AINEEI Associazione d'Italiani Nati all'Estero Esperanza Internazionale

AINEE Associazione d'Italiani Nati all'Estero Esperanza

  Sentinella degli italiani emigrati e Italici Discendenti Nati all'Estero
La Storia d'Italia nel Mondo Siamo NOI


"Damose da fa' e volemose bene"
"

    "PACE"

In un tutto s’indica E SI PROCEDE, sotto l’enunciato della Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” per la trascrizione d’atti civili, accaduti in uno Stato Estero a Cittadini Italiani, nei comuni Italiani (omettendo e tentando, deliberatamente, far ignoranza dalla, nota, chiara e semplice circostanza che tutti gli atti di STATO CIVILE accaduti in Uno Stato Estero, per me segnalati appartengono a CITTADINI ITALIANI DI CEPPO ITALIANO per nascita dalle quali SI CHIEDE, per il momento, solo ed UNICAMENTE LA TRASCRIZIONE, e non sono, O SI TRATTA, d’atti di Stato Civile appartenenti a CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO che servono per dimostrare il loro CEPPO ITALIANO per CHIEDERE “LA CITTADINANZA ITALIANA),

 

E anche si sostiene e manifesta, senza nessun indugio, che solo possono eseguirsi le richieste di trascrizioni, direttamente in un comune italiano, solo ed unicamente se l’interessato, e/o d’altri famigliari delle quali si vuole compiere le trascrizioni, abbiano residenza nel cosiddetto comune, o in mancanza della residenza nel Comune le trascrizioni “solo ed unicamente possono eseguirsi via consolare”, per il Consolato Italiano che corrisponde nell’area di giurisdizione di residenza all’Estero.

 

In  dimenticando, in ambi due il peggio, prima ignorando che per la legge italiana il domicilio di residenza o di dimora abituale ha li stessi effetti legale per formulare richieste fronte ad uffici del pubblico ministero, e dopo)) LASCIANO DA PARTE L’ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 91/1992 abrogazioni, DOVE L’UNICA LEGGE, alla quale fa riferimento la Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” la 555/1912, per la quale é stata creata, ed alla quale é per azione transitiva e traslativa d’applicazione direttamente connessa, come in un tutto del suo testo lo indica e si comprende, è STATA ABROGATA, CANCELLATA, ABOLITA, REVOCATA, ANNULLATA, ma vigente in applicazione ex tunc nella concessione della cittadinanza italiana secondo il suo articolo 1 comma 1 e comma 2, solo nella parte residua, come lo ha sentenziato la Corte Costituzionale.

 

Per cessazione, conclusione, interruzione, e ABROGAZIONE della legge 555/1912 che diede causa e motivo della sua creazione, oggi in nessun modo e di nessuna maniera la Circolare, n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” d’adempimento amministrativo, solo della legge 555/1912, disconoscendo, la vignza dell’anteriore ordinamento dello Stato Civile -R.d. 9 luglio 1939, n. 1238, si può considerare vigente, in vigore, valida, operante, in corso, in atto o in efficacia gia poiché, e perché, nessuna legge, D.P.R., DM, DL, o parere del Consiglio dei Ministri, posteri alla Promulgazione dalla Nuova legge di Cittadinanza 91/92 o nuovo ordinamento dello Stato Civile, o codice civile, o codice penale, parlano, indicano, segnalano, fanno menzione, in nessun testo, in nessun modo, in nessuna maniera della sua applicazione, pertanto, e per quanto, anche la cosiddetta circolare oggi si trova TOTALMENTE defunta, inattiva, estinta, annientata, ABROGATA e, per tanto pretendere la SUA APPLICAZIONE E un  atto NULLO DI NULLITÀ ASSOLUTA

 

Nella mia totale capacità d’intendere e di volere, essendo risoluto di compire con la legge Italiana e Trovandomi fronte ad un rifiuto d’adempimento d’atti d’ufficio ed Avvalendomi dell’articolo sette del D.P.R. 396/2000

 

Art. 7
(Rifiuto di atti)

1. Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto, da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto.

 

E degli articoli 1 e 2  della legge 241 7 agosto 1990

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Capo I - Principi

Art. 1

1.       L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

2.       La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 2      

1.       Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2.       Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3.       Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4.       Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti

Considerando che si stanno commettendo gravissimi reati nel rifiuto di trascrizioni d’Atti civili accaduti in uno Stato Estero, per me richieste, nell’Ufficio di Stato Civile sotto la giurisdizione, competenza, responsabilità e sorveglianza del Ministero dell'Interno, , UMILMENTE La PREGO di rispondere, per scritto, a tutte le mie domande contenute nel presente dentro dal termine di legge di trenta giorni: (nessuno ha risposto, ne dentro dei trenta giorni ne mai, a neanche una domanda, non hanno delle risposte perché tutti sanno, a partire dei Ministri, all'ultimo all'impiegato di Stato civile, che si sta attuando in maniera illegale)

Iter Primo

 

1)          Gli atti di Nascita di cittadini discendenti d’italiani, gia sia emessi in Italia o all’Estero. In quest’ultimo caso dovutamente legalizzati, sia via consolare o con postilla, e tradotti per traduttore ufficiale o cittadino italiano con dichiarazione fronte ad un pubblico ufficiale di veracità di traduzione, Art 22 D.P.R.396/2000 Traduzione del contenuto di documenti, a* non esistendo nessun documento con riferimento di sospensione di cittadinanza degli antenati, nei registri di Stato Civile Italiani, sono, in se stessi, documenti probatorie, validi e dimostranti del possesso della cittadinanza italiana per nascita, a partire della nascita o dopo la nascita?

a* Art. 22

Traduzione del contenuto di documenti

1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero.

2)          In quali leggi, D.P.R., D.M., D.L., o Parere del Consiglio dello Stato, attuali e posteriori alla promulgazione della legge 91/92, o dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000 n. 396  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, S.O. n. 223/L)REGOLAMENTO PER LA REVISIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.sostiene che la Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”e tuttavia vigente, operante, in corso o valida per realizzare le trascrizioni di Atti di Stato Civile, appartenenti a Cittadini Italiani di Ceppo Italiano, accaduti in uno Stato Estero, nelle Uffici di Stato Civile Italiani?

 

3)          Negli Uffici di Stato Civile sotlo la Giurisdizione del MIN e del MAE, l’impiegati che devono effettuare le trascrizioni non fanno alcun tipo di differenza nel confronto del riconoscimento del possesso dello Status Civitatis italiano di cittadini stranieri di ceppo italiano nati in Italia o all’Estero residenti in Italia o all’Estero, come di cittadini ITALIANI DI CEPPO ITALIANO NATI in Italia o ALL’ESTERO e residenti in Italia o all’Estero, e sì, si applica la Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” per il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano, in ambi due casi per uguale. Questa maniera di procedere aiuta alla qualifica di professionalità degli Ufiiciali di Stato Civile?

 

4)          Ho comprovato personalmente che è impossibile per un Ufficiale del pubblico Ministero d’un Ufficio di Stato Civile Italiano dettagliare in forma particolare la differenza, o non differenza, che esiste, fra la cittadinanza, o non, italiana per nascita, entro un cittadino straniero di ceppo italiano e un cittadino italiano di ceppo italiano, questa maniera di procedere aiuta alla qualifica di professionalità degli Ufiiciali di Stato Civile?

 

5)          Negli Uffici di Stato Civile, italiani, non esiste, alcuna differenza nel confronto, E TRATTAMENTO DELLE TRASCRIZIONI D’ATTI DI STATO CIVILE ACCADUTI ALL’ESTERO dei Cittadini Italiani, di ceppo italiano, Nati all’Estero e delle quali la catena “Juris Sanguinis” si dimostra non è stata mai interrotta, e per questo sono CITTADINI ITALIANI DI CEPPO ITALIANO, e cittadini stranieri di ceppo Italiano e dalle quali la catena “Juris Sanguinis” è stata interrotta, e per questo sono considerati, devono essere E SONO, CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO, questa maniera di procedere aiuta alla qualifica di professionalità degli Ufiiciali di Stato Civile?

 

6)          Negli Uffici di Stato Civile, en ambi due casi, precitati nel punto 5, per la trascrizione di atti di Stato civile accaduti a queste cittadini in uno Stato Estero, è applicata senza criteri DIFFERENZIATIVI, fra cittadino nato Italiano di Ceppo Italiano e cittadino nato straniero di ceppo italiano, la Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis”*1 italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” questa maniera di procedere aiuta alla qualifica di professionalità degli Ufiiciali di Stato Civile?

 

 

*1. Che COME NEL SUO TESTO INDICA SOLO è APPLICABILE NELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA ai cittadini stranieri di ceppo italiano, la quale creata,dopo l’instaurazione della Repubblica Italiana, fronte ad un buco giuridico d’interpretazione della legge 555/1912 nel tema di “CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO”, si basa solo ed unicamente in un adempimento amministrativo, parziale, DELLA precitata legge, OGGI ABROGATA, IN PARTICOLARE, E IN UN TUTTO, quello CHE NON CONCORDA con la NUOVA LEGGE 91/1992, secondo il riferito nel suo articolo 26,

 

Art. 26.

1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.

3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

 

Perché la Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” no solo non è vigente, senno, anche,  è contraria allo stabilito nelle leggi e circolari posteriori alla sua promulgazione, Rif.: L. 5 febbraio 1992, n. 91; D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento d’esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, in speciale art. 8 e 16 normativi della rinuncia alla cittadinanza italiana);

 

 

D P R 18 aprile 1994 n 362 1 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti d’acquisto della cittadinanza italiana 2); Legge 22 dicembre 1994, n. 736 (Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente la proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile); e L. n. 470, Anno 1988) riguardante la procedura per la trascrizione degli atti di stati civili degli italiani nati all’estero, alle circolari Miacel n. 2 del 26 marzo 2001, , CIRCOLARE MIACEL n. 9 / 2001, Circolare n K 60 1 11 novembre 1992, CIRCOLARE n 1827 16 marzo 2001, CIRCOLARE n 1827 16 marzo 2001?

 

7)          Non esiste sostento legale per applicare la procedura nominata nel punto 6, la prova tangibile è che nessuno è in grado, e per di più, mai nessuno lo ha fatto a partire dei ministri e collaboratori che dovrebbero essere idonei in materia, dare le ragioni, puntuali, contrapponendo, una per una, gli articoli e i paragrafi delle leggi, probabili     D. P. R., D. M., D. L., Parere del Consiglio dello Stato e circolari, posteriori all’entrata in vigore della precitata circolare, che sono, possono o devono essere rimpiazzati per le articoli e/o paragrafi della Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” indicando puntualmente, in ogni caso, il riferimento al perché no nell’applicazione delle disposizioni dei precitati leggi, Decreti e circolari e perché sì l’applicazione delle indicazione della circolare n. K 28 1. 8 aprile 1991. d’adempimento amministrativo dalla legge 555/1912 oggi ABROGATA.

 

8)          Negli Uffici di Stato Civile, italiani, si applica la Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” e non si applica, né si tiene in conto per nulla, nessuna delle leggi, decreti e circolari che sono messi in vigenza a partire della promulgazione delle leggi di Cittadinanza n. 555/1912 e 91/92 e i correlati e corrispondenti ARTICOLI PRESENTI NELL’ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000 n. 396  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, S.O. n. 223/L) REGOLAMENTO PER LA REVISIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.

 

 

9)          Secondo il Codice Civile Italiano il concetto che dimostra la cittadinanza italiana, per diritto di Sangue, e per tanto il possesso dello Status Civitatis di una persona, non siano né la carta d’identità, né il passaporto, né la patente di guida, né qualunque altro documento d’accertamento di persona, la cittadinanza italiana, e per tanto la possibilità del esercizio dello Status Civitatis Italiano solo è corredato alla successione d’atti di nascita, che dimostrano nella sua successione ininterrotta, il possesso per nascita della Cittadinanza Italiana.

 

10)     Non esiste nessun ARTICOLO e/o PARAGRAFO di nessuna Legge, D.P.R., D.L., D.M., in che possa basarsi la MENDACE risposta data, PER gli UFFICI DI STATO CIVILE italiani, che non si possono effettuare le trascrizioni d’atti di Stato Civile, da cittadini residenti all’Estero senno solo con la residenza in Italia o l’intervento di un Consolato Italiano.

 

11)      Perché fatta la richiesta, via fax Numero di pratica ................(mettere numero di fax) in data .....................(mettere giorno, mese anno ed ora d’invio del fax) da parte del comune di ............................... (nome del comune) dell’attestato consolare di non rinuncia alla cittadinanza dei discendenti di .........................................(nome, cognome, data e luogo di nascita dell’avo emigrato) il Consolato non HA RISPOSTO, a norma di legge, che NON É IN GRADO D’INVIARE IL TALE ATTESTATO GIA CHE NELL’ATTUALITÀ LE RINUNCE sì BASANO, E DEVONO EFFETTUARSI, SOTTO DI LE NORMATIVE SCRITTE NELLE articoli 8 e 16 del D.P.R. 572/1993 E NON IN UN ATTESTATO CONSOLARE GIA CHE IL CONSOLATO non é in CONDIZIONE di attestare VERITIERAMENTE la non rinuncia in nessun’altra parte del mondo, al dì là, della giurisdizione per competenza territoriale, fattore questo tenuto in conto per la creazione del D.P.R 572/93 nei suoi art. 8 e 16)

  Iter Secondo:

Abbia la cortesia di rispondermi, anche:

 

A)         Perché nell’Uffici di Stato Civile sotto la sua Giurisdizione per le trascrizioni d’atti di Stato Civili, di cittadini Italiani, tanto nati in Italia come all’Estero, accaduti in uno Stato Estero non si tiene in conto il D.P.R. 396/2000 art.12 comma 11.

 

D.P.R.396 Art. 12 comma 11. La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità.

 

B)         In quale paragrafo o articolo di quale LEGGE, DPR, DM.O DL Sì BASANO i suoi impiegati PER AFFERMARE che, NON AVENDO RESIDENZA IN Italia, queste trascrizioni devono essere effettuate “sine qua non” via consolare, gia che secondo il DPR 396/2000 art. 12 comma 11, i consolati solo devono attuare se sono chiamati ad intervenire secondo la quarta alternativa di trascrizione dettagliato nel precitato articolo e comma, e nel caso d’essere chiamati ad intervenire il suo comportamento è ben dettagliato nell’art. 17 del precitato D.P.R.?

D.P.R 396 Art. 17. Trasmissione di atti

1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta.

 

C)         Perché se si presenta una persona a domandare le trascrizioni degli atti famigliari in un comune italiano si chiede la residenza solo, dal facente istanza, e non, anche, di tutti i precedenti nella catena “Juris Sanguinis?

 

D)         Perché dopo tramutare il permesso di soggiorno per turismo, e cambiarlo per uno in attesa di cittadinanza si trascrivono gli atti, non solo del domandante senno, anche, di tutte li avi che formano parte della catena “Juris Sanguini” senza chiedergli la residenza nel comune dove si fa la trascrizione?

 

E)         Perché si possono trascrivere li atti degli avi che formano parte della catena “Juris Sanguini” che non si trovano presenti, ne hanno la residenza o dimora abituale, nei comuni al momento delle trascrizioni, e non si possono trascrivere gli atti di tutti i discendenti a partire dell’avo emigrato, se anche questi non si trovano presenti ne hanno la residenza o dimora abituale nei comuni?

 

F)          Perché si trascrivono tutti gli atti di Stato Civile dei avi italiani Accaduti all’Estero, matrimonio, divorzio e morte meno quelli appartenenti alle nascite non relazionate nella catena “Jus Sanguinis” con il chiedente degli trascrizioni, e non si trascrivono gli atti dei discendenti del chiedente, se questi sono maggiorenni?

 

G)         Perché, per trascrivere gli atti, Basandosi nell’inapplicabile circolare K28/91, nei Comuni Italiani si chiede un attestato consolare di non rinuncia alla cittadinanza Italiana di tutti i discendenti del avo emigrato, solo al Consolato d’ultima residenza nel paese di nascita del domandante, creando intenzionalmente una fallacia gia che questo Consolato non può arrogarsi la facoltà d’informare che un cittadino italiano non ha rinunciato alla sua cittadinanza italiana IN NESSUNA PARTE DEL MONDO e allora, gia che applicano la circolare perché secondo il redatto nella circolare dovrebbe essere chiesto questo certificato a tutte i consolati dove si ha il sospetto possono averi vissuto, tanto l’avo emigrato come i suoi discendenti, e non si tiene in conto il D.P.R 572/1993 art. 8 e 16 che ha finito definitivamente con questo inconveniente?

 

H)        Perché nel Comune Italiano per evitare questa falsità materiale IN UN ATTO PUBBLICO non si procede secondo il D.P.R. 572/93, nei art. 8 e 16, disciplinando la procedura in caso di rinuncia di un cittadino italiano alla sua cittadinanza italiana, è il perché non vengono applicati nessuna del RESTO delle leggi, D.P.R. e circolari d’adempimento amministrativo, riferenti non solo alla cittadinanza senno, anche al ordinamento della amministrazione pubblica italiana, applicazione delle leggi e decreti?

 

I)             I discendenti d’italiani che dimostriamo con gli atti di nascita in ordine successivo all’avo (documentazione a norma di legge, tradotta, postillata o certificata per un consolato italiano nel paese di procedenza), e il certificato dell’avo rilasciato dal paese d’immigrazione, che indica mai avere preso la cittadinanza straniera, siamo ITALIANI PER NASCITA, o Stranieri dalla nascita Aspiranti ad italiani?

 

J)           La trascrizione degli atti di Stato Civile serve per dare la cittadinanza italiana o per informare al Governo Italiano della esistenza e degli atti di Stato Civile accaduti all’Estero a Cittadini Italiana?

 

K)         La Cittadinanza Italiana si ottiene per nascita o a partire della iscrizione o trascrizione degli atti di nascita?

 

L)          Si può esercitare lo status civitatis a partire, prima o dopo della iscrizione o trascrizione degli atti di nascita?

 

M)       Non trascrivendo li atti di nascita per un tempo indeterminato, senza, per tanto, esercitare lo Status Civitatis impedisce, abroga o annulla di qualsiasi maniera il diritto di nascita di cittadinanza italiana per nascita o solo impedisce, fine mettere in regola l’iscrizioni o trascrizioni, l’esercizio pieno dello Status Civitatis Italiano?

 

N)        Nel momento di chiedere l’iscrizione o trascrizione d’un atto di nascita di un discendente d’italiano, se questa richiesta viene effettuata in un tempo indeterminato, lontano dal momento dalla nascita, il nascituro é considerato Straniero o Italiano per nascita, senza importare il tempo trascorso, entro la nascita e l’iscrizione o trascrizione?

 

O)        Gli atti di Stato Civile accaduti all’Estero, a partire di quelle di un cittadino Italiano emigrato, e da suoi discendenti, è obbligatorio per legge informarli allo Stato Italiano chiedendo la sua trascrizione?

 

P)         Gli atti di Stato Civile, (Atti di nascita specificamente) accaduti in uno stato estero a partire di quelle di un cittadino italiano emigrato, non esistendo nel comune corrispondente in Italia, secondo il d.p.r. 572/93 articoli 8 e 16, nessun’informazione di rinuncia alla cittadinanza Italiana di nessuno degli implicati, per tanto né meno di nascita,  sono in se stessi informativi o risolutivi per determinare la cittadinanza italiana per “Juris Sanguini” di tutti i discendenti in linea retta?

 

Q)        Il Ministero Degli Affari Esteri ha chiesto, secondo il D.P.R. 572/1993 articolo 8 è 16, a tutti le Ambasciate, Consolati, e Vice Consolati Italiani nel mondo informassero immediatamente di tutte le rinunce alla cittadinanza italiana di cittadini italiani che hanno nei suoi archivi, al Ministero dell’Interno e ai Comuni corrispondenti, per attuare d’accordo, e dentro, e non infrangere la legge?

 

R)        Secondo il D.P.R. 572/1993 articolo 8 è 16, tutte le Ambasciate, Consolati, e Vice Consolati Italiani nel mondo hanno informato immediatamente di tutte le rinunce alla cittadinanza italiana di cittadini italiani che hanno nei suoi archivi, al Ministero dell’Interno e ai Comuni corrispondenti, per attuare d’accordo, e dentro, e non infrangere la legge?

 

S)         Perché l’Ufficiale del Pubblico Ministero a Carico dell’Ufficio di Stato Civile sotto la sua giurisdizione ignora l’applicazione della procedura delle rinunzie secondo la normativa del D.P.R.572/93 Art 8 e 16, e fronte allo che dovrebbe essere il sospetto di mancato atto d’ufficio da parte del Consolato, che non avrebbe informato, secondo il precitato D.P.R., delle rinunce attua coprendolo, e per tanto si mette contro i cittadini sospettandoli  d’avere rinunciato alla cittadinanza italiana e non averlo informato,  senza né meno trovarsi questo Ufficiale nel possesso di nessuna prova, né meno delle trascrizioni degli atti di nascita nei registri del comune, gia che per accettare la rinuncia prima deve essere trascritto nel comune il corrispondente atto di nascita, e dopo, come annotazione al margine, la rinuncia alla cittadinanza italiana chiedendo un attestato senza nessun valore legale, gia che se il Consolato informasse che qualsiasi degli implicati nella richiesta avrebbe rinunciato alla cittadinanza italiana, la risposta, sarebbe in se stessa, un documento probatorio di mancato atto d’ufficio? (D.P.R. 396/2000 art. 49 comma 1) circolare Miacel n 2 2001O G G E T T O: Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. paragrafo  Cittadinanza.

Con riferimento agli artt. 24 e 26 del DPR 396/2000, all'art. 6, comma 2, del DM 27.2.2001, e all'art. 16, comma 5, del DPR 12 ottobre 1993, n. 572, le dichiarazioni relative alla cittadinanza danno avvio ad una procedura amministrativa di accertamento; pertanto, essa deve essere solo annotata nell'atto di nascita, mentre il successivo atto di accertamento della cittadinanza italiana deve essere sia annotato nell'atto di nascita, come riscontro all'annotazione della dichiarazione già resa, sia trascritto poiché costituisce l'atto conclusivo del procedimento stesso.

Nel caso di dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana, l'autorità diplomatica o consolare, dopo averla iscritta nei propri registri, invia copia della dichiarazione all'ufficio dello stato civile competente ai sensi dell'art. 17 del DPR 396/2000, il quale provvede all'annotazione nell'atto di nascita ex art. 49, lettera i) del DPR 396/2000

Con riferimento all'art. 6 del decreto ministeriale 27.2.2001, si precisa che gli accertamenti e le attestazioni effettuate dagli uffici diplomatico-consolari, ai sensi
dell'art. 16, commi 5 e 8 (come modificato dall'art. 110 del DPR) del DPR n. 572/1993, debbono essere trasmessi per la trascrizione agli uffici di stato civile competenti, individuati ai sensi dell'art. 17 del DPR. Tali atti e le dichiarazioni rese dagli interessati debbono essere altresì annotati sui loro atti di nascita, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DPR e dell'art. 16, comma 8, del citato decreto n. 572/1993.

Per gli atti dello stato civile formati all'estero relativi a cittadini italiani non ancora trascritti in Italia, l'ufficio consolare deve provvedere ex art. 17 del DPR.

Si precisa che l'art. 7 del DPR n. 572/1993, è stato abrogato dall'art. 8 del DPR 18 aprile 1994, n. 362, solo limitatamente al comma 1, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto n. 362/1994, relativo alla comunicazione e alla notificazione del decreto di concessione della cittadinanza.

 

T)          Un Cittadino italiano o un chiunque abbia interesse, infrange o compie con la legge quando fa richiesta, nel comune di competenza, per la trascrizione d’atti di Stato Civile di cittadini italiani “Juris Sanguini” accaduti all’estero, per mezzo di posta, o nelle altre varianti d’accordo all’indicato nel D.P.R. 396/2000 Art 12 comma 11, per mettere in conoscenza allo stato italiano di questi successi, attualizzare l’albero generazionale dell’italiano emigrato e lo Stato di Famiglia?

 

U)         Dopo gli accertamenti di legge, vuol dire alla presenza di documenti validi, postillate o validitate per il consolato pertinente, e tradotti (oppure in formulario bilingue quando esistono convegni bilaterali con i paesi di dove provengono questi documenti), certificato di non naturalizzazione dell’italiano emigrato emesso dal paese estero dove l’avo è emigrato, il Comune al quale si è chiesto la trascrizione, trascrivendoli, l’Ufficiale del pubblico Ministero dell’Ufficio di Stato Civile sta compiendo con la legge o la sta infrangendo?

 

V)         La trascrizione d’atti di Stato Civile (Atti di Nascita) accaduti in uno stato estero, comporta in se stessa dare la cittadinanza italiana ai discendenti d’italiani emigrati, o è un’azione d’informazione necessaria e obbligatoria per mettere in conoscimento allo Stato italiano d’Atti di Stato civile di cittadini italiani, per nascita Nati all’Estero?

 

La legge italiana si basa nel principio del “Juris Sanguini per determinare la cittadinanza non determinando né tempo, né luogo dell’universo dove accada la nascita, e dice ben chiaramente “è cittadino italiano figlio di cittadino o cittadina italiana” punto e basta

 

W)      Per i discendenti degli italiani emigrati all’Estero per l’accertamento della loro cittadinanza si deve applicare l’articolo 9 della legge 91/92 o invece l’art. 1 comma a della precitata, e art. 1 comma 1, e comma 2, nella parte residua, della legge 555 del 1912?

 

X)         Qualsiasi Consolato o Vice Consolato italiano nel mondo, a richiesta di un interessato, che dimostra dimora abituale nell’area di competenza, specialmente nel territorio della COMUNITÀ EUROPEA, può ricevere e procedere ad avviare la pratica di trascrizione d’atti di Stato Civile, (sempre parlando a norma di legge) accaduti in qualsiasi Stato Estero, nel comune italiano d’attinenza?

 

Y)        Il Consolato o Vice Consolato italiano nei casi dove si chiede la loro intermediazione per la trascrizione di questi atti deve inviare questa pratica al Consolato o Vice Consolato del paese estero dove sono stato accaduti gli atti, o al Comune di Competenza per la trascrizione?

 

Z)         Un console ha la facoltà di non dare un passaporto ad un cittadino italiano che ha fatto trascrivere regolarmente d’accordo al D.P.R. 396/2000 art. 12 comma 11, i suoi atti di stato civile, inoltre di essere in possesso "del Nulla Osta” inviato per la questura corrispondente?

 

AA)   A cosa serve, e cosa è, il “Nulla Osta”, chiesto per un consolato italiano, quando deve rilasciare un passaporto?

 

BB)   Che cosa è per lei un Cittadino italiano, e cosa è un Aspirante a cittadino italiano?

 

CC)   Un discendente d’Italiano nato all’Estero, è un Aspirante ad italiano (che si trasforma in Italiano dopo la nascita, a partire delle trascrizioni), oppure è un Italiano per nascita, nato italiano che informa della sua esistenza allo Stato Italiano, il quale viene a conoscenza a partire della trascrizione dei corrispondenti atti di nascita?

 

DD)    Un discendente d’Italiano che ha tutta la documentazione necessaria, a norma di legge, per dimostrare che è italiano per nascita in suolo italiano consolare, deve essere trattato come italiano o come Straniero?

 

EE)    Un discendente d’italiano che ha tutta la documentazione necessaria per dimostrare che è italiano per nascita in suolo consolare italiano si negasse ad uscire fin che le suoi problemi siano risolti in totalità, sarebbe obbligato per la forza pubblica a lasciare territorio italiano? in caso affermativo, m’indichi la procedura per piacere?

 

FF)     La Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” basata nella legge 555/1912 Abrogata nella sua totalità e particolari adempimenti per la legge 91/92, è applicabile alla presente legge di Cittadinanza?

 

GG)                          In caso affermativo La prego che mi spieghi specifica e particolarmente come, dove, in che legge, DPR, DM. DL e in quale dei suoi paragrafi ha sostentazione la sua affermazione.

 

HH)    La prego che mi spieghi specifica e particolarmente la procedura di riconoscimento a partire di un cittadino italiano emigrato nell’inizio del 1800 dal quale oggi un suo discendente di quarta generazione si presenta in Italia a chiedere la Trascrizione d’Atti civili che dimostrano la sua cittadinanza italiana per nascita, come mai e perché si applica oggi la Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” solo per il domandante d’esercitare lo Status Civitatis Italiano, e non è applicata a tutti gli altri discendenti.

 

II)          Qual è la differenza fra un cittadino italiano “Jus Sanguini” e un cittadino italiano “Jus Soli”?

 

JJ)      Quali sono le leggi italiane che si applicano ad un cittadino italiano “Juris Sanguini” e ad un cittadino italiano “Jus Soli”?

 

KK)             Cosa vuol dire cittadino Italiano “Juris Sanguinis” e cosa vuole dire cittadino Italiano “Jus Soli”?

 

LL)                           Un Cittadino discendente d’italiani è italiano per nascere in suolo italiano o è italiano per essere discendente de cittadini italiani?

 

MM)                                  Un cittadino è italiano per il “Jus Sanguini” o il per il “Jus Soli”?

 

NN)                         Che cosa centra la circolare N. K.28.1 in data 8.4.1991, citata per i suoi subordinati, nella trascrizione degli atti, e dove, e in chi paragrafo, la cosiddetta circolare fa riferimento alle trascrizioni?

 

OO)                        Perché si parla di trascrizione d’atti di Stato Civile quando si tratta d’atti di Stato Civile accaduti in Italia, di cittadini italiani nati e vivendo in Italia, o di cittadini Italiani Nati in Italia o all’Estero inviati Via Consolare, e si parla di riconoscimento di cittadinanza quando si tratta di cittadini italiani nati in Italia o all’Estero, vivendo all’estero, o presenti in Italia, che basandosi nel D.P.R. 396/2000 art. 12 comma 11, chiedono via posta, personalmente o per delega, e non per via consolare, se solo è richiesta la trascrizione d’atti di Stato Civile accaduti in uno Stato Estero?

 

PP)  Quando, com’e perché un atto di Stato Civile di Matrimonio, Morte, Divorzio o Nascita, accaduto in uno Stato Estero, si trasforma in un ATTO DI STATO CIVILE DI RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA, e per tanto cosi considerato non viene trascritto nell’Ufficio sotto la sua responsabilità?

 

QQ)                        Che cosa significa per Lei il vocabolo TRASCRIZIONE e cosa significa il termine RICONOSCIMENTO?

 

RR)   Come queste due cose sono concordanti o discordanti fra di loro?

 

SS)   L’articolo 17 del D.P.R. 396/200 parla d’esclusione, e/o impedimento parziale e/o totale, dei cittadini che abitano all’estero, per chiedere le trascrizioni d’atti di Stato Civile accaduti in uno Stato Estero, o possono procedere com’è indicato nell’articolo 12 comma 11, chiedendo le trascrizione degli atti DI STATO CIVILE ACCADUTI ALL’ESTERO proprie, delle sue antenati e discendenti, e parenti in primo secondo e terzo grado, quando sono collegati direttamente nella catena “Juris Sangunis” per formare parte dell’intero albero Generazionale e le e Stato di famiglia, la quale PUÒ ESSERE EFFETTUATA nel comune dove vogliono o li pare, d’accordo allo stesso articolo 17?

 

TT)      Per ultimo come Cittadino Italiano Nato all’Estero li chiedo umilmente a Lei, cittadino Italiano nato in Italia, che mi spieghi perché in suolo italiano non sono rispettati i diritti dei cittadini italiani nati all’estero, e dobbiamo lottare tutti i giorni con funzionari e impiegati statali che applicano LE LEGGI al suo volere o parere e non a NORMA come Dovrebbero fare secondo le normative del DECRETO 28 novembre 2000 Codice di comportamento dei dipendenti dalla pubblica amministrazione

 

DECRETO 28 novembre 2000

 

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 14)

Art. 2.

P r i n c i p i

  1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare   i   principi   di   buon   andamento   e imparzialità dell’amministrazione.   Nell'espletamento   dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

  2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.  Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

 

  5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto   di   fiducia   e collaborazione   tra   i   cittadini e l'amministrazione.  Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui cioè non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.

  6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di   semplificazione   dell'attività   amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

 

Art. 8.

Imparzialità

 

  1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

  2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.

Io capisco bene che gli Uffici del pubblico Ministero devono attuare sotto norme dettate tanto dal Ministero D’Affari Esteri come del Ministero dell’Interno, pero quando queste norme vanno in contro ai diritti dei cittadini, e le solide basi delle regole le quali si trovano scritti, formulati, regolamentati, disciplinati, ordinati e conforme a normativa nella legge e legislazione italiana, OGNI UFFICIALE DEL PUBBLICO MINISTERO deve capire che primo deve prevalere la sua capacità d’intendere e di volere Pertanto, egli, nelle sue funzioni, ha una sua autonomia e non è soggetto all’Amministrazione da cui dipende. Ciò si evince ancora meglio dall’art. 7 del D.P.R. 396/2000, che tratta del rifiuto, dovuto, quando egli viene richiesto d’atti non consentiti dalla legge, art. 18 D.P.R. 396/2000

 

Art. 18 DPR 396/2000

Casi di intrascrivibilità

1. Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico.

 

Quando, l’Ufficiale dello Stato Civile rifiuta l’adempimento di un atto, tale diniego lo deve redigere per iscritto, addurre le opportune motivazioni, che hanno dato origine al rifiuto, cintando il perché e in cosa si basa la sua interpretazione che la trascrizione richiesta, dell’atto o degli atti, è contrario all’ordine pubblico, citare puntualmente la parte del Codice Civile e/o penale, e/o le leggi, D.P.R., D.M, D.L., con i corrispondenti articoli e comma, al suo criterio che fanno causa d’instrascrivilità, e notificarlo alla parte richiedente.Trattandosi di atti. considerati per il Pubblico Ufficiale contrari all’Ordine Pubblico Nel verbale di diniego è bene, altresì, che palesi che, entro 30 giorni dalla data di notifica, il destinatario ha facoltà di produrre ricorso al Tribunale competente per territorio (ex art. 2, D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). Però se il rifiuto  degli atti da parte della Autorità di Stato Civile per la sua trascrizione, è al di fuori d’esseri contrari all’ordine pubblico positivamente  comporta omissione di atto pubblico e gia non è un ricorso che se deve interponete per essere stata negata la trascrizione senno è un atto delittuoso che deve essere immediatamente denunciato per trattarsi d’un delitto penale. (Codice Penale -Art. 328- Omissione di atto pubblico).

Anche Un Ufficiale del Pubblico Ministero deve tener sempre presente l’articolo cinque del codice penale italianoArt. 5 Ignoranza della legge penale Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

La Corte costituzionale, sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l'illegittimità di quest’articolo nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. (quest’ultimo riferimento lo faccio perché si capisca che in questo caso dopo tutto l’analisi che risalirà delle sue risposte o non risposte, TUTTE QUELLE CHE LE LEGGANO, anche Lei, SARANNO IN GRADO DI CAPIRE LA COMMISSIONE DELLO, O DEI DELITTI PENALI che probabilmente si commetterebbero con questa pratica d’APPLICAZIONE D’UNA CIRCOLARE INESISTENTE PER L’attuale LEGGE E LEGISLAZIONE italiana, COME L’E’ LA Circolare n K 28 1   8 aprile 1991  “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano.)

Ora voglio, per mezzo di due esempi, Prima dargli un po’ d’informazione e le assurdità che si arrivano a commettere nel tema di cittadinanza negli Uffici di Stato Civile che applicano la Circolare n K 28 1   8 aprile 1991  “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”, facendola combaciare a destra e a manca, perché la sua applicazione è valida tanto per atti di nascita, come di morte, come di divorzio, come di matrimonio, storcendo il concetto del principio di cittadinanza italiana basato nello Juris Sanguinis, tentando di far capire, e il peggio, illecitamente, mettendolo in atto, come nel suo titolo lo indica, che un cittadino italiano, nato all’estero, non è un cittadino italiano di ceppo italiano senno un cittadino Straniero di Ceppo Italiano, cosa questa illegale d’illegalità assoluta, gia che partendo dal suo titolo va contro i principi della legge italiana di cittadinanza. N 91/1992 articolo 1 comma 1 paragrafo a Art. 1. 1. E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini

Se non sbaglio nel mio semplice concetto, la legge italiana si basa nel principio che è ugualeper tutti, allora mi permetto mettere in rosso, NEL PRIMO TESTIMONIO, la realtà di disuguaglianza in applicazione della cosiddetta circolarina n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”

 

 

 

PRIMO TESTIMONIO

 

1)       Avo Nato In Italia ed emigrato in uno Stato Estero (MORTO) e per tanto non presente nel comune, essendo considerato Italiano per “Juris Sanguinis” trascrizione proprio atto di nascita, trascrizione solo dell’atto di nascita del discendente apposito per arrivare all’atto di nascita del domandante per non togliere il vincolo dalla catena “Juris Sanguini”, non si trascrivono tutti le atti di nascita di tutti i figli che ha avuto, e sì, si trascrivono tutti gli altri atti di Stato Civile Accaduti all’Estero, trascrizioni, queste, non chieste per l’interessato, senno del discendente. (non applicazione Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”, non applicazione art. 9 e/o 17 legge 91/92, sì, applicazione legge 91/92 art. 1, sì, applicazione parziale del D.P.R. 396/2000 Art 12 comma 11)

 

2)       Figlio Nato in uno Stato Estero (MORTO) e per tanto non presente nel comune, essendo considerato Italiano per “Juris Sanguinis” trascrizione proprio atto di nascita, trascrizione solo del atto di nascita del discendente apposito per arrivare al atto di nascita del domandante per non togliere il vincolo dalla catena “Juris Sanguini”, non si trascrivono tutti le atti di nascita di tutti i figli che ha avuto, e sì, si trascrivono tutte gli altri atti di Stato Civile Accaduti all’Estero, trascrizioni, queste, non chieste per l’interessato, senno del discendente, (non applicazione Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”, non applicazione art. 9 e/o 17 legge 91/92, sì, applicazione legge 91/92 art. 1, sì, applicazione parziale del D.P.R. 396/2000 Art 12 comma 11)

 

3)       Nipote Nato in uno Stato Estero (VIVO) però non presente nel comune, essendo considerato Italiano per “Juris Sanguinis” trascrizione proprio atto di nascita, trascrizione solo del atto di nascita del discendente apposito per arrivare al atto di nascita del domandante per non togliere il vincolo dalla catena “Juris Sanguini”, non si trascrivono tutti le atti di nascita di tutti i figli che ha avuto, e sì, si trascrivono tutte gli altri atti di Stato Civile Accaduti all’Estero, trascrizioni, queste, non chieste per l’interessato, senno del discendente, (non applicazione Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”, non applicazione art. 9 e/o 17 legge 91/92, sì, applicazione legge 91/92 art. 1, sì, applicazione parziale del D.P.R. 396/2000 Art 12 comma 11)

 

4)       Bisnipote nato in uno Stato Estero (VIVO) però non presente nel comune, essendo considerato Italiano per “Juris Sanguinis” trascrizione proprio atto di nascita, trascrizione solo del atto di nascita del discendente apposito per arrivare al atto di nascita del domandante per non togliere il vincolo dalla catena “Juris Sanguini”, non si trascrivono tutti le atti di nascita di tutti i figli che ha avuto, e sì, si trascrivono tutte gli altri atti di Stato Civile Accaduti all’Estero, trascrizioni, queste, non chieste per l’interessato, senno del discendente, (non applicazione Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”, non applicazione art. 9 e/o 17 legge 91/92, sì, applicazione legge 91/92 art. 1, sì, applicazione parziale del D.P.R. 396/2000 Art 12 comma 11)

 

5)      Trisnipote nato in uno Stato Estero (VIVO) E PRESENTE NEL COMUNE, e domandante in Italia la trascrizione di tutti gli atti di Stato Civile a partire dell’avo emigrato e discendenti. (per non essere considerato italiano “Juris Sanguinis” e SECONDO IL PENSIERO DEGLI PUBBLICI UFFICIALI, ESSENDO UN ASPIRANTE Ad ITALIANO per il RICONOSCIMENTO DELLA sua CITTADINANZA ITALIANA, se le chiede, come se si trattasse di un extracomunitario: fotografia ed impronte digitali per rilasciare, prima un cartoncino in attesa del permesso di soggiorno per turismo, dopo si cambia questo cartoncino per il permesso di soggiorno per turismo, dopo avere questo permesso se li riceve la documentazione nel comune, il quale le da un certificato di avvio della pratica  di riconoscimento di cittadinanza, allora il permesso di soggiorno per turismo viene cambiato per un permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza, e il Comune chiede via fax un attestato consolare di non rinuncia alla cittadinanza. Nel frattempo non può lavorare, non può utilizzare il sistema pubblico sanitario italiano, e deve prendere un sicuro di salute per se e tutto il suo gruppo famigliare, in caso di presentarsi in Italia con la sua famiglia, trascrizioni si chieste per l’interessato (sì, APPLICAZIONE CIRCOLARE N K 28.1 8 APRILE 1991 “RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLO “STATUS CIVITATIS” ITALIANO AI CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO”, sì, applicazione art. 9 e/o 17 legge 91/92, sì, applicazione legge 91/92 art. 1, sì, applicazione parziale del D.P.R. 396/2000 Art 12 comma 11)

 

 

SECONDO TESTIMONIO

 

Ø      Presentandosi in Italia un trinipote a chiedere le trascrizioni dei suoi Atti di Stato Civile, e di tutti i propri avi, per informare al GOVERNO ITALIANO della sua esistenza, e dall’esistenza dei suoi famigliari, e di tutti gli atti di Stato Civile accaduti all’Estero, a partire del suo avo emigrato, sì li chiede ARBITRARIAMENTE LA SUA “UNIPERSONALE” RESIDENZA IN ITALIA, bene, La persona coinvolta in questa tortuosità fa e procede in un tutto d’accordo al circo armato PER IMPEDIRE A NOI, DISCENDENTI DEGLI ITALIANI EMIGRATI poter realizzare, normalmente, le trascrizioni dei nostri atti di Stato civile accaduti in uno Stato Estero, direttamente nelle comuni Italiani.

 

Ø      Prima deve tramutare un permesso di soggiorno per turismo, che in questo momento, e dopo la promulgazione della CIRCOLARE n°. 28 (23 dicembre2002) OGGETTO: iscrIzione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita, per il riconoscimento della cittadinanza italiana” non viene dato, senno un pezzo di carta per ritirare il permesso di soggiorno per turismo, con data posteriore al suo decorso, per disporre della facoltà di rimanere in suolo italiano.

 

Ø      Il Comune con questo certificato, e non con il pezzo di carta dato per la Questura, accetta la documentazione che deve possedere tutti gli atti di nascita, matrimonio, divorzio e morte di tutti li coinvolti nella catena diretta della trasmissione della cittadinanza per “Juris Sanguinis”, (sono automaticamente esclusi tutti le atti di nascita e Stato Civile che non fanno parte del vincolo diretto padri figli fin arrivare dal avo emigrato al domandante) con la dovuta postilla dell’Haya e tradotti per traduttore ufficiale, essendo d’accordo con la normativa di legittimità e validità in Italia d’atti accaduti nell’estero, dopo di che le da al trinipote un certificato per cambiare il suo permesso di soggiorno per turismo in uno per attesa di Cittadinanza.

 

Ø      Domanda: permesso IN ATTESA DI CITTADINANZA gia che PER CASO CI TROVIAMO FRONTE Ad UN EXTRACOMUNITARIO, UNO STRANIERO, UN MAROCCHINO, UN LITUANO, UN GRECO, UN RUSSO, UN AFRICANO PIGMEO O WATUSSI, UNO ZAHORI, UN INDIO SIOUX, UN INCA, UN AZTECA, UN MAYA, UN EGIZIO, UN EXTRATERRESTRE CHE STA CHIEDENDO LA CITTADINANZA ITALIANA?

 

Ø      Risposta: no, solamente c’incontriamo fronte ad UN ITALIANO, NATO ITALIANO, FUORI DELLA PENISOLA, CHE SOLO CERCA LE SIANO TRASCRITTI GLI ATTI DI STATO CIVILE ACCADUTI IN UNO STATO ESTERO PER AGGIORNARELA POSIZIONE E SCHEDA DEL SUO STATUS CIVILE, come le SACROSANTE LEGGE ITALIANI STRETTAMENTE LO PUNTUALIZZANO, MARCANO ED ESIGONO.

 

Ø      Però come se veramente si trattasse di uno STRANIERO, ugualmente si applica il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme d’attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1999, SO190L, n. 258)

 

Art. 9

(Richiesta del permesso di soggiorno)

1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno sottoscritta dal richiedente corredata della fotografia dell'interessato in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in più esemplari allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine in dotazione all'ufficio.

2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:

a. le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;

b. il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;

c. il motivo del soggiorno.

3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:

a. il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto;

b. la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.

4. L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:

a. l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;

b. la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'articolo 4, comma 3 del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;

c. la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.

5. L'esibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico, prestata con le modalità di cui all'articolo 34 del presente regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilità dei mezzi di sussistenza fino alla durata della garanzia.

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico.

7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1 munita di fotografia dell'interessato e del timbro datato dell'ufficio e della sigla dell’addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto dei ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34 comma 3, del testo unico.

 

Art. 11

(Rilascio del permesso di soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

a. per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente e per asilo;

b. per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;

c. per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata dei procedimento di concessione o di riconoscimento.

2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità all'Azione Comune 97/11/GAI (del Consiglio dell'Unione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene l'indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle Finanze, sono determinate le modalità di comunicazione in via telematica dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari.

3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34 comma 3 del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

 

Ø      Bene dopo ottenuto questo permesso di soggiorno “IN ATTESA DI CITTADINANZA” l’ufficio di Stato civile del Comune “ERRONEAMENTE” chiede al Consolato d’ultima residenza un attestato di non rinuncia di tutti i discendenti del trisavolo avo emigrato di questo trinipote, gia che dell’avo si è presentato il certificato del paese dove è stato emigrato che indica che mai ha adottato la cittadinanza di quel paese, allora resta fuori di questi attestati.

 

Ø      L’impiegato Comunale o Ufficiale del Pubblico Ministero, ignorando olimpicamente la normativa delle rinunce alla cittadinanza italiana regolata per il Decreto Presidenziale numero 572 dell’anno 1993 che nei suoi articoli 8 e 16, disciplina, norma, specifica, indica e stabilisce, a PARTIRE DELLA SUA PROMULGAZIONE come DEVONO PROCEDERE I COMUNI, COME I CONSOLATI, IN CASO DI RINUNCIA D’UN CITTADINO ITALIANO ALLA SUA CITTADINANZA ITALIANA.

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1994, n. 2)

Art. 8.
Rinuncia alla cittadinanza.
1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede (1).
2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
3.
La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:
a)
atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
b)
certificato di cittadinanza italiana;
c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
d) documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.

(1) Il comma è stato modificato dall'art. 110, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, a decorrere dal 30 marzo 2001. La versione precedente a tale modifica era la seguente: "All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. Questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno ed al comune competente, secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita".

Art. 16.

Adempimenti relativi allo stato civile.

1. L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.


2. L'autorità competente, ai sensi del comma 1, è il sindaco del comune in cui la dichiarazione è stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2, commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2; 11; 13, comma 1, lettere c) e d); 14 e 17 della legge.

 

3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, è stata ricevuta dall'autorità diplomatica o consolare, è questa competente, nelle ipotesi previste nel comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge.

 

4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento è il Ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.


5. L'autorità diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato civile competente copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento. Il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento. Analogamente provvede il Ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorità diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche copia della dichiarazione dell'interessato.

 

6. (Omissis) (2).

 

7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata senza indugio. L'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorità competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.

 

8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'AIRE del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile. Le attestazioni per i minori residenti all'estero, di cui all'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, vengono emesse dall'autorità diplomatica o consolare sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche anche straniere, e di quanto disposto dall'articolo 12 del presente regolamento; l'autorità diplomatica o consolare le trasmette all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione sull'atto di nascita (3).

 

9. La certificazione di cittadinanza è rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, in Italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio. Non possono essere rilasciati certificati o documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorità competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perché tale effetto si sia prodotto.

 

(1) Comma così modificato dall'art. 110, d.p.r. 3 novembre 2000, n.396, a decorrere dal 30 marzo 2001. La versione precedente a tale modifica era la seguente: "5. L'autorità diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento. Il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento. Analogamente provvede il Ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorità diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche copia della dichiarazione dell'interessato".

(2) Comma così modificato dall'art. 110, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, a decorrere dal 30 marzo 2001. La versione precedente a tale abrogazione era la seguente: "6. L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. Provvede altresì per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita dell'interessato della dichiarazione già iscritta o trascritta e della comunicazione anzidetta".

(3) Comma così modificato dall'art. 110, d.p.r. 3 novembre 2000, n.396, a decorrere dal 30 marzo 2001. La versione precedente a tale modifica era la seguente: "8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'AIRE del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile".

Ø      Bene, bene, bene, Continua l’AZIONE SCENICA RAPPRESENTATA: il Consolato che non può dire sotto nessun concetto che i cittadini per i quali si chiede l’attestato di non rinuncia ALLA CITTADINANZA ITALIANA, NON HANNO RINUNCIATO ALLA SUA CITTADINANZA ITALIANA, perché il CONSOLATO è IGNORANTE SE LA PERSONA O LE PERSONE hanno rinunciato alla sua cittadinanza italiana nel resto delle 372 sedi consolari italiani nel mondo, o e se tutte le persone si trovano sotto la sua giurisdizione territoriale, e per questo è stato fatto IL D.P.R. 572/93, nei suoi articoli 8 e 16, risponde: “QUESTE PERSONE SONO SCONOSCIUTE DA QUESTO CONSOLATO” allora il BRAVO; CAPACE e VISPO impiegato statale italiano, o Ufficiale del Pubblico ministero, presuppone che se sono sconosciute del Consolato al che ha chiesto “L’attestato Consolare di non rinuncia” mai devono avere rinunciato alla cittadinanza italiana, e per tanto può PROCEDERE A FAR LE TRASCRIZIONI.

 

Ø      Però, e sempre questo benedetto però, ecco qui la questione del buco dei cavoli neri fronte al midollo dello diverbio, l’impiegato, stipendiato, dipendente, commesso, colletto bianco, funzionario burocrate Pubblico Ufficiale NON PUÒ COMINCIARE LE TRASCRIZIONE A PARTIRE DEL TRINIPOTE SENNO DEVE DARE INIZIO delle TRASCRIZIONI a partire DEL TRISAVOLO, italiano per nascita nella penisola, E TRASCRIVERE TUTTI I SUOI ATTI PRESENTATI, DOPO CONTINUARE CON IL BISNONNO, italiano per nascita in uno stato Straniero, CON IL NONNO, italiano per nascita in uno stato Straniero, CON IL NIPOTE, italiano per nascita in uno stato Straniero, DOPO CON IL PRONIPOTE, italiano per nascita in uno stato Straniero, E FINIRE CON IL TRINIPOTE, italiano per nascita in uno stato Straniero. Tutti cittadini italiani per nascita secondo il diritto di sangue che norma la cittadinanza italiana. 

 

Ø      Baci; Abbracci, Lacrime; “L'ABBIAMO DATO LA CITTADINANZA e ora siamo provvisti in questo popolo di un cittadino ITALIANO in più, GRIDANO contenti NEL COMUNE ITALIANO” “MI L’HANNO DATO, PIANGE IL POVERO ITALIANO DISCENDENTE, e per Bacco che se l’hanno DATO, lo hanno posseduto per i fondelli, tanto il COMUNE, il CONSOLATO, il GOVERNO ITALIANO, I MINISTRI DELL’INTERNO E DELL’ESTERNO, QUELLO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO (ma, questo Ministro e Ministero esistono da vero?), La QUESTURA, La PREFETTURA, gli Ufficiali del Pubblico Ministero, e tutte quelle che sono intervenute in questa parodia, commettendo, anche, ALLEGRAMENTE, il gravissimo reato D’ASSOCIAZIONE ILLECITA PER DELINQUERE. Perché in nessun momento questo cittadino è stato STRANIERO e li hanno dato la Cittadinanza Italiana, E’ NATO ITALIANO E CONTINUA AD ESSERLO, ANCHE DOPO LE TRASCRIZIONI EFFETTUATI, per tanto e per quanto NATO ITALIANO, LUI, LEI, LORO E TUTTI QUELLI CHE HANNO PARTECIPATO DELLA CATENA JURIS SANGUINIS, E NON ERANO PRESENTI NELLA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI E ANCHE SE LE HANNO TRASCRITTI. Perché si parla D’ASSOCIAZIONE ILLECITA PER DELINQUERE.Perché?  solo e semplicemente si è trattato D’UNA TRASCRIZIONI D’ATTI E NON DI DARE UNA CITTADINANZA come se lo ha fatto credere ed intendere a QUESTO ITALIANO NATO ITALIANO, a forza de schiaffeggiarlo allegramente con la PARODIA della Circolare n K 28 1   8 aprile 1991  “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” dalla quale hanno partecipato tutti le impiegati del pubblico Ministero relazionati con questi trascrizioni.

 

Ø      Domanda:

 

Ø      Il TRISAVOLO, IL BISNONNO, IL NONNO, IL NIPOTE, IL PRONIPOTE SI’ TROVAVANO IN ITALIA, al momento delle trascrizioni PER far TRASCRIVERE I SUOI ATTI, O PER, come pretendono dire i pleonastici impiegati Statali Italiani, “RICONOSCERGLI LA CITTADINANZA ITALIANA, QUELLA DALLA QUALE si é FATTO UN BASTIONE DI SABBIA”?

 

Ø      Risposta:

 

Ø      NO, NO e NO, ripetuto tre volti per essere sicuri di capire BENE che al momento delle trascrizioni, NON ERANO PRESENTI, né Il TRISAVOLO, IL BISNONNO, IL NONNO, IL NIPOTE, IL PRONIPOTE SI INCONTRAVANO IN ITALIA solo ed unicamente si trovava in Italia il trinipote, e i restanti membri della catena “JURIS SANGUINIS NON SOLO, NON ERANO FISICAMENTE IN ITALIA, SENNO CHE né anche AVEVANO fatto richiesta di RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA ITALIANA, né meno AVEVANO chiesto la trascrizione dei suoi atti, n’anche SAPPIAMO SE VOLEVANO ESSERE considerati ITALIANI, perché secondo le VOSTRE eruditi NON SI TRATTA DI TRASCRIZIONE D’ATTI DI STATO CIVILE ACCADUTI IN UNO STATO ESTERO, per attualizzare lo Stato di Famiglia e l’albero Generazionale, SENNO DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA. Ci capiamo nel concetto dell’assurdità assoluta quando si vuole passare gatto per lepre, (riconoscimento di cittadinanza in vece di trascrizioni di atti di Stato Civile, vero?

 

Ø      E per trattare di risolvere fin in fondo l’imperscrutabilitá di questa situazione, della applicazione delle leggi come voglio o mi pare, da parte dei dipendenti statali sotto l’attuale gestione governativa, il trisavolo, il bisnonno e il nonno erano deceduti, allora tanto l’impiegato comunale come il Consolare, come mai non hanno fatto richiesta al Consolato italiano nel Paradiso, gia che Italia possiede una succursale in Roma del PADRE ETERNO, per chiedere l’attestato Consolare di non rinuncia e sapere se i deceduti si trovavano li, ed erano d’accordo con il DARGLI LA CITTADINANZA, o alla sede consolare italiana dell’Inferno, per fare gli stessi vie di passaggio, gia che non tutti li italiani vanno al regno dei cieli, e molti addetti al DIAVOLO si trovano al servizio dello Stato Italiano nei comuni, consolati e ministeri?

 

Ø      Il Nipote vive in IRAK, il Pronipote nelle Stati Uniti, solo il trinipote si trovava in Italia CON RESIDENZA NEL COMUNE ITALIANO PER FAR TRASCRIVERE GLI ATTI DI TUTTI, (per caso o per casualità, è STATO applicato parzialmente l’art. 12 comma 11 D.P.R. 396/”2000?

 

Ø      In quest’ultimo caso raccontato, come nell’anteriore, l’unico che si trova in Italia è il trinipote, ALLORA IL DISCORSO DE “VOI ERUDITI” DELLA RESIDENZA IN ITALIA, APPLICAZIONE Circolare n K 28 1   8 aprile 1991  “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” e l’ATTESTATO CONSOLARE DI NON RINUNCIA alla Cittadinanza Italiana di tutti i discendenti del avo emigrato, com’e dove li mettiamo?

 

Se in vece il domandante si presenta in un Consolato o Vice Consolato italiano d’appartenenza per dimora abituale, specialmente in territorio della Comunità Europea, è maltrattato e buttato fuori peggio che se sarebbe uno Straniero, perché il Consolato ha la direttiva del Capo Ufficio del dipartimento di Cittadinanza che questa persona, CITTADINO ITALIANO PER NASCITA, che si presenta a chiedere la trascrizione d’atti civili accaduti all’Estero deve essere considerato tale solo e tanto meno che uno STRANIERO ASPIRANTE A CITTADINO ITALIANO.


Voglio far presente che Non trascrivendo gli atti di Stato Civile di Cittadini Italiani, pervenuti in uno Stato Estero, basandosi le ragioni nella Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” o chiedendo l’inesistente attestato consolare di non rinuncia alla Cittadinanza Italiana, perché nessun consolato è in grado di certificare tale assurdità, si stanno commettendo, fra altri che si dettagliano al finale, i principali reati penali di:


Articolo 294. ATTENTATI CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO
Articolo 327. ECCITAMENTO AL DISPREGIO E VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI, DELLE LEGGI O DEGLI ATTI DELL'AUTORITÀ
Articolo 328. RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO. OMISSIONE
Articolo 476. FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI.
Per caso voglio ricordare che se ci sono elementi ben precisi come l'accordo stabile fra persone per commettere una serie indeterminata di reati ci trova nella presenza del delitto d’associazione illecita per delinquere.

 

L’associazione Illecita si trova perfettamente documentata nella denuncia, che l’invito a leggerla nella pagina www.aineei.org, e lì potrà mettersi al tanto delle procedure che si devono e non si devono applicare, se ancora non lo sa, oche leggi si stanno gravemente infrangendo, essendo quest’uno dei motivi fondamentali della denuncia e li assicuro che ha un eccellente appoggio Giuridico Legale.

 

Riproduzione parziale della denuncia penale fatta per l’Associazioni Italiani Nati all’Estero Esperanza, AINEE, con riferimento all’arbitraria ed illegale applicazione della circolare K.28/1991 nelle attuale trascrizioni d’atti di Stato Civile di Cittadini Italiani Accaduti in Uno Stato Estero.

 

SOLO IN CASO DI Trattarsi di STRANIERI potrebbe ARBITRARIAMENTE essere APPLICABILE QUESTA CIRCOLARE, CHE Neanche È UNA LEGGE SENNO UNA SEMPLICISSIMA DISPOSIZIONE normativa amministrativa, realizzata solo ai fini de regolare la Legge 555/1912, ABROGATA come il proprio testo lo indica, creata al solo effetto di riempire un vuoto, DEI VARI VUOTI GIURIDICI, PRESENTI Nella Legge 555/1912, ha un testo tanto incoerente che tal volta poteva essere utilizzata davanti alla presenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana e conseguente interruzione dello Status Civitatis Italiano, e davanti l’eventuale riconoscimento posteriore per i successori NATI STRANIERI pero DI CEPPO ITALIANO, che volevano riacquistare la cittadinanza italiana, e detto per ennesima volta, ma non applicabile nel caso espresso dei Cittadini Italiani Nati Italiani perché la catena “Juris Sanguinis non è stata interrotta, e per tanto mai hanno passato d’italiani a Stranieri, e per tanto non ce ne ha nulla di riconoscere, solo e semplicemente continuare ad iscrivere a trascrivere gli atti d’italiani, figli d’italiani, figli d’italiani, fin che non si modifichi la transizione e trasmissione della cittadinanza di padri a figli per il “JURIS SANGUINIS”.

 

La legge 555/1912 aveva questo vuoto come tanti altri vuoti presenti, per esempio come la non trasmissione della cittadinanza per parte delle donne, trattati come se fossero bestiame come proprietà, che avevano le uomini, specialmente dopo l’Instaurazione della Repubblica Italiana, fin arrivare alle pertinenti correzioni con la promulgazione della Legge 91/1992 e successive, e per fare più comprensibilità in questo tema della rinuncia, hanno cominciato a disciplinarsi i procedimenti amministrativi con la Circolare MIACEL n 2 2001 e posteriori, e in nessuna è citato o si fa riferimento, né tacito né in modo espresso dalla Circolare K.28.1 del 8/4/1991, che è stata come una scusa consacrata, per alcuni Ufficiali del Pubblico Ministero, quando si parla di Cittadini Italiani Nati all’Estero, o di qualsiasi atto Civile che sia accaduto a questi cittadini Italiani fuori d’Italia, unicamente tenendo conto di essa, tentando trasformare semplici atti di nascita, matrimonio, divorzio e morte in UN SOLO ED UNICO ATTO DI RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA A Cittadini Stranieri di Ceppo Italiano.

 

Quando gli Impiegati del ¨Pubblico Ministero Attuano, in diversi comuni d’uguale modo, Disconoscendo e tentando Mettere in dubbio TUTTE le Legge, basandosi il discorso solo nel suo testo che fa riferimento isolatamente soltanto ad una parte di una legge, abrogata, la 555/1912, non riconoscendo la LEGGE 91/1992, come l’attuale legge Madre che regola la Cittadinanza e né meno si tengono conto delle leggi complementari e successivi, e di nessun’altra circolare che è stata fatta in funzione di queste leggi, o sono tanti accecati per la luce di questa Circolare che né meno prendono coscienza dai multipli fattori, diversità e complessità che i temi Cittadinanza e Trascrizioni d’atti di Stato Civile hanno in se stessi, o ci troviamo davanti ad una virtuale organizzazione d’involontaria pericolosità delittuosa.

 

L’applicazione della Circolare n K 28 18 aprile 1991, in qualsiasi dei suoi paragrafi, per impedire la trascrizione degli atti, la quale, diciamo essendo gentile, vigente, e ben chiaro nel suo testo preliminare “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” “solo applicabile ai cittadini “Stranieri di Ceppo Italiano” e no ai cittadini Italiani “Juris Sangunis”, anche loro di “Ceppo Italiano” come quelli nati in Italia, perché questi, a tutti gli effetti sono, per nascita, nati italiani e non stranieri”, non solo è un reato di rifiuto d’atto d’ufficio, omissione, senno anche un reato di manipolazione di prove e abuso d’autorità

 Considerare ad un cittadino Italiano come Straniero essendo in possesso di una doppia cittadinanza che, secondo le leggi e normative vigenti, nulla ha da impedire esercitare l’italiana, portando un Passaporto Straniero, e qualificare tale come un documento che accredita un’unica sua cittadinanza Straniera sconoscendo preterintenzionalmente la cittadinanza italiana, e non dandole il valore che ha come un semplice e solito e valido documento di viaggio, che serve per l'accertamento d’identità di persona, anche riconosciuto cosi per D.P.R. n 445 28 dicembre 2000 articolo 1 paragrafo C e D, e articolo 35, è un reato d’abuso d’autorità e falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti Pubblici.

 

Per non lasciare dubbi ad interpretazioni ingannevoli che potrebbero accadere in futuro nel tema specifico della Cittadinanza, affermiamo che: impedendo la Trascrizione ed Ignorando o volendo ignorare gli atti di nascita, rilasciate in modo ed a norma di legge, in forma successiva a partire dell’avo emigrato, senza salti generazionali, come vere e proprie documenti d’accertamento reale e legale di “Continuità non interrotta nel tempo della cittadinanza italiana Juris Sanguinis” SOLO ai cittadini italiani nati all’Estero, è un crimine di lessa umanità perché si nega selettivamente il diritto di cittadinanza solamente a Cittadini Italiani Nati all’Estero, discriminati per questa sola circostanza, negata non solo la possibilità di conoscere e riconoscere i proprie origini, senno anche la commissione del gravissimo reato di sospensione del Diritto d’esercizio dello Status Civitatis.

 

Considerare l’articolo 17 del D.P.R. 396/2000 come causa escludente per non far le trascrizioni, che non siano richiesti Via Ambasciata o Consolare, è un vero atto d’ignominia, dimostrando o totale ignoranza e impreparazione del pubblico Ufficiale o mala fede nella sua attuazione, casi, ambi due, che esige un immediatamente allontanamento del suo carico, sia per incompetenza, sia per abusivismo.

 

Obbligare a Chiedere un permesso di soggiorno, in attesa di cittadinanza, ad un cittadino nato italiano non solo è un gravissimo reato senno un crimine di lesa umanità, perché li è impedito esercitare il proprio “Status Civitatis” essendo discriminato dallo Stato Italiano rappresentato dal pubblico Ufficiale per il solo accaduto di essere nato all’Estero.

 

Impedendo che lo Stato Italiano sia messo al corrente di tutti gli atti di Stato Civili accaduti in territorio straniero ai suoi cittadini Italiani nati in Italia o all’Estero, impedendo la ricostruzione dell’albero generazionale e l’aggiornamento dello Stato di Famiglia anche mezzo posta, impedendo soggiornare in territorio italiano, impedendo lavorare in territorio italiano, impedendo ricevere assistenza sanitaria in suolo italiano com’è data agli italiani nati in Italia, si commettono reati di Discriminazione selettiva.

 

Impedendo esercitare il diritto al voto, impedendo prestare servizio di leva, impedendo il rilascio dei documenti italiani impedendo dichiarare la nascita dei figli, impedendo dichiarare il matrimonio, impedendo dichiarare il divorzio, impedendo informare allo Stato Italiano della rinuncia alla cittadinanza, impedendo dichiarare la morte, impedendo che i bambini ITALIANI nati all’ESTERO possano conoscere le sue origini e che siano immediatamente protetti e tutelati dalla legge italiana, come indica la LEGGE  27 maggio 1991  n. 176 sui diritti del fanciullo, impedendo esercitare il “Status Civitatis” in tutto e in particolare, i rappresentanti dello Stato Italiano stanno perpetrando innumerevoli delitti.

IMPEDENDO ed IMPEDENDO, le trascrizioni, come si è dimostrato, per il solo fatto d’IMPEDIRE per il solo caso d’essere italiani nati, o fatti accaduti, all’Estero, si consumano gravissime trasgressioni non soli civili e penale senno, anche, DI LESA UMANITÀ. Fermo restando AINEE nella sua tesi di non lasciare trasgredire la legge, avendo conoscenza che n’alcuni comuni italiani, non si attua in concordanza e adempimento della legge, com’è stato descritto per AINEE, volendo fare, e producendo, un problema legale d’ogni atto di Stato Civile eseguito all’Estero e per il quale si chiede la trascrizione nei registri comunali anche mezzo posta, e come questa lamentabile situazione oggi in Italia va in crescendo commettendosi dolosi reati, e com’è d’obbligo e dovere, per trattarsi dei reati PENALI, noi li denunciamo in questo preciso momento, affinché Il Governo Italiano prenda atto direttamente di questi pericolosissimi comportamenti e attui con tutto il peso della legge, nei comuni nelle quali Oggi sì la viola, gia che questa mala prassi in presente significa, massacro dei diritti essenziali dei cittadini italiani ed eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell’Autorità, pero in futuro significheranno grandi perdite in denaro da parte dallo Stato Italiano per i miliardari indennizzi che si chiederanno in tribunali locali ed internazionali, e dovrà pagare, per i danni fischi e morali causate dei suoi Dipendenti.

 

La Prego ANCHE MI DICA, con sostentazione legale, SE NOI DISCENDENTI D’ITALIANI NATI ALL’ESTERO DIMOSTRANDO CHE LA CATENA JURIS SANGUINI NON è STATA MAI INTERROTTA SIAMO PER NASCITA STRANIERI O ITALIANI.

DICHIARO

Di avere interesse di comunicare lo stato di famiglia en base alle variazione che comportano l’aggiornamento della scheda  individuale e di famiglia iscritte all’AIRE del  avo emigrato, tramite la trascrizione  al Registro di Stato Civile,  degli atti di Stato Civile accaduti in uno Stato estero, come atti di - matrimonio, morte, e nascita di i suoi figli e tutti i discendenti fin oggi nati, vale notare che li stessi sono dovutamente postillate e tradotti per traduttore ufficiale in un tutto d’accordo al art. 22 D.P.R. 396/2000

 

CHIEDO

 

 l’immediata trascrizioni degli atti per me presentati

 

PER DARE SOSTENTO LEGALE ALLA MIA RICHIESTA RICHIAMO:

tutte le segnalazioni gia messi in evidenza, indicati e accennati nel proemio e quelle che addito a partire d’INFORMO, e in modo speciale e particolare le seguenti:

1) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000 n. 396  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, S.O. n. 223/L) REGOLAMENTO PER LA REVISIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.

Il quale Stabilisce:

                                   

Art. 12 - Modalità di redazione degli atti.

                                    Comma 11, la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche mezzo posta, o dalla pubblica autorità.

Art. 17 Trasmissione di atti

1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta.

Art. 18 Casi di intrascrivibilità

1. Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico.

Art. 22 Traduzione del contenuto di documenti

1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero.

Art. 28  Iscrizioni e trascrizioni

1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono:

2. Nei medesimi archivi si trascrivono:

b) gli atti di nascita ricevuti all'estero;

e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita;

f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;

g) i provvedimenti in materia di adozione.

3. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per ordine del tribunale perché in precedenza omessi.

Art. 63  Iscrizioni e trascrizioni

 

1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale dello stato civile iscrive:

e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;

f) gli atti del matrimoni ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite;

2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive:

c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;

d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia;

f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;

g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;

 

Art. 98  Correzioni

1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati.

2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.

3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.

Art. 49  Annotazioni

 

1. Negli atti di nascita si annotano:

a) i provvedimenti di adozione e di revoca;

b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione;

c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;

d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione;

e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;

f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio;

g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;

k) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque forma effettuati;

l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto;

m) le sentenze che pronunciano la nullità o l'annullamento dell'atto di riconoscimento; n) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni;

o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;

p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome o del cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto;

q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;

r)gli atti di morte;

s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto già iscritto o trascritto nei registri.

2. All'annotazione della legittimazione per susseguente matrimonio provvede l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione del matrimonio o all'annotazione dell'atto di riconoscimento, quando questo è successivo al matrimonio, se ha notizia dell'esistenza di figli legittimati per effetto di detto matrimonio e dell'avvenuto riconoscimento.

3. All'annotazione della legittimazione per provvedimento del giudice, si provvede a richiesta del procuratore della Repubblica o di chiunque vi abbia interesse.

4. Le annotazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.

Art. 71 Iscrizioni e trascrizioni

1. Negli archivi di cui all'articolo 10, si iscrivono:

a) le dichiarazioni di morte che sono fatte direttamente all'ufficiale dello stato civile;

c) gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule predisposte;

 

. 2. Nei medesimi archivi si trascrivono:

a) gli atti di morte ricevuti dall'estero;

 

2) -La Legge n. 470 (27/10/1988)  (G.U. n. 261, 7/11/1988)  Anagrafe e censimento degli italiani all'estero disporre:

La quale Stabilisce:                                        

- Art. 1,

 comma 2 - Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.

 comma 5- La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.

                                       

 - Art. 2,

comma 1 - L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:          

b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;

comma 2 - L'Ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuale l'indirizzo  all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.

                                       

 - Art.3, 

comma 1- Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:

 a) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per sé o per persone sulle quali esercitano la potestà o tutela (i vecchi sono a carico del figlio), concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero;

b) alle comunicazioni di stato civile;

 - Art. 5

comma 4 - Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.

 

-Art. 7

comma 1 ... spetta agli ufficiali  di anagrafe dei comuni, il rilascio dei seguenti certificati:  a)certificato di stato di famiglia;

b)certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza inscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.

3) D.P.R. 323  (6/9/1989) - Regolamento per l'esecuzione della legge 27/10/1988, n.470, sull'anagrafe e censimento degli italiani all'estero, 

 

Il quale stabilisce:

 

- Art. 2

Comma 2 - Nella parte principale è sistematicamente riprodotto, conservato ed aggiornato l'insieme delle posizioni relative alle singole persone di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 27/10/88, n. 470. Nel settore speciale sono conservate ed aggiornate le posizioni delle persone di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge.

 

 - Art. 6

Comma 1- Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero a cura del Ministero dell'Interno e dei comuni, da effettuare ai sensi degli articoli 2,3 e 4 della Legge, nonché le dichiarazioni degli interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli uffici consolari  negli schedari di cui all'art. 67 del d.p.r. 5 genn' 67, n. 200 da effettuare ai sensi dell'articolo 6 della Legge, debbono contenere i dati elencati in appositi modelli predisposti dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il ministero degli affari esteri e l'ISTAT.

 

 -Art. 10

comma 1- In caso di mancato funzionamento dell'ufficio circoscrizionale di rilevazione, anche nella fase di preparazione, il Ministero degli affari esteri può disporne lo scioglimento e demandare all'ufficio consolare competente gli adempimenti attribuiti dalla legge al predetto ufficio circoscrizionale.

4) La CIRCOLARE MIACEL   26 Giugno 1990, n.12 -    A.I.R.E.

La quale stabilisce: 

 ...Soltanto per gli iscritti all'AIRE dello stesso comune in cui erano residenti prima dell'espatrio, l'Ufficiale di Anagrafe può rilasciare certificate di residenza storici AIRe, attestanti anche la precedente iscrizione nell'A.p.r., la data della cancellazione dall'A.p.r., nonché la decorrenza dell'iscrizione all'AIRe (art. 7 della legge 27 ottobre 1988,n.470).

Per i membri delle famiglie anagrafiche A.p.r. in cui siano state effettuate cancellazioni per emigrazione definitiva all'estero, possono essere rilasciati, a richiesta, certificati di stato di famiglia A.p.r. con l'annotazione dei cancellati iscritti all'AIRE, secondo la formula seguente:"Si certifica, altresì, che il Sig.........".

Agli iscritti all'AIRE, in quanto cittadini italiani, si applicano le norme relative alle autocertificazioni sostitutive dei certificati anagrafici, di cui  all'art.2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Si ricorda, infine, che gli Uffici Consolari non possono rilasciare certificati anagrafici.

 

5) La CIRCOLARE  19 Maggio 1995, n.7  - Anagrafe di cittadini italiani residenti all'estero. Problematiche inerenti la gestione.

La quale stabilisce:

 

II) Come ripetutamente affermato, lo scambio di informazioni fra Comuni e Consolati è essenziale per la gestione dell'AIRE.

A tal fine, anche se non espressamente previsto  dalla legge 470 e dal relativo regolamento di esecuzione, è opportuno che i Comuni, in occasione del compimento di alcune operazioni, provvedano ad informare i Consolati di provenienza inviando una copia del modello AIRE 01 , ovvero nel modo ritenuto più opportuno. Ciò avverrà in particolari nelle seguenti occasioni.

 Rimpatrio: Spesso un cittadino viene cancellato dall'Aire e reiscritto in A.p.r. senza che sia pervenuto il Cons.01, anche perché il Consolato non è stato informato del rientro in Italia da parte dell'interessato. E (è) quindi opportuno che l'ufficiale di anagrafe, una volta accertata l'effettività della residenza, nel provvedere alla  cancellazione dall'AIRE con un modello AIRE 01 (Sezione II, caselle E ed E01), ne invii una copia al Consolato di provenienza.

Trasferimento da AIRE ad altra AIRE nei casi previsti dalla legge: Anche in tal caso, benché sia prescritto che le domande degli interessati debbano pervenire tramite l'autorità consolare, è opportuno, ove ciò non sia avvenuto, inviare una copia del modello AIRE 01 all'ufficio in questione (il consolare).

L'art. 6 della legge 470 in sostanza prevede che siano i Consolati a comunicare la presenza del connazionale nella rispettiva circoscrizione al Comune di emigrazione il quale, a seguito di tale comunicazione, provvederà a definire l'iscrizione in AIRE. Tuttavia, spesso  si verifica che tale informazione giunge con estremo ritardo, ovvero non giunge affatto. Tale circostanza intralcia l'operato degli uffici comunali in quanto si trovano di fronte a posizioni anagrafiche che non possono essere più ascrivibili ad alcuna delle due anagrafi, per cui, decorso un anno senza che sia pervenuta alcuna notizia ed assunte ulteriori informazioni, il soggetto andrà cancellato per irreperibilità.

(Questa situazione costituisce una ragione di forza maggiore (art. 45 del Codice Penale) che obbliga ai interessati a presentarsi spontaneamente nel comune di ultima residenza ApR, dei loro ascendenti italiani, ai fini di sgombrare l'intralcio. Inoltre comporta violazione dell'Art. 452 del Codice Civile : Mancanza, distruzione o Smarrimento di registri ; ma sopratutto dell'Art. 294 del Codice Penale : Attentati contro i diritti politici del cittadino; e de la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti del 'uomo e delle libertà fondamentali Firmata a Roma il 4 novembre 1950 nel suo Art. 18: Restrizione dell'uso di restrizioni ai diritti; sia da parte de Autorità Consolare all'Estero che da autorità di stato civile dentro dell'Italia.)

 

IV) Viene spesso chiesto se possa procederci alla cancellazione dall'AIRE di persone in relazione alle quali si ò avuta notizia dell'avvenuto decesso, tuttavia non comprovato dall'invio di atti ufficiali da parte delle autorità consolari.

Al riguardo, si è  dell'avviso che la notizia del decesso di un iscritto all'AIRE non costituisce di per sé valido  motivo per la cancellazione ma deve indurre l'ufficiale  di anagrafe ad avviare opportuni accertamenti presso il Consolato ed i parenti rimasti residenti nel Comune, onde accertare la realtà dei fatti.

Se la notizia perviene da un Consolato, tramite il mod. cons. 01 o altro modello, trattasi invece di un atto ufficiale che potrà far procedere alla cancellazione. Ugualmente si potrà  procedere a seguito di una dichiarazione sostitutiva resa da parenti  ai sensi dell'art. 4  della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (lo stesso criterio serve da comunicare qualunque variazione anagrafica, oltre quella di morte, cioè:  atti di matrimonio e di nascita dei figli).

 

V) E noto che presupposto per l'iscrizione in AIRE è il possesso della cittadinanza italiana nel momento in cui si procede all'iscrizione del soggetto in tale anagrafe. Il problema sorge per i cittadini nati all'estero da genitori italiani per i quali manca l'atto di nascita che possa comprovare l'acquisito della cittadinanza per nascita.

Al riguardo, non può prescinderci dall'acquisizione di tale documento per l’iscrizione in AIRE, considerato che il problema si riproporrebbe in occasione dell'iscrizione nelle liste elettorali ed al momento della formazione del relativo fascicolo e dell'acquisizione della necessaria documentazione, tra cui il certificato di nascita e quello di cittadinanza.

VI)  Occorre infine fare una precisazione su alcuni comportamenti adottati da alcune Amministrazioni comunali che si è avuto modo di rilevare. 1) Nel notificare l'avvenuta iscrizione di un cittadino italiano in AIRE, alcuni Comuni adottano formulari superati che non solo fanno riferimento a quella parte dell'A.p.r. a suo tempo definita anagrafe speciale degli italiani residente  all'estero, ma oltretutto richiamano disposizioni in materia elettorale no più in vigore, quale l'art. 11 del t.u. 20/3/1967, n. 223 senza tener conto delle modifiche apportate da ultimo dall'art. 6, comma 1 della legge 16/01/1992 n. 15

            

  2) Allorché un Consolato comunica il nuovo indirizzo di un componente di una famiglia residente all'estero, alcuni Comuni adottano un comportamento erroneo in quanto aggiornano solamente l'indirizzo, rimanendo inalterati la composizione ed il numero della famiglia estera.

Al contrario, il soggetto, venendo meno la coabitazione, formerà una famiglia anagrafica estera a sé stante ed assumerà un nuovo numero di F.E.

 

Con il presente documento, che si prega di diffondere con la massima cortese sollecitudine presso le Amministrazioni comunali, si è inteso fornire delle nuove istruzioni finalizzate ad uno snellimento della gestione dell'AIRE e conseguenti alle esperienze acquisite nel corso di un primo quadriennio di gestione.

 

Nel sottolineare ulteriormente la necessità  che a tale settore venga dedicata una sempre maggiore attenzione da parte dei Signori Sindaci ed una intensa opera di vigilanza e consulenza da parte delle SS.LL., trattandosi di un settore di esclusiva competenza di questa Amministrazione, si fa presente che perle problematiche attinenti la gestione anagrafica dovrà essere contattato il competente Servizio  Enti Locali  della Direzione Centrale delle Autonomie Locali ai seguenti numeri: 4667-5063 o 4667-6730, int. 372.

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. 

 

6) La Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1992, n. 38)

La quale stabilisce:

Art. 1.
1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;

Art. 23

Comma 1 , Le dichiarazioni per la rinunzia alla cittadinanza sono rese …, in caso di residenza all’estero , davanti all’autorità consolare del luogo di residenza.

Comma 2, Le dichiarazioni di cui al comma 1 , nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita… della cittadinanza vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell’atto di nascita.  (del avo italiano residente al  AIRE).

 

Art. 26.

1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
2. È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.

3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

 

7) La Legge 13 giugno 1912, n .555 sulla cittadinanza italiana Nuove norme sulla cittadinanza

La quale stabilisce:

Art. 1. – E’ cittadino per nascita:

  1. il figlio di padre cittadino;
  2. il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figli non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene

 

INTIMO

 

L’intimo di dare una risposta dentro della decorrenza dei termini de legge di trenta giorni per l’effettiva trascrizioni di tutte gli atti da me presentati.

 

In caso di non risposta alle mie domande, o di risposta parziale,  o la no trascrizione degli atti per me presentati, non fondandosi in criteri legali, vuol dire, vigenti al giorno d’oggi, vuol dire non abrogati, vuol dire no in paradossi di leggi non vigenti al giorno d’oggi, vuol dire, vuol dire risposta per risposta, vuol dire una per una, vuol dire con citazioni dati fondamento nella Costituzione Italiana, Codice Civile, Codice Penale, D.P.R., D.M., D.L., e circolari d’adempimento amministrativo delle precitati, dentro dei trenta giorni a partire della ricezione dal presente, darò per validi tutti i punti esposti contro l’inapplicabilità dalla Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”  con la conseguente immediata denuncia fronte all’autorità competente per mancato atto d’ufficio e tutte le sue conseguenze penali e civili che questa omissione di trascrizioni comporta.

 

FACCIO PARTICOLARE INDICAZIONE:

 

Voglio lasciare come precedente e far  presente che nel negare la trascrizione degli atti per me presentati a norma di legge, si sono sospesi, senza ordine giudiziale, né giudizio previo, i diritti legali, umani e costituzionali proprie e di tutto il mio nucleo familiare, facendolo PRIMO CAPO E RESPONSABILE DIRETTO DEGLI ILLECITI COMMESSI, NON SOLO NEL MIO CASO SENNO DI TUTTI, ED OGNUNO, DEI terribili danni morali e fisici che mi sta, e sta facendo patire ai mie, a me e ai nostri connazionali con azioni arrivati a capo come quelle attuati nell’Uffici di Stato civile sotto la sua competenza, sorveglianza e giurisdizione, che senza il minimo sustento giuridico è legale, e solo basati in una decisione politica, si tenta d’impedire, e s’impediscono le trascrizioni d’atti di Stato civile a noi Italiani Nati all’Estero in un’attitudine SEGREGAZIONISTA E RAZZISTA.


Distinti saluti

 

Nome e Cognome del Interessato

Tipo y numero di documento d’Identità che acredita la stessa


Sarà Giustizia

INFORMO

RELAZIONE DELLA OPERATORIA TRASCRIZIONE ATTI CIVILI  PER DIMOSTRARE IL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA

OGGETTO EVOLUZIONE DELLA LEGGE RIGUARDANTE IL POSSESSO DELLA CITTADINANZA "JURIS SANGUINIS"  :

1 )  Evoluzione della Legge riguardante la procedura per dimostrare il possesso della cittadinanza italiana (per nascita) del Italiano nato all’Estero (Trascrizione degli atti di Stato Civile).                       

a) Anno 1912 : Legge  n. 555  : Non specificava procedura riguardante la trascrizioni degli atti civile per dimostrare il possesso della cittadinanza per nascita.

 (Ormai  abrogata secondo la Legge n.91 – 5 febbraio 1992 , Art. 26. Comma 1 : Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31maggio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1 dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'art. 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge).

b) Anno 1988 :  Legge n. 470  (Tuttora Vigente) :        procedura specificata nell'art. 2 comma 1                          

Art. 2,

comma 1 :“L’iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all’estero viene effettuata: c) a seguito della registrazione dell’atto di nascita


c) Anno 1989 :  D.P.R.  n. 323  (Tuttora Vigente):        procedura specificata nel Art. 2, comma 2

Art. 2 ,

comma 2 :

“… nel settore speciale sono conservate ed aggiornate le posizioni delle persone di cui all’articolo 1, comma 5, della Legge 470”.


d) Anno 1991 : Circolare K.28  :     Prevede dimostrare il possesso della cittadinanza per nascita fronte al comune dove il discendente intendeva stabilire residenza.

                                                           (La circolare ha un gravissimo difetto di forma per considerare, come nel suo titolo indica “Stranieri di ceppo Italiano) a tutti gli italiani nati all’estero, cosa solo possibile se avessero rinunciato alla cittadinanza italiana, per “motu proprio” cosa, questa, solamente possibile dopo la trascrizione del atto di nascita, nel comune italiano corrispondente, e con annotazione al margine, o lo avesse fatto uno degli antenati trasmittenti della cittadinanza per Jus Sanguinis, prima della nascita del discendente, al quale si dovrebbe applicare la stessa procedura, prima trascrizione d’atto di nascita e dopo rinuncia con annotazione al margine, siccome gli richiede l’attestato di non rinuncia alla cittadinanza italiana, non tenendo in conto la procedura legale d’iscrizione e trascrizione d’atti di Stato Civile secondo la legge e legislazione italiana in materia)

                                                            Perciò gli  chiede anche il  permesso di soggiorno per  prendere residenza in proprio Territorio italiano,  facendo discriminazione su tutti coloro che hanno un luogo di dimora abituale all'estero. 

                                                            Va in contro di semplificare la procedura indicata nel D.P.R. 396  e in contro dello stabilito nella Legge 470).


e) Anno 1992 : Legge n. 91 (Tuttora vigente)       :      Art. 1. 1. È cittadino per nascita:
                                                            a) il figlio di padre o di madre cittadini;


f) Anno 2000 :  D.P.R.  n. 396  (Tuttora Vigente) :       procedura specificata nei art. 12 comma 11, art. 17, art. 22

RICHIAMATO l’art. 12, comma 11 DPR 396: La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità



II ) Evoluzione della Legge riguardante (la procedura di) Come dimostrare la non perdita della Cittadinanza Italiana all’Estero da parte d'un Italiano Nato in Italia.

a) Anno 1912 : Legge   n.  555    (Ormai abrogata) : Non specificava procedura.


b) Anno 1991 : Circolare K.28 :     Prevede presentare un certificato del paese di residenza che dimostra la non naturalizzazione straniera.

                                                           (La circolare ha il difetto di considerare agli italiani come se tutti avessero rinunciato  alla cittadinanza italiana,   visto che gli richiede l’attestato di non rinuncia alla cittadinanza italiana, solo per aver vissuti all'estero. Dato che presuppone la loro rinuncia,  gli tratta come si fossero stranieri, senza accettargli la Dichiarazione Sostitutiva di  Certificazione ).


c) Anno 2000 : D.P.R.  n.  445     (Tuttora vigente)  : Consente l’Autocertificazione poiché è un fatto attestabile dalla  pubblica Autorità. Viene a     semplificare la procedura.



III )  Evoluzione della Legge riguardante la procedura d’accertamento per la rinuncia alla cittadinanza Italiana da parte d’un cittadino Italiano  Nato in Italia.

a) Anno 1912 : Legge  n. 555   (Ormai abrogata)  : Non specificava procedura.


b) Anno 1991 : Circolare K. 28      Prevede presentare un  attestato consolare di non rinuncia, del paese d’ultima residenza e degli paesi dove era possibile che avesse vissuto.

                                                            (La circolare ha il difetto di considerare agli italiani come se tutti avessero rinunciato  alla cittadinanza italiana,  visto che gli richiede l’attestato di non rinuncia alla cittadinanza italiana, solo per aver vissuti all'estero. Dato che presuppone la loro rinuncia,  gli tratta come si fossero stranieri,  senza accettargli la Dichiarazione Sostitutiva di  Certificazione ).

                                                            Quindi,  ha anche il difetto di non prevedere, concentrare,  o garantire  in un solo registro tutte le dichiarazione  di non rinuncia alla cittadinanza italiana rese dalle Autorità Consolari dove l’avo visse o risieduto. 

                                                            Poi SI omette e sconosce la  procedura indicata dalla Legge (D.P.R. 572 Art. 8 e 16) per fare quest’accertamento). 



c) Anno 1993 : D.P.R.  n. 572  (Tuttora Vigente):  procedura specificata  nei art. 8 e 16 :

Richiamando il D.P.R. n. 572/1993 ai sensi di garantire la non rinuncia alla Cittadinanza italiana di nessuna delle persone per le quale si domanda la trascrizione degli atti, chiedo all’Ufficiale di Stato civile che Si adegui a:

Art. 8. Rinuncia alla cittadinanza.

1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. Questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno ed al comune competente, secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

 

Art. 16. Adempimenti relativi allo stato civile.

6. L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. Provvede altresì per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita dell'interessato della dichiarazione già iscritta o trascritta e della comunicazione anzidetta.


d) Anno 2000 : D.P.R.   n .445    (Tuttora vigente) : Consente l’Autocertificazione poiché è un fatto attestabile dalla  pubblica Autorità. Viene a semplificare la procedura.



IV )  Evoluzione della Legge riguardante la procedura d’Accertamento per la rinuncia alla cittadinanza italiana di un cittadino Italiano nato all’Estero

a) Anno 1912  : Legge  n. 555  (Ormai abrogata) :     Non specificava procedura.


b) Anno 1988 : Legge n. 470  (Tuttora vigente):     Non è legale che l'ufficiale di stato civile prenda atto di dichiarazione di rinuncia senza trascrivere prima l'atto di  nascita nei registri Stato Civile e AIRE del Comune del suo avo italiano, agli effetti   di aggiornare lo stato di famiglia estera.


c) Anno  1991 : Circolare K.28               Prevede presentare un attestato consolare di non rinuncia, del paese d’ultima residenza e dei paesi dove era possibile che avesse vissuto.

                                                           (La circolare ha il difetto di considerare ai cittadini  italiani nati all'estero, o in Italia viventi all’Estero   come se tutti avessero rinunciato  alla cittadinanza italiana, senza avvertire l’inconsistenza di  chiedere attestato di non  rinuncia a coloro  che ancora non hanno mai trascritti suoi atti  di stato civile nel Comune, e che appunto si presentano a questo fine. Si ritiene che non è possibile rendere dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza se prima non si trascrive  l'atto di nascita)

Né meno è possibile trascrivere dichiarazione di rinuncia sul margine dell’atto di nascita, finché lo  stesso non venga prima trascritto nei registri Stato Civile e AIRE del Comune dell’antenato italiano.


d) Anno 1993 : D.P.R. n. 572 (Tuttora vigente) : Procedura specificata nelle art. 8 e 16 : Non è legale che l'ufficiale di stato civile prenda atto di       dichiarazione di rinuncia senza trascrivere  prima l'atto di  nascita nei registri Stato Civile e AIRE del Comune del suo avo italiano, agli effetti di aggiornare l'stato di famiglia estera.


e) Anno 2000 :   D.P.R.   n. 445  (Tuttora vigente)    Consente l’Autocertificazione poiché è un fatto attestabile dalla pubblica Autorità . Viene a semplificare la procedura.



V) Breve riassunto Perché la Circolare k.28 è imperfetta e inapplicabile

La circolare k.28 del anno ’91 contiene delle contraddizioni, incongruenze, inconsistenze, e innumerevoli difetti di testo, correlato, incompatibilità d’atti descritti, impossibilità d’attuazione in determinate procedure, opposizione d’atti, ingiusta applicazione dalla legge sulla cittadinanza e le trascrizioni d’atti di Stato Civile accaduti a cittadini italiani in uno Stato Estero, tornandola, con le sue indicazioni di procedura, parziale di parzialità assoluta, e per tanto non uguale per tutti,   che perciò è stata superata largamente dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/2/92 ), dal   D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento d’esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza)   e   dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

Nel pretendere applicare la Circolare k.28 alla normativa generica di trascrizioni di tutti gli atti di cittadini italiani, accaduti in uno Stato Estero,   che hanno conservato la loro cittadinanza italiana, e nessuna circostanza di fatto, generico o particolare, fa non presupporre nulla in contrario, emergono delle problematiche derivanti dell'applicazione stessa, in detrimento dei diritti dei cittadini italiani nati tanto in Italia come all’estero, che mai hanno perso la loro cittadinanza  poiché la catena “Juris Sanguinis” non è stata mai interrotta, come li atti di nascita in se stessi lo dimostrano, non avendo annotazione al margine in contrario, e le corrispondenti certificati di non avere preso mai la cittadinanza dei paesi dove li italiani nati in Italia sono emigrati, anche questi ultimi, per le trascrizioni dei propri atti, considerati per gli Ufficiali del Pubblico Ministero dei Registri di Stato Civile, come se si trattasse di cittadini Stranieri di Ceppo Italiano, (vuol dire come quelli,   che invece in un momento hanno perso il loro diritto alla cittadinanza perché per “motu propio” o un qualcuno dei suoi antenati in linea retta ha rinunciato alla cittadinanza italiana prima d’avere discendenza); e  anche emergono degli  possibili reati penali che l’applicazione di questa circolare potrebbe occasionare nella sua sbagliata attuazione.

La circolare k.28 , se come va in contro la Legge n. 91 - 5 Febbraio 1992,  è stata tecnicamente abrogata giacché richiamando la stessa Legge n.91,  nel suo  Art. 26  Comma  1 stabilisce : sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, ... ,  e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Ora faccio un riferimento, alle leggi, d.p.r., d.m., accordi internazionali, INFRANTI SE per caso Lei non li conosce

 

Riferimenti:

Violazione Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali Firmata a Roma il 4 novembre 1950
Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994, entrato in vigore il 01 novembre 1998

Articolo   1 - Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo.
Articolo   7 - Nessuna pena senza legge.
Articolo   8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo.
Articolo 14 - Divieto di discriminazione.
Articolo 17 - Divieto dell'abuso del diritto.
Articolo 18 - Restrizione dell’uso di restrizioni ai diritti.

Violazione IV Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963
Articolo 2 - Libertà di circolazione

Articolo 3 - Divieto di espellere i cittadini

 

Violazione Trattato sull’Unione Europea

Articolo 2 paragrafo 3 e 4

Articolo 6 comma 1, 2, 3

 

Trasgressione e violazione degli diritti dei Cittadini UE conforme alle normative dalla CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, (Consiglio europeo di Nizza 7.12.2000) Pubblicata in GUCE 2000/C 364/01 il 18 dicembre 2000, firmato per il Governo Italiano in accettazione totale della stessa, che ha sottolineato l'opportunità di "configurare la Carta come un documento giuridicamente vincolante, il cui inserimento della Carta nel corpus dei Trattati UE rappresenti il segno concreto che l'Europa si pone come soggetto politico portatore di valori di civiltà condivisi, garantendo inoltre l'esito positivo del processo di allargamento" (relazione finale della XIV Commissione politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati, approvata martedì 3 ottobre 2000).

Violazione al CODICE EUROPEO DI BUONA CONDOTTA AMMINISTRATIVA adottato per il Parlamento europeo Il 6 settembre 2001, basato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che è stata proclamata nel corso del vertice di Nizza, nel dicembre 2000, e Comprende, come diritti fondamentali della cittadinanza, il diritto ad una buon’amministrazione ed il diritto di sottoporre al Mediatore europeo casi di cattiva amministrazione.

Violazione Accordo italo – argentino sulla cittadinanza, concluso a Buenos Aires il 29 settembre 1971 (reso esecutivo in Italia con Legge 18 maggio 1973 n. 282 ed entrato in vigore il 12 settembre 1974) il quale si prefigge lo scopo di offrire maggiori facilitazioni ai cittadini delle due Parti per l’acquisto della cittadinanza, rispettivamente, argentina e italiana.

 

Violazione legge 27 Maggio 1991 n 176, oggi in vigore, -pubblicata sulla G.U. n. 135 del 11.Giugno.1991 per ratificare ed adottare in Italia con forza di legge la Convenzione ONU sui diritti dell infanzia New York 20 novembre 1989

Articoli 1; 2; 3

 

 

Violazione seguenti articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Articoli 13; 15; 22

 

Violazione e conseguenze applicabili secondo i seguenti articoli della Costituzione Italiana

Articoli 2; 3; 4; 13; 16; 24; 25; 28; 31; 32; 38; 48; 52; 54; 101

Violazione all’applicazione dalla Legge 91/1992 sulla cittadinanza con regolamenti d’esecuzione
Articoli 1; 11, 20; 23; 24; 25; 26

Violazione all’applicazione dalla Legge 555/1912 sulla cittadinanza con regolamenti d’esecuzione
Articoli 1 comma 1, comma 2 (nella parte residua non dichiarata incostituzionale); 7; 8 comma 2

Violazione e conseguenze per la mancata corretta applicazione del

D.P.R. 3 novembre 2000 n 396

Articoli: 5; 7;

10 comma 1, 2 lettere a, b, e, f;

11;

12 comma 1, 2, 7, 8, 9, 19, 11, 12;

13; 15; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 28; 95

 

Violazione e conseguenze per la mancata corretta applicazione dalla LEGGE N 127 del 15 maggio 1997

Articoli:    1

2 comma 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 lettere a, b, c, d, e, f, g; 13, 14, 15

3 comma 1, 2, 3, 4, 5

16 comma 1

 

Violazione e conseguenze per la mancata corretta applicazione del D P R 20 ottobre 1998 n 403

Articolo 1 comma 1: lettera i, 2;

Articoli  3; 5; 6; 7; 9; 11

 

Violazione e conseguenze per la mancata corretta applicazione dal D P R 28 dicembre 2000 n 445 1

Articolo 1 comma 1 lettere a; f; g; h; i; o; p;

Articolo 2 comma 1, 3,

Articoli  5; 7; 15;

Articolo 16 comma 1, 2

Articoli  18; 33; 35; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 71; 72; 73; 74; 75; 76

 

Articoli del Codice Civile Applicabili, in questo caso, tanto al Governo Italiano, allo Rappresentante del Governo Italiano, come al Cittadino Italiano se si violasse la legge

 

 

Testo in vigore dal: 1-1-1999

 

Articolo   1. CAPACITÀ GIURIDICA

Articolo  11. PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE

Articolo 236. ATTO DI NASCITA E POSSESSO DI STATO

Articolo 238. ATTO DI NASCITA CONFORME AL POSSESSO DI STATO

Articolo 449. REGISTRI DELLO STATO CIVILE

Articolo 450. PUBBLICITÀ DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE

Articolo 451. FORZA PROBATORIA DEGLI ATTI

Articolo 452. MANCANZA, DISTRUZIONE O SMARRIMENTO DI REGISTRI

Articolo 2043. RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO

Articolo 2044. LEGITTIMA DIFESA

Articolo 2045. STATO DI NECESSITÀ

Articolo 2046. IMPUTABILITÀ DEL FATTO DANNOSO

Articolo 2055. RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Articolo 2059. DANNI NON PATRIMONIALI

Articolo 2697. ONERE DELLA PROVA    

 

 

               

 Articoli del Codice Penale Applicabili, in questo caso, tanto al Governo Italiano, allo Rappresentante del Governo Italiano, come al Cittadino Italiano se si violasse la legge

 

Testo in vigore dal: 1-1-1999

 

Articolo 1 REATI E PENE: DISPOSIZIONE ESPRESSA DI LEGGE

Articolo 5. IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE

Articolo 6. REATI COMMESSI NEL TERRITORIO DELLO STATO

Articolo 31. CONDANNA PER DELITTI COMMESSI CON ABUSO DI UN PUBBLICO UFFICIO O DI UNA PROFESSIONE O DI UN ARTE. INTERDIZIONE

Articolo 39. REATO: DISTINZIONE FRA DELITTI E CONTRAVVENZIONI

Articolo 40. RAPPORTO DI CAUSALITÀ

Articolo 41. CONCORSO DI CAUSE

Articolo 45. CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE

Articolo 85. CAPACITÀ D'INTENDERE E DI VOLERE

Articolo 120. DIRITTO DI QUERELA

Articolo 122. QUERELA DI UNO FRA PIÙ OFFESI

Articolo 123. ESTENSIONE DELLA QUERELA

Articolo 294. ATTENTATI CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO

Articolo 327. ECCITAMENTO AL DISPREGIO E VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI, DELLE LEGGI O DEGLI ATTI DELL'AUTORITÀ

Articolo 328. RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO. OMISSIONE

Articolo 476. FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI

Articolo 483. FALSITÁ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO

Articolo 494. SOSTITUZIONE DI PERSONA

Articolo 495. FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A UN PUBBLICO UFFICIALE SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI PROPRIE O DI ALTRI

Articolo 496. FALSE DICHIARAZIONI SULLA O SU QUALITÁ PERSONALI PROPRIE O DI ALTRI

 

 

E SE TUTTO QUESTO NON BASTASSE ALLORA MI PERMETTO TRASCRIVERE parte degli articoli del Codice Civile e Codice penale Italiano che hanno relazione con il tema in questione:

 

 

Codice Civile testo in vigore dal: 1-1-1999

 

Articolo 1. CAPACITÀ GIURIDICA   

    1. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.   

    2. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito, sono subordinati all'evento della nascita.

   

Articolo 236. ATTO DI NASCITA E POSSESSO DI STATO   

    1. La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.   

    2. Basta, in mancanza di questo titolo,  il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

 

Articolo 238. ATTO DI NASCITA CONFORME AL POSSESSO DI STATO   

    1. Salvo quanto disposto dagli Articolo 128, 233, 234, 235, e 239, nessuno  può  reclamare  uno  stato  contrario  a  quello  che  gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di     stato conforme all'atto stesso.   

    2.  Parimenti non si può contestare la  legittimità  di  colui  il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita.

 

Articolo 449. REGISTRI DELLO STATO CIVILE   

    1. I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

 

Articolo 450. PUBBLICITÀ DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE   

    1. I registri dello stato civile sono pubblici.  

    2. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i  certificati  che  vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.   

    3.  Essi devono altresì compiere  negli  atti  affidati  alla  loro custodia le indagini domandate dai privati.

 

Articolo 451. FORZA PROBATORIA DEGLI ATTI

    1. Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di  ciò  che  l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.   

    2.   Le  dichiarazioni  dei  comparenti  fanno  fede  fino  a  prova contraria.   

    3. Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

 

Articolo 452. MANCANZA, DISTRUZIONE O SMARRIMENTO DI REGISTRI   

    1. Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa,  manca in tutto o in parte la  registrazione  dell'atto,  la  prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.   

    2.  In caso di  mancanza,  di  distruzione  totale  o  parziale,  di alterazione  o  di  occultamento  accaduti per dolo del ridomandante, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

 

Articolo 2043. RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO   

     1. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,  obbliga  colui  che  ha  commesso il fatto a risarcire il danno.

 

Articolo 2044. LEGITTIMA DIFESA   

     1. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sè o di altri.

  Articolo 2045. STATO DI NECESSITÀ

     1. Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare è o altri dal pericolo attuale  di  un danno  grave  alla  persona,  e  il  pericolo  non  è  stato da lui     volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è  dovuta  un'indennità  la  cui  misura   è   rimessa   all'equo apprezzamento del giudice.

Articolo 2046. IMPUTABILITÀ DEL FATTO DANNOSO

      1. Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.

 

Articolo 2055. RESPONSABILITÀ SOLIDALE

    1. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.   

    2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli  altri,  nella misura determinata  dalla  gravità  della  rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.   

    3. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

 

Articolo 2059. DANNI NON PATRIMONIALI   

      1. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

 

Articolo 2697. ONERE DELLA PROVA   

     1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.    

    2. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto  si  è  modificato  o  estinto  deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

 

 

Codice Penale

 

testo in vigore dal: 1-1-1999

 

Art. 1 Reati e pene: disposizione espressa di legge

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Art. 2 Successione di leggi penali
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nei casi di un decreto legge convertito in legge con emendamenti (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 1985, n. 51, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dello stesso art. 2 del cod. pen.

 Art. 3 Obbligatorietà della legge penale

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

Art. 4 Cittadino italiano. Territorio dello Stato

Agli effetti della legge penale, sono considerati "cittadini italiani" i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, è "territorio dello Stato" il territorio "della Repubblica", quello delle colonie ed ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

 

Art. 5 Ignoranza della legge penale
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.
La Corte costituzionale, sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.

Art. 6 Reati commessi nel territorio dello Stato
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

Art. 7 Reati commessi all'estero
È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1) delitti contro la personalità dello Stato;
2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Titolo III: DEL REATO
Capo I: DEL REATO CONSUMATO E TENTATO

 

Art. 39 Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

Art. 40 Rapporto di causalità
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Art. 41 Concorso di cause
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Art. 42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva
Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Art. 43 Elemento psicologico del reato
Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Art. 44 Condizione obiettiva di punibilità
Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.


Art. 45 Caso fortuito o forza maggiore
Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
 
Art. 46 Costringimento fisico
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

Art. 47 Errore di fatto
L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.
L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.

Art. 48 Errore determinato dall'altrui inganno
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

Art. 49 Reato supposto erroneamente e reato impossibile
Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.
La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.
Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 50 Consenso dell'avente diritto
Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

Art. 51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

 

Art. 52 Difesa legittima
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Art. 54 Stato di necessità

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

Art. 55 Eccesso colposo

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Art. 56 Delitto tentato

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte (1); con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

Titolo IV: DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
Capo I: DELLA IMPUTABILITÀ

 

Art. 85 Capacità d'intendere e di volere
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.

Art. 86 Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far commettere un reato
Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità.

Art. 87 Stato preordinato d'incapacità d'intendere e di volere
La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

Capo II: DELLA RECIDIVA, DELLA ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ NEL REATO E DELLA TENDENZA A DELINQUERE

 


Art. 101 Reati della stessa indole
Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

Art. 105 Professionalità nel reato
Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato. 

Art. 108 Tendenza a delinquere
È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale, anche non preveduto dal capo I del titolo XII del libro II di questo codice, il quale, per sè e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.
La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli artt. 88 e 89.

Capo III: DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

 

Art. 110 Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 112 Circostanze aggravanti
La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:
1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;
2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
3) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza (1).
La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza (2).
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi (3).
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.
(1) Numero così sostituito dall'art. 11, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(2) Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(3) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.


Art. 113 Cooperazione nel delitto colposo
Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.
La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112.

Art. 114 Circostanze attenuanti
Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.
La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112 (1) .
(1) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.


 

Art. 115 Accordo per commettere un reato. Istigazione
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.
Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.
Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 116 Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.
Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.
Art. 117 Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti
Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.

 

Libro primo: DEI REATI IN GENERALE
Titolo IV: DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
Capo IV: DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

 

Art. 120  Diritto di querela 
Ogni persona offesa da un reato per cui non debba precedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

Art. 122 Querela di uno fra più offesi 
Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.

Art. 123 Estensione della querela 
La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Art. 124 Termine per proporre la querela. Rinuncia 
Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.
Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.
La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Art. 126 Estinzione del diritto di querela 
Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.
Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Art. 128 Termine per la richiesta di procedimento 
Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorità, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.
Quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

Art. 129 Irrevocabilità ed estensione della richiesta 
La richiesta dell'Autorità è irrevocabile.
Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.

Art. 130 Istanza della persona offesa 
Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.

Art. 131 Reato complesso. Procedibilità di ufficio 
Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.

 

Titolo VII: DELLE SANZIONI CIVILI

Art. 185 Restituzioni e risarcimento del danno 
Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

Art. 186 Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna 
Oltre quanto prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

Art. 187 Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni "ex delicto" 
L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.
I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.

Art. 188 Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al rimborso 
Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.
L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.

Art. 189 Ipoteca legale; sequestro 
Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:
1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
2) delle spese del procedimento;
3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;
4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;
6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.
L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.
Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.
Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.
Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione della ipoteca legale o al sequestro.
Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

Art. 190 Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile 
Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 191 Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro 
Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente:
1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;
3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;
4) le spese del procedimento;
5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena.
Se l'esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette;
6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Art. 192 Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato 
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.

Art. 193 Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato
 
Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.
Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.

Art. 194 Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato
 
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189, qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.
La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell'altro contraente.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.
Art. 195 Diritti dei terzi 
Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili.

Art. 196 Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente
 
Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e delle quali non debba rispondere penalmente.
Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'art. 136.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 197 Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende 
Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 198 Effetti della estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili
 
L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.

 

Capo III: DEI DELITTI CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO

 

Art. 294 Attentati contro i diritti politici del cittadino 
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

 

Titolo II: DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Capo I: DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

 Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato 
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (1).
(1) Articolo introdotto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181.

Art. 317 Concussione 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 317 bis Pene accessorie 
La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio 
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.


Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni (1) .
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

 
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 
Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 321 Pene per il corruttore 
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (1).
1)Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dall'art. 2, L. 7 febbraio 1992, n. 181.

Art. 322 Istigazione alla corruzione 
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo (1) .
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 3, L. 7 febbraio 1992, n. 181.
(2)  Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.


Art. 323 Abuso d'ufficio 
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
Articolo sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente così sostituito dall'art. 1, L. 16 luglio 1997, n. 234.


Art. 327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità 
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.
La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio e al ministro di un culto.

Art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (1).
(1)Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. 

Capo II: DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

Art. 336 Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale 
Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.  


Art. 341 Oltraggio a un pubblico ufficiale 
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni (1).
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue funzioni.
La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1994, n. 341, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei.

 Art. 344 Oltraggio a un pubblico impiegato
 
Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma la pene sono ridotte di un terzo.

Art. 346 Millantato credito 
Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a quattro milioni.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire un milione a sei milioni, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare. 
 

Capo III: DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

 

Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale 
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dall'art. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181.

Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio 
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità 
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

Art. 360 Cessazione della qualità di pubblico ufficiale 
Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

 

 

Titolo III: DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Capo I: DEI DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

 

Art. 361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale 
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione.
La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio 
L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa.

Art. 363 Omessa denuncia aggravata 
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.

Art. 364 Omessa denuncia di reato da parte del cittadino 
Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

 

Titolo V: DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

 

Art. 414 Istigazione a delinquere 
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti.
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.

Art. 415 Istigazione a disobbedire alle leggi 
Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (1).
(1) Con sentenza n. 108 del 23 aprile 1974 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità di questo articolo, riguardante l'istigazione all'odio fra le classi sociali, nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità.

Art. 416 Associazione per delinquere 
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Art. 416 bis Associazione di tipo mafioso 
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (1).
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare (2) .
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (3) .
(1) Comma così modificato dall'art. 11 bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(2) La seconda parte di questo comma è stata abrogata dall'art. 36 , secondo comma, della L. 19 marzo 1990, n. 55.
(3) Articolo aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.

Capo III: DELLA FALSITÀ IN ATTI

Art. 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici 
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative 
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 

Art. 480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative 
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico 
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.


Art. 484 Falsità in registri e notificazioni 
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione all'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.  

Art. 493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico 
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Capo IV: DELLA FALSITÀ PERSONALE

Art. 495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri 
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico.
La reclusione non è inferiore ad un anno:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sè o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.

Capo III: DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA

 

Art. 566 Supposizione o soppressione di stato
Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

Art. 567 Alterazione di stato
Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.

Art. 568 Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto
Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.