ACCORDO DI
SCHENGEN
Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli stati
dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della
Repubblica Francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle
frontiere comuni. Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la
Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi,
in appresso denominati Parti contraenti, basandosi sull'Accordo di Schengen del
14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere
comuni, avendo deciso di dare attuazione alla volontà manifestata in tale
Accordo di giungere alla soppressione dei controlli sulla circolazione delle
persone alle frontiere comuni e di agevolare il trasporto e la circolazione
delle merci attraverso dette frontiere, considerando che il Trattato che
istituisce le Comunità europee, completato dall'Atto Unico europeo, prevede che
il mercato interno comporta uno spazio interno senza frontiere, considerando
che il fine perseguito dalle Parti contraenti coincide con questo obiettivo,
senza pregiudicare le misure che saranno adottate in applicazione delle
disposizioni del Trattato, considerando che per realizzare tale volontà sono
richieste una serie di misure appropriate ed una stretta cooperazione tra le
Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue:
TITOLO I
Articolo 1
(Definizioni)
Ai sensi della presente
Convenzione, si intende per:
Frontiere interne:
le frontiere terrestri comuni delle Parti contraenti, i loro aeroporti adibiti
al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti regolari di
passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati nel
territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di fuori di
tali territori;
Frontiere esterne:
le frontiere terrestri e marittime, nonchè gli aeroporti ed i porti marittimi
delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne;
Volo interno:
qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle Parti contraenti o
con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di
uno Stato terzo;
Paese terzo:
qualunque Stato diverso dalle "Parti contraenti";
Straniero:
chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee;
Straniero segnalato ai fini della non ammissione:
Tutti gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d'
informazione Schengen conformemente al disposto dell'articolo 96;
Valico di frontiera:
ogni valico autorizzato dalle Autorità competenti per il passaggio delle
frontiere esterne;
Controllo di frontiera:
il controllo alle frontiere che, indipendentemente da qualunque altra ragione,
si fonda sulla semplice intenzione di attraversare la frontiera;
Vettore:
ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale,
per via aerea, marittima o terrestre;
Titolo di soggiorno:
l`autorizzazione, qualunque ne sia la natura rilasciata da una Parte contraente
che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio. Questa definizione
non comprende l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di una Parte
contraente ai fini dell'esame di una domanda di asilo o di una domanda per
ottenere un titolo di soggiorno.
Domanda di asilo:
ogni domanda presentata per
iscritto, oralmente o in altra forma da uno straniero alla frontiera esterna o
nel territorio di una Parte contraente allo scopo di ottenere il riconoscimento
della sua qualità di rifugiato conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28
luglio 1951 relativa allo Status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo
di New York del 31 gennaio 1967, e di beneficiare, in tale qualità, di un
diritto di soggiorno;
Richiedente l`asilo:
ogni straniero che ha presentato
una richiesta di asilo ai sensi della presente Convenzione, sulla quale non vi
è ancora stata una decisione definitiva;
Esame di una domanda
d`asilo:
l'insieme delle procedure
d'esame, di decisione e delle misure adottate in applicazione di decisioni
definitive relative ad una domanda di asilo, esclusa la determinazione della
Parte contraente competente per l'esame della domanda di asilo in applicazione
delle disposizioni della presente Convenzione.
TITOLO II
Soppressione dei
controlli alle frontiere interne e circolazione delle persone
CAPITOLO PRIMO
Passaggio delle frontiere interne
Articolo 2
1. Le frontiere interne possono
essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo
delle persone.
2. Tuttavia, per esigenze di
ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte contraente può, previa
consultazione delle altre Parti contraenti, decidere che, per un periodo
limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera
nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di
sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata, la Parte contraente
interessata adotta le misure necessarie e ne informa il più rapidamente
possibile le altre Parti contraenti.
3. La soppressione del controllo
delle persone alle frontiere interne non pregiudica l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 22, né l'esercizio delle competenze di polizia da
parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di ciascuna
Parte contraente in tutto il suo territorio, né l'obbligo di essere in
possesso, di portare con sè e di esibire titoli e documenti previsti dalla
legislazione di detta Parte contraente.
4. I controlli delle merci sono
effettuati conformemente alle disposizioni pertinenti della presente
Convenzione.
CAPITOLO
SECONDO
Passaggio delle frontiere esterne
Articolo 3
1. Le frontiere esterne possono
essere attraversate, in via di principio, soltanto ai valichi di frontiera e
durante le ore di apertura stabilite. Il Comitato esecutivo adotta disposizioni
più dettagliate e stabilisce le eccezioni e le modalità relative al piccolo
traffico di frontiera, nonchè le norme applicabili a categorie particolari di
traffico marittimo come la navigazione da diporto o la pesca costiera.
2. Le Parti contraenti si impegnano
ad istituire sanzioni nel caso di passaggio non autorizzato delle frontiere
esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate.
Articolo 4
1. Le Parti contraenti
garantiscono che a partire dal 1993 i passeggeri di un volo proveniente da
Stati terzi, che si imbarchino su voli interni, saranno preliminarmente
sottoposti, all` entrata, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano
nell'aeroporto di arrivo del volo esterno. I passeggeri di un volo interno che
si imbarchino su un volo a destinazione di Stati terzi saranno preliminarmente
sottoposti, all'uscita, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano
nell'aeroporto di partenza del volo esterno.
2. Le Parti contraenti adottano
le misure necessarie affinché i controlli possano essere effettuati
conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
3. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano al controllo dei bagagli registrati; detto controllo
avviene rispettivamente nell'aeroporto di destinazione finale o nell'aeroporto
di partenza iniziale.
4. Fino alla data prevista al
paragrafo 1, gli aeroporti sono considerati, in deroga alla definizione delle
frontiere interne, frontiere esterne per i voli interni.
Articolo 5
1. Per un soggiorno non
superiore a tre mesi, l`ingresso nel territorio delle Parti contraenti può
essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:
a. essere in possesso di un
documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera,
quali determinati dal Comitato esecutivo;
b. essere in possesso di un
visto valido, se richiesto;
c. esibire, se necessario, i
documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e
disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del
soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso
un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado
di ottenere legalmente detti mezzi;
d. non essere segnalato ai fini
della non ammissione;
e. non essere considerato
pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni
internazionali di una delle Parti contraenti.
2. L'ingresso nel territorio
delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi
tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente ritenga necessario
derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero
in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata
al territorio della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre
Parti contraenti.
Tali regole non ostano
all'applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo né
a quelle dell'articolo 18.
3. E' ammesso in transito lo
straniero titolare di un`autorizzazione di soggiorno o di un visto di ritorno
rilasciato da una delle Parti contraenti o, se necessario, di entrambi i
documenti, a meno che egli non figuri nell'elenco nazionale delle persone
segnalate dalla Parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.
Articolo 6
1. La circolazione
transfrontiera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo delle autorità
competenti. Il controllo effettuato in base a principi uniformi, nel quadro
delle competenze nazionali e della legislazione nazionale, tenendo conto degli
interessi di tutte le Parti contraenti e per i territori delle Parti
contraenti.
2. I principi uniformi di cui al
paragrafo 1 sono:
a. Il controllo delle persone
non comprende soltanto la verifica dei documenti di viaggio e delle altre
condizioni d'ingresso, di soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche
l'individuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza nazionale e
l'ordine pubblico delle Parti contraenti. Il controllo riguarda anche i veicoli
e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera. Esso è
effettuato da ciascuna Parte contraente in conformità con la propria
legislazione, specialmente per quanto riguarda la perquisizione.
b. Tutte le persone devono
subire per lo meno un controllo che consenta di accertarne l`identità in base
all'esibizione dei documenti di viaggio.
c. All'ingresso, gli stranieri
devono essere sotto posti ad un controllo approfondito, ai sensi delle
disposizioni della lettera a).
d. All'uscita, il controllo
richiesto è effettuato nell'interesse di tutte le Parti contraenti in base alla
normativa sugli stranieri ed ai fini di individuare e prevenire minacce per la
sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle Parti contraenti.
Tale controllo è effettuato in ogni caso nei confronti degli stranieri.
e. Se per circostanze
particolari non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite
delle priorità. A tale riguardo, il controllo della circolazione all'ingresso
ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all'uscita.
3. Le autorità competenti
sorvegliano mediante unità mobili gli spazi delle frontiere esterne tra i
valichi di frontiera; analoga sorveglianza viene effettuata per i valichi di
frontiera al di fuori degli orari di apertura normali. Tale controllo viene
operato per non incoraggiare le persone ad eludere il controllo ai valichi di
frontiera. Le modalità della sorveglianza sono fissate, se del caso, dal
Comitato esecutivo.
4. Le Parti contraenti si
impegnano a costituire un organo appropriato e in numero sufficiente per
esercitare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne.
5. Un controllo di livello
equivalente è effettuato alle frontiere esterne.
Articolo 7
Le Parti contraenti si
forniranno assistenza ed opereranno in stretta e continua collaborazione ai
fini di un'efficace esercizio dei controlli e delle sorveglianze. In
particolare, esse si scambieranno tutte le informazioni pertinenti ed
importanti, eccettuati i dati nominativi individuali, salvo disposizioni
contrarie della presente Convenzione; armonizzeranno, per quanto possibile, le
istruzioni impartite ai servizi incaricati dei controlli e promuoveranno la
formazione e l'aggiornamento uniforme del personale addetto ai controlli. Tale
cooperazione può realizzarsi con scambio di funzionari di collegamento.
Articolo 8
Il Comitato esecutivo adotta le
decisioni necessarie relative alle modalità pratiche di esecuzione del
controllo e della sorveglianza delle frontiere.
CAPITOLO
TERZO
Visti
Sezione 1
Visti per i soggiorni di breve durata
Articolo 9
1. Le Parti contraenti si
impegnano ad adottare una politica comune per quanto riguarda la circolazione
delle persone ed in particolare il regime dei visti. A tale scopo esse si
forniscono mutua assistenza. Le Parti contraenti si impegnano a proseguire di
comune accordo l`armonizzazione della loro politica in materia di visti.
2. Per quanto si riferisce ai
Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un regime di visti comune a tutte
le Parti contraenti al momento della firma della presente Convenzione e dopo
tale firma, il regime dei visti potrà essere modificato soltanto con il comune
accordo di tutte le Parti contraenti. Una Parte contraente può derogare in via
eccezionale al regime comune di visti nei confronti di uno Stato terzo per
motivi imperativi di politica nazionale che richiedono una decisione urgente.
Essa dovrà dapprima consultare le altre Parti contraenti e, nella sua
decisione,tenere conto dei loro interessi nonchè delle conseguenze della decisione
stessa.
Articolo 10
1. E' istituito un visto
uniforme valido per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti. Il
visto, la cui durata di validità è disciplinata dall'articolo 11, può essere
rilasciato per un soggiorno massimo di tre mesi.
2. Fino all'istituzione di tale
visto, le Parti contraenti riconosceranno i rispettivi visti nazionali,
semprechè il loro rilascio avvenga in base a condizioni e criteri comuni
stabiliti nell'ambito delle disposizioni pertinenti del presente Capitolo.
3. In deroga al disposto dei
paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di limitare la
validità territoriale del visto in base a modalità comuni stabilite nel quadro
delle disposizioni pertinenti del presente Capitolo.
Articolo 11
Il visto istituito all'articolo
10 può essere:
a. un visto di viaggio valido
per uno o più ingressi, purché né la durata di un soggiorno ininterrotto, né il
totale dei soggiorni successivi siano superiori a tre mesi per semestre a
decorrere dalla data del primo ingresso;
b. un visto di transito che
consenta al titolare di transitare una, due o eccezionalmente più volte sul
territorio delle Parti contraenti per recarsi nel territorio di uno Stato
terzo, purché la durata di ogni transito non sia superiore a cinque giorni.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non ostano a che nel corso del semestre considerato una Parte contraente
rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo
territorio.
Articolo 12
1. Il visto uniforme istituito
all'articolo 10, paragrafo 1 è rilasciato dalle autorità diplomatiche e
consolari delle Parti contraenti e, se del caso, dalle autorità delle Parti
contraenti designate conformemente all'articolo 17.
2. La Parte contraente
competente per il rilascio del visto è, in linea di principio, quella della
destinazione principale. Se non è possibile stabilire tale destinazione, il
visto deve essere rilasciato, in linea di massima, dalla sede diplomatica o
consolare della Parte contraente in cui avviene il primo ingresso.
3. Il Comitato esecutivo
specifica le modalità d'applicazione ed in particolare i criteri per
determinare la destinazione principale.
Articolo 13
1. Nessun visto può essere
apposto su un documento di viaggio scaduto.
2. La durata di validità del
documento di viaggio deve essere superiore a quella del visto, tenuto conto del
periodo di utilizzo di quest'ultimo. Essa deve permettere allo straniero di
ritornare nel proprio paese di origine o di entrare in un paese terzo.
Articolo 14
1. Nessun visto può essere
apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuna
delle Parti contraenti. Se il documento di viaggio è valido soltanto per una o più
Parti contraenti, il visto da apporre sarà limitato a quella o quelle Parti
contraenti.
2. Qualora il documento di
viaggio non sia riconosciuto valido da una o più Parti contraenti, il visto può
essere rilasciato sotto forma di autorizzazione sostitutiva del visto.
Articolo 15
In linea di principio, i visti
di cui all'articolo 10 possono essere rilasciati soltanto se lo straniero
soddisfa le condizioni di ingresso stabilite nell'articolo 5, paragrafo 1,
lettere a, c, d ed e.
Articolo 16
Se una Parte contraente reputa
necessario derogare, per uno dei motivi indicati nell'articolo 5, paragrafo 2,
al principio stabilito all'articolo 15, e rilascia un visto ad uno straniero
che non soddisfa tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, la validità di detto visto sarà limitata al territorio di tale
Parte che dovrà informarne le altre Parti contraenti.
Articolo 17
1. Il Comitato esecutivo adotta
le norme comuni per l' esame delle domande di visto, ne sorveglia la corretta
applicazione e le adegua alle nuove situazioni e circostanze.
2. Il Comitato esecutivo
specifica inoltre i casi nei quali il rilascio di un visto è subordinato alla
consultazione dell'autorità centrale della Parte contraente adita nonchè, se
del caso, delle autorità centrali delle altre Parti contraenti.
3. Il Comitato esecutivo prende
inoltre le decisioni necessarie relative ai punti seguenti:
a. documenti di viaggio che possono essere muniti di un visto;
b. autorità incaricate del
rilascio dei visti;
c. condizioni di rilascio dei
visti alla frontiera;
d. forma, contenuto, durata di
validità dei visti e diritti da riscuotere per il rilascio;
e. condizioni per la proroga e
il rifiuto dei visti indicati alle lettere c e d, nel rispetto degli interessi
di tutte le Parti contraenti;
f. modalità di limitazione della
validità territoriale dei visti;
g. principi per l'elaborazione
di un elenco comune degli stranieri segnalati ai fini della non ammissione,
fatto salvo l'articolo 96.
Sezione 2
Visti per soggiorni di
lunga durata
Articolo 18
1. I visti per un soggiorno di
oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati da una delle Parti contraenti
conformemente alla propria legislazione. Un visto di questo tipo permette al
titolare di transitare dal territorio delle altre Parti contraenti per recarsi
nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto, salvo se egli
non soddisfi le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettere a, d ed e, ovvero figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate
dalla Parte contraente sul cui territorio desidera transitare.
CAPITOLO QUARTO
Condizioni di circolazione degli stranieri
Articolo 19
1. Gli stranieri titolari di un
visto uniforme, entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti
contraenti, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti
contraenti per il periodo di validità del visto, semprechè soddisfino le
condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d, ed
e.
2. Fino all'introduzione del
visto uniforme, gli stranieri titolari di un visto rilasciato da una delle
Parti contraenti, entrati regolarmente nel territorio di una di esse, possono
circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il
periodo di validità del visto e per tre mesi al massimo a decorrere dalla data
del primo ingresso, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.
3. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano ai visti la cui validità è oggetto di una limitazione
territoriale conformemente alle disposizioni del Capitolo 3 del presente
Titolo.
4. Le disposizioni del presente
articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell`articolo 22.
Articolo 20
1. Gli stranieri non soggetti
all'obbligo del visto possono circolare liberamente nei territori delle Parti
contraenti per una durata massima di tre mesi nel corso di un periodo di sei
mesi a decorrere dalla data del primo ingresso, semprechè soddisfino le
condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed
e.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non ostano al diritto di ciascuna Parte contraente di prorogare oltre i tre
mesi il soggiorno di uno straniero nel proprio territorio in circostanze
eccezionali ovvero in applicazione delle disposizioni di un accordo bilaterale
concluso prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
3. Le disposizioni del presente
articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.
Articolo 21
1. Gli stranieri in possesso di
un titolo di soggiorno rilasciato da una delle Parti contraenti possono, in
forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purché tali documenti siano
in corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre
mesi nel territorio delle altre Parti contraenti, semprechè soddisfino le
condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c ed e, e
non figurino nell' elenco nazionale delle persone segnalate della Parte
contraente interessata.
2. Il paragrafo 1 si applica
altresì agli stranieri titolari di un'autorizzazione provvisoria di soggiorno,
rilasciata da una delle Parti contraenti, e di un documento di viaggio
rilasciato da detta Parte contraente.
3. Le Parti contraenti
comunicano al Comitato esecutivo l'elenco dei documenti che esse rilasciano con
valore di titolo di soggiorno o di autorizzazione provvisoria di soggiorno e di
documento di viaggio ai sensi del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente
articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell' articolo 22.
Articolo 22
1. Gli stranieri entrati
regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti sono tenuti a
dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna Parte
contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio
entrano. Tale dichiarazione può essere sottoscritta, a scelta di ciascuna Parte
contraente, sia all'ingresso, sia, entro tre giorni lavorativi a decorrere
dall'ingresso, nel territorio della Parte contraente nel quale entrano.
2. Gli stranieri residenti nel
territorio di una delle Parti contraenti che si recano nel territorio di
un'altra Parte contraente sono soggetti all'obbligo di dichiarare la loro
presenza di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna Parte contraente
stabilisce le deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e le comunica al
Comitato esecutivo.
Articolo 23
1. Lo straniero che non soddisfa
o che non soddisfi più le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili
nel territorio di una delle Parti contraenti deve, in linea di principio,
lasciare senza indugio i territori delle Parti contraenti.
2. Lo straniero in possesso di
un titolo di soggiorno o di un autorizzazione di soggiorno temporanea in corso
di validità rilasciati da un'altra Parte contraente, deve recarsi senza indugio
nel territorio di tale Parte contraente.
3. Qualora lo straniero di cui
sopra non lasci volontariamente il territorio o se può presumersi che non lo
farà, ovvero se motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongono
l'immediata partenza dello straniero, quest'ultimo deve essere allontanato dal
territorio della Parte contraente nel quale è stato fermato, alle condizioni
previste dal diritto nazionale di tale Parte contraente. Se in applicazione di
tale legislazione l'allontanamento non è consentito, la Parte contraente
interessata può ammettere l'interessato a soggiornare nel suo territorio.
4. L'allontanamento può avvenire
dal territorio di tale Stato verso il paese di origine della persona o verso
qualsiasi altro Stato nel quale egli può essere ammesso, in applicazione delle
disposizioni pertinenti degli accordi di riammissione conclusi dalle Parti
contraenti.
5. Le disposizioni del paragrafo
4 non ostano alle disposizioni nazionali relative al diritto di asilo né
all'applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo
status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio
1967, né alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e
dell'articolo 33, paragrafo 1 della presente Convenzione.
Articolo 24
Fatti salvi i criteri e le
modalità pratiche appropriati che saranno definiti dal Comitato esecutivo, le
Parti contraenti compensano tra di loro gli squilibri finanziari che possono
risultare dall'obbligo di allontanamento previsto all'articolo 23, ove detto
allontanamento non possa avvenire a spese dello straniero.
CAPITOLO
QUINTO
Titoli di soggiorno e segnalazioni ai fini della non ammissione
Articolo 25
1. Qualora una Parte contraente preveda di
accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non
ammissione, essa consulta preliminarmente la Parte contraente che ha effettuato
la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest'ultima; il titolo di
soggiorno sarà accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o
in conseguenza di obblighi internazionali.
Se il titolo di soggiorno. viene rilasciato, la Parte contraente che ha
effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest`ultima ma può tuttavia
iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate.
2. Qualora risulti che uno
straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da
una delle Parti contraenti è segnalato si fini della non ammissione, la Parte
contraente che ha effettuato la segnalazione consulta la Parte che ha rilasciato
il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare
il titolo stesso.
Se il documento di soggiorno non
viene ritirato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede
al ritiro di quest` ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio
elenco nazionale delle persone segnalate.
Misure di accompagnamento
Articolo 26
1. Fatti salvi gli obblighi
derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York
del 31 gennaio 1967, le Parti contraenti si impegnano ad introdurre nelle
rispettive legislazioni nazionali le seguenti regole:
a. Se ad uno straniero viene
rifiutato l'ingresso nel territorio di una Parte contraente, il vettore che lo
ha condotto alla frontiera esterna per via aerea, marittima o terrestre è
tenuto a prenderlo immediatamente a proprio carico. A richiesta delle autorità
di sorveglianza della frontiera, egli deve ricondurre lo straniero. nel Paese
terzo dal quale è stato trasportato, nel Paese terzo che ha rilasciato il
documento di viaggio in suo possesso durante il viaggio o in qualsiasi altro
Paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione.
b. Il vettore è tenuto ad
adottare ogni misura necessaria per accertarsi che lo straniero trasportato per
via aerea o marittima sia in possesso dei documenti di viaggio richiesti per
l'ingresso nei territori delle Parti contraenti.
2. Fatti salvi gli obblighi
derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
relativa allo status dei rifugiati quale emendata dal Protocollo di New York
del 31 gennaio 1967, e nel rispetto del proprio diritto costituzionale, le
Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nei confronti dei vettori
che trasportano per via aerea o marittima, da un paese terzo verso il loro
territorio, stranieri che non sono in possesso dei documenti di viaggio
richiesti.
3. Le disposizioni del paragrafo
1, lettera b e del paragrafo 2 si applicano ai vettori di gruppi. che
effettuano collegamenti stradali internazionali con autopullmann, ad eccezione
del traffico frontaliero.
Articolo 27
1. Le Parti contraenti si
impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o
tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare
nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di
detta Parte contraente relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri.
2. Qualora una Parte contraente venga
informata di fatti indicati nel paragrafo 1 che costituiscono una violazione
della legislazione di un'altra Parte contraente, essa ne informa quest`ultima.
3. La Parte contraente la cui
legislazione è stata violata e che chiede ad un'altra Parte contraente di
perseguire i fatti indicati nel paragrafo 1, dovrà comprovare, mediante
denuncia ufficiale o attestazione delle autorità competenti, le disposizioni
legislative violate.
CAPITOLO SETTIMO
Responsabilità per l'esame delle domande di asilo
Articolo 28
Le Parti contraenti riaffermano
i loro obblighi ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York
del 31 gennaio 1967, senza alcuna restrizione geografica della sfera
d'applicazione di tali strumenti, e ribadiscono il proprio impegno a
collaborare con i servizi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati per la loro applicazione.
Articolo 29
1. Le Parti contraenti si
impegnano a garantire l'esame di ogni domanda di asilo presentata da uno
straniero nel territorio di una di esse.
2. Tale obbligo non implica che
una Parte contraente debba autorizzare in tutti i casi il richiedente asilo ad
entrare o a soggiornare nel proprio territorio.
Ciascuna Parte contraente
conserva il diritto di respingere o di allontanare un richiedente asilo verso
uno Stato terzo, conformemente alle proprie disposizioni nazionali ed ai propri
obblighi internazionali.
3. Qualunque sia la Parte
contraente cui lo straniero presenta la domanda di asilo, soltanto una Parte
contraente è competente per l'esame della domanda. Tale Parte contraente è
determinata in base ai criteri stabiliti nell' articolo 30.
4. Nonostante le disposizioni di
cui al paragrafo 3, ogni Parte contraente conserva il diritto, per ragioni
particolari attinenti soprattutto alla legislazione nazionale, di esaminare una
domanda d'asilo anche se la responsabilità ai sensi della presente Convenzione,
incombe ad un'altra Parte contraente.
Articolo 30
1. La Parte contraente
responsabile per l'esame di una domanda d'asilo determinata nel modo seguente:
a. Se una Parte contraente ha
rilasciato al richiedente l'asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo
di soggiorno, essa è responsabile per l'esame della domanda. Se il visto è
stato rilasciato dietro autorizzazione di un' altra Parte contraente è
competente la Parte contraente che ha dato l`autorizzazione.
b. Se più Parti contraenti hanno
accordato al richiedente l'asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo
di soggiorno, è responsabile la Parte contraente che ha rilasciato il visto o
il titolo di soggiorno avente la scadenza più lontana.
c. Fintantochè il richiedente
asilo non ha lasciato i territori delle Parti contraenti, la responsabilità definita
conformemente alle lettere a e b sussiste anche se la durata di validità del
visto, quale ne sia la natura, o del documento di soggiorno è scaduta. Se il
richiedente l'asilo ha lasciato i territori delle Parti contraenti dopo il
rilascio del visto o del titolo di soggiorno, detti documenti determinano la
responsabilità conformemente alle lettere a e b, a meno che, nel frattempo essi
siano scaduti in virtù delle disposizioni nazionali.
d. Se il richiedente l'asilo è
esonerato dall'obbligo del visto da parte delle Parti contraenti, è
responsabile la Parte Contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente è
entrato nei territori delle Parti contraenti.
Fino alla completa armonizzazione delle politiche dei visti e qualora il
richiedente l'asilo sia esonerato dall'obbligo del visto da parte di talune
Parti contraenti soltanto, è responsabile, fatte salve le disposizioni delle
lettere a, b e c, la Parte contraente dalle cui frontier e esterne il
richiedente è entrato con dispensa dal visto nei territori delle Parti
contraenti.
Se la domanda d'asilo è presentata ad una Parte contraente che ha rilasciato al
richiedente un visto di transito - indipendentemente dal fatto che il
richiedente abbia superato o no il controllo dei passaporti - e se il visto di transito
è stato rilasciato dopo che il paese di transito si è assicurato presso le
autorità consolari o diplomatiche della Parte contraente di destinazione che il
richiedente l'asilo soddisfa le condizioni di ingresso nella Parte contraente
di destinazione, quest'ultima è competente per l'esame della domanda.
e. Se il richiedente l'asilo è
entrato nei territori delle Parti contraenti senza essere in possesso. di uno o
più documenti che consentono di varcare la frontiera, stabiliti dal Comitato
esecutivo, responsabile la Parte contraente dalle cui frontiere esterne il
richiedente asilo è entrato nei territori delle Parti contraenti.
f. Se uno straniero la cui
domanda d'asilo è già all'esame di una delle Parti contraenti presenta una
nuova domanda, è responsabile la Parte contraente presso la quale la domanda è
in corso di esame.
g. Se uno straniero la cui
domanda di asilo è già stata oggetto di decisione definitiva da parte di una
delle Parti contraenti presenta una nuova domanda, è competente la Parte contraente
che ha esaminato la precedente domanda semprechè il richiedente non abbia
lasciato i territori delle Parti contraenti.
2. Se una Parte contraente ha
deciso di esaminare una domanda di asilo in applicazione dell` articolo 29,
paragrafo 4, la Parte contraente responsabile ai sensi del presente articolo,
paragrafo 1, è liberata dai propri obblighi.
3. Se la Parte contraente
responsabile non può essere designata in base ai criteri stabiliti nei
paragrafi 1 e 2, è responsabile la Parte contraente presso la quale è stata
presentata la domanda di asilo.
Articolo 31
1. Le Parti contraenti
cercheranno di stabilire al più presto quale di esse è responsabile per l'esame
di una domanda di asilo.
2. Qualora ad una Parte
contraente non responsabile ai sensi dell'articolo 30 venga presentata una
domanda di asilo da uno straniero che soggiorna nel suo territorio, detta Parte
contraente può chiedere alla Parte contraente responsabile di accettare il
richiedente per esaminare la domanda.
3. La Parte contraente responsabile
è tenuta ad accettare il richiedente l'asilo di cui al paragrafo 2 qualora la
richiesta sia effettuata entro sei mesi a decorrere dalla presentazione della
domanda di asilo. Se entro tale termine la richiesta non viene effettuata, la
Parte contraente presso la quale la domanda di asilo è stata presentata è
competente per il suo esame.
Articolo 32
La Parte contraente è
responsabile per l'esame della domanda di asilo effettua tale esame
conformemente al proprio diritto nazionale.
Articolo 33
1. Qualora il richiedente
l'asilo si trovi irregolarmente nel territorio di un'altra Parte contraente
durante la procedura di asilo, la Parte contraente responsabile è tenuta a
riaccettarlo.
2. Il paragrafo 1 non si applica
allorchè l'altra Parte contraente ha accordato al richiedente l'asilo un titolo
di soggiorno con validità superiore o pari a un anno. In questo caso la
competenza per l'istruzione della domanda è trasferita all'altra Parte
contraente.
Articolo 34
1. La Parte contraente
responsabile è tenuta a riaccogliere lo straniero la cui domanda di asilo sia
stata definitivamente respinta e che si sia recato nel territorio di un'altra
Parte contraente senza essere autorizzato a soggiornarvi.
2. Tuttavia, il paragrafo 1 non
si applica se la Parte contraente responsabile abbia provveduto ad allontanare
lo straniero dai territori delle Parti contraenti.
Articolo 35
1. La Parte contraente che ha
riconosciuto ad uno straniero lo status di rifugiato e gli ha concesso il
diritto di soggiorno è tenuta ad assumere la responsabilità dell'esame della
domanda di asilo di un membro della sua famiglia, semprechè gli interessati
siano consenzienti.
2. Sono membri della famiglia ai
sensi del paragrafo 1 il coniuge o il figlio non sposato di età inferiore ai
diciotto anni oppure, se il rifugiato è celibe o nubile di età inferiore ai
diciotto anni, il padre o la madre.
Articolo 36
Ciascuna Parte contraente
responsabile dell'esame della domanda di asilo può, per motivi umanitari,
basati in particolare su motivi familiari o culturali, chiedere ad un'altra
Parte contraente di accettare tale responsabilità semprechè l'interessato lo
desideri. La Parte contraente sollecitata valuta se può accogliere o no detta
richiesta.
Articolo 37
1. Le autorità competenti delle
Parti contraenti si comunicano reciprocamente quanto più presto possibile le
informazioni riguardanti:
a. le nuove normative o le nuove
misure adottate nel settore del diritto di asilo o del trattamento dei
richiedenti l'asilo, al più tardi al momento della loro entrata in vigore;
b. i dati statistici relativi
agli arrivi mensili di richiedenti l'asilo, indicando i principali paesi di
provenienza e, se disponibili, le decisioni relative a domande di asilo;
c. l'emergere o l'aumento
notevole di taluni gruppi di richiedenti l'asilo e le informazioni di cui
dispongono al riguardo;
d. le decisioni fondamentali nel
settore del diritto di asilo.
2. Le Parti contraenti
garantiscono inoltre una stretta cooperazione nella raccolta di informazioni
sulla situazione nei paesi di provenienza dei richiedenti l'asilo, per poterne
effettuare una valutazione comune.
3. Ogni indicazione fornita da
una Parte contraente in merito al trattamento riservato delle informazioni da
essa comunicate deve essere rispettata dalle altre Parti contraenti.
Articolo 38
1. Ciascuna Parte contraente
trasmette ad ogni altra Parte contraente che ne fa richiesta i dati in suo
possesso riguardanti un richiedente l'asilo necessari allo scopo:
- di determinare la Parte contraente responsabile
per l'esame della domanda di asilo;
- di esaminare la domanda di asilo:
- di adempiere gli obblighi derivanti dal presente capitolo.
2. Tali dati possono riguardare
esclusivamente
a. l'identità (cognome e nome,
eventualmente precedente cognome, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di
nascita, cittadinanza attuale e precedente del richiedente ed eventualmente dei
suoi familiari)
b. i documenti d'identità e di
viaggio (riferimento, durata della validità, date di rilascio, autorità che li
ha rilasciati, luogo del rilascio ecc.);
c. gli altri elementi necessari
per stabilire l'identità del richiedente;
d. i luoghi di soggiorno e gli
itinerari di viaggio;
e. i documenti di soggiorno o i
visti rilasciati da una Parte contraente;
f. il luogo in cui è stata
presentata la domanda di asilo;
g. se del caso, la data di
presentazione di una domanda di asilo precedente, la data di presentazione
della domanda attuale, lo stato della procedura, il contenuto della decisione
presa.
3. Inoltre, una Parte contraente
può chiedere ad un'altra Parte contraente di comunicarle i motivi addotti dal
richiedente l'asilo a sostegno della propria domanda e, se del caso, i motivi
della decisione presa nei suoi confronti. La Parte contraente richiesta valuta
la possibilità di dar seguito alla richiesta ad essa presentata. La
comunicazione di tali informazioni è subordinata in ogni caso all'assenso del
richiedente l'asilo.
4. Lo scambio di dati avviene a
richiesta di una Parte contraente e può essere effettuato soltanto tra le
autorità la cui designazione è comunicata da ciascuna Parte contraente al
Comitato esecutivo.
5. I dati scambiati possono
essere usati soltanto per gli scopi di cui al paragrafo 1. Essi possono essere
comunicati soltanto alle autorità ed alle giurisdizioni incaricate:
- di determinare la Parte contraente responsabile
per l'esame della domanda di asilo;
- dell'esame della domanda;
- dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolo.
6. La Parte contraente che trasmette i dati ne cura
l'esattezza e l'attualitá.
Ove risultasse che detta Parte contraente ha fornito dati inesatti o che non
avrebbero dovuto essere trasmessi, le Parti contraenti destinatarie ne sono
informate immediatamente. Esse debbono rettificare tali informazioni o
eliminarle.
7. Un richiedente l'asilo ha il diritto di farsi
comunicare, a richiesta, le informazioni scambiate che lo riguardano,
fintantochè sono disponibili.
Ove constati che tali informazioni sono inesatte o che non avrebbero dovuto
essere trasmesse, egli ha il diritto di esigerne la rettifica o l`eliminazione.
Le correzioni sono effettuate secondo le modalità di cui al paragrafo 6.
8. In ciascuna Parte contraente
interessata, la trasmissione e la rice zione delle informazioni scambiate sono
messe agli atti.
9. Questi dati sono conservati
per un periodo non superiore a quello necessario ai fini per cui essi sono
stati scambiati. La necessità di conservarli deve essere valutata al momento
opportuno dalla Parte contraente interessata.
10. In ogni caso, alle
informazioni comunicate è accordata almeno la stessa protezione che il diritto
della Parte contraente cui sono destinate riserva a informazioni di tipo
analogo.
11. Se i dati non sono
sottoposti a trattamento automatizzato, ma in altra maniera, ogni Parte
contraente deve adottare le misure appropriate per garantire l'osservanza del
presente articolo mediante controlli efficaci. Se una Parte contraente dispone
di un servizio del tipo di quello menzionato al paragrafo 12 essa può
incaricare tale servizio di assumere i compiti di controllo.
12. Se una o più Parti
contraenti desiderano informatizzare il trattamento di tutti o di una parte dei
dati di cui ai paragrafi 2 e 3, l'informatizzazione è ammessa soltanto se le
Parti contraenti hanno adottato una legislazione applicabile a tale trattamento
che dia attuazione ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28
gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento
automatizzato dei dati di natura personale, e se hanno affidato ad un'istanza
nazionale adeguata il controllo indipendente del trattamento e dell'uso dei
dati trasmessi conformemente alla presente Convenzione.
TITOLO III
Polizia e sicurezza
CAPITOLO PRIMO
Cooperazione tra forze di polizia
Articolo 39
1. Le Parti contraenti si
impegnano a far si` che i rispettivi servizi di polizia si assistano, nel
rispetto della legislazione nazionale ed entro i limiti delle loro competenze,
ai fini della prevenzione e della ricerca di fatti punibili, semprechè la
legislazione nazionale non riservi la domanda alle autorità giudiziarie e la
domanda o la sua esecuzione non implichi l'applicazione di misure coercitive da
parte della Parte contraente richiesta. Se le autorità di polizia richieste non
sono competenti a dar seguito ad una domanda, esse la trasmettono alle autorità
competenti.
2. Le informazioni scritte
fornite dalla Parte contraente richiesta ai sensi delle disposizioni del
paragrafo 1 possono essere usate dalla Parte contraente richiedente per fornire
la prova dei fatti oggetto delle indagini soltanto previo accordo delle
autorità giudiziarie competenti della Parte contraente richiesta.
3. La domanda di assistenza di
cui al paragrafo 1 e le risposte alle medesime possono essere scambiate tra gli
organi centrali incaricati, da ciascuna Parte contraente, dalla cooperazione
internazionale fra polizie.
Se la domanda non può essere fatta in tempo utile con le modalità di cui sopra,
essa può essere rivolta dalle autorità di polizia della Parte contraente
richiedente direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta; queste
ultime possono rispondervi direttamente. In questi casi, l'autorità di polizia
richiedente avverte al più presto della sua domanda diretta l'organo centrale
incaricato, nella Parte contraente richiesta della cooperazione internazionale
fra polizie.
4. Nelle regioni di frontiera,
la cooperazione può essere disciplinata da accordi tra i Ministri competenti
delle Parti contraenti.
5. Le disposizioni del presente
articolo non ostano agli accordi bilaterali più completi, presenti e futuri,
tra Parti contraenti che hanno una frontiera comune. Le Parti contraenti si
informano reciprocamente di tali accordi.
Articolo 40
1. Gli agenti di una delle Parti
contraenti che, nell`ambito di indagine giudiziaria tengono sotto osservazione
nel loro paese una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di
un reato che può dar luogo ad estradizione, sono autorizzati a continuare
questa osservazione nel territorio di un'altra Parte contraente se quest'ultima
ha autorizzato l'osservazione transfrontiera in base ad una domanda di
assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L'autorizzazione può essere
accompagnata da condizioni.
A richiesta, l'osservazione sarà affidata agli agenti della Parte contraente
nel cui territorio viene effettuata.
La richiesta di assistenza giudiziaria di cui al primo comma del presente
paragrafo deve essere rivolta ad un'autorità designata da ciascuna delle Parti
contraenti e competente ad accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta.
2. Nel caso in cui, per motivi
particolarmente urgenti, l'autorizzazione preventiva dell'altra Parte
contraente non possa essere richiesta, gli agenti incaricati sono autorizzati a
continuare l'osservazione oltre frontiera di una persona che si presume abbia
commesso reati elencati nel paragrafo 7, alle seguenti condizioni:
a. Durante l'osservazione, il
passaggio della frontiera sarà immediatamente comunicato all'autorità della
Parte contraente di cui al paragrafo 5 nel territorio della quale
l'osservazione continua;
b. Sarà trasmessa senza indugio
una richiesta di assistenza giudiziaria conformemente al paragrafo 1 con l`indicazione
dei motivi che giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione
preventiva.
L'osservazione cesserà non appena la Parte contraente nel cui territorio essa
avviene ne faccia richiesta a seguito della comunicazione di cui alla lettera
a. ovvero della richiesta di cui alla lettera b. oppure se non è stata ottenuta
l `autorizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera.
3. L'osservazione di cui ai
paragrafi 1 e 2 può essere effettuata soltanto alle seguenti condizioni
generali:
a. Gli agenti addetti
all'osservazione devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo ed
al diritto della Parte contraente sul cui territorio essi operano; debbono
ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti.
b. Fatti salvi i casi previsti
al paragrafo 2, durante la osservazione gli agenti saranno muniti di un
documento attestante che l'autorizzazione è stata accordata.
c. Gli agenti addetti
all'osservazione debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la
loro qualifica ufficiale.
d. Durante l'osservazione gli
agenti ad essa addetti possono portare le armi d'ordinanza, salvo espressa
decisione contraria della Parte richiesta; il loro uso è vietato, salvo in caso
di legittima difesa.
e. L'ingresso nei domicili e nei
luoghi non accessibili al pubblico è vietato.
f. Gli agenti addetti
all'osservazione non possono fermare né arrestare la persona che ne è oggetto.
g. Ogni operazione sarà oggetto
di rapporto alle autorità della Parte contraente nel cui territorio è stata
effettuata; può essere richiesta la comparizione personale degli agenti addetti
all'osservazione.
h. Se le autorità della Parte
contraente nel cui territorio ha avuto luogo l'osservazione lo richiedono, le
autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti ad essa addetti
forniscono il loro apporto all'inchiesta conseguente all'operazione alla quale
hanno partecipato, nonchè alle procedure giudiziarie.
4. Gli agenti di cui a paragrafi
1 e 2 sono:
- per quanto riguarda il Regno
del Belgio: i membri della "police judiciaire près les parquets",
della "gendarmerie" e della "police communale", nonchè,
alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo
6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed
esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della polizia
federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per i settori del traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi, gli
agenti dello "Zollfahdungsdienst" (servizio di ricerche doganali)
nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero;
- per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria della "police nationale" e della
"gendarmerie nationale", nonchè, alle condizioni fissate da accordi
bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si
riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il
trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della "
gendarmerie" e della "police" nonchè, alle condizioni fissate da
appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto
si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il
trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Regno
dei Paesi Bassi: gli agenti della "Rijkspolitie" e della
"Gemeentepolitie" nonchè, alle condizioni fissate da appropriati
accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, gli agenti del servizio fiscale di
informazioni e ricerca competenti in materia di dazi doganali per quanto si
riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico di armi ed esplosivi
ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
5. L'autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 è:
- per quanto riguarda il Regno del Belgio: il
Commissariat gènéral de la Police Judiciaire;
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: il Bundeskriminalamt;
- per quanto riguarda la Repubblica francese: la Direction centrale de la
Police Judiciaire;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: il Procureur gènéral
d'Etat;
- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: il Landelijk Officier van
Justitie competente per l'osservazione transfrontiera.
6. Le Parti contraenti possono
estendere sul piano bilaterale il campo d'applicazione del presente articolo ed
adottare disposizioni supplementari in esecuzione dell'articolo stesso.
7. L'osservazione di cui al paragrafo 2 può essere
effettuata soltanto per uno dei reati seguenti:
- assassinio,
- omicidio,
- stupro,
- incendio doloso,
- moneta falsa,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- sequestro di persona e presa in ostaggio,
- tratta di persone,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- infrazione alle normative in materia di armi ed esplosivi,
- distruzione mediante esplosivi,
- trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
Articolo 41
1. Gli agenti di una delle Parti
contraenti che nel proprio paese inseguono una persona colta in flagranza di
commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 4 o di partecipazione alla
commissione di uno di tali reati, sono autorizzati a continuare l'inseguimento
senza autorizzazione preventiva nel territorio di un'altra Parte contraente
quando le autorità competenti dell'altra Parte contraente non hanno potuto
essere previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio, data la
particolare urgenza, mediante uno dei mezzi di comunicazione previsti
all'articolo 44, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul posto in
tempo per riprendere l'inseguimento.
Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la persona inseguita, che si
trovi in stato di arresto provvisorio o stia scontando una pena privativa della
libertà sia evasa.
Al più tardi al momento di
attraversare la frontiera gli agenti impegnati nell'inseguimento avvertono le
autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio esso avviene.
L'inseguimento cessa non appena la Parte contraente nel cui territorio esso
deve avvenire lo richiede. A richiesta degli agenti impegnati nell'inseguimento
le autorità localmente competenti fermano la persona inseguita per verificarne
l'identità o procedere al suo arresto.
L'inseguimento è effettuato secondo una delle seguenti modalità, quale definita
con la dichiarazione di cui al paragrafo 9:
a. Gli agenti impegnati
nell'inseguimento non hanno diritto di fermare la persona.
b. Se non è stata formulata
alcuna richiesta di interrompere l'inseguimento e se le competenti autorità
locali non possono intervenire abbastanza rapidamente, gli agenti impegnati
nell`inseguimento pos sono fermare la persona inseguita fino a quando gli
agenti della Parte contraente nel cui territorio avviene l'nseguimento, che
dovranno essere informati senza ritardo, non possano verificarne l'identità o
procedere al suo arresto.
3. L'inseguimento è effettuato
conformemente ai paragrafi 1 e 2 secondo una delle seguenti modalità, quale
definita dalla dichiarazione di cui al paragrafo 9:
a. in una zona o per un periodo
di tempo dal momento del passaggio della frontiera, da stabilirsi con la
dichiarazione;
b. senza limiti di spazio o di
tempo.
4. Nella dichiarazione di cui al
paragrafo 9 le Parti contraenti determinano i reati di cui al paragrafo 1 in
base ad uno dei modi seguenti:
a. I seguenti reati:
- assassinio,
- omicidio,
- stupro,
- incendio doloso,
- moneta falsa,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- sequestro di persona e presa in ostaggio,
- tratta di persone,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- infrazioni alle normative in materia di armi e esplosivi,
- distruzione mediante esplosivi,
- trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi,
- reato di fuga in seguito ad incidente che abbia causato morte o ferite gravi.
5. I reati che possono dar luogo ad estradizione.
L'inseguimento può essere effettuato soltanto alle seguenti condizioni
generali:
a. Gli agenti impegnati
nell'inseguimento devono attenersi alle disposizioni del presente articolo ed
al diritto della Parte contraente nel cui territorio operano; devono
ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti.
b. L'inseguimento avviene
soltanto attraverso le frontiere terrestri.
c. L'ingresso nei domicili e nei
luoghi non accessibili al pubblico è vietato.
d. Gli agenti impegnati
nell'inseguimento sono facilmente identificabili, per l'uniforme che indossano
ovvero per il bracciale che portano o per il fatto che il loro veicolo è dotato
di accessori posti sopra di esso; è vietato l'uso di abiti civili combinato con
l'uso di veicoli camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali
agenti devono - essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro
qualifica ufficiale.
e. Gli agenti impegnati
nell'inseguimento possono portare le armi di ordinanza: il loro uso è vietato
salvo in caso di legittima difesa.
f. Al fine di essere condotta
dinanzi alle autorità localmente competenti, la persona inseguita, che sia
stata fermata conformemente al paragrafo 2, lettera b, potrà subire soltanto
una perquisizione di sicurezza; durante il suo trasferimento potranno essere
usate manette; gli oggetti in suo possesso potranno essere sequestrati.
g. Dopo ogni operazione di cui
ai paragrafi 1,2 e 3 gli agenti impegnati nell'inseguimento si presentano
dinanzi alle autorità localmente competenti della Parte contraente nel cui
territorio hanno condotto le operazioni e fanno rapporto sulla loro missione a
richiesta di tali autorità, sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando
siano state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; questa
condizione si applica anche qualora l'inseguimento non abbia portato
all'arresto della persona inseguita.
h. Le autorità della Parte
contraente cui appartengono gli agenti impegnata nell'inseguimento forniscono,
se richiesto dalle autorità della Parte contraente nel cui territorio è
avvenuto l'inseguimento, il loro apporto all'indagine conseguente all'operazione
alla quale hanno partecipato, comprese le procedure giudiziarie
6. La persona che, in seguito
all'azione prevista al paragrafo 2 sia stata arrestata dalle competenti
autorità locali può, indipendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta
per essere interrogata. Sono applicabili per analogia le pertinenti norme del
diritto nazionale.
Se detta persona non ha la
cittadinanza della Parte contraente nel cui territorio è stata arrestata, sarà
messa in libertà al più tardi entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le
ore tra mezzanotte e le ore 9.00, a meno che le competenti autorità locali
abbiano preliminarmente ricevuto in qualsiasi forma una domanda di arresto
provvisorio a scopo di estradizione
7. Gli agenti di cui ai
paragrafi precedenti sono:
- per quanto riguarda il Regno
del Belgio: i membri della police judiciaire près les parquets della
"gendarmerie" e della "police communale", nonchè, alle
condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i
doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi
ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della
polizia federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per i settori del
traffico illecito stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi,
gli agenti del Zollfahndungsdienst (servizio di ricerche doganali) nella loro
qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero.
- per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria della "police nationale" e della
"gendarmerie nationale" nonchè, alle condizioni fissate da accordi
bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si
riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il
trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della
"gendarmerie" e della "police" nonchè alle condizioni
fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i doganieri,
per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,il traffico di armi ed esplosivi
ed, il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Regno
dei Paesi Bassi: i funzionari della "Rijfispolitie" e della
"Gemeentepolitie nonchè, alle condizioni fissate da appropriati accordi
bilaterali di cui al paragrafo 10, i funzionari del servizio fiscale di
informazioni e di ricerca competenti in materia di dazi, per ciò che si
riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e di esplosivi ed il
trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
8. Il presente articolo non
pregiudica, per le Parti contraenti interessate, l'applicazione dell'articolo 37
del Trattato Benelux sull`estradizione e la mutua assistenza giudiziaria in
materia penale del 27 giugno 1962 modificato dal protocollo dell` 11 maggio
1974.
9. All'atto della firma della presente Convenzione,
ciascuna Parte contraente fa una dichiarazione nella quale determina, in base
alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, le modalità di esecuzione
dell'inseguimento nel suo territorio per ciascuna delle Parti contraenti con
cui ha una frontiera comune.
Una Parte contraente può sostituire in qualsiasi momento la propria
dichiarazione con un'altra, purché quest'ultima non restringa la portata della
precedente.
Ogni dichiarazione è fatta previa concertazione con ciascuna delle Parti
contraenti interessate ed in uno spirito di equivalenza dei regimi applicabili
da una parte e dell' altra delle frontiere interne.
10. Le Parti contraenti possono
estendere sul piano bilaterale il campo d'applicazione del paragrafo 1 ed
adottare disposizioni supplementari in esecuzione del presente articolo.
Articolo 42
Nel corso delle operazioni di
cui agli articoli 40 e 41, gli agenti in missione nel territorio di un'altra
Parte contraente sono assimilati agli agenti di quest'ultima per quanto
riguarda le infrazioni che dovessero subire o commettere.
Articolo 43
1. Quando, conformemente agli
articoli 40 e 41 della presente convenzione, gli agenti di una Parte contraente
operano nel territorio di un'altra Parte contraente, la prima Parte contraente
è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione,
conformemente al diritto della Parte contraente nel cui territorio operano.
2. La Parte contraente nel cui
territorio sono causati i danni ai cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione
di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.
3. La Parte contraente i cui
agenti hanno causato danni a terzi nel territorio di un'altra Parte contraente
rimborsa integralmente a quest'ultima le somme versate alle vittime o ai loro
aventi diritto.
4. Fatto salvo l'esercizio dei
propri diritti nei confronti di terzi e ad eccezione di quanto disposto dal
paragrafo 3, ciascuna Parte contraente rinuncerà, nel caso previsto al
paragrafo 1, a chiedere il rimborso dell'importo dei danni da essa subiti ad
un'altra Parte contraente.
Articolo 44
1. Conformemente alle
convenzioni internazionali pertinenti e tenuto conto delle circostanze locali e
delle possibilità tecniche, le Parti contraenti installano, specialmente nelle
regioni di frontiera, linee telefoniche, radio, telex ed altri collegamenti diretti
per facilitare la cooperazione fra forze di polizia e doganali, in particolare
per la trasmissione in tempo utile di informazioni nell'ambito
dell'osservazione e dell'inseguimento transfrontalieri.
2. Oltre a queste misure da
prendere nel breve termine, esse esamineranno in particolare le seguenti
possibilità:
a. scambio di materiali o
assegnazione di funzionari di collegamento dotati del materiale radio
appropriato;
b. l'ampliamento delle bande di
frequenze utilizzate nelle zone di frontiera;
c. la creazione di un
collegamento comune ai servizi di polizia e doganali che operano nelle zone
stesse;
d. coordinamento dei loro piani
di acquisto di attrezzature di comunicazione, nella prospettiva di installare
sistemi di comunicazione normalizzati e compatibili.
Articolo 45
1. Le Parti contraenti si
impegnano ad adottare le misure necessarie per garantire che:
a. il responsabile di una
struttura che fornisce alloggio o il suo preposto vigilino affinchè gli
stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti contraenti e di
altri Stati membri delle Comunità europee eccettuati i coniugi o i minorenni
che li accompagnano o i membri di un gruppo, compilino e firmino personalmente
le schede di dichiarazione e provino le loro identità esibendo un documento
d'identità valido;
b. le schede di dichiarazione
compilate siano conservate a disposizione delle autorità competenti o trasmesse
a queste ultime, semprechè esse lo reputino necessario per prevenire minacce,
per azioni penali o per far luce sulla sorte di persone scomparse o vittime di
incidenti, salvo se diversamente disposto dalla legislazione nazionale.
2. La disposizione del paragrafo
1 si applica per analogia alle persone alloggiate in altri luoghi gestiti da
chi esercita la professione di locatore, in particolare in tende, roulotte e
battelli.
Articolo 46
1. In casi particolari ciascuna
Parte contraente può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e senza
esserci invitata, comunicare alla Parte contraente interessata informazioni che
possono essere importanti per quest'ultima ai fini dell` assistenza per la
repressione di futuri reati, della prevenzione di reati o di minacce per
l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
2. Lo scambio di informazioni
avviene, fatto salvo il regime di cooperazione nelle regioni frontaliere di cui
all'articolo 39, paragrafo 4, per il tramite di un organo centrale da
designare. In casi particolarmente urgenti, lo scambio di informazioni ai sensi
del presente articolo può avvenire direttamente tra le autorità di polizia
interessate, salvo disposizioni nazionali contrarie.
L'organo centrale ne è avvertito
quanto prima.
Articolo 47
1. Le Parti contraenti possono
concludere accordi bilaterali che consentono il distacco, a tempo determinato o
indeterminato, di funzionari di collegamento di una Parte contraente presso i
servizi di polizia dell'altra Parte contraente.
2. Scopo del distacco di
funzionari di collegamento a tempo determinato o indeterminato è di promuovere
ed accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti, soprattutto fornendo
assistenza:
a. in forma di scambio di
informazioni per la lotta preventiva e repressiva contro la criminalità;
b. nell'esecuzione di richieste
di mutua assistenza giudiziaria e frapolizie in materia penale;
c. per le esigenze inerenti allo
svolgimento dei compiti delle autorità incaricate della sorveglianza delle
frontiere esterne.
3. I funzionari di collegamento
hanno il compito di formulare pareri e fornire assistenza. Non sono competenti
per attuare autonomamente misure di Polizia. Essi forniscono informazioni e
svolgono compiti nell'ambito delle istruzioni loro impartite dalla Parte
contraente d'origine e dalla Parte contraente presso la quale sono distaccati.
Essi fanno regolarmente rapporto al capo del servizio di polizia presso il
quale sono distaccati.
4. Le Parti contraenti possono
convenire, in ambito bilaterale o multilaterale, che i funzionari di
collegamento di una Parte contraente distaccati presso Stati terzi rappresentino
anche gli interessi di una o più altre Parti contraenti. In base a tali
accordi, i funzionari di collegamento distaccati presso Stati terzi forniscono
informazioni ad altre Parti contraenti, a richiesta o di propria iniziativa, e
svolgono compiti per conto di esse nei limiti delle loro competenze. Le Parti
contraenti si informano reciprocamente, delle loro intenzioni riguardo al
distacco di funzionari di collegamento in Stati terzi.
CAPITOLO
SECONDO
Assistenza giudiziaria in materia penale
Articolo 48
1. Le disposizioni del presente
capitolo mirano a completare la convenzione europea di mutua assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e, nelle relazioni tra le
Parti contraenti dell'Unione economica Benelux, il capitolo Il del Trattato
Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27
giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell` 11 maggio 1 974 e a
facilitare l`applicazione di detti accordi.
2. Il disposto del paragrafo 1
non pregiudica l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi
bilaterali in vigore tra le Parti contraenti.
Articolo 49
L'assistenza giudiziaria è
accordata anche:
a. in procedimenti per fatti
che, in base al diritto nazionale di una o di entrambe le Parti contraenti,
sono punibili a titolo di infrazioni a regolamenti perseguite da autorità
amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti a una
giurisdizione competente, in particolare, in materia penale;
b. in procedimenti in materia di
riparazione dei danni causati da provvedimenti presi in caso di procedimenti
penali o da condanne ingiustificate;
c. nelle procedure di grazia;
d. nelle azioni civili collegate
alle azioni penali, fino a che l'esercizio della giurisdizione penale non si è
concluso con la decisione definitiva sull'azione penale.
e. per la notificazione di
comunicazioni giudiziarie relative all'esecuzione di una pena o di una misura
di sicurezza, della riscossione di un'ammenda o del pagamento delle spese del
procedimento;
f. per misure relative alla
sospensione della decisione o alla sospensione dell'esecuzione delle pene o
delle misure di sicurezza, alla liberazione condizionale, al rinvio o
all'interruzione dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza.
Articolo 50
1. Le Parti contraenti si
impegnano ad accordarsi, conformemente alla Convenzione ed al Trattato di cui
all'articolo 48, l`assistenza giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di accise, d'imposta sul valore aggiunto
e di dogane. Per disposizioni in materia doganale si intendono le norme
stabilite dall'articolo 2 della Convenzione del 7 settembre 1967 tra il Belgio,
la Repubblica federale di Germania, la Francia, l' Italia, il Lussemburgo ed i
Paesi Bassi relativa alla mutua assistenza tra amministrazioni doganali, nonchè
quelle di cui all'articolo 2 del regolamento del Consiglio 1468/81/CEE del 19
maggio 1981.
2. Le domande basate sulla frode
in materia di accise non possono essere respinte adducendo il motivo che il
paese richiesto non preleva accise sulle merci oggetto della domanda.
3. La Parte contraente
richiedente non può trasmettere né utilizzare le informazioni o i mezzi di
prova ottenuti dalla Parte contraente richiesta per indagini, perseguimenti
(poursuites) o procedimenti diversi da quelli menzionati nella domanda, senza
il preventivo consenso della Parte contraente richiesta.
4. L'assistenza giudiziaria di
cui al presente articolo può essere rifiutata se l'importo presunto dei diritti
non riscossi o riscossi solo parzialmente rappresenta un valore non superiore a
25.000 ECU, o, se il, valore presunto delle merci esportate o importate senza
autorizzazione rappresenta un valore non superiore a 100.000 ECU, a meno che
l'operazione, per circostanze intrinseche o inerenti alla persona
dell'imputato, non sia considerata di estrema gravità dalla Parte contraente
richiedente.
5. Le disposizioni del presente
articolo si applicano altresì quando l'assistenza giudiziaria richiesta
riguarda fatti passibili unicamente di pena pecuniaria per infrazione a
regolamenti perseguita da autorità amministrative e quando la richiesta
proviene da un'autorità giudiziaria.
Articolo 51
Le Parti contraenti non
subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di
sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:
a. il fatto che ha dato luogo
alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto delle due Parti contraente
con pena privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della
libertà per una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero punibile in base al
diritto di una delle due Parti contraenti con una sanzione equivalente e in
base al diritto dell'altra Parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti
perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso
davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale.
1. L`esecuzione della rogatoria
è compatibile con il diritto della Parte contraente richiesta.
Articolo 52
1. Ciascuna Parte contraente può
inviare gli atti del procedimento direttamente a mezzo posta alle persone che
si trovano nel territorio di un'altra Parte contraente. Le Parti contraenti
comunicano al Comitato esecutivo un elenco dei documenti che possono essere
trasmessi in tal modo.
2. Se vi è motivo di ritenere
che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto,
quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto
nella o nelle lingue della Parte contraente nel cui territorio si trova il
destinatario. Se l'autorità che invia l'atto sa che il destinatario conosce
soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo -
deve essere tradotto in quest`altra lingua.
3. Il perito o il testimone che
non abbia ottemperato alla citazione trasmessa per posta, non può, quand'anche
la citazione contenesse ingiunzioni, essere sottoposto a sanzioni o misure
cogenti, a meno che successivamente egli non si rechi spontaneamente nel territorio
della Parte richiedente e sia qui regolarmente citato di nuovo. L'autorità che
invia a mezzo posta le citazioni cura che esse non contengano ingiunzioni.
Questa disposizione non pregiudica l'articolo 34 del Trattato Benelux di
estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno
1962, quale modificato dal Protocollo dell' 11 maggio 1974.
4. Se il fatto all'origine della
richiesta di assistenza giudiziaria è punibile conformemente al diritto delle
due Parti contraenti come infrazione a regolamenti perseguiti da autorità
amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una
giurisdizione competente, in particolare in materia penale, l'invio degli atti
del procedimento deve avvenire, in linea di massima, conformemente alle
disposizioni del paragrafo 1.
5. In deroga alle disposizioni
del paragrafo 1, l'invio di documenti attenti alla procedura può essere
effettuato per il tramite delle autorità giudiziarie della Parte contraente
richiesta, se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto o se la Parte
contraente richiedente esige che la notificazione sia fatta alla persona.
Articolo 53
1. Le domande di assistenza
giudiziaria possono essere fatte direttamente tra le autorità giudiziarie e
nello stesso modo possono essere rinviate le risposte.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 lasciano impregiudicata la facoltà di inviare e rinviare domande da un
Ministero della giustizia all`altro o per il tramite degli uffici centrali
nazionali dell`Organizzazione internazionale di polizia criminale.
3. Le domande di trasferimento
temporaneo o di transito di persone in stato di arresto provvisorio o di
detenzione o che sono sottoposte a misure privative della libertà e lo scambio
periodico o occasionale di dati relativi al casellario giudiziario debbono
essere effettuati per il tramite dei Ministeri della giustizia.
4. Ai sensi della Convenzione
europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959,
per Ministero della giustizia s'intende, per la Repubblica federale di
Germania, il Ministro federale della giustizia ed i Ministri o Senatori della
giustizia degli Stati federati.
5. Le denuncie ai fini dell`
instaurazione di procedimenti per infrazioni alla legge relativa al tempo di
guida e di riposo, effettuate conformemente all'articolo 21 della Convenzione
europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 o
all'articolo 42 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza
giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal
Protocollo dell`11 maggio 1974 possono essere inviate direttamente dalle
autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente alle autorità
giudiziarie della Parte contraente richiesta.
CAPITOLO
TERZO
Applicazione del principio Ne bis in idem
Articolo 54
Una persona che sia stata
giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere
sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte
contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o
sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello
Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita.
Articolo 55
1. Una Parte contraente può, al
momento della ratifica, dell` accettazione o dell`approvazione della presente
Convenzione dichiarare di non essere vincolata dall' articolo 54 in uno o più
dei seguenti casi:
a. quando i fatti oggetto della
sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio in tutto o in parte. In
quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i, fatti sono avvenuti in
parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata
pronunciata;
b. quando i fatti oggetto della
sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri
interessi egualmente essenziali di quella Parte contraente;
c. quando i fatti oggetto della
sentenza straniera sono stata commessi da un pubblico ufficiale di quella Parte
contraente in violazione dei doveri del suo ufficio.
2. Una Parte contraente che effettua
una dichiarazione in relazione all'eccezione menzionata al paragrafo 1, lettera
b. preciserà le categorie di reati per le quali tale eccezione può essere
applicata.
3. Una Parte contraente potrà in
ogni tempo, ritirare la dichiarazione relativamente ad una o più delle
eccezioni di cui al paragrafo 1.
Le eccezioni che sono state
oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 non si applicano quando
la Parte contraente di cui si tratta, ha, per gli stessi fatti, richiesto l`instaurazione
del procedimento penale all'altra Parte contraente o concesso estradizione
della persona in questione.
Articolo 56
Se in una Parte contraente un
nuovo procedimento penale è instaurato contro una persona che è stata giudicata
con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente, ogni
periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di quest` ultima
Parte contraente per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà
eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura consentita dalla
legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che siano
state eseguite.
Articolo 57
1. Quando una persona è imputata
di un reato in una Parte contraente e le autorità competenti di questa Parte
contraente hanno motivo di ritenere che l`imputazione riguarda gli stessi fatti
per i quali la persona è già stata giudicata in un'altra Parte contraente con
sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario,
chiederanno le informazioni rilevanti alle autorità competenti della Parte
contraente sul cui territorio la sentenza è stata pronunciata.
2. Le informazioni richieste
saranno fornite al più presto possibile e saranno tenute in considerazione nel
decidere se il procedimento deve continuare.
3. Ciascuna Parte contraente indicherà, al momento
della firma, della ratifica, dell`accettazione o dell`approvazione della
presente Convenzione, le autorità designate a chiedere e ricevere le informazioni
di cui al presente articolo.
Articolo 58
Le precedenti disposizioni non
sono di ostacolo all`applicazione di disposizioni nazionali più ampie,
concernenti l'effetto "ne bis in idem" attribuito a decisioni
giudiziarie straniere.
CAPITOLO QUARTO
Estradizione
Articolo 59
1. Le disposizioni del presente
Capitolo mirano a completare la Convenzione europea di estradizione del 13
settembre 1957 nonchè, nelle relazioni tra le Parti contraenti membri dell`
Unione economica Benelux, il capitolo 1 del Trattato Benelux di estradizione e
di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962 quale
modificato dal Protocollo dell' 11 maggio 1974 ed a facilitare l`applicazione
di detti accordi.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non pregiudicano l`applicazione delle disposizioni più favorevoli degli
accordi bilaterali vigenti tra le Parti contraenti.
Articolo 60
Nelle relazioni tra due Parti
contraenti, di cui una non sia parte della Convenzione europea di estradizione
del 13 settembre 1957, le disposizioni di detta Convenzione si applicano
tenendo conto delle riserve e delle dichiarazioni depositate sia in sede di
ratifica di tale Convenzione sia, per le Parti contraenti che non sono parti
della Convenzione, in sede di ratifica, approvazione o accettazione della
presente Convenzione.
Articolo 61
La Repubblica francese si
impegna ad estradare, a richiesta di una delle Parti contraenti, le persone
perseguite per fatti puniti dalla legislazione francese con una pena o misura
di sicurezza privativa della libertà per una durata massima di almeno due anni
e dalla legge della Parte contraente richiedente con una pena o misura di
sicurezza privativa della libertà per una durata massima di almeno un anno.
Articolo 62
1.In materia di sospensione
della prescrizione sono applicabili soltanto le disposizioni della Parte
contraente richiedente.
2. Un'amnistia pronunciata dalla
Parte contraente richiesta non osta all`estradizione, salvo che il reato
rientri nella giurisdizione di quella Parte contraente.
3. La mancanza di querela o di
richiesta ufficiale di instaurazione del procedimento qualora siano necessarie
solo a norma della legislazione della Parte contraente richiesta non fa venir
meno l'obbligo di estradare.
Articolo 63
Le Parti contraenti si impegnano,
conformemente alla Convenzione ed al Trattato citati all` articolo 59, ad
estradare fra di loro le persone perseguite dalle autorità giudiziarie della
Parte contraente richiedente per una delle infrazioni di cui all` articolo 50,
paragrafo 1 o da esse ricercate ai fini dell`esecuzione di una pena o di una
misura di sicurezza pronunciata per tale infrazione.
Articolo 64
Una segnalazione nel Sistema di
Informazione Schengen, effettuata conformemente all'articolo 95, ha il medesimo
effetto di una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell' articolo 16 della
Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, o dell'articolo 15
del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in
materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo del 1^
maggio 1974.
Articolo 65
1. Fatta salva la facoltà di
ricorrere alla via diplomatica, le domande di estradizione e di transito sono
inviate dal Ministero competente della Parte contraente richiedente al
Ministero competente della Parte contraente richiesta.
2. I Ministeri competenti sono:
- per il Regno di Belgio: il Ministero della
Giustizia;
- per la Repubblica federale di Germania: il Ministero federale della giustizia
ed i Ministri o Senatori della giustizia degli Stati federati; - per la
Repubblica francese: il Ministero degli Affari Esteri;
- per il Granducato di Lussemburgo il Ministero della Giustizia;
- per il Regno dei Paesi Bassi: il Ministero della Giustizia;
Articolo 66
1. Se l`estradizione di una
persona ricercata non è manifestamente vietata in virtù del diritto della Parte
contraente richiesta, questa Parte contraente può autorizzare l`estradizione
senza procedura formale di estradizione, purché la persona stessa vi acconsenta,
mediante processo verbale redatto dinanzi ad un rappresentante del potere
giudiziario e previa audizione da parte di quest`ultimo per informarla del suo
diritto ad una procedura formale di estradizione. Nel corso dell`audizione la
persona ricercata può farsi assistere da un avvocato.
2. Nel caso di estradizione ai
sensi del paragrafo 1, la persona ricercata che dichiara esplicitamente di
rinunciare alla protezione conferitagli dal principio di specialità, non può
revocare detta dichiarazione.
CAPITOLO
QUINTO
Trasmissione dell` esecuzione delle sentenze penali
Articolo 67
Le disposizioni seguenti mirano
a completare la Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul
trasferimento delle persone condannate, tra le Parti contraenti che sono Parti
di tale Convenzione.
Articolo 68
1. La Parte contraente nel cui
territorio è stata inflitta, con sentenza passata in giudicato, una pena
privativa della libertà o una misura di sicurezza restrittiva della libertà nei
confronti di un cittadino di un'altra Parte contraente che si sia sottratto,
fuggendo verso il proprio paese, all'esecuzione di detta pena o misura di
sicurezza, può chiedere a quest'ultima Parte contraente, qualora l`evaso si
trovi nel suo territorio, di continuare l`esecuzione della pena o della misura
di sicurezza.
2. In attesa di documenti
giustificativi della domanda di continuazione dell'esecuzione della pena, della
misura di sicurezza o della parte di pena ancora da scontare, e in attesa della
decisione da prendere su detta domanda, la Parte contraente richiesta, a
domanda della Parte contraente richiedente, può porre il condannato a controllo
a vista ("gardeà vue") oppure prendere altre misure atte a garantire
la sua presenza nel territorio della Parte contraente richiesta.
Articolo 69
La trasmissione dell'esecuzione
a norma dell'articolo 68 non è subordinata al consenso della persona contro la
quale è stata pronunciata la pena o la misura di sicurezza. Le altre
disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul
trasferimento delle persone condannate si applicano per analogia.
CAPITOLO
SESTO
Stupefacenti
Articolo 70
1. Le Parti contraenti
istituiscono un gruppo di lavoro permanente incaricato di esaminare problemi
comuni inerenti alla repressione della criminalità in materia di stupefacenti e
di elaborare, se necessario, proposte volte a migliorare, se del caso, gli
aspetti pratici e tecnici della cooperazione tra le Parti contraenti. Il gruppo
di lavoro presenta le sue proposte al Comitato esecutivo.
2. Il gruppo di lavoro di cui al
paragrafo 1, i cui membri sono designati dai competenti organi nazionali,
comprende in particolare rappresentanti dei competenti servizi del settore
doganale e di polizia.
Articolo 71
1. Le Parti contraenti si
impegnano, relativamente alla cessione diretta o indiretta di stupefacenti e di
sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, nonchè alla
detenzione di detti prodotti e sostanze allo scopo di cederli o di esportarli,
ad adottare, conformemente alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite (*)
tutte le misure necessarie a prevenire ed a reprimere il traffico illecito
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope
(*)Convenzione Unica sugli
stupefacenti del 1961, nella versione modificata dal Protocollo del 1972
recante Emendamento della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961;
Convenzione del 1971 sulle Sostanze psicotrope; Convenzione delle Nazioni Unite
del 20 dicembre 1988 relativa al Traffico illecito degli Stupefacenti e delle
Sostanze psicotrope.
2. Le Parti contraenti si
impegnano a prevenire ed a reprimere, mediante provvedimenti amministrativi e
penali, l' esportazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope,
compresa la cannabis, nonchè la cessione, la fornitura e la consegna di detti
prodotti e sostanze, fatte salve le disposizioni pertinenti degli articoli 74,
75 e 76.
3. Allo scopo di lottare contro
l`importazione illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la
Cannabis, le Parti contraenti potenziano i controlli della circolazione delle
persone e delle merci nonchè dei mezzi di trasporto alle frontiere esterne.
Tali misure saranno specificate dal gruppo di lavoro previsto all' articolo 70.
Questo gruppo prenderà in considerazione, in modo particolare, il trasferimento
di parte del personale di polizia e doganale reso disponibile alle frontiere
interne nonchè il ricorso a moderni metodi di ricerca della droga ed a cani
addestrati a scoprire la droga.
4. Al fine di assicurare l`osservanza
delle disposizioni del presente articolo, le Parti contraenti opereranno una
sorveglianza specifica dei luoghi notoriamente usati per il traffico di droga.
5. Per quanto riguarda la lotta
contro la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope di
qualsiasi natura, compresa la cannabis, le Parti contraenti si adopereranno con
ogni mezzo per prevenire e lottare contro gli effetti negativi della domanda
illecita. Ciascuna Parte contraente è responsabile delle misure adottate a tal
fine.
Articolo 72
1. Conformemente alla propria
Costituzione ed al proprio ordinamento giuridico nazionale, le Parti contraenti
garantiscono che saranno adottate norme giuridiche per permettere il sequestro
e la confisca dei prodotti del traffico illegale di stupefacenti e sostanze
psicotrope.
Articolo 73
1. Conformemente alla propria
Costituzione ed al proprio ordinamento giuridico nazionale, le Parti contraenti
si impegnano a prendere misure per permettere le forniture sorvegliate,
nell'ambito del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
2. La decisione di far ricorso a
forniture sorvegliate sarà presa in ciascun caso specifico sulla base di un'
autorizzazione preventiva di ciascuna Parte contraente interessata.
3. Ciascuna Parte contraente
mantiene la direzione ed il controllo dell` operazione nel suo territorio ed è
legittimata ad intervenire.
Articolo 74
Per quanto attiene al commercio
legale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, le Parti contraenti convengono
che i controlli derivanti dalle Convenzioni delle Nazioni Unite enunciati all'
articolo 71 ed effettuati alle frontiere interne sono trasferiti, per quanto
possibile, all'interno del paese.
Articolo 75
1. Per quanto riguarda la
circolazione dei viaggiatori a destinazione dei territori delle Parti
contraenti o entro tali territori, le persone possono trasportare stupefacenti
e sostanze psicotrope necessarie ai fini di una terapia medica, semprechè
esibiscano, ad ogni controllo, un certificato rilasciato o autenticato da un`autorità
competente dello Stato di residenza.
2. Il Comitato esecutivo adotta
la forma ed il contenuto del certificato di cui al paragrafo 1 rilasciato da
una delle Parti contraenti ed, in particolare, gli elementi relativi alla
natura ed alla quantità dei prodotti e sostanze ed alla durata del viaggio.
3. Le Parti contraenti si
scambiano informazioni in merito alle autorità competenti per il rilascio o
l'autentica del certificato di cui al paragrafo 2.
Articolo 76
1. Le Parti contraenti
adotteranno, ove necessario e conformemente ai propri usi medici, norme d`etica
ed alle prassi, le misure appropriate per il controllo degli stupefacenti e
delle sostanze psicotrope soggetti, nel territorio di una o più Parti
contraenti, a controlli più severi di quelli effettuati nel proprio territorio,
al fine di non compromettere l'efficacia di tali controlli.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 si applicano parimenti alle sostanze utilizzate frequentemente nella fabbricazione
di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
3 Le Parti contraenti si
informeranno reciprocamente delle misure adottate ai fini della sorveglianza
del commercio legale delle sostanze di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. I problemi riscontrati a tal
riguardo saranno regolarmente evocati in seno al Comitato esecutivo.
CAPITOLO
SETTIMO
Armi da fuoco e munizioni
Articolo 77
1. Le Parti contraenti si
impegnano ad adeguare alle disposizioni del presente Capitolo le rispettive
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali relative
all'acquisto, alla detenzione, al commercio ed alla consegna di armi da fuoco e
di munizioni.
2. Il presente Capitolo riguarda
l'acquisizione, la detenzione, il commercio e la consegna di armi da fuoco e di
munizioni da parte di persone, fisiche e giuridiche; esso non riguarda la
fornitura alle autorità centrali e territoriali, alle forze armate ed alla
polizia, né l'acquisizione e la detenzione da parte di queste ultime, né la
fabbricazione di armi da fuoco e di munizioni da parte di imprese pubbliche.
Articolo 78
1. Nell'ambito del presente
Capitolo, le armi da fuoco sono classificate nel modo seguente:
a. armi proibite,
b. armi soggette ad
autorizzazione,
c. armi soggette a
dichiarazione.
2. L`otturatore, il caricatore e
la canna delle armi da fuoco sono soggetti, per analogia, alle disposizioni
applicabili all`oggetto di cui fanno o sono destinati a far parte.
3. Ai sensi della presente
Convenzione si considerano armi corte le armi da fuoco la cui canna abbia una
lunghezza non superiore a 30 cm o la cui lunghezza totale non superi 60 cm; si
considerano armi lunghe tutte le altre armi da fuoco.
Articolo 79
1. L'elenco delle armi da fuoco
e munizioni proibite comprende i seguenti oggetti:
a. armi da fuoco usate di norma
come armi da guerra;
b. armi da fuoco automatiche,
anche se non da guerra;
c. armi da fuoco camuffate sotto
forma di altri oggetti;
d. munizioni con pallottole
perforanti, esplosive o incendiarie e i proiettili per tali munizioni.
e. munizioni per pistole e
revolver con pallottole dum-dum o a punta cava nonchè i proiettili per tali
munizioni.
2. Le autorità competenti
possono, in casi particolari, accordare autorizzazioni per le armi da fuoco e
le munizioni di cui al paragrafo 1 se la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico
non vi si oppongono.
Articolo 80
1. L'elenco delle armi da fuoco
il cui acquisto e la cui detenzione sono soggette ad autorizzazione comprende
almeno le seguenti armi da fuoco, se non sono proibite:
a. armi da fuoco corte
semiautomatiche o a ripetizione ordinaria;
b. armi da fuoco corte ad un
colpo, a percussione centrale;
c. armi da fuoco corte ad un
colpo a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm;
d. armi da fuoco lunghe
semiautomatiche, il cui serbatoio e la cui camera possono contenere più di tre
cartucce;
e. armi da fuoco lunghe a
ripetizione ordinaria e semiautomatica a canna liscia, la cui canna non supera
60 cm;
f. armi da fuoco civili
semiautomatiche, dall’apparenza di un'arma da fuoco automatica da guerra.
2. L'elenco delle armi da fuoco
soggette ad autorizzazione non comprende:
a. armi per segnalazione,
lacrimogene o di allarme, purché l'impossibilità di trasformarle, con
utensileria corrente, in armi che permettano di sparare munizioni a pallottola
sia garantita da mezzi tecnici e purché il getto di una sostanza irritante non
provochi lesioni irreversibili alle persone;
b. armi da fuoco lunghe
semiautomatiche, con serbatoio e camera che non possono contenere più di tre
cartucce senza essere ricaricati, purché il caricatore sia inamovibile o vi sia
la garanzia che dette armi non possono essere trasformate, con la utensileria
corrente in armi con serbatoio e camera che possono contenere più di tre
cartucce.
Articolo 81
L'elenco delle armi da fuoco
soggette a dichiarazione comprende, se tali armi non sono né proibite né
soggette ad autorizzazione:
a. armi da fuoco lunghe a
ripetizione ordinaria;
b. armi da fuoco lunghe ad un
colpo con una o più canne rigate;
c. armi da fuoco corte ad un
colpo a percussione anulare, di lunghezza totale superiore a 28 cm;
d. armi elencate all' articolo
80, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 82
Gli elenchi delle armi di cui
agli articoli 79, 80 e 81 non comprendono:
a. le armi da fuoco il cui
modello od anno di fabbricazione sono - salvo eccezioni - anteriori al 1^
gennaio 1870, semprechè esse non possano sparare munizioni destinate ad armi
proibite o soggette ad autorizzazione;
b. le riproduzioni di armi di
cui alla lettera a) purché esse non permettano l'impiego di una cartuccia a
bossolo metallico;
c. le armi da fuoco rese
inservibili per sparare munizioni di qualunque tipo in seguito a procedimenti
tecnici garantiti dal punzone di un organismo ufficiale o da esso riconosciuti.
Articolo 83
Un` autorizzazione di
acquisizione e di detenzione di un'arma da fuoco di cui all' articolo 80 può
essere rilasciata soltanto alle seguenti condizioni:
a. l'interessato deve avere
compiuto diciotto anni, salvo deroghe per la pratica della caccia o dello
sport;
b. l'interessato non deve essere
inabile ad acquisire o a detenere l'arma da fuoco a causa di malattie mentali o
di qualsiasi altra incapacità mentale o fisica;
c. l'interessato non deve essere
stato condannato per infrazioni ovvero non sussistano altri indizi che lascino
supporre che egli sia pericoloso per la sicurezza e l'ordine pubblico;
d. il motivo addotto dall’interessato
per acquisire o detenere armi da fuoco può essere considerato valido.
Articolo 84
1. La dichiarazione relativa
alle armi di cui all'articolo 81 figura in un registro tenuto dalle persone di
cui all'articolo 85.
2. Qualora un'arma sia ceduta da
una persona non menzionata nell' articolo 85, la relativa dichiarazione deve
essere fatta secondo modalità che saranno determinate da ciascuna Parte
contraente.
3. Le dichiarazioni di cui al
presente articolo devono comportare le indicazioni necessarie all`
identificazione delle persone e delle armi in questione.
Articolo 85
1. Le Parti contraenti si
impegnano ad assoggettare all'obbligo di autorizzazione le persone che
fabbricano armi da fuoco soggette ad autorizzazione e quelle che ne fanno
commercio, e ad un obbligo di dichiarazione le persone che fabbricano armi da
fuoco soggette a dichiarazione e coloro che ne fanno commercio.
L`autorizzazione per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione riguarda anche
le armi da fuoco soggette a dichiarazione. Le Parti contraenti assoggettano le
persone che fabbricano armi e coloro che ne fanno commercio ad una sorveglianza
che garantisce un controllo efficace.
2. Le Parti contraenti si
impegnano ad adottare disposizioni affinchè, come requisito minimo, tutte le
armi da fuoco siano provviste in maniera duratura di un numero di matricola che
ne consenta l’identificazione e rechino il marchio del fabbricante.
3. Le Parti contraenti prevedono
l'obbligo per i fabbricanti ed i commercianti di registrare tutte le armi da
fuoco soggette ad autorizzazione ed a dichiarazione; i registri devono
permettere di determinare rapidamente la natura delle armi da fuoco, la loro
origine ed il loro acquirente.
4. Per le armi da fuoco soggette
ad autorizzazione in virtù degli articoli 79 ed 80, le Parti contraenti si
impegnano ad adottare disposizioni affinchè il numero di matricola ed il
marchio ivi apposti siano riportati nell’autorizzazione rilasciata al suo
detentore.
Articolo 86
1. Le Parti contraenti si
impegnano ad adottare disposizioni che vietano ai detentori legittimi di armi
da fuoco soggette ad autorizzazione o a dichiarazione di consegnare tali armi a
persone che non sono in possesso di un’ autorizzazione di acquisizione o di un
certificato di dichiarazione.
2. Le Parti contraenti possono
autorizzare la cessione temporanea di tali armi in base a modalità da esse
stabilite.
Articolo 87
1. Le Parti contraenti
introducono nella loro legislazione che consentono il ritiro dell’autorizzazione
qualora il titolare non soddisfi più alle condizioni di rilascio previste dall’art.83.
2. Le Parti contraenti si
impegnano ad adottare adeguate misure comprendenti in particolare il sequestro
dell' arma da fuoco ed la revoca dell'autorizzazione, ed a prevedere
appropriate sanzioni in caso di violazione delle disposizioni legislative e regolamentari
applicabili alle armi da fuoco. Le sanzioni potranno prevedere la confisca
delle armi da fuoco.
Articolo 88
1. I titolari di un’autorizzazione
di acquisizione di un'arma da fuoco sono esonerati dall’autorizzazione per l’acquisizione
di munizioni destinate a tale arma.
2. L’acquisizione di munizioni
da parte di persone non titolari di un’autorizzazione ad acquisire armi è
soggetta al regime applicabile all'arma alla quale le munizioni sono destinate.
L’autorizzazione può essere
rilasciata per una o per tutte le categorie di munizioni.
Articolo 89
Gli elenchi delle armi da fuoco
proibite, soggette ad autorizzazione e a dichiarazione possono essere
modificati o completati dal Comitato esecutivo per tener conto dell’evoluzione
tecnica ed economica nonchè della sicurezza dello Stato.
Articolo 90
Le Parti contraenti hanno la
facoltà di adottare leggi o disposizioni più rigorose relative al regime delle
armi da fuoco e delle munizioni.
Articolo 91
1. Le Parti contraenti
convengono, sulla base della Convenzione europea del 28 giugno 1978 sul
controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco da parte di
privati, di istituire, nell'ambito delle proprie legislazioni nazionali, uno
scambio di informazioni in merito all’acquisizione di armi da fuoco da parte di
persone semplici privati o armaioli commercianti abitualmente residenti o
stabilite nel territorio di una altra Parte contraente. Si considera armaiolo
commerciante ogni persona la cui attività professionale consiste integralmente
o in parte nel commercio al dettaglio di armi da fuoco.
2. Lo scambio di informazioni
riguarda:
a. tra due Parti contraenti che
hanno ratificato la Convenzione citata al paragrafo 1, le armi da fuoco
elencate nell' allegato 1, parte A, nr.1, lettere da a ad h, della citata
convenzione;
b. tra due Parti contraenti di
cui una non ha ratificato la Convenzione citata al paragrafo 1, le armi
assoggette da ciascuna Parte contraente ad un regime di autorizzazione o di
dichiarazione.
3. Le informazioni relative all'
acquisizione di armi da fuoco saranno comunicate senza indugio e conterranno i
dati seguenti:
a. data di acquisizione e
identità dell' acquirente, vale a dire:
- se trattasi di persona fisica:
cognome, nomi, data e luogo di nascita, indirizzo e numero del passaporto o
della carta di identità nonchè la data del rilascio e l' indicazione della
Autorità che li ha rilasciati, armaiolo o no.
- se trattasi di persona giuridica; denominazione o ragione sociale e sede
sociale, nonchè cognome, nomi, data e luogo di nascita , indirizzo e numero di
passaporto o della carta d'identità della persona abilitata a rappresentare la
persona giuridica.
b. modello, numero di
fabbricazione, calibro ed altre caratteristiche dell' arma da fuoco in
questione nonchè il numero di matricola (identificazione).
4. Ciascuna Parte contraente
designa un' Autorità nazionale che fornisce e riceve le informazioni di cui ai
paragrafi 2 e 3 e comunica senza indugio alle altre Parti contraenti ogni
modifica della designazione di tale Autorità.
5. L' Autorità designata da
ciascuna Parte contraente può trasmettere le informazioni ad essa comunicate ai
servizi di polizia localmente ed alle autorità di sorveglianza della frontiera
allo scopo di prevenire o di perseguire fatti punibili ed infrazioni ai
regolamenti.
TITOLO IV
Sistema d'Informazione Schengen
CAPITOLO PRIMO
Istituzione del Sistema d' Informazione Schengen
Articolo 92
1. Le Parti contraenti
istituiscono e gestiscono un sistema comune d’informazione in appresso
denominato Sistema d' Informazione Schengen, costituito da una sezione
nazionale presso ciascuna Parte contraente e da un'unità di supporto tecnico.
Il Sistema d'Informazione Schengen consente alle autorità designate dalle Parti
contraenti, per mezzo di una procedura d'interrogazione automatizzata, di
disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli
alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali
effettuati all'interno del paese conformemente alla diritto nazionale nonchè,
per la sola categoria di segnalazioni di cui all'articolo 96, ai fini della
procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e
dell'amministrazione degli stranieri in applicazione delle disposizioni contenute
nella presente Convenzione in materia di circolazione delle persone.
2. Ciascuna Parte contraente
istituisce e gestisce per proprio conto e a suo rischio, la propria sezione
nazionale del Sistema d' Informazione Schengen, con un archivio di dati reso
materialmente identico a quelli delle sezioni nazionali delle altre Parti
contraenti per il tramite dell'unità di supporto tecnico per consentire una
rapida ed efficiente trasmissione dei dati, conformemente al paragrafo 3,
ciascuna Parte contraente, all'atto dell' istituzione della propria sezione
nazionale, si conforma ai protocolli ed alle procedure stabiliti in comune
dalle Parti contraenti per l’unità di supporto tecnico. L' archivio di dati di
ogni sezione nazionale servirà all’interrogazione automatizzata nel territorio
di ciascuna Parte contraente. Non sarà possibile interrogare gli archivi delle
sezioni nazionali di altre Parti contraenti.
3. Le Parti contraenti
istituiscono e gestiscono, per conto di tutti ed assumendosene congiuntamente i
rischi, l'unità di supporto tecnico del Sistema d' Informazione Schengen, di
cui è responsabile la Repubblica francese. Detta unità ha sede a Strasburgo.
Essa comprende un archivio di dati che garantisce l'identità degli archivi
delle sezioni nazionali mediante la trasmissione in linea delle informazioni.
L'archivio dell'unità di supporto tecnico conterrà le segnalazioni di persone e
di oggetti che interessano tutte le Parti contraenti. Non conterrà altri dati,
eccettuati quelli menzionati nel presente paragrafo e nell'articolo 113,
paragrafo 2.
CAPITOLO
SECONDO
Gestione ed utilizzazione del Sistema d'Informazione Schengen
Articolo 93
Il Sistema d’Informazione,
avvalendosi delle informazioni trasmesse per il suo tramite, ha lo scopo,
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione di preservare l'
ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza dello Stato e di
assicurare l’applicazione, nel territorio delle Parti contraenti delle
disposizioni sulla circolazione delle persone stabilite nella presente
Convenzione.
Articolo 94
1. Il Sistema d'Informazione
Schengen comporta esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuna Parte
contraente, necessari ai fini previsti negli articoli da 95 a 100 La Parte
contraente che fornisce la segnalazione verifica se l'importanza del caso
giustifica il suo inserimento nel Sistema d'Informazione Schengen.
2. Le categorie di dati sono le
seguenti:
a. persone segnalate,
b. gli oggetti di cui
all'articolo 100 ed i veicoli di cui all'articolo 99.
3. Per quanto riguarda le
persone, gli elementi inseriti sono al massimo i seguenti:
a. cognome e
nome,"alias" eventualmente registrati separatamente;
b. segni fisici particolari,
oggettivi ed inalterabili;
c. prima lettera del secondo
nome;
d. data e luogo di nascita;
e. sesso;
f. cittadinanza;
g. indicazione che le persone in
questione sono armate;
h. indicazione che le persone in
questione sono violente;
i. motivo della segnalazione;
j. linea di condotta da seguire.
Non sono autorizzate altre
menzioni in particolare i dati nell'articolo 6 prima fase della Convenzione del
Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone nei
confronti del trattamento automatizzato dei dati a carattere personale.
4. Qualora una Parte contraente
reputi che una segnalazione conformemente agli articoli 95, 97 o 99 non sia
compatibile con il. proprio diritto, con i propri obblighi internazionali o con
interessi nazionali essenziali, essa può aggiungere a posteriori, alla segnalazione
nell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen,
un'indicazione volta a far si’ che l’esecuzione nella condotta da eseguire non
abbia luogo nel proprio territorio in conseguenza della segnalazione. A tal
riguardo occorre procedere a consultazioni con le altri Parti contraenti.
Se la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione non la ritira, questa
resta di piena applicazione per le altri Parti contraenti.
Articolo 95
1. I dati relativi alle persone
ricercate per l'arresto ai fini di estradizione, sono inseriti a richiesta
dell'autorità giudiziaria della Parte contraente richiedente.
2. Prima di procedere alla
segnalazione, la Parte contraente che la effettua verifica se l'arresto è
autorizzato dal diritto nazionale delle Parti contraenti richieste. In caso di
dubbio la Parte contraente che effettua la segnalazione deve consultare le
altre Parti contraenti interessate.
La Parte contraente che effettua la segnalazione trasmette nel contempo con il
mezzo più rapido alle Parti contraenti richieste le seguenti informazioni
essenziali relative al caso:
a. autorità da cui proviene la
richiesta di arresto;
b. esistenza di un mandato
d'arresto o di un atto avente la medesima forza, o di una sentenza esecutiva;
c. natura e qualificazione
giuridica del reato;
d. descrizione delle circostanze
in cui il reato è stato commesso, compreso il momento, il luogo ed il grado di
partecipazione al reato della persona segnalata;
e. per quanto possibile, le
conseguenze del reato.
3. Una Parte contraente
richiesta può aggiungere alla segnalazione nell'archivio della sezione
nazionale del Sistema d'Informazione Schengen un'indicazione tesa a vietare,
fino alla cancellazione di detta indicazione, l'arresto in seguito alla
segnalazione. L’indicazione deve essere cancellata al massimo entro
ventiquattro ore dall’inserimento della segnalazione, a meno che detta Parte
contraente per ragioni giuridiche o per speciali ragioni di opportunità rifiuti
l'arresto richiesto. Qualora, in casi del tutto eccezionali, la complessità dei
fatti all'origine della segnalazione lo giustifichi, il termine predetto può
essere prorogato fino ad una settimana. Fatta salva un'indicazione o una
decisione di rifiuto, le altre Parti contraenti possono procedere all’arresto
richiesto mediante la segnalazione.
4. Se, per ragioni
particolarmente urgenti, una Parte contraente chiede una ricerca immediata, la
Parte richiesta esamina se può rinunciare all'indicazione. La Parte contraente
richiesta adotta necessarie disposizioni affinchè la segnalazione è
convalidata, si esegua senza indugio la linea di condotta stabilita.
5. Se non è possibile procedere
all'arresto in quanto un esame non si è ancora concluso o a causa di una
decisione di rifiuto di una Parte contraente richiesta, quest’ultima deve
considerare la segnalazione come una segnalazione per comunicare il luogo di
soggiorno.
6. Le Parti contraenti richieste
eseguono la condotta richiesta con la segnalazione conformemente alle vigenti
Convenzioni in materia di estradizione ed al diritto nazionale. Esse non sono
tenute a eseguire la condotta richiesta ove si tratti di un loro cittadino,
fatta salva la possibilità di procedere all'arresto conformemente al diritto
nazionale.
Articolo 96
1. I dati relativi agli stranieri
segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una
segnalazione nazionale risultante da decisioni prese nel rispetto delle norme
procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità
amministrative o dai competenti organi giurisdizionali.
2. Le decisioni possono essere
fondate sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio
nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per
la sicurezza nazionale.
In particolare ciò può verificarsi nel caso:
a. di uno straniero condannato
per un reato passibile di una pena privativa della libertà di almeno un anno.
b. di uno straniero nei cui
confronti vi sono seri motivi di ritenere che abbia commesso fatti punibili
gravi, inclusi quelli di cui all' articolo 71, o nei cui confronti esistano
indizi reali che intenda commettere fatti simili nel territorio di una Parte
contraente.
3. Le decisioni possono inoltre
essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di
allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che
comporti o sia accompagnata da un divieto d’ingresso o eventualmente di
soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in
materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri.
Articolo 97
I dati relativi alle persone
scomparse o alle persone che, ai fini della loro tutela o per prevenire
minacce, devono essere provvisoriamente poste sotto protezione a richiesta dell’autorità
competente o dell’autorità giudiziaria competente della Parte che effettua la
segnalazione, sono inseriti affinchè le autorità di polizia comunichino il
luogo di soggiorno alla Parte che effettua la segnalazione o possano, qualora
la legislazione nazionale lo consenta, porre le suddette persone sotto
protezione per impedire loro di proseguire il viaggio. Questa disposizione si
applica in particolare ai minori ed alle persone che devono essere internate
per decisione di un'autorità competente. Se la persona di cui trattasi è
maggiorenne, la comunicazione è subordinata al suo consenso.
Articolo 98
1. I dati relativi ai testimoni,
alle persone citate a comparire dinanzi all'autorità giudiziaria nell'ambito di
un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti, o
relativi alle persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o
una richiesta di presentarsi per subire una pena privativa della libertà sono
inseriti, a richiesta dell'autorità giudiziaria competente, ai fini della
comunicazione del luogo di soggiorno o del domicilio.
2 Le informazioni richieste
saranno comunicate alla Parte richiedente conformemente alla legislazione
nazionale ed alle vigenti Convenzioni relative all' assistenza giudiziaria in
materia penale.
Articolo 99
1. I dati relativi alle persone
o ai veicoli sono inseriti, nel rispetto del diritto nazionale della Parte
contraente che effettua la segnalazione, ai fini di una sorveglianza discreta o
di un controllo specifico, conformemente al paragrafo 5.
2. Tale segnalazione può essere
effettuata ai fini della repressione di infrazioni penali e per prevenire
minacce alla sicurezza pubblica:
a. qualora esistano indizi
concreti che facciano supporre che la persona in questione intende commettere o
commette numerosi fatti punibili di estrema gravità oppure,
b. qualora la valutazione
globale dell'interessato, in particolare sulla base dei reati commessi sino a
quel momento, permetta di supporre che egli commetterà anche in avvenire fatti
punibili di estrema gravità.
3. Inoltre, la segnalazione può
essere effettuata conformemente al diritto nazionale, a richiesta delle
autorità competenti per la sicurezza dello Stato qualora indizi concreti
lascino supporre che le informazioni di cui al paragrafo 4 sono necessarie per
prevenire una minaccia grave proveniente dall'interessato o altre minacce gravi
per la sicurezza interna ed esterna dello Stato. La Parte contraente che
effettua la segnalazione deve consultare preventivamente le altre Parti
contraenti.
4. Nel quadro della sorveglianza
discreta, le seguenti informazioni possono totalmente o in parte, essere
raccolte e trasmesse all'autorità che effettua la segnalazione, in occasione di
controlli alla frontiera o di altri controlli di polizia e doganali effettuati
all'interno del Paese:
a. il fatto che siano stati
trovati la persona o il veicolo segnalati;
b. il luogo, il momento o il
motivo della verifica;
c. l'itinerario e la
destinazione del viaggio;
d. le persone che accompagnano l’interessato
o gli occupanti del veicolo;
e. il veicolo usato;
f. gli oggetti trasportati;
g. le circostanze in cui la
persona o il veicolo sono stati trovati.
In fase di raccolta di tali
informazioni, occorrerà fare in modo di non mettere in pericolo il carattere
discreto della sorveglianza.
5. Nel quadro del controllo
specifico di cui al paragrafo 1, le persone, i veicoli e gli oggetti
trasportati possono essere perquisiti conformemente al diritto nazionale, per
la finalità di cui ai paragrafi 2 e 3. Se la legge di una Parte contraente non
autorizza il controllo specifico, esso viene automaticamente convertito, per
detta Parte contraente, in sorveglianza discreta.
6. Una Parte contraente
richiesta può aggiungere alla segnalazione nell'archivio della sezione
nazionale del Sistema d'Informazione Schengen un indicazione tesa a vietare,
fino alla sua cancellazione, l'esecuzione della condotta da eseguire in
applicazione della segnalazione ai fini della sorveglianza discreta o del
controllo specifico. L'indicazione deve essere cancellata al più tardi entro
ventiquattro ore dall'inserimento della segnalazione, a meno che detta Parte
contraente rifiuti la condotta richiesta per motivi giuridici o per speciali
ragioni di opportunità. Fatta salva una indicazione o una decisione di rifiuto,
le altre Parti contraenti possono eseguire la condotta richiesta tramite
segnalazione.
Articolo 100
1. I dati relativi agli oggetti
ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale sono
inseriti nel Sistema di Informazione Schengen.
2. Qualora dall'interrogazione
emerga l'esistenza di una segnalazione per un oggetto rinvenuto, l'autorità che
la constata si mette in contatto con l'autorità che ha effettuato la
segnalazione per concordare le misure necessarie. A tale scopo, possono altresì
essere trasmessi dei dati personali, conformemente alla presente Convenzione.
Le misure che dovrà prendere la Parte contraente che ha rinvenuto l'oggetto
dovranno essere conformi al suo diritto nazionale.
3. Sono inserite le categorie di
oggetti indicate in appresso:
a. veicoli a motore di
cilindrata superiore a 50 cc rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
b. rimorchi e roulotte di peso a
vuoto superiore a 750 kg rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
c. armi da fuoco rubate,
altrimenti sottratte o smarrite;
d. documenti intatti rubati,
altrimenti sottratti o smarriti;
e. documenti d'identità
rilasciati (passaporti, carte d'identità, patenti di guida) rubati, altrimenti
sottratti o smarriti;
f. banconote (banconote
registrate).
Articolo 101
1. L'accesso ai dati inseriti
nel Sistema d'Informazione Schengen e il diritto di consultarli - direttamente
sono riservati esclusivamente alle autorità competenti in materia di:
a. controlli alle frontiere;
b. altri controlli di polizia e
doganali effettuati all'interno del Paese e relativo coordinamento.
2. Inoltre, l'accesso ai dati
inseriti conformemente all'articolo 96 ed il diritto di consultarli
direttamente possono essere esercitati dalle autorità competenti per il
rilascio dei visti, dalle autorità centrali competenti per l'esame delle
domande di visti e dalle autorità competenti per il rilascio dei documenti di
soggiorno e per l’ amministrazione degli stranieri nei quadro dell’applicazione
delle disposizioni in materia di circolazione delle persone previste dalla
presente Convenzione. L'accesso ai dati è disciplinato dal diritto nazionale di
ciascuna Parte contraente.
3. Gli utenti possono consultare
soltanto i dati necessari per l’assorbimento dei propri compiti.
4. Ciascuna Parte contraente comunica al Comitato
esecutivo l’elenco delle autorità competenti, autorizzate a consultare
direttamente i dati inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen.
L'elenco indica per ciascuna autorità i dati che essa può consultare e per
quali compiti.
CAPITOLO TERZO
Protezione dei dati personali e sicurezza dei dati nel quadro del Sistema
d'Informazione Schengen
Articolo 102
1. Le Parti contraenti possono
utilizzare i dati di cui agli articoli da 95 a 100 soltanto ai fini enunciati
per ciascuna delle segnalazioni di cui ai detti articoli.
2. I dati possono essere
duplicati soltanto per fini tecnici, sempre ché l’operazione sia necessaria per
la consultazione diretta da parte delle autorità di cui all'articolo 101. Le
segnalazioni di altre Parti contraenti non possono essere trasferite dalla
sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen in altri archivi di dati
nazionali.
3. Nell'ambito delle
segnalazioni di cui agli articoli da 95 a 100 della presente Convenzione, ogni
deroga al paragrafo 1, per passare da un tipo di segnalazione ad un altro, deve
essere giustificata dalla necessità di prevenire una minaccia grave imminente
per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, per gravi ragioni di sicurezza
dello Stato o ai fini della prevenzione di un fatto punibile grave. A tale
scopo deve essere ottenuta l’autorizzazione preventiva della Parte contraente
che effettua la segnalazione.
4. I dati non potranno essere utilizzati a scopi
amministrativi.
In deroga, i dati inseriti conformemente all'articolo 96 potranno essere
utilizzati, conformemente al diritto nazionale di ciascuna Parte contraente,
soltanto per gli scopi di cui all'articolo 101, paragrafo 2.
5. Qualsiasi utilizzazione dei
dati non conforme ai paragrafi da 1 a 4 sarà considerata uno sviamento di finalità
alla luce del diritto nazionale di ciascuna Parte contraente.
Articolo 103
Ciascuna Parte contraente
provvede affinchè una trasmissione in media su dieci di dati personali sia
registrata nella sezione nazionale del Sistema d' Informazione Schengen
dall'organo di gestione dell'archivio, ai fini del controllo dell’ammissibilità
dell’interrogazione. La registrazione può essere utilizzata soltanto a questo
scopo e deve essere cancellata dopo sei mesi.
Articolo 104
1. Fatte salve condizioni più
rigorose previste dalla presente Convenzione, alla segnalazione si applica il
diritto nazionale della Parte contraente che la effettua.
2. Semprechè la presente
Convenzione non preveda disposizioni particolari, il diritto di ciascuna Parte
contraente è applicabile ai dati inseriti nella sezione nazionale del Sistema d’Informazione
Schengen.
3. Semprechè la presente
Convenzione non preveda disposizioni particolari riguardanti l'esecuzione della
condotta richiesta con la segnalazione, è applicabile il diritto nazionale
della Parte contraente richiesta che esegue la condotta. Se la presente
Convenzione prevede disposizioni particolari di esecuzione della condotta
richiesta con la segnalazione, le competenze in tale materia sono disciplinate
dal diritto nazionale della Parte contraente richiesta. Se la condotta
richiesta non può essere eseguita, la Parte contraente richiesta ne informa
senza indugio la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione
Articolo 105
La Parte contraente che ha
effettuato la segnalazione è responsabile dell'esattezza, dell'attualità e
della liceità dell’inserimento dei dati nel Sistema d'Informazione Schengen.
Articolo 106
Soltanto la Parte contraente che
ha effettuato la segnalazione è autorizzata a modificare, completare, rettificare
o cancellare i dati da essa introdotti.
2. Se una delle Parti contraenti
che non ha effettuato la segnalazione in possesso di indizi che fanno supporre
che un dato contiene errori di diritto o di fatto, ne avverte al più presto la
Parte contraente che ha effettuato la segnalazione; quest’ ultima deve
obbligatoriamente verificare la comunicazione e, se necessario, correggere o
cancellare senza indugio il dato.
3. Se le Parti contraenti non
possono giungere ad un accordo, la Parte contraente che non è all'origine della
segnalazione sottopone per un parere il caso all'autorità di controllo comune
cui all'articolo 115, paragrafo 1.
Articolo 107
Qualora una persona sia stata
già oggetto di una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen, la Parte
contraente che inserisce un’ulteriore segnalazione si accorda con la Parte
contraente che ha inserito la prima segnalazione in merito all’integrazione
delle segnalazioni. A tale scopo le Parti contraenti possono anche adottare
disposizioni generali.
Articolo 108
1. Ciascuna Parte contraente
designa un’autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del
Sistema d’Informazione Schengen.
2. Ciascuna Parte contraente
effettua le proprie segnalazioni per il tramite di tale autorità.
3. La suddetta autorità è
responsabile del corretto funzionamento della sezione nazionale del Sistema
d'Informazione Schengen, e prende le misure atte a garantire l'osservanza delle
disposizioni della presente Convenzione.
4. Le Parti contraenti si
informano reciprocamente tramite l’ autorità di cui al paragrafo 1.
Articolo 109
1. Il diritto di ciascuno di
accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen
è esercitato nel rispetto del diritto della Parte contraente presso la quale l’interessato
lo fa valere. Ove previsto dal proprio diritto, l'autorità nazionale di
controllo prevista all'articolo 114, paragrafo 1 decide se ed in base a quali
modalità comunicare informazioni. Una Parte contraente che non ha effettuato la
segnalazione può Comunicare informazioni su tali dati soltanto se ha
preventivamente dato la possibilità alla Parte contraente che ha effettuato la
segnalazione di prendere posizione.
2. La comunicazione
dell'informazione alla persona interessata è rifiutata se essa può nuocere
all'esecuzione di un compito legale indicato nella segnalazione o ai fini della
tutela dei diritti e delle libertà altrui. Essa è respinta in ogni caso durante
il periodo di segnalazione a fini di sorveglianza discreta.
Articolo 110
Ciascuno può far rettificare
dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o far cancellare dati che lo
riguardano contenenti errori di diritto.
Articolo 111
1. Chiunque può adire, nel
territorio di ciascuna Parte contraente, la giurisdizione o l'autorità competente
in base al diritto nazionale, con un azione, in particolare, di rettifica, di
cancellazione, di informazione o di indennizzo, relativamente ad una
segnalazione che lo riguarda.
2. Le Parti contraenti si
impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive prese dalle
giurisdizioni o dalle autorità di cui al paragrafo 1, fatte salve le
disposizioni dell'articolo 116.
Articolo 112
1. I dati personali inseriti nel
Sistema d'Informazione Schengen ai fini della ricerca di persone sono conservati
esclusivamente per il periodo necessario ai fini per i quale sono stati
forniti.
Al massimo tre anni dopo il loro inserimento, la Parte contraente che ha
effettuato la segnalazione deve esaminare la necessità di conservarli. Il
termine è ridotto ad un anno per le segnalazioni di cui all'articolo 99.
2. Ciascuna Parte contraente
fissa, eventualmente, tempi di esame più brevi conformemente al proprio diritto
nazionale.
3. L'unità di supporto tecnico
del Sistema d’ Informazione Schengen segnala automaticamente alle Parti
contraenti la cancellazione programmata nel sistema, con un preavviso in media
di un mese.
4. La Parte contraente che ha
effettuato la segnalazione può nel periodo di esame, decidere di mantenerla,
ove ciò sia necessario per gli scopi che sono alla base della segnalazione
stessa. Il prolungamento della segnalazione deve essere comunicato all'unità di
supporto tecnico. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alla
segnalazione prolungata.
Articolo 113
1. I dati diversi da quelli di
cui all'articolo 112 sono conservati per un periodo massimo di dieci anni, i
dati relativi ai documenti d'identità rilasciati ed alle banconote registrate
per un massimo di cinque anni e quelli relativi ai veicoli a motore, ai
rimorchi ed alle roulotte per un massimo di tre anni.
2. I dati cancellati sono
conservati per un altro anno presso l'unità di supporto tecnico. Durante questo
periodo, essi possono essere consultati soltanto ai fini del controllo a
posteriori della loro esattezza e della liceità del loro inserimento.
Successivamente, essi debbono essere distrutti.
Articolo 114
1. Ciascuna Parte contraente
designa un'autorità di controllo incaricata, nel rispetto del diritto
nazionale, di esercitare un controllo indipendente dell'archivio della sezione
nazionale del Sistema d'Informazione Schengen e di verificare che
l'elaborazione e l’utilizzazione dei dati ivi inseriti non leda i diritti della
persona interessata. A tale scopo l'autorità di controllo ha l’accesso
all'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen.
2. Chiunque ha il diritto di
chiedere alle autorità di controllo di verificare i dati che lo riguardano
inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen nonchè l'utilizzazione che ne
viene fatta. Tale diritto è disciplinato dal diritto nazionale della Parte
contraente presso la quale è presentata la domanda. Se i dati sono stati
inseriti da un'altra Parte contraente, il controllo è effettuato in stretto
coordinamento con l'autorità di controllo di detta Parte.
Articolo 115
Al fine di esercitare il
controllo dell'unità di supporto tecnico del Sistema di Informazione Schengen è
istituita un'autorità di controllo comune. Tale autorità è composta da due
rappresentanti di ciascuna autorità nazionale di controllo.Ciascuna Parte
contraente dispone di un voto deliberante.Il controllo è esercitato
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, della Convenzione
del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei
riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, tenendo
conto della Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione dei
dati di natura personale nel settore della polizia e conformemente al diritto
nazionale della Parte contraente responsabile dell'unità di supporto tecnico.
2. L'autorità di controllo
comune ha il compito di verificare la corretta esecuzione delle disposizioni
della presente Convenzione da parte dell ‘unità di supporto tecnico del Sistema
d’Informazione Schengen. A tale scopo essa ha accesso all'unitá.
3. L'autorità di controllo
comune è del pari competente ad analizzare le difficoltà di applicazione o di
interpretazione che possono sorgere dall'utilizzazione del Sistema
d'Informazione Schengen, a studiare i problemi che possono presentarsi
nell'esercizio del controllo indipendente effettuato dalle autorità di
controllo nazionali delle Parti contraenti ovvero nell'esercizio del diritto di
accesso al Sistema, nonchè ad elaborare proposte armonizzate allo scopo di
trovare soluzioni comuni ai problemi esistenti.
4. Le relazioni preparate
dall'autorità di controllo comune sono trasmesse agli organi ai quali
pervengono le relazioni delle Autorità di controllo nazionali.
Articolo 116
1. Ciascuna Parte contraente è
responsabile, conformemente al proprio diritto nazionale, dei danni causati ad
una persona in seguito all'uso dell'archivio nazionale del Sistema
d'Informazione Schengen. La disposizione si applica anche quando i danni siano
stati causati dalla Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, avendo
essa inserito dati contenenti errori di diritto o di fatto.
2. Se la Parte contraente contro
la quale è promossa un'azione non è la Parte contraente che ha effettuato la
segnalazione, quest’ ultima è tenuta al rimborso, su richiesta, delle somme
versate a titolo di risarcimento, a meno che i dati non siano stati utilizzati
dalla Parte contraente richiesta in violazione della presente Convenzione.
Articolo 117
1. Per quanto riguarda il
trattamento automatizzato di dati personali trasmessi in applicazione del
presente titolo, ciascuna Parte contraente prenderà, al più tardi al momento
dell'entrata in vigore della presente Convenzione, le disposizioni nazionali
necessarie per raggiungere un livello di protezione dei dati di natura
personale almeno uguale a quello derivante dai principi della Convenzione del
Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei
riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel
rispetto della Raccomandazione R 15 (87) del 17 settembre 1987 del Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'uso dei dati di natura
personale nel settore della polizia.
2. La trasmissione di dati di
natura personale prevista dal presente titolo potrà avvenire soltanto quando le
disposizioni sulla protezione dei dati personali previste nel paragrafo 1
saranno entrate in vigore nel territorio delle Parti contraenti interessate
dalla trasmissione.
Articolo 118
1. Ciascuna Parte contraente si
impegna ad adottare, per la sezione nazionale del Sistema d'Informazione
Schengen, le misure atte:
a. ad impedire alle persone non
autorizzate l'accesso alle apparecchiature utilizzate per il trattamento di
dati di natura personale (controlli all' ingresso delle installazioni)
b. ad impedire che supporti di
dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non
autorizzate (controllo dei supporti di dati);
c. ad impedire che nell'archivio
siano inseriti senza autorizzazione, dei dati di natura personale e che di tali
dati sia presa visione, o che siano modificati o cancellati senza
autorizzazione (controllo dell'inserimento);
d. ad impedire che persone non
autorizzate utilizzino i sistemi di elaborazione automatizzata di dati mediante
apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo dell’utilizzazione);
e. a garantire che, ai fini
dell'uso di un sistema di trattamento automatizzato di dati, le persone
autorizzate possano accedere esclusivamente ai dati di loro competenza
(controllo dell'accesso);
f. a garantire la possibilità di
verificare ed accertare a quali autorità possono essere trasmessi dati di
natura personale mediante apparecchiature di trasmissione di dati (controllo
della trasmissione);
g. a garantire la possibilità di
verificare ed accertare a posteriori quali dati di natura personale sono stati
introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, il momento dell’
inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell’introduzione);
h. ad impedire che, all'atto
della trasmissione di dati di natura personale nonchè del trasporto di supporti
di dati, essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza
autorizzazione (controllo del trasporto).
2. Ciascuna Parte contraente
deve prendere misure particolari per garantire la sicurezza dei dati quando
questi vengano trasmessi a servizi situati al di fuori dei territori delle
Parti contraenti. Tali misure devono essere comunicate all'autorità di
controllo comune.
3. Ciascuna Parte contraente può
designare, per il trattamento di dati della propria sezione del Sistema
d'Informazione Schengen, soltanto persone in possesso di speciali qualifiche e
soggette a controlli di sicurezza.
4. La Parte contraente
responsabile dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'Informazione Schengen
adotta per quest'ultimo le misure previste dai paragrafi 1, 2 e 3.
CAPITOLO
QUARTO
Ripartizione dei costi del Sistema d'Informazione Schengen.
Articolo 119
1. Le Parti contraenti
sostengono in comune i costi d'installazione e di utilizzazione dell'unità di
supporto tecnico di cui all' articolo 92, paragrafo 3, compresi i costi di
cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del Sistema d'
Informazione Schengen con l'unità di supporto tecnico. La quota di ciascuna
Parte è determinata in base all'aliquota relativa a ciascuna Parte contraente
della base uniforme dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2,
primo paragrafo, lettera c) della decisione del Consiglio delle Comunità
Europee del 24 giugno 1988 concernente il sistema delle risorse proprie delle
Comunità.
2. I costi di installazione e di
utilizzazione della sezione nazionale del Sistema di Informazione Schengen sono
sostenuti individualmente da ciascuna Parte contraente.
TITOLO V
Trasporto e circolazione
delle merci
Articolo 120
1. Le Parti contraenti
vigileranno congiuntamente affinchè le proprie disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative non ostacolino in maniera ingiustificata la
circolazione delle merci alle frontiere interne.
2. Le Parti contraenti
facilitano la circolazione delle merci alle frontiere interne espletando le
formalità connesse con divieti e restrizioni all'atto dello sdoganamento delle
merci per l’immissione al consumo. A scelta dell'interessato, lo sdoganamento
può essere effettuato all'interno del paese o alla frontiera interna. Le Parti
contraenti faranno in modo di promuovere lo sdoganamento all'interno del paese.
3. Se per taluni settori gli
snellimenti di cui al paragrafo 2 non possono essere realizzati in tutto o in
parte, le Parti contraenti si adopereranno per attuarne le condizioni tra di
loro o nell'ambito delle Comunità Europee.Il presente paragrafo si applica in
particolare al controllo dell’ osservanza delle regolamentazioni relative alle
autorizzazioni di trasporto ed ai controlli tecnici riguardanti i mezzi di
trasporto, ai controlli veterinari e di polizia veterinaria, ai controlli
sanitari veterinari, ai controlli fitosanitari nonchè ai controlli relativi ai
trasporti di merci pericolose e di rifiuti.
4. Le Parti contraenti si
adopereranno per armonizzare le formalità relative alla circolazione delle
merci alle frontiere esterne e per controllarne l'osservanza in base a principi
uniformi. A tal fine le Parti contraenti collaboreranno strettamente in seno al
Comitato esecutivo, a livello di Comunità europee e di altri organismi
internazionali.
Articolo 121
1. Le Parti contraenti
rinunciano, nel rispetto del diritto comunitario, ai controlli ed alla
presentazione dei certificati fitosanitari previsti dal diritto comunitario per
taluni vegetali e prodotti vegetali.Il Comitato esecutivo adotta l'elenco dei
vegetali e prodotti vegetali ai quali si applica la semplificazione prevista
nella prima fase. Esso può modificare tale elenco fissa la data di entrata in
vigore della modifica. Le Parti contraenti si informano reciprocamente delle
misure prese.
2. In caso di pericolo di
introduzione o propagazione di organismi nocivi, una Parte contraente può
chiedere la temporanea reintroduzione delle misure di controllo prescritte dal
diritto comunitario ed applicarle. Essa ne avvertirà immediatamente le altre
Parti contraenti per iscritto, motivando la sua decisione.
3. Il certificato fitosanitario
può continuare ad essere utilizzato come certificato richiesto ai sensi della
legge relativa alla protezione delle specie.
4. A richiesta, l'autorità
competente rilascia un certificato fitosanitario quando la spedizione è destinata,
in tutto o in parte, alla riesportazione, nella misura in cui siano rispettati
i requisiti fitosanitari per i vegetali o i prodotti vegetali interessati.
Articolo 122
1. Le Parti contraenti
rafforzano la loro cooperazione per garantire la sicurezza del trasporto di
merci pericolose e si impegnano ad armonizzare le disposizioni nazionali
adottate in applicazione delle vigenti Convenzioni internazionali. Inoltre esse
si impegnano, in particolare, al fine di mantenere il livello di sicurezza
attuale,
a. ad armonizzare i requisiti in
materia di qualifica professionale degli autisti;
b. ad armonizzare le modalità e
l'intensità dei controlli effettuati durante il trasporto e presso le imprese;
c. ad armonizzare la
qualificazione delle infrazioni e le disposizioni di legge relative alle
sanzioni applicabili;
d. ad assicurare uno scambio
permanente di informazioni e di esperienze fatte nell’ attuazione delle misure
e dei controlli.
2. Le Parti contraenti
rafforzano la loro cooperazione allo scopo di effettuare i controlli del
trasferimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso le frontiere
interne. A tal fine, esse si adopereranno per adottare una posizione comune per
quanto riguarda la modifica delle direttive comunitarie relative al controllo
ed alla gestione del trasferimento di rifiuti pericolosi ed elaborare atti
comunitari relativi ai rifiuti non pericolosi, allo scopo di creare un’infrastruttura
di smaltimento sufficiente e di fissare norme di smaltimento armonizzate a un
livello elevato.In attesa di una normativa comunitaria sui rifiuti non
pericolosi, i controlli del trasferimento di detti rifiuti saranno effettuati
in base ad una procedura speciale che consenta all'atto del loro trattamento di
controllarne il trasferimento a destinazione.Le disposizioni del paragrafo 1,
seconda frase sono ugualmente applicabili al presente paragrafo.
Articolo 123
1. Le Parti contraenti si
impegnano a concertarsi allo scopo di abolire tra di loro l’obbligo,
attualmente in vigore, di presentare una licenza di esportazione dei prodotti e
delle tecnologie strategiche industriali, e, ove necessario, di sostituire tale
licenza con una procedura flessibile, sempre ché il paese di prima destinazione
e di destinazione finale sia una Parte contraente.
Fatte salve dette
,concertazioni, e al fine di garantire l’ efficacia dei controlli che dovessero
essere necessari, le Parti contraenti si adopereranno, cooperando strettamente
tramite un meccanismo di coordinamento, per procedere agli scambi di
informazioni utili tenendo conto della regolamentazione nazionale.
2. Per quanto riguarda i
prodotti diversi dai prodotti e dalle tecnologie strategiche industriali di cui
al paragrafo 1, le Parti contraenti si adopereranno per far espletare le
formalità di esportazione all'interno del paese e per armonizzare le proprie
procedure di controllo.
3. Nel contesto degli obiettivi
definiti nei precedenti paragrafi 1 e 2, le Parti contraenti avvieranno
consultazioni con gli altri partner interessati.
Articolo 124
Il numero e l'intensità dei
controlli delle merci nella circolazione dei viaggiatori alle frontiere interne
sono ridotti al livello minimo possibile. La loro progressiva riduzione e la
loro soppressione definitiva dipendono dall'aumento graduale delle franchigie
per viaggiatori e dalla futura evoluzione delle prescrizioni applicabili alla
circolazione transfrontiera dei viaggiatori.
Articolo 125
1. Le Parti contraenti
concludono accordi in merito al distacco di funzionari di collegamento,delle
proprie amministrazioni doganali.
2. Il distacco di funzionari di
collegamento ha lo scopo di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le
Parti contraenti in generale specialmente nel contesto delle Convenzioni
esistenti e degli atti comunitari in materia di mutua assistenza.
3. I funzionari di collegamento
esplicano funzioni consultive e di assistenza. Non sono legittimati ad adottare
di propria iniziativa provvedimenti di amministrazione doganale. Forniscono
informazioni ed adempiono ai propri compiti nell'ambito delle istruzioni
impartite loro dalla Parte contraente di origine.
TITOLO VI
Protezione dei dati di natura personale
Articolo 126
1. Per quanto concerne il
trattamento automatizzato dei dati di natura personale, trasmessi in
applicazione della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente adotterà, al
più tardi al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, le
disposizioni nazionali necessarie per ottenere un livello di protezione dei
dati personali almeno pari a quello derivante dai principi della Convenzione
del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei
riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale.
2. La trasmissione dei dati di
natura personale prevista dalla presente Convenzione potrà aver luogo soltanto
dopo l'entrata in vigore delle disposizioni per la protezione dei dati di
natura personale di cui al paragrafo 1 nel territorio delle Parti contraenti
interessate alla trasmissione.
3. Inoltre, per quanto riguarda
il trattamento automatizzato dei dati di natura personale trasmessi in
applicazione della presente Convenzione, si applicano le seguenti disposizioni:
a. i dati possono essere
utilizzati dalla Parte contraente destinataria solamente per i fini per i quali
la presente Convenzione ne prevede la trasmissione; la loro utilizzazione per
altri fini possibile soltanto con l’autorizzazione preventiva della Parte
contraente che li trasmette e nel rispetto della legislazione della Parte
contraente destinataria;l’autorizzazione può essere concessa sempre ché sia
consentita dal diritto nazionale della Parte contraente che li trasmette;
b. i dati possono essere
utilizzati soltanto dalle autorità giudiziarie, dai servizi e dagli organi che
assolvono un compito o una funzione nell'ambito delle finalità di cui alla
lettera a;
c. la Parte contraente che
trasmette i dati deve vigilare sulla loro esattezza; se essa constata, di
propria iniziativa o in seguito ad una richiesta della persona interessata, che
i dati trasmessi sono inesatti o che gli stessi non avrebbero dovuto essere
comunicati, la o le Parti contraenti destinatarie debbono essere informate
senza indugio; quest’ ultima o queste ultime devono correggerli o distruggerli
o menzionarne l'inesattezza o indicare che non avrebbero dovuto essere
trasmessi;
d. una Parte contraente non può
invocare il fatto che un'altra Parte contraente abbia trasmesso dati inesatti
per sottrarsi alla responsabilità che ad essa deriva dal proprio diritto
nazionale nei confronti di una persona lesa; se la Parte contraente
destinataria è tenuta alla riparazione a causa della utilizzazione dei dati
inesatti trasmessi, la Parte contraente che li ha trasmessi rimborsa
integralmente le somme versate a titolo di indennizzo dalla Parte contraente
destinataria;
e. la trasmissione e la
ricezione dei dati personali devono essere registrate nell’archivio dal quale
essi provengono ed in quello in cui sonoinseriti;
f. L’Autorità di controllo
comune di cui all' articolo 115 può a richiesta di una Parte contraente,
esprimere un parere sulle difficoltà di applicazione e di interpretazione del
presente articolo.
4. Il presente articolo non si
applica alla trasmissione dei dati prevista al Titolo II. Capitolo 7 e nel
Titolo IV. Il paragrafo 3 non si applica alla trasmissione dei dati prevista al
Titolo III, Capitoli 2, 3, 4 e 5.
Articolo 127
1. Quando, in applicazione delle
disposizioni della presente Convenzione, dati personali sono trasmessi ad
un'altra Parte contraente, le disposizioni dell' articolo 126 si applicano alla
trasmissione dei dati provenienti da un archivio non automatizzato ed al loro
inserimento in un archivio analogo.
2. Quando, in casi diversi da
quelli disciplinati dall'articolo 126, paragrafo 1, o dal paragrafo 1 del
presente articolo, dati personali sono trasmessi ad un'altra Parte contraente
in applicazione della presente Convenzione, l'articolo 126, paragrafo 3, ad
eccezione del punto e, è applicabile. Si applicano inoltre le seguenti
disposizioni:
a. la trasmissione e la
ricezione dei dati personali sono registrate per iscritto; quest’obbligo non si
applica qualora non sia necessario, ai fini della loro utilizzazione,
registrare i dati, in particolare qualora gli stessi non siano utilizzati o lo
siano per brevissimo tempo;
b. la Parte contraente
destinataria garantisce, per l’utilizzazione dei dati trasmessi, un livello di
protezione almeno pari a quello previsto dal proprio diritto per l’utilizzazione
di dati di natura simile;
c. l'accesso ai dati e le
condizioni alle quali concesso sono disciplinati dal diritto nazionale della
Parte contraente alla quale la persona interessata presenta la domanda.
3. Il presente articolo non si
applica alla trasmissione dei dati prevista al Titolo Il, Capitolo 7, al Titolo
III, Capitoli 2, 3, 4 e 5 e al Titolo IV.
Articolo 128
1. La trasmissione dei dati
personali prevista dalla presente convenzione potrà aver luogo solo quando le
Parti contraenti interessate alla trasmissione avranno incaricato una autorità
di controllo nazionale di esercitare un controllo indipendente sul rispetto
delle disposizioni degli articoli 126 e 127 e delle disposizioni adottate per
la loro applicazione relativamente al trattamento dei dati personali negli
archivi.
2. Se una Parte contraente ha
incaricato, conformemente al proprio diritto una autorità di controllo di
esercitare in uno o più settori un controllo indipendente sul rispetto di
disposizioni in materia di protezione dei dati personali non inseriti in un
archivio, tale Parte contraente incarica questa autorità di sorvegliare
l'osservanza delle disposizioni del presente Titolo nei settori in questione.
3. Il presente articolo non si
applica alla trasmissione dei dati prevista al Titolo Il, Capitolo 7 e al
Titolo III, Capitoli 2, 3,4 e 5.
Articolo 129
In relazione alla trasmissione
dei dati di natura personale in applicazione del Titolo III, Capitolo 1, le
Parti contraenti si impegnano, fatte salve le disposizioni degli articoli 126 e
127, a raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale che rispetti
i principi della Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'utilizzazione dei
dati di natura personale nel settore della polizia. Inoltre, per quanto si
riferisce alla trasmissione in applicazione dell'articolo 46, si applicano le
disposizioni seguenti:
a. i dati possono essere
utilizzati dalla Parte contraente destinataria solamente per i fini indicati
dalla Parte contraente che li fornisce e nel rispetto delle condizioni imposte
da questa Parte;
b. i dati possono essere
trasmessi esclusivamente ai servizi ed alle autorità di polizia; la loro
comunicazione ad altri servizi potrà essere effettuata soltanto previa
autorizzazione preventiva della Parte contraente che li fornisce;
c. a richiesta, la Parte
contraente destinataria informa la Parte contraente che trasmette i dati
dell'uso che ne è stato fatto dei risultati ottenuti mediante i dati trasmessi.
Articolo 130
Se dei dati di natura personale
sono trasmessi per il tramite di un funzionario di collegamento di cui
all'articolo 47 all’articolo 125, le disposizioni del presente Titolo si
applicano soltanto quando tale funzionario trasmette i dati alla Parti
contraente che lo ha distaccato nel territorio dell'altra Parti contraente.
TITOLO VII
Comitato esecutivo
Articolo 131
1. E' istituito un Comitato
esecutivo per l'applicazione della presente Convenzione.
2. Fatte salve le competenze
particolari conferitegli dalla presente Convenzione, il Comitato esecutivo ha
il compito generale di vigilare sulla corretta applicazione della presente
Convenzione.
Articolo 132
1. Ciascuna Parte contraente
dispone di un seggio in seno al Comitato esecutivo. Le Parti contraenti sono
rappresentate in seno al Comitato stesso da un ministro responsabile
dell'attuazione della presente Convenzione; egli può farsi assistere dagli
esperti necessari che potranno partecipare alle deliberazioni.
2. Il Comitato esecutivo decide
all' unanimità. Adotta il proprio regolamento interno; al riguardo può
stabilire una procedura scritta per l'adozione delle decisioni.
3. A richiesta del
rappresentante di una Parte contraente, la decisione definitiva riguardante un
progetto sul quale il Comitato esecutivo ha deliberato può essere rinviata di
due mesi al massimo dalla presentazione del progetto.
4. Il Comitato esecutivo può
creare, per preparare le decisioni o può per altri compiti, Gruppi di lavoro
composti da rappresentanti delle amministrazioni delle Parti contraenti.
Articolo 133
Il Comitato esecutivo si
riunisce alternativamente nel territorio di ciascuna Parte contraente. Esso si
riunisce con la frequenza necessaria per la corretta esecuzione dei suoi
compiti.
TITOLO VIII
Disposizioni finali
Articolo 134
Le disposizioni della presente
Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con il
diritto comunitario.
Articolo 135
Le disposizioni della presente
Convenzione si applicano fatte salve le disposizioni della Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale modificata
dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.
Articolo 136
1. Una Parte contraente che
intenda condurre negoziati con uno Stato terzo in materia di controlli alle
frontiere ne informa in tempo utile le altre Parti contraenti.
2. Nessuna Parte contraente
concluderà con uno o più Stati terzi accordi relativi alla semplificazione o
alla soppressione dei controlli alle frontiere, senza l'accordo preliminare
delle altre Parti contraenti, fatto salvo il diritto degli Stati membri delle
Comunità europee di concludere in comune tali accordi.
3. Le disposizioni del paragrafo
2 non si applicano agli accordi relativi al piccolo traffico di frontiera,
semprechè detti accordi rispettino le eccezioni e le modalità fissate in virtú
dell' articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 137
La presente Convenzione non può
essere oggetto di riserve, ad eccezione di quelle menzionate all'articolo 60.
Articolo 138
Per quanto riguarda la
Repubblica francese, le disposizioni della presente Convenzione sono
applicabili soltanto al territorio europeo della Repubblica francese.
Per quanto riguarda il Regno dei
Paesi Bassi, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili
soltanto al territorio del Regno in Europa.
Articolo 139
1. La presente Convenzione sarà
sottoposta a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica,
di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Governo del
Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le
Parti contraenti.
2. La presente Convenzione
entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito
dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione. Le
disposizioni relative all'istituzione, alle attività ed alle competenze del
Comitato esecutivo si applicano dall'entrata in vigore della presente
Convenzione. Le altre disposizioni si applicano a decorrere dal primo giorno
del terzo mese successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione.
3. Il Governo del Granducato di
Lussemburgo notifica la data di entrata in vigore a tutte le Parti contraenti.
Articolo 140
1. Ogni Stato membro delle
Comunità europee può divenire parte della presente Convenzione. L'adesione
forma oggetto di accordo tra tale Stato e le Parti contraenti.
2. Tale accordo è soggetto a
ratifica, approvazione o accettazione, da parte dello Stato aderente e di
ciascuna delle Parti contraenti. Esso entra in vigore il primo giorno del
secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di
approvazione o di accettazione.
Articolo 141
1. Ciascuna Parte contraente può
far pervenire al depositario una proposta di modifica della presente
Convenzione. Il depositario trasmette la proposta alle altre parti contraenti.
A richiesta di una Parte con traente le Parti contraenti riesaminano le
disposizioni della presente Convenzione per stabilire se, a loro parere, una
data circostanza costituisca un cambiamento fondamentale delle condizioni
esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Le Parti contraenti adottano
di comune accordo le modifiche della presente Convenzione.
3. Le modifiche entrano in
vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito
dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.
Articolo 142
1. Qualora tra gli Stati membri
delle Comunità europee siano concluse convenzioni per la realizzazione di uno
spazio senza frontiere interne, le Parti contraenti si accordano sulle
condizioni alle quali le disposizioni della presente Convenzione sono
sostituite o modificate in funzione delle disposizioni corrispondenti di dette
convenzioni.
Le Parti contraenti tengono conto, a tal fine, della circostanza che le
disposizioni della presente Convenzione possono prevedere una cooperazione
maggiore rispetto a quella risultante dalle disposizioni delle suddette
convenzioni.
Le disposizioni contrarie a quelle convenute tra gli Stati membri delle
Comunità europee sono in ogni caso oggetto di adattamento.
2. Le modifiche della presente
Convenzione ritenute necessarie dalle Parti contraenti sono sottoposte a
ratifica, approvazione o accettazione. La disposizione dell'articolo 141,
paragrafo 3, è applicabile, fermo restando che le modifiche non entreranno in
vigore prima dell'entrata in vigore di dette convenzioni tra gli Stati membri
delle Comunità europee.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno
apposto le proprie firme in calce alla presente Convenzione.
Fatto a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue
tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti egualmente fede, in un
esemplare originale che sarà depositato negli archivi del Governo del
Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a
ciascuna delle Parti contraenti.
Per
il Governo del Regno del Belgio
Per il Governo della Repubblica federale di Germania
Per il Governo della Repubblica francese
Per il Governo del Granducato di Lussemburgo
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi