----- Original Message -----
From: Presidenza AINEE
To: Direttore Centrale Servizi Demografici Annapaola PORZIO
Sent: Friday, November 06, 2009 8:45 AM
Subject: Errata Corrige: Oggetto: Direttive emanate che si contraddicono, una delle quali sembrerebbe non basarsi a diritto

Adì, 6 novembre 2009  

Alla Cortese Attenzione
Direttore Centrale Servizi Demografici
Prefetto Annapaola PORZIO

Errata Corrige: Oggetto: Direttive emanate che si contraddicono, una delle quali sembrerebbe non basarsi a diritto 

Sua Illustrissima

Dopo le nostre segnalazioni della lettera in riferimento alla circolare sul trattamento telematico d’atti cartacei di stato civile esteri, si sottolinea atti cartacei di stato civile esteri, appartenenti ad italiani  si pubblica quanto segue 

 PRIMO PIANO

NUOVO MASSIMARIO PER L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE “IL REGOLAMENTO DELLO STATO CIVILE: GUIDA ALL’APPLICAZIONE"

A seguito della circolare n. 23 del 27 ottobre 2009 avente ad oggetto: "Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata (PEC) per successiva trascrizione nei registri dello stato civile", è stata eseguita la modifica al testo del Nuovo Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile “Il Regolamento dello Stato Civile: Guida all’applicazione” ai punti 3.2 e 3.3.

La versione aggiornata (2009/2) dello stesso può essere consultata attraverso il box sulla sinistra “Massimario dello Stato Civile” o cliccando qui

Si leggeva sul Massimario anteriore

La trasmissione per via elettronica o fax degli atti di stato civile (ai fini di effettuare sulla base di quanto ricevuto trascrizioni o annotazioni) non è ammessa, in quanto le relative modalità tecniche debbono previamente essere dettate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 396/2000,

Si legge nel Massimario modificato 

Nel rispetto dei principi sanciti dal Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), come modificato con D. L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con L. 28 gennaio 2009, n. 2, si è recentemente proceduto ad una riconsiderazione, in un ambito determinato, della materia della trasmissione degli atti di stato civile (non, evidentemente, della loro formazione). Con circolare n. 23, prot. n. 11727 del 27 ottobre 2009 è stato infatti definito dal Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri, un nuovo protocollo per la trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) della documentazione di stato civile dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero ai Comuni, ai fini della successiva trascrizione dei predetti atti nei registri dello stato civile. 

Noi continuiamo a credere che senza una specifica normativa non si possono trasformare, anche per l’invio e posteriore trascrizione, per via telematica, perché l’oggetto in questione del titolo valido per realizzare le trascrizione che servono alla formazione dell’atto italiano è il documento cartaceo, tale e quale è stato emesso per lo stato dove si è prodotto l’evento di mutamento dello status civile 

Sia per la via che sia, non essendo il documento inviato, solo s’inviano dei dati contenuti nel documento, il fax compie la stessa funzione che l’invio per PEC, il documento, al momento della trascrizione, non è presente nell’ufficio di Stato Civile, solo i dati in essi contenuti, copiati o trasformati ed inviati per via elettronica, copiare per copiare pure si potrebbero copiare manualmente in un foglio di carta ed inviare, i dati , per posta consolare, certificando che i dati che s’inviano sono fedeli al originale, alla fine è uguale, solo arrivano al comune i dati, non il documento cartaceo originale, e questo d’inviare solo dati, per posta consolare comune o elettronica, certificando la validità dell’invio, non serve a nulla per fare le trascrizioni, la legge non acconsente l’invio di dati copiati dell’originale, anche se certificata legalizzazione dei dati inviati imposta con un protocollo inter-ministeriale, la legge solo consente l’originale o fotocopia dell’originale, legalizzata per l’Ufficiale di Stato Civile interveniente nella pratica,  in caso di smarrimento o distruzione dell’originale,  

Per atti di stato civile esteri cartacei, la legislazione non parla d’invio consolare al comune italiano per via telematica, la legislazione vigente non prevede, fin oggi, la trasformazione di un atto cartaceo in file telematico, il trattamento d’atti esteri di stato civile cartacei, nel suo totale, non si può definire per circolare, meno in parzialità, rimane all’oscuro cosa si dispone per il cartaceo dopo inviate i dati in esse contenuti, solo con una legge o regolamento presidenziale, post emanazione dal potere competente, si può dare il trattamento, in ogni particolare e nel generale, a secondo nella legge o il decreto si preveda.

 Il Ministero dell’Interno e d’Affari Esteri possono interpretare la legge italiana, nel trattamento d’atti di stato civile italiani, adeguandoli al sistema informatico come viene spiegato nel Massimario, che come tali hanno titolo valido, non atti di stato civile esteri, che per l’ordinamento italiano non hanno alcun valore come tali, solo hanno valore come documenti che contengono dichiarazioni di mutamento di status, e valgono come tali solo nella sua forma rilasciata per l’autorità estera, il trattamento amministrativo, appoggiandosi sempre nella legge che a esse effetto è stata creata, degli atti italiani equivalenti può essere regolata, attraverso circolari, per il MIN o il MAE, sempre che le circolari si basino nelle leggi che contemplino essa circostanza, non si possono dare delle disposizioni di trattamento amministrativo, diverso alla regola vigente, degli atti esteri, finché il legislatore italiano non emetta una precisa norma di modo di trattare diversa all’esistente. 

Ci cita il seguente per dare come valido quanto viene detto nella circolare: 

Decreto Ministeriale 27 febbraio 2001

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici  

Solo fa riferimento ad situazioni di legge italiani, ossia atti di stato civile solo italiani e coloro situazioni di trattamento, non si fa alcun riferimento ad atti esteri cartacei trasformati in file elettronici.

3.2. Redazione e trasmissione degli atti. Vidimazione dei registri. Indici.

Considerata la complessità e delicatezza dell’informatizzazione dello stato civile, che necessita di un’adeguata fase di sperimentazione durante la quale continueranno ad essere utilizzati i registri cartacei, il Ministero dell’Interno ha emanato il decreto 27 febbraio 2001 in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 dettando 22

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

disposizioni per la loro tenuta nel periodo transitorio.

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Sezione I

Definizioni, finalita' e ambito di applicazione

Articolo 1 – Definizioni 

p. documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

u. gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e  conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;

v. originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;  

Articolo 2 - Finalita' e ambito di applicazione

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalita' piu' appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  

2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione. 

Il tema e troppo serio e delicato per lasciarlo in solo modi di vedere le cose senza l’appoggio legale, una legge, a volte ha delle vari interpretazioni, ma è una legge, e alla fine sono i giudici chi interpretano l’applicazione della legge, quando il testo lascia dei dubbi, ma emettere delle circolari con protocolli dematerializzanti non previsti per la legge, e interpretare le propri circolari come si ha voglia d’interpretarli, per far vedere che di alcun modo potrebbero essere disposizioni della legge, quando la legge che si cita non ha precisamente alcunché che vedere con l’emanazione della circolare, come accade con la circolare k.28.1 8 aprile 1991, non è precisamente stare parlando seriamente della serietà della legge e sua dovuta applicazione, secondo l’emanato nella legge. 

Il codice d’amministrazione digitale, letto dalla prima all’ultima lettera, non contempla nessun trattamento per questo tipo d’atti, ai fini indicati nella circolare, per tanto non si prevede che fare con le originali cartacei, come trasformarli in file elettronici, come conservarli, come dare validità ai dati contenuti nel file elettronico che rimpiazzerebbe all’atto di stato civile estero cartaceo, la legge solo prevede che siano inviati le copie dell’originale, tenuto nell’archivio estero di formazione, come emessi, al comune competente per la sua trascrizione, non che siano trasformati in sola informazione e inviata la sola informazione in essi contenuta, l’informazione in essi contenuta solo è legale trascriverla in presenza dell’atto cartaceo che la contiene, l’unico documento, con titolo valido per essere trascritto, è il rilasciato per autorità estera nella modalità che l’autorità estera ha come legale e valido.  

La normativa citata nel Massimario, prevede che un atto di stato civile italiano può esistere come file telematico e come file cartaceo, e che alla fine il cartaceo sia rimpiazzato per il telematico, esistono gli atti di stato civile telematiche e gli atti di stato civile cartacei, ed esiste un principio di inizio alla trasformazione, però solo per atti italiani, essa normativa non contempla atti esteri, come esempio, per essere più precisi nel concetto della differenza entro atti di stato civile italiani e atti di stato civile esteri,  la marca di bollo, che Scotti, confuso presenta, fra altri deliranti pretese imposizioni, nella circolare k.28.1 8 aprile 1991, pretendeva che la marca di bollo doveva essere applicata ad atti esteri e la sua traduzione, la legge che regola l’imposta di bollo non contempla atti esteri e sua traduzione, ergo non sono tenuti a pagarla, ma se li facessimo caso a Scotti e non alla legge, sicuramente si dovrebbe pagare, uguale accade con la Circolare n. 23 del 27 ottobre 2009, confonde la normativa italiana, sì applicabile ad atti di stato civile italiani ma non applicabile ad atti esteri di stato civile, se si facesse caso alla circolare k.28 e alla n. 23, gli atti esteri verrebbero calcolati in uguale valore di legge, che  gli atti italiani, ma gli atti esteri non sono affatto atti di stato civile italiani. Per tanto come si fa a dire che debbono ricevere il stesso trattamento. 

Fin oggi, non si ha modo di trasformare un atto di stato civile estero in un file telematico, lo Stato Italiano non può trasformare un atto estero cartaceo alla sua normativa telematica, solo perché due Ministeri si siano messi d’accordo, mediante l’emanazione di una circolare, senza una legge di riferimento per rendere legale la trasformazione;  trasmettere l’informazione contenuta nell’atto estero, non è uguale alla trasmissione dell’atto in se. 

Un Ufficiale dello Stato Civile, per legge, non può trasmettere solo l’informazione contenuta nell’atto estero per essere trascritta, qualsiasi metodo che s’impieghi per trasformare il cartaceo in telematico, l’Ufficiale dello Stato Civile che riceve il file telematico, contenente solo dell’informazione presente nel cartaceo, che non s’invia, non è tenuto a trascrivere la sola informazione e formare l’atto italiano con la sola informazione, che come si ha fatto riferimento ut supra, scritta in un semplice foglio di carta e inviata per posta comune o trasformata in file telematico e inviata per PEC, è uguale, mettasi le firme che si mettano per certificare che l’informazione inviata è la stessa che la contenuta nell’originale, sempre di sola informazione si tratta, e la sola informazione dell’atto di Stato Civile estero, cartaceo,  non è abile, in se, la legislazione, tutta la legislazione, vigente, non prevede che possa  servire per formare un atto di stato civile italiano, in assenza dell’originale cartaceo, un tale circostanza non è stato stabilita, come valida, per il legislatore, per tanto si deve inviare l’atto per la sua trascrizione, ripetiamo, non esiste una norma di come trasformare, in maniera valida, per la legislazione italiana, un atto estero di stato civile cartaceo, sottolineato atto di stato civile estero cartaceo,  in un valido atto di stato civile telematico che serva para la sua trascrizione. 

A cosa servirebbe l’invio telematico oggi? Al nostro avviso, per aggravare le cose a livello consolare con più perdita di tempo, persone impegnate, soldi da pagare, tempo per formalizzare l’invio, e possibilità di occultare quello che si vorrebbe occultare, ora non solo si deve formare il dossier, con gli atti ad inviare, pure si debbono trasformare in file telematici, che non servono per la trascrizione e formazione dell’atto italiano elettronico, solo per formare l’atto nella maniera che nel novanta per cento dei comuni si forma, manualmente, il fine è lo stesso solo che tutto il processo si è aggravato. 

Come le disposizioni della circolare non prevedono nulla aldilà dell’invio e trattamento di un file elettronico contenente solo informazione di atti di stato civile esteri, cartacei, non si prevede cosa fare con essi, che sono, in se, l’elemento indispensabile per la trascrizione,  ripetiamo che non si prevede nulla attinente al trattamento nel particolare e nel generale di essi, si dà idea che copiando l’informazione in essi contenuta non avessero o fossero d’alcun valore,  la circolare non prevede l’invio obbligatorio d’alcun documento, nemmeno di tutti i documenti presentati, ossia si omettono le indicazioni su questi particolari, solo si parla dell’informazione contenuta in uno o vari documenti, solo si parla nel generale dell’informazione in esse contenuta, non si parla che tutti i documenti cartacei presentati si debbono trasformare in elettronici, per invio PEC, se esistesse  una tale normativa, e che il non invio di tutti, omissione d’invio d’anche uno sia fatta, si considera come con i cartacei, mancato atto d’ufficio omissione, occultamento di prova, il falso in atto pubblico, ecc,. ossia che i documenti elettronici, ripetiamo se la legge fosse stata emessa e vigente cosa che ancora non esiste,  hanno la stessa valenza e disposizioni di leggi che i cartacei, neanche si è parlato di trasmissione al comune competente. 

A questo punto non vorremmo pensare, fronte al suo silenzio solo ci rimane riflettere sulle motivazioni che al nostro criterio si stabiliscono, non troviamo altre,  se così non fosse, se sbagliassimo sulle motivazioni si chiede gentilmente ce lo faccia sapere, se Lei non vuole risponderci direttamente, anche, se fosse possibile lo facesse attraverso la Gentilissima Dottoressa Rosalia MAZZA, e se alla fine si continua nel silenzio solo vorrebbe dire che abbiamo ragione in tutto, che questo si ha fatto, che la circolare ha stata emessa, per le nostre lamentele denunciando situazioni penalmente perseguibili, che invece di finire con le situazioni di disaggio per noi segnalate, si emette la circolare al solo fine di giustificare il non invio di tutti gli atti di Stato Civile Esteri, presentati nell’ufficio consolare, che servirebbe all’intenzione, già messa in pratica e per noi denunciata, della dematerializzazione degli anelli della catena della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis, la dematerializzazione della catena di attaccamento al capostipite dante causa, la dematerializzazione del nucleo famigliare appartenente ad un comune capostipite dante causa emigrato, la dematerializzazione dell’ordine registrale, trasformando la procedura in una vera e propria concessione della cittadinanza italiana, per circolare k.28.1 8 aprile 1991, scollegando tutto di tutto, come se si trattassi di stranieri che si abbiano naturalizzato. 

Pure è doveroso dire che nelle nostri riflessioni abbiamo tenuto conto che niente di questo sia stato previsto, che la circolare abbia stata emanata nella miglior delle intenzioni, ma anche così, volenti o nolenti, il risultato è uguale, la situazione di base e di fondo è la stessa, senza una precisa normativa, senza attenersi al compimento delle norme, sempre è possibile che accada il peggio, e il peggio si sta aggravando con quello che sta accadendo, situazione di disagio della legge per noi tante volte segnalata, il vuoto, al fai da te, che lascia la circolare, è abissale

Atti di stato civile esteri che debbono, si ha l’obbligo, l’Ufficiale dello Stato Civile che li ricevi e tenuto ha avviare tutte le procedure pertinenti, d’ufficio perché siano incorporati nei registri pubblici di stato civile italiani, tutti gli atti presentati debbono essere trascritti, uno per uno,  nella sua totalità, ossia che la circolare, con le carenze segnalate, sembra essere fatta per  giustificare l’omettere trascrivere tutti gli atti di stato civile esteri, nei comuni competenti per la formazione di tutti gli atti italiani equipollenti che si debbono formare, situazione di commissione di gravi reati che da tempo veniamo denunciando, non vogliamo pensare che il MIN e il MAE vi siete messi d’accordo per trovare una via d’uscita per giustificare la non trascrizione di tutti i nostri atti, apparentando non cadere nell’illecito.

Se così fosse, e sempre nel ipotetico parlando, spiacenti di dire che si ha sbagliato grosso e male, gli atti di stato civile presentati ad un ufficiale dello stato civile si debbono, sottolineato debbono, trascrivere tutti, senza omettere neanche uno se non si viole cadere nell’illecito.

Il Massimario è stato modificato due volte, non con un errata corrige, senno sembrando che sempre ha conservato la stessa posizione, la verità è che un giorno in uno stesso argomento, ha detto di no e al seguente di sì, ma non dimostrando un cambio di parere, sottolineato cambio di parere, per chi non ha seguito la faccenda sembrerebbe essere coerente perché la posizione è una, quando ci sono state due totalmente contrapposte, una basata sul diritto, la prima, altra basata sulla prepotenza di emettere ordini basati soltanto nell’abuso del potere, la seconda, se così non fosse, fronte alla possibilità che noi non conosciamo alcuna normativa che legalmente ha dato motivo all’emissione della circolare aldilà dell’accordo inter-Ministeriale,  si prega farcelo sapere.

Va bene che il Massimario Originale sia stato modificato perché la legge sulla sicurezza pubblica aveva cambiato delle norme sulla cittadinanza, era una legge che si aveva modificato, va bene che il Massimario di Stato Civile si stato AGGIORNATO IL 30/10/2009, perché una legge è stata modificata, quello che non va bene che il 5 novembre 2009 sia stato cambiato,  perché un parere su un protocollo Ministeriale, ha cambiato, figurando come aggiornato al 30 ottobre 2009, la circolare è stata emessa il 27 ottobre 2009, 3 giorni prima della pubblicazione dell’aggiornamento, 9 giorni dopo è stato nuovamente aggiornato, ma in coerenza con la circolare 9 giorni primo emanata, ossia cambiato non perché una legge aveva cambiato, cambiato solo perché un semplice parere su un protocollo aveva cambiato.

 Sua Illustrissima, umilmente e in beneficio della Giustizia si chiede gentilmente dare come privi di validità alla circolare k.28.1 8 aprile 1991 e circolare n. 27 ottobre 2009, per non essere basati sul diritto italiano, che come si viene dimostrando solo servono a lacerare diritti fondamentali, aggravare la procedura di trascrizione  e sovvertire l'ordine pubblico.

Siamo totalmente rispettosi e fiduciosi delle istituzioni e delle cariche e investiture delle suoi dirigenti, in totale rispetto alla legge, e si torna a chiedere scusa se alcun termine potrebbe sembrare offensivo, non è questa la nostra intenzione, solo mostrare la realtà di quanto accade in maniera tanto cruda quanto sia possibile, si deve capire che siamo preoccupatissimi perché la situazione che ci interessa in vece di migliorare ha peggiorato. 

Si sporgono distinti saluti. 

AINEE
Associazione d’Italiani Nati all’Estero Esperanza 

Francisco Antonio Sposato
Presidente  
        


 ----- Original Message -----
From: Presidenza AINEE
To: Direttore Centrale Servizi Demografici Annapaola PORZIO
Sent: Saturday, October 31, 2009 4:34 PM

Subject: Oggetto: Direttive emanate che si contraddicono, una delle quali sembrerebbe non basarsi a diritto

adì, 31 ottobre 2009

 Alla Cortese Attenzione
Direttore Centrale Servizi Demografici
Prefetto Annapaola PORZIO

Oggetto: Direttive emanate che si contraddicono, una delle quali sembrerebbe non basarsi a diritto

Su Illustrissima, sappiamo che la confusione, nel tema della trascrizione d'atti di stato civile esteri, appartenenti a italiani di uno stesso nucleo famigliare, di un comune capostipite, è madornale, ma aggiungere delle indicazioni che fanno prosperare la confusione o frantumare ancora di più l’ordine registrale, crediamo che dopo tanti anni di segnalare malintesi,  non dovrebbe accadere.

Se nel Nuovo Massimario si dice una cosa, sulla trasmissione d'atti via telematica,

La trasmissione per via elettronica o fax degli atti di stato civile (ai fini di effettuare sulla base di quanto ricevuto trascrizioni o annotazioni) non è ammessa, in quanto le relative modalità tecniche debbono previamente essere dettate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 396/2000, ossia  

Gli atti formati da autorità straniere trasmessi per la trascrizione debbono avere le caratteristiche formali previste dagli artt. 21, comma 3, e 22 

D.P.R. 396/2000 (traduzione, legalizzazione, timbri e firme in originale). Tali caratteristiche non consentono di utilizzare il fax o la trasmissione per via elettronica, ma richiedono che vengano inviati i documenti in originale o per copia dichiarata conforme all’originale dall’autorità competente.

applicabile pure entro consolato e comune, perché sempre d’atti di stato civile si tratta,  e dopo EMANATA LA CIRC. N 23 DEL 27/10/2009 CON OGGETTO: "Linee guida sulla de materializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata (PEC) per successiva trascrizione nei registri dello stato civile", si dice il contrario, a quale cosa, un ufficiale dello Stato Civile deve attenersi, allo segnalato nel Massimario, che sembra esserci pertinente alla legge,  o allo segnalato nella Circolare che si ferma solo ad un accordo entro MIN e MAE, sembrerebbe, come accade con la circolare k.28.1 8 aprile 1991, un’altra situazione, non basata sulla legge?

Se fosse legale quanto segnalato nella circolare n. 23, 27 ottobre 2009, crediamo opportuno segnalare, in altra circolare, che il contenuto nel Nuovo Massimario,  sulla non trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata (PEC), non deve essere tenuto in conto, perché le due cose, allo stesso tempo, non possono né esistere né sussistere.

Pure nella circolare si annuncia “… Consolato che l’invia (ad esempio, l’atto di nascita corredato del rispettivo riconoscimento, se distinto…)” conoscendo la materia della quale sono fatti i Nostri Ufficiali dello Stato Civile, crediamo anche opportuno segnalare, in altra circolare, che il scritto “corredato del rispettivo riconoscimento, se distinto”, è d’esclusiva menzione per riconoscimento di filiazione, a nulla attinente alla fesseria del riconoscimento della cittadinanza italiana a stranieri di ceppo italiano, contenuta nella Circolare k.28.1 8 aprile 1991,

Scusi la Nostra ignoranza, ma leggendo la circolare, ci sorsero dei  dubbi che segnaliamo a continuazione:

Se non esiste una specifica normativa italiana sulla trasformazione del cartaceo degli atti di stato civile esteri, in file elettronico, in quale specifico sistema, basato in quale normativa, deve darsi fondamento, ed usare, il Consolato per trasformare,  formare e integrare il file elettronico, contenente degli atti esteri di stato civile a trascrivere nei registri pubblici di Stato Civile italiani?

Cosa si deve fare con il cartaceo documento di stato civile estero, appartenete ad italiano, presentato in sede consolare per la sua trascrizione nei registri pubblici di stato civile italiani?

Esiste una normativa, di legge, che segnali che il Cartaceo documento di stato civile estero, appartenente ad italiano emigrato o al resto dei membri del suo nucleo famigliare di stato civile, non deve essere inviato al Comune Competente, per la sua trascrizione, che serve per formare gli atti italiani equipollenti?

Esiste una normativa, di legge, che segnali che il Cartaceo documento di stato civile estero, appartenente ad italiano emigrato e al resto dei membri del suo nucleo famigliare di stato civile, una volta dematerializzato il cartaceo in elettronico, deve mantenersi isolato in qualsiasi posto di un Consolato Italiano, o scartato, o buttato nel cassonetto, o restituito agli interessati, o eseguire un’altra azione, per noi a tutto oggi sconosciuta, Lei comprenderà che non esistendo la specificità d’azione, si possono elucubrare diversi tesi di cosa fare col cartaceo,  al  non essere inviato al comune italiano competente,  per la sua trascrizione, che serve per formare gli atti italiani equipollenti

Se gli atti di Stato Civile Esteri, appartenenti ad italiani, sia dall’emigrato capostipite o qualsiasi dei membri del suo nucleo famigliare nati all’estero, non sono da considerare come atti di stato civile validi, in se, senno documenti esteri, non italiani a nessun effetto, idonei per provare legalmente la esistenza della dichiarazione resa all’estero, di variazione nello status civile, perciò il concreto avvenimento dell’atto esistenza e sussistenza dei mutamenti di status, accaduti all’estero, se ancora non esiste una legislazione al trattamento telematico a essi attinenti, come si ha fatto, quale normativa si ha usato, per trasformarli in atti di stato civile validi, che possono essere inviati via telematica, per essere trascritti, come dovrebbe accadere con gli atti italiani, effettivamente validi come tali, essendo possibile solo a essi attribuire uno di quella natura trattamento, ma sempre dopo che si emetta la legge che così lo acconsenta?

Si rende conto che questa Amministrazione di intesa con il Ministero degli Affari Esteri ha predisposto un nuovo protocollo per la trasmissione della documentazione di stato civile dalle Rappresentanza diplomatico-consolari italiane all’estero ai Comuni, ai fini della successiva trascrizione dei predetti nei registri dello stato civile, si dice nella Circolar n.23.

Se gli atti di stato civile esteri, cartacei, non s’inviano al comune competente per la sua trascrizione, come viene indicato nell’OSC, se non ce n’è una normativa di trattamento elettronico, emanata per il legislativo, se non esiste un regolamento di trattamento di questi atti per via telematica, se non esiste una norma di cosa fare con questi atti esteri cartacei una volta dematerializzati in file telematici, se la legge non prevede nulla, né per atti italiani né per atti esteri di stato civile, secondo il segnalato nella circolare n. 23, perché MIN e MAE, si permettono assumersi, un’altra volta, com’è accaduto con la circolare k.28.1 8 aprile 1991,  la facoltà di sentirsi in capacità di legiferare, prospettando un nuovo protocollo,  su documenti esteri cartacei, emettendo una circolare che pretende avere forza di legge, dando degli ordini basati sul nulla, sul nulla perché l’ordinamento italiano, fin oggi non prevede né alcun protocollo di trattamento né meno di trasmissione telematica,  lasciando tante cose da risolvere, come il processo che deve avere un atto di stato civile estero, cartaceo, dopo essere integrato al sistema telematico, essendo una prova documentale di necessaria esistenza nel registro pubblico di stato civile italiano che procede alla sua trascrizione per formare l’atto italiano equipollente, così emanato per autorità estera, e per tanto per la legge estera ed italiana fin oggi, unica modalità valida, la cartacea, da tenere in conto del tale documento? 

Non essendo un consolato, un ufficio idoneo, conforme alla legge, per mantenere in sede o non inviare, originali atti di stato civile esteri cartacei, mai li è stato assegnato il tale compito e per tanto non è un legale registro pubblico di stato civile abilitato a tale fine o  effetti, dove mantenere o ritenere originali documenti cartacei, atti di stato civile esteri, che servono alla formazione d’atti italiani di stato civile, come sì lo sono, in cambio perché così la legge italiana lo dispone,  i registri pubblici di stato civile comunali, che portano la storia di stato civile degli italiani,  e formano gli atti italiani equipollenti in base all’informazione mantenuta in questi atti, una volta dematerializzati, cosa si fa di questi atti e basatosi su quale normativa?

Illustrissima avremmo ancora moltissimi domande da esporre su questo tema basate in una grande quantità di validi dubbi, incertezze che sorgono per non capire tutto il processo che si pretende, e dovrebbe, fare con gli atti di stato civile esteri cartacei, che se Lei avesse la cortesia di risponderci per definire la situazione, a noi, arcana, e si avessi la volontà di eliminare gli errori di tutto quello che si deve sistemare per mostrarsi in concordanza con la legge, sicuramente non farà bisogno, in futuro,  presentare le lamentele in nessun caso.

Va bene che Lei, come lo fa  il resto dei Funzionari dello Stato italiano, mantenga il silenzio fronte alle nostre segnalazioni, perché talvolta considera che siamo nulli, o non l'interessa darci una risposta, o non conosce neanche un argomento legale per ribattere quanto per noi sia stato detto, nemmeno desta attenzione il trovarlo, va bene essere in sintonia con il Ministero d’Affari Esteri, ma sulla legge non sulle porcherie, molte volte anche contrarie al diritto,  che comunemente butta fuori il MAE, in temi a noi attinenti,  però emanare cose fra MIN e MAE, in sintonia, senza un appoggio legale, per il solo motivo da avervi messi d’accordo, il meno opportuno è mandar fuori, emanare, delle direttive che si contrappongono, o che non si comprendono, o che mettono più dubbi ancora, o che, apparentemente, come accade con la circolare k.28.1 8 aprile 1991, non hanno nulla che vedere con il diritto italiano,  rendendo più spinoso il tema, non è il metodo che servirà a finire con questo lamentevole stato di cose, così, via facendo, la confusione e il disordine pubblico arriveranno a livelli inaudite.

Un altro punto importante da tenere in conto: Vedendo che Lei già parla pure di trascrizione d’atti “.. ai fini della successiva trascrizione dei predetti atti nei registri dello stato civile…” e non, già, d’alcun fantasioso riconoscimento di cittadinanza a stranieri di ceppo italiano, segnalando tacita e implicitamente il rispetto per il Regolamento dello Stato Civile, nella trascrizione d’atti di stato civile appartenenti ad italiani a partire di un comune capostipite dante causa e di tutto il suo nucleo famigliare,  essendo  pure incorretta la inclusione, nel Nuovo Massimario, della Circolare k.28.1 8 aprile 1991 , come elemento, di legge, integrativo delle regole del Regolamento dello Stato Civile, perché le fantasie in essa contenute, in un sistema legale  basato in realtà concreta d’atto e di fatto, non centrano nulla, sarebbe anche opportuno emanare un'altra circolare chiarendo definitivamente questa equivoca situazione. La circolare è fantasiosa, xenofoba, razziale e discriminatoria, non è un elemento di legge, è inapplicabile ognun adempimento in essa segnalato, contraria alla Costituzione, le leggi di cittadinanza, tutto l’ordinamento legale italiano, Codice Civile e Penale, Convegni, Convenzioni e Patti firmate per l’Italia

Meglio ancora, se fossimo in ragione, se non esistesse una normativa di legge, per applicare quanto segnalato nella circolare n. 23,  meglio emanare una circolare annullando tanto la che da motivo a questa e-mail, la n. 23 del 17 ottobre 2009, come la k.28.1 8 aprile 1991,

Ripetiamo che: Quello che nel nostro quotidiano è un normale modo di comunicare, quando si presentano condotte ingiuste, della gravità e ed estrema pericolosità, come nelle situazioni descritte, nostro modo privo d’ambiguità, nel presentare le cose nell’italiano moderno, ma che nel vostro galateo potrebbe sembrare offensivo o mancato di rispetto, non è per nulla questa la nostra intenzione, neanche fare delle accuse, solo segnalare quello che noi leggiamo, che è scritto e dice nella legge, e quello che, al nostro avviso, non si rispetta della legge, quando ci trovammo fronte a situazioni di segnalare un puntuale disservizio, voi sapete bene, avete le prove, che l’abbiamo fatto in maniera diretta senza usare dei meandri, e sempre manteniamo che il dire le cose come stanno non è offensivo, offensivo è l’oltraggio della legge, però se sbagliamo abbiamo il diritto di sapere dove e perché sbagliamo  e voi avete l’obbligo di segnalarci dove e perché sbagliamo.

 

Perché abbiamo scritta questa e-mail? Perché come Ben Lei segnala, nella circolare n. 23 del 27 ottobre 2009, il tema degli italiani emigrati e discendenti nati all’estero, e le azioni burocratiche a noi attinenti, sono di estrema delicatezza e meritano una esatta esecuzione delle direttive contenute nella legge e legislazione italiana.

Speriamo una Sua risposta concreta, abbiamo diritto di una Sua risposta, meritiamo una Sua risposta, e se fosse necessario, una Sua Azione correggendo tutto quello che si deve correggere perché le cose vengano fatte come la legge impone, in uguaglianza per tutti.

Sempre nel Massimo rispetto alla Sua Persona e Investitura, e tentando collaborare con l’autorità costituita per risolvere situazioni estranei al nostro diritto,  Sporgiamo cordiali e attentissimi saluti.  

AINEE
Associazione d’Italiani Nati all’Estero Esperanza

 

Francisco Antonio Sposato
Presidente