CODICE PENALE testo in vigore dal:
1-1-1999
Art. 1 Reati e pene: disposizione espressa di legge
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come
reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
Art. 2 Successione di leggi penali
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in
cui fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non
costituisce reato; e, se vi è stata
condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse,
si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia
stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le
disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e
di mancata ratifica di un decreto legge e nei casi di un decreto legge
convertito in legge con emendamenti (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 1985, n. 51, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nel
secondo e terzo comma dello stesso art. 2 del cod. pen.
Art. 3 Obbligatorietà della legge penale
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri,
si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto
pubblico interno o dal diritto internazionale.
La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o
stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla
legge medesima o dal diritto internazionale.
Art. 4 Cittadino italiano. Territorio
dello Stato
Agli effetti della legge penale, sono considerati "cittadini
italiani" i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti
per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli
apolidi residenti nel territorio dello Stato.
Agli effetti della legge penale, è "territorio dello Stato" il
territorio "della Repubblica",quello delle colonie ed ogni altro
luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani
sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che
siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale
straniera.
Art. 5 Ignoranza della legge penale
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.
La Corte costituzionale, sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato
l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità
dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.
Art. 6
Reati commessi nel territorio dello Stato
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la
legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o
l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si
è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.
Art. 7
Reati commessi all'estero
È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in
territorio estero taluno dei seguenti reati:
1) delitti contro la personalità dello Stato;
2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale
sigillo contraffatto;
3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello
Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando
dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o
convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale
italiana.
Art. 10
Delitto comune dello straniero all'estero
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette
in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il
quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la
reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge
medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta
del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.
Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il
colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della
giustizia, sempre che:
1) si trovi nel territorio dello Stato;
2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte (1) o
dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore a un minimo di tre anni;
3) l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata
accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da
quello dello Stato a cui egli appartiene.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 11
Rinnovamento del giudizio
Nel caso indicato nell'art. 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello
Stato anche se sia stato giudicato all'estero.
Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che
sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora
il
Ministro della giustizia ne faccia richiesta.
Art. 14
Computo e decorrenza dei termini
Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del
tempo,
per il computo di questo si osserva il calendario comune.
Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un
effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
Art. 15
Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge
penale
Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano
la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla
legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti
stabilito.
Art. 16
Leggi penali speciali
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da
altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.
Titolo II: DELLE PENE
Capo I:
DELLE SPECIE DI PENE, IN GENERALE
Art.
17 Pene principali: specie
Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1) la morte (1) ;
2) l'ergastolo;
3) la reclusione;
4) la multa.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1) l'arresto;
2) l'ammenda.
La Corte costituzionale, sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non
esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile.
(1)La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 18
Denominazione e classificazione delle pene principali
Sotto la denominazione di "pene detentive" o "restrittive della
libertà personale" la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e
l'arresto.
Sotto la denominazione di "pene pecuniarie" la legge comprende: la
multa e l'ammenda.
Art. 19
Pene accessorie: specie
Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l'interdizione dai pubblici uffici;
2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
3) l'interdizione legale;
4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese;
5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della
sentenza penale di condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite
per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.
Articolo così modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 20
Pene principali e accessorie
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle
accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.
Capo II: DELLE PENE PRINCIPALI, IN PARTICOLARE
Art. 21 Pena di morte (1)
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 22
Ergastolo
La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a
ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto (1).
La Corte costituzionale, sentenza del 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non
esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile.
(1) Comma così modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.
Art. 23
Reclusione
La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed
è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro
e con l'isolamento notturno.
Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può
essere ammesso al lavoro all'aperto.
Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due
capoversi dell'articolo precedente.
Art. 24
Multa
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non
inferiore a lire diecimila, né superiore a dieci milioni.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto
la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila
a quattro milioni.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 25
Arresto
La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in
uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti
di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli
organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue
precedenti occupazioni.
Art. 26
Ammenda
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non
inferiore a lire quattromila né superiore a lire due milioni.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 27
Pene pecuniarie fisse e proporzionali
La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelle in
cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite
massimo.
Capo III: DELLE PENE ACCESSORIE, IN
PARTICOLARE
Art.
28 Interdizione dai pubblici uffici
L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.
L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia
altrimenti disposto, priva il condannato:
1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale,
e di ogni altro diritto politico;
2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico
servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato
di pubblico servizio;
3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro
ufficio attinente alla tutela o alla cura;
4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di
altre pubbliche insegne onorifiche;
5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello
Stato o di un altro ente pubblico (1) ;
6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi,
gradi, o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicate nei numeri
precedenti;
7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio,
servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica,
indicati nei numeri precedenti.
L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di
esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici,
servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze (2) .
Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.
La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è
limitata ad alcuni di questi.
(1) La Corte costituzionale, sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato
l'illegittimità, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., del presente comma,
limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo da
un rapporto di lavoro.
Successivamente la stessa Corte, con sentenza del 19 luglio 1968, n. 113, ha
dichiarato l'illegittimità del comma per quanto attiene alle pensioni di
guerra.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in
cui i diritti in essi previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro.
Art. 29
Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici
La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non
inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai
pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre
anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di
tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Art. 31
Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una
professione o di un'arte. Interdizione
Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione
dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a
taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell'art. 28, ovvero con l'abuso di
una professione, arte, industria, o di un commercio, o mestiere, o con la
violazione dei doveri ad essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o
mestiere.
Art. 32
Interdizione legale
Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale.
La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori
(1) .
Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è,
durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì,
durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori,
salvo che il giudice disponga altrimenti (1) .
Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e
l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse
relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.
(1) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 32
ter Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il
divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere
le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 32
quater Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 317, 318, 319, 319
bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, n. 1
del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di
un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, successivamente sostituito
dall'art. 3, comma 3, D.L. 17 settembre 1993, n. 369 ed infine così modificato
dell’art. 7, L. 7 marzo 1996, n. 108.
Art. 33
Condanna per delitto colposo
Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non
si applicano nel caso di condanna per delitto colposo (1) .
Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per
delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se
è inflitta soltanto una pena pecuniaria.
(1) Comma così modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 36
Pubblicazione della sentenza penale di condanna
La sentenza di condanna alla pena di morte (1) o all'ergastolo è pubblicata
mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il
delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.
La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più
giornali designati dal giudice.
La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la
pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere
pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due
capoversi precedenti.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 37
Pene accessorie temporanee: durata
Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria
temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena
accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che
dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del condannato.
Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello
massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
Titolo III: DEL REATO
Capo I:
DEL REATO CONSUMATO E TENTATO
Art.
39 Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle
pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
Art. 40
Rapporto di causalità
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se
l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è
conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a
cagionarlo.
Art. 41
Concorso di cause
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se
indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di
causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da
sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione
precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per
questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o
simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
Art. 42
Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità
obiettiva
Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge
come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se
non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o
colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico
dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Art. 43
Elemento psicologico del reato
Il delitto:
è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è
il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere
l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza
della propria azione od omissione;
è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione
deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è
voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo
per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per
queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi
effetto giuridico.
Art. 44
Condizione obiettiva di punibilità
Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una
condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende
il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.
Art. 45 Caso fortuito o forza maggiore
Non è
punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
Art. 46
Costringimento fisico
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto,
mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della
violenza.
Art. 47
Errore di fatto
L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente.
Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è
esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la
punibilità per un reato diverso.
L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando
ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.
Art. 48
Errore determinato dall'altrui inganno
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul
fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal
caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata
a commetterlo.
Art. 49
Reato supposto erroneamente e reato impossibile
Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione
erronea che esso costituisca reato.
La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per
l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o
pericoloso.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli
elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il
reato effettivamente commesso.
Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato
prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.
Art. 50
Consenso dell'avente diritto
Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della
persona che può validamente disporne.
Art. 51
Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma
giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la
punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato
risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di
fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli
consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.
Art. 52
Difesa legittima
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale
di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Art. 54 Stato di necessità
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile,
sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di
esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo
stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del
fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a
commetterlo.
Art. 55
Eccesso colposo
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e
54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine
dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni
concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto
colposo.
Art.
56 Delitto tentato
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto,
risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si
verifica.
Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a
trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte (1);
con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è
l'ergastolo; e negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto,
diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla
pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato
diverso.
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il
delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Capo II: DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO
Art. 59 Circostanze non
conosciute o erroneamente supposte
Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore
dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute
inesistenti (1) .
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente
soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti
per errore determinato da colpa (2).
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o
attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della
pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di
errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è
preveduto dalla legge come delitto colposo.
(1) Comma così modificato dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
(2) Comma aggiunto dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art. 60
Errore sulla persona dell'offeso
Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico
dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità
della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.
Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente
supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di
circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o
psichiche, della persona offesa.
Art. 61
Circostanze aggravanti comuni
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abbietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per
conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo
ovvero la impunità di un altro reato;
3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa;
6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è
sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di
arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il
patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla
persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto
commesso;
9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri
inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità
di ministro di un culto;
10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona
incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del
culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche,
ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di
coabitazione, o di ospitalità.
Art. 62
Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta
di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole
non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per
tendenza;
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il
patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di
speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere
agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale
tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità
(1);
5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione
del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante
risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o
l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso
dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o
attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
(1) Numero così sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art. 62
bis Attenuanti generiche
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'art. 62, può
prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali
da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate, in ogni
caso, ai fini della applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la
quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel
predetto articolo 62.
Articolo aggiunto dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.
Art. 70
Circostanze oggettive e soggettive
Agli effetti della legge penale:
1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i
mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la
gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali
dell'offeso;
2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il
grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i
rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del
colpevole.
Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e
la recidiva.
Capo III: DEL CONCORSO DI REATI
Art. 74
Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa
Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si
applicano tutte distintamente e per intero.
La pena dell'arresto è eseguita per ultima.
Art. 75
Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa
Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano
tutte distintamente e per intero.
Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma
pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall'ammontare della
multa.
Art. 82 Offesa di persona diversa da quella
alla quale l'offesa era diretta
Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra
causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era
diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della
persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze
aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60.
Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale
l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato
più grave, aumentata fino alla metà.
Art. 83
Evento diverso da quello voluto dall'agente
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei
mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento
diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento
non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole
sul concorso dei reati.
Titolo
IV: DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
Capo I:
DELLA IMPUTABILITÀ
Art. 85 Capacità d'intendere e di volere
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al
momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.
Art. 86
Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far commettere
un reato
Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine
di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace
risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità.
Art. 87 Stato preordinato d'incapacità d'intendere e di volere
La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è
messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il
reato, o di prepararsi una scusa.
Capo II: DELLA RECIDIVA, DELLA ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ NEL REATO E
DELLA TENDENZA A DELINQUERE
Art. 101
Reati della stessa indole
Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non
soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli
che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da
leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei
motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri
fondamentali comuni.
Art. 105
Professionalità nel reato
Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità,
riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore
professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e
al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso
dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte
soltanto, dei proventi del reato.
Art. 108
Tendenza a delinquere
È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente
abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o
l'incolumità individuale, anche non preveduto dal capo I del titolo XII del
libro II di questo codice, il quale, per sè e unitamente alle circostanze
indicate nel capoverso dell'articolo 133, riveli una speciale inclinazione al
delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del
colpevole.
La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto
è originata dall'infermità preveduta dagli artt. 88 e 89.
Capo
III: DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
Art. 110 Pena per coloro che
concorrono nel reato
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace
alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 112
Circostanze aggravanti
La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:
1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più,
salvo che la legge disponga altrimenti;
2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso
od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle
persone che sono concorse nel reato medesimo;
3) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha
determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a
commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato d'infermità o
di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella
commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza (1).
La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non
imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,
nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza
(2).
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella
commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso
previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in
quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi (3).
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si
applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è
punibile.
(1) Numero così sostituito dall'art. 11, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(2) Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(3) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.
Art. 113
Cooperazione nel delitto colposo
Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di
più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto
stesso.
La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto,
quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4
dell'articolo 112.
Art. 114
Circostanze attenuanti
Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che
sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima
importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la
pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.
La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere
il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei
numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112 (1) .
(1) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.
Art. 115
Accordo per commettere un reato. Istigazione
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino
allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è
punibile per il solo fatto dell'accordo.
Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può
applicare una misura di sicurezza.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un
reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.
Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a
un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.
Art. 116
Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei
concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua
azione od omissione.
Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo
a chi volle il reato meno grave.
Art. 117
Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti
Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti
tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che
vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se
questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non
sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.
Libro
primo: DEI REATI IN GENERALE
Titolo
IV: DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
Capo IV:
DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
Art.
120 Diritto di querela
Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro
richiesta o istanza ha diritto di querela.
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità
di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono
esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo
il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria
dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.
Art. 122
Querela di uno fra più offesi
Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è
proposta da una soltanto di esse.
Art. 123
Estensione della querela
La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Art. 124
Termine per proporre la querela. Rinuncia
Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere
esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce
il reato.
Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa
o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.
Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto
fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.
La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Art. 126
Estinzione del diritto di querela
Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.
Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue
il reato.
Art. 128
Termine per la richiesta di procedimento
Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorità, la
richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui
l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.
Quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del
colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta,
decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello
Stato.
Art. 129
Irrevocabilità ed estensione della richiesta
La richiesta dell'Autorità è irrevocabile.
Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.
Art. 130
Istanza della persona offesa
Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa,
l'istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per
quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si
applicano le disposizioni relative alla querela.
Art. 131
Reato complesso. Procedibilità di ufficio
Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre
di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o
circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.
Titolo
VII: DELLE SANZIONI CIVILI
Art. 185 Restituzioni
e risarcimento del danno
Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga
al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili,
debbono rispondere per il fatto di lui.
Art. 186
Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna
Oltre quanto prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di
legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della
sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per
riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.
Art. 187
Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni "ex delicto"
L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di
condanna è indivisibile.
I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del
danno patrimoniale o non patrimoniale.
Art. 188
Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al rimborso
Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il
suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione
con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi
civili.
L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si
trasmette agli eredi del condannato.
Art. 189
Ipoteca legale; sequestro
Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:
1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
2) delle spese del procedimento;
3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di
pena;
4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e
di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese
processuali;
6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di
onorario.
L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere
ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta
irrevocabile.
Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie
delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato
il sequestro dei beni mobili dell'imputato.
Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile
di proscioglimento.
Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione della ipoteca
legale o al sequestro.
Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano
privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e
ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a
garanzia del pagamento di tributi.
Art. 190
Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile
Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della
persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri
2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, sussistano le
condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e qualora, per
il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le
circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 191
Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro
Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due
articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute
alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente:
1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di
alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al
danneggiato, purchè il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in
cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;
3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a
titolo di onorario;
4) le spese del procedimento;
5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena.
Se l'esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è
depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle
spese predette;
6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.
Art. 192
Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno
efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.
Art. 193
Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato
Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la
gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il
reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo
189.
Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede
dell'altro contraente.
Art. 194
Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono
efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189, qualora si provi che
furono da lui compiuti in frode.
La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la
semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio;
nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria la prova
anche della mala fede dell'altro contraente.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di
un anno al commesso reato.
Art. 195
Diritti dei terzi
Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono
regolati dalle leggi civili.
Art. 196
Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente
Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o
vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o
vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento
di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al
colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far
osservare, e delle quali non debba rispondere penalmente.
Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le
disposizioni dell'art. 136.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 197
Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e
delle ammende
Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le
province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne
abbia la rappresentanza o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di
dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi
inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso
nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di
insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o
dell'ammenda inflitta.
Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le
disposizioni dell'articolo 136.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 198
Effetti della estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili
L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle
obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni
indicate nei due articoli precedenti.
Capo III: DEI DELITTI CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO
Art. 294
Attentati contro i diritti politici del cittadino
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte
l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in
senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni.
Titolo
II: DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Capo I:
DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 316
Peculato mediante profitto dell'errore altrui
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio
delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene
indebitamente, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 316
bis Malversazione a danno dello Stato
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o
da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o
finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di
opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina
alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
(1).
(1) Articolo introdotto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e
successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181.
Art. 317
Concussione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando
della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 317
bis Pene accessorie
La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene
inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa
l'interdizione temporanea (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 318
Corruzione per un atto d'ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per
sè o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è
dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui
già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 319
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o
ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un
atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro od
altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a
cinque anni (1) .
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 320
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se il fatto è commesso da
persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si
applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora
rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 321
Pene per il corruttore
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319,
nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione
alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o
promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il
denaro od altra utilità (1).
1)Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente
modificato dall'art. 2, L. 7 febbraio 1992, n. 181.
Art. 322
Istigazione alla corruzione
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di
pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace,
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel
primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un
incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo
ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace,
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita
nell'articolo 319, ridotta di un terzo (1) .
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato
di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che
sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un
privato per le finalità indicate dall'articolo 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o
all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di
denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate
dall'articolo 319 (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 3, L. 7 febbraio 1992, n. 181.
(2) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 323 Abuso d'ufficio
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o
l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del
servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di
astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere
di rilevante gravità.
Articolo sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente così
sostituito dall'art. 1, L. 16 luglio 1997, n. 234.
Art. 327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni,
delle leggi o degli atti dell'Autorità
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al
dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni
dell'Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa
l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità o ai
doveri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una
particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la
multa fino a lire quattrocentomila.
La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di
un pubblico servizio e al ministro di un culto.
Art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente
rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica,
o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo,
è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal
primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che
entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto
del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con
la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale
richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni
decorre dalla ricezione della richiesta stessa (1).
(1)Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Capo
II: DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art.
336 Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico
servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad
omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni.
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per
costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio
ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
Art. 341
Oltraggio a un pubblico ufficiale
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza
di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni (1).
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico
ufficiale e a causa delle sue funzioni.
La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nella
attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia,
ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1994, n. 341, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede
come minimo edittale la reclusione per mesi sei.
Art. 344 Oltraggio a un pubblico
impiegato
Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è
recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma la pene sono
ridotte di un terzo.
Art. 346
Millantato credito
Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico
impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a
sè o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione
verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da un anno
a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a quattro milioni.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire un milione a
sei milioni, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sè o ad altri,
denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico
ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.
Capo
III: DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
Art. 357 Nozione del
pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme
di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e
dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo
svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente
modificato dall'art. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181.
Art. 358
Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro
i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse
forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri
tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici
mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 359
Persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di
pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre
professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale
abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge
obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un
pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità
mediante un atto della pubblica Amministrazione.
Art. 360
Cessazione della qualità di pubblico ufficiale
Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di
un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come
elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione
di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la
esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce
all'ufficio o al servizio esercitato.
Titolo
III: DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Capo I:
DEI DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA
Art. 361 Omessa denuncia di
reato da parte del pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità
giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un
reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è
punito con la multa da lire sessantamila a un milione.
La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un
agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del
quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a
querela della persona offesa.
Art. 362
Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare
all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto
notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, è punito con la multa fino a
lire duecentomila.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela
della persona offesa.
Art. 363
Omessa denuncia aggravata
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata
denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della
reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è
un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.
Art. 364
Omessa denuncia di reato da parte del cittadino
Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità
dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1) o
l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata
nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da
lire duecentomila a due milioni.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 378 Favoreggiamento personale
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena di morte (1)o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso
nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a
sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro
anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica,
in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (2) .
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa,
ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata
non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
(1)La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
(2) Comma aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.
Art. 379
Favoreggiamento reale
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o dei casi previsti dagli
articoli 648, 648 bis e 648 ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il
profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni
se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si
tratta di contravvenzione (1).
Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo
precedente (2) .
(1) Comma così modificato dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.
(2) Comma così sostituito dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.
Titolo
V: DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO
Art.
414 Istigazione a delinquere
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il
solo fatto dell'istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a
commettere delitti.
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire
quattrocentomila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più
contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di
uno o più delitti.
Art. 415
Istigazione a disobbedire alle leggi
Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine
pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da
sei mesi a cinque anni (1).
(1) Con sentenza n. 108 del 23 aprile 1974 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità di questo articolo, riguardante l'istigazione all'odio fra le
classi sociali, nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere
attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità.
Art. 416
Associazione per delinquere
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti,
coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti,
per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione
da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la
reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Art. 416
bis Associazione di tipo mafioso
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più
persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per
ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono
della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire
in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri ovvero al fine di
impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o
ad altri in occasione di consultazioni elettorali (1).
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a
dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei
casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o
materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere
il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o
il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate
da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il
prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono
inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario
astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque
pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonchè le iscrizioni agli albi di
appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse
titolare (2) .
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle
altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli
delle associazioni di tipo mafioso (3) .
(1) Comma così modificato dall'art. 11 bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(2) La seconda parte di questo comma è stata abrogata dall'art. 36 , secondo
comma, della L. 19 marzo 1990, n. 55.
(3) Articolo aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.
Capo
III: DELLA FALSITÀ IN ATTI
Art.
476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto
o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da
uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a
querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
Art. 477
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o
autorizzazioni amministrative
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o
altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante
contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per
la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 480
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in
autorizzazioni amministrative
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta
falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali
l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi
a due anni.
Art. 483
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti
dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione
fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione
non può essere inferiore a tre mesi.
Art. 484
Falsità in registri e notificazioni
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette
all'ispezione all'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni
all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali commerciali o
professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Art. 493
Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici
ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente
pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi
redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Capo IV: DELLA FALSITÀ PERSONALE
Art. 495
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto
pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui
persona è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata
ad essere riprodotta in un atto pubblico.
La reclusione non è inferiore ad un anno:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle
proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria,
ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una
decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sè o
per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto
falso nome, o con altre indicazioni mendaci.
Capo
III: DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA
Art.
566 Supposizione o soppressione di stato
Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è
punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne
sopprime lo stato civile.
Art. 567
Alterazione di stato
Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è
punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione
di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false
certificazioni, false attestazioni o altre falsità.
Art. 568
Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto
Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato
civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di
trovatelli o in altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni.
Capo IV: DEI DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE
Titolo XII: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
Capo I:
DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE
Art. 591
Abbandono di persone minori o incapaci
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una
persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra
causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere
la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore
degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di
lavoro.
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione
personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal
tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.
Art. 592
Abrogato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442.
Art. 593
Omissione di soccorso
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci,
o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e
di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso
all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a
lire seicentomila.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato,
ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare
l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è
aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.