AINEEI Associazione d'Italiani Nati all'Estero Esperanza Internazionale![]() AINEE Associazione d'Italiani Nati all'Estero Esperanza Sentinella degli italiani emigrati e Italici Discendenti Nati all'Estero La Storia d'Italia nel Mondo Siamo NOI "Damose da fa' e volemose bene"" "PACE" |
In un tutto s’indica E SI PROCEDE, sotto l’enunciato della Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” per la trascrizione d’atti civili, accaduti in uno Stato Estero a Cittadini Italiani, nei comuni Italiani (omettendo e tentando, deliberatamente, far ignoranza dalla, nota, chiara e semplice circostanza che tutti gli atti di STATO CIVILE accaduti in Uno Stato Estero, per me segnalati appartengono a CITTADINI ITALIANI DI CEPPO ITALIANO per nascita dalle quali SI CHIEDE, per il momento, solo ed UNICAMENTE LA TRASCRIZIONE, e non sono, O SI TRATTA, d’atti di Stato Civile appartenenti a CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO che servono per dimostrare il loro CEPPO ITALIANO per CHIEDERE “LA CITTADINANZA ITALIANA),
E anche si sostiene e manifesta, senza nessun indugio, che solo possono eseguirsi le richieste di trascrizioni, direttamente in un comune italiano, solo ed unicamente se l’interessato, e/o d’altri famigliari delle quali si vuole compiere le trascrizioni, abbiano residenza nel cosiddetto comune, o in mancanza della residenza nel Comune le trascrizioni “solo ed unicamente possono eseguirsi via consolare”, per il Consolato Italiano che corrisponde nell’area di giurisdizione di residenza all’Estero.
In dimenticando, in ambi due il peggio, prima ignorando che per la legge italiana il domicilio di residenza o di dimora abituale ha li stessi effetti legale per formulare richieste fronte ad uffici del pubblico ministero, e dopo)) LASCIANO DA PARTE L’ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 91/1992 abrogazioni, DOVE L’UNICA LEGGE, alla quale fa riferimento la Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” la 555/1912, per la quale é stata creata, ed alla quale é per azione transitiva e traslativa d’applicazione direttamente connessa, come in un tutto del suo testo lo indica e si comprende, è STATA ABROGATA, CANCELLATA, ABOLITA, REVOCATA, ANNULLATA, ma vigente in applicazione ex tunc nella concessione della cittadinanza italiana secondo il suo articolo 1 comma 1 e comma 2, solo nella parte residua, come lo ha sentenziato la Corte Costituzionale.
Per cessazione, conclusione, interruzione, e ABROGAZIONE della legge 555/1912 che diede causa e motivo della sua creazione, oggi in nessun modo e di nessuna maniera la Circolare, n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” d’adempimento amministrativo, solo della legge 555/1912, disconoscendo, la vignza dell’anteriore ordinamento dello Stato Civile -R.d. 9 luglio 1939, n. 1238, si può considerare vigente, in vigore, valida, operante, in corso, in atto o in efficacia gia poiché, e perché, nessuna legge, D.P.R., DM, DL, o parere del Consiglio dei Ministri, posteri alla Promulgazione dalla Nuova legge di Cittadinanza 91/92 o nuovo ordinamento dello Stato Civile, o codice civile, o codice penale, parlano, indicano, segnalano, fanno menzione, in nessun testo, in nessun modo, in nessuna maniera della sua applicazione, pertanto, e per quanto, anche la cosiddetta circolare oggi si trova TOTALMENTE defunta, inattiva, estinta, annientata, ABROGATA e, per tanto pretendere la SUA APPLICAZIONE E un atto NULLO DI NULLITÀ ASSOLUTA
Nella mia totale capacità d’intendere e di volere, essendo risoluto di compire con la legge Italiana e Trovandomi fronte ad un rifiuto d’adempimento d’atti d’ufficio ed Avvalendomi dell’articolo sette del D.P.R. 396/2000
Art. 7 1. Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto, da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto.
E degli articoli 1 e 2 della legge 241 7 agosto 1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.Capo I - PrincipiArt. 1 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Art. 2 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti Considerando che si stanno commettendo gravissimi reati nel rifiuto di trascrizioni d’Atti civili accaduti in uno Stato Estero, per me richieste, nell’Ufficio di Stato Civile sotto la giurisdizione, competenza, responsabilità e sorveglianza del Ministero dell'Interno, , UMILMENTE La PREGO di rispondere, per scritto, a tutte le mie domande contenute nel presente dentro dal termine di legge di trenta giorni: (nessuno ha risposto, ne dentro dei trenta giorni ne mai, a neanche una domanda, non hanno delle risposte perché tutti sanno, a partire dei Ministri, all'ultimo all'impiegato di Stato civile, che si sta attuando in maniera illegale) Iter Primo
1) Gli atti di Nascita di cittadini discendenti d’italiani, gia sia emessi in Italia o all’Estero. In quest’ultimo caso dovutamente legalizzati, sia via consolare o con postilla, e tradotti per traduttore ufficiale o cittadino italiano con dichiarazione fronte ad un pubblico ufficiale di veracità di traduzione, Art 22 D.P.R.396/2000 Traduzione del contenuto di documenti, a* non esistendo nessun documento con riferimento di sospensione di cittadinanza degli antenati, nei registri di Stato Civile Italiani, sono, in se stessi, documenti probatorie, validi e dimostranti del possesso della cittadinanza italiana per nascita, a partire della nascita o dopo la nascita? a* Art. 22 Traduzione del contenuto di documenti 1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero. 2) In quali leggi, D.P.R., D.M., D.L., o Parere del Consiglio dello Stato, attuali e posteriori alla promulgazione della legge 91/92, o dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000 n. 396 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, S.O. n. 223/L)REGOLAMENTO PER LA REVISIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.sostiene che la Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”e tuttavia vigente, operante, in corso o valida per realizzare le trascrizioni di Atti di Stato Civile, appartenenti a Cittadini Italiani di Ceppo Italiano, accaduti in uno Stato Estero, nelle Uffici di Stato Civile Italiani?
3) Negli Uffici di Stato Civile sotlo la Giurisdizione del MIN e del MAE, l’impiegati che devono effettuare le trascrizioni non fanno alcun tipo di differenza nel confronto del riconoscimento del possesso dello Status Civitatis italiano di cittadini stranieri di ceppo italiano nati in Italia o all’Estero residenti in Italia o all’Estero, come di cittadini ITALIANI DI CEPPO ITALIANO NATI in Italia o ALL’ESTERO e residenti in Italia o all’Estero, e sì, si applica la Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” per il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano, in ambi due casi per uguale. Questa maniera di procedere aiuta alla qualifica di professionalità degli Ufiiciali di Stato Civile?
4) Ho comprovato personalmente che è impossibile per un Ufficiale del pubblico Ministero d’un Ufficio di Stato Civile Italiano dettagliare in forma particolare la differenza, o non differenza, che esiste, fra la cittadinanza, o non, italiana per nascita, entro un cittadino straniero di ceppo italiano e un cittadino italiano di ceppo italiano, questa maniera di procedere aiuta alla qualifica di professionalità degli Ufiiciali di Stato Civile?
5) Negli Uffici di Stato Civile, italiani, non esiste, alcuna differenza nel confronto, E TRATTAMENTO DELLE TRASCRIZIONI D’ATTI DI STATO CIVILE ACCADUTI ALL’ESTERO dei Cittadini Italiani, di ceppo italiano, Nati all’Estero e delle quali la catena “Juris Sanguinis” si dimostra non è stata mai interrotta, e per questo sono CITTADINI ITALIANI DI CEPPO ITALIANO, e cittadini stranieri di ceppo Italiano e dalle quali la catena “Juris Sanguinis” è stata interrotta, e per questo sono considerati, devono essere E SONO, CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO, questa maniera di procedere aiuta alla qualifica di professionalità degli Ufiiciali di Stato Civile?
6) Negli Uffici di Stato Civile, en ambi due casi, precitati nel punto 5, per la trascrizione di atti di Stato civile accaduti a queste cittadini in uno Stato Estero, è applicata senza criteri DIFFERENZIATIVI, fra cittadino nato Italiano di Ceppo Italiano e cittadino nato straniero di ceppo italiano, la Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis”*1 italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” questa maniera di procedere aiuta alla qualifica di professionalità degli Ufiiciali di Stato Civile?
*1. Che COME NEL SUO TESTO INDICA SOLO è APPLICABILE NELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA ai cittadini stranieri di ceppo italiano, la quale creata,dopo l’instaurazione della Repubblica Italiana, fronte ad un buco giuridico d’interpretazione della legge 555/1912 nel tema di “CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO”, si basa solo ed unicamente in un adempimento amministrativo, parziale, DELLA precitata legge, OGGI ABROGATA, IN PARTICOLARE, E IN UN TUTTO, quello CHE NON CONCORDA con la NUOVA LEGGE 91/1992, secondo il riferito nel suo articolo 26, 1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. 2. È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180. 3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Perché la Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” no solo non è vigente, senno, anche, è contraria allo stabilito nelle leggi e circolari posteriori alla sua promulgazione, Rif.: L. 5 febbraio 1992, n. 91; D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento d’esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, in speciale art. 8 e 16 normativi della rinuncia alla cittadinanza italiana);
D P R 18 aprile 1994 n 362 1 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti d’acquisto della cittadinanza italiana 2); Legge 22 dicembre 1994, n. 736 (Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente la proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile); e L. n. 470, Anno 1988) riguardante la procedura per la trascrizione degli atti di stati civili degli italiani nati all’estero, alle circolari Miacel n. 2 del 26 marzo 2001, , CIRCOLARE MIACEL n. 9 / 2001, Circolare n K 60 1 11 novembre 1992, CIRCOLARE n 1827 16 marzo 2001, CIRCOLARE n 1827 16 marzo 2001?
7) Non esiste sostento legale per applicare la procedura nominata nel punto 6, la prova tangibile è che nessuno è in grado, e per di più, mai nessuno lo ha fatto a partire dei ministri e collaboratori che dovrebbero essere idonei in materia, dare le ragioni, puntuali, contrapponendo, una per una, gli articoli e i paragrafi delle leggi, probabili D. P. R., D. M., D. L., Parere del Consiglio dello Stato e circolari, posteriori all’entrata in vigore della precitata circolare, che sono, possono o devono essere rimpiazzati per le articoli e/o paragrafi della Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” indicando puntualmente, in ogni caso, il riferimento al perché no nell’applicazione delle disposizioni dei precitati leggi, Decreti e circolari e perché sì l’applicazione delle indicazione della circolare n. K 28 1. 8 aprile 1991. d’adempimento amministrativo dalla legge 555/1912 oggi ABROGATA.
8) Negli Uffici di Stato Civile, italiani, si applica la Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” e non si applica, né si tiene in conto per nulla, nessuna delle leggi, decreti e circolari che sono messi in vigenza a partire della promulgazione delle leggi di Cittadinanza n. 555/1912 e 91/92 e i correlati e corrispondenti ARTICOLI PRESENTI NELL’ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000 n. 396 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, S.O. n. 223/L) REGOLAMENTO PER LA REVISIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.
9) Secondo il Codice Civile Italiano il concetto che dimostra la cittadinanza italiana, per diritto di Sangue, e per tanto il possesso dello Status Civitatis di una persona, non siano né la carta d’identità, né il passaporto, né la patente di guida, né qualunque altro documento d’accertamento di persona, la cittadinanza italiana, e per tanto la possibilità del esercizio dello Status Civitatis Italiano solo è corredato alla successione d’atti di nascita, che dimostrano nella sua successione ininterrotta, il possesso per nascita della Cittadinanza Italiana.
10) Non esiste nessun ARTICOLO e/o PARAGRAFO di nessuna Legge, D.P.R., D.L., D.M., in che possa basarsi la MENDACE risposta data, PER gli UFFICI DI STATO CIVILE italiani, che non si possono effettuare le trascrizioni d’atti di Stato Civile, da cittadini residenti all’Estero senno solo con la residenza in Italia o l’intervento di un Consolato Italiano.
11) Perché fatta la richiesta, via fax Numero di pratica ................(mettere numero di fax) in data .....................(mettere giorno, mese anno ed ora d’invio del fax) da parte del comune di ............................... (nome del comune) dell’attestato consolare di non rinuncia alla cittadinanza dei discendenti di .........................................(nome, cognome, data e luogo di nascita dell’avo emigrato) il Consolato non HA RISPOSTO, a norma di legge, che NON É IN GRADO D’INVIARE IL TALE ATTESTATO GIA CHE NELL’ATTUALITÀ LE RINUNCE sì BASANO, E DEVONO EFFETTUARSI, SOTTO DI LE NORMATIVE SCRITTE NELLE articoli 8 e 16 del D.P.R. 572/1993 E NON IN UN ATTESTATO CONSOLARE GIA CHE IL CONSOLATO non é in CONDIZIONE di attestare VERITIERAMENTE la non rinuncia in nessun’altra parte del mondo, al dì là, della giurisdizione per competenza territoriale, fattore questo tenuto in conto per la creazione del D.P.R 572/93 nei suoi art. 8 e 16)
Iter Secondo: Abbia la cortesia di rispondermi, anche:
A) Perché nell’Uffici di Stato Civile sotto la sua Giurisdizione per le trascrizioni d’atti di Stato Civili, di cittadini Italiani, tanto nati in Italia come all’Estero, accaduti in uno Stato Estero non si tiene in conto il D.P.R. 396/2000 art.12 comma 11.
D.P.R.396 Art. 12 comma 11. La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità.
B) In quale paragrafo o articolo di quale LEGGE, DPR, DM.O DL Sì BASANO i suoi impiegati PER AFFERMARE che, NON AVENDO RESIDENZA IN Italia, queste trascrizioni devono essere effettuate “sine qua non” via consolare, gia che secondo il DPR 396/2000 art. 12 comma 11, i consolati solo devono attuare se sono chiamati ad intervenire secondo la quarta alternativa di trascrizione dettagliato nel precitato articolo e comma, e nel caso d’essere chiamati ad intervenire il suo comportamento è ben dettagliato nell’art. 17 del precitato D.P.R.? D.P.R 396 Art. 17. Trasmissione di atti 1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta.
C) Perché se si presenta una persona a domandare le trascrizioni degli atti famigliari in un comune italiano si chiede la residenza solo, dal facente istanza, e non, anche, di tutti i precedenti nella catena “Juris Sanguinis?
D) Perché dopo tramutare il permesso di soggiorno per turismo, e cambiarlo per uno in attesa di cittadinanza si trascrivono gli atti, non solo del domandante senno, anche, di tutte li avi che formano parte della catena “Juris Sanguini” senza chiedergli la residenza nel comune dove si fa la trascrizione?
E) Perché si possono trascrivere li atti degli avi che formano parte della catena “Juris Sanguini” che non si trovano presenti, ne hanno la residenza o dimora abituale, nei comuni al momento delle trascrizioni, e non si possono trascrivere gli atti di tutti i discendenti a partire dell’avo emigrato, se anche questi non si trovano presenti ne hanno la residenza o dimora abituale nei comuni?
F) Perché si trascrivono tutti gli atti di Stato Civile dei avi italiani Accaduti all’Estero, matrimonio, divorzio e morte meno quelli appartenenti alle nascite non relazionate nella catena “Jus Sanguinis” con il chiedente degli trascrizioni, e non si trascrivono gli atti dei discendenti del chiedente, se questi sono maggiorenni?
G) Perché, per trascrivere gli atti, Basandosi nell’inapplicabile circolare K28/91, nei Comuni Italiani si chiede un attestato consolare di non rinuncia alla cittadinanza Italiana di tutti i discendenti del avo emigrato, solo al Consolato d’ultima residenza nel paese di nascita del domandante, creando intenzionalmente una fallacia gia che questo Consolato non può arrogarsi la facoltà d’informare che un cittadino italiano non ha rinunciato alla sua cittadinanza italiana IN NESSUNA PARTE DEL MONDO e allora, gia che applicano la circolare perché secondo il redatto nella circolare dovrebbe essere chiesto questo certificato a tutte i consolati dove si ha il sospetto possono averi vissuto, tanto l’avo emigrato come i suoi discendenti, e non si tiene in conto il D.P.R 572/1993 art. 8 e 16 che ha finito definitivamente con questo inconveniente?
H) Perché nel Comune Italiano per evitare questa falsità materiale IN UN ATTO PUBBLICO non si procede secondo il D.P.R. 572/93, nei art. 8 e 16, disciplinando la procedura in caso di rinuncia di un cittadino italiano alla sua cittadinanza italiana, è il perché non vengono applicati nessuna del RESTO delle leggi, D.P.R. e circolari d’adempimento amministrativo, riferenti non solo alla cittadinanza senno, anche al ordinamento della amministrazione pubblica italiana, applicazione delle leggi e decreti?
I) I discendenti d’italiani che dimostriamo con gli atti di nascita in ordine successivo all’avo (documentazione a norma di legge, tradotta, postillata o certificata per un consolato italiano nel paese di procedenza), e il certificato dell’avo rilasciato dal paese d’immigrazione, che indica mai avere preso la cittadinanza straniera, siamo ITALIANI PER NASCITA, o Stranieri dalla nascita Aspiranti ad italiani?
J) La trascrizione degli atti di Stato Civile serve per dare la cittadinanza italiana o per informare al Governo Italiano della esistenza e degli atti di Stato Civile accaduti all’Estero a Cittadini Italiana?
K) La Cittadinanza Italiana si ottiene per nascita o a partire della iscrizione o trascrizione degli atti di nascita?
L) Si può esercitare lo status civitatis a partire, prima o dopo della iscrizione o trascrizione degli atti di nascita?
M) Non trascrivendo li atti di nascita per un tempo indeterminato, senza, per tanto, esercitare lo Status Civitatis impedisce, abroga o annulla di qualsiasi maniera il diritto di nascita di cittadinanza italiana per nascita o solo impedisce, fine mettere in regola l’iscrizioni o trascrizioni, l’esercizio pieno dello Status Civitatis Italiano?
N) Nel momento di chiedere l’iscrizione o trascrizione d’un atto di nascita di un discendente d’italiano, se questa richiesta viene effettuata in un tempo indeterminato, lontano dal momento dalla nascita, il nascituro é considerato Straniero o Italiano per nascita, senza importare il tempo trascorso, entro la nascita e l’iscrizione o trascrizione?
O) Gli atti di Stato Civile accaduti all’Estero, a partire di quelle di un cittadino Italiano emigrato, e da suoi discendenti, è obbligatorio per legge informarli allo Stato Italiano chiedendo la sua trascrizione?
P) Gli atti di Stato Civile, (Atti di nascita specificamente) accaduti in uno stato estero a partire di quelle di un cittadino italiano emigrato, non esistendo nel comune corrispondente in Italia, secondo il d.p.r. 572/93 articoli 8 e 16, nessun’informazione di rinuncia alla cittadinanza Italiana di nessuno degli implicati, per tanto né meno di nascita, sono in se stessi informativi o risolutivi per determinare la cittadinanza italiana per “Juris Sanguini” di tutti i discendenti in linea retta?
Q) Il Ministero Degli Affari Esteri ha chiesto, secondo il D.P.R. 572/1993 articolo 8 è 16, a tutti le Ambasciate, Consolati, e Vice Consolati Italiani nel mondo informassero immediatamente di tutte le rinunce alla cittadinanza italiana di cittadini italiani che hanno nei suoi archivi, al Ministero dell’Interno e ai Comuni corrispondenti, per attuare d’accordo, e dentro, e non infrangere la legge?
R) Secondo il D.P.R. 572/1993 articolo 8 è 16, tutte le Ambasciate, Consolati, e Vice Consolati Italiani nel mondo hanno informato immediatamente di tutte le rinunce alla cittadinanza italiana di cittadini italiani che hanno nei suoi archivi, al Ministero dell’Interno e ai Comuni corrispondenti, per attuare d’accordo, e dentro, e non infrangere la legge?
S) Perché l’Ufficiale del Pubblico Ministero a Carico dell’Ufficio di Stato Civile sotto la sua giurisdizione ignora l’applicazione della procedura delle rinunzie secondo la normativa del D.P.R.572/93 Art 8 e 16, e fronte allo che dovrebbe essere il sospetto di mancato atto d’ufficio da parte del Consolato, che non avrebbe informato, secondo il precitato D.P.R., delle rinunce attua coprendolo, e per tanto si mette contro i cittadini sospettandoli d’avere rinunciato alla cittadinanza italiana e non averlo informato, senza né meno trovarsi questo Ufficiale nel possesso di nessuna prova, né meno delle trascrizioni degli atti di nascita nei registri del comune, gia che per accettare la rinuncia prima deve essere trascritto nel comune il corrispondente atto di nascita, e dopo, come annotazione al margine, la rinuncia alla cittadinanza italiana chiedendo un attestato senza nessun valore legale, gia che se il Consolato informasse che qualsiasi degli implicati nella richiesta avrebbe rinunciato alla cittadinanza italiana, la risposta, sarebbe in se stessa, un documento probatorio di mancato atto d’ufficio? (D.P.R. 396/2000 art. 49 comma 1) circolare Miacel n 2 2001O G G E T T O: Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. paragrafo Cittadinanza. Con riferimento agli artt. 24 e 26 del DPR 396/2000, all'art. 6, comma 2, del DM 27.2.2001, e all'art. 16, comma 5, del DPR 12 ottobre 1993, n. 572, le dichiarazioni relative alla cittadinanza danno avvio ad una procedura amministrativa di accertamento; pertanto, essa deve essere solo annotata nell'atto di nascita, mentre il successivo atto di accertamento della cittadinanza italiana deve essere sia annotato nell'atto di nascita, come riscontro all'annotazione della dichiarazione già resa, sia trascritto poiché costituisce l'atto conclusivo del procedimento stesso. Nel caso di dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana, l'autorità diplomatica o consolare, dopo averla iscritta nei propri registri, invia copia della dichiarazione all'ufficio dello stato civile competente ai sensi dell'art. 17 del DPR 396/2000, il quale provvede all'annotazione nell'atto di nascita ex art. 49, lettera i) del DPR 396/2000 Con riferimento all'art. 6 del decreto ministeriale 27.2.2001, si precisa che gli accertamenti e le attestazioni effettuate dagli uffici diplomatico-consolari, ai sensi Per gli atti dello stato civile formati all'estero relativi a cittadini italiani non ancora trascritti in Italia, l'ufficio consolare deve provvedere ex art. 17 del DPR. Si precisa che l'art. 7 del DPR n. 572/1993, è stato abrogato dall'art. 8 del DPR 18 aprile 1994, n. 362, solo limitatamente al comma 1, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto n. 362/1994, relativo alla comunicazione e alla notificazione del decreto di concessione della cittadinanza.
T) Un Cittadino italiano o un chiunque abbia interesse, infrange o compie con la legge quando fa richiesta, nel comune di competenza, per la trascrizione d’atti di Stato Civile di cittadini italiani “Juris Sanguini” accaduti all’estero, per mezzo di posta, o nelle altre varianti d’accordo all’indicato nel D.P.R. 396/2000 Art 12 comma 11, per mettere in conoscenza allo stato italiano di questi successi, attualizzare l’albero generazionale dell’italiano emigrato e lo Stato di Famiglia?
U) Dopo gli accertamenti di legge, vuol dire alla presenza di documenti validi, postillate o validitate per il consolato pertinente, e tradotti (oppure in formulario bilingue quando esistono convegni bilaterali con i paesi di dove provengono questi documenti), certificato di non naturalizzazione dell’italiano emigrato emesso dal paese estero dove l’avo è emigrato, il Comune al quale si è chiesto la trascrizione, trascrivendoli, l’Ufficiale del pubblico Ministero dell’Ufficio di Stato Civile sta compiendo con la legge o la sta infrangendo?
V) La trascrizione d’atti di Stato Civile (Atti di Nascita) accaduti in uno stato estero, comporta in se stessa dare la cittadinanza italiana ai discendenti d’italiani emigrati, o è un’azione d’informazione necessaria e obbligatoria per mettere in conoscimento allo Stato italiano d’Atti di Stato civile di cittadini italiani, per nascita Nati all’Estero?
La legge italiana si basa nel principio del “Juris Sanguini per determinare la cittadinanza non determinando né tempo, né luogo dell’universo dove accada la nascita, e dice ben chiaramente “è cittadino italiano figlio di cittadino o cittadina italiana” punto e basta
W) Per i discendenti degli italiani emigrati all’Estero per l’accertamento della loro cittadinanza si deve applicare l’articolo 9 della legge 91/92 o invece l’art. 1 comma a della precitata, e art. 1 comma 1, e comma 2, nella parte residua, della legge 555 del 1912?
X) Qualsiasi Consolato o Vice Consolato italiano nel mondo, a richiesta di un interessato, che dimostra dimora abituale nell’area di competenza, specialmente nel territorio della COMUNITÀ EUROPEA, può ricevere e procedere ad avviare la pratica di trascrizione d’atti di Stato Civile, (sempre parlando a norma di legge) accaduti in qualsiasi Stato Estero, nel comune italiano d’attinenza?
Y) Il Consolato o Vice Consolato italiano nei casi dove si chiede la loro intermediazione per la trascrizione di questi atti deve inviare questa pratica al Consolato o Vice Consolato del paese estero dove sono stato accaduti gli atti, o al Comune di Competenza per la trascrizione?
Z) Un console ha la facoltà di non dare un passaporto ad un cittadino italiano che ha fatto trascrivere regolarmente d’accordo al D.P.R. 396/2000 art. 12 comma 11, i suoi atti di stato civile, inoltre di essere in possesso "del Nulla Osta” inviato per la questura corrispondente?
AA) A cosa serve, e cosa è, il “Nulla Osta”, chiesto per un consolato italiano, quando deve rilasciare un passaporto?
BB) Che cosa è per lei un Cittadino italiano, e cosa è un Aspirante a cittadino italiano?
CC) Un discendente d’Italiano nato all’Estero, è un Aspirante ad italiano (che si trasforma in Italiano dopo la nascita, a partire delle trascrizioni), oppure è un Italiano per nascita, nato italiano che informa della sua esistenza allo Stato Italiano, il quale viene a conoscenza a partire della trascrizione dei corrispondenti atti di nascita?
DD) Un discendente d’Italiano che ha tutta la documentazione necessaria, a norma di legge, per dimostrare che è italiano per nascita in suolo italiano consolare, deve essere trattato come italiano o come Straniero?
EE) Un discendente d’italiano che ha tutta la documentazione necessaria per dimostrare che è italiano per nascita in suolo consolare italiano si negasse ad uscire fin che le suoi problemi siano risolti in totalità, sarebbe obbligato per la forza pubblica a lasciare territorio italiano? in caso affermativo, m’indichi la procedura per piacere?
FF) La Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” basata nella legge 555/1912 Abrogata nella sua totalità e particolari adempimenti per la legge 91/92, è applicabile alla presente legge di Cittadinanza?
GG) In caso affermativo La prego che mi spieghi specifica e particolarmente come, dove, in che legge, DPR, DM. DL e in quale dei suoi paragrafi ha sostentazione la sua affermazione.
HH) La prego che mi spieghi specifica e particolarmente la procedura di riconoscimento a partire di un cittadino italiano emigrato nell’inizio del 1800 dal quale oggi un suo discendente di quarta generazione si presenta in Italia a chiedere la Trascrizione d’Atti civili che dimostrano la sua cittadinanza italiana per nascita, come mai e perché si applica oggi la Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” solo per il domandante d’esercitare lo Status Civitatis Italiano, e non è applicata a tutti gli altri discendenti.
II) Qual è la differenza fra un cittadino italiano “Jus Sanguini” e un cittadino italiano “Jus Soli”?
JJ) Quali sono le leggi italiane che si applicano ad un cittadino italiano “Juris Sanguini” e ad un cittadino italiano “Jus Soli”?
KK) Cosa vuol dire cittadino Italiano “Juris Sanguinis” e cosa vuole dire cittadino Italiano “Jus Soli”?
LL) Un Cittadino discendente d’italiani è italiano per nascere in suolo italiano o è italiano per essere discendente de cittadini italiani?
MM) Un cittadino è italiano per il “Jus Sanguini” o il per il “Jus Soli”?
NN) Che cosa centra la circolare N. K.28.1 in data 8.4.1991, citata per i suoi subordinati, nella trascrizione degli atti, e dove, e in chi paragrafo, la cosiddetta circolare fa riferimento alle trascrizioni?
OO) Perché si parla di trascrizione d’atti di Stato Civile quando si tratta d’atti di Stato Civile accaduti in Italia, di cittadini italiani nati e vivendo in Italia, o di cittadini Italiani Nati in Italia o all’Estero inviati Via Consolare, e si parla di riconoscimento di cittadinanza quando si tratta di cittadini italiani nati in Italia o all’Estero, vivendo all’estero, o presenti in Italia, che basandosi nel D.P.R. 396/2000 art. 12 comma 11, chiedono via posta, personalmente o per delega, e non per via consolare, se solo è richiesta la trascrizione d’atti di Stato Civile accaduti in uno Stato Estero?
PP) Quando, com’e perché un atto di Stato Civile di Matrimonio, Morte, Divorzio o Nascita, accaduto in uno Stato Estero, si trasforma in un ATTO DI STATO CIVILE DI RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA, e per tanto cosi considerato non viene trascritto nell’Ufficio sotto la sua responsabilità?
QQ) Che cosa significa per Lei il vocabolo TRASCRIZIONE e cosa significa il termine RICONOSCIMENTO?
RR) Come queste due cose sono concordanti o discordanti fra di loro?
SS) L’articolo 17 del D.P.R. 396/200 parla d’esclusione, e/o impedimento parziale e/o totale, dei cittadini che abitano all’estero, per chiedere le trascrizioni d’atti di Stato Civile accaduti in uno Stato Estero, o possono procedere com’è indicato nell’articolo 12 comma 11, chiedendo le trascrizione degli atti DI STATO CIVILE ACCADUTI ALL’ESTERO proprie, delle sue antenati e discendenti, e parenti in primo secondo e terzo grado, quando sono collegati direttamente nella catena “Juris Sangunis” per formare parte dell’intero albero Generazionale e le e Stato di famiglia, la quale PUÒ ESSERE EFFETTUATA nel comune dove vogliono o li pare, d’accordo allo stesso articolo 17?
TT) Per ultimo come Cittadino Italiano Nato all’Estero li chiedo umilmente a Lei, cittadino Italiano nato in Italia, che mi spieghi perché in suolo italiano non sono rispettati i diritti dei cittadini italiani nati all’estero, e dobbiamo lottare tutti i giorni con funzionari e impiegati statali che applicano LE LEGGI al suo volere o parere e non a NORMA come Dovrebbero fare secondo le normative del DECRETO 28 novembre 2000 Codice di comportamento dei dipendenti dalla pubblica amministrazione
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 14) Art. 2. P r i n c i p i 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato. 2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui cioè non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti. 6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 8. Imparzialità
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri. 2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori. Io capisco bene che gli Uffici del pubblico Ministero devono attuare sotto norme dettate tanto dal Ministero D’Affari Esteri come del Ministero dell’Interno, pero quando queste norme vanno in contro ai diritti dei cittadini, e le solide basi delle regole le quali si trovano scritti, formulati, regolamentati, disciplinati, ordinati e conforme a normativa nella legge e legislazione italiana, OGNI UFFICIALE DEL PUBBLICO MINISTERO deve capire che primo deve prevalere la sua capacità d’intendere e di volere Pertanto, egli, nelle sue funzioni, ha una sua autonomia e non è soggetto all’Amministrazione da cui dipende. Ciò si evince ancora meglio dall’art. 7 del D.P.R. 396/2000, che tratta del rifiuto, dovuto, quando egli viene richiesto d’atti non consentiti dalla legge, art. 18 D.P.R. 396/2000
Casi di intrascrivibilità 1. Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico.
Quando, l’Ufficiale dello Stato Civile rifiuta l’adempimento di un atto, tale diniego lo deve redigere per iscritto, addurre le opportune motivazioni, che hanno dato origine al rifiuto, cintando il perché e in cosa si basa la sua interpretazione che la trascrizione richiesta, dell’atto o degli atti, è contrario all’ordine pubblico, citare puntualmente la parte del Codice Civile e/o penale, e/o le leggi, D.P.R., D.M, D.L., con i corrispondenti articoli e comma, al suo criterio che fanno causa d’instrascrivilità, e notificarlo alla parte richiedente. – Trattandosi di atti. considerati per il Pubblico Ufficiale contrari all’Ordine Pubblico Nel verbale di diniego è bene, altresì, che palesi che, entro 30 giorni dalla data di notifica, il destinatario ha facoltà di produrre ricorso al Tribunale competente per territorio (ex art. 2, D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). Però se il rifiuto degli atti da parte della Autorità di Stato Civile per la sua trascrizione, è al di fuori d’esseri contrari all’ordine pubblico positivamente comporta omissione di atto pubblico e gia non è un ricorso che se deve interponete per essere stata negata la trascrizione senno è un atto delittuoso che deve essere immediatamente denunciato per trattarsi d’un delitto penale. (Codice Penale -Art. 328- Omissione di atto pubblico).
Anche Un Ufficiale del Pubblico Ministero deve tener sempre presente l’articolo cinque del codice penale italiano “Art. 5 Ignoranza della legge penale Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale. La Corte costituzionale, sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l'illegittimità di quest’articolo nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. (quest’ultimo riferimento lo faccio perché si capisca che in questo caso dopo tutto l’analisi che risalirà delle sue risposte o non risposte, TUTTE QUELLE CHE LE LEGGANO, anche Lei, SARANNO IN GRADO DI CAPIRE LA COMMISSIONE DELLO, O DEI DELITTI PENALI che probabilmente si commetterebbero con questa pratica d’APPLICAZIONE D’UNA CIRCOLARE INESISTENTE PER L’attuale LEGGE E LEGISLAZIONE italiana, COME L’E’ LA Circolare n K 28 1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano.) Ora voglio, per mezzo di due esempi, Prima dargli un po’ d’informazione e le assurdità che si arrivano a commettere nel tema di cittadinanza negli Uffici di Stato Civile che applicano la Circolare n K 28 1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”, facendola combaciare a destra e a manca, perché la sua applicazione è valida tanto per atti di nascita, come di morte, come di divorzio, come di matrimonio, storcendo il concetto del principio di cittadinanza italiana basato nello Juris Sanguinis, tentando di far capire, e il peggio, illecitamente, mettendolo in atto, come nel suo titolo lo indica, che un cittadino italiano, nato all’estero, non è un cittadino italiano di ceppo italiano senno un cittadino Straniero di Ceppo Italiano, cosa questa illegale d’illegalità assoluta, gia che partendo dal suo titolo va contro i principi della legge italiana di cittadinanza. N 91/1992 articolo 1 comma 1 paragrafo a Art. 1. 1. E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini Se non sbaglio nel mio semplice concetto, la legge italiana si basa nel principio che è ugualeper tutti, allora mi permetto mettere in rosso, NEL PRIMO TESTIMONIO, la realtà di disuguaglianza in applicazione della cosiddetta circolarina n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”
PRIMO TESTIMONIO
1) Avo Nato In Italia ed emigrato in uno Stato Estero (MORTO) e per tanto non presente nel comune, essendo considerato Italiano per “Juris Sanguinis” trascrizione proprio atto di nascita, trascrizione solo dell’atto di nascita del discendente apposito per arrivare all’atto di nascita del domandante per non togliere il vincolo dalla catena “Juris Sanguini”, non si trascrivono tutti le atti di nascita di tutti i figli che ha avuto, e sì, si trascrivono tutti gli altri atti di Stato Civile Accaduti all’Estero, trascrizioni, queste, non chieste per l’interessato, senno del discendente. (non applicazione Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”, non applicazione art. 9 e/o 17 legge 91/92, sì, applicazione legge 91/92 art. 1, sì, applicazione parziale del D.P.R. 396/2000 Art 12 comma 11)
2) Figlio Nato in uno Stato Estero (MORTO) e per tanto non presente nel comune, essendo considerato Italiano per “Juris Sanguinis” trascrizione proprio atto di nascita, trascrizione solo del atto di nascita del discendente apposito per arrivare al atto di nascita del domandante per non togliere il vincolo dalla catena “Juris Sanguini”, non si trascrivono tutti le atti di nascita di tutti i figli che ha avuto, e sì, si trascrivono tutte gli altri atti di Stato Civile Accaduti all’Estero, trascrizioni, queste, non chieste per l’interessato, senno del discendente, (non applicazione Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”, non applicazione art. 9 e/o 17 legge 91/92, sì, applicazione legge 91/92 art. 1, sì, applicazione parziale del D.P.R. 396/2000 Art 12 comma 11)
3) Nipote Nato in uno Stato Estero (VIVO) però non presente nel comune, essendo considerato Italiano per “Juris Sanguinis” trascrizione proprio atto di nascita, trascrizione solo del atto di nascita del discendente apposito per arrivare al atto di nascita del domandante per non togliere il vincolo dalla catena “Juris Sanguini”, non si trascrivono tutti le atti di nascita di tutti i figli che ha avuto, e sì, si trascrivono tutte gli altri atti di Stato Civile Accaduti all’Estero, trascrizioni, queste, non chieste per l’interessato, senno del discendente, (non applicazione Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”, non applicazione art. 9 e/o 17 legge 91/92, sì, applicazione legge 91/92 art. 1, sì, applicazione parziale del D.P.R. 396/2000 Art 12 comma 11)
4) Bisnipote nato in uno Stato Estero (VIVO) però non presente nel comune, essendo considerato Italiano per “Juris Sanguinis” trascrizione proprio atto di nascita, trascrizione solo del atto di nascita del discendente apposito per arrivare al atto di nascita del domandante per non togliere il vincolo dalla catena “Juris Sanguini”, non si trascrivono tutti le atti di nascita di tutti i figli che ha avuto, e sì, si trascrivono tutte gli altri atti di Stato Civile Accaduti all’Estero, trascrizioni, queste, non chieste per l’interessato, senno del discendente, (non applicazione Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”, non applicazione art. 9 e/o 17 legge 91/92, sì, applicazione legge 91/92 art. 1, sì, applicazione parziale del D.P.R. 396/2000 Art 12 comma 11)
5) Trisnipote nato in uno Stato Estero (VIVO) E PRESENTE NEL COMUNE, e domandante in Italia la trascrizione di tutti gli atti di Stato Civile a partire dell’avo emigrato e discendenti. (per non essere considerato italiano “Juris Sanguinis” e SECONDO IL PENSIERO DEGLI PUBBLICI UFFICIALI, ESSENDO UN ASPIRANTE Ad ITALIANO per il RICONOSCIMENTO DELLA sua CITTADINANZA ITALIANA, se le chiede, come se si trattasse di un extracomunitario: fotografia ed impronte digitali per rilasciare, prima un cartoncino in attesa del permesso di soggiorno per turismo, dopo si cambia questo cartoncino per il permesso di soggiorno per turismo, dopo avere questo permesso se li riceve la documentazione nel comune, il quale le da un certificato di avvio della pratica di riconoscimento di cittadinanza, allora il permesso di soggiorno per turismo viene cambiato per un permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza, e il Comune chiede via fax un attestato consolare di non rinuncia alla cittadinanza. Nel frattempo non può lavorare, non può utilizzare il sistema pubblico sanitario italiano, e deve prendere un sicuro di salute per se e tutto il suo gruppo famigliare, in caso di presentarsi in Italia con la sua famiglia, trascrizioni si chieste per l’interessato (sì, APPLICAZIONE CIRCOLARE N K 28.1 8 APRILE 1991 “RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLO “STATUS CIVITATIS” ITALIANO AI CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO”, sì, applicazione art. 9 e/o 17 legge 91/92, sì, applicazione legge 91/92 art. 1, sì, applicazione parziale del D.P.R. 396/2000 Art 12 comma 11)
SECONDO TESTIMONIO
Ø Presentandosi in Italia un trinipote a chiedere le trascrizioni dei suoi Atti di Stato Civile, e di tutti i propri avi, per informare al GOVERNO ITALIANO della sua esistenza, e dall’esistenza dei suoi famigliari, e di tutti gli atti di Stato Civile accaduti all’Estero, a partire del suo avo emigrato, sì li chiede ARBITRARIAMENTE LA SUA “UNIPERSONALE” RESIDENZA IN ITALIA, bene, La persona coinvolta in questa tortuosità fa e procede in un tutto d’accordo al circo armato PER IMPEDIRE A NOI, DISCENDENTI DEGLI ITALIANI EMIGRATI poter realizzare, normalmente, le trascrizioni dei nostri atti di Stato civile accaduti in uno Stato Estero, direttamente nelle comuni Italiani.
Ø Prima deve tramutare un permesso di soggiorno per turismo, che in questo momento, e dopo la promulgazione della “CIRCOLARE n°. 28 (23 dicembre2002) OGGETTO: iscrIzione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita, per il riconoscimento della cittadinanza italiana” non viene dato, senno un pezzo di carta per ritirare il permesso di soggiorno per turismo, con data posteriore al suo decorso, per disporre della facoltà di rimanere in suolo italiano.
Ø Il Comune con questo certificato, e non con il pezzo di carta dato per la Questura, accetta la documentazione che deve possedere tutti gli atti di nascita, matrimonio, divorzio e morte di tutti li coinvolti nella catena diretta della trasmissione della cittadinanza per “Juris Sanguinis”, (sono automaticamente esclusi tutti le atti di nascita e Stato Civile che non fanno parte del vincolo diretto padri figli fin arrivare dal avo emigrato al domandante) con la dovuta postilla dell’Haya e tradotti per traduttore ufficiale, essendo d’accordo con la normativa di legittimità e validità in Italia d’atti accaduti nell’estero, dopo di che le da al trinipote un certificato per cambiare il suo permesso di soggiorno per turismo in uno per attesa di Cittadinanza.
Ø Domanda: permesso IN ATTESA DI CITTADINANZA gia che PER CASO CI TROVIAMO FRONTE Ad UN EXTRACOMUNITARIO, UNO STRANIERO, UN MAROCCHINO, UN LITUANO, UN GRECO, UN RUSSO, UN AFRICANO PIGMEO O WATUSSI, UNO ZAHORI, UN INDIO SIOUX, UN INCA, UN AZTECA, UN MAYA, UN EGIZIO, UN EXTRATERRESTRE CHE STA CHIEDENDO LA CITTADINANZA ITALIANA?
Ø Risposta: no, solamente c’incontriamo fronte ad UN ITALIANO, NATO ITALIANO, FUORI DELLA PENISOLA, CHE SOLO CERCA LE SIANO TRASCRITTI GLI ATTI DI STATO CIVILE ACCADUTI IN UNO STATO ESTERO PER AGGIORNARELA POSIZIONE E SCHEDA DEL SUO STATUS CIVILE, come le SACROSANTE LEGGE ITALIANI STRETTAMENTE LO PUNTUALIZZANO, MARCANO ED ESIGONO.
Ø Però come se veramente si trattasse di uno STRANIERO, ugualmente si applica il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme d’attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1999, SO190L, n. 258)
Art. 9 (Richiesta del permesso di soggiorno) 1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno sottoscritta dal richiedente corredata della fotografia dell'interessato in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in più esemplari allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine in dotazione all'ufficio. 2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare: a. le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore; b. il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare; c. il motivo del soggiorno. 3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti: a. il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto; b. la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza. 4. L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare: a. l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto; b. la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'articolo 4, comma 3 del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico; c. la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento. 5. L'esibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico, prestata con le modalità di cui all'articolo 34 del presente regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilità dei mezzi di sussistenza fino alla durata della garanzia. 6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico. 7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1 munita di fotografia dell'interessato e del timbro datato dell'ufficio e della sigla dell’addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto dei ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34 comma 3, del testo unico.
Art. 11 (Rilascio del permesso di soggiorno) 1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: a. per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente e per asilo; b. per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti; c. per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata dei procedimento di concessione o di riconoscimento. 2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità all'Azione Comune 97/11/GAI (del Consiglio dell'Unione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene l'indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle Finanze, sono determinate le modalità di comunicazione in via telematica dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. 3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34 comma 3 del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.
Ø Bene dopo ottenuto questo permesso di soggiorno “IN ATTESA DI CITTADINANZA” l’ufficio di Stato civile del Comune “ERRONEAMENTE” chiede al Consolato d’ultima residenza un attestato di non rinuncia di tutti i discendenti del trisavolo avo emigrato di questo trinipote, gia che dell’avo si è presentato il certificato del paese dove è stato emigrato che indica che mai ha adottato la cittadinanza di quel paese, allora resta fuori di questi attestati.
Ø L’impiegato Comunale o Ufficiale del Pubblico Ministero, ignorando olimpicamente la normativa delle rinunce alla cittadinanza italiana regolata per il Decreto Presidenziale numero 572 dell’anno 1993 che nei suoi articoli 8 e 16, disciplina, norma, specifica, indica e stabilisce, a PARTIRE DELLA SUA PROMULGAZIONE come DEVONO PROCEDERE I COMUNI, COME I CONSOLATI, IN CASO DI RINUNCIA D’UN CITTADINO ITALIANO ALLA SUA CITTADINANZA ITALIANA.
Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1994, n. 2) Art. 8. Art. 16. Adempimenti relativi allo stato civile. 1. L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.
3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, è stata ricevuta dall'autorità diplomatica o consolare, è questa competente, nelle ipotesi previste nel comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge.
4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento è il Ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.
6. (Omissis) (2).
7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata senza indugio. L'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorità competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.
8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'AIRE del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile. Le attestazioni per i minori residenti all'estero, di cui all'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, vengono emesse dall'autorità diplomatica o consolare sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche anche straniere, e di quanto disposto dall'articolo 12 del presente regolamento; l'autorità diplomatica o consolare le trasmette all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione sull'atto di nascita (3).
9. La certificazione di cittadinanza è rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, in Italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio. Non possono essere rilasciati certificati o documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorità competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perché tale effetto si sia prodotto.
(1) Comma così modificato dall'art. 110, d.p.r. 3 novembre 2000, n.396, a decorrere dal 30 marzo 2001. La versione precedente a tale modifica era la seguente: "5. L'autorità diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento. Il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento. Analogamente provvede il Ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorità diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche copia della dichiarazione dell'interessato". (2) Comma così modificato dall'art. 110, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, a decorrere dal 30 marzo 2001. La versione precedente a tale abrogazione era la seguente: "6. L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. Provvede altresì per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita dell'interessato della dichiarazione già iscritta o trascritta e della comunicazione anzidetta". (3) Comma così modificato dall'art. 110, d.p.r. 3 novembre 2000, n.396, a decorrere dal 30 marzo 2001. La versione precedente a tale modifica era la seguente: "8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'AIRE del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile". Ø Bene, bene, bene, Continua l’AZIONE SCENICA RAPPRESENTATA: il Consolato che non può dire sotto nessun concetto che i cittadini per i quali si chiede l’attestato di non rinuncia ALLA CITTADINANZA ITALIANA, NON HANNO RINUNCIATO ALLA SUA CITTADINANZA ITALIANA, perché il CONSOLATO è IGNORANTE SE LA PERSONA O LE PERSONE hanno rinunciato alla sua cittadinanza italiana nel resto delle 372 sedi consolari italiani nel mondo, o e se tutte le persone si trovano sotto la sua giurisdizione territoriale, e per questo è stato fatto IL D.P.R. 572/93, nei suoi articoli 8 e 16, risponde: “QUESTE PERSONE SONO SCONOSCIUTE DA QUESTO CONSOLATO” allora il BRAVO; CAPACE e VISPO impiegato statale italiano, o Ufficiale del Pubblico ministero, presuppone che se sono sconosciute del Consolato al che ha chiesto “L’attestato Consolare di non rinuncia” mai devono avere rinunciato alla cittadinanza italiana, e per tanto può PROCEDERE A FAR LE TRASCRIZIONI.
Ø Però, e sempre questo benedetto però, ecco qui la questione del buco dei cavoli neri fronte al midollo dello diverbio, l’impiegato, stipendiato, dipendente, commesso, colletto bianco, funzionario burocrate Pubblico Ufficiale NON PUÒ COMINCIARE LE TRASCRIZIONE A PARTIRE DEL TRINIPOTE SENNO DEVE DARE INIZIO delle TRASCRIZIONI a partire DEL TRISAVOLO, italiano per nascita nella penisola, E TRASCRIVERE TUTTI I SUOI ATTI PRESENTATI, DOPO CONTINUARE CON IL BISNONNO, italiano per nascita in uno stato Straniero, CON IL NONNO, italiano per nascita in uno stato Straniero, CON IL NIPOTE, italiano per nascita in uno stato Straniero, DOPO CON IL PRONIPOTE, italiano per nascita in uno stato Straniero, E FINIRE CON IL TRINIPOTE, italiano per nascita in uno stato Straniero. Tutti cittadini italiani per nascita secondo il diritto di sangue che norma la cittadinanza italiana.
Ø Baci; Abbracci, Lacrime; “L'ABBIAMO DATO LA CITTADINANZA e ora siamo provvisti in questo popolo di un cittadino ITALIANO in più, GRIDANO contenti NEL COMUNE ITALIANO” “MI L’HANNO DATO, PIANGE IL POVERO ITALIANO DISCENDENTE, e per Bacco che se l’hanno DATO, lo hanno posseduto per i fondelli, tanto il COMUNE, il CONSOLATO, il GOVERNO ITALIANO, I MINISTRI DELL’INTERNO E DELL’ESTERNO, QUELLO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO (ma, questo Ministro e Ministero esistono da vero?), La QUESTURA, La PREFETTURA, gli Ufficiali del Pubblico Ministero, e tutte quelle che sono intervenute in questa parodia, commettendo, anche, ALLEGRAMENTE, il gravissimo reato D’ASSOCIAZIONE ILLECITA PER DELINQUERE. Perché in nessun momento questo cittadino è stato STRANIERO e li hanno dato la Cittadinanza Italiana, E’ NATO ITALIANO E CONTINUA AD ESSERLO, ANCHE DOPO LE TRASCRIZIONI EFFETTUATI, per tanto e per quanto NATO ITALIANO, LUI, LEI, LORO E TUTTI QUELLI CHE HANNO PARTECIPATO DELLA CATENA JURIS SANGUINIS, E NON ERANO PRESENTI NELLA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI E ANCHE SE LE HANNO TRASCRITTI. Perché si parla D’ASSOCIAZIONE ILLECITA PER DELINQUERE.Perché? solo e semplicemente si è trattato D’UNA TRASCRIZIONI D’ATTI E NON DI DARE UNA CITTADINANZA come se lo ha fatto credere ed intendere a QUESTO ITALIANO NATO ITALIANO, a forza de schiaffeggiarlo allegramente con la PARODIA della Circolare n K 28 1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” dalla quale hanno partecipato tutti le impiegati del pubblico Ministero relazionati con questi trascrizioni.
Ø Domanda:
Ø Il TRISAVOLO, IL BISNONNO, IL NONNO, IL NIPOTE, IL PRONIPOTE SI’ TROVAVANO IN ITALIA, al momento delle trascrizioni PER far TRASCRIVERE I SUOI ATTI, O PER, come pretendono dire i pleonastici impiegati Statali Italiani, “RICONOSCERGLI LA CITTADINANZA ITALIANA, QUELLA DALLA QUALE si é FATTO UN BASTIONE DI SABBIA”?
Ø Risposta:
Ø NO, NO e NO, ripetuto tre volti per essere sicuri di capire BENE che al momento delle trascrizioni, NON ERANO PRESENTI, né Il TRISAVOLO, né IL BISNONNO, né IL NONNO, né IL NIPOTE, né IL PRONIPOTE SI INCONTRAVANO IN ITALIA solo ed unicamente si trovava in Italia il trinipote, e i restanti membri della catena “JURIS SANGUINIS NON SOLO, NON ERANO FISICAMENTE IN ITALIA, SENNO CHE né anche AVEVANO fatto richiesta di RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA ITALIANA, né meno AVEVANO chiesto la trascrizione dei suoi atti, n’anche SAPPIAMO SE VOLEVANO ESSERE considerati ITALIANI, perché secondo le VOSTRE eruditi NON SI TRATTA DI TRASCRIZIONE D’ATTI DI STATO CIVILE ACCADUTI IN UNO STATO ESTERO, per attualizzare lo Stato di Famiglia e l’albero Generazionale, SENNO DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA. Ci capiamo nel concetto dell’assurdità assoluta quando si vuole passare gatto per lepre, (riconoscimento di cittadinanza in vece di trascrizioni di atti di Stato Civile, vero?
Ø E per trattare di risolvere fin in fondo l’imperscrutabilitá di questa situazione, della applicazione delle leggi come voglio o mi pare, da parte dei dipendenti statali sotto l’attuale gestione governativa, il trisavolo, il bisnonno e il nonno erano deceduti, allora tanto l’impiegato comunale come il Consolare, come mai non hanno fatto richiesta al Consolato italiano nel Paradiso, gia che Italia possiede una succursale in Roma del PADRE ETERNO, per chiedere l’attestato Consolare di non rinuncia e sapere se i deceduti si trovavano li, ed erano d’accordo con il DARGLI LA CITTADINANZA, o alla sede consolare italiana dell’Inferno, per fare gli stessi vie di passaggio, gia che non tutti li italiani vanno al regno dei cieli, e molti addetti al DIAVOLO si trovano al servizio dello Stato Italiano nei comuni, consolati e ministeri?
Ø Il Nipote vive in IRAK, il Pronipote nelle Stati Uniti, solo il trinipote si trovava in Italia CON RESIDENZA NEL COMUNE ITALIANO PER FAR TRASCRIVERE GLI ATTI DI TUTTI, (per caso o per casualità, è STATO applicato parzialmente l’art. 12 comma 11 D.P.R. 396/”2000?
Ø In quest’ultimo caso raccontato, come nell’anteriore, l’unico che si trova in Italia è il trinipote, ALLORA IL DISCORSO DE “VOI ERUDITI” DELLA RESIDENZA IN ITALIA, APPLICAZIONE Circolare n K 28 1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” e l’ATTESTATO CONSOLARE DI NON RINUNCIA alla Cittadinanza Italiana di tutti i discendenti del avo emigrato, com’e dove li mettiamo?
Se in vece il domandante si presenta in un Consolato o Vice Consolato italiano d’appartenenza per dimora abituale, specialmente in territorio della Comunità Europea, è maltrattato e buttato fuori peggio che se sarebbe uno Straniero, perché il Consolato ha la direttiva del Capo Ufficio del dipartimento di Cittadinanza che questa persona, CITTADINO ITALIANO PER NASCITA, che si presenta a chiedere la trascrizione d’atti civili accaduti all’Estero deve essere considerato tale solo e tanto meno che uno STRANIERO ASPIRANTE A CITTADINO ITALIANO.
L’associazione Illecita si trova perfettamente documentata nella denuncia, che l’invito a leggerla nella pagina www.aineei.org, e lì potrà mettersi al tanto delle procedure che si devono e non si devono applicare, se ancora non lo sa, oche leggi si stanno gravemente infrangendo, essendo quest’uno dei motivi fondamentali della denuncia e li assicuro che ha un eccellente appoggio Giuridico Legale.
Riproduzione parziale della denuncia penale fatta per l’Associazioni Italiani Nati all’Estero Esperanza, AINEE, con riferimento all’arbitraria ed illegale applicazione della circolare K.28/1991 nelle attuale trascrizioni d’atti di Stato Civile di Cittadini Italiani Accaduti in Uno Stato Estero.
SOLO IN CASO DI Trattarsi di STRANIERI potrebbe ARBITRARIAMENTE essere APPLICABILE QUESTA CIRCOLARE, CHE Neanche È UNA LEGGE SENNO UNA SEMPLICISSIMA DISPOSIZIONE normativa amministrativa, realizzata solo ai fini de regolare la Legge 555/1912, ABROGATA come il proprio testo lo indica, creata al solo effetto di riempire un vuoto, DEI VARI VUOTI GIURIDICI, PRESENTI Nella Legge 555/1912, ha un testo tanto incoerente che tal volta poteva essere utilizzata davanti alla presenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana e conseguente interruzione dello Status Civitatis Italiano, e davanti l’eventuale riconoscimento posteriore per i successori NATI STRANIERI pero DI CEPPO ITALIANO, che volevano riacquistare la cittadinanza italiana, e detto per ennesima volta, ma non applicabile nel caso espresso dei Cittadini Italiani Nati Italiani perché la catena “Juris Sanguinis non è stata interrotta, e per tanto mai hanno passato d’italiani a Stranieri, e per tanto non ce ne ha nulla di riconoscere, solo e semplicemente continuare ad iscrivere a trascrivere gli atti d’italiani, figli d’italiani, figli d’italiani, fin che non si modifichi la transizione e trasmissione della cittadinanza di padri a figli per il “JURIS SANGUINIS”.
La legge 555/1912 aveva questo vuoto come tanti altri vuoti presenti, per esempio come la non trasmissione della cittadinanza per parte delle donne, trattati come se fossero bestiame come proprietà, che avevano le uomini, specialmente dopo l’Instaurazione della Repubblica Italiana, fin arrivare alle pertinenti correzioni con la promulgazione della Legge 91/1992 e successive, e per fare più comprensibilità in questo tema della rinuncia, hanno cominciato a disciplinarsi i procedimenti amministrativi con la Circolare MIACEL n 2 2001 e posteriori, e in nessuna è citato o si fa riferimento, né tacito né in modo espresso dalla Circolare K.28.1 del 8/4/1991, che è stata come una scusa consacrata, per alcuni Ufficiali del Pubblico Ministero, quando si parla di Cittadini Italiani Nati all’Estero, o di qualsiasi atto Civile che sia accaduto a questi cittadini Italiani fuori d’Italia, unicamente tenendo conto di essa, tentando trasformare semplici atti di nascita, matrimonio, divorzio e morte in UN SOLO ED UNICO ATTO DI RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA A Cittadini Stranieri di Ceppo Italiano.
Quando gli Impiegati del ¨Pubblico Ministero Attuano, in diversi comuni d’uguale modo, Disconoscendo e tentando Mettere in dubbio TUTTE le Legge, basandosi il discorso solo nel suo testo che fa riferimento isolatamente soltanto ad una parte di una legge, abrogata, la 555/1912, non riconoscendo la LEGGE 91/1992, come l’attuale legge Madre che regola la Cittadinanza e né meno si tengono conto delle leggi complementari e successivi, e di nessun’altra circolare che è stata fatta in funzione di queste leggi, o sono tanti accecati per la luce di questa Circolare che né meno prendono coscienza dai multipli fattori, diversità e complessità che i temi Cittadinanza e Trascrizioni d’atti di Stato Civile hanno in se stessi, o ci troviamo davanti ad una virtuale organizzazione d’involontaria pericolosità delittuosa.
L’applicazione della Circolare n K 28 18 aprile 1991, in qualsiasi dei suoi paragrafi, per impedire la trascrizione degli atti, la quale, diciamo essendo gentile, vigente, e ben chiaro nel suo testo preliminare “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” “solo applicabile ai cittadini “Stranieri di Ceppo Italiano” e no ai cittadini Italiani “Juris Sangunis”, anche loro di “Ceppo Italiano” come quelli nati in Italia, perché questi, a tutti gli effetti sono, per nascita, nati italiani e non stranieri”, non solo è un reato di rifiuto d’atto d’ufficio, omissione, senno anche un reato di manipolazione di prove e abuso d’autorità Considerare ad un cittadino Italiano come Straniero essendo in possesso di una doppia cittadinanza che, secondo le leggi e normative vigenti, nulla ha da impedire esercitare l’italiana, portando un Passaporto Straniero, e qualificare tale come un documento che accredita un’unica sua cittadinanza Straniera sconoscendo preterintenzionalmente la cittadinanza italiana, e non dandole il valore che ha come un semplice e solito e valido documento di viaggio, che serve per l'accertamento d’identità di persona, anche riconosciuto cosi per D.P.R. n 445 28 dicembre 2000 articolo 1 paragrafo C e D, e articolo 35, è un reato d’abuso d’autorità e falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti Pubblici.
Per non lasciare dubbi ad interpretazioni ingannevoli che potrebbero accadere in futuro nel tema specifico della Cittadinanza, affermiamo che: impedendo la Trascrizione ed Ignorando o volendo ignorare gli atti di nascita, rilasciate in modo ed a norma di legge, in forma successiva a partire dell’avo emigrato, senza salti generazionali, come vere e proprie documenti d’accertamento reale e legale di “Continuità non interrotta nel tempo della cittadinanza italiana Juris Sanguinis” SOLO ai cittadini italiani nati all’Estero, è un crimine di lessa umanità perché si nega selettivamente il diritto di cittadinanza solamente a Cittadini Italiani Nati all’Estero, discriminati per questa sola circostanza, negata non solo la possibilità di conoscere e riconoscere i proprie origini, senno anche la commissione del gravissimo reato di sospensione del Diritto d’esercizio dello Status Civitatis.
Considerare l’articolo 17 del D.P.R. 396/2000 come causa escludente per non far le trascrizioni, che non siano richiesti Via Ambasciata o Consolare, è un vero atto d’ignominia, dimostrando o totale ignoranza e impreparazione del pubblico Ufficiale o mala fede nella sua attuazione, casi, ambi due, che esige un immediatamente allontanamento del suo carico, sia per incompetenza, sia per abusivismo.
Obbligare a Chiedere un permesso di soggiorno, in attesa di cittadinanza, ad un cittadino nato italiano non solo è un gravissimo reato senno un crimine di lesa umanità, perché li è impedito esercitare il proprio “Status Civitatis” essendo discriminato dallo Stato Italiano rappresentato dal pubblico Ufficiale per il solo accaduto di essere nato all’Estero.
Impedendo che lo Stato Italiano sia messo al corrente di tutti gli atti di Stato Civili accaduti in territorio straniero ai suoi cittadini Italiani nati in Italia o all’Estero, impedendo la ricostruzione dell’albero generazionale e l’aggiornamento dello Stato di Famiglia anche mezzo posta, impedendo soggiornare in territorio italiano, impedendo lavorare in territorio italiano, impedendo ricevere assistenza sanitaria in suolo italiano com’è data agli italiani nati in Italia, si commettono reati di Discriminazione selettiva.
Impedendo esercitare il diritto al voto, impedendo prestare servizio di leva, impedendo il rilascio dei documenti italiani impedendo dichiarare la nascita dei figli, impedendo dichiarare il matrimonio, impedendo dichiarare il divorzio, impedendo informare allo Stato Italiano della rinuncia alla cittadinanza, impedendo dichiarare la morte, impedendo che i bambini ITALIANI nati all’ESTERO possano conoscere le sue origini e che siano immediatamente protetti e tutelati dalla legge italiana, come indica la LEGGE 27 maggio 1991 n. 176 sui diritti del fanciullo, impedendo esercitare il “Status Civitatis” in tutto e in particolare, i rappresentanti dello Stato Italiano stanno perpetrando innumerevoli delitti. IMPEDENDO ed IMPEDENDO, le trascrizioni, come si è dimostrato, per il solo fatto d’IMPEDIRE per il solo caso d’essere italiani nati, o fatti accaduti, all’Estero, si consumano gravissime trasgressioni non soli civili e penale senno, anche, DI LESA UMANITÀ. Fermo restando AINEE nella sua tesi di non lasciare trasgredire la legge, avendo conoscenza che n’alcuni comuni italiani, non si attua in concordanza e adempimento della legge, com’è stato descritto per AINEE, volendo fare, e producendo, un problema legale d’ogni atto di Stato Civile eseguito all’Estero e per il quale si chiede la trascrizione nei registri comunali anche mezzo posta, e come questa lamentabile situazione oggi in Italia va in crescendo commettendosi dolosi reati, e com’è d’obbligo e dovere, per trattarsi dei reati PENALI, noi li denunciamo in questo preciso momento, affinché Il Governo Italiano prenda atto direttamente di questi pericolosissimi comportamenti e attui con tutto il peso della legge, nei comuni nelle quali Oggi sì la viola, gia che questa mala prassi in presente significa, massacro dei diritti essenziali dei cittadini italiani ed eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell’Autorità, pero in futuro significheranno grandi perdite in denaro da parte dallo Stato Italiano per i miliardari indennizzi che si chiederanno in tribunali locali ed internazionali, e dovrà pagare, per i danni fischi e morali causate dei suoi Dipendenti.
La Prego ANCHE MI DICA, con sostentazione legale, SE NOI DISCENDENTI D’ITALIANI NATI ALL’ESTERO DIMOSTRANDO CHE LA CATENA JURIS SANGUINI NON è STATA MAI INTERROTTA SIAMO PER NASCITA STRANIERI O ITALIANI. DICHIARO
Di avere interesse di comunicare lo stato di famiglia en base alle variazione che comportano l’aggiornamento della scheda individuale e di famiglia iscritte all’AIRE del avo emigrato, tramite la trascrizione al Registro di Stato Civile, degli atti di Stato Civile accaduti in uno Stato estero, come atti di - matrimonio, morte, e nascita di i suoi figli e tutti i discendenti fin oggi nati, vale notare che li stessi sono dovutamente postillate e tradotti per traduttore ufficiale in un tutto d’accordo al art. 22 D.P.R. 396/2000
CHIEDO
l’immediata trascrizioni degli atti per me presentati
PER DARE SOSTENTO LEGALE ALLA MIA RICHIESTA RICHIAMO: tutte le segnalazioni gia messi in evidenza, indicati e accennati nel proemio e quelle che addito a partire d’INFORMO, e in modo speciale e particolare le seguenti: 1) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000 n. 396 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, S.O. n. 223/L) REGOLAMENTO PER LA REVISIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127. Il quale Stabilisce:
Art. 12 - Modalità di redazione degli atti. Comma 11, la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche mezzo posta, o dalla pubblica autorità.
Art. 17 Trasmissione di atti 1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta. Art. 18 Casi di intrascrivibilità 1. Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico. Art. 22 Traduzione del contenuto di documenti 1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero. Art. 28 Iscrizioni e trascrizioni 1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono: 2. Nei medesimi archivi si trascrivono: b) gli atti di nascita ricevuti all'estero; e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita; f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi; g) i provvedimenti in materia di adozione. 3. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per ordine del tribunale perché in precedenza omessi. Art. 63 Iscrizioni e trascrizioni
1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale dello stato civile iscrive: e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura; f) gli atti del matrimoni ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite; 2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive: c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero; d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia; f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio; g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;
Art. 98 Correzioni 1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati. 2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione. 3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata. Art. 49 Annotazioni
1. Negli atti di nascita si annotano: a) i provvedimenti di adozione e di revoca; b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione; c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale; d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione; e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca; f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio; g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana; k) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque forma effettuati; l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto; m) le sentenze che pronunciano la nullità o l'annullamento dell'atto di riconoscimento; n) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni; o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima; p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome o del cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto; q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo; r)gli atti di morte; s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto già iscritto o trascritto nei registri. 2. All'annotazione della legittimazione per susseguente matrimonio provvede l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione del matrimonio o all'annotazione dell'atto di riconoscimento, quando questo è successivo al matrimonio, se ha notizia dell'esistenza di figli legittimati per effetto di detto matrimonio e dell'avvenuto riconoscimento. 3. All'annotazione della legittimazione per provvedimento del giudice, si provvede a richiesta del procuratore della Repubblica o di chiunque vi abbia interesse. 4. Le annotazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati. Art. 71 Iscrizioni e trascrizioni 1. Negli archivi di cui all'articolo 10, si iscrivono: a) le dichiarazioni di morte che sono fatte direttamente all'ufficiale dello stato civile; c) gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule predisposte;
. 2. Nei medesimi archivi si trascrivono: a) gli atti di morte ricevuti dall'estero;
2) -La Legge n. 470 (27/10/1988) (G.U. n. 261, 7/11/1988) Anagrafe e censimento degli italiani all'estero disporre:
La quale Stabilisce:
- Art. 1, comma 2 - Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero. comma 5- La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.
- Art. 2, comma 1 - L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata: b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune; comma 2 - L'Ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuale l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.
- Art.3, comma 1- Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti: a) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per sé o per persone sulle quali esercitano la potestà o tutela (i vecchi sono a carico del figlio), concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero; b) alle comunicazioni di stato civile;
- Art. 5 comma 4 - Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.
-Art. 7 comma 1 ... spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni, il rilascio dei seguenti certificati: a)certificato di stato di famiglia; b)certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza inscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.
3) D.P.R. 323 (6/9/1989) - Regolamento per l'esecuzione della legge 27/10/1988, n.470, sull'anagrafe e censimento degli italiani all'estero,
Il quale stabilisce:
- Art. 2 Comma 2 - Nella parte principale è sistematicamente riprodotto, conservato ed aggiornato l'insieme delle posizioni relative alle singole persone di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 27/10/88, n. 470. Nel settore speciale sono conservate ed aggiornate le posizioni delle persone di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge.
- Art. 6 Comma 1- Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero a cura del Ministero dell'Interno e dei comuni, da effettuare ai sensi degli articoli 2,3 e 4 della Legge, nonché le dichiarazioni degli interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli uffici consolari negli schedari di cui all'art. 67 del d.p.r. 5 genn' 67, n. 200 da effettuare ai sensi dell'articolo 6 della Legge, debbono contenere i dati elencati in appositi modelli predisposti dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il ministero degli affari esteri e l'ISTAT.
-Art. 10 comma 1- In caso di mancato funzionamento dell'ufficio circoscrizionale di rilevazione, anche nella fase di preparazione, il Ministero degli affari esteri può disporne lo scioglimento e demandare all'ufficio consolare competente gli adempimenti attribuiti dalla legge al predetto ufficio circoscrizionale.
4) La CIRCOLARE MIACEL 26 Giugno 1990, n.12 - A.I.R.E. La quale stabilisce:
...Soltanto per gli iscritti all'AIRE dello stesso comune in cui erano residenti prima dell'espatrio, l'Ufficiale di Anagrafe può rilasciare certificate di residenza storici AIRe, attestanti anche la precedente iscrizione nell'A.p.r., la data della cancellazione dall'A.p.r., nonché la decorrenza dell'iscrizione all'AIRe (art. 7 della legge 27 ottobre 1988,n.470). Per i membri delle famiglie anagrafiche A.p.r. in cui siano state effettuate cancellazioni per emigrazione definitiva all'estero, possono essere rilasciati, a richiesta, certificati di stato di famiglia A.p.r. con l'annotazione dei cancellati iscritti all'AIRE, secondo la formula seguente:"Si certifica, altresì, che il Sig.........". Agli iscritti all'AIRE, in quanto cittadini italiani, si applicano le norme relative alle autocertificazioni sostitutive dei certificati anagrafici, di cui all'art.2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Si ricorda, infine, che gli Uffici Consolari non possono rilasciare certificati anagrafici.
5) La CIRCOLARE 19 Maggio 1995, n.7 - Anagrafe di cittadini italiani residenti all'estero. Problematiche inerenti la gestione. La quale stabilisce:
II) Come ripetutamente affermato, lo scambio di informazioni fra Comuni e Consolati è essenziale per la gestione dell'AIRE. A tal fine, anche se non espressamente previsto dalla legge 470 e dal relativo regolamento di esecuzione, è opportuno che i Comuni, in occasione del compimento di alcune operazioni, provvedano ad informare i Consolati di provenienza inviando una copia del modello AIRE 01 , ovvero nel modo ritenuto più opportuno. Ciò avverrà in particolari nelle seguenti occasioni. Rimpatrio: Spesso un cittadino viene cancellato dall'Aire e reiscritto in A.p.r. senza che sia pervenuto il Cons.01, anche perché il Consolato non è stato informato del rientro in Italia da parte dell'interessato. E (è) quindi opportuno che l'ufficiale di anagrafe, una volta accertata l'effettività della residenza, nel provvedere alla cancellazione dall'AIRE con un modello AIRE 01 (Sezione II, caselle E ed E01), ne invii una copia al Consolato di provenienza. Trasferimento da AIRE ad altra AIRE nei casi previsti dalla legge: Anche in tal caso, benché sia prescritto che le domande degli interessati debbano pervenire tramite l'autorità consolare, è opportuno, ove ciò non sia avvenuto, inviare una copia del modello AIRE 01 all'ufficio in questione (il consolare). L'art. 6 della legge 470 in sostanza prevede che siano i Consolati a comunicare la presenza del connazionale nella rispettiva circoscrizione al Comune di emigrazione il quale, a seguito di tale comunicazione, provvederà a definire l'iscrizione in AIRE. Tuttavia, spesso si verifica che tale informazione giunge con estremo ritardo, ovvero non giunge affatto. Tale circostanza intralcia l'operato degli uffici comunali in quanto si trovano di fronte a posizioni anagrafiche che non possono essere più ascrivibili ad alcuna delle due anagrafi, per cui, decorso un anno senza che sia pervenuta alcuna notizia ed assunte ulteriori informazioni, il soggetto andrà cancellato per irreperibilità. (Questa situazione costituisce una ragione di forza maggiore (art. 45 del Codice Penale) che obbliga ai interessati a presentarsi spontaneamente nel comune di ultima residenza ApR, dei loro ascendenti italiani, ai fini di sgombrare l'intralcio. Inoltre comporta violazione dell'Art. 452 del Codice Civile : Mancanza, distruzione o Smarrimento di registri ; ma sopratutto dell'Art. 294 del Codice Penale : Attentati contro i diritti politici del cittadino; e de la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti del 'uomo e delle libertà fondamentali Firmata a Roma il 4 novembre 1950 nel suo Art. 18: Restrizione dell'uso di restrizioni ai diritti; sia da parte de Autorità Consolare all'Estero che da autorità di stato civile dentro dell'Italia.)
IV) Viene spesso chiesto se possa procederci alla cancellazione dall'AIRE di persone in relazione alle quali si ò avuta notizia dell'avvenuto decesso, tuttavia non comprovato dall'invio di atti ufficiali da parte delle autorità consolari. Al riguardo, si è dell'avviso che la notizia del decesso di un iscritto all'AIRE non costituisce di per sé valido motivo per la cancellazione ma deve indurre l'ufficiale di anagrafe ad avviare opportuni accertamenti presso il Consolato ed i parenti rimasti residenti nel Comune, onde accertare la realtà dei fatti. Se la notizia perviene da un Consolato, tramite il mod. cons. 01 o altro modello, trattasi invece di un atto ufficiale che potrà far procedere alla cancellazione. Ugualmente si potrà procedere a seguito di una dichiarazione sostitutiva resa da parenti ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (lo stesso criterio serve da comunicare qualunque variazione anagrafica, oltre quella di morte, cioè: atti di matrimonio e di nascita dei figli).
V) E noto che presupposto per l'iscrizione in AIRE è il possesso della cittadinanza italiana nel momento in cui si procede all'iscrizione del soggetto in tale anagrafe. Il problema sorge per i cittadini nati all'estero da genitori italiani per i quali manca l'atto di nascita che possa comprovare l'acquisito della cittadinanza per nascita. Al riguardo, non può prescinderci dall'acquisizione di tale documento per l’iscrizione in AIRE, considerato che il problema si riproporrebbe in occasione dell'iscrizione nelle liste elettorali ed al momento della formazione del relativo fascicolo e dell'acquisizione della necessaria documentazione, tra cui il certificato di nascita e quello di cittadinanza.
VI) Occorre infine fare una precisazione su alcuni comportamenti adottati da alcune Amministrazioni comunali che si è avuto modo di rilevare. 1) Nel notificare l'avvenuta iscrizione di un cittadino italiano in AIRE, alcuni Comuni adottano formulari superati che non solo fanno riferimento a quella parte dell'A.p.r. a suo tempo definita anagrafe speciale degli italiani residente all'estero, ma oltretutto richiamano disposizioni in materia elettorale no più in vigore, quale l'art. 11 del t.u. 20/3/1967, n. 223 senza tener conto delle modifiche apportate da ultimo dall'art. 6, comma 1 della legge 16/01/1992 n. 15.
2) Allorché un Consolato comunica il nuovo indirizzo di un componente di una famiglia residente all'estero, alcuni Comuni adottano un comportamento erroneo in quanto aggiornano solamente l'indirizzo, rimanendo inalterati la composizione ed il numero della famiglia estera. Al contrario, il soggetto, venendo meno la coabitazione, formerà una famiglia anagrafica estera a sé stante ed assumerà un nuovo numero di F.E.
Con il presente documento, che si prega di diffondere con la massima cortese sollecitudine presso le Amministrazioni comunali, si è inteso fornire delle nuove istruzioni finalizzate ad uno snellimento della gestione dell'AIRE e conseguenti alle esperienze acquisite nel corso di un primo quadriennio di gestione.
Nel sottolineare ulteriormente la necessità che a tale settore venga dedicata una sempre maggiore attenzione da parte dei Signori Sindaci ed una intensa opera di vigilanza e consulenza da parte delle SS.LL., trattandosi di un settore di esclusiva competenza di questa Amministrazione, si fa presente che perle problematiche attinenti la gestione anagrafica dovrà essere contattato il competente Servizio Enti Locali della Direzione Centrale delle Autonomie Locali ai seguenti numeri: 4667-5063 o 4667-6730, int. 372.
Nel ringraziare per la collaborazione, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
6) La Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1992, n. 38) La quale stabilisce: Art. 1. Art. 23 Comma 1 , Le dichiarazioni per la rinunzia alla cittadinanza sono rese …, in caso di residenza all’estero , davanti all’autorità consolare del luogo di residenza. Comma 2, Le dichiarazioni di cui al comma 1 , nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita… della cittadinanza vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell’atto di nascita. (del avo italiano residente al AIRE).
Art. 26. 1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. 3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
7) La Legge 13 giugno 1912, n .555 sulla cittadinanza italiana Nuove norme sulla cittadinanza La quale stabilisce: Art. 1. – E’ cittadino per nascita:
INTIMO
L’intimo di dare una risposta dentro della decorrenza dei termini de legge di trenta giorni per l’effettiva trascrizioni di tutte gli atti da me presentati.
In caso di non risposta alle mie domande, o di risposta parziale, o la no trascrizione degli atti per me presentati, non fondandosi in criteri legali, vuol dire, vigenti al giorno d’oggi, vuol dire non abrogati, vuol dire no in paradossi di leggi non vigenti al giorno d’oggi, vuol dire, vuol dire risposta per risposta, vuol dire una per una, vuol dire con citazioni dati fondamento nella Costituzione Italiana, Codice Civile, Codice Penale, D.P.R., D.M., D.L., e circolari d’adempimento amministrativo delle precitati, dentro dei trenta giorni a partire della ricezione dal presente, darò per validi tutti i punti esposti contro l’inapplicabilità dalla Circolare n K 28.1 8 aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello “status civitatis” italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” con la conseguente immediata denuncia fronte all’autorità competente per mancato atto d’ufficio e tutte le sue conseguenze penali e civili che questa omissione di trascrizioni comporta.
FACCIO PARTICOLARE INDICAZIONE:
Voglio lasciare come precedente e far presente che nel negare la trascrizione degli atti per me presentati a norma di legge, si sono sospesi, senza ordine giudiziale, né giudizio previo, i diritti legali, umani e costituzionali proprie e di tutto il mio nucleo familiare, facendolo PRIMO CAPO E RESPONSABILE DIRETTO DEGLI ILLECITI COMMESSI, NON SOLO NEL MIO CASO SENNO DI TUTTI, ED OGNUNO, DEI terribili danni morali e fisici che mi sta, e sta facendo patire ai mie, a me e ai nostri connazionali con azioni arrivati a capo come quelle attuati nell’Uffici di Stato civile sotto la sua competenza, sorveglianza e giurisdizione, che senza il minimo sustento giuridico è legale, e solo basati in una decisione politica, si tenta d’impedire, e s’impediscono le trascrizioni d’atti di Stato civile a noi Italiani Nati all’Estero in un’attitudine SEGREGAZIONISTA E RAZZISTA.
Nome e Cognome del Interessato Tipo y numero di documento d’Identità che acredita la stessa
INFORMO RELAZIONE DELLA OPERATORIA TRASCRIZIONE ATTI CIVILI PER DIMOSTRARE IL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA OGGETTO : EVOLUZIONE DELLA LEGGE RIGUARDANTE IL POSSESSO DELLA CITTADINANZA "JURIS SANGUINIS" : 1 ) Evoluzione della Legge riguardante la procedura per dimostrare il possesso della cittadinanza italiana (per nascita) del Italiano nato all’Estero (Trascrizione degli atti di Stato Civile). a) Anno 1912 : Legge n. 555 : Non specificava procedura riguardante la trascrizioni degli atti civile per dimostrare il possesso della cittadinanza per nascita. (Ormai abrogata secondo la Legge n.91 – 5 febbraio 1992 , Art. 26. Comma 1 : Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31maggio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1 dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'art. 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge). b) Anno 1988 : Legge n. 470 (Tuttora Vigente) : procedura specificata nell'art. 2 comma 1 Art. 2, comma 1 :“L’iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all’estero viene effettuata: c) a seguito della registrazione dell’atto di nascita c) Anno 1989 : D.P.R. n. 323 (Tuttora Vigente): procedura specificata nel Art. 2, comma 2 Art. 2 , comma 2 : “… nel settore speciale sono conservate ed aggiornate le posizioni delle persone di cui all’articolo 1, comma 5, della Legge 470”. d) Anno 1991 : Circolare K.28 : Prevede dimostrare il possesso della cittadinanza per nascita fronte al comune dove il discendente intendeva stabilire residenza. (La circolare ha un gravissimo difetto di forma per considerare, come nel suo titolo indica “Stranieri di ceppo Italiano) a tutti gli italiani nati all’estero, cosa solo possibile se avessero rinunciato alla cittadinanza italiana, per “motu proprio” cosa, questa, solamente possibile dopo la trascrizione del atto di nascita, nel comune italiano corrispondente, e con annotazione al margine, o lo avesse fatto uno degli antenati trasmittenti della cittadinanza per Jus Sanguinis, prima della nascita del discendente, al quale si dovrebbe applicare la stessa procedura, prima trascrizione d’atto di nascita e dopo rinuncia con annotazione al margine, siccome gli richiede l’attestato di non rinuncia alla cittadinanza italiana, non tenendo in conto la procedura legale d’iscrizione e trascrizione d’atti di Stato Civile secondo la legge e legislazione italiana in materia) Perciò gli chiede anche il permesso di soggiorno per prendere residenza in proprio Territorio italiano, facendo discriminazione su tutti coloro che hanno un luogo di dimora abituale all'estero. Va in contro di semplificare la procedura indicata nel D.P.R. 396 e in contro dello stabilito nella Legge 470). e) Anno 1992 : Legge n. 91 (Tuttora vigente) : Art. 1. 1. È cittadino per nascita: f) Anno 2000 : D.P.R. n. 396 (Tuttora Vigente) : procedura specificata nei art. 12 comma 11, art. 17, art. 22 RICHIAMATO l’art. 12, comma 11 DPR 396: La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità II ) Evoluzione della Legge riguardante (la procedura di) Come dimostrare la non perdita della Cittadinanza Italiana all’Estero da parte d'un Italiano Nato in Italia. a) Anno 1912 : Legge n. 555 (Ormai abrogata) : Non specificava procedura. b) Anno 1991 : Circolare K.28 : Prevede presentare un certificato del paese di residenza che dimostra la non naturalizzazione straniera. (La circolare ha il difetto di considerare agli italiani come se tutti avessero rinunciato alla cittadinanza italiana, visto che gli richiede l’attestato di non rinuncia alla cittadinanza italiana, solo per aver vissuti all'estero. Dato che presuppone la loro rinuncia, gli tratta come si fossero stranieri, senza accettargli la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ). c) Anno 2000 : D.P.R. n. 445 (Tuttora vigente) : Consente l’Autocertificazione poiché è un fatto attestabile dalla pubblica Autorità. Viene a semplificare la procedura. III ) Evoluzione della Legge riguardante la procedura d’accertamento per la rinuncia alla cittadinanza Italiana da parte d’un cittadino Italiano Nato in Italia. a) Anno 1912 : Legge n. 555 (Ormai abrogata) : Non specificava procedura. b) Anno 1991 : Circolare K. 28 Prevede presentare un attestato consolare di non rinuncia, del paese d’ultima residenza e degli paesi dove era possibile che avesse vissuto. (La circolare ha il difetto di considerare agli italiani come se tutti avessero rinunciato alla cittadinanza italiana, visto che gli richiede l’attestato di non rinuncia alla cittadinanza italiana, solo per aver vissuti all'estero. Dato che presuppone la loro rinuncia, gli tratta come si fossero stranieri, senza accettargli la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ). Quindi, ha anche il difetto di non prevedere, concentrare, o garantire in un solo registro tutte le dichiarazione di non rinuncia alla cittadinanza italiana rese dalle Autorità Consolari dove l’avo visse o risieduto. Poi SI omette e sconosce la procedura indicata dalla Legge (D.P.R. 572 Art. 8 e 16) per fare quest’accertamento). c) Anno 1993 : D.P.R. n. 572 (Tuttora Vigente): procedura specificata nei art. 8 e 16 : Richiamando il D.P.R. n. 572/1993 ai sensi di garantire la non rinuncia alla Cittadinanza italiana di nessuna delle persone per le quale si domanda la trascrizione degli atti, chiedo all’Ufficiale di Stato civile che Si adegui a: Art. 8. Rinuncia alla cittadinanza. 1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. Questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno ed al comune competente, secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
Art. 16. Adempimenti relativi allo stato civile. 6. L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. Provvede altresì per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita dell'interessato della dichiarazione già iscritta o trascritta e della comunicazione anzidetta. d) Anno 2000 : D.P.R. n .445 (Tuttora vigente) : Consente l’Autocertificazione poiché è un fatto attestabile dalla pubblica Autorità. Viene a semplificare la procedura. IV ) Evoluzione della Legge riguardante la procedura d’Accertamento per la rinuncia alla cittadinanza italiana di un cittadino Italiano nato all’Estero a) Anno 1912 : Legge n. 555 (Ormai abrogata) : Non specificava procedura. b) Anno 1988 : Legge n. 470 (Tuttora vigente): Non è legale che l'ufficiale di stato civile prenda atto di dichiarazione di rinuncia senza trascrivere prima l'atto di nascita nei registri Stato Civile e AIRE del Comune del suo avo italiano, agli effetti di aggiornare lo stato di famiglia estera. c) Anno 1991 : Circolare K.28 Prevede presentare un attestato consolare di non rinuncia, del paese d’ultima residenza e dei paesi dove era possibile che avesse vissuto. (La circolare ha il difetto di considerare ai cittadini italiani nati all'estero, o in Italia viventi all’Estero come se tutti avessero rinunciato alla cittadinanza italiana, senza avvertire l’inconsistenza di chiedere attestato di non rinuncia a coloro che ancora non hanno mai trascritti suoi atti di stato civile nel Comune, e che appunto si presentano a questo fine. Si ritiene che non è possibile rendere dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza se prima non si trascrive l'atto di nascita) Né meno è possibile trascrivere dichiarazione di rinuncia sul margine dell’atto di nascita, finché lo stesso non venga prima trascritto nei registri Stato Civile e AIRE del Comune dell’antenato italiano. d) Anno 1993 : D.P.R. n. 572 (Tuttora vigente) : Procedura specificata nelle art. 8 e 16 : Non è legale che l'ufficiale di stato civile prenda atto di dichiarazione di rinuncia senza trascrivere prima l'atto di nascita nei registri Stato Civile e AIRE del Comune del suo avo italiano, agli effetti di aggiornare l'stato di famiglia estera. e) Anno 2000 : D.P.R. n. 445 (Tuttora vigente) Consente l’Autocertificazione poiché è un fatto attestabile dalla pubblica Autorità . Viene a semplificare la procedura. V) Breve riassunto Perché la Circolare k.28 è imperfetta e inapplicabile La circolare k.28 del anno ’91 contiene delle contraddizioni, incongruenze, inconsistenze, e innumerevoli difetti di testo, correlato, incompatibilità d’atti descritti, impossibilità d’attuazione in determinate procedure, opposizione d’atti, ingiusta applicazione dalla legge sulla cittadinanza e le trascrizioni d’atti di Stato Civile accaduti a cittadini italiani in uno Stato Estero, tornandola, con le sue indicazioni di procedura, parziale di parzialità assoluta, e per tanto non uguale per tutti, che perciò è stata superata largamente dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/2/92 ), dal D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento d’esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza) e dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127). Nel pretendere applicare la Circolare k.28 alla normativa generica di trascrizioni di tutti gli atti di cittadini italiani, accaduti in uno Stato Estero, che hanno conservato la loro cittadinanza italiana, e nessuna circostanza di fatto, generico o particolare, fa non presupporre nulla in contrario, emergono delle problematiche derivanti dell'applicazione stessa, in detrimento dei diritti dei cittadini italiani nati tanto in Italia come all’estero, che mai hanno perso la loro cittadinanza poiché la catena “Juris Sanguinis” non è stata mai interrotta, come li atti di nascita in se stessi lo dimostrano, non avendo annotazione al margine in contrario, e le corrispondenti certificati di non avere preso mai la cittadinanza dei paesi dove li italiani nati in Italia sono emigrati, anche questi ultimi, per le trascrizioni dei propri atti, considerati per gli Ufficiali del Pubblico Ministero dei Registri di Stato Civile, come se si trattasse di cittadini Stranieri di Ceppo Italiano, (vuol dire come quelli, che invece in un momento hanno perso il loro diritto alla cittadinanza perché per “motu propio” o un qualcuno dei suoi antenati in linea retta ha rinunciato alla cittadinanza italiana prima d’avere discendenza); e anche emergono degli possibili reati penali che l’applicazione di questa circolare potrebbe occasionare nella sua sbagliata attuazione. La circolare k.28 , se come va in contro la Legge n. 91 - 5 Febbraio 1992, è stata tecnicamente abrogata giacché richiamando la stessa Legge n.91, nel suo Art. 26 Comma 1 stabilisce : sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, ... , e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. Ora faccio un riferimento, alle leggi, d.p.r., d.m., accordi internazionali, INFRANTI SE per caso Lei non li conosce
Riferimenti: Violazione Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali Firmata a Roma il 4 novembre 1950 Violazione IV Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 Articolo 3 - Divieto di espellere i cittadini
Violazione Trattato sull’Unione Europea Articolo 2 paragrafo 3 e 4 Articolo 6 comma 1, 2, 3
Trasgressione e violazione degli diritti dei Cittadini UE conforme alle normative dalla CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, (Consiglio europeo di Nizza 7.12.2000) Pubblicata in GUCE 2000/C 364/01 il 18 dicembre 2000, firmato per il Governo Italiano in accettazione totale della stessa, che ha sottolineato l'opportunità di "configurare la Carta come un documento giuridicamente vincolante, il cui inserimento della Carta nel corpus dei Trattati UE rappresenti il segno concreto che l'Europa si pone come soggetto politico portatore di valori di civiltà condivisi, garantendo inoltre l'esito positivo del processo di allargamento" (relazione finale della XIV Commissione politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati, approvata martedì 3 ottobre 2000). Violazione al CODICE EUROPEO DI BUONA CONDOTTA AMMINISTRATIVA adottato per il Parlamento europeo Il 6 settembre 2001, basato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che è stata proclamata nel corso del vertice di Nizza, nel dicembre 2000, e Comprende, come diritti fondamentali della cittadinanza, il diritto ad una buon’amministrazione ed il diritto di sottoporre al Mediatore europeo casi di cattiva amministrazione. Violazione Accordo italo – argentino sulla cittadinanza, concluso a Buenos Aires il 29 settembre 1971 (reso esecutivo in Italia con Legge 18 maggio 1973 n. 282 ed entrato in vigore il 12 settembre 1974) il quale si prefigge lo scopo di offrire maggiori facilitazioni ai cittadini delle due Parti per l’acquisto della cittadinanza, rispettivamente, argentina e italiana.
Violazione legge 27 Maggio 1991 n 176, oggi in vigore, -pubblicata sulla G.U. n. 135 del 11.Giugno.1991 per ratificare ed adottare in Italia con forza di legge la Convenzione ONU sui diritti dell infanzia New York 20 novembre 1989 Articoli 1; 2; 3
Violazione seguenti articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Articoli 13; 15; 22
Violazione e conseguenze applicabili secondo i seguenti articoli della Costituzione Italiana Articoli 2; 3; 4; 13; 16; 24; 25; 28; 31; 32; 38; 48; 52; 54; 101Violazione all’applicazione dalla Legge 91/1992 sulla cittadinanza con regolamenti d’esecuzione
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