AINEEI Associazione d'Italiani Nati all'Estero Esperanza Internazionale

AINEE Associazione d'Italiani Nati all'Estero Esperanza

"Damose da fa' e volemose bene"
 "PACE"


In tutti i paesi americani, la cittadina italiana, secondo la legge di cittadinanza, 13 giugno 1912, n. 555, articolo 1 comma 2, in maniera a titolo solo residuo, prima e dopo del 1948, sempre ha trasmesso la cittadinanza italiana a tutti suoi discendenti


Non siamo l’attrezzo per cambiare una realtà, siamo gli strumenti per capirla

L'illegittimo utilizzo della Circolare k. 28.1 8 aprile 1991, visto il disordine registrale dei Registri di Stato Civile italiani, che servono per commettere ogni tipo di delitto, s'intende come ragion di stato o come terrorismo di stato?

Il terzo comune, che intende far la presunta pratica di concessione della cittadinanza per riconoscimento a Stranieri, non invia mai, gli atti esteri per essere trascritti, in prima facie, com’è d’obbligo farlo, nel Registro Storico di Stato Civile dell’unico comune competente, l’ultimo di residenza del capostipite. Richiamato il C.P. art. 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Aldilà della situazione d’omissione atto d’ufficio, associazione illecita per delinquere, il falso in atto pubblico e soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, pure si aggiunge la figura di “sovversione dell’ordine interno”, che non solo ha servito a calciatori, dal quale si sono approfittato, pure serve tanto a cosche malavitosi come a terroristi internazionali, che falsificano da semplici documenti come complete cittadinanze, entrando in possesso di documenti italiani come passaporti, carte d’identità, ecc..

Situazioni d’importante e grave svolgimento, in maniera insistente informato esse Ministero, per quest’Associazione, sul quale, in un intento di prevenzione, si è fatto solo una circolare che non ha servito a nulla, (Ministero dell’Interno Prot. n. 200706012 – 15100/397 Roma, 01 giu. 2007, CIRCOLARE N. 26), dimostrato per l’innumerabili fatti di cronaca che riportano la commissione dei reati preannunciati, pero il peggio, i comuni che fanno a pezzi la continuità delle registrazioni nei registri di stato civile, aumentando il “pandemonio”, si sono estese come una macchia d’olio, sono aumentati in un mille per cento, grazie a suggerimenti e indicazioni effettuati per il proprio MIN, vedasi il pubblicato per la Prefett
ura di Avellino:


Questa letale situazione, nel tempo, è stata Informata al Ministro Claudio Scajola, al Ministro Giuseppe Pisanu, al Ministro Giuliano Amato, al Ministro Roberto Maroni, ai Prefetti Mario Ciclosi, Anna Maria D’Ascenzo, Annamaria Porzio, Perla Stancari, ed a tutti i Prefetti Capo Provincia-

Adì 30 aprile 2009

 

 
Oggetto: Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno

 

ESORDIO: Segregazionismo razziale

 

Il segregazionismo razziale consiste nella politica di scindere, gruppi della popolazione considerati “razzialmente diversi”, coinvolgendoli dentro di una considerazione d’inferiorità biologica o culturale, in maniera istituzionalizzata, da parte del gruppo dominante, creando un danno cognitivo, attraverso una distorsione conoscitiva della realtà e i pregiudizi, essendo prolungata in altre logiche sociali ed economici, che non solo deve essere spiegato in termini di razzismo.

 

Gli italiani, dalla nascita, possediamo una titolarità istituzionale di determinate situazioni giuridiche soggettive, tutelate per la legge, non come un prius di diritti ed obblighi, senno come l’essenza della rilevanza giuridica e rispetto ad essi, in legame d’incondizionata contestualità e correlazione, poiché tali diritti e doveri esistono nella misura in cui vi è la personalità, la qual può dirsi esistente giacché esistono diritti e doveri giuridicamente rilevanti.

 

Il Nostro ordinamento riconosce e tutela, come un valore primordiale, la Capacità Giuridica e lo Status Civitatis, che s’impongono alla nascita, con qualità dinamica contestuale e strutturale, attuabili, in quanto proprie alla circostanza che un interesse possa assumere, rilevante anche in un momento antecedente o posteriore all’esistenza, che costituiscono attributi fondamentali ed immancabili, rivolti a realizzare l’istanza d’ordine esistenziale, l’oggetto di tali diritti non si pone all’esterno rispetto alla persona del suo titolare, costituendo un unicum non è possibile separare la titolarità dell’esercizio.

 

La tutela dei diritti si basa in una situazione d’unicità, perché essa ha un valore unitario -che non può essere scisso in diversi interessi, in tante situazioni soggettive tra loro isolate– non è legalmente ammesso applicare una normativa delle leggi di cittadinanza e Regolamento di Stato Civile, agli italiani, considerati italiani, per non essere mai emigrati e nati sul territorio nazionale, e mettere in atto un’illegale legiferazione “CIRCULÃRILE”, per gli italiani emigrati e nati all’estero, considerandoli Stranieri, tenendosi, “ab re”, alla Circolare n. k. 28.1 8 aprile 1991, da magna carta, e come se fossero leggi e decreti a:  Circolare n. 28 prot. N.02007513-15100/325 del 23/12/2002, Circolare N. 32 Prot. n. 200706371/15100-14865 del 13 giugno 2007; Circolare n. 52 del 28 settembre 2007; Circolare n. 14 Prot. n. 11667 del 31 ottobre 2008. Al riparo della Costituzione le cose non sono così perché, ci troviamo fronte ad una realtà, senza dubbio, della circostanza giuridica di preservazione della persona, senza alcuna possibilità di discriminazione, esigenza legalmente riconosciuta dagli articoli 2, 3 e 22 Cost., La Costituzione, nella custodia dei Diritti, garantisce uguale trattamento per tutti gli italiani, senza distinguere entro nati in Italia o all’estero.

 

Esposizione:

 

Nemmeno uno dei procedimenti, d’adempimento amministrativo, redatti nella Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991, è parzialmente esistente e vigente ad alcun effetto; in se si contraria l’emanato tanto nell’anteriore come nell’attuale OSC, non esiste alcuna ragione per l’emanazione di questa circolare, per non essersi dei vuoti, nelle norme amministrative, di come si doveva/deve attuare fronte alla richiesta di trascrizione delle dichiarazioni di variazioni nello Status civile, accaduti agli italiani emigrati, e al suo nucleo famigliare discendente nato all’estero, mediante la presentazione d’atti di Stato Civile esteri, contenenti l’informazione, necessaria, e a norma di legge, che provano, con fedeltà certificata, le circostanze in essi presenti.

 

Se ben l’anteriore Ordinamento possedeva tutta la normativa necessaria per attuare le trascrizioni, la presente attività dell’amministrazione degli Uffici di Stato Civile Italiani, è stata  migliorata riorganizzata, disciplinata e semplificata, con l’emanazione del D.P.R. n 396 3 novembre 2000, oggi vigente a tutti gli effetti, dal quale si richiamano gli artt. 7; 12 commi 7, 11 e 12; 18; 21 comma 3 e 22.

 

L’articolo 7: come si deve comportare l’Ufficiale dello Stato Civile in caso di rifiuto d’atti.  Dinanzi a una pratica completa e compatibile con i presupposti di legge, le amministrazioni hanno una scelta obbligata: diniego, accoglimento, Nel caso di diniego, se si trova inconsistenza nel rifiuto, in espressa menzione a quando si chiedono trascrizioni, d’accordo all’art. 11 OSC, e il rifiuto si basa su un’ipotetica concessione, a Stranieri, della cittadinanza italiana per riconoscimento, via circolare n. K. 28.1 8 aprile 1991, che nulla ha che vedere con la richiesta effettuata, essendo la risposta un inesattezza, il rifiuto tramuta in omissione, con una responsabilità penale, per aver indotto in inganno l'amministrazione, nonché una responsabilità civile verso il committente, per aver dichiarato possibile un risultato non ottenuto, causando l'annullamento dell’atto d’ufficio, si richiamano gli artt. C.P. 294  Attentati contro i diritti politici del cittadino, 323 Abuso d’ufficio, 328 Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione, 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

 

L’articolo 9: Indirizzo e vigilanza, uniformarsi per istruzioni del MIN e il ruolo che compie la Prefettura nel Controllo e Vigilanza degli Uffici.

 

L’articolo 12: al comma 7 delega, al comma 11, La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità,  il comma 12 trascrizione atto tradotto.

 

L’Articolo 18: Casi di intrascrivibilità

 

L’articolo 21 al comma 3, legalizzazione dei documenti esteri per renderli efficaci in Italia.

 

L’articolo 22: Traduzione del contenuto di documenti

 

Trascrizioni:

 

Essendo fondamentale la mancanza di salti generazionali, la Nostra legge non acconsente, né dà alcun tipo di facoltà, per permettere l’inesistenza, assenza o mancanza d’informazione, nell’annotazione di registro delle nascite, che formano parte di una comune catena di trasmissione della cittadinanza per “Ius Sanguinis”, la quale deve essere registrata, dal primo all’ultimo integrante, senza alcun tipo d’interruzione.

 

La situazione di continuità registrale accorda il fondamento, legittimità e validità di titolo, agli atti di nascita esteri, prova fedele e valida delle dichiarazioni di nascita, resi ed effettuati a norma di legge, fronte all’autorità di Stato Civile estera competente, appartenenti ad italiani, delle quali si chiede la trascrizione,

 

La trascrizione comprende un’incorporazione di dati soggettivi, nei registri pubblici di stato civile italiani, mediante, secondo corrisponda, annotazione, iscrizione e formazione degli atti di nascita italiani corrispondenti, tanto dei propri filiis dell’italiano emigrato, come di tutto il suo nucleo famigliare discendente, in modo preciso e invariabile, mantenendo uno stretto ordine successivo e successorio, non essendo ammessa nessun’assenza nella concatenazione, nell’informazione schedale, neanche di uno solo degli integranti della catena di trasmissione della cittadinanza italiana per “Ius Sanguinis”.

 

La fattispecie “trascrizione d’atti di Stato Civile”, formatosi all’estero, appartenenti ad italiani, nell’ordinamento legale italiano, soltanto viene regolamentata nel D.P.R. 3 novembre 2000 articolo 12 commi 7, 11 e 12; Articolo 18; Articolo 21 comma 3 e Articolo 22.

 

La trascrizione delle nascite dei filiis e discendenti, degli italiani emigrati, comportano i seguenti situazioni “de iuris e de facto”,

 

La prima: nascita dei filiis, dell’italiano emigrato in possesso ed esercizio della cittadinanza italiana e Capacità Giuridica, che comporta la variazione nel suo Status Civile, che viene integrata nei registri di Stato Civile italiani, con l’annotazione al margine del proprio atto di nascita italiano, mediante l’informazione contenuta nell’atta di nascita estera.

 

La seconda: registrazione della nascita dei filiis dell’italiano emigrato, mediante dichiarazione fronte all’autorità estera competente, nei paesi di preminenza Iure Soli, considerati pure come propri cittadini, e formazione dell’atta di nascita estera.

 

La terza: acquisto della cittadinanza italiana, per nascita, per trasferimento Iure Sanguinis genitoriale ai filiis, e ricezione dei filiis da parte del progenitore italiano, nato in Italia, secondo le leggi di cittadinanza italiane, e naturale possesso della Capacità Giuridica, imposta, per nascita, d’accordo al determinato valore di prescrizione del Codice Civile;

 

La quarta: integrazione, ai registri pubblici di Stato Civile italiani, della nascita dei filiis d’italiani, nati all’estero, tramite la formazione dell’atta di nascita italiana, mediante l’informazione contenuta nell’atta di nascita estera, che abilita, ex tunc, all’immediato esercizio della Cittadinanza italiana e Capacità Giuridica.

 

La quinta: nascita del nipote dell’italiano emigrato, filiis dell’italiano nato all’estero in possesso della cittadinanza italiana e Capacità Giuridica, che comporta la variazione nel suo Status Civile, che viene integrata nei registri di Stato Civile italiani, con l’annotazione al margine del proprio atto di nascita italiano, mediante l’informazione contenuta nell’atta di nascita estera.

 

La sesta: registrazione della nascita del nipote dell’italiano emigrato, filiis dell’italiano nato all’estero, mediante dichiarazione fronte all’autorità estera competente, nei paesi di preminenza Iure Soli, considerati pure come propri cittadini, e formazione dell’atta di nascita estera.

 

La Settima: acquisto della cittadinanza italiana, per nascita, per trasferimento Iure Sanguinis genitoriale ai filiis e ricezione dei filiis da parte del progenitore italiano, nato all’estero, secondo le leggi di cittadinanza italiane, e naturale possesso della Capacità Giuridica, imposta, per nascita, d’accordo al determinato valore di prescrizione del Codice Civile;

 

L’Ottava: integrazione, nei registri pubblici di Stato civile italiani, della nascita dei filiis d’italiani, nati all’estero, tramite la formazione dell’atta di nascita italiana, mediante l’informazione contenuta nell’atta di nascita estera, che abilita, ex tunc, all’immediato esercizio della Cittadinanza italiana e Capacità Giuridica.

 

La nona: nascita del bisnipote dell’italiano emigrato, filiis dell’italiano nato all’estero, nipote dell’italiano emigrato in possesso della cittadinanza italiana e Capacità Giuridica, che comporta la variazione nel suo Status Civile, che viene integrata nei registri di Stato Civile italiani, con l’annotazione al margine del proprio atto di nascita italiano, mediante l’informazione contenuta nell’atta di nascita estera.

 

La decima: registrazione della nascita del bisnipote dell’italiano emigrato, filiis dell’italiano nato all’estero, mediante dichiarazione fronte all’autorità estera competente, nei paesi di preminenza Iure Soli, considerati pure come propri cittadini, e formazione dell’atta di nascita estera.

 

L’Undicesima: integrazione, nei registri pubblici di Stato civile italiani, della nascita dei filiis d’italiani, nati all’estero, tramite la formazione dell’atta di nascita italiana, mediante l’informazione contenuta nell’atta di nascita estera, che abilita, ex tunc, all’immediato esercizio della Cittadinanza italiana e Capacità Giuridica.

 

La Dodicesima: continuativa e ripetitiva, nel grado successivo di parentela, degli anteriori-

 

Riassunto dei punti precedenti:

a) trasmissione e l’acquisto della cittadinanza italiana, “per Iure Sanguinis” e l’entrare in possesso della Capacità Giuridica, sono situazioni soggettive di titolarità ed esercizio, applicabile l’insieme delle norme pertinenti alla fattispecie, in un tutto d’accordo alla normativa imposta per “legis” dello Stato Italiano, cittadinanza per essere italiani filiis d’italiani, italiani per nascita “Ius Sanguinis”, Capacità Giuridica per prescrizione del Codice Civile;

 

b) integrazione degli italiani nati all’estero, nei registri pubblici di Stato Civile italiani, competenti, con l’annotazione al margine dell’atto di nascita italiano del progenitore italiano, per essere una variazione nel suo status civile, nascita di filiis,

 

c) formazione dell’atto di nascita del cittadino italiano all’estero, filiis di cittadini italiani che acconsente all’immediato esercizio “ex tunc” della cittadinanza e Capacità Giuridica, d’ognuno dei discendenti dello stesso nucleo famigliare del capostipite dante causa emigrato,

 

d) cittadinanza e Capacità Giuridica, imposizione, acquisto e trasferimento, senza alcuna limitazione nella trasmissione, né per il grado di parentela con riferimento al capostipite, né per il tempo che sia accaduta la nascita del discendente, né per il luogo dove sia avvenuta la nascita del discendente.

 

Come si può apprezzare, tutto il dettaglio appartiene a italiani, da sempre abbiamo domandato, e esse Ministero e al Ministero d’Affari Esteri, senza ricevere mai una risposta, quale normativa prendono per base per catalogarci di Stranieri, aspiranti alla cittadinanza Italiana, la quale si pretende concederla via Circolare k. 28.1 8 aprile 1991

 

Applicando una Semplice azione di razionalità, se siamo Italiani, siamo, sempre, in possesso dello Status Civitatis italiano, ma se siamo stranieri mai siamo in possesso dello Status Civitatis italiano, l’unico modo in che uno Straniero può entrare in possesso dello Status Civitatis italiano è mediante, in seguito a, concessione della cittadinanza italiana.

 

Se “in tempore opportuno” non si è informato allo Stato italiano delle nascite dei propri filiis degli italiani emigrati, e della loro discendenza, non prevedendo la legge nulla per rendere inabile portare a conoscenza “in presenti”, legalmente è possibile farlo senza alterazione delle circostanze “de Jure”, se a partire di un Avo dante causa italiano emigrato, si chiede SOLAMENTE “la trascrizione degli Atti di Nascita di tutti i discendenti”, si capisce che si tratta della richiesta di trascrizione d’Atti di Nascita esteri, contenenti in maniera “exsequibilis” le dichiarazioni di nascita, d’italiani resi all’estero, che danno luogo alla conseguente formazione degli atti di nascita italiani, in modo successivo e successorio, a partire del primo fin l’ultimo discendente, mettendosi in conoscenza dello Stato Italiano, dell’esistenza concreta e tangibile di questi italiani nati all’estero, che formano parte del legame “de iuris e de facto, per “Ius Sanguinis”, alla cittadinanza italiana.

 

Le Trascrizioni, degli altri atti, matrimonio, divorzio, morte, ecc., possono essere effettuati, sempreché l’atto di nascita, italiano, sia esistente, basta solo che un “chiunque vi abbia interesse” li chieda rispettando in un tutto la normativa vigente.

 

Riconoscimento di Cittadinanza a Cittadini Stranieri di Ceppo Italiano:

Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991

 

La Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 è percorsa su e giù per errori di testo, vizi, concetti sbagliati e con poverissime nozioni di cittadinanza e normativa degli Uffici di Stato Civile italiani,

 

Dice la Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno: Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano.

 

Situazione della figura “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”, inesistente nell’Ordinamento legale Italiano Noi siamo italiani secondo il principio del “Ius Sanguinis” per l’evento NASCITA filiis d’italiani a prescindere del luogo di nascita, se la catena “Ius Sanguinis” non è stata interrotta.

 

Dice la Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno: Si è avuto modo di rilevare come pervengano sempre più numerose richieste di chiarimenti circa le modalità che debbono essere adottate al fine di definire la situazione di cittadinanza di persone provenienti da Paesi esteri (in particolar modo dall'Argentina ma anche dal Brasile o dagli Stati Uniti) e munite di passaporto straniero, le quali rivendicano la titolarità dello status civitatis italiano.

 

Non si ammettono richieste di trascrizioni della nascita dei filiis, all’estero, degli italiani emigrati, con l’applicazione dell’OSC, solo si ricevono sotto l’adempimento della procedura della Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991. “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”

 

In ogni richiesta d’aggiornamento, della nostra situazione di Stato Civile, si rivendica il possesso della cittadinanza italiana con la quale per legge ci si ha investito l’Italia, per“Ius Sanguinis”, per natu siamo stati immedesimati con lo Status Civitatis Italiano e Capacità Giuridica, ambi due elementi che sono la sintesi e l’essenza della rilevanza giuridica di diritti e doveri.

 

Dice la Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno: Come è noto, infatti, in virtù della contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana (ad es. tutti gli Stati del continente americano, l'Australia, ecc.) attributivi iure soli dello status civitatis. La prole nata sul territorio dello Stato d'emigrazione (Argentina, Brasile, Uruguay, Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Venezuela, ecc.) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana (in derivazione paterna) quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi. straniero.

 

In “prima facie”, riconosce, come valida la nostra condizione di bipolidia, Siamo italiani anche se nati in Paesi dov’è prevalente il “Ius Soli”, e per nascita fummo stati identificati pure con una cittadinanza estera, quest’imposizione, non è un valido motivo d’impedimento per l’acquisto della cittadinanza italiana, “Ius Sanguinis”, art. 7 legge n. 555 del 1912 e art. 11 legge n. 91 del 1992,

 

Dice la Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno: Nel contempo, anche i soggetti nati in uno Stato estero il quale attribuisce la cittadinanza iure soli e riconosciuti dal padre cittadino o la cui paternità sia stata dichiarata giudizialmente risultano versare nella medesima situazione di doppia cittadinanza.

 

Intende che esistendo lo stato di bipolidia, si acquista pure la cittadinanza italiana per riconoscimento di filiazione.

 

Dice la Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno: Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda terza e quarta generazione ed oltre di nostri emigrati siano investiti della cittadinanza italiana.

 

Distingue che la legge di cittadinanza nella trasmissione per “Iure Sanguinis” non ha un limite spazio temporale, per il trasferimento e l’acquisto della nostra Cittadinanza italiana.

 

Dice la Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno: Detta eventualità si è ancor più estesa per gli appartenenti a famiglie di antica origine italiana i quali siano nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo il dettato della sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 della Corte Costituzionale, cittadini italiani all'epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata. Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

 

Qua si presenta una circostanza diversa alla realtà legale, una situazione specificamente spiegata all’Onorevole Ministro nella precedente, del giorno 13 marzo 2009, circostanza non discriminatoria, nella lettera della legge, sì discriminatoria nella non corretta applicazione della lettera e lo spirito della legge; l’articolo 1 comma 2, ultima parte, della legge n. 555 del 1912, non è stata mai dichiarata un avvenimento, azione e situazione di carattere incostituzionale, così viene in modo particolare indicato nella Sentenza della Corte Costituzionale n° 30 del 28 gennaio 1983,

 

Dice la Sentenza:

2) dichiara l'illegittimità costituzionale:


a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;

b) dell'art. 2, comma 2, della legge predetta;

3) dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555.

 

Solo si presenta dichiarata come incostituzionale la parte in cui la donna non trasmetteva la cittadinanza in parità di diritti, per tanto articolo e comma pure costituzionalmente validi nella parte dell’effettiva trasmissione, condizione di legge che acconsente alla cittadina, per esclusione, per azione residua, per derivazione di specifiche circostanze perfettamente definite nel testo della propria legge, a trasmettere la cittadinanza italiana se il padre straniero non trasmetteva la propria cittadinanza, “Ius Sanguinis”, ai filiis con ella concepiti.

 

Articolo 1 comma 2 ex legge n. 555 del 1912

 

Dice la Legge: 2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figli non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene

 

Dice la Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno: Si fa, tuttavia, presente che il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano all'anzidetta categoria di persone deve essere subordinato al verificarsi di determinate condizioni ed al documentato accertamento di alcune essenziali circostanze.

 

Intende che l’evento di mutamento nello Status Civile del nostro capostipite emigrato, in possesso ed esercizio dello Status Civitatis italiano e Capacità Giuridica, con l’evento della nostra nascita, e la nostra nascita con l’investimento, a noi, dello Status Civitatis italiano e Capacità Giuridica, non esistono come tali.

 

Dice la Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno: Condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana. Innanzi tutto occorre chiarire che, dovendo l'eventuale possesso dello status civitatis italiano essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza, potrà essere avviato il relativo procedimento su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano.

 

Si presenta un’altra situazione difforme alla realtà legale, la legge italiana di cittadinanza è la che impone, per nascita, la cittadinanza, non è l’iscrizione nell’APR che dà facoltà ad essere italiano, l’italiano emigrato dante causa, è da imputarsi italiano, e pure siamo da determinare italiani i discendenti, è una fallacia affermare che per non essere parte dell’APR, non siamo italiani; questa difformità, priva di consistenza, pretende che né vivi né morti, che non siano iscritte nell’APR comunale, e che al suo tempo non siano state informate le sue nascite, possono essere tenuti in conto come cittadini italiani, si pretende che la cittadinanza invece d’essere una concessione per “Ius Sanguinis” è una Concessione per residenza.

 

Dice la Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno: Peraltro, l'iscrizione anagrafica di queste persone, entrate in Italia con passaporto straniero, deve seguire le modalità disciplinanti l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente degli stranieri e presuppone, da parte degli interessati, l'espletamento degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia.

 

Disconoscendosi la normativa dell’OSC, per la forzata applicazione di quest’adempimento “CIRCULÃRILE”, essendo che i Consolati, fronte alla crescente intenzione di milioni d’Italiani, d’aggiornare l’informazione dei mutamenti nello Status civile, d’ogni gruppo familiare al quale apparteniamo, ci danno turni ad uno due o tre lustri, secondo il paese di residenza, per presentare la documentazione pertinente, se abbiamo interesse di accelerare i tempi, siamo obbligati ad andare in Italia a chiedere personalmente le trascrizioni.

 

Per entrare legalmente in Italia siamo in possesso di un passaporto Straniero, conforme alla legge, un documento d’accertamento di persona, consegnato per lo stesso paese che ci dà la cittadinanza per “Ius Soli”, ma non per questo siamo da considerare stranieri, applicando l’effetto di bipolidia “ut supra” spiegato,

 

Una volta entrati, anche in possesso di documentazione probatoria della nostra italianità, siamo considerati stranieri a tutti gli effetti.

 

Come tali, possiamo prendere residenza in qualsiasi comune, per che ci sia concessa la cittadinanza per riconoscimento via circolare k. 28.1 8 aprile 1991.

 

Dice la Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno: Si soggiunge, altresì, che qualora l'iscrizione anagrafica delle anzidette persone non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 123, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

 

Dobbiamo prendere residenza secondo l’articolo 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 123, inesistente, per questa, ed altri circostanze conseguenti, si richiama il C.C. art. 12 Interpretazione della legge, diversi testi redatti in questa circolare e azioni richieste, “Ad litteram” sono oggetto di diversa interpretazione “Ad libitum”.

 

Se non possiamo annoverarci tra la popolazione residente, dobbiamo fare il tramite per mezzo il consolato

 

Per essere considerati, e trattati, come stranieri, dimenticandosi l’ordine registrale, dove i mutamenti dovrebbero essere trascritti nel comune d’ultima residenza del capostipite, alterandosi la normativa dell’OSC vigente all’emanazione della circolare, si dà la possibilità di risiedere in un qualsiasi comune, per ricevere la cittadinanza italiana, per concessione riconoscitiva,

 

Per prendere la residenza è necessario ci sia rilasciato di un permesso di soggiorno, chiamato “permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza” basato nel nulla, la normativa italiana dei PDS, non prevede nessun permesso di quest’indole o tipo, da parte dell’autorità competente, viene assicurato che si applica il DPR 31 agosto 1999, n. 394, articolo 11 lettera c, redatto nell’art. e comma del citato D.P.R.

 

c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso, del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.

 

L’articolo e comma, che si pretendono come d’applicazione al PDS in attesa di cittadinanza per riconoscimento, trattano soltanto di concessione solo per l’acquisto della cittadinanza, per naturalizzazione, da parte di stranieri, e il riconoscimento dello Stato d’apolide, non riferisci per nulla a “concessione per riconoscimento dello status civitatis a stranieri di ceppo italiano”. un cittadino Straniero, per essere presentato e considerato come Straniero, per la legge Italiana, mai può essere in possesso della cittadinanza italiana, per questo precisamente si chiama Straniero. Uno Straniero per diventare italiano, deve esserli concessa la cittadinanza italiana, non riconosciuta.

 

Dice la Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno: Procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana. Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana ex articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano.

 

Nell’ordinamento Legale italiano non si trova presente la figura, concessione per “riconoscimento della cittadinanza italiana articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, a stranieri originari italiani”, perciò è da considerarsi intangibile una procedura per la tale figura, è del tutto improprio sostenere che tale istanze dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano, quando tale istanze sono immotivati. “Ex nihilo, nihil”

 

Dice la Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno: Le stesse dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:


1. estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;

2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

3. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;

4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

 

S’intende che tanto atti di Stato Civile italiani come esteri, di nascita e matrimonio, contenenti in maniera verace ed efficace, le dichiarazioni di nascita dei filiis, e la costituzione della società coniugale, resi ed effettuati in Italia o all’estero, sono documenti concernenti al solo effetto della concessione della cittadinanza italiana per riconoscimento, a Stranieri di ceppo italiano e non semplici atti di Stato Civile, che formano parte della documentazione idonea appartenente al cambio nella situazione di Stato Civile di cittadini italiani emigrati e della loro discendenza nata all’estero,

 

Dice la Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno:
5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;

 

Certificato estero di naturalizzazione, negativo o positivo, che la legislazione italiana non prevede per legis, né la richiesta né il rilascio, uguale a come occorre con gli altri Paesi al mondo, salvo il Brasile, che se ben lo formula, non è idoneo, per non essere considerate, in esse, le circostanze di naturalizzazione automatiche, avvenute per la legge brasiliana,

 

Dice la Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno:
6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

 

Interpretazione reale della legge:

Uno: i discendenti non possiamo rinunciare alla cittadinanza italiana senza l’esercizio della Capacità Giuridica, il quale viene dichiarato effettivamente idoneo, nell’istante in cui il nostro atto di nascita sia esistente nei registri di Stato Civile;

 

Due: i consolati avevano -art. 5 e art. 6, secondo paragrafo, regio decreto 2 agosto 1912, n. 949; e artt. 59, 60 e 63 Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238-, e hanno -art. 8 comma 1, D.P.R. n 572 del 1993-, l’obbligo di comunicare, senza indugio, le rinunce alla cittadinanza, al Ministero dell’Interno e al comune competente per essere annotata, la rinuncia con la conseguente perdita, al margine dell’atto di nascita dell’attore, nel caso d’esistere la rinuncia e questa non si avessi informato, si configurano i delitti di mancato atto d’ufficio, omissione, occultamento di prova, falsità in atto pubblico;

 

Tre: nessun consolato italiano al mondo è abile per rilasciare il tale attestato senza commettere il falso in atto pubblico, richiamato C.P. art. 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, solo il comune portatore della scheda personale è in grado di concederlo, previa verifica delle annotazioni al margine dell’atto di nascita.

 

Quattro: si fa presente che per segnalazioni di quest’Associazione, al MIN e al MAE, sull’impossibilità, inesattezza, infondatezza e concorso in commissione di falso in atto pubblico, che si attuerebbe nel rilascio di un tale attestato, oggi il tale non si rilascia più. Nel suo luogo, viene interposta una laconica comunicazione “Sconosciuti a questo consolato” che con un attestato consolare di “vi abbiano mai rinunciato” non ha nulla che vedere.

 

Dice la Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno: 7. certificato di residenza.

 

Si precisa che l'istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e che i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo. I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta da bollo.

 

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina dell'imposta di bollo. (Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 292 del 11 novembre 1972), non prevede nulla, per atti di Stato Civile Esteri, la normativa per le traduzioni si trova nel D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 articolo 22.

 

Dice la Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno: Si fa, ancora, presente che, allo scopo di poter accertare in modo compiuto il mancato esercizio - da parte dei soggetti reclamanti il possesso della cittadinanza italiana - della facoltà di rinunziarvi ex art. 7 della richiamata Legge n. 555/1912 si rende necessario, da un lato, svolgere adeguate indagini presso il comune italiano d'origine o di ultima residenza dell'avo italiano emigrato all'estero ovvero presso il Comune di Roma e, dall'altro lato, contattare direttamente tutte le Rappresentanze consolari italiane competenti per le varie località estere ove gli individui in questione abbiano risieduto o, se del caso, consultare opportunamente il Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali - Ufficio VIII perché interpelli i dipendenti Uffici Consolari interessati.

 

Si continua nell’errore d’attribuire un evento solo realizzabile per mezzo l’esercizio della Capacità Giuridica italiana, e disconoscendo la possibilità che se i Consolati non avessero informato delle rinunce, si presenta la figura di reato.

 

Dice la Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno: I Signori Sindaci, verificata altresì la fondatezza della pretesa avanzata dagli istanti a vedersi attribuita iure sanguininis la cittadinanza italiana, disporranno la trascrizione degli atti di stato civile relativi ai soggetti riconosciuti nostri connazionali e potranno procedere al rilascio dell'apposita certificazione di cittadinanza nonché agli altri conseguenti incombenti di competenza. I Signori Sindaci vorranno, infine, dare comunicazione delle determinazioni assunte alle SS.LL. alle locali Autorità di P.S. ed a questo Ministero. Nel caso in cui, invece, insorgessero dubbi circa l'effettiva situazione di cittadinanza dei richiedenti il nostro status civitatis. i Signori Sindaci sono pregati di interpellare questo Ministero trasmettendo il relativo carteggio. Si prega di diramare le opportune istruzioni ai Sindaci dei Comuni della Provincia e di fornire assicurazione

 

Come corollario d’oro s’intende che, una volta compiuti, tutti, i cervellotici requisiti precedenti, verificata altresì la fondatezza della pretesa avanzata dagli istanti a vedersi attribuita “Iure Sanguininis” la cittadinanza italiana, si procede alla concessione, unipersonale, della stessa, senza alcun collegamento schedale col capostipite e il resto dei membri formatori della catena “Ius Sanguinis”, Via Signori Sindaci, in un tutto d’accordo come viene emanato nella Circolare n. K. 28.1 - 8 aprile 1991, disponendo la trascrizione degli atti di stato civile relativi ai soggetti riconosciuti italiani, procedendo al rilascio dell’apposita certificazione di cittadinanza, nonché alle altre conseguenze incombenti di competenza.

 

Non tenendosi conto dell’OSC, nella parte concreta registrale - amministrativa, delle trascrizioni, si lascia al criterio e buon senso alla categoria Ufficiali di Stato Civile “fai da te”, creata come conseguenza dell’applicazione “CIRCULÃRILE”, nel comune non competente, alcuni USC trascrivono tutta la documentazione, atti di Stato civile Esteri, formando gli atti italiani equipollenti, perché intendono, da per se, che senza la trasmissione della cittadinanza per “Ius Sanguinis”, registrata in ordine successivo e successorio, esisterebbero dei salti generazionali che non consentirebbero alla trasmissione, pure intendono che resto dei mutamenti non si possono ignorare, e per tanto li trascrivono, e formano gli atti italiani. Data questa circostanza si trascrivono, e si formano gli stessi atti italiani, in tanti comuni e tante volte, in maniera d’accumulo geometrico, come richieste sono effettuate,

 

Altri USC intendono che questa è una pratica di concessione iure sanguininis indipendente, dove solo si riconosce la concessione al richiedente straniero soggiornante nel comune, e procedono a trascrivere solo gli atti dell’aspirante, mettendo tutto il resto della documentazione nel bidone della spazzatura,

 

Con l’attuale Ordinamento, data la gran quantità d’interessati, e approfittando dell’art. 17 OSC, come nei piccoli comuni è impossibile prendere residenza, e pure ci sono dei comuni che si negano a fare questa pratica, per considerarla illegittima, formatosi il gran business della “cittadinanza express”, si prendono false o temporanee residenze, in determinate comuni, per l’unico motivo d’espletare la pratica, dove semplificano al massimo le trascrizioni, effettuasse la sola trascrizione dell’atto di nascita del richiedente.

 

Nel sistema mobile di Stato Civile italiano, la storia di Stato Civile viaggia con la posizione anagrafica dell’interessato, ancorandosi, e facendo solo capo, nel comune di partenza per gli emigrati, e discendenti.

 

Il terzo comune, che intende far la presunta pratica di concessione della cittadinanza per riconoscimento a Stranieri, non invia mai, gli atti esteri per essere trascritti, in prima facie, com’è d’obbligo farlo, nel Registro Storico di Stato Civile dell’unico comune competente, l’ultimo di residenza del capostipite. Richiamato il C.P. art. 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

 

Aldilà della situazione d’omissione atto d’ufficio, associazione illecita per delinquere, il falso in atto pubblico e soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, pure si aggiunge la figura di “sovversione dell’ordine interno”, che non solo ha servito a calciatori, dal quale si sono approfittato, pure serve tanto a cosche malavitosi come a terroristi internazionali, che falsificano da semplici documenti come complete cittadinanze, entrando in possesso di documenti italiani come passaporti, carte d’identità, ecc..

 

Situazioni d’importante e grave svolgimento, in maniera insistente informato esse Ministero, per quest’Associazione, sul quale, in un intento di prevenzione, si è fatto solo una circolare che non ha servito a nulla, (Ministero dell’Interno Prot. n. 200706012 – 15100/397 Roma, 01 giu. 2007, CIRCOLARE N. 26), dimostrato per l’innumerabili fatti di cronaca che riportano la commissione dei reati preannunciati, pero il peggio, i comuni che fanno a pezzi la continuità delle registrazioni nei registri di stato civile, aumentando il “pandemonio”, si sono estese come una macchia d’olio, sono aumentati in un mille per cento, grazie a suggerimenti e indicazioni effettuati per il proprio MIN, vedasi il pubblicato per la Prefettura di Avellino: Vedasi file allegato.

 

Questa letale situazione, nel tempo, è stata Informata al Ministro Claudio Scajola, al Ministro Giuseppe Pisanu, al Ministro Giuliano Amato, ai Prefetti Mario Ciclosi, Anna Maria D’Ascenzo, Annamaria Porzio, Perla Stancari, ed a tutti i Prefetti Capo Provincia-

 

Epilogo:

 

All’emissione della Circolare, si trovava vigente l’anteriore Ordinamento dello Stato Civile -R.d. 9 luglio 1939, n. 1238 –  nel quale

 

art. 29. La trascrizione degli atti nei registri dello stato civile si compie mediante … omisi
art. 30. “La trascrizione può essere chiesta direttamente da chiunque vi ha interesse o dalla pubblica autorità competente… omisi

art. 47. Le parti interessate, nei casi in cui non sono tenute a comparire personalmente, possono farsi rappresentare…omisi.

Tutte tre articoli equipollente e resi più efficienti, per l’attuale D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art 12 comma 7, 11 e 12-

 

art. 49. I cittadini che si trovano fuori del Regno devono fare, secondo le norme stabilite dal presente decreto, le dichiarazioni per gli atti di nascita o di morte … omisi
Equipollente all’articolo 15 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

 

art. 50. La celebrazione del matrimonio fuori del Regno tra cittadini … omisi
Equipollente all’articolo 16 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

 

art. 51. Le regie autorità diplomatiche o consolari, a norma della legge consolare, devono trasmettere copia degli atti da loro ricevuti o a loro pervenuti … omisi.
Equipollente all’articolo 17 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

 

art. 57. omisi

I documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità da esso delegata. Per gli atti dello stato civile, trasmessi nel Regno per la trascrizione dalle autorità diplomatiche o consolari, è sufficiente la legalizzazione dell'autorità che li trasmette.

Equipollente all’articolo 21 comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

 

art. 58. I documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano… omisi.

Equipollente all’articolo 22  D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

 

Esistendo una normativa ben precisa, sulle trascrizioni degli atti di Stato Civile, appartenenti ad italiani, nell’anteriore OSC, non si comprende il perché dell’emanazione della Circolare k. 28,1 8 Aprile 1991. Se ben nell’anteriore OSC non esisteva un esposto corrispondente all’articolo 18 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Casi di intrascrivibilità , 1. Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico, aldilà di tutte le ragioni d’illegittimità ben noti, oggi, eseguire la procedura d’adempimento presente nella Circolare k. 28.1 8 aprile 1991, fronte alla figura di contrarietà all’ordine pubblico, per lo spezzamento giurisdizionale dell’ordinanza registrale dello Stato civile, torna agli atti intrascrivibili.

 

Da parecchi anni veniamo segnalando ripetute azioni che hanno portato alla sovversione dell’ordine interno, a conseguenza della non corretta applicazione della legge, si è contrariato l’ordine pubblico, creando caos, confusione, per mantenere una situazione chiaramente lesiva a diritti fondamentali, trattando di Straniera, in maniera razziale e discriminatoria, alla parte della popolazione italiana emigrata e sua discendenza nata all’estero.

 

Onorevole Ministro Roberto MARONI, fronte a quest’eccidio, che già non solo ha sovvertito i valori fondamentali, anche lo scompiglio si trova rodendo l’ordine interno, non si può continuare a tacere, o far finta che nulla sta accadendo, è un dovere dei governanti non formare una fitta trama d’ostacoli per annullare diritti di una parte della popolazione, per il solo motivo che siamo emigrati e la nostra discendenza sia nata all’estero, esercitando un osteggiamento che in maniera pericolosamente concreta ha entrato nel terreno dell’iniquità, spingendo, e permettendo anche il delitto, a livello istituzionale, per impedire di dare la dovuta, legale e corretta applicazione all’istanza amministrativa delle trascrizioni d’atti di Stato Civile Esteri, contenenti delle dichiarazioni delle nascite di noi, italiani, nati all’Estero, e il resto delle variazione nel nostro Status Civile.

 

Sperando trovare finalmente la volontà politica di riconoscere una puntuale considerazione delle specificità e dei valori che abbiamo gli italiani all’estero, facciamo appello alla sua Investitura come prominente Membro del Governo al servizio del Popolo Italiano, perché finalmente in esse Ministero, e per diretta incidenza pure lo stesso occorra nel Ministero d’Affari Esteri, si assuma l’importanza e gravità del tema che ci occupa, essendo indispensabile che s’impartano precise e necessarie istruzioni, “mutatis mutandis, addenda et corrigenda”, tutto quello che tecnicamente si deve correggere, per inquadrare la situazione dentro, e conforme alla legge, al fine di garantire l'esatta, legale ed uniforme attuazione del disposto normativo, in parità e uguaglianza di diritti, per tutti gli italiani, da parte delle pubbliche amministrazioni negli Uffici di Stato Civile presenti sul territorio, peninsulare e consolare.

 

La messa in opera della Circolare n. K. 28.1 8 aprile 1991, è un vero e proprio sproposito “ad efesio in sensu stricto ratio legis ”, ma sarebbe logico che la classe dominante, di una delle sette potenze del mondo, utilizzi, in modo consapevole, una tale irresponsabile circostanza? Ci auguriamo che questo sia una lamentevole imprecisione tecnica, d’erronea valutazione della circostanza trascrizione d’atti esteri appartenenti ad italiani, pur se emigrati e la loro discendenza nata all’estero, mai Stranieri, non voluto ne desiderato, che si raddrizzerà d’immediato.

 

Un concreto, grande e giusto mutamento dello stato delle cose, insieme a reali esempi di buon governo della cosa pubblica, da parte della classe dominante, sono l’imprescindibile per dimostrare il rispetto per la legge e per i valori sostanziali che, per lo Stato italiano, abbiamo tutti gli italiani, solo così Sarà Giustizia, d’altro modo solo possiamo parlare di valori persi, e il non avere più la fiducia nelle istituzioni.

 
Con ogni osservanza,


AINEE
Associazione d’Italiani Nati all’Estero Esperanza


 
Francisco Antonio Sposato
Presidente          


 
P.S.: nel solo interesse di collaborare con esse Ministero, per dare una soluzione definitiva a questa situazione, rispettosamente ci permettiamo allegare al presente la Bozza Decreto di Creazione Registro Civile Centrale, per gli Italiani Emigrati e Discendenti Nati all’estero. Vedasi file allegato


Siamo Convinti che si dovrebbe, pure, provvedere alla correzione dell’Articolo 17 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, nella parte in cui abilita ai consolati a inviare la documentazione, degli italiani che intendono, in un incerto futuro,nel comune che intendono risiedere in Italia,  per essere contrario al ordine pubblico, in chiara azione di omissione dell’ordinato nella forma, modo e sequenza registrale degli atti di stato Civile,  in relazione a D.P.R., art 10 comma 1, art. 12 commi 8 e 9, artt. 449 e 452 C.C., e per essere in contrasto con l’istituito nel DPR 30 maggio 1989 n. 223, e nella Legge 27 ottobre 1988, n. 470, con successiva modificazione che sono entrate in vigore dal 16 Giugno 2002, per l’incorporazione agli schedari anagrafici, la residenza è una questione de factum non de desiderium.

 

Il modo di trattarci, come Stranieri di ceppo italiano, aspiranti alla cittadinanza italiana, la quale viene concessa Via adempimento amministrativo, secondo l’applicazione della Circolare k. 28.1 8 aprile 1991, da parte del MIN e MAE agli Italiani Emigrati e Discendenti, viola la legis e offende la ragione, fronte alla totale mancanza di risposta basata a diritto, applicando la figura Silenzio assenso legge 241/90 modificata D.lgs 35/2005 legge 80/2005, si comprende che né MIN né MAE si basano, per inesistente, in nessuna normativa di legis, essendo essa una decisione, d’attuazione,  basata nell’applicazione di una politica RAZZIALE. “Qui tacet, consentire videtur”