INDICE del d.P.R. n. 396/2000:
Titolo I -
Degli uffici dello stato civile
Art. 1 -
Ufficio ed ufficiale dello stato civile
Art._2.-
Delega di funzioni
Art. 3 -
Uffici separati
Art. 4 -
Corsi di formazione
Titolo II -
Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile
Art. 5 -
Compiti degli ufficiali dello stato civile
Art. 6 -
Incompatibilità
Art. 7 -
Rifiuto di atti
Art. 8 -
Altri casi di esercizio delle funzioni
Art. 9 -
Indirizzo e vigilanza
Titolo III -
Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e
degli archivi dello stato civile
Art. 10 -
Archivio informatico
Art. 11 -
Contenuto degli atti
Art. 12 -
Modalità di redazione degli atti
Art. 13 - Casi
speciali
Art. 14 -
Trasmissione di atti
Titolo IV -
Degli atti dello stato civile formati all'estero
Art. 15 -
Dichiarazioni rese all'estero
Art. 16 -
Matrimonio celebrato all'estero
Art. 17 -
Trasmissione di atti
Art. 18 - Casi
di intrascrivibilità
Art. 19 -
Trascrizioni
Art. 20 - Certificazione
sostitutiva
Titolo V - Dei
documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile
Art. 21 -
Registrazione e legalizzazione di atti
Art. 22 -
Traduzione del contenuto di documenti
Titolo VI -
Delle registrazioni relative alla cittadinanza
Art. 23 -
Iscrizioni
Art. 24 - Atti
trascrivibili
Art. 25 -
Giuramento
Art. 26 -
Attività dell'ufficiale dello stato civile
Art. 27 -
Acquisto della cittadinanza
Titolo VII -
Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento
dei figli naturali
Art. 28 -
Iscrizioni e trascrizioni
Art. 29 - Atto
di nascita
Art. 30 -
Dichiarazione di nascita
Art. 31 -
Dichiarazione tardiva
Art. 32 -
Omessa dichiarazione
Art. 33 -
Disposizioni sul cognome
Art. 34 -
Limiti all'attribuzione del nome
Art. 35 - Nome
Art. 36 -
Indicazioni sul nome
Art. 37 - Casi
particolari
Art. 38 -
Ritrovamento di minori abbandonati
Art. 39 -
Nascita in viaggio marittimo o aereo
Art. 40 -
Nascita in viaggio per ferrovia
Art. 41 -
Trascrizioni
Art. 42 -
Riconoscimento di figli naturali
Art. 43 -
Annotazioni
Art. 44 -
Riconoscimento del nascituro
Art. 45 -
Altri casi di riconoscimento
Art. 46 -
Adempimenti d'ufficio
Art. 47 -
Adempimenti particolari
Art. 48 -
Impugnazioni dell'atto di riconoscimento
Art. 49 -
Annotazioni
Titolo VIII -
Della celebrazione del matrimonio
Capo I - Della
richiesta di pubblicazione
Art. 50 -
Richiesta presentata da procuratore speciale
Art. 51 -
Dichiarazioni
Art. 52 -
Impedimenti
Art. 53 - Casi
particolari
Capo II - Della
pubblicazione
Art. 54 -
Attività d'ufficio
Art. 55 -
Spazi per le pubblicazioni
Art. 56 -
Registrazioni
Art. 57 -
Celebrazione del matrimonio
Art. 58 -
Omissione della pubblicazione
Capo III -
Delle opposizioni
Art. 59 -
Opposizione del pubblico ministero e di altri soggetti legittimati
Art. 60 -
Termine per l'opposizione
Art. 61 -
Comunicazione dell'opposizione
Art. 62 -
Annotazione dell'opposizione
Capo IV - Della
registrazione relativa agli atti di matrimonio
Art. 63 -
Iscrizioni e trascrizioni
Art. 64 -
Contenuto dell'atto di matrimonio
Art. 65 -
Imminente pericolo di vita
Art. 66 - Casi
particolari
Art. 67 - Matrimonio
celebrato da altro ufficiale
Art. 68 -
Comunicazioni
Art. 69 -
Annotazioni
Art. 70 -
Fascia tricolore
Titolo IX -
Delle registrazioni degli atti di morte
Art. 71 -
Iscrizioni e trascrizioni
Art. 72 -
Dichiarazione di morte
Art. 73 - Atto
di morte
Art. 74 -
Inumazione, tumulazione e cremazione
Art. 75 -
Inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione
Art. 76 -
Denuncia di ipotesi di reato
Art. 77 -
Accertamenti legali
Art. 78 -
Irreperibilità o irriconoscibilità di cadavere
Art. 79 -
Morte in viaggio marittimo o aereo
Art. 80 -
Morte in viaggio per ferrovia
Art. 81 -
Annotazioni
Art. 82 -
Comunicazione al giudice tutelare
Art. 83 -
Morte dello straniero
Titolo X - Dei
cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome
Art. 84 -
Cambiamento del cognome
Art. 85 -
Presentazione della richiesta
Art. 86 -
Affissioni
Art. 87 -
Opposizione
Art. 88 -
Decreto di concessione del Ministro
Art. 89 -
Modificazioni del nome o del cognome
Art. 90 -
Affissione
Art. 91 -
Opposizione
Art. 92 -
Decreto di concessione del prefetto
Art. 93 -
Esenzione fiscale
Art. 94 -
Annotazioni ed altre formalità
Titolo XI -
Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato
civile e delle correzioni
Art. 95 -
Ricorso
Art. 96 -
Procedimento
Art. 97 - Atti
dell'autorità diplomatica e consolare
Art. 98 -
Correzioni
Art. 99 -
Correzioni dell'autorità diplomatica o consolare
Art. 100 -
Competenza
Art. 101 -
Trasmissione di atti
Titolo XII -
Delle annotazioni
Art. 102 - Procedure
di annotazione
Art. 103 -
Forma delle annotazioni
Titolo XIII -
Delle verificazioni
Art. 104 -
Verifiche ordinarie e straordinarie
Art. 105 -
Verbale di verificazione
Titolo XIV -
Degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi certificati
Art. 106 -
Estratti per riassunto
Art. 107 -
Estratti per copia integrale
Art. 108 -
Contenuto
Titolo XV -
Disposizioni transitorie e finali
Art. 109 -
Entrata in vigore
Art. 110 -
Abrogazioni e modifiche
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000 n. 396 (indice)
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, S.O. n. 223/L)
REGOLAMENTO PER LA REVISIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 12, DELLA
LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto l'articolo 2, comma
12, della legge 15 maggio 1997, n.127;
Visto il regio decreto 9
luglio 1939, n.1238;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio
dei Ministri, adottate nelle riunioni del 30 aprile 1999 e del 7 luglio 2000;
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Consultato il Garante per la protezione dei dati
personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio
2000;
Acquisito il parere della competente Commissione
della Camera dei Deputati ;
Considerato che il temine per l'emissione del
parere della competente Commissione parlamentare del Senato della Repubblica,
ai sensi dell'art.2, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è decorso in
data 11 agosto 2000 senza la pronuncia del predetto parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 ottobre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro della giustizia e
del Ministro dell'interno;
E m a n a il seguente regolamento:
TITOLO I
Degli uffici
dello stato civile
Ufficio ed
ufficiale dello stato civile
1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi
lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile.
3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile
possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo
superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad
un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle
frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui
all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per la celebrazione del
matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate
anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che
hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.
Delega di
funzioni
1. Il conferimento della delega non priva il
sindaco della titolarità delle funzioni di ufficiale dello stato civile.
2. La delega ai dipendenti a tempo indeterminato
del comune ed al segretario comunale deve essere conferita con provvedimento
del sindaco da comunicare al prefetto e resta valida sino a quando non viene
revocata.
3. La delega di cui al comma 2 può riguardare
l'esercizio totale o parziale delle funzioni e non richiede accettazione. Il
delegato può rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal
sindaco. La rinuncia ha effetto dopo trenta giorni se entro tale termine non
viene respinta.
4. La delega conferita a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 2 deve essere espressamente accettata dagli interessati e può
formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al sindaco che produce i suoi
effetti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento.
5. Il sindaco può revocare la delega. La revoca e
la rinuncia sono comunicate al prefetto.
6. Avverso l'atto che respinge la rinuncia
l'interessato può presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione, ricorso al prefetto.
Uffici separati
1. I comuni possono disporre, anche per singole
funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile.
2. Gli uffici separati dello stato civile vengono
istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto
è trasmesso al prefetto.
Corsi di
formazione
1. I corsi di cui all'articolo 1, comma 3, sono
organizzati e disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, adottato
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Associazione nazionale
di categoria degli ufficiali dello stato civile .
2. Fino alla conclusione dei corsi di cui al comma
1, il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile a coloro
che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno svolto per
almeno cinque anni le funzioni di ufficiale dello stato civile ovvero le hanno
svolte per un periodo inferiore ed hanno frequentato uno dei corsi di aggiornamento
professionale organizzati dal Ministero dell'interno.
3. Per gravi motivi, ciascun dipendente a tempo
indeterminato del comune può essere delegato ad esercitare le funzioni di
ufficiale dello stato civile.
TITOLO II
Delle funzioni
degli ufficiali dello stato civile
Compiti degli
ufficiali dello stato civile
1. L'ufficiale dello stato civile, nel dare
attuazione ai principi generali sul servizio dello stato civile di cui agli
articoli da 449 a 453 del codice civile e nel rispetto della legge 31 dicembre
1996, n. 675, espleta i seguenti compiti:
a) forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli
atti concernenti lo stato civile e cura, nelle forme previste, la trasmissione
dei dati al centro nazionale di raccolta di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera d);
b) trasmette alle pubbliche amministrazioni che ne
fanno richiesta in base alle norme vigenti gli estratti e i certificati che
concernono lo stato civile, in esenzione da ogni spesa;
c) rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i
certificati che concernono lo stato civile, nonché le copie conformi dei
documenti depositati presso l'ufficio dello stato civile;
d) verifica, per le pubbliche amministrazioni che
ne fanno richiesta, la veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni
prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge.
Incompatibilità
1.L'ufficiale dello stato civile non può ricevere
gli atti nei quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in
qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono
come dichiaranti..
Rifiuto di atti
1. Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile
rifiuti l'adempimento di un atto, da chiunque richiesto, deve indicare per
iscritto al richiedente i motivi del rifiuto..
Altri casi di
esercizio delle funzioni
1. Adempiono le funzioni di ufficiale dello stato
civile, nei casi previsti dalla legge, le autorità diplomatiche o consolari, i
comandanti di navi, i commissari di bordo, i comandanti di aeromobili, i
direttori sanitari e coloro che ne fanno le veci secondo le disposizioni
vigenti, nonché le autorità militari responsabili del comando nelle zone di
operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.
Indirizzo e
vigilanza
1. L'ufficiale dello stato civile è tenuto ad
uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno.
2. La vigilanza sugli uffici dello stato civile
spetta al prefetto
TITOLO III
Delle norme
generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e degli
archivi dello stato civile
Archivio
informatico
1. In ciascun ufficio dello stato civile sono
registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati
nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la
cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte.
2. Le modalità tecniche per la iscrizione, la
trascrizione, la annotazione, la trasmissione e la tenuta degli atti dello
stato civile conservati negli archivi di cui al comma 1 sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro dodici mesi
dalla pubblicazione del presente regolamento su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Associazione nazionale dei comuni italiani,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) formazione degli atti su base informatica e
conservazione dei dati sia nel luogo in cui sono formati gli atti che nel
comune di attuale residenza della persona cui si riferiscono;
b) garanzia della sicurezza e della inalterabilità
dei dati, una volta formati e sottoscritti i relativi atti, e possibilità della
loro rettificazione ed annotazione;
c) trasmissione telematica dei dati, eventualmente
utilizzando la rete unitaria della pubblica amministrazione, nel rispetto della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in modo da assicurare la verifica
dell'effettivo trasferimento dei dati medesimi;
d) istituzione, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, di un centro nazionale di raccolta dei supporti
informatici contenente tutti i dati registrati negli archivi informatici
comunali per assicurarne la conservazione in caso di eventi dannosi o
calamitosi; tale centro è tenuto a svolgere i compiti di cui alle lettere b),
c) e d) dell'articolo 5, comma 1, in caso di prolungata impossibilità di
accesso ai dati conservati negli archivi comunali; i dati sono conservati
separatamente per ciascun comune, secondo modalità che ne rendano possibile la
consultazione, per le sole finalità indicate nella presente lettera, da parte
dei rispettivi ufficiali dello stato civile;
e) previsione della possibilità di redigere
provvisoriamente gli atti su base cartacea sotto forma di processo verbale, in
caso di inutilizzabilità temporanea dei sistemi informatici, con obbligo di
inserirli appena possibile negli archivi di cui al comma 1;
f) adozione, per gli atti formati all'estero dalle
autorità diplomatiche o consolari, di strumenti idonei ad assicurare quanto
previsto nelle lettere a), b), c), e);
g) indicazione delle modalità e fissazione del
termine a partire dal quale potranno essere attivati e di quello entro il quale
dovranno essere resi pienamente operanti gli archivi di cui al comma 1
prevedendo eventualmente una fase preliminare di sperimentazione;
h) definizione delle modalità e dei tempi per la
graduale archiviazione mediante supporti informatici dei registri dello stato
civile utilizzati prima della entrata in funzione degli archivi di cui al comma
1 e previsione delle modalità per la successiva immissione nei suddetti archivi
dei dati già contenuti nei registri..
Contenuto degli
atti
1. Gli atti dello stato civile, oltre a quanto è
prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare: il comune, il
luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, il
cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza delle
persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti; le persone cui gli atti
medesimi si riferiscono; i testimoni, ove richiesti; i documenti presentati
dalle parti.
2. I documenti di cui occorre fare menzione nel
redigere gli atti dello stato civile devono essere enunciati con precisione,
indicando di ciascuno la specie, la data, l'autorità che lo ha emanato o il
pubblico ufficiale che lo ha formato e quelle altre particolarità che secondo i
casi valgono a designarlo esattamente.
3. L'ufficiale dello stato civile non può
enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse
da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto.
Modalità di
redazione degli atti
1. Gli atti dello stato civile sono redatti secondo
le formule e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da
emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le cui
disposizioni entrano in vigore contestualmente a quelle contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2.
2. Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono
formati nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui il presente
ordinamento preveda la possibilità della formazione degli atti in comuni diversi
da quello dove il fatto è avvenuto, l'indicazione del luogo dell'evento dovrà
essere comunque specificata.
3. L'atto, se compiuto alla presenza dei
dichiaranti e dei testimoni, ove richiesti, è immediatamente sottoscritto dai
medesimi e dall'ufficiale dello stato civile che ne dà previamente lettura.
4. Se i dichiaranti o i testimoni non possono
sottoscrivere l'atto, si fa menzione della causa dell'impedimento.
5. Se, iniziata la redazione di un atto,
sopravviene una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello stato
civile deve, nell'atto medesimo, farne menzione.
6. Gli atti dello stato civile sono chiusi con la
firma dell'ufficiale dello stato civile competente. Successivamente alla
chiusura gli atti non possono subire variazioni.
7. Le parti interessate possono farsi rappresentare
da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata, quando
non è espressamente previsto che esso debba risultare da atto pubblico.
8. Gli atti formati in comuni diversi da quello di
residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile che li
forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza delle persone
cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione.
9. In caso di cambiamento di residenza, gli atti
conservati nel comune di provenienza devono essere comunicati dall'ufficiale
dello stato civile del comune di provenienza a quello del comune dove la
persona stabilisce la propria residenza, per la trascrizione.
10. La trascrizione degli atti e dei provvedimenti
negli archivi di cui all'articolo 10, quando è richiesta, si compie mediante
verbalizzazione dell'atto o del provvedimento. Nel verbale l'atto è riprodotto
per intero quando ciò è espressamente previsto; altrimenti è brevemente
riassunto a cura dell'ufficiale dello stato civile.
11. La trascrizione può essere domandata da
chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e
trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità.
12. Quando l'atto è scritto in lingua straniera, se
ne trascrive la traduzione eseguita nel modo stabilito dall'articolo 22.
Casi speciali
1. La dichiarazione resa da persona che non conosce
la lingua italiana è ricevuta con l'ausilio di un interprete che deve
previamente prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico
ricevuto. Se la persona è sorda, muta o non vedente o altrimenti impedita a
comunicare oralmente e per iscritto, la dichiarazione è ricevuta o con
l'ausilio di un interprete, scegliendolo di preferenza fra le persone abituate
a trattare con l'interessato, o comunque con forme e mezzi idonei a garantire
la conformità della dichiarazione stessa alla volontà del dichiarante.
L'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei modi usati per
ricevere la dichiarazione.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge in
materia di bilinguismo e di tutela delle minoranze linguistiche.
Trasmissione di
atti
1. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria
italiana che devono essere trascritti o annotati negli archivi di cui all'articolo
10 sono trasmessi senza indugio dal cancelliere del giudice che li ha
pronunciati all'ufficiale dello stato civile competente.
TITOLO IV
Degli atti
dello stato civile formati all'estero
Dichiarazioni
rese all'estero
1. Le dichiarazioni di nascita e di morte relative
a cittadini italiani nati o deceduti all'estero sono rese all'autorità
consolare.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono farsi
secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali
competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa. In questi casi copia dell'atto
è inviata senza indugio, a cura del dichiarante, all'autorità diplomatica o
consolare.
Matrimonio
celebrato all'estero
1. Il matrimonio all'estero, quando gli sposi sono
entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è
cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità diplomatica o
consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del
luogo. In quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli
interessati all'autorità diplomatica o consolare.
Trasmissione di
atti
1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai
fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al
cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del
comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria
residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o
trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente
all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del
padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli
sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando
ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile
provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito
dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta.
Casi di
intrascrivibilità
1. Gli atti formati all'estero non possono essere
trascritti se sono contrari all'ordine pubblico.
Trascrizioni
1. Su richiesta dei cittadini stranieri residenti
in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti
dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono
essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla
legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.
2. Possono altresì essere trascritti gli atti dei
matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o
consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in
materia con il Paese cui detta autorità appartiene.
3. L'ufficiale dello stato civile può rilasciare
copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati.
Certificazione
sostitutiva
1. L'autorità diplomatica o consolare che non è in
grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile
formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai
sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, una
certificazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire che verrà
trascritta presso i comuni italiani.
TITOLO V
Dei documenti
che si presentano all'ufficiale dello stato civile
Registrazione e
legalizzazione di atti
1. Le procure e gli altri documenti che si
presentano all'ufficiale dello stato civile, per comprovare stati, fatti o
qualità da riportare nei relativi atti, sono da lui registrati negli archivi di
cui all'articolo 10 indicando di seguito agli atti stessi la provenienza e
l'amministrazione pubblica o il pubblico ufficiale che li conserva o, qualora
ciò non sia possibile, registrandone tutti gli elementi essenziali.
2. Quando i documenti occorrenti per la formazione
dell'atto sono reperibili presso gli uffici di una pubblica amministrazione,
l'ufficiale dello stato civile è tenuto ad acquisirli direttamente. Altrimenti
essi sono sostituiti, salvo diversa disposizione di legge o del presente
regolamento, da autocertificazioni.
3. I documenti e gli atti dello stato civile
formati all'estero da autorità straniere devono essere legalizzati
dall'autorità diplomatica o consolare competente, se non è disposto
diversamente.
Traduzione del
contenuto di documenti
1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni
internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata
conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti
all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero.
TITOLO VI
Delle
registrazioni relative alla cittadinanza
Iscrizioni
1. Negli archivi di cui all'articolo 10 sono
iscritte dall'ufficiale dello stato civile le dichiarazioni relative alla
cittadinanza previste dalla legge.
2. Nelle dichiarazioni previste dal comma 1 il
dichiarante deve indicare gli elementi di fatto e, ove previsto dalle
disposizioni vigenti, deve produrre gli atti in base ai quali ritiene di
poterle rendere.
Atti
trascrivibili
1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si
trascrivono:
a) i decreti di concessione della cittadinanza
italiana e quelli che ne dispongono la perdita;
b) le comunicazioni del sindaco, del Ministero
dell'interno e dell'autorità diplomatica o consolare sull'esito degli
accertamenti e le attestazioni del sindaco e dell'autorità diplomatica o
consolare relative all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della
cittadinanza italiana;
c) i decreti di inibizione al riacquisto della
cittadinanza;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle opzioni
per la cittadinanza italiana di cui all'articolo 19 della legge 5 febbraio
1992, n. 91;
e) le sentenze che accertano l'acquisto, la perdita
o il riacquisto della cittadinanza italiana.
Giuramento
1. L'ufficiale dello stato civile non può
trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato
prestato il giuramento prescritto dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91.
2. Della prestazione del giuramento e del relativo
processo verbale è fatta menzione nell'atto di trascrizione del decreto di
concessione.
Attività
dell'ufficiale dello stato civile
1. Le dichiarazioni e la prestazione del
giuramento, di cui agli articoli 23 e 25, sono raccolte dall'ufficiale dello
stato civile del comune dove l'interessato ha o intende stabilire la propria
residenza ovvero, in caso di residenza all'estero, dall'autorità diplomatica o
consolare della circoscrizione di residenza. Quest'ultima autorità trasmette,
per la trascrizione, il decreto di concessione della cittadinanza all'ufficiale
dello stato civile del comune di residenza o di ultima residenza
dell'interessato o, in mancanza, del comune dove è iscritto o trascritto l'atto
di matrimonio ovvero del comune scelto dall'interessato medesimo, dando notizia
dell'avvenuto giuramento.
2. L'ufficiale dello stato civile che riceve copia
della dichiarazione e della comunicazione dell'esito dell'accertamento provvede
alla loro annotazione sull'atto di nascita dell'interessato ed ai conseguenti
adempimenti anagrafici.
Acquisto della
cittadinanza
1. L'acquisto della cittadinanza italiana ha
effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento,
ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 15 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, anche quando la trascrizione del decreto di concessione avviene in data
posteriore.
TITOLO VII
Delle
registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei
figli naturali
Iscrizioni e
trascrizioni
1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si
iscrivono:
a) le dichiarazioni di nascita rese direttamente
all'ufficiale dello stato civile;
b) gli atti di riconoscimento di filiazione
naturale ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254,
primo comma, del codice civile;
c) gli atti di assenso prestati ai sensi
dell'articolo 250, secondo comma, del codice civile, se successivi al
riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
d) gli atti di consenso prestati ai sensi
dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile, se anteriori al
riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
e) i processi verbali di cui all'articolo 38.
2. Nei medesimi archivi si trascrivono:
a) le dichiarazioni di nascita rese al direttore
sanitario dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
b) gli atti di nascita ricevuti all'estero;
c) gli atti e i processi verbali relativi a nascite
avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
d) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali
designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra;
e) le sentenze straniere e i provvedimenti
stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita;
f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e
cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;
g) i provvedimenti in materia di adozione.
3. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli
atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per
ordine del tribunale perché in precedenza omessi.
Atto di nascita
1. La dichiarazione di nascita è resa nei termini e
con le modalità di cui all'articolo 30.
2. Nell'atto di nascita sono indicati il luogo,
l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalità, la cittadinanza,
la residenza dei genitori legittimi nonché di quelli che rendono la
dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale e di quelli che hanno
espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del
bambino e il nome che gli viene dato ai sensi dell'articolo 35.
3. Se il parto è plurimo, se ne fa menzione in
ciascuno degli atti indicando l'ordine in cui le nascite sono seguite.
4. Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi
supplisce l'ufficiale dello stato civile.
5. Quando si tratta di bambini di cui non sono
conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed
il cognome.
6. L'ufficiale dello stato civile accerta la verità
della nascita attraverso l'attestazione o la dichiarazione sostitutiva di cui
all'articolo 30, commi 2 e 3.
7. Nell'atto di nascita si fa menzione del modo di
accertamento della nascita.
Dichiarazione
di nascita
1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei
genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da
altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della
madre di non essere nominata.
2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita,
la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile è corredata da una
attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera nonché
le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta
la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino.
3. Se la puerpera non è stata assistita da
personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire
l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci
giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o
in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o
della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la
dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio
naturale e, unitamente all'attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della
trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del
comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei
genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci
giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di
comunicazione telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione
inviata secondo la normativa in vigore.
5. La dichiarazione non può essere ricevuta dal
direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è
stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere
resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta
la nascita.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le
direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si
attengono alle modalità di coordinamento e di collegamento previste dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2.
7. I genitori, o uno di essi, se non intendono
avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro
dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in
cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di
loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.
In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta
nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso
il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma
3.
8. L'ufficiale dello stato civile che registra la
nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al
comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto.
Dichiarazione
tardiva
1. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci
giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In
tal caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva
dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al procuratore della Repubblica.
2. Nel caso in cui il dichiarante non produca la
documentazione di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, o non indichi le ragioni
del ritardo, la dichiarazione di nascita può essere ricevuta solo in forza di
decreto dato con il procedimento della rettificazione. A tale fine l'ufficiale
dello stato civile informa senza indugio il procuratore della Repubblica per il
promovimento del relativo giudizio.
Omessa
dichiarazione
1. L'ufficiale dello stato civile, quando viene a
conoscenza che la dichiarazione di nascita non è stata fatta neppure
tardivamente, ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del
promovimento del giudizio di rettificazione. Dopo che ne ha riferito al
procuratore della Repubblica, non può più ricevere la dichiarazione tardiva di
nascita, ma forma l'atto di nascita soltanto in base al relativo decreto.
Disposizioni
sul cognome
1. Il figlio legittimato ha il cognome del padre,
ma egli, se maggiore di età alla data della legittimazione, può scegliere,
entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome
portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad
esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato.
2. Uguale facoltà di scelta è concessa al figlio
maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a
seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva,
nonché al figlio naturale di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della
maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese
all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente
o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del
figlio medesimo.
Limiti
all'attribuzione del nome
1. è vietato imporre al bambino lo stesso nome del
padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome,
nomi ridicoli o vergognosi.
2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini
aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto
italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile,
anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del
nome.
3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori
non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine
naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie
particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.
4. Se il dichiarante intende dare al bambino un
nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle
indicazioni del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto,
e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la
dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà
immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento
del giudizio di rettificazione.
Nome
1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al
sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche
separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del
prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati
dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe.
Indicazioni sul
nome
1. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima
della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da
più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto
all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con
cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all'uso fattone, devono
essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e
nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.
2. La sottoscrizione della dichiarazione non è
soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L'istanza e la
copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via
telematica o a mezzo posta o via fax.
3. La dichiarazione medesima è annotata senza altre
formalità nell'atto di nascita ed è comunicata ai sensi dell'articolo 6 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
Casi
particolari
1. Quando al momento della dichiarazione di nascita
il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato
morto o è morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono essere
comprovate dal dichiarante con certificato medico.
2. L'ufficiale dello stato civile forma il solo
atto di nascita se il bambino è nato morto e fa ciò risultare nell'atto stesso;
egli forma anche quello di morte, se il bambino è morto posteriormente alla
nascita.
Ritrovamento di
minori abbandonati
1. Chiunque trova un bambino abbandonato deve
affidarlo ad un istituto o ad una casa di cura. Il direttore della struttura
che accoglie il bambino ne dà immediata comunicazione all'ufficiale dello stato
civile del comune dove è avvenuto il ritrovamento.
L'ufficiale dello stato civile iscrive negli
archivi di cui all'articolo 10 apposito processo verbale nel quale indica l'età
apparente ed il sesso del bambino, così come risultanti nella comunicazione a
lui pervenuta, ed impone un cognome ed un nome, informandone immediatamente il
giudice tutelare e il tribunale per i minorenni per l'espletamento delle
incombenze di rispettiva competenza..
Nascita in
viaggio marittimo o aereo
1. Se la nascita avviene durante un viaggio
marittimo, il relativo atto deve essere formato entro ventiquattro ore
dall'evento.
2. Si osservano le disposizioni degli articoli 203,
205, 207, 208, e 210 del codice della navigazione o, in caso si tratti di navi
militari, quelle del relativo regolamento per il servizio di bordo, in quanto
compatibili con il presente regolamento.
3. Se la nascita avviene durante un viaggio aereo,
si osservano le disposizioni degli articoli 835 e 836 del codice della
navigazione, in quanto compatibili con il presente regolamento.
Nascita in
viaggio per ferrovia
1. Se la nascita avviene durante un viaggio per
ferrovia, la dichiarazione deve essere fatta al responsabile del convoglio che
redige un processo verbale con le dichiarazioni prescritte per gli atti di
nascita e lo consegna al capo della stazione nella quale si effettua la prima
fermata del convoglio. Il capo della stazione lo trasmette all'ufficiale dello
stato civile del luogo, per la trascrizione.
Trascrizioni
1. Per la trascrizione degli atti e dei processi
verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo o aereo è
competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave
o dell'aeromobile . Se tale luogo si trova all'estero si applica l'articolo 15.
2. Di ogni documento trasmesso è fatta menzione
negli archivi di cui all'articolo 10.
Riconoscimento
di figli naturali
1. Chi intende riconoscere un figlio naturale
davanti all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al
riconoscimento ai sensi di legge. Se il riconoscimento è fatto con atto
distinto, posteriore alla nascita, e questa è avvenuta in altro comune,
l'ufficiale dello stato civile deve acquisire direttamente la relativa
documentazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
2. Per gli atti di riconoscimento che riguardano
figli incestuosi, deve essere prodotta copia del provvedimento di
autorizzazione al riconoscimento.
Annotazioni
1. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio
naturale, fatta a norma dell'articolo 254 del codice civile, è annotata
nell'atto di nascita.
2. Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori
del comune in cui l'atto è ricevuto, l'ufficiale dello stato civile trasmette
copia dell'atto di riconoscimento, ai fini dell'annotazione nell'atto di
nascita, all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata dichiarata la
nascita.
Riconoscimento
del nascituro
1. Il riconoscimento di un figlio nascituro può
essere fatto dal padre o contestualmente a quello della gestante o dopo il
riconoscimento di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi
dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile.
2. L'ufficiale dello stato civile che riceve una
dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia di ufficio a chi
la effettua copia di tale dichiarazione.
Altri casi di
riconoscimento
1. Il riconoscimento del figlio naturale che non ha
compiuto i sedici anni non può essere ricevuto dall'ufficiale dello stato
civile in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o
della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene luogo del consenso
mancante. Il consenso può essere manifestato, anteriormente al riconoscimento,
davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un
testamento, qualunque sia la forma di questo, oppure può essere manifestato
contestualmente al riconoscimento medesimo.
2. Se il figlio ha compiuto i sedici anni, il
riconoscimento è ricevuto dall'ufficiale dello stato civile ma non produce
effetto senza l'assenso di cui al secondo comma dell'articolo 250 del codice
civile e di ciò si fa menzione nell'atto di riconoscimento. Se l'assenso è
manifestato successivamente, di esso è fatta annotazione nell'atto di
riconoscimento iscritto.
3. In caso di riconoscimento contenuto in un
testamento, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riguardo al
momento in cui si chiede l'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita.
Adempimenti
d'ufficio
1. Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una
dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale deve, nei venti giorni
successivi, inviarne copia all'ufficiale dello stato civile competente per
l'annotazione.
2. Se la dichiarazione è contenuta in un
testamento, la copia deve essere trasmessa dal notaio entro venti giorni dalla
pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto, o dal passaggio
del testamento pubblico dal fascicolo a repertorio speciale degli atti di
ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi.
3. L'annotazione può essere chiesta all'ufficiale
dello stato civile da chiunque vi ha interesse.
4. Il giudice, nel caso previsto dall'articolo 268
del codice civile, può ordinare che sia sospesa l'annotazione del
riconoscimento impugnato. Può ordinare, altresì, che la domanda di impugnazione
sia annotata nell'atto di nascita, quando vi è stato già annotato il
riconoscimento.
5. Se la persona riconosciuta è sottoposta a
tutela, l'ufficiale dello stato civile deve dare notizia al giudice tutelare,
nel termine di dieci giorni, dell'avvenuta iscrizione o annotazione del
riconoscimento.
Adempimenti
particolari
1. In caso di riconoscimento di un figlio naturale,
già riconosciuto dall'altro genitore, l'ufficiale dello stato civile deve darne
notizia al genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento e che non ha
prestato il proprio consenso.
Impugnazioni
dell'atto di riconoscimento
1. La sentenza passata in giudicato che accoglie
l'impugnazione dell'atto di riconoscimento è comunicata, a cura del procuratore
della Repubblica, o è notificata, a cura degli interessati, all'ufficiale dello
stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita.
2. Nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora
questa sia stata annotata nell'atto di nascita, la sentenza è parimenti
comunicata o notificata all'ufficiale dello stato civile affinché annoti, di
seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto dell'impugnazione.
3. La dichiarazione giudiziale di paternità o
maternità naturale, dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del
procuratore della Repubblica, o è notificata dagli interessati, all'ufficiale
dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita.
Annotazioni
1. Negli atti di nascita si annotano:
a) i provvedimenti di adozione e di revoca;
b) i provvedimenti di revoca o di estinzione
dell'affiliazione;
c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della
tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;
d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del
curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di
inabilitazione;
e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione
e quelle di revoca;
f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali
risulta l'esistenza del matrimonio;
g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
h) i provvedimenti della corte di appello previsti
nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali
si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato
dinanzi ad un ministro di culto;
i) gli atti e i provvedimenti riguardanti
l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza
italiana;
j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte
presunta e quelle che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano
la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne
accertano la morte;
k) gli atti di riconoscimento di filiazione
naturale, in qualunque forma effettuati;
l) le domande di impugnazione del riconoscimento,
quando ne è ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto;
m) le sentenze che pronunciano la nullità o
l'annullamento dell'atto di riconoscimento; n) le legittimazioni per
susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che
accolgono le relative impugnazioni;
o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la
filiazione legittima;
p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o
la modifica del nome o del cognome relativi alla persona cui l'atto si
riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome
relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome,
salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso
della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto;
q) le sentenze relative al diritto di uso di uno
pseudonimo;
r)gli atti di morte;
s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano
l'atto già iscritto o trascritto nei registri.
2. All'annotazione della legittimazione per
susseguente matrimonio provvede l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto
alla celebrazione del matrimonio o all'annotazione dell'atto di riconoscimento,
quando questo è successivo al matrimonio, se ha notizia dell'esistenza di figli
legittimati per effetto di detto matrimonio e dell'avvenuto riconoscimento.
3. All'annotazione della legittimazione per
provvedimento del giudice, si provvede a richiesta del procuratore della
Repubblica o di chiunque vi abbia interesse.
4. Le annotazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono
essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.
TITOLO VIII
Della
celebrazione del matrimonio
CAPO I
Della richiesta
di pubblicazione
Richiesta
presentata da procuratore speciale
1. Se la richiesta della pubblicazione di
matrimonio è fatta da persona che, a termini dell'articolo 96 del codice civile
ne ha avuto dagli sposi speciale incarico, questo deve risultare nei modi
indicati nell'articolo 12, comma 7. Quando l'incarico è stato conferito a chi
esercita la potestà o la tutela, basta la semplice dichiarazione orale del
richiedente di avere ricevuto l'incarico.
Dichiarazioni
1. Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il
nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi;
il luogo di loro residenza, la loro libertà di stato; se tra gli sposi esiste
un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di
affiliazione, a termini dell'articolo 87 del codice civile; se gli sposi hanno
già contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova nelle
condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile.
2. L'ufficiale dello stato civile deve verificare
l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio
eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di
impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
Impedimenti
1. Quando a contrarre matrimonio osta un
impedimento per il quale è stata concessa autorizzazione, a termini delle
disposizioni del codice civile, uno degli sposi deve presentare copia del
relativo provvedimento.
2. Se si tratta di vedova o di donna nei cui
confronti è stato dichiarato l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del precedente matrimonio, l'ufficiale dello stato civile
deve accertare se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 89 del codice
civile.
Casi
particolari
1. Se gli sposi risiedono in comuni diversi,
l'ufficiale dello stato civile cui è stata chiesta la pubblicazione provvede a
richiederla anche all'ufficiale dello stato civile del comune in cui risiede
l'altro sposo.
2. Quando uno degli sposi ha la residenza
all'estero, l'ufficiale dello stato civile cui ne è fatta richiesta in Italia
fa eseguire la pubblicazione alla competente autorità diplomatica o consolare
nei modi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio1967, n. 200. Se invece la richiesta di pubblicazione viene
fatta alla competente autorità diplomatica o consolare, quest'ultima la
trasmette, in esenzione da ogni onere, all'ufficiale dello stato civile del
comune di residenza attuale in Italia di uno degli sposi.
3. Nel caso previsto nel comma 2, il capo
dell'ufficio diplomatico o consolare, una volta eseguita la pubblicazione, può
richiedere la celebrazione del matrimonio all'ufficiale dello stato civile del
comune, in Italia, nel quale gli sposi eventualmente intendano contrarre
matrimonio, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 109 del codice
civile.
4. Gli uffici cui è richiesta la pubblicazione sono
tenuti, quando questa è stata eseguita, a trasmettere senza indugio
all'autorità richiedente il certificato di eseguita pubblicazione
CAPO II
Della
pubblicazione
Attività
d'ufficio
1. Ricevuta la richiesta della pubblicazione,
l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identità
delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli sposi
o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita, la durata della
pubblicazione o se essa è stata abbreviata o dispensata. Provvede quindi,
all'affissione con atto separato sul quale annota l'eventuale riduzione dei
termini della pubblicazione.
2. Il processo verbale e l'atto affisso sono
inseriti negli archivi di cui all'articolo 10 con le modalità di cui
all'articolo 21, comma 1.
Spazi per le pubblicazioni
1. In ogni comune, presso la porta della casa
comunale, deve essere destinato uno spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni
di matrimonio. Sopra tale spazio deve essere scritta, in carattere ben
visibile, l'indicazione "Pubblicazioni di matrimonio".
2. L'autorità comunale provvede affinché sia
evitato che gli atti di pubblicazione esposti al pubblico siano dispersi o
comunque deteriorati.
3. L'atto di pubblicazione resta affisso presso la
porta della casa comunale almeno per otto giorni.
Registrazioni
1. I documenti che giustificano le enunciazioni
contenute nel processo verbale di richiesta della pubblicazione sono
registrati, celebrato il matrimonio, di seguito all'atto di matrimonio negli
archivi di cui all'articolo 10.
Celebrazione
del matrimonio
1. Trascorsi i tre giorni successivi alla
pubblicazione di cui all'articolo 99 del codice civile senza che sia stata
fatta alcuna opposizione, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione
del matrimonio.
2. Fra i documenti registrati di seguito all'atto
di matrimonio, l'ufficiale dello stato civile, che procede alla celebrazione o
che richiede per questa altro ufficiale, inserisce negli archivi di cui
all'articolo 10 anche i certificati attestanti che la pubblicazione è stata
eseguita e che non è stata notificata alcuna opposizione.
Omissione della
pubblicazione
1. Quando è stata autorizzata l'omissione della
pubblicazione, ai sensi dell'articolo 100, primo comma, del codice civile, gli
sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare
all'ufficiale dello stato civile il provvedimento di autorizzazione previsto
dall'articolo 52, comma 1, e rendere la dichiarazione di cui all'articolo 51,
comma 1.
CAPO III
Delle
opposizioni
Opposizione del
pubblico ministero e di altri soggetti legittimati
1. L'ufficiale dello stato civile, se conosce che
osta al matrimonio un impedimento che non è stato dichiarato, deve
immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinché questi possa
proporre opposizione al matrimonio.
2. L'atto di opposizione deve essere proposto con
ricorso al presidente del tribunale del luogo dove è stata eseguita la
pubblicazione che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al
collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di
presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al
procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro
il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, ai nubendi e
all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere
celebrato o a quello che ha rilasciato l'autorizzazione o il nulla osta per la
celebrazione del matrimonio davanti a un ministro di culto.
3. Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti
senza particolari formalità gli elementi del caso, decide con decreto motivato
avente efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.
4. Se l'opposizione è stata proposta da chi ne ha
facoltà, per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale può, con
proprio decreto, ove ne sussista la opportunità, sospendere la celebrazione del
matrimonio sino a che sia stata rimossa la opposizione.
Termine per
l'opposizione
1. L'opposizione al matrimonio può essere sempre
proposta prima che questo è celebrato, anche se è trascorso il termine durante
il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso.
Comunicazione dell'opposizione
1. Nel caso di matrimonio da celebrare davanti a
ministro di culto diverso da quello cattolico, l'ufficiale dello stato civile
che riceve la notizia di una opposizione, dopo aver rilasciato l'autorizzazione
o il nulla osta previsti dalla legge, ne dà immediata notizia al ministro
medesimo.
2. Se il matrimonio è stato celebrato nonostante
l'opposizione, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione del
relativo atto fino a che non sia definito il procedimento di opposizione.
Annotazione
dell'opposizione
1. Nel processo verbale di richiesta della
pubblicazione deve essere annotato l'atto di opposizione.
2. Nello stesso verbale si deve altresì annotare il
decreto che rigetta od accoglie l'opposizione o il provvedimento di estinzione
del giudizio.
CAPO IV
Della
registrazione relativa agli atti di matrimonio
Iscrizioni e
trascrizioni
1. Negli archivi di cui all'articolo 10,
l'ufficiale dello stato civile iscrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui;
b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla
casa comunale a norma dell'articolo 110 del codice civile;
c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di
imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 del
codice civile;
d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta,
ai sensi dell'articolo 109 del codice civile;
e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
f) gli atti del matrimoni ai quali, per la
particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite;
g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati
manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'articolo 157 del codice
civile.
2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato
civile trascrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso
comune davanti ai ministri di culto;
b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi
dell'articolo 109 del codice civile, trasmessi all'ufficiale dello stato civile
dei comuni di residenza degli sposi;
c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;
d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi
all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini
stranieri quando esistono convenzioni in materia;
e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni
celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma
degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione;
f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del
matrimonio;
g) le sentenze e gli altri atti con cui si
pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti
civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di
matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;
h) le sentenze della corte di appello previste
dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n.847, e dall'articolo 8, comma 2,
dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede
ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n.121.
3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del
comma 2 devono essere trascritti per intero.
Contenuto
dell'atto di matrimonio
1. L'atto di matrimonio deve specificamente
indicare:
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di
nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il
luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;
b) la data della eseguita pubblicazione o il
decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all'articolo 101
del codice civile;
c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno
degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 101 del codice
civile;
d) la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi
degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile;
e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere
rispettivamente in marito e in moglie;
f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei
casi previsti dagli articoli 101 e 110 del codice civile, ed il motivo del
trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo;
g) la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato
civile che gli sposi sono uniti in matrimonio.
2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del
matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la dichiarazione
è inserita nell'atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di
scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile
ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge
31 maggio 1995, n. 218.
Imminente
pericolo di vita
1. Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di
vita di uno degli sposi, è celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, si
osservano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 204, 205, 207, 208,
210 e 834 del codice della navigazione.
2. Per la trascrizione degli atti o dei processi
verbali relativi a matrimoni celebrati nelle ipotesi previste nel comma 1 è
competente l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi,
al quale la capitaneria di porto o il comandante dell'aeroporto, se l'approdo o
l'atterraggio avviene in Italia, o l'autorità diplomatica o consolare, se
l'approdo o l'atterraggio avviene all'estero, trasmette copia dei relativi atti
consegnati dal comandante della nave o dell'aereo.
Art. 66 (note)
Casi
particolari
1. Nella ipotesi in cui lo sposo non conosce la
lingua italiana nonché in quelle in cui è sordo, muto, o comunque impedito a
comunicare, l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o con
l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere allo
sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della
dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'ufficiale dello
stato civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati per la celebrazione del
matrimonio
Art. 67 (note)
Matrimonio
celebrato da altro ufficiale
1. L'ufficiale dello stato civile che, valendosi
della facoltà concessa dall'articolo 109 del codice civile, richiede un altro
ufficiale per la celebrazione del matrimonio, deve esprimere nella richiesta il
motivo di necessità o di convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta
stessa.
2. I documenti sono tenuti dall'ufficiale
richiedente per essere poi inseriti negli archivi di cui all'articolo 10, con
le modalità di cui all'articolo 21, comma 1.
Comunicazioni
1. L'ufficiale dello stato civile che ha celebrato
il matrimonio deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile
dei comuni di nascita degli sposi ai fini dell'annotazione sugli atti di
nascita.
2. Se il matrimonio è stato celebrato per
delegazione, l'avviso è dato dall'ufficiale dello stato civile delegante, dopo
aver ricevuto la copia dell'atto di matrimonio da quello delegato.
3. Uguale avviso deve essere dato:
a) dall'ufficiale dello stato civile che ha
trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro di
culto;
b) dall'ufficiale dello stato civile che ha
trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato all'estero ovvero una
sentenza dalla quale risulta la esistenza, la nullità, lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili di un matrimonio.
4.L'ufficiale dello stato civile del comune che ha
ricevuto l'avviso provvede per le relative annotazioni.
Annotazioni
1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione:
a) della trasmissione al ministro di culto della
comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio da lui
celebrato;
b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative
modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del
codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui
all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai
loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31
maggio 1995, n. 218;
c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce;
d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano
efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del
matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia
dell'autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che
pronunciano la separazione personale dei coniugi o l'omologazione di quella
consensuale;
e) delle sentenze con le quali si pronuncia
l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio;
f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi
separati manifestano la loro riconciliazione;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di
morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello
sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento
o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di
revoca relativi ad uno degli sposi;
i) dei provvedimenti di rettificazione.
Fascia
tricolore
1. L'ufficiale dello stato civile, nel celebrare il
matrimonio, deve indossare la fascia tricolore di cui all'articolo 50, comma
12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, da portarsi a tracolla.
TITOLO IX
Delle
registrazioni degli atti di morte
Iscrizioni e
trascrizioni
1. Negli archivi di cui all'articolo 10, si
iscrivono:
a) le dichiarazioni di morte che sono fatte
direttamente all'ufficiale dello stato civile;
b) gli atti di morte che l'ufficiale dello stato
civile forma in seguito ad avviso, notizia e denuncia avuti da ospedali, da
case di cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro
stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria;
c) gli atti di morte ai quali, per la particolarità
del caso, non si adattano le formule predisposte;
d) gli atti formati ai sensi degli articoli 75 e
78.
2. Nei medesimi archivi si trascrivono:
a) gli atti di morte ricevuti dall'estero;
b) gli atti e i processi verbali relativi a morti
avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
c) gli atti di morte, compilati dagli ufficiali
designati nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra..
Dichiarazione
di morte
1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le
ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove
questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il
cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o
da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza,
da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o
di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o
chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della
morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con
le indicazioni stabilite nell'articolo 73
Atto di morte
1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il
giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di
nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del
coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il
cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se
taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia
riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione
nell'atto.
2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta
in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali
circostanze.
Inumazione,
tumulazione e cremazione
1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione
di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato
civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare
l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i
casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della
morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato
sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel
quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da
reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui
all'articolo 10.
3. In caso di cremazione si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
Inumazioni,
tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione
1. Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato o
tumulato senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, o è stato
cremato senza l'autorizzazione del sindaco, ne deve riferire immediatamente al
procuratore della Repubblica; questi, a sua volta, dà immediata comunicazione
del fatto all'ufficiale dello stato civile se non è stato costui a
riferirgliene. Se l'atto di morte non è stato già formato, l'ufficiale dello
stato civile lo redige esclusivamente in conformità agli elementi contenuti nel
decreto del tribunale dato con il procedimento di rettificazione, su istanza di
persona interessata o del procuratore della Repubblica. Il decreto deve essere
menzionato nell'atto e inserito negli archivi di cui all'articolo 10.
Denuncia di
ipotesi di reato
1. L'ufficiale dello stato civile che,
nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione alla inumazione
o alla tumulazione, o il sindaco che, ai fini dell'autorizzazione alla
cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia
comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della
Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il
cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova..
Accertamenti
legali
1. Quando risultano segni o indizi di morte
violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può
inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o
l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il
processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla
morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il
luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.
2. Il magistrato o l'ufficiale di polizia
giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo
dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere
è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte.
Irreperibilità
o irriconoscibilità di cadavere
1. Nel caso di morte di una o più persone senza che
sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della
Repubblica redige processo verbale dell'accaduto.
2. L'atto di morte viene formato con la procedura
di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale.
3. La relativa azione è promossa dal procuratore
della Repubblica.
Morte in
viaggio marittimo o aereo
1. Se la morte avviene durante un viaggio
marittimo, si osservano le disposizioni degli articoli 203 e 212 del codice
della navigazione o, in caso si tratti di navi militari, quelle del relativo
regolamento per il servizio di bordo, in quanto compatibili con il presente
regolamento.
2. Se la morte avviene durante un viaggio aereo, si
osservano le disposizioni degli articoli 835 e 838 del codice della
navigazione, in quanto compatibili con il presente regolamento.
3. Per la trascrizione degli atti e dei processi
verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio marittimo o aereo, è
competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave
o dell'aeromobile o, in caso di naufragio della nave o di perdita
dell'aeromobile, del luogo in cui vengono formati i processi verbali di
scomparsa; se tale luogo si trova in Paese estero, le autorità diplomatiche o
consolari devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile competente, ai
sensi dell'articolo 17, copia degli atti formati o acquisiti.
4. L'estratto delle annotazioni fatte nel giornale
generale e di contabilità di cui agli articoli 205, secondo comma, e 207 del
codice della navigazione, e ogni altro documento trasmesso, sono annotati negli
archivi di cui all'articolo 10.
Morte in
viaggio per ferrovia
1. Se la morte avviene durante un viaggio
ferroviario, il capo del convoglio redige un processo verbale con le
dichiarazioni stabilite nel presente TITOLO e lo consegna al capo della
stazione nella quale si effettua la prima fermata del convoglio; il capo della
stazione lo trasmette all'ufficiale dello stato civile del luogo, competente
per la sua trascrizione.
Annotazioni
1. L'ufficiale dello stato civile che registra
l'atto di morte, lo annota su quello di nascita del defunto. Se la nascita è
avvenuta in altro comune o il defunto risiedeva altrove al momento della morte,
egli deve dare prontamente comunicazione della morte agli ufficiali dello stato
civile del luogo di nascita e di quello di residenza del defunto, che devono
provvedere rispettivamente all'annotazione o alla trascrizione del relativo
atto.
2. Negli atti di morte si annotano i decreti di rettificazione
ad essi relativi e l'intervenuto riconoscimento o la legittimazione del
defunto, ai sensi degli articoli 255 e 282 del codice civile, nonché le
sentenze che, ai sensi dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la
esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne
accertano la morte.
Comunicazione
al giudice tutelare
1. L'ufficiale dello stato civile che ha formato o
trascritto l'atto di morte, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, deve
dare notizia al giudice tutelare della morte di persona che ha lasciato figli
in età minore, ai sensi dell'articolo 345, primo comma, del codice civile.
Morte dello
straniero
1. Nel caso di morte di cittadino straniero nello
Stato, l'ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia dell'atto
di morte al Ministero degli affari esteri per la trasmissione all'autorità
diplomatica o consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino..
TITOLO X
Dei cambiamenti
e delle modificazioni del nome e del cognome
Cambiamento del
cognome
1. Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere
al proprio un altro cognome deve farne richiesta al Ministero dell'interno
esponendo le ragioni della domanda..
Presentazione
della richiesta
1. La richiesta è presentata al prefetto della
provincia in cui il richiedente ha la sua residenza.
2. Il prefetto assume sollecitamente informazioni
sulla domanda e la spedisce al Ministero dell'interno con il parere e con tutti
i documenti necessari..
Affissioni
1. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere
presa in considerazione, il richiedente è autorizzato a fare affiggere all'albo
pretorio del comune di nascita e del comune di sua residenza attuale un avviso
contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni
trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in
calce all'avviso.
2. Con il decreto con cui si autorizza la
pubblicazione, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate
persone il sunto della domanda..
Opposizione
1. Chiunque crede di avervi interesse può fare
opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data
dell'ultima affissione o notificazione.
2. L'opposizione si propone con atto notificato al
Ministro dell'interno.
Decreto di
concessione del Ministro
1. Il richiedente, al fine della emanazione del
decreto di concessione, trascorso il termine di cui all'articolo 87, comma 1,
senza che sia stata fatta opposizione, presenta alla prefettura competente per
il successivo inoltro al Ministero:
a) un esemplare dell'avviso con la relazione che
attesta la eseguita affissione e la sua durata;
b) la prova delle eseguite notificazioni quando
queste sono state prescritte.
2. Il Ministro, accertata la regolarità delle
affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con
decreto.
3. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è
stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli
opponenti.
Modificazioni
del nome o del cognome
1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni,
chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero
vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine
naturale, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza
o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile
dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
2. Nella domanda si deve indicare la modificazione
che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si
intende assumere.
3. In nessun caso può essere richiesta
l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in
errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o
particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del
richiedente o nel luogo di sua residenza.
Affissione
1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda,
se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo
decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita
e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto
della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e
deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso.
Opposizione
1. Chiunque ne ha interesse può fare opposizione
alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione.
L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.
Decreto di
concessione del prefetto
1. Trascorso il termine di cui all'articolo 87,
comma 1, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la
relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata.
2. Il prefetto, accertata la regolarità delle
affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con
decreto.
Esenzione
fiscale
1. In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi
perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale, le domande e
i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i
documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa.
Annotazioni ed
altre formalità
1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la
modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli
interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del
medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.
L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il
matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del
cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della
nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
2. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino
all'adempimento delle formalità indicate nel comma 1.
3. Per i membri di una stessa famiglia si può
provvedere con unico decreto.
TITOLO XI
Delle procedure
giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle
correzioni
Ricorso
1. Chi intende promuovere la rettificazione di un
atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o
la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente
registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di
ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione,
una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui
circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato
l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito
l'adempimento.
2. Il procuratore della Repubblica può in ogni
tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1.
3. L'interessato può comunque richiedere il
riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente
attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua
identità personale.
Procedimento
1. Il tribunale può, senza particolari formalità,
assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione
dell'ufficiale dello stato civile.
2. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire
il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il
parere del giudice tutelare.
3. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di
consiglio con decreto motivato.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile nonché, per quanto riguarda i
soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l'articolo
455 del codice civile.
Atti
dell'autorità diplomatica e consolare
1. Le disposizioni di cui agli articoli 95 e 96 si
applicano, altresì, per gli atti di competenza dell'autorità diplomatica o
consolare. è competente in tal caso il tribunale nel cui circondario è
registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto da rettificarsi.
Correzioni
1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su
istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di
scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione
dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del
luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati.
2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le
stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione,
un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero da genitori
legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano
riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del
codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso
spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato
nell'annotazione.
3. Avverso la correzione, il procuratore della
Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal
ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide
in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.
Correzioni
dell'autorità diplomatica o consolare
1. Alla correzione degli errori materiali di
scrittura in cui sia incorsa l'autorità diplomatica o consolare, provvede
l'autorità medesima secondo le modalità di cui all'articolo 98.
2. Il ricorso in opposizione avverso la correzione
operata dall'autorità diplomatica o consolare si propone al tribunale nel cui
circondario si trova l'ufficio dello stato civile in cui è stato registrato o
avrebbe dovuto essere registrato l'atto.
Competenza
1. I tribunali della Repubblica sono competenti a
disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche
per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in
Italia, ed a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti
nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero
dovuti registrare in Italia, nei casi in cui non sia utilizzabile la procedura
di cui all'articolo 20. La competenza spetta al tribunale nel cui circondario
si sarebbe dovuto registrare l'atto ovvero al tribunale per i minorenni che ha
pronunciato sull'adozione di minore straniero.
Trasmissione di
atti
1. Il cancelliere trasmette di ufficio, per
l'esecuzione, all'ufficiale dello stato civile copia dei decreti emessi a norma
degli articoli 96, comma 3, e 98, comma 3. Altrimenti gli atti suddetti sono
acquisiti dall'ufficiale dello stato civile su richiesta anche verbale di
chiunque vi ha interesse.
TITOLO XII
Delle
annotazioni
Procedure di
annotazione
1. Le annotazioni disposte per legge od ordinate
dall'autorità giudiziaria si eseguono per l'atto al quale si riferiscono,
registrato negli archivi di cui all'articolo 10, direttamente e senza altra
formalità dall'ufficiale dello stato civile di ufficio o su istanza di parte.
2. Le annotazioni che sono eseguite in base ad atti
o provvedimenti dei quali è anche prescritta la registrazione negli archivi di
cui all'articolo 10 devono essere precedute dalla detta registrazione.
3. In ogni caso nelle annotazioni occorre indicare,
per la registrazione negli archivi di cui all'articolo 10, l'atto o il
provvedimento in base al quale esse sono eseguite.
4. Le annotazioni sono datate e sottoscritte
dall'ufficiale dello stato civile.
5. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti vanno
riportate su quelli trascritti a cura dell'ufficiale dello stato civile che le
ha eseguite. In caso di più trascrizioni, l'annotazione si effettua soltanto
sull'ultimo atto trascritto.
Forma delle
annotazioni
1. Le annotazioni sugli atti contenuti negli
archivi di cui all'articolo 10, devono risultare di seguito all'atto cui si
riferiscono e di cui costituiscono parte integrante.
TITOLO XIII
Delle
verificazioni
Verifiche
ordinarie e straordinarie
1. Il prefetto, o chi da lui delegato, si deve
recare almeno una volta ogni anno negli uffici dello stato civile compresi
nella propria provincia per verificare se gli archivi sono tenuti con
regolarità e con precisione.
2. Può procedersi in ogni tempo a verificazione
straordinaria disposta di ufficio.
Verbale di
verificazione
1. Chi ha effettuato la verificazione redige
processo verbale nel quale sono indicati il giorno in cui ha avuto luogo la
verificazione, il numero degli atti esistenti e verificati e le osservazioni
fatte.
TITOLO XIV
Degli estratti
degli atti dello stato civile e dei relativi certificati
Estratti per
riassunto
1. Gli estratti degli atti dello stato civile sono
rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso
e nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni o
apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo
dell'atto, l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle
rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti
dell'atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o
correzioni medesime.
Estratti per
copia integrale
1. Gli estratti degli atti dello stato civile
possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale
soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il
rilascio non è vietato dalla legge.
2. L'estratto per copia integrale deve contenere:
a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi
negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto
originale;
c) l'attestazione, da parte di chi rilascia
l'estratto, che la copia è conforme all'originale.
Contenuto
1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve
contenere:
a) l'indicazione di estratto per riassunto o per
copia integrale;
b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato
civile o del funzionario delegato;
c) il bollo dell'ufficio.
2. I certificati di stato civile devono contenere
le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si
riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere
desunti anche dagli atti anagrafici.
3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge
31 ottobre 1955, n.1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
maggio 1957, n.432.
TITOLO XV
Disposizioni
transitorie e finali
Entrata in
vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore novanta
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, salvo la disposizione di cui al comma 3, che entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Tutte le disposizioni del presente regolamento
concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi
di cui all'articolo 10, nonché la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9,
hanno efficacia dalla data che sarà stabilita dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29,
32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9
luglio 1939, n. 1238, nonché le disposizioni del decreto del Ministro di grazia
e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22
novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad
autorità giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podestà si
intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero
dell'interno ed al sindaco.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento,
sono stabilite le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei
registri nella fase transitoria antecedente alla entrata in funzione degli
archivi informatici di cui all'articolo 10.
Abrogazioni e
modifiche
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del
presente regolamento, è abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
2. Quando in leggi, regolamenti o altri atti
normativi sono richiamate disposizioni dell'ordinamento dello stato civile di
cui al regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, il richiamo si intende effettuato
alle corrispondenti norme del presente regolamento.
3. Sono abrogati: il secondo comma dell'articolo
93, il secondo e il terzo comma dell'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 97,
l'ultimo comma dell'articolo 100, il secondo comma dell'articolo 103, il primo
comma dell'articolo 104, il secondo comma dell'articolo 115, l'articolo 454,
del codice civile.
4. All'articolo 1 della legge 14 aprile 1982,
n.164, sono soppresse le parole "di cui all'articolo 454 del codice
civile" e "anche".
5. Sono abrogati: il secondo periodo dell'articolo
8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n.
572, e l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
6. All'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5, le parole "all'ufficiale dello
stato civile individuato ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, del regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238," sono sostituite dalle seguenti:
"all'ufficiale dello stato civile competente";
b) il comma 6 è abrogato;
c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo:
"Le attestazioni per i minori residenti all'estero, di cui all'articolo 14
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, vengono emesse dall'autorità diplomatica o
consolare sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche anche
straniere, e di quanto disposto dall'articolo 12 del presente regolamento;
l'autorità diplomatica o consolare le trasmette all'ufficiale dello stato
civile competente per l'annotazione sull'atto di nascita.".
7. è abrogato il secondo comma dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. I numeri da 1 a
5 dell'articolo 69, primo comma, del medesimo decreto sono abrogati a far data
dalla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'articolo 10.
8. Nel terzo comma dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono soppresse le parole
"e professione".
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato,
sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è
stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 2, comma 12, della legge
15 maggio 1997, n. 127, vedasi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 87 della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il
capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- Si riporta il testo dell'art.
2, commi 12 e 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo):
"12. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore: della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9
luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello
stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali
che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima
amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli
adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti
degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello
stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi
uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima
attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli
la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso,
ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre
in essere le procedure stesse.
"13. Sullo schema di regolamento di cui al
comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla
data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza
del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale".
- Il regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238, reca: "Ordinamento dello stato civile".
- Si riporta il testo dell'art.
9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materia ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali):
"3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie
regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.".
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 5
febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza):
"Art. 10 - 1. Il decreto di concessione della
cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro
sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla
Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato".
- Si riporta il testo degli articoli da 449 a 453
del codice civile:
"Art. 449 (Registri dello stato civile). - I
registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità alle norme
contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.
Art.450 (Pubblicità dei registri dello stato
civile). - I registri dello stato civile sono pubblici.
Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare
gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni
dalla legge prescritte.
Essi devono altresì compiere negli atti affidati
alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
Art. 451 (Forza probatoria degli atti). - Gli atti
dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale
pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a
prova contraria.
Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun
valore.
Art. 452 (Mancanza, distruzione o smarrimento di
registri). - Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o
smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la
registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data
con ogni mezzo.
In caso di mancanza, di distruzione totale o
parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente,
questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.
Art. 453 (Annotazioni). - Nessuna annotazione può
essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per
legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca:
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali".
Il titolo della legge n. 675/1996 è riportato nella
precedente nota.
- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni
e sui poteri consolari):
"Art. 49 (Certificati, legalizzazioni,
vidimazioni). - L'autorità consolare:
rilascia certificati di esistenza in vita a
cittadini;
li rilascia anche a non cittadini quando debbano
farne uso in Italia;
rilascia e vidima certificati di origine delle
merci ed ogni altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane o
dalle convenzioni internazionali;
rilascia copia autentica degli atti da essa
ricevuti o presso di essa depositati;
legalizza gli atti rilasciati o autenticati dalle
autorità locali previa, ove possibile, legalizzazione delle competenti autorità
locali, e quelli rilasciati o autenticati dalle autorità italiane previo
accertamento che l'atto è stato legalizzato ai sensi dell'art. 11 secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
può rilasciare attestazioni concernenti leggi e
consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza; può rilasciare
certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio
delle proprie funzioni;
può rilasciare e certificare traduzioni di atti
dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa.".
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 5
febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza):
"Art. 19 - 1. Restano salve le disposizioni
della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato
civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza
italiana, effettuate ai sensi dell'art. 19 del Trattato di pace tra le potenze
alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.".
Per il testo dell'art. 10 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, verifica la nota all'art. 1.
Per il testo dell'art. 10 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, vedi la nota all'art. 1; si riporta il testo dell'art. 15 della
medesima legge;
"Art. 15 - 1. L'acquisto o il riacquisto della
cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, dal
giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità
richieste.".
- Si riporta il testo degli articoli 250 e 254 del
codice civile:
"Art. 250 (Riconoscimento). - Il figlio
naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre e
dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del
concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto
separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i
sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i
sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia
già effettuato il riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato ove il
riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su
ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore
in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del
pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di
accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori
che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
Art. 254 (Forma del riconoscimento). - Il
riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una
apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad
un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento,
qualunque sia la forma di questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale
presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa
dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento,
anche se la legittimazione non abbia luogo".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente):
"Art. 6. Gli ufficiali di stato civile devono
comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni
all'ufficio d'anagrafe del comune di residenza delle persone cui gli atti o le
annotazioni si riferiscono.".
- Si riporta il testo degli articoli 203, 205, 207,
208, 210, 835 e 836 del codice della navigazione:
"Art. 203 (Funzioni di ufficiale dello stato
civile). - Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita
le funzioni di ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni
sull'ordinamento dello stato civile.
Le stesse funzioni il comandante esercita anche
quando la nave trovasi ancorata in un porto, se sia impossibile promuovere
l'intervento della competente autorità nella Repubblica, o di quella consolare
all'estero.
Art. 205 (Atti di stato civile compilati a bordo).
- Gli alti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti
sul ruolo di equipaggio.
Delle circostanze che hanno dato luogo alla
compilazione degli atti, nonché dell'avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo
di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di
contabilità.
Art. 207 (Consegna degli atti all'autorità
marittima o consolare). - Copia degli atti di stato civile e dei processi
verbali di scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della
nave consegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al comandante
del porto o all'autorità consolare unitamente ad un estratto, del pari in
duplice esemplare, delle relative annotazioni nel giornale generale.
Art. 208 (Attribuzioni delle autorità marittime e
consolari). Quando si tratti di nave non provvista del ruolo di equipaggio e
del giornale generale, dei fatti che danno luogo alla compilazione degli atti
di stato civile e dei processi verbali di scomparizione, il comandante deve
fare dichiarazione nel primo porto di approdo al comandante del porto o
all'autorità consolare.
Le autorità predette raccolgono con processo
verbale la dichiarazione del comandante e quella dei testimoni, inserendo nel
verbale medesimo le enunciazioni prescritte per la compilazione degli atti di
stato civile ovvero indicando le circostanze della scomparizione a norma
dell'art. 206.
Analogamente procedono le autorità marittime e
consolari quando all'approdo di una nave rilevino l'omessa compilazione degli
atti predetti, facendo constare in tal caso nel processo verbale i motivi della
omissione.
Art. 210 (Trasmissione degli atti alle autorità
competenti). - Le autorità marittime o consolari trasmettono alle autorità,
competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, un
esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del
giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore della
Repubblica un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei
relativi estratti del giornale generale.
Analogamente trasmettono alle predette autorità
copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti.
Art. 835 (Nascite, morti e scomparizioni da bordo).
- Delle nascite e delle morti avvenute a bordo nonché della scomparizione da
bordo di persone, delle quali non sia stato possibile ricuperare il cadavere,
il comandante dell'aeromobile deve prendere nota sul giornale di bordo e fare
dichiarazione nel primo aeroporto di approdo al direttore dell'aeroporto o
all'autorità consolare.
Le autorità predette raccolgono con processo
verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando le
enunciazioni prescritte per la compilazione dei relativi atti di stato civile,
o le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate.
Art. 836 (Trasmissione degli alti alle autorità
competenti). - L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di
matrimonio e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e
delle morti alle autorità competenti a norma delle disposizioni
sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore della Repubblica, trasmette
copia dei processi verbali di scomparizione.".
- Per il testo dell'art. 254 del codice civile,
vedi la nota all'art. 28.
- Per il testo dell'art. 250 del codice civile,
vedi la nota all'art. 28.
- Per il testo dell'art. 250 del codice civile,
vedi la nota all'art. 28.
- Si riporta il testo dell'art. 268 del codice
civile; "Art. 268 (Provvedimenti in pendenza del giudizio). - Quando è
impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i
provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 27
maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11
febbraio 1929 fra la S. Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio).
"Art. 17. La sentenza del tribunale
ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, o il provvedimento, col
quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, dopo che sia
intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveda dall'art.
34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono
presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui
appartiene il comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del
matrimonio.
La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in
camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa
dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto
nel registro dello stato civile e ne ordina la annotazione a margine dell'atto
di matrimonio.".
- Si riporta il testo dell'art. 67 del codice civile:
"Art. 67 (Dichiarazione di esistenza o
accertamento della morte) - La dichiarazione di esistenza della persona di cui
è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono
essere sempre fatti su richiesta del pubblico ministero o di qualunque
interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio
in cui fu dichiarata la morte presunta.".
- Si riporta il testo dell'art. 96 del codice
civile:
"Art. 96 (Richiesta della pubblicazione). - La
richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che
ne ha da essi ricevuto speciale incarico.".
- Si riporta il testo degli articoli 85, 87 e 88
del codice civile:
"Art. 85 (Interdizione per infermità di
mente). - Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.
Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa,
il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del
matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza
che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.
Art. 87 (Parentela, affinità, adozione e
affiliazione). - Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta,
legittimi o naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o
uterini:
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta il divieto sussiste
anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o
sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo
grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante,
l'adottante e il coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti ai numeri 6), 7), 8) e 9) sono
applicabili all'affiliazione.
I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano
anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con
decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può
autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si
tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere
accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un
matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al
pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto,
quinto e sesto dell'art. 84.
Art. 88 (Delitto) Non possono contrarre matrimonio
tra loro persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o
tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero
fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a
quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
- Si riporta l'art. 89 del codice civile:
"Art. 89. (Divieto temporaneo di nuove nozze).
- Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento,
dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati
pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1o
dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato
nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando
è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza
passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento
giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e
sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è
terminata".
- Si riporta il testo dell'articolo 11, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200
(Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari): "Le pubblicazioni di
matrimonio nell'ufficio consolare hanno luogo mediante affissione nell'albo
consolare di un atto contenente nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza e professione dei nubendi".
- Si riporta il testo dell'art. 109 del codice
civile:
"Art. 109. (Celebrazione in un comune
diverso). - Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in
un comune diverso da quello indicato nell'articolo 106, l'ufficiale dello stato
civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 99,
richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve
celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione
e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio,
l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la trascrizione,
copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta".
- Si riporta il testo dell'art. 99 del codice
civile:
"Art. 99 (Termine per la celebrazione del
matrimonio). - Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno
dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta
giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta".
- Si riporta il testo dell'art. 100, primo comma,
del codice civile:
"Art. 100 (Riduzione del termine e omissione
della pubblicazione). - Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto
non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero,
può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso
la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione".
- Per il testo dell'art. 109 del codice civile,
vedi la nota all'art. 53.
Si riporta il testo degli articoli 101, 110 e 157
del codice civile:
"Art. 101 (Matrimonio in imminente pericolo di
vita). - Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale
dello stato Civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio
senza pubblicazioni e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto,
purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti noti
suscettibili di dispensa.
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto
di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.
Art. 110 (Celebrazioni fuori della casa comunale).
- Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato
all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa
comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova
lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla
celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107.
Art. 157 (Cessazione degli effetti della
separazione). - I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti
della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del
giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che
sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente
soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la
riconciliazione".
- Per il testo dell'articolo 208 del codice della
navigazione, vedi le note all'articolo 39; si riporta il testo degli articoli
204 e 834 del citato codice:
"Art. 204 (Matrimonio in imminente pericolo di
vita). - Il comandante della nave marittima può procedere alla celebrazione del
matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile.
Art. 834 (Matrimonio in imminente pericolo di
vita). - Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento
della competente autorità nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il
comandante dell'aeromobile può procedere alla celebrazione del matrimonio nel
caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile.
L'atto di matrimonio, compilato dal comandante,
deve essere annotato sul giornale di rotta e consegnato nell'aeroporto di primo
approdo al direttore dell'aeroporto o all'autorità consolare, insieme con un
estratto del giornale di bordo".
- Per il testo dell'art. 17 della legge n. 847/1929
vedi la nota all'art. 49.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2,
dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede
ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121:
"2. Le sentenze di nullità di matrimonio
pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di
esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda
delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con
sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice
competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità
del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali
ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere
in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento
italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste
dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze
straniere.
La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a
rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici
provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato
nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla
materia".
Per il testo degli articoli 101 e 110 del codice
civile, vedi le note all'art. 63.
- Si riporta il testo degli articoli 143, 144 e 147
del codice civile:
"Art. 143 (Diritti e doveri reciproci dei
coniugi). - Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi
diritti e assumono i medesimi doveri.
Dai matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla
fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse
della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in
relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale
o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 144 (Indirizzo della vita familiare e
residenza della famiglia). - I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della
vita famigliare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di
entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare
l'indirizzo concordato.
Art. 147 (Doveri verso i figli). - Il matrimonio
impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la
prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli".
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 1,
della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato):
"1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono
regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono
tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati
dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale
almeno uno di essi risiede".
- Per il testo degli articoli 204, 205, 207, 208,
210 e 834 del codice della navigazione, vedi le note agli articoli 39 e 63.
- Per il testo degli articoli 143, 144 e 147 del
codice civile, vedi le note all'art. 64.
- Per il testo dell'art. 109 del codice civile,
vedi le note all'art. 63.
- Si riporta il testo degli articoli 163 e 193 del
codice civile:
"Art. 163 (Modifica delle convenzioni). - Le
modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio,
non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le
persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.
Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con
atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se
le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva
l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le
persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro
eredi.
Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione
hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine
all'atto del matrimonio.
L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine
della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a
norma degli articoli 2643 e seguenti.
Art. 193 (Separazione dei beni). - La separazione
giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di
inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.
Può altresì essere pronunziata quando il disordine
degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta
nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o
della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non
contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze
e capacità di lavoro.
La separazione può essere chiesta da uno dei
coniugi o dal suo legale rappresentante.
La sentenza che pronunzia la separazione
retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di
instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del
presente capo, salvi i diritti dei terzi.
La sentenza è annotata a margine dell'atto di
matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali".
- Per il testo dell'articolo 30, comma 1, della
legge
- Si riporta il testo dell'articolo 50, comma 12,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
"12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore
con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo
stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a
tracolla".
- Si riporta il testo degli articoli 79, 80 e 81
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285
(Approvazione del regolamento di polizia mortuaria):
"Art. 79. - 1. La cremazione di ciascun
cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà
testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione
testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto,
dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del
codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da
tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve
risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai
pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
3. Per coloro, i quali, al momento della morte
risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini
quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la
presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata,
sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di
scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la
volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalida dal
presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma I non può
essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta
libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata
dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte
dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre
la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
Art. 80. - 1. La cremazione deve essere eseguita da
personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel
crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun
cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno
il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio
per accogliere queste urne: le urne possono essere collocate anche in spazi
dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche
edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui
della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27,
28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche
stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del
coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per
la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri
provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la
volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione
oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra
destinazione.
Art. 81. - 1. La consegna dell'urna cineraria agli
effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale
redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile
del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve
essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere
conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono
custodite le ceneri".
- Per il testo degli articoli 203, 205, 207 e 835
del codice della navigazione, vedi le note all'articolo 39; si riporta il testo
degli articoli 212 e 838 del citato codice:
"Art. 212 (Autorizzazione del tribunale). - Le
autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono date dal tribunale con
decreto, assunte, ove sia ritenuto necessario, le informazioni del caso.
Art. 838 (Conseguenze della scomparizione). - Le
conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono
regolate dagli articoli 211 e 212.".
- Si riporta il testo degli articoli 67, 255 e 282
del codice civile:
"Art. 67 (Dichiarazione di esistenza o
accertamento della morte). - La dichiarazione di esistenza della persona di cui
è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono
essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque
interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio
in cui fu dichiarata la morte presunta.
Art. 255 (Riconoscimento di un figlio premorto). -
Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi
discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.
Art. 282 (Legittimazione di figli premorti). - La
legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro
discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.".
- Si riporta il testo dell'articolo 345 del codice civile:
"Art. 345 (Denunzie al giudice tutelare). -
L'ufficiale di stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una
persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di
nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla
pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un
protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.
Il cancelliere, entro quindici giorni dalla
pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice
tutelare delle decisioni dalle quali derivi la apertura di una tutela.
I parenti entro il terzo grado devono denunziare al
giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci
giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta
anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da
quello in cui ha avuto notizia della designazione.".
- Si riporta il testo degli articoli da 737 a
742-bis del codice di procedura civile:
"Art. 737 (Forma della domanda e del
provvedimento). - I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di
consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di
decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.
Art. 738 (Procedimento). - Il presidente nomina tra
i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli
atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in
calce al provvedimento del presidente.
Il giudice può assumere informazioni.
Art. 739. (Reclami delle parti). - Contro i decreti
del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che
pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in
camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla
corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Il reclamo
deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione
del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se
è dato in confronto di più parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non è
ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del
tribunale pronunciati in sede di reclamo.
Art. 740 (Reclami del pubblico ministero). - Il
pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre
reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per
i quali è necessario il suo parere.
Art. 741 (Efficacia dei provvedimenti). - I decreti
acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli
precedenti senza che sia stato proposto reclamo.
Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può
tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.
Art. 742. (Revocabilità dei provvedimenti). - I
decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i
diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori
alla modificazione o alla revoca.
Art. 742-bis (Ambito di applicazione degli articoli
precedenti). - Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i
procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti
o che non riguardano materia di famiglia o di stato delle persone.".
- Si riporta l'art. 455 del codice civile:
"Art. 455 (Efficacia della sentenza di
rettificazione). - La sentenza di rettificazione non può essere opposta a
quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono
parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati".
- Si riporta il testo dell'art. 262 del codice
civile:
"Art. 262 (Cognome del figlio). - Il figlio
naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il
riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il
figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata
accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della
madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o
sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice
decide circa, l'assunzione del cognome del padre.".
- La legge 31 ottobre 1955, n. 1064 reca:
"Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e
modificazioni all'ordinamento dello stato civile.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2
maggio 1957, n. 432 reca: "Regolamento di attuazione della legge 31
ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in
estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato
civile.".
- Si riporta il testo degli articoli 14, 16, 25,
29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137 del regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile):
"Art. 14. - In ciascun ufficio di stato civile
si devono tenere i seguenti registri:
1) di cittadinanza,
2) di nascita;
3) di matrimonio;
4) di morte.
Art. 16. I registri dello stato civile sono tenuti
in doppio originale.
Art. 25. Nei registri ogni scritturazione è fatta a
mano con carattere chiaro senza abbreviature, raschiature o parole sovrascritte
ad altre, sia nella linea sia nello spazio intermedio alle linee.
Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una
o più parole all'atto, l'ufficiale dello stato civile circonda con una linea le
parole da cancellare per modo che possono in ogni tempo essere lette nota le
variazioni od aggiunte alla fine dell'atto per postilla, e dichiara il numero
delle parole cancellate e delle postille fatte, prima delle sottoscrizioni dei
chiarimenti e dei testimoni.
Art. 29. - La trascrizione degli atti nei registri
dello stato civile si compie mediante processo verbale steso sopra i due
registri originali. Nel verbale l'atto è riprodotto per intero quando ciò è
espressamente ordinato; altrimenti è brevemente riassunto.
Nell'uno e nell'altro caso deve risultare dallo
stesso verbale la inserzione nel volume degli allegati dell'atto che è stato
trascritto.
Art. 32. - I registri sono chiusi dall'ufficiale
dello stato civile, alla fine di ogni anno, con processo verbale scritto e
sottoscritto nel mattino del primo gennaio di ciascun anno immediatamente dopo
l'ultimo atto. Nel verbale di chiusura è indicato il numero degli atti
contenuti in ciascun registro.
Art. 33. - Eseguita la chiusura dei registri,
l'ufficiale dello stato civile forma per ciascun originale di essi un indice,
secondo l'ordine alfabetico dei cognomi, di coloro a cui gli atti si
riferiscono, in conformità del modulo stabilito dal Ministro per la grazia e
giustizia, ed entro dieci giorni dalla verifica di gennaio, di cui all'art.
179, egli deposita uno degli originali dei registri negli archivi del comune e
trasmette l'altro al procuratore della Repubblica per il deposito presso la
cancelleria del tribunale. A ciascuno degli originali è unito il rispettivo
indice.
Nei comuni in cui sono più uffici di stato civile
l'ufficio primo deve nel proprio indice annuale comprendere anche gli atti
contenuti nei registri di tutti gli altri uffici.
Art. 35. - Se nella tenuta dei registri si verifica
una mancanza o una interruzione, l'ufficiale dello stato civile ne avverte
sollecitamente il procuratore della Repubblica per i provvedimenti del caso.
Art. 36. - Se i due originali di un registro in
corso sono smarriti o distrutti, l'ufficio dello stato civile ne avverte
sollecitamente il procuratore della Repubblica, ed intanto si provvede, secondo
le norme sopra stabilite, di due nuovi originali per ricevere gli atti
successivi.
Art. 37. - Se uno solo degli originali in corso è
smarrito o distrutto, il procuratore della Repubblica provvede affinché, sotto
la vigilanza del giudice delegato dal presidente del tribunale, sia fatta copia
esatta dell'originale che ancora si conserva. Nello stesso modo provvede il
procuratore della Repubblica quando è smarrito o distrutto l'originale
depositato presso la cancelleria. Se è smarrito o distrutto l'originale già
depositato negli archivi del comune, la copia da estrarre dall'originale
depositato presso la cancelleria è fatta sotto la vigilanza di un giudice
delegato dal presidente del tribunale.
La copia che deve sostituire l'originale distrutto
o smarrito è vidimata dal procuratore della Repubblica. La spesa della copia è
a carico del comune o dell'erario dello Stato, secondo che l'originale smarrito
o distrutto apparteneva all'archivio del comune o a quello della cancelleria
del tribunale.
Art. 38. - Quando si verifica alcuno dei casi
indicati negli articoli 130, comma primo, e 446 del libro primo del codice
civile, il tribunale, sulla istanza del procuratore della Repubblica, può
ordinare che siano redatti, se possibile, gli atti omessi e siano redatti
quelli distrutti o smarriti, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con
atti giudiziali di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate di almeno
quattro persone informate e degne di fede, chiamate sempre le parti interessate
e senza pregiudizio dei loro diritti.
La precedente disposizione si applica anche per la
formazione dell'atto di matrimonio nel caso in cui non si sono tenuti i
registri di matrimonio e in quelli previsti nell'art. 130, comma secondo, del
libro primo del codice civile, purché risulti in modo non dubbio un conforme
possesso di stato.
Art. 39. - Nel caso di distruzione di registri
dello stato civile, quando per il numero rilevante degli atti da ricostruire si
presenta laboriosa e complessa la loro ricostituzione secondo le norme
ordinarie stabilite nell'articolo precedente può essere disposto con decreto
del Ministro per la grazia e giustizia che alla loro ricostituzione provvedano,
entro un determinato periodo di tempo, commissioni locali presiedute dal
giudice delegato dal presidente del tribunale e composte del podestà, o di chi
ne fa le veci, di un ministro del culto e del segretario comunale.
Alle dette commissioni spettano, limitatamente agli
atti suddetti, le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo
precedente.
Esse, su domanda di parte o di ufficio, procedono
agli accertamenti e alle indagini necessarie, richiedono atti e notizie,
raccolgono documenti, informazioni ed ogni altro elemento occorrente ed hanno
facoltà di sentire testimoni sotto il vincolo del giuramento. In seguito agli
accertamenti fatti deliberano la ricostituzione degli atti da trascrivere nei
registri dello stato civile, la quale però avviene soltanto dopo che alla
deliberazione è stata data conveniente pubblicità ed è trascorso il termine
fissato nella deliberazione stessa, entro il quale sia gli interessati sia il
pubblico ministero possono fare opposizione davanti al tribunale.
Gli atti ricostituiti ai sensi dei commi precedenti
tengono luogo di quelli distrutti salvo all'autorità giudiziaria, su richiesta
del pubblico ministero o delle parti, di ordinare l'annullamento o la rettifica
dell'atto ricostituito, in base a copia o certificato autentici legalmente
estratti dall'originale, che siano successivamente ritrovati.
Art. 59. - Nei registri di cittadinanza sono
iscritte dall'ufficiale dello stato civile tutte le dichiarazioni relative alla
cittadinanza prevedute nella legge 13 giugno 1912, n. 555, e successive
modificazioni, e che sono a lui fatte a norma dell'art. 16 della legge stessa e
dell'art. 8 del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949.
Art. 60. - Nei registri di cittadinanza si
trascrivono:
1) i decreti reali di concessione della
cittadinanza italiana;
2) i decreti reali che, a norma della legge 31
gennaio 1926, n. 108 dispongono la perdita della cittadinanza italiana;
3) gli altri decreti o provvedimenti delle autorità
competenti che importano riconoscimento, concessione, perdita o revoca della
cittadinanza italiana;
4) le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza
italiana, prevedute nell'art. 7 della legge 31 giugno 1912, n. 555;
5) i decreti e gli altri provvedimenti con i quali
uno Stato estero concede la propria cittadinanza ad un cittadino italiano:
6) i decreti con i quali il Ministro per l'interno
inibisce il riacquisto della cittadinanza italiana;
7) le dichiarazioni indicate nell'articolo
precedente, quando sono state fatte all'estero alla regia autorità diplomatica
o consolare ovvero al capitano della nave, a norma dell'art. 8, comma secondo,
del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949.
Art. 124. - Nella prima parte dei registri di
matrimonio l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei matrimoni
celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma quarto dell'articolo
seguente.
Art. 125. - La parte seconda dei registri di
matrimonio è suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A,
B, C.
Nella serie A, composta di fogli con moduli
stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune
davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi
nello Stato, in conformità degli articoli 9 della legge 27 maggio 1929, n. 847,
e 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.
Nella serie B, composta anch'essa di fogli con
moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in un altro comune
del Regno davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei
culti ammessi nello Stato, già trascritti dall'ufficio di stato civile di quel
comune nella serie A, riproducendo per intero la copia del verbale della prima
trascrizione già avvenuta.
Nella serie C, composta di fogli in bianco, si
iscrivono:
1) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale
dello stato civile fuori della casa comunale, a norma dell'art. 108 del libro
primo del codice civile;
2) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale
dello stato civile in caso, d'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a
norma dell'art. 99 del libro primo del codice civile.
3) gli alti dei matrimoni celebrati per
delegazione, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;
4) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
5) gli atti dei matrimoni ai quali per la
particolarità del caso non si adattano i moduli stampati.
Nella stessa serie C si trascrivono:
1) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;
2) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un
altro ufficiale dello stato civile competente per la residenza di uno degli
sposi o davanti ad un altro ufficiale dello stato civile che risulti non
competente;
3) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un
altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli, a norma dell'art.
107 del libro primo del codice civile; 4) gli atti dei matrimoni di cui è stata
disposta la trascrizione a norma dell'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n.
847;
5) le sentenze passate in giudicato, dalle quali
risulta la esistenza del matrimonio;
6) le sentenze passate in giudicato, con le quali
si dichiara nullo un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto
di matrimonio già iscritto sui registri, e quelle che rendono esecutive nel
Regno sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento di un
matrimonio;
7) le sentenze passate in giudicato, con le quali
si ordina la trascrizione di un atto di matrimonio altrove celebrato;
8) i provvedimenti della Corte di appello preveduti
negli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze
passate in giudicato, con le quali, a norma dell'art. 16 della medesima legge,
si pronuncia l'annullamento di una trascrizione già eseguita.
La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1,
2, 3 e 4 deve essere fatta per intero.
Art. 134, - Le sentenze e i provvedimenti indicati
nell'art. 125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8, devono essere trasmessi in
copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che li ha
pronunciati, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu
celebrato, ai fini della trascrizione e dell'annotazione, di cui agli articoli
125 e 133.
Se la prova del matrimonio risulta da sentenza
penale, la trascrizione della copia autentica della sentenza è fatta a cura del
pubblico ministero.
Art. 136. - Nella prima parte dei registri di morte
l'ufficiale dello stato civile iscrive le dichiarazioni di morte fattagli
direttamente nei casi indicati nell'art. 138, comma primo.
Art. 137. - La parte seconda dei registri di morte
è suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A. B e C.
Nella serie A, composta di fogli con moduli
stampati, si trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del luogo ove il
defunto aveva la sua residenza.
Nella serie B, composta di fogli con moduli
stampati, si iscrivono gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile
redige in seguito ad avviso, notizie e denunzie avuti da ospedali, da collegi,
da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, a norma dell'art. 138, comma
secondo, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria nei casi di cui
all'art. 144, dai capi stazione nel caso di cui all'art. 147, dai comandanti di
aeromobili o di aeroporto nei casi indicati nell'articolo 148, commi primo e
quarto, dai segretari o dai cancellieri dell'autorità giudiziaria nel caso di
cui all'art. 139.
Nella serie C, composta di fogli in bianco, si
trascrivono:
1) gli atti di morte ricevuti all'estero;
2) gli atti di morte ricevuti durante un viaggio di
mare e quelli formati nel Regno dalle autorità marittime a termine dell'art.
l46, commi primo e terzo;
3) gli atti di morte compilati dagli ufficiali
designati ai sensi della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio
1938 n. 1415;
4) i processi verbali formati dal podestà o da
altro pubblico ufficiale nel caso preveduto nell'art. 145; i processi verbali
formati dall'autorità marittima portuale nel caso preveduto dell'art. 140,
comma quarto, e, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, gli atti di
scomparizione in mare contemplati nell'art. 597 del regolamento per la
esecuzione del codice per la marina mercantile;
5) le dichiarazioni autentiche delle autorità
marittime e dei comandanti di aeroporto nei casi preveduti rispettivamente
nell'articolo 146, comma secondo, e nell'art. 148, comma terzo;
6) le sentenze di rettificazione passate in
giudicato;
7) le sentenze di morte presunta divenute
eseguibili;
8) le sentenze che, a termini dell'art. 65 del
libro primo del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era
stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.
Nella stessa serie C si iscrivono o si trascrivono
gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i
moduli stampati.
La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1,
2, 3, 4 e 5 e nel precedente comma è fatta per intero.".
- Il titolo del regio decreto n. 1238/39 è
riportato nella nota precedente.
- La legge 14 aprile 1982, n. 164 reca: "Norme
in materia di rettificazione di attribuzioni di sesso".
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 reca: "Regolamento di esecuzione
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla
cittadinanza".
Ultima modifica: 11/02/2004