Addì 13 marzo 2009
Alla Cortese Attenzione Ministro dell’Interno Onorevole Roberto MARONI
e.p.c. Direttore Centrale Servizi Demografici
Direttore Centrale per i diritti civili, la Cittadinanza e le minoranze Prefetto Perla STANCARI
Oggetto: articolo 1 comma 2 LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555 SULLA CITTADINANZA ITALIANA
La legge n. 555 del 1912, nel suo articolo 1 comma 2 dice testualmente
Art. 1. – E’ cittadino per nascita:
2. Il figlio di madre cittadina..., ovvero se il figli non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene
Essendo che questa parte dell'articolo e comma, non è stato mai dichiarato incostituzionale, per tanto anche essendo un’imposizione sempre giustiziabile, mai portata in giudizio, fronte al giudice della legge, per la sua chiarezza, tanto nel testuale come nello spirito della legge nella quale fu emanata, applicata prima della vigenza della Costituzione, e non dichiarata non applicabile , né rivelata illegittima, né espressa una norma violativa di principi di diritto, d'insufficiente o omessa e contraddittoria motivazione, anche se applicata sotto circostanza residua, tanto nella trasmissione, per via materna, e il ricevimento dei filiis, per via materna, l'imposizione e la ricezione, effetti retroattivi inapplicabili al rapporto di perduta, o non concessa, cittadinanza perciò è a causa, non potendo considerarlo come rapporto “esaurito”, per essere lo stato, aggiudicato, per questa specifica indicazione, primo del 1 gennaio 1948, una relazione imprescrittibile,
Non esiste nessuna controversia che riguarda una discendenti di soggetti che, anteriormente al 1948, hanno subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali, nella parte dove la donna, trasmetteva la cittadinanza, non essendo questa stata mai dichiarata incostituzionale.
Il riconoscimento giudiziale della cittadinanza spetterebbe di diritto, solo se la norma, dell'art. 1 comma 2 L. 555/1912, fossi stata dichiarata incostituzionale, illegittima, impraticabile inapplicabile, dovendo ritenersi riacquisito e non perduto lo stato di cittadini italiani della cittadina, quando meno a decorrere dal 1 gennaio 1948, ma la legittimità e applicazione della norma, ratio decidendi, essendo compatibile con il principio degli effetti, perduranti nel tempo, della normativa, non dichiarata incostituzionale e per tanto applicabile ex tunc ossia della data che precede,
L'art. 1 comma 2 L. n. 555 del 1912, e di totale applicazione ed attuazione, per non essere in contrasto con i principi costituzionali, mai si è parlato di una sua incostituzionalità sopravvenuta di norme giuridiche incostituzionali, nelle sentenze della C. Cost., esattamente si parla con riferimento a norme dichiarate incostituzionali per il loro contrasto con precetti nascenti di modifiche alla Costituzione successive all’entrata in vigore delle norme ordinarie dichiarate illegittime.
Dell’art. 1 comma 2 L. n. 555/1912, si rileva correttamente il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, che impone che la norma che n’è oggetto non regoli un rapporto controverso e che quindi questo sia ancora pendente perché, per la sua regolamentazione, possa con riferimento ad esso cessare l’efficacia della legge di cui s’è dichiarata l’incostituzionalità,
Per effetto dell’accoglimento dalla questione incidentale di illegittimità costituzionale, nell'articolo 1 comma 2, L. n. 555/1912, si rende inapplicabile la norma illegittima ai rapporti e ai casi ai quali essa si applica, senza alcuna necessità di ricorrere alla pronuncia del giudice delle leggi, che inciderebbe su tali situazioni solo ed in quanto esse siano ormai definite, consolidate e concluse, per effetto di altre norme
Si è autorevolmente affermato in dottrina che i limiti delle sentenze dichiarative dell’incostituzionalità del giudice della legge, assoluta ed erga omnes, corrispondono comunque al quelli della rilevanza della questione prospettata al giudice delle leggi, ossia solo alle norme in contrasto con la carta fondamentale e suscettibile di modifiche, e non quindi allorché al quelli di non rilevanza alla questione, come lo è l’art. 1 comma 2 L. n. 555/1912, che concede alla cittadina la facoltà, pure, di trasmettere la propria cittadinanza ai filiis, primo del 1 gennaio 1948, in cui la costituzionalità non dubita sia sempre giustiziabile, non sia mai stato esaurito e concluso, per effetto di norme diverse che lo abbiano inciso in via definitiva
Non si rileva un esaurimento di rapporto entro l'art. 1 comma 2 L. n. 555/1912, e le norme sostanziali o processuali diverse da quelle oggetto del giudizio di costituzionalità, la sua pendenza necessaria per la rilevanza della questione, non può che desumersi dalla norma della cui costituzionalità non si dubita, da rendere efficace in relazione a situazioni che debbano ritenersi già definite o ormai consolidate, anche se prima dell’entrata in vigore delle carta magna.
Infatti, per le leggi precostituzionali, si afferma che i rapporti regolati da una normativa, sorti nella fase in cui questa non poteva valutarsi su parametri di costituzionalità inesistenti, di regola non possono neppure essere incisi dalla sopravvenuta illegittimità della legge, salvo diversa indicazione della sentenza del giudice delle leggi, ma anche così, il giudice delle leggi, il quale non ha trovato rilevanza, nell’art. 1 comma 2 L. n 555/1912, per dichiararlo incostituzionale, illegittimo o di una mancata applicabilità nel tempo della sua vigenza.
Nessuna pronuncia ha modificato i rapporti regolati dalla norma legittima, dell’art. 1 comma 2 L. n 555/1912, mai se ha messa la questione che questa non sia suscettibile di produrre, nella sfera giuridica di chi n’è titolare, ancora conseguenze per effetto della legge costituzionale.
La cittadinanza è una condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono (art. 4, commi 1 e 2, Cost.).
La personalità, (cittadinanza e capacità giuridica, art. 1 comma 2 L. n. 555/1912, art. 1 c.c.), è una condizione personale che rende una persona con la capacità di esercitare diritti e doveri, non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono, (art. 2 e 22 Cost.,).
Per la normativa ordinaria, alla cittadinanza, secondo la L. n. 555 del 1912, avevano diritto il figlio di padre (art.1 comma 1), o madre (art. 1 comma 1), cittadini (in parità di diritti dopo 1 gennaio 1948), o di genitori ignoti, (se nati sul territorio del regno, prima, dello Stato dopo il 1 gennaio 1948) e (art. 1 L. 5 febbraio 1992 n. 91), con riferimento ai concetti di jus sanguinis e jus soli; ottenuti prima o poi del 1 gennaio 1948, la Costituzione vieta che lo stato possa perdersi per motivi politici (art. 22 Cost) e la legge ordinari precisano che ad esso può rinunciare solo chi n’è titolare (art 8 comma 2 L. n. 555 del 1912 e art. 11 L. n. 92 del 1991).
La struttura normativa, dell’istituto evidenzia che ogni persona ha un diritto soggettivo alla condizione personale costituita dallo stato di cittadino, come previsto pure dall’art. 1 comma 2 L. n. 555 del 1912, e in tal senso sono pure le convenzioni internazionali rilevanti, attinenti all’art. 117 Cost. (dall’art. 15 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 al Trattato di Lisbona approvato dal Parlamento europeo il 16 gennaio 2008, e per l’Italia, approvato all'unanimità dal Parlamento, promulgato dal presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 185 dell'8 agosto 2008, supplemento ordinario n. 188.).
La legge n. 555 del 1912 e la legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza riaffermano l’esistenza di tale diritto che può essere solo riconosciuto dalle autorità amministrative competenti, lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell’esercizio dei diritti conseguenti; esso può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previdente (art. 8 n. 2 L n. 555 del 1912 e art. 11 L. n. 92 del 1992).
Nessun riferimento esclusivo alla nascita di madre cittadina e di padre straniero, non trasmettente della propria cittadinanza estera, secondo le leggi del proprio stato, negando la sussistenza della trasmissione via materna, (art. 1 comma 2 L. 555 del 1912) riguardante al mero jus sanguinis via materna, giustifica il non acquisto dello stato di cittadino, che sorge della filiazione, non essendo dubitabile ne superato il collegamento al fatto della nascita di cittadina e straniero, tentando assoggettare al nascituro alla cittadinanza del padre, in qualsiasi maniera sia, anche se la legge italiana non lo prevede, tentando attribuire, la cittadinanza straniera, ai filiis concepiti con cittadina, alla sola condizione di padre straniero, la cittadinanza dell’individuo da esse concepito, con una visone che pericolosamente si accosta al concetto di “razza”, incompatibile con la civiltà prima ancora che con l’art, 3 della Costituzione
La cittadinanza, come esattamente il suo senso e significato non solo nella disciplina dei rapporti verticali del suo titolare con lo Stato che esercita poteri sovrani nei suoi confronti, ma anche in quelli orizzontali con gli altri appartenenti alla società cui egli partecipa con lui titolari del medesimo stato (art.7 Cost.).
Attraverso il rapporto di filiazione che collega al figlio di cittadina e straniero, non trasmettente della propria cittadinanza, alla cittadinanza italiana, i filiis e discendenti contribuiscono alla formazione sociale intermedia costituita dalla famiglia “società naturale” (artt. 2 e 29 della Cost.), le persone entrano in rapporto con l’intera società e hanno diritto all’esercizio dello stato di cittadino e dei diritti e doveri conseguenti, negati per chi intende, la fallacia, che se nati, primo del 1 gennaio 1948, nell’art. 1 comma 2 L. 555 del 1912, di cittadina e straniero, mai acquistano la cittadinanza italiana, contraddicendo il formulato, nella legge previgente, di valore anche costituzionale nell’aggiudicazione della cittadinanza via materna
Perciò è corretto affermare che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio di cittadina italiana e straniero non trasmettente della propria cittadinanza straniera, nato primo del 1 gennaio 1948, secondo l’art, 1 comma 2 L. n. 555 del 1912, è una condizione non derogabile che costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d’assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurita o chiusa, se non quando risulti denegata o riconosciuta prescrivibile e derogabile da sentenza passata in giudicato, cosa mai accaduta perché ci sarebbe alla presenza di una sentenza illegittima, illegale e incostituzionale
Tale concetto di cittadinanza, attribuito ai nati di cittadina e straniero, primo del 1 gennaio 1948 secondo l’art. 1 comma 2 L. n. 555 del 1912, emerge dalle stesse sentenze sulla legge precostituzionali che la regolava della Corte Costituzionale, che ritengono la perdita e il mancato acquisto dello stato imposte dalla normativa illegittima, ma mai hanno riferito come tale quest’articolo e comma nella parte in cui la cittadina ha trasmesso la cittadinanza italiana ai filiis e discendenti, la parte dove la cittadina ha trasmesso la cittadinanza, secondo tutto il comma 2, non è stata motivo di dichiarazione d’illegittimità da parte del giudice delle leggi.
In mancanza di eventi o situazioni, regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata un giudicato cha abbia reso definitivo ed esaurito il mancato acquisto della cittadinanza, via materna, secondo l’art. 1 comma 2 L. n. 555 del 1912, il permanere di tali effetti comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa non dichiarata discriminatoria e violativa di diritti fondamentali della donna, e suoi discendenti, essendosi alla presenza di totale assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme incostituzionali.
Il carattere assoluto della tutela del diritto fondamentale a non essere discriminati per nessuna ragione leso della normativa del 1912, attribuisce pure la validità ad una retroattività oltre la entrata in vigore della Costituzione e un’incidenza nel tempo analoga a quella del tempo di vigenza della legge previgente, essendo in gioco diritti inviolabili di discendenti di cittadina e straniero, non possono essere trattati in modo diverso e discriminatorio a quello, non discriminatorio né diverso segnalato nella norma della stessa legge che li concede la cittadinanza per via materna
La norma, confermata dall’art. 1 comma 2 L. n. 555 del 1912, prevede che “la cittadina che, per effetto di concepimento di figlio con lo straniero che non trasmette la propria cittadinanza alla prole discendenza, secondo le leggi dello Stato al quale questo appartiene, per jus sanguinis, nello stesso principio che la legge lo prevede per il cittadino (art. 1 comma 1 L. n. 555 del 1912), trasmette la cittadinanza italiana alla sua discendenza, prima d’entrata in vigore della carta magna, prima d’entrata in vigore della presente legge di cittadinanza L. n. 91 del 1992, norma non dichiarata mai illegale, illegittima, incostituzionale, inapplicabile, inefficace, incompatibile, incongruente o inefficiente per il giudice delle leggi.
Per tanto la norma rimane efficace, compatibile, congruente, efficiente e applicabile ai nati di cittadina e straniero, primo del 1 gennaio 1948, nella concessione della cittadinanza italiana via materna, costituzionalmente accettata come valida per attribuire, anche alla cittadina, primo del 1 gennaio 1948, la facoltà e capacità di trasmissione nel periodo previgente alla Costituzione, situazione giustiziabile e come tale rimanendo attiva nel tempo, essendo il rapporto della facoltà e capacità di ricezione degli aventi diritto all’acquisto della cittadinanza, secondo la normativa della L. n. 555 del 1912, inesauribile e inestinguibile.
La circostanza che oggi si presenta è che illegittimamente si pretende che mai acquistò la cittadinanza italiana dalla madre, per ius sanguinis, il figlio nato primo del 1 gennaio 1948, e tutta la discendenza, di cittadina e straniero, anche se la madre mai abbia perso la cittadinanza per iure matrimoni, anche se i filiis non seguono la cittadinanza del padre, per ius sanguinis, anche se l’articolo 1 comma 2 L. n. 555 del 1912, nella parte in cui la cittadina trasmette la cittadinanza, non è stato dichiarato incostituzionale o illegittimo io inapplicabile ex tunc, anche se si mantiene una situazione ancora giustiziabile come il diritto alla cittadinanza, essendo valido in ogni tempo perché la parte in cui la legge è divenuta impraticabile, non riguarda a questo iter, essendo un diritto acquisito per nascita e imprescrittibile
Gli effetti di una situazione ingiusta e discriminante nei rapporti con, gli aventi diritto, discendenti di Cittadina nati prima del 1 gennaio 1948, non possono che venire a meno, già che la norma precostituzionale, non riconosciuta illegittima o inapplicabile per effetto di sentenze del giudice della legge, costituzionalmente non si può applicare la situazione di disconoscimento della trasmissione della cittadinanza, ove non vi sia una disposizione normativa, di legge, che così lo dispone.
Solo le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili non avendo più effetto dal 1 gennaio 1948, ma non è intendibile e attendibile che quei non così dichiarati, sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso e cittadinanza, contrariando l’art. 3 della Costituzione, perché sono figli di cittadina non avrebbero diritto alla cittadinanza, se nati primo del 1 gennaio 1948, e pure figli di stranieri, anche se non trasmettenti della loro cittadinanza, risultando conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale, perché la parte amministrativa dello Stato nega la personalità italiana, acquisita per nascita, e tutelata, oggi, per la Costituzione art. 2 e 22.
Di certo non può costituire criterio ermeneutica in senso opposto degli effetti delle disposizioni presenti nella legge, provocando la diffidenza della prassi amministrativa verso una interpretazione equivoca o irrealistica dell’art. 1 comma 2, L. n. 555 del 1912,
Per la normativa ordinaria, alla cittadinanza per jus sanguinis ha diritto il figlio di padre o madre cittadini, LEGGE 13 GIUGNO 1912, N.555 SULLA CITTADINANZA ITALIANA (in maniera totale da parte del padre, comma 1, e in maniera parziale da parte dalla madre, comma 2, fin la sentenza n. 30 del 1983 del giudice delle leggi, che dichiara incostituzionale la parte in cui la trasmissione materna non è in parità di diritti alla paterna, rendendola effettiva, in un totale, a partire del 1 gennaio 1948), e il figlio il figlio di padre o di madre cittadini art. 1 comma a LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza, e per ius soli, ha diritto alla cittadinanza italiana chi è nato sul territorio di padri ignoti, ovvero i filiis d’entrambi genitori che non siano italiani, e non seguano la loro cittadinanza secondo la legge al quale questi appartengano.
Nel paragrafo anteriore si trovano ben definite le due circostanze, della normativa ordinaria, per la quale s’impone la cittadinanza italiana, sul principio del jus sanguinis che seguono i filiis la cittadinanza dei progenitori, per derivazione dei genitori, seguendo la cittadinanza dei genitori, e sul principio del ius soli, per essere nati sul territorio italiano da progenitori ignoti o progenitori stranieri che non trasmettono la propria cittadinanza ai filiis, secondo la legge dello stato al quale questi appartengono.
Per tanto il principio dell’imposizione della cittadinanza per jus sanguinis è seguendo la cittadinanza del progenitore, e quello del ius soli per essere nato sul territorio nazionale.
L’articolo 1 comma 2 L. n. 555 del 1912 è ben chiaro, la cittadina trasmette la cittadinanza italiana ai suoi discendenti, per ius sanguini, se i filiis avuti con straniero, non seguono, per jus sanguini, la cittadinanza del padre, secondo la legge dello Stato al quale questo appartiene, essendo essa parte della normativa della legge, non dichiarata né illegittima né incostituzionale, per tanto di totale applicazione, vigenza e sussistenza omni tempore
Tanto la previgente L. n. 555 del 1912, art. 7, come la vigente L. n. 91 del 1992, determinano che l’acquisto, per nascita, di una cittadinanza estera, per ius soli, da parte di un figlio di cittadini italiani, italiano per nascita ius sanguini, non invalida ne impedisce l’acquisto, per nascita, e mantenimento della cittadinanza italiana, acquisita per nascita, per ius sanguini.
La situazione a base dell’oggetto di questa lettera, cioè il diritto allo stato di cittadini italiani, a partire dei figli nati primo del 1 gennaio 1948, e tutto il resto dei discendenti, di madre cittadina e straniero, non trasmettente della propria cittadinanza per jus sanguinis, secondo le leggi del proprio Stato, è la legittimità dell’acquisto della cittadinanza italiana jus sanguinis “per nascita” dei filiis della cittadina, perché legittimamente mai hanno acquisito, “per nascita” la cittadinanza jus sanguinis, straniera del padre, nella applicazione di una norma mai dichiarata incostituzionale, e di conseguenza essendo stata rivelata soltanto una parte della legge, ben definita e specificate per il Giudice delle Leggi, per essere violativa, incostituzionale, per discriminatoria, non si comprende, come esse Ministero ha impartito ordini di non applicare, la parte della norma, legittima, efficace, non discriminatoria né incostituzionale, in maniera discriminatoria e incostituzionale.
Sostenendo che la donna primo del 1948, mai ha trasmesso la cittadinanza, si sta attuando violazione o falsa applicazione dell'articolo 1 comma 2 legge n. 555 del 1912, essendo essa affermazione una insufficiente o omessa motivazione su punti decisivi, relativi all’esistenza delle circostanze di fatto per applicare tale norma.
Deve quindi rispettarsi, e trovare immediata applicazione, il seguente principio di diritto “ La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta ai filiis di cittadina italiana e straniero, nati primo del 1 gennaio 1948, secondo l’art. 1 comma 2, L. n 555 del 1912, nella parte in cui la cittadina italiana trasmette la cittadinanza italiana ai filiis, per ius sanguinis, se il padre straniero non trasmette la propria cittadinanza, per ius sanguinis, secondo la legge dello Stato al quale questo appartiene, per tale principio, hanno acquisito la cittadinanza italiana, per ius sanguinis, tutti i discendenti nati prima o dopo del 1 gennaio 1948”,
Il principio redatto in precedenza è indipendente dalla dichiarazione di incostituzionalità della parte della legge in cui si rende discriminatoria, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, in quanto la cittadinanza acquisita per legge, anteriormente al 1 gennaio 1948, ha effetto perdurante, prima e dopo la data indicata, della norma incostituzionale, non essendo a essa vincolata, principio che se non rispettato è d’effetto che contrasta con la genesi della parità dei sessi e della sua eguaglianza giuridica e morale (art. 3 Cost.),
Per tutto l’esposto si Prega All’Onorevole Ministro, se lo considera pertinente, dare l'istruzioni necessari ai suoi subordinati, inclusi gli Ufficiali di Stato Civile comunali e consolari, per attuare le misure necessarie nel rendere immediatamente possibile l’esercizio della cittadinanza italiana e capacità giuridica, elementi basilari dei diritti fondamentali della personalità, protetta per l’art. 2 Costituzione italiana, di tutti i discendenti italiani, nati italiani, nell’applicazione dell’articolo 1 comma 2 LEGGE 13 GIUGNO 1912, N.555 SULLA CITTADINANZA ITALIANA, evitando in ogni forma ed in ogni modo si continui a discriminarli, contrastando l’art. 3 Costituzione italiana.
In totale rispetto alla Sua Persona e Investitura si sporgono distinti saluti
Sarà Giustizia
AINEEI Associazione d’Italiani Nati all’Estero Esperanza Internazionale
Francisco Antonio Sposato Presidente
LEGGE 13 GIUGNO 1912, N.555 SULLA CITTADINANZA ITALIANA Art. 1. – E’ cittadino per nascita: 1. Il figlio di padre cittadino; 2. Il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figli non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene legge; 3. Chi è nato nel [Regno] se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel [Regno]
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza. Art. 1. 1. è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. 2. è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
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