AINEEI Associazione d'Italiani Nati all'Estero Esperanza Internazionale

AINEE Associazione d'Italiani Nati all'Estero Esperanza

"Damose da fa' e volemose bene"
 "PACE"


In tutti i paesi americani, la cittadina italiana, secondo la legge di cittadinanza, 13 giugno 1912, n. 555, articolo 1 comma 2, in maniera a titolo solo residuo, prima e dopo del 1948, sempre ha trasmesso la cittadinanza italiana a tutti suoi discendenti


Non siamo l’attrezzo per cambiare una realtà, siamo gli strumenti per capirla

L'illegittimo utilizzo della Circolare k. 28.1 8 aprile 1991, visto il disordine registrale dei Registri di Stato Civile italiani, che servono per commettere ogni tipo di delitto, s'intende come ragion di stato o come terrorismo di stato?

Il terzo comune, che intende far la presunta pratica di concessione della cittadinanza per riconoscimento a Stranieri, non invia mai, gli atti esteri per essere trascritti, in prima facie, com’è d’obbligo farlo, nel Registro Storico di Stato Civile dell’unico comune competente, l’ultimo di residenza del capostipite. Richiamato il C.P. art. 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Aldilà della situazione d’omissione atto d’ufficio, associazione illecita per delinquere, il falso in atto pubblico e soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, pure si aggiunge la figura di “sovversione dell’ordine interno”, che non solo ha servito a calciatori, dal quale si sono approfittato, pure serve tanto a cosche malavitosi come a terroristi internazionali, che falsificano da semplici documenti come complete cittadinanze, entrando in possesso di documenti italiani come passaporti, carte d’identità, ecc..

Situazioni d’importante e grave svolgimento, in maniera insistente informato esse Ministero, per quest’Associazione, sul quale, in un intento di prevenzione, si è fatto solo una circolare che non ha servito a nulla, (Ministero dell’Interno Prot. n. 200706012 – 15100/397 Roma, 01 giu. 2007, CIRCOLARE N. 26), dimostrato per l’innumerabili fatti di cronaca che riportano la commissione dei reati preannunciati, pero il peggio, i comuni che fanno a pezzi la continuità delle registrazioni nei registri di stato civile, aumentando il “pandemonio”, si sono estese come una macchia d’olio, sono aumentati in un mille per cento, grazie a suggerimenti e indicazioni effettuati per il proprio MIN, vedasi il pubblicato per la Prefett
ura di Avellino:


Questa letale situazione, nel tempo, è stata Informata al Ministro Claudio Scajola, al Ministro Giuseppe Pisanu, al Ministro Giuliano Amato, al Ministro Roberto Maroni, ai Prefetti Mario Ciclosi, Anna Maria D’Ascenzo, Annamaria Porzio, Perla Stancari, ed a tutti i Prefetti Capo Provincia-

Adì 24 aprile 2009

Oggetto: TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO della seduta n. 165 di Giovedì 23 aprile 2009

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e degli affari esteri, per sapere - premesso che:

la Corte di cassazione, a sezioni unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che anche ai figli nati da donne italiane coniugate con cittadini stranieri prima dell'entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948) debba essere riconosciuta la cittadinanza italiana;

 

Si prega non prendere quest’e-mail, inviato a tutti i proponenti dell’interpellanza, come una critica o un demerito, precisamente nasce dell’ammirazione per la vostra esemplare e meritoria iniziativa, nella difesa dei diritti della cittadina.  Quando il comune cittadino vede che il Legislatore si occupa di temi importanti, segue attentamente le sue azioni, si fida del legislatore, considera che è una persona CAPACE al Servizio della Patria Italiana, e crede che ci sono delle cose che si debbono discutere, perché si pensa diverso o si ha una visione diversa, scrive al legislatore per chiarire dei concetti, tutto nel merito di un sano esercizio della democrazia.

 

Quanto segue non ha nulla che vedere con alcuna tendenza politica, il nostro commento si basa su azioni d’esperienza, che sono partite quando siamo venuti in conoscenza della Causa Raúl Lucero, chi perde definitivamente la possibilità d'esercitare la cittadinanza italiana, perché il MIN, La Cassazione e gli avvocati della difesa, intendessero che la Mamma non aveva trasmesso la cittadinanza al figlio, per essersi sposata con un Argentino, perdendo la cittadinanza italiana, primo della nascita di Raúl, anche se la legge argentina di Cittadinanza mai ha contemplato l'acquisto per "iure matrimoni".

 

Nostri esposizioni sono basati in un punto di vista oggettivo, che sembra essere diverso al generale, per essere basato su situazioni irrisolte per la legge, anche se nella legge i diritti si trovano scritte con tutte le lettere, e in un chiaro senso interpretativo, basta prendere un dizionario italiano per vedere che così sia, non sono tenuti in conto per quasi nessuno. Le conclusioni che a seguito esponiamo, se Lei considera che nel nostro esposto ci sono dei nostri errori, si prega lo faccia sapere.

 

Nel tema della Cittadinanza italiana per anni si è spifferato che la donna italiana, primo del 1948, non aveva nessun diritto, ma nella legge di cittadinanza n. 555 del 1912, le cose non sono messe cosi, nessuno dei nostri Ministri si è occupato di leggerla e farla rispettare, non è vero che alla donna italiana non se le riconosceva nessun diritto, come pure non è vero che la cittadina sposata con Straniero sempre perdeva la cittadinanza italiana, la legge prevedeva che solo la perdeva se si sposava con uno Straniero che, per iure matrimoni, li trasmetteva la propria cittadinanza in maniera automatica, errore, nel quale cade pure la Corte di Cassazione, vedasi nella sentenza 4466 la parte in cui si cita, com’esempio di aver sentenziato a favore della cittadina, in rispetto e considerazione della parità di diritti, Cass. 10 luglio 1991 n. 6297, il caso della cittadina sposata con argentino, come ut supra si è indicato, nel tema Raúl Lucero, la legge argentina, di cittadinanza, mai ha previsto il iure matrimoni, per tanto la sentenza, in questa puntuale posizione, non è stata concordante con la realtà del diritto internazionale.

 

Nella Sentenza, per riconoscere “l’avente diritto alla cittadinanza” non si tiene in conto la contrapposizione, il confronto, il contrasto che si verifica entro il 8 comma 2 e il 10 terzo paragrafo, anche se citato in vari opportunità nella stessa sentenza, è che la donna acquista la cittadinanza del marito straniero senza concorso di volontà,

 

“La perdita per la donna della cittadinanza a causa “fatto” matrimonio con lo straniero, di cui all’art. 10, terzo comma, della legge n. 555/1912”

“La perdita automatica della cittadinanza per la sola donna coniugata con stranieri”

“come lo era stata la perdita per effetto della legge incostituzionale.”

“La pronuncia del 1975 ha dichiarato illegittimo l’articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 1912 n. 555, per la parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza consenso di volontà di questa”

“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente della volontà della donna”

“aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essere “maritata” (così parola usata nella legge n. 555 del 1912) ”

“ritenendo la prima che il riferimento nella sentenza n. 87 del 1975 alla perdita della cittadinanza contro la volontà della donna”

“nel caso di perdita della cittadinanza per il matrimonio di donna con straniero anteriore al 1975, può avvenire senza tale atto, sempre che non sia provata dal Ministero la rinuncia dell’interessata allo stato stesso intervenuta nelle more”

 

citando l’articolo 8, nel generale della perdita, della legge n. 555 del 1912, ma non tiene conto, nella sentenza, dell’inefficacia della perdita in applicazione a comma 2

 

“Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell’esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previdente (art. 8 n. 2 L 555 del 1912)”

“In rapporto della facoltà degli aventi diritto al recupero o all’acquisto della cittadinanza di rinunciare allo stato di cittadino, prevista, nella previgente legge  n 555 del 1912 (art. 8) e nella attuale normativa (art. 11 della l. n. 92 del 1991),”

“Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (art. 8 L. n. 555 del 1912 e 11 L. n. 82 del 1991), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto.” 

La cassazione doveva aver tenuto conto dell’articolo 8 comma 2, come norma generale, che si applicava nel particolare, s’imponeva per ambi sessi, già che non faceva alcun distinguo dicendo il cittadino o la cittadina, che chi possedeva la cittadinanza italiana, se era costretto a ricevere una cittadinanza estera in maniera automatica, senza concorso di volontà, non perdeva la cittadinanza italiana se non faceva espressa rinuncia, della cittadinanza italiana, fronte all’autorità italiana, questo conflitto d’interessi invalida automaticamente l’applicazione dell’articolo 10 terzo paragrafo della stessa legge, un azione nettamente amministrativa, d’applicare, senza bisogno di dichiarazione d’illegittimità o per pareggiare diritti, attraverso alcuna sentenza,

 

Perdeva la cittadinanza dice l’articolo 8 comma 2. Chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilito all’estero la propria residenza.

 

Dice l’articolo 10 principio del terzo paragrafo La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi

 

Due cose importanti,, secondo lo scritto nella legge, non è che la donna cittadina, che si maritava con uno Straniero, perdeva sempre la cittadinanza italiana, come dicono il MIN e la Corte di Cassazione, secondo la legge solo se il marito imponeva la propria cittadinanza, in maniera automatica per iure matrimoni, senza concorso di volontà della cittadina italiana, si considerava persa la cittadinanza, ma come si fa ad applicare questo concetto, e darlo come valido, senza tenere conto e contrariando l’emanato nell’articolo 8 comma 2? E perché si deve applicare il 10 terzo paragrafo e non il 8 comma 2?  Evidentemente la questione non è l’incostituzionalità della legge per discrimen, o l’applicazione, nel generale, delle Sentenze emanate per le Alte Corte, certamente il problema è la basica applicazione discriminatoria che si fa della legge aldilà del proprio che in questa è dettato come legge, perciò si dovrebbe rispettare nella sua applicazione, nella parte in cui la donna cittadina ha diritti che debbono essere applicati per evitare il discrimen, che la legge non fa ma gli uomini applicano come se veramente lo facesse.

 

Allora l’incertezza non è l’incostituzionalità della legge, in non riconoscere parità di diritti, nella legge, volenti o nolenti, si trovano scritti i punti necessari che servono per equiparare i diritti, che non si mettono in pratica; si tenga conto che tanto la Corte Costituzionale come la di Cassazione, dichiarano come principio d’illegittimità la parte in cui la donna italiana, di nessuna maniera e di nessun modo, aveva esercizio di diritti, non nella parte in cui se li riconoscevano, anche se in forma residua o aleatoria, il concetto della trasmissione precostituzionale, via materna, mai è stato in discussione o dichiarato incostituzionale, manifestamente la questione essenziale irrisolta è l’interpretazione discriminatoria che si fa, nel periodo costituzionale, della legittimità della legge, facendo di tutta l’erba un fascio, per negare diritti alla cittadinanza, come se ancora ci trovassimo nel periodo della caverna.

 

Dato che ci troviamo fronte ad un’erronea interpretazione e applicazione di quanto è istituito, che calpesta diritti umani fondamentali, tanto delle cittadine italiane come della sua prolediscendenza, e gli addetti agli Uffici di Stato Civile, tanto comunali come dei Consolati italiani, per espresse direttive emanate tanto del MIN come del MAE, sono costretti a commettere il gravissimo errore di non riconoscere come italiani a chi la legge italiana ha conferito la cittadinanza italiana per Via MATERNA, pur se nati prima del 1948, mettiamo alla Sua Conoscenza un documento inviato all'Onorevole Ministro dell'Interno Roberto MARONI, al Ministro d’Affari Esteri Franco FRATTINI e alla Commissione d’Affari Costituzionali della Camera.

 

Si Prega All’Onorevole Parlamentare leggere il file allegato, e se lo considera opportuno e pertinente, iniziare le azioni necessarie, nel Nostro Parlamento, per rendere nel più immediato possibile, l’effettivo esercizio della cittadinanza italiana e capacità giuridica, elementi basilari dei diritti fondamentali della personalità, protetta per l’art. 2 e 22 della Costituzione italiana, di tutti i discendenti italiani, nati italiani, primo del 1 gennaio 1948, di madre cittadina e padre straniero, non trasmettente della propria cittadinanza per ius sanguinis ai filiis, nell’applicazione dell’articolo 1 comma 2 LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555 SULLA CITTADINANZA ITALIANA nella parte in cui la cittadina ha trasmesso la cittadinanza italiana, anche se in maniera residua, a tutta la sua prole discendenza, evitando in ogni forma ed in ogni modo si continui a discriminarli, contrastando l’art. 3 Costituzione italiana.

 

Sperando un SUO personale intervento e risposta, in positivo, alle nostre segnalazioni sporgiamo distinti saluti

 

Sarà Giustizia

AINEEI

Associazione d’Italiani Nati all’Estero Esperanza Internazionale

 

Francisco Antonio Sposato

                                                                                                                                                                                                                        Presidente  

 


LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555 SULLA CITTADINANZA ITALIANA

Art. 1.

– E’ cittadino per nascita:

1. Il figlio di padre cittadino;

2. Il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figli non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene legge;

3. Chi è nato nel [Regno] se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel [Regno]

 

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza.

Art. 1.

1. è cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza