AINEEI Associazione d'Italiani Nati all'Estero Esperanza Internazionale

AINEE Associazione d'Italiani Nati all'Estero Esperanza

"Damose da fa' e volemose bene"
 "PACE"


In tutti i paesi americani, la cittadina italiana, secondo la legge di cittadinanza, 13 giugno 1912, n. 555, articolo 1 comma 2, in maniera a titolo solo residuo, prima e dopo del 1948, sempre ha trasmesso la cittadinanza italiana a tutti suoi discendenti


Non siamo l’attrezzo per cambiare una realtà, siamo gli strumenti per capirla

L'illegittimo utilizzo della Circolare k. 28.1 8 aprile 1991, visto il disordine registrale dei Registri di Stato Civile italiani, che servono per commettere ogni tipo di delitto, s'intende come ragion di stato o come terrorismo di stato?

Il terzo comune, che intende far la presunta pratica di concessione della cittadinanza per riconoscimento a Stranieri, non invia mai, gli atti esteri per essere trascritti, in prima facie, com’è d’obbligo farlo, nel Registro Storico di Stato Civile dell’unico comune competente, l’ultimo di residenza del capostipite. Richiamato il C.P. art. 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Aldilà della situazione d’omissione atto d’ufficio, associazione illecita per delinquere, il falso in atto pubblico e soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, pure si aggiunge la figura di “sovversione dell’ordine interno”, che non solo ha servito a calciatori, dal quale si sono approfittato, pure serve tanto a cosche malavitosi come a terroristi internazionali, che falsificano da semplici documenti come complete cittadinanze, entrando in possesso di documenti italiani come passaporti, carte d’identità, ecc..

Situazioni d’importante e grave svolgimento, in maniera insistente informato esse Ministero, per quest’Associazione, sul quale, in un intento di prevenzione, si è fatto solo una circolare che non ha servito a nulla, (Ministero dell’Interno Prot. n. 200706012 – 15100/397 Roma, 01 giu. 2007, CIRCOLARE N. 26), dimostrato per l’innumerabili fatti di cronaca che riportano la commissione dei reati preannunciati, pero il peggio, i comuni che fanno a pezzi la continuità delle registrazioni nei registri di stato civile, aumentando il “pandemonio”, si sono estese come una macchia d’olio, sono aumentati in un mille per cento, grazie a suggerimenti e indicazioni effettuati per il proprio MIN, vedasi il pubblicato per la Prefett
ura di Avellino:


Questa letale situazione, nel tempo, è stata Informata al Ministro Claudio Scajola, al Ministro Giuseppe Pisanu, al Ministro Giuliano Amato, al Ministro Roberto Maroni, ai Prefetti Mario Ciclosi, Anna Maria D’Ascenzo, Annamaria Porzio, Perla Stancari, ed a tutti i Prefetti Capo Provincia-

Adì 30 aprile 2009

Alla Cortese Attenzione

Ministro dell’Interno

Onorevole Roberto MARONI

 

e.p.c.

Direttore Centrale Servizi Demografici
Prefetto Annapaola PORZIO

 

Direttore Centrale per i diritti civili, la Cittadinanza e le minoranze

Prefetto Perla STANCARI

 

 Ministro degli Affari Esteri

Onorevole Franco FRATTINI

 

Sottosegretario

Onorevole Alfredo MANTICA

 

Oggetto: interpellanza Urgente n. 2-00333

 

Vista la parte della risposta del Sottosegretario di Stato per l'interno. Nitto Francesco PALMA, nell’interpellanza Urgente n. 2-00333, concernente iniziative conseguenti alla recente sentenza della Corte di cassazione relativa al riconoscimento della cittadinanza italiana anche ai figli nati da donne italiane coniugate con cittadini stranieri prima dell'entrata in vigore della Costituzione,

 

“Per esaminare con maggiore compiutezza alcuni passaggi della sentenza il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri stanno collaborando anche per valutare ed individuare le soluzioni più adeguate per l'attuazione della pronuncia. Ciò anche in considerazione dell'impatto complessivo della sentenza indipendentemente dalla via scelta, giudiziale o amministrativa, su tutti gli uffici, non solo quelli consolari, ma anche quelli di stato civile dei comuni, le prefetture e gli uffici ministeriali”

 

Quanto segue non ha nulla che vedere con alcuna tendenza politica, si prega non prendere la presente, come una critica o un demerito, precisamente nasce della vostra iniziativa, nel riconoscimento, in maniera pubblica, dei diritti della cittadina.  Quando il comune cittadino vede che il Funzionario Pubblico si occupa di temi importanti, sia del colore politico che sia, segue attentamente le sue azioni, si fida del funzionario, considera che è una persona CAPACE al Servizio della Patria Italiana, e crede che ci sono delle cose che si debbono discutere, perché si pensa diverso o si ha una visione diversa, o ha delle prove che dimostrino che le cose sono diverse, scrive al Funzionario per chiarire dei concetti che dovrebbero finire in corretti azioni di materiale compimento, tutto nel merito di un sano esercizio della democrazia.

 

I nostri punti di vista, in questo tema, si basano su azioni d’esperienza, che sono partite quando siamo venuti in conoscenza della Causa Raúl Lucero, chi perde definitivamente la possibilità d'esercitare la cittadinanza italiana, perché il MIN, facendo incomprensibilmente omissione di conoscenza della legge argentina di cittadinanza, appella in seconda istanza, assicurando che la Mamma non aveva trasmesso la cittadinanza al figlio, per essersi sposata con un Argentino, perdendo la cittadinanza italiana, primo della nascita di Raúl, anche se la legge argentina di Cittadinanza mai ha contemplato l'acquisto per "iure matrimoni". La Cassazione e gli avvocati della difesa, vergognosamente per chi difende in causa e chi amministra giustizia, in Italia, intendessero, pure che sentenziare così andava benissimo, e Raúl Lucero oggi, grazie agli organi dello Stato Italiano, che in vece d'applicare la legge in strictu sensu, applicano la fantasia in lactu sensu (la donna non aveva diritti, sempre perdeva la cittadinanza per matrimonio, non ha trasmesso mai la cittadinanza, ecc.) si trova legale, illegittima e ufficialmente impedito, in eternum, d’esercitare il Suo Status Civitatis e Capacità Giuridica, le quali li furono attribuiti per lo Stato Italiano, per nascita.

 

Nostri esposizioni sono stabilite sulla base di un punto di vista oggettivo, che è diverso dal generale, per darsi fondamento nella conoscenza di moltissimi situazioni di legis, irrisolte per il iudex in iudicium, e ignorati per l’amministrazione pubblica italiana; anche se nella legge i diritti si trovano scritte con tutte le lettere, e in un chiaro senso interpretativo, fronte al dubbio, basta prendere un dizionario italiano per corroborare che così sia, non sono tenuti in conto per quasi nessuno. Le conclusioni che a seguito si espongono, se Lei considera, Onorevole Ministro, che nel nostro esposto ci sono dei nostri errori, si prega lo faccia sapere.

Nel tema della Cittadinanza italiana via materna, per anni si è detto, e si continua a dire, specialmente per il MIN e il MAE, che la donna italiana, primo del 1948, non aveva nessun diritto, ma nella legge di cittadinanza n. 555 del 1912, le cose non sono messe cosi, sembrerebbe che dal 1948 nessuno dei nostri Ministri e subalterni responsabili nel tema, si hanno occupato di leggerla e farla rispettare, non è vero che alla donna italiana non se le riconosceva nessun diritto, come pure non è vero che la cittadina sposata con Straniero sempre perdeva la cittadinanza italiana, come in molte cause ha riferito in appello il MIN, o in questo modo lo intendessero giudici in prima istanza o la Cassazione in multiple opportunità ha sentenziato che così sia, e il MAE così riferisce, anche con prova in contrario, attraverso molti dei Nostri Consolati all’Estero, esempio incidente presentato, per l’Associazione INRI nel Consolato Generale Montevideo, Console Dott.ssa Gaia Lucilla Danese, con documento incontrovertibile, rilasciato per il Governo dell’Uruguay, sulla non trasmissione della cittadinanza uruguaiana via paterna.

 

La legge prevedeva che la cittadina solo perdeva la cittadinanza italiana se si sposava con uno Straniero che, per iure matrimoni, li trasmetteva la propria cittadinanza in maniera automatica, non sempre che era sposata con straniero, errore, nel quale cade pure la Corte di Cassazione, vedasi nella sentenza 4466 la parte in cui si cita, com’esempio di aver sentenziato a favore della cittadina, in rispetto e considerazione della parità di diritti, Cass. 10 luglio 1991 n. 6297, senza provvedere e provvedere che nel caso della cittadina sposata con argentino, come ut supra si è indicato, nel tema Raúl Lucero, sconosciuto è stato per il MIN come per la Cassazione, che la legge argentina, di cittadinanza, mai ha previsto il iure matrimoni, per tanto la sentenza, in questa puntuale posizione, né allora, né in questa sentenza, non è stata concordante con la realtà del diritto internazionale.

 

Nella Sentenza, per riconoscere “l’avente diritto alla cittadinanza” non si tiene in conto la contrapposizione, il confronto, il contrasto che si verifica entro gli artt. 8 comma 2 e il 10 terzo paragrafo, anche se citato in vari opportunità nella stessa sentenza, “ che la donna cittadina acquista la cittadinanza del marito straniero senza concorso di volontà”

 

Citazione parti contenuti nella Sentenza 4466 

“La perdita per la donna della cittadinanza a causa “fatto” matrimonio con lo straniero, di cui all’art. 10, terzo comma, della legge n. 555/1912”

 

“La perdita automatica della cittadinanza per la sola donna coniugata con stranieri”

 

“come lo era stata la perdita per effetto della legge incostituzionale.”

 

“La pronuncia del 1975 ha dichiarato illegittimo l’articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 1912 n. 555, per la parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza consenso di volontà di questa”

 

“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente della volontà della donna”

 

“aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essere

“maritata” (così parola usata nella legge n. 555 del 1912) ”

 

“ritenendo la prima che il riferimento nella sentenza n. 87 del 1975 alla perdita della cittadinanza contro la volontà della donna”

 

“nel caso di perdita della cittadinanza per il matrimonio di donna con straniero anteriore al 1975, può avvenire senza tale atto, sempre che non sia provata dal Ministero la rinuncia dell’interessata allo stato stesso intervenuta nelle more”

 

Citando l’articolo 8, nel generale della perdita, della legge n. 555 del 1912, ma non tiene conto, nella sentenza, dell’inefficacia della perdita in applicazione a comma 2

 

Citazione parti contenuti nella sentenza 4466: 

“Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell’esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previdente (art. 8 n. 2 L 555 del 1912)”

 

“In rapporto della facoltà degli aventi diritto al recupero o all’acquisto della cittadinanza di rinunciare allo stato di cittadino, prevista, nella previgente legge  n 555 del 1912 (art. 8) e nella attuale normativa (art. 11 della l. n. 92 del 1991),”

 

“Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (art. 8 L. n. 555 del 1912 e 11 L. n. 82 del 1991), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto.”

 

La cassazione doveva aver tenuto conto dell’articolo 8 comma 2, come norma generale, che si applicava nel particolare, s’imponeva per ambi sessi, già che non faceva alcun distinguo dicendo “il cittadino o la cittadina”, soltanto istituiva che chi possedeva la cittadinanza italiana, se era costretto a ricevere una cittadinanza estera in maniera automatica, senza concorso di volontà, non perdeva la cittadinanza italiana se non faceva espressa rinuncia, fronte all’autorità italiana, questo conflitto d’interessi invalida automaticamente l’applicazione dell’articolo 10 terzo paragrafo presente nella stessa legge.

 

Ma a prescindere di una sentenza, solo di parte, e al solo attore attinente, questo si deve considerare in un azione nettamente amministrativa, di non applicazione, per essere la presunta perdita della cittadinanza per iure matrimoni “non exsequibilis”, senza bisogno di dichiarazione d’illegittimità, o per pareggiare diritti, emanato attraverso alcun provvedimento giudiziario,

 

Perdeva la cittadinanza dice l’articolo 8 comma 2. Chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilito all’estero la propria residenza.

 

Dice l’articolo 10 principio del terzo paragrafo La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi

 

Secondo quanto si presenta scritto nella legge n 555 del 1912, non è che la donna cittadina, che si maritava con uno Straniero, perdeva sempre la cittadinanza italiana, come dicono il MIN e la Corte di Cassazione, presente l’azione, in diverse cause, secondo la legge solo se il marito imponeva la propria cittadinanza, in maniera automatica per iure matrimoni, senza concorso di volontà della cittadina italiana, si considerava persa la cittadinanza, ma come si fa ad applicare questo concetto, e darlo come valido, senza tenere conto e contrariando l’emanato nell’articolo 8 comma 2? Perché si deve applicare il 10 terzo paragrafo e non il 8 comma 2? 

 

Evidentemente la questione non è risolvere in ambito giudiziale, l’incostituzionalità della legge per discrimen, per vedere dopo il MIN e il MAE, come intendono applicare nel generale, le Sentenze emanate per le Alte Corte, per ogni particolare, certamente il problema è la basica applicazione discriminatoria che si fa in ambi Ministeri, della legge, aldilà del proprio che in questa è dettato come legge, perciò si dovrebbe rispettare nella fase amministrativa, di competenza naturale, il diritto soggettivo, nella parte in cui la donna cittadina ha diritti che debbono essere applicati per evitare il discrimen, che la legge, anche se precostituzionale, non lo fa, ma che il MIN e il MAE applicano nel postcostituzionale in maniera come se veramente lo facesse.

 

L’incertezza non è l’incostituzionalità della legge, in non riconoscere parità di diritti, nella legge, volenti o nolenti, si trovano scritti i punti necessari che servono per equiparare i diritti, che MIN e MAE, nella pratica, non rispettano; si tenga conto che tanto la Corte Costituzionale come la di Cassazione, dichiarano come principio d’illegittimità la parte in cui la donna italiana, di nessuna maniera e di nessun modo, aveva esercizio di diritti, non nella parte in cui se li riconoscevano, anche se in forma, parziale residua o aleatoria, il concetto della trasmissione precostituzionale, via materna, mai è stato in discussione o dichiarato incostituzionale, manifestamente la questione essenziale irrisolta è l’interpretazione discriminatoria che si fa, nel periodo costituzionale, della legittimità della legge, facendo di tutta l’erba, un fascio, per negare diritti alla cittadinanza, come se ancora ci trovassimo nel periodo della caverna.

 

Dato che ci troviamo fronte un chiaro contraddittorio entro due articoli presenti un una stessa legge, si Prega All’Onorevole Ministro dell’Interno, iniziare le azioni necessarie, in collaborazione con il Ministro degli Affari Esteri, per la corretta interpretazione e applicazione, in via amministrativa, negli Uffici di Stato Civile, tanto comunali quanto dei Consolati italiani, con espresse direttive, di quanto è istituito in materia, per rendere nel più immediato possibile, l’effettivo esercizio della cittadinanza italiana e capacità giuridica, elementi basilari dei diritti fondamentali della personalità, protetta per l’art. 2 e 22 della Costituzione italiana, di tutti i discendenti italiani, nati italiani, primo del 1 gennaio 1948, di madre cittadina e padre straniero, trasmettente o non trasmettente della propria cittadinanza per iure matrimoni, alla cittadina nell’applicazione dell’articolo 8 comma 2, e non trasmettente della propria cittadinanza ai filiis, per “Ius Sanguinis”, nell’applicazione dell’articolo 1 comma 2, ambi due secondo la LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555 SULLA CITTADINANZA ITALIANA nella parte in cui la cittadina ha trasmesso la cittadinanza italiana, anche se in maniera residua, a tutta la sua prole discendenza, evitando in ogni forma ed in ogni modo si continui a discriminarli, contrastando l’art. 3 Costituzione italiana.

Sperando un SUO personale intervento e risposta, in positivo, alle nostre segnalazioni sporgiamo distinti saluti

 

Sarà Giustizia

 

AINEE

Associazione d’Italiani Nati all’Estero Esperanza