Quando si discute su un progetto di legge, e il comune cittadino italiano si propone comunicare col Legislatore della Commissione d’Affari Costituzionali, perché intende che il Legislatore si sta occupando di un tema particolarmente importante, seguendo attentamente le sue azioni, si fida del Legislatore, considera che è una persona CAPACE al Servizio della Patria Italiana, e crede che ci sono delle cose che si debbono discutere, perché la pensa diverso o ha una visione diversa, o ha delle prove che dimostrino che le cose sono diverse, scrive al Legislatore per comunicare suoi proponimenti che dovrebbero finire in azioni di valutazione, da parte del legislatore, dopodiché, e d’accordo al suo saggio criterio, incorporarli o escluderli, tutto nel merito di un sano esercizio della Democrazia.
Essendo convinti del supino valore dell’azione partecipativa del comune cittadino, a prescindere del colore politico, consapevoli che la somma dei colori, con convergenze e divergenze, è il fattore midollare che fa che le leggi si emanino in uguaglianza per tutti, avessimo voluto inviare la presente, col file che la accompagna "Segnalazioni su 2 PDL, in riferimento alla Legge di Cittadinanza Italiana Ius Sanguinis" per la sua valutazione, ad ognuno degli integranti della commissione, in un determinato senso di mettere in dialogo delle idee, per conoscere ogni particolare parere, lamentevolmente sette membri hanno inteso che il nostro discreto apporto per aiutare a fare una Gran Patria Italiana Uguale per tutti, è SPAM, perciò in merito al massimo rispetto per il pensiero individuale, senza voler entrare in nessun pregio di sgarbatezza, abbiamo deciso non importunarli con la nostra corrispondenza.
Nel Massimo Rispetto alla Sua Persona e Investitura, Sporgiamo Cordiali Saluti
AINEE
Associazione d’Italiani Nati all’Estero Esperanza
Note:
A) Per capire la confusione che fanno alcuni parlamentari, nella concessione della cittadinanza italiana, credendo che all’estero si ottiene per riconoscimento e non per nascita, si prega leggere ad Antonio Merlo, il quale considera che all’estero la cittadinanza italiana si concede via circolare del MIN k. 28.1 8 aprile 1991, in un tutto incoerente, insussistente, viziata di modo forma e scrittura, discriminatoria, xenofoba, razzista, annullata per l’attuale legge di cittadinanza, articolo 26, illecitamente mantenuta in vigore per l’amministrazione italiana, la qual è stata denunciata, per quest’Associazione, fronte alla Corte Europea di Diritti Umani
Leggasi Allegato B Seduta n. 145 del 17/4/2007 AFFARI ESTERI Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento): (2-00461) «Ricardo Antonio Merlo,
B) si prega tenere conto dell’articolo 1 comma 2 la legge 13 giugno 1912 n. 555, ultima parte, dove la cittadina, primo della vigenza della Costituzione italiana, è tenuta a trasmettere la cittadinanza italiana ai figli procreati con padre straniero non trasmettente della propria cittadinanza ai filiis, secondo le leggi dello Stato al quale questo appartiene
C) si prega tenere conto della controversia che si presenta entro l’articolo 10, terzo paragrafo, e l’articolo 8 comma 2 della legge 13 giugno 1912 n. 555, per valutare se la cittadina ha perso veramente la cittadinanza per iure matrimoni, senza consenso d’acquisto della cittadinanza estera, e senza aver rinunciato mai, alla cittadinanza italiana, fronte all’autorità italiana, prima dell’entrata in Vigore della Costituzione Italiana
Adì 3 maggio 2009
Alla Cortese Attenzione Onorevoli Membri Commissione Affari Costituzionali
Oggetto: Segnalazioni su PDL in riferimento alla Legge di Cittadinanza Italiana Ius Sanguinis
Onorevole Presidente Donato BRUNO
Onorevole Vice Presidente Jole SANTELLI
Onorevole Vice Presidente Roberto ZACCARIA
Onorevole Segretaria Doris LO MORO
Onorevole Segretaria Souad SBAI Onorevoli Membri Comissione Onorevole Sesa AMICI
Onorevole Presidente, Onorevoli Vice Presidenti, Onorevoli Segretari, Onorevoli Membri Commissione d’Affari Costituzionali
L’elemento grammaticale è quello che permette stabilire il senso e l’estimo della legge facendo uso del tenore delle proprie parole della legge, cioè al significato dei termini e frasi che si è valso il legislatore per esprimere e comunicare il suo pensiero. Questo metodo interpretativo parte del supposto che la volontà e l’intenzione del legislatore si trova impregnata nella legge; e come la legge si trova scritturata, allora la miglior maniera di decifrare la vera intenzione legislativa è attraverso delle parole che fanno uso.
Nel diritto positivo italiano, l’interpretazione della legge era regolata dall’articolo 3, del C.C. 1865, e oggi dall'articolo 12 delle preleggi, attuale C.C. 1942, in cui si stabilisce come principio l’interpretazione letterale dei manifestati nei quali si pronuncia il testo dell’atto normativo, nell’aspetto della loro attuazione negli avvenimenti prestabiliti in concreto, giungendo quindi alla cognizione della norma giuridica.
Codice Civile Italiano 1865
Art. 3.
Nell’applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe: ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principii generali di diritto.
Codice Civile Italiano 1942 approvato con Regio decreto 16 marzo 1942, n.262
Art. 12 Interpretazione della legge
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Nostri esposizioni sono stabilite sulla base di un punto di vista oggettivo, che è diverso dal generale, per darsi fondamento in otto anni nella conoscenza di moltissimi situazioni di legis, irrisolte per il iudex in iudicium, ignorati per l’amministrazione pubblica italiana; dove il cittadino o ha perso illegittimamente, attraverso una procedura legale sentenziata per un giudice della legge, la possibilità dell’esercizio del Suo Status Civitatis e Capacità Giuridica, per errata sentenza giudiziale, o li viene amministrativamente negato l’esercizio d’entrambi diritti fondamentali, anche se nella legge, il Legislatore ha fatto che i diritti si trovassero attribuiti per nascita, scrivendo le particolari circostanze di concessione con tutte le lettere, e in un chiaro senso interpretativo, fronte al dubbio, basta prendere un dizionario italiano per corroborare che così sia, per non essersi tenuti in conto per quasi nessuno, vengono negati.
Nel argomento della Cittadinanza italiana, per anni si è detto, e si continua a dire, specialmente per il MIN e il MAE, che i cittadini italiani nati all’estero non abbiamo nessun diritto, che la cittadinanza a noi ci viene attribuita, nel presente, per riconoscimento e non ci è stata imposta per nascita, alcuni, disconoscendo la normativa di base del Ius Sanguinis, del diritto acquisito, della non discriminazione, delle leggi, dei Codici Civile e Penale e della Stessa Nostra Costituzione, temerariamente affermano che deve essere tolta aldilà della seconda generazione, che la cittadina primo del 1948 non aveva nessun diritto nella trasmissione, che se si sposava con straniero sempre perdeva la cittadinanza¹ e che la propria discendenza non è nata italiana, questa confusione forma parte del discorso del MIN del MAE e di molti attuali legislatori, che intendono o cambiare o modificare l’attuale legge di cittadinanza senza tenere conto la corretta applicazione della legge vigente “ex tunc”.
Siccome non conosciamo in profondità la procedura di trattamento dei PDL, vorremmo sapere se è possibile avere informazione su i seguenti punti:
Essendo questo un errore conoscitivo tecnico concettuale, che porta ad un’applicazione nel terreno amministrativo e giudiziario², in parzialità e discriminazione, tenendosi conto d’uno degli articoli, che nel particolare, pretende convalidare il mutamento nello stato di cittadinanza senza consenso di propria volontà, e si vuole per forza ignorare il generale d’applicazione puntuale, ed in ogni particolare, che vieta la perdita, in ogni modo e forma d’acquisto automatico di una cittadinanza estera, senza mediare concorso di volontà, situazione di contrasto della legge che nella sua applicazione in parzialità è costituzionalmente vietato, e precostituzionalmente non acconsentito per la normativa d’interpretazione della legge previgente, che per anni ha impedito l’esercizio dello Status civitatis e capacità giuridica, che coinvolge diritti fondamentali lesi, tanto delle cittadine come della sua discendenza, che non determina un cambio della legge, per pareggiare diritti, se non una corretta applicazione ex tunc, nel principio dell’applicazione del diritto, quali sono i provvedimenti che essa commissione adotta alla presenza di una tale situazione, irrisolta nella sola parte amministrativa, e fronte alla proposta di legge?
Sperando una risposta alle nostre domande sporgiamo distinti saluti
AINEE
¹ Nello Specifico alla considerazione, non legittima per non essere cosi considerato nella legge n. 555 del 1912, della perdita della cittadinanza, sempre che si sposava una cittadina con Straniero, da parte del esecutivo e del giudiziario vedasi la Sentenza della corte di Cassazione n. 4466 del 25 febbraio 2009.
La legge prevedeva che la cittadina solo perdeva la cittadinanza italiana se si sposava con uno Straniero che, per iure matrimoni, li trasmetteva la propria cittadinanza in maniera automatica, non sempre che era sposata con straniero, errore, nel quale cade pure la Corte di Cassazione, nella parte in cui si cita, com’esempio di aver sentenziato a favore della cittadina, in rispetto e considerazione della parità di diritti, Cass. 10 luglio 1991 n. 6297, senza provvedere e provvedere che nel caso della cittadina sposata con argentino, la legge argentina, di cittadinanza, mai ha previsto il iure matrimoni, quindi sconosciuto è stato per il MIN, che ha fatto appello su questa irreale circostanza, come per la Cassazione che ha sentenziato su una immaginaria causa, e cioè la sentenza, in questa puntuale posizione, né allora, né in questa sentenza dove la cita come un esempio di sentenza, non è stata concordante con la realtà del diritto né nazionale né internazionale.
² Nella Sentenza, per riconoscere “l’avente diritto alla cittadinanza” non si tiene in conto la contrapposizione, il confronto, il contrasto che si verifica entro gli artt. 8 comma 2 e il 10 terzo paragrafo, anche se citato in vari opportunità nella stessa sentenza, “ che la donna cittadina acquista la cittadinanza del marito straniero senza concorso di volontà”
Citazione parti contenuti nella Sentenza 4466 “La perdita per la donna della cittadinanza a causa “fatto” matrimonio con lo straniero, di cui all’art. 10, terzo comma, della legge n. 555/1912”
“La perdita automatica della cittadinanza per la sola donna coniugata con stranieri”
“come lo era stata la perdita per effetto della legge incostituzionale.”
“La pronuncia del 1975 ha dichiarato illegittimo l’articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 1912 n. 555, per la parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza consenso di volontà di questa”
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente della volontà della donna”
“aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essere “maritata” (così parola usata nella legge n. 555 del 1912) ”
“ritenendo la prima che il riferimento nella sentenza n. 87 del 1975 alla perdita della cittadinanza contro la volontà della donna”
“nel caso di perdita della cittadinanza per il matrimonio di donna con straniero anteriore al 1975, può avvenire senza tale atto, sempre che non sia provata dal Ministero la rinuncia dell’interessata allo stato stesso intervenuta nelle more”
Citando l’articolo 8, nel generale della perdita, della legge n. 555 del 1912, ma non tiene conto, nella sentenza, dell’inefficacia della perdita in applicazione a comma 2
Citazione parti contenuti nella sentenza 4466:
“Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell’esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previdente (art. 8 n. 2 L 555 del 1912)”
“In rapporto della facoltà degli aventi diritto al recupero o all’acquisto della cittadinanza di rinunciare allo stato di cittadino, prevista, nella previgente legge n 555 del 1912 (art. 8) e nella attuale normativa (art. 11 della l. n. 92 del 1991),”
“Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (art. 8 L. n. 555 del 1912 e 11 L. n. 82 del 1991), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto.”
La cassazione doveva aver tenuto conto dell’articolo 8 comma 2, come norma generale, che si applicava nel particolare, s’imponeva per ambi sessi, già che non faceva alcun distinguo dicendo “il cittadino o la cittadina”, soltanto istituiva che chi possedeva la cittadinanza italiana, se era costretto a ricevere una cittadinanza estera in maniera automatica, senza concorso di volontà, non perdeva la cittadinanza italiana se non faceva espressa rinuncia, fronte all’autorità italiana, questo conflitto d’interessi invalida automaticamente l’applicazione dell’articolo 10 terzo paragrafo presente nella stessa legge.
Ma a prescindere di una sentenza, solo di parte, e al solo attore attinente, questo si deve considerare in un azione nettamente amministrativa, di non applicazione, per essere la presunta perdita della cittadinanza per iure matrimoni “non exsequibilis”, senza bisogno di dichiarazione d’illegittimità, o per pareggiare diritti, emanato attraverso alcun provvedimento giudiziario o legislativo.
Nell’applicazione della legge n 555 del 1912, si pretende retroagire al Codice Civile italiano del 1865 (detto Codice Pisanelli)
Art. 11. La cittadinanza si perde
1° Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l’uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2° Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3° Da colui che, senza permissione del governo abbia accettato impiego da un governo estero, o sìa entrato al servizio militare di potenza estera.
La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno.
Art. 14. La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, semprechè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito.
Come si vede la perdita si trova espressamente segnalata in maniera specifica, sì perdeva la cittadinanza anche senza consenso di volontà, chi era naturalizzato in maniera involontaria, automaticamente non era tenuto più italiano, nel caso della cittadina si aggiunge pure per iure matrimoni, qua non si parla di consenso di volontà, qua si parla di specificità di perdita.
Così come il Legislatore, ha perfezionato la trasmissione via materna mediante l’articolo 1 comma 2, della legge n. 555 del 1912,
– E’ cittadino per nascita: 1. omisi; 2. Il figlio di madre cittadina… omisi… ovvero se il figli non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene
evitando lo stato d’apolidia nel quale metteva l’art. 7 del C.C. 1865, ai filiis della cittadina e straniero se esse non le trasmetteva la propria cittadinanza, per ius sanguinis,
CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA LIBRO PRIMO DELLE PERSONE. TITOLO I. Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina.
pure ha perfezionato la parte della perdita per naturalizzazione involontaria degli italiani.
Fronte alla perdita automatica per naturalizzazione, Il legislatore perfeziona la normativa aggiungendo il consenso di volontà e la rinuncia per perdere effettivamente la cittadinanza italiana, non facendo distinguo entro sessi, gli italiani naturalizzati ad una cittadinanza estera, senza specificare motivo, non perdevano mai la cittadinanza italiana se non rinunciavano a essa dopo essere naturalizzati,
NON Perdeva la cittadinanza SENZA CONCORSO di VOLONTÀ se NON si PROCEDEVA SECONDO dice l’articolo 8 comma 2. Chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilito all’estero la propria residenza.
Ma, legiferando sull’importanza e imposizione della “Conditio sine qua non” del consenso di volontà, per rendere efficace la perdita della cittadinanza italiana, commette un errore quando assimila l’articolo 14 dell’anteriore codice, al articolo 10, terzo comma della legge 555/1912, senza tenere conto che ha emanato una norma valida, efficace e di valore soggettivo, d’applicazione ad ogni circostanza che sia riferita alla perdita automatica, che la contraddice e contrasta, rendendo inefficace la perdita.
PERDEVA la cittadinanza, SENZA CONCORSO DEI VOLONTÀ se SI PROCEDEVA Secondo dice l’articolo 10 principio del terzo paragrafo La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi.
Secondo quanto si presenta scritto nella legge n 555 del 1912, non è che la donna cittadina, che si maritava con uno Straniero, perdeva sempre la cittadinanza italiana, come dicono il MIN e la Corte di Cassazione, presente l’azione, in diverse cause, secondo la legge solo se il marito imponeva la propria cittadinanza, in maniera automatica per iure matrimoni, senza concorso di volontà della cittadina italiana, si considerava persa la cittadinanza, ma come si fa ad applicare questo concetto, e darlo come valido, senza tenere conto e contrariando l’emanato nell’articolo 8 comma 2? Perché si deve applicare il 10 terzo paragrafo e non il 8 comma 2, come si faceva primo dell’emanazione di questa legge, facendo conto che questo articolo e comma, per la cittadina, mai sono esistiti?
Evidentemente la questione non è risolvere in ambito giudiziale, o legislativo l’incostituzionalità della legge per discrimen, per vedere dopo il MIN e il MAE, come intendono applicare nel generale, le Sentenze emanate per le Alte Corte, per ogni particolare, o nel particolare possibili e innecessari cambi nella legge, certamente il problema è la basica applicazione discriminatoria che si fa in ambi Ministeri, della legge, o del equivoco trattamento che si fa nelle sentenze, aldilà del proprio che in questa è dettato come legge, perciò si dovrebbe rispettare nella fase amministrativa, di competenza naturale, il diritto soggettivo, nella parte in cui la donna cittadina ha diritti che debbono essere applicati per evitare il discrimen, che la legge, anche se precostituzionale, non lo fa, ma che il MIN e il MAE applicano nel postcostituzionale in maniera come se veramente lo facesse.
L’incertezza non è l’incostituzionalità della legge, in non riconoscere parità di diritti, nella legge, volenti o nolenti, si trovano scritti i punti necessari che servono per equiparare i diritti, che MIN e MAE, nella pratica, non rispettano; si tenga conto che tanto la Corte Costituzionale come la di Cassazione, dichiarano come principio d’illegittimità la parte in cui la donna italiana, di nessuna maniera e di nessun modo, aveva esercizio di diritti, non nella parte in cui se li riconoscevano, anche se in forma, parziale residua o aleatoria, il concetto della trasmissione precostituzionale, via materna, mai è stato in discussione o dichiarato incostituzionale, manifestamente la questione essenziale irrisolta è l’interpretazione discriminatoria che si fa, nel periodo costituzionale, della legittimità della legge, facendo di tutta l’erba, un fascio, per negare diritti alla cittadinanza, come se ancora ci trovassimo nel periodo della caverna.
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