Codice Civile testo in vigore dal  1 1 1999

Articolo 1. CAPACITÀ GIURIDICA

   

    1. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

   

    2.  I diritti che la legge riconosce a  favore  del  concepito  sono subordinati all'evento della nascita.

   

Articolo 236. ATTO DI NASCITA E POSSESSO DI STATO

   

     1. La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

   

    2.  Basta, in mancanza di questo titolo,  il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

 

Aticolo 238. ATTO DI NASCITA CONFORME AL POSSESSO DI STATO

   

    1. Salvo quanto disposto dagli Articolo 128, 233, 234, 235, e 239, nessuno  può  reclamare  uno  stato  contrario  a  quello  che  gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di     stato conforme all'atto stesso.

   

    2.  Parimenti non si può contestare la  legittimità  di  colui  il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita.

 

Articolo 449. REGISTRI DELLO STATO CIVILE

   

    1. I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

 

Articolo 450. PUBBLICITÀ DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE

   

    1. I registri dello stato civile sono pubblici.

   

    2. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i  certificati  che  vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

   

    3.  Essi devono altresì compiere  negli  atti  affidati  alla  loro custodia le indagini domandate dai privati.

 

Articolo 451. FORZA PROBATORIA DEGLI ATTI

   

    1. Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di  ciò  che  l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

   

    2.   Le  dichiarazioni  dei  comparenti  fanno  fede  fino  a  prova contraria.

    

    3. Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

 

Articolo 452. MANCANZA, DISTRUZIONE O SMARRIMENTO DI REGISTRI

   

    1. Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa,  manca in tutto o in parte la  registrazione  dell'atto,  la  prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.

   

    2.  In caso di  mancanza,  di  distruzione  totale  o  parziale,  di alterazione  o  di  occultamento  accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

 

Articolo 2043. RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO

   

     1. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,  obbliga  colui  che  ha  commesso il fatto a risarcire il danno.

 

Articolo 2044. LEGITTIMA DIFESA

   

     1. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sè o di altri.

 

Articolo 2045. STATO DI NECESSITÀ

   

      1. Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare è o altri dal pericolo attuale  di  un danno  grave  alla  persona,  e  il  pericolo  non  è  stato da lui     volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è  dovuta  un'indennità  la  cui  misura   è   rimessa   all'equo apprezzamento del giudice.

 

Articolo 2046. IMPUTABILITÀ DEL FATTO DANNOSO

   

    1. Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità  d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.

 

 

Articolo 2055. RESPONSABILITÀ SOLIDALE

   

    1. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

   

    2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli  altri,  nella misura determinata  dalla  gravità  della  rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

   

    3. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

 

Articolo 2059. DANNI NON PATRIMONIALI

   

      1. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

 

Articolo 2697. ONERE DELLA PROVA

   

     1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

   

    2. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto  si  è  modificato  o  estinto  deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda