del procedimento
di formazione dell'atto di nascita a suo tempo omesso.
5) Dichiarazioni
di nascita rese all'autorità consolare da cittadini italiani che si trovano
all'estero
Ai Sensi dell'art.
49 dell'Ordinamento dello stato civile le dichiarazioni per gli atti di nascita
da parte dei cittadini italiani che si trovano all'estero vanno rese innanzi
alle Autorità consolari del luogo di nascita: Poiché in tale ipotesi i consoli
svolgono funzioni di ufficiale di stato civile, ne consegue (visto l'art. 2
comma 4, della legge 127/97, con il quale è stato eliminato l'obbligo della
presenza di testimoni) che anche nei registri consolari va eliminata, mediante
sua interlineatura, la dicitura relativa ai testimoni.
6) Modifiche dei
Modelli A, B, C, D, E, allegati alla precedente circolare del 23/5/97 Modello E
I modelli sub A,
B, C e D sono stati oggetto di alcuni necessari ritocchi:
di ciascuno di essi si è pertanto predisposta una nuova versione (in
sostituzione di quelle precedenti) secondo i fac-simili allegati alla presente
lettera-circolare.
Sub E si allega anche un modello per i casi di nascite plurime.
Si prega, pertanto,
di voler immediatamente utilizzare i nuovi modelli di cui si tratta.
7) Registro delle
operazioni inerenti le nascite avvenute negli ospedali o nelle case di cura:
Modello F.
Sub F, si allega infine un fac-simile di registro, di cui vorranno immediatamente
dotarsi le direzioni sanitarie dei centri di nascita, in cui annotare le
operazioni concernenti le dichiarazioni di nascita.
I sigg. Procuratori
Generali, cui la presente nota è diretta, sono pertanto pregati di volerne
curare la sollecita trasmissione ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso i
Tribunali dei rispettivi distretti per il successivo inoltro agli ufficiali di
stato civile di ciascun circondario.
Le altre Autorità in
indirizzo vorranno cortesemente provvedere alla massima diffusione della
presente lettera-circolare presso tutte le strutture dipendenti direttamente
interessate.
Si ringrazia per la
collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
(F. HINNA DANESI)