Se a te non piace essere trattato come straniero nella tua Patria italiana, se tu comprendi che sei nato italiano, pur se nato all’estero, se tu sei un difensore dell'OSC, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, e non della Circolare K. 28.1 8 aprile 1991, se tu sei discendente d’italiana e straniero non trasmettente della propria cittadinanza estera ai filiis nati prima del 1948, e ti consideri italiano, perché per legge la cittadina ha trasmesso la cittadinanza italiana alla sua prolediscendenza, se tu dici che la cittadinanza italiana non si ottiene mediante concessione sindacale via Circolare K. 28.1 8 aprile 1991, o facendo causa allo stato italiano, se non solo ti è stata conferita per
Legge n.555 del 1912 cittadinanza, articolo 1 comma 1 e comma 2, nella parte residua, e
Legge 5 febbraio 1992 n. 91, articolo 1 comma a, se a te piace tutelare e custodire testa in alto, la cittadinanza, che per nascita ti è stata conferita, se tu non sei un difensore dell’illegalità, se tu sai difendere, a testa alta e con onore, la tua cittadinanza italiana, se rispetti e fai rispettare la legge, e sei convinto, e lo fai, dinunciando a chi la trasgrede tentando calpestare tuoi diritti, questa pagina per te è stata fatta.
Se a te piace essere trattato come straniero nella tua Patria italiana,se tu non comprendi che sei nato italiano, pur se nato all’estero, se tu sei undifensore della Circolare K. 28.1 8 aprile 1991, e non dell’OSC, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, se tu sei discendente d’italiana e straniero non trasmettente della propria cittadinanza estera ai filiis nati prima del 1948, e non ti consideri italiano, anche se la legge dice di sì, per te perché per te, la cittadina mai ha trasmesso la cittadinanza a la loro prolediscendenza, se tu dici che la cittadinanza italiana si ottiene mediante concessione sindacale via Circolare K. 28.1 8 aprile 1991, o facendo causa allo stato italiano, e non che ti è stata conferita per
Legge n.555 del 1912 cittadinanza, articolo 1 comma 1 e comma 2, nella parte residua, e
Legge 5 febbraio 1992 n. 91, articolo 1 comma a, se a te piace inginocchiarti e strisciare come un verme, subire delle obbrobri e ogni tipo d’umiliante bassezza, mantenendoti a testa bassa, per mendicare la cittadinanza italiana, che per nascita ti è stata conferita, se tu sei un difensore dell’illegalità, se tu non sai difendere, con onore, la tua cittadinanza italiana, se sei un codardo che non denunci a chi calpesta tuoi diritti trasgredendo la legge, e lo lasci fare secondo il loro stomacale criterio, questa pagina per te non è stata fatta.
| COSTITUZIONE |
specialmente Artt. 2, 3 e 22, se venisse violato qualsiasi articolo della Costituzione, da parte dell'amministrazione pubblica italiana, il reato deve essere immediatamente denunciato |
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| CODICE PENALE |
Specialmente la NON ignoranza della legge, spiegandosi al pubblico impiegato, fronte a due testimoni, che si sollecitano soltanto trascrizioni d'atti di stato civile, accaduti in uno stato estero, d'accordo alla normativa dell'articolo 12 comma 11 dell’attuale OSC, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, appartenenti ad italiani, a partire del capostipite italiano, dante causa, emigrato, e di tutta la sua prolediscendenza, e non alcun tipo di concessione o riconoscimento di cittadinanza a stranieri, via l'abrogata circolare k. 28.1 8 aprile 1991, nel negarsi a realizzare, d'ufficio, esse atto amministrativo, senza causa giustificata per la legge, ci troviamo fronte alla figura di "Art. 328 CODICE PENALE,- Rifiuto di atti di ufficio. Omissione" esse reato, e altri che sono enumerati in altri paragrafi, debbono essere immediatamente denunciati. |
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CODICE CIVILE |
specialmente il capitolo Diritto di Famiglia, investimento della capacità giuridica per nascita, esercizio. |
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| Legge n.555/1912 |
Cittadinanza trasmissione per nascita via paterna art. 1 comma 1, per via materna art. 1 comma 2, nella parte residua in cui non fu dichiarata mai neanche incostituzionale, perdita per iure matrimoni, senza concorso di volontà, e senza espressa rinuncia, secondo art. 10 terzo paragrafo contraposto all'art. 8 comma 2, mai perdita della cittadinanza italiana senza concorso di volontà ed espressa rinuncia fronte alla competente autorità italiana; perdita per rinuncia, acquisto per naturalizzazione, acquisto per apolidia, acquisto per riconoscimento di filiazione, ecc. |
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| Legge n. 91/92 |
Cittadinanza, trasmissione per nascita materna e paterna, art. 1 comma a, rinuncia, acquisto, perdita, ricupero, ecc. |
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| D.P.R. n. 572/1993 |
Rinunce in Italia e nei Consolati, procedimenti a seguire Art. 8 y 16 Solo il comune portatore della scheda dell'atto di nascita, comprovando gli annotazioni al margine, è in grado di rilasciare un'attestato, legalmente valido, di perdita o mantenmento della cittadinanza italiana, i consolati non sono abili per il tale rilascio, se lo facessero incorrirebero nella figura penale di "Art. 476 CODICE PENALE, Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici" che deve essere immediatamente dinunciato. |
Uno: i discendenti non possiamo rinunciare alla cittadinanza italiana senza l’esercizio della Capacità Giuridica, il quale viene dichiarato effettivamente abile, nell’istante in cui il nostro atto di nascita sia esistente nei registri di Stato Civile italiani;
Due: i consolati avevano -art. 5 e art. 6, secondo paragrafo,
Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949 e artt. 59, 60 e 63
Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238-, e hanno -art. 8 comma 1, D.P.R. n 572 del 1993-, l’obbligo di comunicare, senza indugio, le rinunce alla cittadinanza, al Ministero dell’Interno e al comune competente per essere annotata, la rinuncia con la conseguente perdita, al margine dell’atto di nascita dell’attore, nel caso d’esistere la rinuncia e questa non si avessi informato, si configurano i delitti di mancato atto d’ufficio, omissione, occultamento di prova, falsità in atto pubblico; che debbono essere immediatamente dinunciate per l'USC che venisse in conoscensa di tale fattispecie
Tre: nessun consolato italiano al mondo è abile per rilasciare il tale attestato senza commettere il falso in atto pubblico, richiamato CODICE PENALE, art. 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, solo il comune portatore della scheda personale è in grado di concederlo, previa verifica delle annotazioni al margine dell’atto di nascita.
Quattro: si fa presente che per segnalazioni di quest’Associazione, al MIN e al MAE, sull’impossibilità, inesattezza, infondatezza e concorso in commissione di falso in atto pubblico, che si attuerebbe nel rilascio di untale attestato, oggi il tale non si rilascia più. Nel suo luogo, viene interposta una laconica comunicazione “Sconosciuti a questo consolato” che con un attestato consolare di “vi abbiano mai rinunciato” non ha nulla che vedere.
| D.P.R. n. 396/2000 |
Nuovo ordinamento di Stato Civile Italiano, trascrizioni d'atti, artt. 12 commi 7, 11 e 12; 18; 21 comma 3 e 22, se l'Ufficiale di Stato civile, presentata la documentazione legalizzata o postillata e tradotta, si negasse a realizzare le trascrizioni secondo la normativa segnalata in este D.P.R. deve presentare le ragioni per scritto, se nel rifiuto allega "Riconoscimento di cittadinanza a stranieri per la circolare k. 28. 1 8 aprile 1991", trattandosi di un falso rifiuto di trascrizioni d’atti di stato civile, appartenenti ad italiani, con una segnalazione mendace, realizzata in atto pubblico, deve essere immediatamente denunciato, con associazione di responsabilità del Sindaco e del Prefetto, per CODICE PENALE, “Art. 416 Associazione per delinquere”, "Art. 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici" e "Art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione, appoggiata la denuncia in una chiara situazione di discriminazione, xenofobia e razzismo da parte dei nominati. I Carabinieri o la Polizia di Stato, secondo corrisponda al Comune, non possono rifiutarsi, di nessun modo e in nessuna maniera, nel ricevere la denuncia. |
Se ben l’anteriore Ordinamento possedeva tutta la normativa necessaria per attuare le trascrizioni, la presente attività dell’amministrazione degli Uffici di Stato Civile Italiani, è stata migliorata, riorganizzata, disciplinata e semplificata, con l’emanazione del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, oggi vigente a tutti gli effetti, dal quale si richiamano gli artt. 7; 12 commi 7, 11 e 12; 18; 21 comma 3 e 22.
L’articolo 7: come si deve comportare l’Ufficiale dello Stato Civile in caso di rifiuto d’atti. Dinanzi a una pratica completa e compatibile con i presupposti di legge, le amministrazioni hanno una scelta obbligata: diniego, accoglimento, Nel caso di diniego, se si trova inconsistenza nel rifiuto, in espressa menzione a quando si chiedono trascrizioni, d’accordo all’art. 12 comma 11 OSC, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, e il rifiuto si basa su un’ipotetica concessione, a Stranieri, della cittadinanza italiana per riconoscimento, via Circolare K. 28.1 8 aprile 1991 che nulla ha che vedere con la richiesta effettuata, essendo la risposta un inesattezza, al specifico sollecito di una pratica che deve procedersi a realizzarla d'ufficio, il rifiuto tramuta in omissione, con una responsabilità penale, per aver indotto in inganno l'amministrazione, nonché una responsabilità civile verso il committente, per aver dichiarato possibile un risultato non ottenuto, causando l'annullamento dell’atto d’ufficio, si richiamano gli artt. CODICE PENALE, 294 Attentati contro i diritti politici del cittadino, 323 Abuso d’ufficio, 328 Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione, 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
L’articolo 9: Indirizzo e vigilanza, uniformarsi per istruzioni del MIN e il ruolo che compie la Prefettura nel Controllo e Vigilanza degli Uffici, direttamente resposabile se non attua fronte al reato d'illeggittimo rifiuto.
L’articolo 12: al comma 7 delega, al comma 11, La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità, il comma 12 trascrizione atto tradotto.
L’Articolo 18: Casi di intrascrivibilità
L’articolo 21 al comma 3, legalizzazione, via consolare o postilla dell'Aja, dei documenti esteri per renderli efficaci in Italia.
L’articolo 22: Traduzione del contenuto di documenti
All’emissione della Circolare K. 28.1 8 aprile 1991, si trovava vigente l’anteriore ordinamento dello Stato Civile -R.d. 9 luglio 1939, n. 1238 – nel quale
art. 29. La trascrizione degli atti nei registri dello stato civile si compie mediante … omisi
art. 30. “La trascrizione può essere chiesta direttamente da chiunque vi ha interesse o dalla pubblica autorità competente… omisi
art. 47. Le parti interessate, nei casi in cui non sono tenute a comparire personalmente, possono farsi rappresentare…omisi.
Tutte tre articoli equipollente e resi più efficienti, per l’attuale D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, art 12 comma 7, 11 (ampliata la presentazione nella parte in cui gli atti di mutamento nello Status Civile, appartenenti a Italiani Emigrati e Discendenti nati all'estero, possono essere inviati anche via posta, e 12-
art. 49. I cittadini che si trovano fuori del Regno devono fare, secondo le norme stabilite dal presente decreto, le dichiarazioni per gli atti di nascita o di morte … omisi
Equipollente all’articolo 15, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396,
art. 50. La celebrazione del matrimonio fuori del Regnotra cittadini … omisi
Equipollente all’articolo 16, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396,
art. 51. Le regie autorità diplomatiche o consolari, a norma della legge consolare, devono trasmettere copia degli atti da loro ricevuti o a loro pervenuti … omisi.
Equipollente all’articolo 17, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396,
art. 57. omisi
I documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità da esso delegata. Per gli atti dello stato civile, trasmessi nel Regno per latrascrizione dalle autorità diplomatiche o consolari, è sufficiente la legalizzazione dell'autorità che li trasmette.
Equipollente all’articolo 21 comma 3, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396,
art. 58. I documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano… omisi.
Equipollente all’articolo 22, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396,
Esistendo una normativa ben precisa, sulle trascrizioni degli atti di Stato Civile, appartenenti ad italiani, nell’anteriore OSC, non si comprende il perché il MIN emana la Circolare K. 28.1 8 aprile 1991, piagata d'errori, difetti e bizzarre richieste impossibili d'essere compiute. Se ben nell’anteriore OSC non esisteva un esposto corrispondente all’articolo 18 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396,, Casi di intrascrivibilità , 1. Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico, aldilà di tutte le ragioni d’illegittimità ben noti, oggi, eseguire la procedura d’adempimento presente nella Circolare K. 28.1 8 aprile 1991, fronte alla figura di contrarietà all’ordine pubblico, per lo spezzamento giurisdizionale dell’ordinanza registrale dello Stato civile, torna agli atti legalmente intrascrivibili sotto l'adempimento amministrativo di questa circolare, farlo è un'azione nettamente delinquenziale
| Apostille dell'Aja
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L'Apostille è un timbro speciale apposto da un'autorità che certifica che un documento è una copia conforme dell'originale. Le Apostille sono disponibili nei paesi firmatari della Convenzione dell'Aja riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, meglio nota come Convenzione dell'Aja. Tale convenzione, firmata nel 1961, sostituisce la lunga e laboriosa procedura della certificazione a catena in vigore fino ad allora, secondo la quale ci si doveva recare presso quattro autorità diverse per far certificare un documento |
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| D.P.R. n. 445/2000 |
Quali documenti sevono per identificazione di persona e quali certificano la cittadinanza, Autocertificazioni |
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D.M. n. 57/2004 |
Tempi Consolari per finire le pratiche di trascrizione dei documenti di Stato Civile Annesso 23 Pág. 23, rispondere ad un comune 30 giorni, art. 2 comma 3, Legge n. 241/90 |
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Legge n. 241/90
NUOVE NORME IN MATERIA DI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. |
art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa, comma 3 "La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.", art. 2 Conclusione del procedimento, comma 1 "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.", comma 3 "Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine é di novanta giorni.", art.20 Silenzio assenso comma 1 "Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2." Nel linguaggio giuridico, il «silenzio» dell'Amministrazione indica il medesimo fenomeno che nel diritto penale è definito come «omissione di atti d'ufficio»: quest'ultimo illecito si configura nel caso di mancata emissione di un atto dovuto, ma ha diverse conseguenze sanzionatorie rispetto all'illecito amministrativo. L'obbligo degli uffici di stato civile italiani, in Italia, per fare le trascrizioni nei propri registri, degli atti di Stato civile esteri, appartenenti a mutamenti nello Status Civile degli italiani emigrati e suoi discendenti nati all'estero, nel tempo di massima di 90 giorni, le richieste di trascrizioni, e formazione degli atti italiani equipollenti, come quei di nascita, debbono chiedersi secondo la normativa presente nel D.P.R. n. 396/2000 art. 12 commi 7, 11 e 12; art. 18; art. 21 comma 3 e art. 22, se così non accade siamo alla presenza del delitto di mancato atto d'ufficio, omissione art. 328 CODICE PENALE, il quale deve essere immediatamente denunciato |
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| D.M.
n. 28/11/2000 |
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni italiane. |
Art.
8.
Imparzialità
1. Il
dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa,
assicura la parità di trattamento tra i cittadini
che vengono in contatto con l'amministrazione da cui
dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad
alcuno prestazioni che siano normalmente accordate
o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività'
amministrativa di sua competenza, respingendo
in particolare ogni illegittima pressione, ancorché
esercitata dai suoi superiori.
Condotta che deve assumere l'Ufficiale di Stato Civile nell'attenzione del Pubblico
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento della funzione pubblica Circolare n. 2198 12 luglio 2001 Norme sul comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Circolare MIACEL n. 2 2001
Circolare MIACEL n. 12 giugno 1990
Circolare AIRE n. 7 19 maggio 1995
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| Per capire la confusione che fanno, e il stato d'imperdonabile ignoranza, nei quali si trovano alcuni parlamentari eletti all'estero, nel tema della concessione della cittadinanza italiana, credendo ed affermando che all’estero, la cittadinanza gli italiani emigrati non la trasmettono per iure sanguinis ai filiis, e i filiis d'emigrati, per tanto non sono italiani, "per e dalla nascita", per ius sangunis, per
Legge n.555 del 13 giugno 1912 cittadinanza, articolo 1 comma 1 e comma 2, nella parte residua, e Legge 5 febbraio 1992 n. 91, articolo 1 comma a, e solo ottengono la cittadinanza italiana per riconoscimento, e non per nascita, si prega leggere ad Antonio Merlo, il quale, in una supina azzione di disconoscimento, considera che all’estero la cittadinanza italiana si concede via Circolare MIN K. 28.1 8 aprile 1991,, circolare in un tutto incoerente, insussistente, viziata di modo forma e scrittura, discriminatoria, xenofoba, razziale, annullata per l’attuale legge di cittadinanza, articolo 26, illecitamente mantenuta in vigore per l’amministrazione italiana, la qual è stata denunciata, per quest’Associazione, fronte alla Corte Europea di Diritti Umani (vedasi) Leggasi Allegato B Seduta n. 145 del 17/4/2007 AFFARI ESTERI Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento): (2-00461) |
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Se il CGIE, e i nostri parlamentari eletti all'estero, non comprendono una cosa tanto facile di capire, come lo sono la nostra cittadinanza italiana e i diritti che ci assistono, se non fanno nulla per difenderci, se non fanno nulla per noi, aldilà di arrogarsi che ci rappresentano, se quando si bisogna del loro aiuto, e si bussa alle sue porte, hanno le sue porte chiuse con sette catenacci, da che e a che cosa servono? essendo che a NOI, italiani emigratii e discendenti nati all’estero, non ci servono a nulla, perché solo sanno lavorare per difendere i propri interessi personali, voltandoci le spalle, non sarebbe meglio finire con il CGIE, che solo fa brodo con le cose al personale interesse dei suoi membri, e che i parlamentari eletti all'estero, "fruttivendoloilvoto" se ne vadano a casa in vece di rubare lo stipendio? La prossima volta, primo di votare una cosa a nulla servente, pensaci bene. Per capire il tradimento al sangue italiano emigrato e discendenti nati all'estero Leggasi INTIMAZIONE DENUNCIA |
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