Codice
Civile testo in vigore dal 1 1 1999
Articolo 1. CAPACITÀ GIURIDICA
1. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
2. I diritti che la legge
riconosce a favore del
concepito sono subordinati
all'evento della nascita.
Articolo 236. ATTO DI NASCITA E POSSESSO DI STATO
1. La filiazione legittima si prova con
l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.
2. Basta, in mancanza di questo
titolo, il possesso continuo dello stato
di figlio legittimo.
Aticolo 238. ATTO DI NASCITA CONFORME AL POSSESSO DI STATO
1. Salvo quanto disposto dagli Articolo 128, 233, 234, 235, e 239, nessuno può
reclamare uno stato
contrario a quello
che gli attribuiscono l'atto di
nascita di figlio legittimo e il possesso di
stato conforme all'atto stesso.
2. Parimenti non si può
contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme
all'atto di nascita.
Articolo 449. REGISTRI DELLO STATO CIVILE
1. I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in
conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato
civile.
Articolo 450. PUBBLICITÀ DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE
1. I registri dello stato civile sono pubblici.
2. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e
i certificati che
vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
3. Essi devono altresì
compiere negli atti
affidati alla loro custodia le indagini domandate dai
privati.
Articolo 451. FORZA PROBATORIA DEGLI ATTI
1. Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso,
di ciò
che l'ufficiale pubblico attesta
essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
2. Le dichiarazioni
dei comparenti fanno
fede fino a
prova contraria.
3. Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.
Articolo 452. MANCANZA, DISTRUZIONE O SMARRIMENTO DI REGISTRI
1. Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o
se, per qualunque altra causa, manca in
tutto o in parte la registrazione dell'atto,
la prova della nascita o della
morte può essere data con ogni mezzo.
2. In caso di mancanza,
di distruzione totale
o parziale, di alterazione o
di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non
è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.
Articolo 2043. RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO
1. Qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che
ha commesso il fatto a risarcire
il danno.
Articolo 2044. LEGITTIMA DIFESA
1. Non è responsabile chi cagiona il danno
per legittima difesa di sè o di altri.
Articolo 2045. STATO DI NECESSITÀ
1. Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla
necessità di salvare è o altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla
persona, e il
pericolo non è
stato da lui volontariamente
causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta
un'indennità la cui
misura è rimessa
all'equo apprezzamento del giudice.
Articolo 2046. IMPUTABILITÀ DEL FATTO DANNOSO
1. Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la
capacità d'intendere o di volere al
momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua
colpa.
Articolo 2055. RESPONSABILITÀ SOLIDALE
1. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate
in solido al risarcimento del danno.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno
degli altri, nella misura determinata dalla
gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle
conseguenze che ne sono derivate.
3. Nel dubbio, le singole colpe
si presumono uguali.
Articolo 2059. DANNI NON PATRIMONIALI
1. Il danno non patrimoniale deve essere
risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
Articolo 2697. ONERE DELLA PROVA
1. Chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
2. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è
modificato o estinto
deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda